Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decreto del 18 marzo 2025 N. d'incartoSR2 25 11 IstanzaSeconda Camera penale ComposizioneRichter-Baldassarre, presidente Bensbih, attuaria PartiA._____ reclamante Oggettoopposizione tardiva al decreto d'accusa Atto impugnatodecreto di non entrata nel merito dell'opposizione del Tribunale regionale Moesa del 28 gennaio 2025, comunicato il 28 gennaio 2025 (n. d'incarto 515-2024-04)

2 / 10 Ritenuto in fatto: A.Con decreto d'accusa del 31 luglio 2024, comunicato il 7 agosto 2024, la Procura pubblica ha dichiarato A._____ colpevole d'infrazione alle norme della circolazione stradale giusta l'art. 27 cpv. 1 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 1 LCStr. A._____ è quindi stato condannato al pagamento della multa di CHF 60.00. I costi di procedura sono stati posti a suo carico. B.Con scritto del 9 settembre 2024 (data del timbro postale in Germania), A._____ ha inoltrato opposizione al citato decreto d'accusa. C.Visto che l'opposizione risultava tardiva, il 30 settembre 2024 la Procura pubblica ha assegnato a A._____ un termine di dieci giorni per comunicare l'eventuale ritiro dell'opposizione. La Procura pubblica ha inoltre informato A._____ che in caso di mancato ritiro avrebbe trasmesso il caso al competente Tribunale regionale. D.Non essendo pervenuto alcun ritiro dell'opposizione, con scritto raccomandato dell'8 novembre 2024, comunicato il 12 novembre 2024, la Procura pubblica ha confermato il decreto d'accusa e trasmesso contestualmente gli atti al Tribunale regionale Moesa. La Procura pubblica ha quindi proposto di dichiarare nulla l'opposizione e di emanare una decisione di non entrata in materia. E.Con decreto del 15 novembre 2024, il Tribunale regionale ha assegnato un termine di 15 giorni alle parti per presentare eventuali osservazioni in merito all'intenzione di abbandonare il procedimento per intempestiva opposizione. Tale termine è scaduto infruttuoso. F.Assodata la tardività dell'opposizione sollevata da A., con decreto del 28 gennaio 2025, comunicato la medesima data, il Tribunale regionale ha deciso la non entrata nel merito dell'opposizione e constatato il passaggio in giudicato del decreto d'accusa del 31 luglio 2024. G.In data 8 febbraio 2025 (data del timbro postale in Germania), A. (in seguito: reclamante) ha interposto reclamo al Tribunale regionale avverso il menzionato decreto. H.In data 24 febbraio 2025 il Tribunale regionale ha inoltrato al Tribunale d'appello il citato reclamo per competenza, in applicazione degli artt. 393 segg. CPP.

3 / 10 I.Sono stati acquisiti gli atti della procedura di prima istanza. Si rinuncia in concreto a invitare la Procura pubblica e il Tribunale regionale a presentare loro osservazioni. La causa è matura per il giudizio. Considerando in diritto: 1.1.Giusta l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado, ad eccezione delle decisioni ordinatorie. A partire dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la riforma della giustizia 3, a seguito della quale il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo sono stati accorpati per formare il nuovo Tribunale d'appello. Pertanto nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale d'appello (art. 22 LACPP [CSC 350.100] in unione con l'art. 13 cpv. 1 OOGTA [CSC 173.010]). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP). 1.2.Il presente reclamo – datato 7 febbraio 2025 – è stato inoltrato al Tribunale d'appello l'8 febbraio 2025 (data del timbro postale in Germania; act. A.1; act. D.1 seg.; cfr. supra lett. G seg.). Il reclamo è stato interposto contro il decreto di non entrata nel merito dell'opposizione del 28 gennaio 2025 – notificato al reclamante il 30 gennaio 2025 (act. TR 5, con tracciamento postale in Germania). Ora, considerato come la data del timbro postale del reclamo sia quella della posta tedesca, e non di quella svizzera, non è possibile verificare la tempestività dell'atto di reclamo ex art. 396 cpv. 1 CPP. Ciononostante, la questione della tempestività del reclamo può rimanere indecisa tenuto conto delle considerazioni che seguono. 1.3.Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP mediante reclamo sono censurabili violazioni di diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). L'autorità di ricorso dispone di pieno potere cognitivo potendo esaminare liberamente il fatto e il diritto (GUIDON, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196 – 457 StPO, 3 a ed., Basilea 2023, n. 15 ad art. 393 CPP). 1.4.I reclami devono essere presentati per scritto e motivati (art. 396 cpv. 1 CPP). Il reclamo deve indicare i punti della decisione, rispettivamente dell'ordinanza o del decreto, che il reclamante intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati (art. 385 cpv. 1 lett. a-c CPP). L'indicazione precisa dei motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi

4 / 10 dell'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP dev'essere sostanziata sotto il profilo dei fatti e del diritto (sentenza del Tribunale federale 6B_1181/2018 del 28 novembre 2018; 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 3.2). Il reclamo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata (sentenza del Tribunale federale 6B_48/2018 del 7 giugno 2018 consid. 2.3.3). A tal fine, il reclamante deve anzitutto indicare la chiara volontà di impugnare l'atto procedurale in questione ("Beschwerdewille"; GUIDON, op. cit., n. 9a ad art. 396 CPP). In particolare non è sufficiente rivolgere critiche di carattere generale contro la decisione impugnata. I motivi a sostegno di una diversa decisione devono di principio risultare dall'atto di reclamo stesso (GUIDON, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP). Rinvii generici a quanto esposto in allegati di causa di altre procedure o addirittura all'intero incarto sono da considerarsi insufficienti. Non è infatti compito dell'autorità di reclamo ricercare i motivi del reclamo negli allegati inoltrati ad altre autorità o nell'ambito di altre procedure (GUIDON, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP). Conformemente a quanto previsto dall'art. 385 cpv. 2 CPP, in presenza di un atto di ricorso che non soddisfi i requisiti di motivazione, la giurisdizione deve rinviarlo al mittente impartendo un breve termine suppletorio per sanare i difetti. Se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del termine suppletorio, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito. 1.5.Le esigenze di motivazione del reclamo sono relativamente alte. Ciò significa che la motivazione del reclamo deve essere contenuta nell'atto di reclamo medesimo, non potendo essere completata o corretta successivamente (sentenza del Tribunale federale 1B_183/2012 del 20 novembre 2012 consid. 2 con riferimenti). In particolare, ci si può attendere che l'atto di reclamo formulato da un avvocato, cognito del diritto, venga presentato correttamente. Di conseguenza, in tali casi non deve essere assegnato alcun termine suppletorio ai sensi dell'art. 385 cpv. 2 CPP (sentenza del Tribunale federale 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 3.2; LIEBER, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3 a ed., Zurigo 2020, n. 3 segg. ad art. 385 CPP). Anche nel caso di reclami interposti da persone laiche i motivi di reclamo devono essere esposti, entro il termine di reclamo di dieci giorni, in modo così concreto da rendere chiaro quali punti della decisione vengono contestati e in quale misura questa debba essere modificata (sentenza del Tribunale federale 6B_182/2020 del 6 gennaio 2021 consid. 2.5; GUIDON, op. cit., n. 9e ad art. 396 CPP). Il Tribunale federale ha in particolare statuito che il reclamo dev'essere dichiarato inammissibile laddove la motivazione del medesimo non si confronta con una o più delle motivazioni eventuali della decisione impugnata (DTF 133 IV 119 consid. 6.3; sentenza del Tribunale federale 6B_540/2012 del 7 marzo 2013

5 / 10 consid. 2.4; 6B_480/2010 del 15 marzo 2010 consid. 1). Il termine suppletorio di cui all'art. 385 cpv. 2 CPP è da impartire nei casi in cui vi sono vizi immediatamente riconoscibili, sanabili da parte del reclamante. L'assegnazione di un termine suppletorio mira essenzialmente a sanare inavvertenze e vizi di forma che possono sopravvenire all'atto del deposito del gravame, quali per esempio la mancanza della firma o della procura. Non è per contro destinata a correggere nel merito o a completare un allegato dal contenuto insufficiente (sentenza del Tribunale federale 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 3.2). In tal senso, quando l'atto di ricorso è deliberatamente viziato esso non può essere considerato valido e va dichiarato inammissibile (sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 15 18 del 17 settembre 2015 consid. 3.4; LIEBER, op. cit., n. 3 seg. ad art. 385 CPP). Un'interpretazione più estensiva dell'art. 385 cpv. 2 CPP violerebbe il principio per cui i termini legali sono improrogabili (art. 89 cpv. 1 CPP), poiché ai reclami insufficientemente motivati verrebbe così concessa un'implicita proroga del termine di dieci giorni statuito all'art. 396 cpv. 1 CPP (cfr. in tal senso sentenza del Tribunale federale 6B_182/2020 del 6 gennaio 2021 consid. 2.5; 6B_872/2013 del 17 ottobre 2013 consid. 3; 1B_183/2012 del 20 novembre 2012 consid. 2; sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 21 86 del 13 dicembre 2022 consid. 2). 1.6.Nel caso concreto, con reclamo dell'8 febbraio 2025 (data del timbro postale in Germania), in merito alla tempestività dell'opposizione il reclamante si é limitato a indicare nel primo paragrafo quanto segue: "[...] ich habe den Staatsanwaltschaftbeschluss vom 07.08.2024 am 19.08.2024 erhalten und am 28.08.2024 innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen 10-tägigen Frist darauf geantwortet, was durch das Datum des Briefes und meine Unterschrift belegt wird. Ich habe keine Informationen über das Datum des Poststempels auf dem Umschlag" (act. A.1, pag. 1). Sempre nell'atto di reclamo, l'insorgente ha poi indicato quanto segue: "Am 28. August habe ich Einspruch gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft eingelegt. Die Einwände blieben unbeantwortet und ohne inhaltliche Prüfung. In einem zivilen Staat (in Europe Union) müssen die Menschenrechte geachtet werden. Die Nichtberücksichtigung von Beschwerden und Einwänden der Bürger stellt eine Verletzung ihrer Rechte dar. Dies führt zu rechtswidrigen Gerichtsentscheidungen und zur Bestrafung von Bürgern, die ihre Rechte nicht schützen können" (act. A.1, pag. 3). Ora, tali generiche affermazioni – peraltro non suffragate da alcun mezzo di prova – non adempiono le esigenze di motivazione ex artt. 385 cpv. 1 e 396 cpv. 1 CPP sopraindicate. Per quanto riguarda le ulteriori argomentazioni esposte nell'atto di reclamo, occorre rilevare che esse riguardano questioni di merito che nulla hanno a che vedere con

6 / 10 le argomentazioni di natura formale contenute nel decreto impugnato (act. TR 5). In tal senso, il reclamante non tiene minimamente conto del fatto che nel decreto impugnato il Tribunale regionale ha affrontato unicamente la questione relativa alla tempestività dell'opposizione, esponendo i motivi per i quali – sulla base delle norme applicabili al caso concreto – l'opposizione era da considerarsi tardiva (act. TR 5). In definitiva, il reclamante non si confronta sufficientemente con le argomentazioni esposte nel decreto impugnato relative alla tempestività dell'opposizione, ma si limita semmai a esporre argomenti di natura materiale, non oggetto dell'atto impugnato. Il reclamo in esame non espone una puntuale critica al giudizio di prima istanza, né indica per quali motivi andrebbe statuito diversamente in merito alla questione della tempestività dell'opposizione e neppure allega mezzi di prova a sostegno della propria tesi (art. 396 cpv. 1 CPP in combinato disposto con l'art. 385 cpv. 1 CPP). Di conseguenza, non rispettando le esigenze di motivazione, il reclamo è inammissibile. 1.7.In concreto, non si rende inoltre necessario assegnare un termine suppletorio ai sensi dell'art. 385 cpv. 2 CPP. Infatti, come visto, il reclamante non si confronta a sufficienza con quanto esposto nel decreto impugnato in merito alla tempestività dell'opposizione, sicché assegnare un termine suppletorio corrisponderebbe implicitamente a concedere una proroga del termine d'impugnazione, ciò che violerebbe il senso e lo scopo dell'art. 385 cpv. 2 CPP (cfr. supra consid. 1.5). L'assegnazione di un termine suppletorio non risulta necessaria a maggior ragione se si considera che prima dell'emanazione del decreto impugnato il reclamante era stato informato in modo chiaro – sia con scritto della Procura pubblica datato 30 settembre 2024 (act. PP 15), sia con decreto del Tribunale regionale datato 15 novembre 2024 (act. TR 2) – in merito alle date e ai termini rilevanti nel caso di specie, così come alle conseguenze della violazione di tali termini. 2.Abbondanzialmente va rilevato che il decreto impugnato regge comunque alle critiche del reclamante. 2.1.Giusta gli artt. 353 cpv. 3 e 85 cpv. 2 CPP la notificazione del decreto d'accusa è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia. L'art. 85 cpv. 3 prima frase CPP prevede inoltre che la notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. Inoltre, per quanto riguarda l'osservanza dei termini, giusta l'art. 91 cpv. 1 CPP il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità competente al più tardi l'ultimo

7 / 10 giorno. Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (cpv. 2). L'onere della prova circa il rispetto dei termini processuali viene esaminato d'ufficio e con pieno potere cognitivo dalle autorità in ogni stadio della procedura. Esso incombe a chi è vincolato dal termine in questione (art. 8 CC; RIEDO, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 1 – 196 StPO, 3 a ed., Basilea 2023, n. 68 ad art. 91 CPP con riferimenti). Nel caso di invio per posta ordinaria svizzera, il timbro postale fonda la presunzione relativa che l'invio è effettivamente stato spedito nel giorno in questione (RIEDO, op. cit., n. 25 ad art. 91 CPP). 2.2.Ora, preliminarmente si osserva che con raccomandata dell'8 novembre 2024 la Procura pubblica ha trasmesso gli atti al tribunale di prima istanza conformemente agli artt. 355 cpv. 3 lett. a, 356 cpv. 1 CPP, chiedendo che l'opposizione fosse dichiarata nulla poiché tardiva (cfr. act. TR 1; supra lett. D). Il Tribunale regionale ha quindi esaminato in via preliminare la validità dell'opposizione e – prima di statuire – ha dato la possibilità al reclamante di esprimersi a tal proposito, garantendo il suo diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 329 cpv. 4 CPP (act. TR 2). Pacifico che dagli atti emerge che il decreto d'accusa del 31 luglio 2024 è stato notificato al reclamante in data 19 agosto 2024 (act. PP 10 segg., con tracciamento postale in Germania). Del resto, in sede di reclamo, l'insorgente stesso lo conferma: "[...] ich habe den Staatsanwaltschaftsbeschluss vom 07.08.2024 am 19.08.2024 erhalten [...]" (act. A.1). Pertanto, come correttamente ritenuto dalla Procura pubblica e dal Tribunale regionale, il decreto d'accusa è stato validamente notificato al reclamante in data 19 agosto 2024 e il relativo termine di dieci giorni per sollevare opposizione giusta l'art. 354 CPP ha iniziato a decorrere dal giorno successivo (art. 90 cpv. 1 CPP; act. TR 1 e 5). Di conseguenza, il termine per sollevare opposizione è scaduto giovedì 29 agosto 2024 (artt. 90 cpv. 1 e 91 cpv. 2 CPP). Ora, l'opposizione del reclamante datata 28 agosto 2024 è stata inviata tramite la posta tedesca il 9 settembre 2024, sicché è tardiva (act. PP 13 seg.). Anche a voler considerare che l'opposizione sia stata inviata il 28 agosto 2024 – data figurante sullo scritto del reclamante – la conclusione rimarrebbe immutata. Determinante è infatti la consegna presso la posta svizzera (art. 91 cpv. 2 CPP; cfr. supra consid. 2.1). A tal proposito, occorre rilevare che il reclamante non dimostra il

8 / 10 momento dell'arrivo del suo invio presso la posta svizzera, né emergono dall'incarto elementi in tal senso. Occorre inoltre sottolineare che, oltre a indicare la possibilità di interporre opposizione alla Procura pubblica, il decreto d'accusa del 31 luglio 2024 specificava anche come procedere per rispettare il termine di dieci giorni: "[...] Le opposizioni scritte devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento" (act. PP 10). Si ribadisce poi che nonostante il reclamante sia stato invitato a esprimersi in merito alla tempestività dell'opposizione ben due volte prima dell'emanazione del decreto impugnato (act. PP 15; act. TR 2), egli non ha dato alcun seguito ai termini impartiti. Per scrupolo di completezza, si osserva pure che quanto indicato dal reclamante non può essere inteso quale formale istanza di restituzione del termine ai sensi dell'art. 94 cpv. 1 CPP. Tale istanza non avrebbe in ogni caso potuto essere trattata dalla Seconda Camera penale e avrebbe dovuto essere ritenuta tardiva conformemente a quanto disposto dall'art. 94 cpv. 2 CPP. Infine, per quanto riguarda l'affermazione del reclamante secondo cui: "[...] Auf Initiative der Staatsanwaltschaft wurde der Fall an das Gericht erster Instanz weitergeleitet, um die Rechtmäßigkeit der Versäumung der Frist zur Einreichung von Einsprüchen zu überprüfen, ohne mich als Angeklagten im Fall zu benachrichtigen" (act. A.1, pag. 3), si rileva che ciò non corrisponde al vero, come si è visto poc'anzi. Si ribadisce infatti che, non avendo dato il reclamante alcun seguito al termine assegnatogli per potersi esprimere, con raccomandata dell'8 novembre 2024 la Procura pubblica ha trasmesso gli atti al tribunale di prima istanza conformemente agli artt. 355 cpv. 3 lett. a, 356 cpv. 1 CPP, chiedendo che l'opposizione fosse dichiarata nulla poiché tardiva (act. PP 15; act. TR 1). Tale trasmissione del decreto d'accusa – avvenuta mediante scritto in lingua italiana, con traduzione in lingua tedesca – è stata notificata anche alla "persona imputata" (act. TR 1). Non si comprende inoltre cosa voglia intendere esattamente il reclamante quanto prosegue indicando che: "Am 31. Januar erhielt ich ein Schreiben, mit dem mir zusätzliche Sanktionen wegen Nichtzahlung einer Geldbuße gemäß Verwaltungsakt vom 03.04.2024 auferlegt wurden. In diesem Zusammenhang wurde mir die Möglichkeit genommen, meine Argumente im Voraus vorzubereiten und vorzubringen. Über meine Rechte als Angeklagter wurde ich nicht aufgeklärt. Da mir weder eine Kopie der Erklärung noch die Dateianhänge vorliegen, kann ich diese weder bestätigen noch dementieren. Dies stellt eine

9 / 10 Verletzung meiner Auskunftsrechte dar (act. A.1, pag. 3). Ora, come già ampiamente esposto in precedenza, argomentazioni che riguardano questioni di merito sono inammissibili, poiché nulla hanno a che vedere con le argomentazioni di natura formale contenute nel decreto impugnato. Pertanto, le affermazioni del reclamante sono inconferenti (cfr. inoltre act. TR 2). 2.3.In definitiva, contro il decreto d'accusa del 31 luglio 2024 – validamente notificato al reclamante in data 19 agosto 2024 – è stata sollevata tardiva opposizione, oltre il termine di impugnazione di dieci giorni scadente il 29 agosto 2024. Per tale ragione il Tribunale regionale non è entrato nel merito dell'opposizione (act. TR 5). Con il presente reclamo, l'insorgente solleva inoltre tutta una serie di questioni di natura materiale che, come visto in precedenza, non hanno alcuna rilevanza in concreto (cfr. act. A.1; supra consid. 1.6). Il reclamante avrebbe semmai dovuto far valere tali argomenti nell'ambito della procedura di opposizione contro il decreto d'accusa, ciò che non è ora più possibile a causa del mancato rispetto del termine d'impugnazione. Di conseguenza il reclamo, inammissibile, andrebbe in ogni caso respinto nel merito. 3.Tenuto conto di tutto quanto precede, il reclamo va dichiarato inammissibile. 4.Manifestamente inammissibile e infondato, il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 38 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]). 5.Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 prima frase CPP). È ritenuta soccombente anche la parte sul cui ricorso non si è entrati nel merito (art. 428 cpv. 1 seconda frase CPP). Nella fattispecie il reclamante è risultato integralmente soccombente e pertanto la tassa di giustizia, fissata in CHF 500.00 (art. 7 cpv. 1 OTGPP [CSC 350.210] in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 3 OTGPP; art. 38 cpv. 3 LOG), è posta integralmente a suo carico. Non si riconoscono indennità.

10 / 10 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il reclamo è inammissibile. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 500.00, è posta a carico di A._____. 3.Non si riconoscono indennità. 4.[Rimedi giuridici] 5.[Comunicazioni]

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