Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decreto del 21 ottobre 2025 comunicato il 23 ottobre 2025 N. d'incartoSR2 25 72 IstanzaSeconda Camera penale ComposizioneRichter-Baldassarre, presidente Bensbih, attuaria PartiA._____ reclamante contro B._____ resistente Oggettoistigazione a reiterata minaccia ecc. Atto impugnatodecreto di abbandono parziale della Procura pubblica dei Grigioni del 19 agosto 2025, comunicato il 20 agosto 2025 (n. d'incarto VV.2024.3288)

2 / 5 Ritenuto in fatto: A.Con decreto di abbandono parziale del 19 agosto 2025, comunicato il 20 agosto 2025, la Procura pubblica ha abbandonato il procedimento penale per parte dei reati imputati a B., e meglio per istigazione a reiterata minaccia per i fatti avvenuti tra il 19 dicembre 2024 e il 21 dicembre 2024 (VV.2024.3288). B.Avverso tale decreto, in data 3 ottobre 2025 (data del timbro postale), A. (in seguito: reclamante) ha presentato reclamo al Tribunale d'appello dei Grigioni, chiedendo l'annullamento del decreto di abbandono parziale e che venga impartito al pubblico ministero di indagare sul ruolo dell'avv. C._____ nelle fattispecie in oggetto. Egli ha inoltre chiesto di addossare le spese procedurali e l'indennizzo a carico della controparte. C.Sono stati acquisiti i necessari atti della Procura pubblica. Visti gli argomenti di cui si dirà in appresso, si rinuncia in concreto a invitare le parti a presentare ulteriori loro osservazioni. La causa è matura per il giudizio. Considerando in diritto: 1.1.Giusta gli artt. 322 cpv. 2 e 393 cpv. 1 lett. a CPP contro un decreto di abbandono della Procura pubblica può essere presentato reclamo. Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale d'appello (art. 22 LACPP [CSC 350.100] in unione con l'art. 13 cpv. 1 OOGTA [CSC 173.010]). 1.2.Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato entro dieci giorni (art. 322 cpv. 2 e art. 396 cpv. 1 CPP). Giusta l'art. 90 cpv. 1 CPP i termini decorrono dal giorno successivo la notificazione, rispettivamente la comunicazione, della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade, secondo l'art. 90 cpv. 2 CPP, il primo giorno feriale seguente. In applicazione dell'art. 91 cpv. 2 CPP le istanze oppure le memorie, segnatamente l'atto di reclamo, devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, per finire, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento. Giusta l'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP la notificazione è considerata avvenuta in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (cosiddetta "Zustellfiktion"). Il rispetto dei termini processuali viene esaminato d'ufficio e con

3 / 5 pieno potere cognitivo dalle autorità in ogni stadio della procedura (RIEDO, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 a ed. 2023, art. 91 n. 68). Nel caso in cui il destinatario dell'invio richieda (e la Posta conceda) un termine prolungato per il ritiro di un invio raccomandato, la regola dei sette giorni rimane di principio valida (sentenza del Tribunale federale 6B_1026/2024 del 26 marzo 2025 consid. 5.2; sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 19 73 del 26 marzo 2020 consid. 4.2; sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 24 48 del 9 settembre 2024 consid. 1.3; cfr. inoltre p.a. sentenza del Tribunale d'appello dei Grigioni ZR2 25 28 del 10 luglio 2025 consid. 10.5). 1.3.L'esistenza di un rapporto processuale obbliga le parti a comportarsi secondo i principi della buona fede e in particolare ad assicurarsi che gli atti ufficiali concernenti il procedimento possano essere loro notificati (DTF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 138 111 225 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 6B_1026/2024 del 26 marzo 2025 consid. 4). 1.4.Nella presente fattispecie, il decreto di abbandono parziale della Procura pubblica qui impugnato datato 19 agosto 2025 – munito dei mezzi e dei termini per ricorrere conformemente a quanto previsto dall'art. 81 cpv 1 lett. d CPP (act. B.2) – è stato intimato per raccomandata il 20 agosto 2025 e, come attestato dal relativo tracciamento dell'invio, è giunto al suo recapito il giorno seguente, il 21 agosto 2025; non essendo stato possibile recapitarlo al reclamante, il medesimo giorno la Posta ha emesso un avviso di ritiro che è stato depositato nella casella postale del reclamante. Conformemente all'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP ha dunque iniziato a decorrere il termine di giacenza di sette giorni, che è scaduto il 28 agosto 2025. Ora, posto come il reclamante doveva prevedere l'invio di atti giudiziari e considerato che nonostante ciò egli non ha ritirato la missiva, la notifica del decreto di abbandono parziale impugnato è ritenuta avvenuta il 28 agosto 2025 (cfr. per tutto quanto precede act. E.2). Di conseguenza, il termine d'impugnazione di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 29 agosto 2025 ed è scaduto in data 8 settembre 2025, sicché il presente reclamo del 3 ottobre 2025 (data del timbro postale), inoltrato ampiamente dopo la scadenza del termine d'impugnazione, è tardivo. Si osserva inoltre che in data 25 agosto 2025 il reclamante – non rappresentato – ha prolungato il termine di giacenza postale sino al 18 settembre 2025 e che – non essendo stata ritirata entro tale termine – la Posta ha retrocesso al mittente il 19 settembre 2025 la missiva. Con scritto datato 24 settembre 2025, la Procura pubblica ha dunque proceduto a una "2 a notificazione del decreto di abbandono parziale", specificando tuttavia che ciò non avrebbe ripristinato il termine

4 / 5 d'impugnazione ("Le facciamo notare che l'odierna notificazione del decreto d'accusa non ripristina il termine d'impugnazione", act. PP 1.11). Ora, il fatto che il reclamante abbia prolungato il termine di giacenza postale per il ritiro della raccomandata in questione nulla muta alla citata conclusione. In effetti anche volendo, per mera supposizione, considerare che il termine d'impugnazione di dieci giorni abbia iniziato a decorrere dalla data 19 settembre 2025, il reclamo in oggetto, introdotto il 3 ottobre 2025 (data del timbro postale), sarebbe in ogni caso tardivo. Per completezza di motivazione si osserva in ogni caso che dagli atti non risulta che il reclamante fosse assente nel periodo tra il 21 agosto 2025 e il 18 settembre 2025. 2.Tenuto conto di tutto quanto precede, il reclamo risulta tardivo e va dichiarato inammissibile. 3.Manifestamente inammissibile, il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 38 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]). 4.Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 prima frase CPP). È ritenuta soccombente anche la parte sul cui ricorso non si è entrati nel merito (art. 428 cpv. 1 seconda frase CPP). Nella fattispecie il reclamante è risultato integralmente soccombente e pertanto la tassa di giustizia, fissata in CHF 200.00 (art. 7 cpv. 1 OTGPP [CSC 350.210] in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 3 OTGPP; art. 38 cpv. 3 LOG), è posta integralmente a suo carico. Non si riconoscono indennità.

5 / 5 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il reclamo è inammissibile. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 200.00, è posta a carico di A._____. 3.Non si riconoscono indennità. 4.[Rimedi giuridici] 5.[Comunicazioni]

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