Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decreto del 21 gennaio 2025 comunicato il 23 gennaio 2025 N. d'incartoSR2 24 53 IstanzaSeconda Camera di diritto penale ComposizioneRichter-Baldassarre, presidente Bensbih, attuaria PartiA._____ reclamante contro B._____ resistente patrocinato dall'avv. Olivier Ferrari C.P. 1422, Via S. Balestra 27, 6901 Lugano Oggettoappropriazione semplice Atto impugnatodecreto di non luogo a procedere della Procura pubblica dei Grigioni del 25 settembre 2024, comunicato la medesima data (n. d'incarto EK.2024.2845)

2 / 8 Ritenuto in fatto: A.In data 21 marzo 2024 A._____ ha inoltrato una denuncia alla Procura pubblica del Canton Ticino contro B._____ per appropriazione indebita. Stando alla denuncia, dopo che la società C._____ – di cui B._____ è socio e presidente della gerenza – avrebbe commissionato dei lavori edili alla ditta D._____ – di cui A._____ è titolare – in data 9 gennaio 2024 un operaio della C._____ avrebbe impedito a quest'ultimo di recuperare gli attrezzi e il materiale edile di sua proprietà del valore complessivo di circa CHF 10'000.00. B.A seguito della domanda di assunzione del procedimento della Procura pubblica del Canton Ticino datata 27 marzo 2024, con decreto del 9 aprile 2024 la Procura pubblica dei Grigioni (in seguito: Procura pubblica) ha assunto la direzione del summenzionato procedimento penale. C.In data 8 aprile 2024 la Procura pubblica ha trasmesso la denuncia, unitamente ai relativi allegati, alla Polizia cantonale dei Grigioni per ulteriori accertamenti del caso. D.Dopo aver interrogato in qualità d'imputato B., la Polizia cantonale ha trasmesso il proprio rapporto dell'8 agosto 2024 alla Procura pubblica. Nel rapporto essa ha indicato che, sulla base di tutta la documentazione ricevuta e delle dichiarazioni dell'imputato, non sarebbe possibile affermare con certezza se vi sia stata un'appropriazione illecita. Infine la Polizia cantonale ha indicato di non essere a conoscenza di dove si trovi tuttora la refurtiva. E.Con decreto di non luogo a procedere del 25 settembre 2024, comunicato la medesima data, la Procura pubblica ha decretato di non avviare alcun procedimento penale, ponendo le spese a carico dello Stato. F.In data 1° ottobre 2022 (data del timbro postale), A. (in seguito: reclamante) ha interposto reclamo al Tribunale cantonale avverso il menzionato decreto, chiedendo di annullarlo, di intimare contestualmente alla Procura pubblica di procedere con l'apertura di un'istruzione penale nei confronti di B._____ (in seguito: resistente), e di promuovere l'accusa nei confronti di quest'ultimo per appropriazione indebita. G.Sono stati acquisiti gli atti della Procura pubblica. Visti gli argomenti di cui si dirà in appresso, si rinuncia in concreto a invitare le parti a presentare ulteriori loro osservazioni. La causa è matura per il giudizio.

3 / 8 Considerando in diritto: 1.1.Giusta l'art. 310 cpv. 2 in unione con gli artt. 322 cpv. 2 e 393 cpv. 1 lett. a CPP il reclamo può essere presentato contro un decreto di non luogo a procedere della Procura pubblica. Nel mese di gennaio 2025, il neocostituito Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni ha trasmesso una lettera informativa alle parti della presente procedura informandole che a partire dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la riforma della giustizia 3, a seguito della quale il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo sono stati accorpati per formare il nuovo Tribunale d'appello (act. D.3 segg.). Pertanto nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale d'appello (art. 22 LACPP [CSC 350.100] in unione con l'art. 13 cpv. 1 OOGTA [CSC 173.010]). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato entro dieci giorni (artt. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP). 1.2.Il reclamo avverso il decreto di non luogo a procedere del 25 settembre 2024, comunicato la medesima data, è stato inoltrato al Tribunale cantonale in data 1° ottobre 2024 (data del timbro postale; act. A.1), ed è pertanto tempestivo. 1.3.Sotto il profilo della legittimazione del reclamante occorre rilevare quanto segue. 1.3.1. Ai sensi dell'art. 310 cpv. 2 in unione con l'art. 322. cpv. 2 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Ai sensi della legge le parti nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso rispettivamente di reclamo sono l'imputato, l'accusatore privato e la Procura pubblica (art. 104 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). La querela è equiparata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). La dichiarazione va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare (art. 118 cpv. 3 CPP). Giusta l'art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato. Deve essere considerato tale il titolare di un bene giuridico protetto dalla norma violata (DTF 138 IV 258 consid. 2.2 seg). Inoltre, in una sentenza del 22 maggio 2019 il Tribunale federale ha indicato che di principio i danneggiati, che non si sono costituiti accusatori privati, non possono impugnare un decreto di non luogo a procedere o un decreto di abbandono, non essendo parti nella procedura. Tuttavia, tale limitazione non si applica qualora il danneggiato non abbia ancora avuto la possibilità di esprimersi in merito alla questione della costituzione quale

4 / 8 accusatore privato (cfr. per tutto quanto precede sentenza del Tribunale federale 6B_33/2019 del 22 maggio 2019 consid. 3; cfr. anche sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 23 6 dell'8 marzo 2023 consid. 1.3). 1.3.2. Nella fattispecie, il reclamante, quale titolare del bene giuridico protetto dagli artt. 137 segg. CP – relativi ai reati contro il patrimonio – è quindi il danneggiato ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP. Secondo la giurisprudenza sopra esposta, anche nel caso in cui il reclamante non avesse avuto la possibilità di costituirsi accusatore privato prima dell'emanazione del decreto di non luogo a procedere impugnato, egli sarebbe in ogni caso legittimato ad impugnare tale decreto. Nell'evenienza, occorre ad ogni modo rilevare che mediante formulario di denuncia sottoscritto il 21 marzo 2024 dal reclamante, quest'ultimo è stato informato della possibilità di costituirsi accusatore privato ("Il denunciante/querelante prende inoltre atto che l'inoltro della denuncia/querela comporta: [...] la possibilità di partecipare, previa esplicita dichiarazione, al procedimento penale in veste di accusatore privato (artt. 118 ss CPP)", cfr. act. PP 4.1). Egli ha dunque fatto uso di tale facoltà dichiarando nella denuncia di costituirsi accusatore privato e di vantare una pretesa di risarcimento pari a CHF 10'000.00 (cfr. act. PP 4.1). Ciò posto, essendo il reclamante senz'altro toccato dal decreto di non luogo a procedere impugnato – con il quale è stata negata l'apertura del procedimento penale – egli è legittimato a interporre reclamo. 1.4.Sotto l'aspetto delle esigenze di motivazione del presente reclamo occorre inoltre rilevare quanto segue. 1.4.1. Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP mediante reclamo sono censurabili violazioni di diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). L'autorità di ricorso dispone di pieno potere cognitivo potendo esaminare liberamente il fatto e il diritto (GUIDON, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196 – 457 StPO, 3 a ed., Basilea 2023, n. 15 ad art. 393 CPP). Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che nella procedura di reclamo i nova sono ammessi (DTF 141 IV 396 consid. 4.4; sentenza del Tribunale federale 1B_768/2012 del 15 gennaio 2023 consid. 2.1; 1B_258/2017 del 2 marzo 2018 consid. 6; sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 16 6 del 21 giugno 2016 consid. 2°; cfr. anche GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurigo 2011, n. 367 segg.). 1.4.2. Sulla base di quanto precede va preliminarmente osservato che i nuovi mezzi di prova prodotti dal reclamante per la prima volta in questa sede, e meglio la

5 / 8 decisione del 15 gennaio 2024 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di E._____ e la dichiarazione del 15 giugno 2023 di F._____ (act. B.3 seg.), sono – per quanto di rilevanza – ammissibili. 1.4.3. Ai sensi dell'art. 396 cpv. 1 CPP il reclamo deve essere motivato. La parte reclamante deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati (art. 385 cpv. 1 lett. a-c CPP). L'indicazione precisa dei motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP dev'essere sostanziata sotto il profilo dei fatti e del diritto (sentenza del Tribunale federale 6B_1181/2018 del 28 novembre 2018; 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 3.2). Il reclamo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata (sentenza del Tribunale federale 6B_48/2018 del 7 giugno 2018 consid. 2.3.3). 1.4.4. Di principio, se l'atto di ricorso non soddisfa tali requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio. Se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del termine suppletorio, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito (art. 385 cpv. 2 CPP). Anche nel caso di reclami interposti da persone laiche i motivi di reclamo devono essere esposti, entro il termine di reclamo di dieci giorni, in modo così concreto da rendere chiaro quali punti della decisione vengono contestati e in quale misura questa debba essere modificata (sentenza del Tribunale federale 6B_182/2020 del 6 gennaio 2021 consid. 2.5; sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 23 6 dell'8 marzo 2023 consid. 1.4; GUIDON, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196–457 StPO, 3 a ed., Basilea 2023, n. 9e ad art. 396 CPP). Il Tribunale federale ha in particolare statuito che il reclamo dev'essere dichiarato inammissibile laddove la motivazione del medesimo non si confronta con una o più delle motivazioni eventuali della decisione impugnata (DTF 133 IV 119 consid. 6.3; sentenza del Tribunale federale 6B_48/2010 del 15 marzo 2010 consid. 1; 6B_540/2012 del 7 marzo 2013 consid. 2.4). Il termine suppletorio di cui all'art. 385 cpv. 2 CPP è da impartire nei casi in cui vi sono vizi immediatamente riconoscibili, sanabili da parte del reclamante. L'assegnazione di un termine suppletorio mira essenzialmente a sanare inavvertenze e vizi di forma che possono sopravvenire all'atto del deposito del gravame, quali per esempio la mancanza della firma o della procura. Non è per contro destinata a correggere nel merito o a completare un allegato dal contenuto insufficiente (sentenza del Tribunale federale 6B_280/2017 del 9 giugno 2017 consid. 2.2.2; 1B_363/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 2.1; 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 3.2; BÄHLER, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler

6 / 8 Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 a ed., Basilea 2023, n. 7 ad art. 385 CPP). Un'interpretazione più estensiva dell'art. 385 cpv. 2 CPP violerebbe il principio per cui i termini legali sono improrogabili (art. 89 cpv. 1 CPP), poiché ai reclami insufficientemente motivati verrebbe così concessa un'implicita proroga del termine di dieci giorni statuito all'art. 396 cpv. 1 CPP (cfr. in tal senso sentenza del Tribunale federale 6B_182/2020 del 6 gennaio 2021 consid. 2.5; 6B_872/2013 del 17 ottobre 2013 consid. 3; 1B_183/2012 del 20 novembre 2012 consid. 2; sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 21 86 del 13 dicembre 2022 consid. 2). 1.4.5. Nel decreto di non luogo a procedere qui impugnato la Procura pubblica, dopo aver esposto quanto dichiarato nella denuncia del 21 marzo 2024, ha indicato quanto emerso dall'interrogatorio del resistente (act. B.1 consid. 1 seg.). Secondo le dichiarazioni di quest'ulimo, il resistente avrebbe tramite la sua società C._____ effettivamente incaricato il reclamante di effettuare dei lavori di finitura interna nel cantiere di G.. Il resistente ha tuttavia negato l'appropriazione di attrezzatura. A suo dire, il reclamante non si sarebbe presentato nel cantiere in data 9 gennaio 2023 e in ogni caso il resistente non avrebbe dato l'ordine a un suo operaio di negare al reclamante l'accesso al cantiere (cfr. per tutto quanto precede act. B.1 consid. 2). La Procura pubblica ha dunque escluso che vi fossero indizi in merito al reato di appropriazione indebita ex art. 138 cifra 1 CP, in assenza di affidamento. Dagli atti non risulterebbe infatti in che misura al resistente sarebbero stati affidati oggetti appartenenti al reclamante, ciò che neppure quest'ultimo sarebbe in grado di dimostrare. Quandanche il reclamante avesse lasciato degli attrezzi o del materiale sul cantiere di G., ciò non significherebbe in ogni caso che essi fossero stati affidati al resistente. La Procura pubblica ha poi escluso indizi di reato sufficienti anche in merito all'appropriazione semplice ex art. 137 cifra 1 CP. Non risulterebbe infatti che il resistente abbia trattenuto illegalmente oggetti appartenenti al reclamante, appropriandosene illecitamente, né che abbia avuto l'intento illecito di arricchirsi. La Procura pubblica ha poi rilevato che con scritto del 21 marzo 2023, il reclamante stesso affermava che il resistente lo avrebbe diffidato di continuare l'esecuzione delle opere e di portare via gli attrezi di sua proprietà. Sulla base degli atti e di quanto emerso dall'inchiesta penale, la Procura pubblica ha pertanto deciso di rinunciare ad avviare un procedimento penale nei confronti del qui resistente (cfr. per tutto quanto precede act. B.1 consid. 4). 1.4.6. Ora, con il presente reclamo l'insorgente contesta quanto dichiarato dal resistente in sede di interrogatorio dinanzi alla Polizia cantonale in merito alla notifica dei difetti per i lavori eseguiti dalla ditta D._____. In sostanza, il reclamante

7 / 8 ribadisce che la C._____ avrebbe incaricato la sua ditta D._____ di effettuare lavori di finitura per un costo di CHF 91'545.00 e che tali lavori non sarebbero mai stati contestati dalla committente. Inoltre il fatto che gli sarebbe stata negata la richiesta di ritiro degli attrezzi e del materiale in data 9 gennaio 2023 sarebbe comprovato dalla dichiarazione scritta di F._____ del 15 giugno 2023. Tutto ciò si evincerebbe dai documenti prodotti in sede di reclamo (cfr. per tutto quanto precede act. A.1). Ora, limitandosi il reclamante, da un lato, ad addurre argomentazioni riguardo alla corretta esecuzione dei lavori commissionati e, dall'altro, a ribadire il proprio punto di vista in merito a quanto accaduto in data 9 gennaio 2023, senza tuttavia spiegare per quale ragione il decreto di non luogo a procedere impugnato sarebbe errato, il reclamo è inamissibile per carenza di motivazione (cfr. supra consid. 1.4. segg.). 2.Ciò posto, quandanche quanto asserito dal reclamante fosse ammissibile nulla muterebbe per la presente fattispecie. Non si vede infatti per quale ragione il decreto di non luogo a procedere impugnato sarebbe errato, avendo la Procura pubblica rettamente ritenuto che in concreto non vi sono sufficienti indizi di reato in relazione all'art. 138 cifra 1 CP, né per quanto previsto dagli artt. 137 cifra 1 e 141 CP (act. B.1 consid. 3 segg.). A tal proposito, si osserva che stando a quanto riportato nello scritto del 21 marzo 2023, il reclamante stesso – contrariamente a quanto successivamente indicato nella denuncia penale – ha dichiarato che sarebbe stata la società C._____ del resistente ad aver espressamente richiesto di "portar via gli attrezzi di sua proprietà" dal cantiere di G._____ (cfr. act. PP 4.1. e 8.1.). Tale scritto è senz'altro stato redatto dal reclamante, essendovi riportata la sua firma e figurandovi quale mittente la ditta D._____, di cui il reclamante è titolare – ciò che peraltro nessuna delle parti contesta. In siffatte circostanze, la Procura pubblica ha rettamene decretato il non luogo a procedere per i summenzionati reati. 3.Tenuto conto di tutto quanto precede, il reclamo va dichiarato inammissibile. 4.Manifestamente inammissibile e infondato, il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 38 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]). 5.Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 prima frase CPP). È ritenuta soccombente anche la parte sul cui ricorso non si è entrati nel merito (art. 428 cpv. 1 seconda frase CPP). Nella fattispecie il reclamante è risultato integralmente soccombente e pertanto la tassa di giustizia, fissata in CHF 500.00 (art. 7 cpv. 1 OTGPP [CSC 350.210] in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 3 OTGPP; art. 38 cpv. 3 LOG), è posta integralmente a suo carico. Non si riconoscono indennità.

8 / 8 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il reclamo è inammissibile. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 500.00, è posta a carico di A._____. 3.Non si riconoscono indennità. 4.[Indicazione dei mezzi d'impugnazione] 5.[Comunicazione]

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