Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decreto del 7 luglio 2025 comunicato il 11 luglio 2025 N. d'incartoSR2 25 18 IstanzaSeconda Camera penale ComposizioneRighetti, presidente Togni, attuario PartiA._____ reclamante 1 B._____ reclamante 2 entrambi patrocinati dall'avv. Michele Micheli F.gelt & Stöhr AG, Crappun 8, 7503 Samedan contro C._____ resistente patrocinato dall'avv. Fabrizio Visinoni e/o dall'avv. Kevin Eggimann, Visinoni&Metzger, Casella postale 3086, Via dal Bagn 3, 7500 St. Moritz Oggettodanneggiamento ecc. Atto impugnatodecreto di abbandono della Procura pubblica dei Grigioni del 26 marzo 2025, comunicato il 27 marzo 2025 (n. d'incarto VV.2022.2918)
2 / 10 Ritenuto in fatto: A.Con denuncia e querela penale del 14 ottobre 2020, A._____ e B., dichiarando di voler partecipare al procedimento con un'azione penale e civile, hanno chiesto alla Procura pubblica dei Grigioni l'apertura di una procedura penale contro ignoti per i reati di sottrazione di una cosa mobile (art. 141 CP), danneggiamento (art. 144 CP), amministrazione infedele (art. 158 CP), coazione (art. 181 CP) e violazione di domicilio (art. 186 CP). Essi sostenevano che la società D. AG, di cui erano azionisti in ragione del 50%, avesse incaricato, senza il loro consenso, la E._____ GmbH di svuotare un appartamento al primo piano dell'immobile sito in O.1., trasferendo oggetti personali di loro proprietà, inclusa una cassaforte, in un deposito gestito dalla E. GmbH. D._____ SA avrebbe, inoltre, fatto sostituire le serrature dell'appartamento senza consegnare loro le chiavi per accedervi, impedendo la verifica della presenza della cassaforte e del suo contenuto. B.Con decreto dell'8 dicembre 2022, la Procura pubblica ha aperto un'istruzione penale nei confronti di C., proprietario del rimanente 50% delle azioni di D. AG, per i suddetti reati. C.Con complementi del 27 ottobre 2023 e del 6 marzo 2024, A._____ e B._____ hanno chiesto l'estensione dell'istruzione ai reati di reiterata violazione di domicilio (art. 186 CP), falsità in documenti (art. 251 CP), truffa (art. 146 CP) e disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP), accolta dalla Procura pubblica con decreti del 10 novembre 2023 e del 6 maggio 2024. D.Il 28 maggio 2024 C._____ ha stipulato con A._____ e B._____ una transazione giudiziaria dinanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni, nell'ambito della procedura ZK1 23 113, dal seguente contenuto: "1. I signori A._____ e B._____ vendono e cedono le 25 azioni di loro proprietà di D._____ AG, al signor C., a condizione ai sensi dell'art. 151 CO che l'intero prezzo di acquisto di CHF 6'000'000.00 (franchi svizzeri sei milioni/00) sia depositato sul conto cliente, della F., IBAN _____, entro e non oltre il 30 settembre 2024. Se il suddetto importo di CHF 6'000.000.00 non sarà presente sul designato conto entro tale data, nessun obbligo o impegno potrà essere dedotto dal presente accordo. L'accordo sarà considerato nullo e un eventuale importo parziale presente sul conto clienti sarà restituito. Resta riservato il pagamento della pena convenzionale di cui alla cifra 2 del presente accordo.
3 / 10 Il passaggio di proprietà, obblighi e diritti derivanti dalle suddette azioni passano di proprietà al signor C._____ dal giorno dell'avvenuto pagamento di CHF 6'000'000.00 (franchi svizzeri sei milioni/00). Il presente accordo non è da intendersi quale mandato congiunto alla F.. 2. In caso di mancato pagamento dell'importo di CHF 6'000'000.00 di cui alla cifra 1 entro il 30 settembre 2024 il signor C. deve corrispondere ai signori A._____ e B._____ l'importo complessivo di CHF 300'000.00 (franchi svizzeri trecentomila/00) a titolo di pena convenzionale. Il diritto alla compensazione è escluso. 3. Le parti chiedono la sospensione di tutte le procedure pendenti tra di loro, D._____ AG e la G.. Il Tribunale cantonale informerà di questa richiesta il Tribunale regionale Maloja per le procedure pendenti dinnanzi a tale Tribunale. 4. Le parti chiedono all'amministratore della società D. AG di rinviare l'assemblea generale ordinaria prevista il 10 giugno 2024 alla prima settimana di ottobre 2024. 5. Le parti s'impegnano a ritirare tutte le procedure giudiziarie civili pendenti entro 5 giorni dal passaggio di proprietà delle azioni. Nelle procedure penali essi s'impegnano a ritirare entro il medesimo termine le querele presentate e a dichiarare il proprio disinteressamento per i reati perseguibili d'ufficio. Le parti si assumono le spese giudiziarie delle procedure civili e penali in ragione di un mezzo ciascuno. 6. Con il passaggio di proprietà delle azioni il contratto di stoccaggio concluso tra D._____ AG e la E._____ GmbH passerà ai signori A._____ e B.. 7. I signori A. e B._____ s'impegnano a restituire a D._____ AG la chiave "" entro 5 giorni dal passaggio di proprietà delle azioni. 8. Con l'esecuzione del presente accordo sono tacitate tutte le reciproche pretese tra le parti connesse con la società D. AG e l'immobile "D." sito in O.1. (fondo n. )." E.Con scritto del 28 ottobre 2024, A.__ e B._____ hanno ritirato la querela penale del 14 ottobre 2020, inclusi i successivi complementi, dichiarando il proprio disinteresse al perseguimento penale di C._____ per i suddetti reati, ad eccezione dei reati di sottrazione di una cosa mobile, danneggiamento, violazione di domicilio
4 / 10 e altri reati eventualmente applicabili in relazione alla sottrazione della cassaforte, e chiedendo la prosecuzione del procedimento penale limitatamente a tali reati. F.Con lettera dell'8 novembre 2024, C._____ ha informato la Procura pubblica di aver sottoscritto, il 28 maggio 2024, con A._____ e B., la summenzionata transazione giudiziaria e chiesto che venisse decretato l'abbandono del procedimento penale per l'insieme dei reati. G.Con scritti del 12 novembre 2024, la Procura pubblica ha chiesto, da un lato, a C. di comprovare l'avvenuto pagamento del prezzo di acquisto delle azioni di cui alla cifra 1 dell'accordo transattivo e, dall'altro, annunciato a A._____ e B._____ la propria volontà di decretare l'abbandono del procedimento per l'insieme dei reati, concedendo loro la possibilità di esprimersi in merito. H.Con scritto del 15 novembre 2024, C._____ ha comprovato l'avvenuto pagamento, il 19 settembre 2024, dell'importo necessario al passaggio di proprietà delle azioni. I.Con scritto del 13 marzo 2025, A._____ e B._____ si sono opposti all'abbandono totale del procedimento, sostenendo che la validità della transazione fosse subordinata alla restituzione degli oggetti sottratti dall'appartamento, tra i quali la cassaforte, e ribadito la propria richiesta di prosecuzione dell'istruzione per i reati relativi alla sua sottrazione. L.Con decreto del 26 marzo 2025, anticipato alle parti il 6 marzo 2025, la Procura pubblica ha disposto l'abbandono del procedimento nei confronti di C._____ per l'insieme dei reati, ovvero sottrazione di una cosa mobile (art. 141 CP), danneggiamento (art. 144 CP), amministrazione infedele (art. 158 cifra 1 CP), coazione (art. 181 CP), violazione di domicilio (art. 186 CP), falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP) e disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP), ponendo le spese procedurali a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna e senza riconoscere indennità. M.Con reclamo del 7 aprile 2025, A._____ (in seguito: reclamante 1) e B._____ (in seguito: reclamante 2) hanno chiesto, dinnanzi al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni, l'annullamento di tale decreto, il rinvio degli atti alla Procura pubblica dei Grigioni affinché prosegua l'istruzione, raccolga ulteriori prove, in particolare proceda a un nuovo interrogatorio di C._____ (in seguito: resistente), e si pronunci in merito alla sua responsabilità penale in relazione alla sottrazione della cassaforte, con protesta di spese e ripetibili.
5 / 10 N.Non si è ritenuto necessario dare l'opportunità al resistente e alla Procura pubblica di formulare delle osservazioni in merito al reclamo. Considerando in diritto: 1.Giusta gli artt. 322 cpv. 2 e 393 cpv. 1 lett. a CPP, contro un decreto di abbandono del pubblico ministero può essere presentato reclamo entro 10 giorni. Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni (art. 22 cpv. 1 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero [LACPP; CSC 350.100] in combinato disposto con l'art. 13 cpv. 1 prima frase dell'Ordinanza concernente l'organizzazione e la gestione del Tribunale d'appello [OOGTA; CSC 173.100]). Sono censurabili mediante reclamo la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lett. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lett. c CPP). Il reclamo dev'essere presentato motivato e deve indicare i punti della decisione che il reclamante intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati (art. 385 cpv. 1 CPP). 2.Con decreto del 26 marzo 2025, la Procura pubblica ha abbandonato il procedimento penale nei confronti del resistente in relazione ai reati di sottrazione di una cosa mobile, danneggiamento (art. 144 CP), amministrazione infedele (art. 158 cifra 1 CP), coazione (art. 181 CP), violazione di domicilio (art. 186 CP), falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP) e disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP). Tale decisione si fonda sul ritiro delle querele penali e sulla dichiarazione di disinteresse presentati dai reclamanti 1 e 2 il 28 ottobre 2024, conformemente all'accordo transattivo del 28 maggio 2024. In particolare, secondo la Procura pubblica la cifra 5 dell'accordo impegnerebbe i reclamanti a ritirare tutte le querele e a dichiarare il disinteresse per i reati perseguibili d'ufficio entro cinque giorni dal passaggio di proprietà delle 25 azioni di D._____ AG al resistente, condizionato al versamento di CHF 6'000'000.00 entro il 30 settembre 2024 (cifra 1 dell'accordo). Il pagamento, effettuato il 19 settembre 2024, avrebbe quindi soddisfatto tale condizione. Essa ha, inoltre, ritenuto che la cifra 8 dell'accordo, che prevede la tacitazione di tutte le pretese connesse a D._____ AG e all'immobile sito in O.1._____, includa implicitamente anche le controversie relative alla cassaforte. Pertanto, ha decretato l'abbandono del procedimento e la ripartizione delle spese procedurali in ragione di un mezzo ciascuno tra le parti, come previsto dalla cifra 5 dell'accordo (act. B.2).
6 / 10 3.1.I reclamanti 1 e 2 censurano una violazione del diritto, sostenendo che la Procura pubblica avrebbe erroneamente interpretato la desistenza e la dichiarazione di disinteresse del 28 ottobre 2024, estendendone gli effetti a tutte le procedure penali pendenti. Essi affermano che la validità dell'accordo transattivo, in particolare la cifra 5, sarebbe subordinata alla restituzione degli oggetti sottratti, inclusa la cassaforte, come previsto dalla cifra 6 relativa alla cessione del contratto di stoccaggio tra D._____ SA e E._____ GmbH (act. A.1, pag. 8/10 e 9/10). Per questo motivo, l'effetto della desistenza non si estenderebbe ai reati legati alla sottrazione della cassaforte, per i quali la Procura pubblica avrebbe dovuto proseguire l'istruzione. Inoltre, lamentano un accertamento inesatto e incompleto dei fatti, sostenendo che la Procura pubblica avrebbe omesso di considerare la loro presunzione che la cassaforte fosse in possesso del resistente o depositata presso la E._____ GmbH (act. A.1, pag. 9/10). 3.2.1. Giusta l'art. 319 cpv. 1 lett. d CPP, il pubblico ministero dispone l'abbandono totale o parziale del procedimento, tra gli altri motivi, se sono intervenuti impedimenti a procedere. La decisione di abbandonare il procedimento deve essere vagliata sulla base del principio "in dubio pro duriore", che deriva dal principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e art. 2 cpv. 2 CPP in unione con gli artt. 319 cpv. 1 e 324 CPP; DTF 138 IV 86 consid. 4.2). Ciò significa che, di massima, un abbandono del procedimento non può essere decretato dal pubblico ministero se non quando appaia chiaramente che le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute (sentenza del Tribunale federale 7B_144/2024 del 15 aprile 2024 consid. 6.3.2) 3.2.2. Per i reati perseguibili a querela di parte, la querela costituisce un presupposto processuale ai sensi dell’art. 403 cpv. 1 lett. c CPP (KELLER, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar- Schweizerische Strafprozessordnung, 3 a ed. 2023, art. 403 n. 5). Giusta l’art. 33 cpv. 1 CP, il querelante può desistere dalla querela, concludendo segnatamente un accordo transattivo, fino alla pronuncia di una sentenza cantonale di seconda istanza passata in giudicato (RIEDO, in: Niggli/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar – Strafrecht, 4 a ed. 2019, art. 33 n. 3). La desistenza deve essere chiara, inequivocabile e rispettare le forme previste per la querela (art. 304 cpv. 2 CPP; DTF 143 IV 104 consid. 5.1; 89 IV 57 consid. 3; 79 IV 97 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 6B_1039/2019 del 16 giugno 2020 consid. 2.3), ossia essere presentata per scritto o in forma orale a verbale (DTF 143 IV 104 consid. 5.1), dinnanzi alla polizia, al pubblico ministero o al tribunale (artt.12 e 304 cpv. 1 CPP; RIEDO, op. cit., art. 33 n. 8). Anche in presenza di vizi del consenso, la desistenza
7 / 10 rimane valida, salvo che sia stata indotta da inganno, reato o errata informazione da parte di un'autorità (DTF 79 IV 97 consid. 1). L'applicazione degli artt. 23 segg. CO è esclusa, poiché il giudice penale dispone di minore discrezionalità rispetto a quello civile (RIEDO, op. cit., art. 33 n. 23). La desistenza comporta un impedimento a procedere ai sensi dell'art. 319 cpv. 1 lett. d CPP, il quale giustifica l'abbandono del procedimento (sentenza del Tribunale federale 6B_87/2012 del 27 aprile 2012 consid. 1.1; RIEDO, op. cit., art. 30 n. 108 segg.; HEINIGER/RICKLI, in: Niggli/Heer/Wi- prächtiger [edit.], Basler Kommentar- Schweizerische Strafprozessordnung, 3 a ed. 2023, art. 319 n. 13). 3.2.3. Giusta l'art. 120 CPP, anche il danneggiato, ossia la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP), può rinunciare ("dichiarazione di disinteresse") ai propri diritti in qualsiasi momento in relazione ai reati perseguibili d'ufficio, per scritto oppure oralmente a verbale (art. 119 cpv. 1 e 120 cpv. 1 prima frase CPP). La rinuncia deve essere anche in questo caso chiara e inequivocabile (DTF 143 IV 104 consid. 5.1; sentenza del Tribunale federale 6B_1039/2019 del 16 giugno 2020 consid. 2.3; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar- Schweizerische Strafprozessordnung, 3 a ed. 2023, art. 120 n. 1; RIEDO, op. cit., art. 33 n. 30). Durante la procedura preliminare, la dichiarazione dev'essere presentata dinnanzi all'autorità penale, ovvero alla polizia o al ministero pubblico (art. 12 CPP; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, op. cit., art. 120 n. 4). La rinuncia è valida, salvo che sia stata indotta da inganno, reato o errata informazione da parte di un’autorità (art. 386 cpv. 3 CPP per analogia; sentenze del Tribunale federale 1B_694/2021 dell'8 agosto 2022 consid. 3.1; 6B_173/2021 del 14 luglio 2021 consid. 3.3). Spetta a chi invoca il vizio dimostrarlo (DTF 141 IV 269 consid. 2.2.1; sentenza del Tribunale federale 6B_398/2017 del 23 maggio 2018 consid. 2.3.1). 3.2.4. Ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC, secondo il principio della buona fede, applicabile all'intero ordinamento giuridico, incluso il diritto penale, l'abuso palese di un diritto non è infine tutelato (DTF 128 III 201 consid. 1c e rinvii). Si configura abuso di diritto quando un istituto giuridico è utilizzato per scopi estranei alla sua funzione (DTF 128 II 145 consid. 2.2 con rinvii). La giurisprudenza ha chiarito che mantenere una querela penale, nonostante un accordo transattivo che ne preveda il ritiro, senza validi motivi, viola tale principio e non merita tutela giuridica (DTF 106 IV 174 consid. 3; sentenza della Corte di appello e di revisione penale della Repubblica e Cantone Ticino 17.2016.23 dell'11 luglio 2016 consid. 3e). 3.3.Nel caso concreto, l'accordo transattivo del 28 maggio 2024 (cfr. cifra 5 dell'accordo; act. B.3) prevede, tra le altre condizioni, l'obbligo per i reclamanti 1 e
8 / 10 2 di ritirare tutte le querele sporte e di dichiarare formalmente il proprio disinteresse in relazione ai reati perseguibili d'ufficio. Tale obbligo doveva essere adempiuto entro cinque giorni dal trasferimento della proprietà delle 25 azioni di D._____ AG al resistente, a condizione che quest'ultimo versasse la somma concordata di CHF 6'000'000.00 entro il 30 settembre 2024 (cfr. cifra 1 dell'accordo; act. B.3). Tale pagamento è stato effettuato il 24 settembre 2024, come confermato con scritto del 15 novembre 2024 dal resistente (act. PP Ordner 2, Dossier 6, 17). L'accordo transattivo non contiene alcuna clausola che subordini il ritiro delle querele o la dichiarazione di disinteresse alla restituzione della cassaforte o ad altre prestazioni ulteriori rispetto al trasferimento delle azioni. In particolare, la cifra 6 dell'accordo, che disciplina la cessione del contratto di stoccaggio tra D._____ AG e E._____ GmbH, non collega in modo espresso la validità dell'accordo alla presenza fisica della cassaforte nel deposito (act. B.3). Ancora più chiaramente, la cifra 8 dell'accordo stabilisce che l'esecuzione dell'intesa comporta la rinuncia ad ogni ulteriori pretesa connessa a D._____ AG e all'appartamento, comprese quelle relative alla cassaforte (act. B.3). Da ciò si evince che le parti hanno inteso regolare in modo definitivo e globale le reciproche pretese, incluse quelle concernenti la sottrazione della cassaforte. La successiva limitazione unilaterale, operata dai reclamanti nello scritto del 28 ottobre 2024 (act. act. PP Ordner 2, Dossier 6, 14), con l'esclusione dei reati connessi alla cassaforte, è pertanto in contrasto con i termini dell'accordo transattivo e viola il principio della buona fede (art. 2 cpv. 2 CC). Dagli atti non emerge infine alcun elemento idoneo a sostenere che il ritiro delle querele o la dichiarazione di disinteresse siano stati viziati da inganno, reato o errata informazione da parte di un'autorità. I reclamanti 1 e 2 non motivano in modo sufficiente un'eventuale vizio del consenso. Il verbale di sopralluogo da loro allegato il 28 ottobre 2024 (act. PP Ordner 2, Dossier 6, 4), peraltro non firmato, non permette di concludere diversamente: esso non fornisce alcuna prova che la validità dell'accordo fosse subordinata alla restituzione della cassaforte. 3.4.In considerazione di quanto precede, il ritiro delle querele e la dichiarazione di disinteresse devono essere interpretati alla luce delle cifre 5 e 8 dell'accordo e del suo contenuto complessivo. Ne consegue che tali atti si estendono a tutti i procedimenti penali pendenti, compresi quelli concernenti la sottrazione della cassaforte. Pertanto, il ritiro delle querele e la dichiarazione di disinteresse costituiscono un impedimento a procedere ai sensi dell'art. 319 cpv. 1 lett. e CPP. La decisione della Procura pubblica di abbandonare il procedimento penale resiste alle critiche sollevate dai reclamanti 1 e 2. 3.5.Le censure dei reclamanti 1 e 2 risultano quindi infondate.
9 / 10 4.Il reclamo dev'essere respinto. 5.1.Giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Nel caso in esame, il reclamo presentato dai reclamanti 1 e 2 dev'essere interamente respinto. Per questo motivo, si giustifica di porre la tassa di giustizia relativa alla procedura di reclamo di CHF 2'000.00 interamente a loro carico in solido (art. 418 cpv. 2 CPP, 7 cpv. 1 OTGPP [CSC 350.210]). L'importo è posto in compensazione con la cauzione di CHF 2'000.00 da loro versata il 15 aprile 2025 (act. D.1). 5.2.Non si riconoscono indennità non essendo stato ritenuto necessario concedere al resistente e alla Procura pubblica l'opportunità di formulare delle osservazioni in merito al reclamo. 6.Manifestamente infondato, il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 38 cpv. 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; CSC 173.000]).
10 / 10 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il reclamo è respinto. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo di CHF 2'000.00 è posta, in solido, a carico di A._____ e B._____ e viene compensata con la cauzione di CHF 2'000.00 da loro versata il 15 aprile 2025. 3.Non si riconoscono indennità. 4.[Rimedi giuridici] 5.[Comunicazioni] Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Seconda Camera penale Il presidente Righetti L'attuario Togni