Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decisione del 26 gennaio 2026 comunicata il 26 gennaio 2026 N. d'incartoSBK 26 4 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti ComposizioneMoses, presidente Bensbih, attuaria PartiA._____ reclamante patrocinata dall'avv. Andreea Faldarini Corso Pestalozzi 11, 6901 Lugano contro B._____ resistente Oggettodichiarazione di fallimento Atto impugnatodecisione del Tribunale regionale Moesa dell’8 gennaio 2026 (n. d'incarto 335-2025-369)

2 / 6 Ritenuto in fatto: A.Nell'ambito dell'esecuzione n. C._____ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa (in seguito: UEF), il 13 novembre 2025 la B._____ ha chiesto al Tribunale regionale Moesa di decretare il fallimento della società A.. B.All'udienza di dibattimento dell’8 gennaio 2026 nessuno è comparso. C.Con decisione dell’8 gennaio 2026, il presidente del Tribunale regionale ha dunque dichiarato il fallimento della A. a far tempo dall’8 gennaio 2026, ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di CHF 200.00. D.Avverso tale decisione, in data 16 gennaio 2026 (data del timbro postale) la A._____ (in seguito: reclamante) ha presentato reclamo al Tribunale d’appello, per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento del fallimento. Il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. E.Il reclamante ha versato l'anticipo delle spese di CHF 500.00 entro il termine impartito dal Tribunale d'appello con disposizione ordinatoria del 19 gennaio 2026. Considerando in diritto: 1.1.La decisione impugnata – pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale d'appello (art. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100] in combinato disposto con l'art. 11 cpv. 2 OOGTA [CSC 173.010]). Il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 6 cpv. 1 lett. a bis

LACPC). 1.2.La decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta alla reclamante al più presto il 9 gennaio 2026 (cfr. act. B.1), il reclamo è senz'altro tempestivo e ricevibile in ordine. 2.Nella decisione impugnata, il presidente del Tribunale regionale – dopo aver constatato che nessuna delle parti era comparsa all'udienza di dibattimento – ha dichiarato il fallimento della reclamante a far tempo dall’8 gennaio 2026, ritenendo che l'istanza di fallimento del 13 novembre 2025 fosse fondata in fatto e in diritto (act. B).

3 / 6 3.Con la presente impugnativa, la reclamante asserisce di avere estinto l'intero credito, compresi gli interessi e le spese. La reclamante rileva inoltre come tutte le procedure esecutive pendenti a suo carico sarebbero state estinte, precisando che l’unica procedura esecutiva attualmente in corso sarebbe riferita a un credito da lei non riconosciuto, contro la quale avrebbe interposto opposizione totale. Secondo la reclamante entrambi i presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF sarebbero pertanto adempiuti (cfr. per tutto quanto precede act. A.1). 4.In virtù dell'art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L'enumerazione è esaustiva. Per quanto concerne la prima condizione cumulativa, spetta al debitore rendere verosimile la propria solvibilità, ovverosia il fatto di disporre di mezzi liquidi sufficienti a estinguere i suoi debiti esigibili (sentenza del Tribunale federale 5A_885/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 2.2). Per farlo, egli deve fornire prove concrete quali, segnatamente, ricevute di pagamento, giustificativi bancari (averi bancari, crediti bancari), un elenco dei debitori, un estratto del registro delle esecuzioni, conti annuali recenti, bilanci intermedi, ecc. (sentenza del Tribunale federale 5A_251/2018 del 31 maggio 2018 consid. 3.1). Possono essere considerati quali mezzi liquidi solamente attivi immediatamente e concretamente disponibili (sentenza del Tribunale federale 5A_944/2013 del 19 marzo 2014 consid. 3.1). Il debitore non può pertanto rendere verosimile la sua solvibilità fondandosi esclusivamente su potenziali ricavi futuri (sentenza del Tribunale federale 5A_944/2013 del 19 marzo 2014 consid. 3.1 e 4.2). Non spetta, in ogni caso, all'autorità di ricorso ricercare d'ufficio eventuali mezzi di prova che non sono stati addotti dal debitore al quale incombe l'onere della prova (sentenza del Tribunale federale 5A_181/2018 del 30 aprile 2018 consid. 3.1). Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l'annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità (sentenza del Tribunale federale 5A_642/2010 del 7 dicembre 2010 consid. 2.3). A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l'azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori e la mancanza di

4 / 6 liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell'11 agosto 2011 consid. 2). L'illiquidità dev'essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d'insolvibilità può emergere dal numero e dall'importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di accumulare delle comminatorie di fallimento, di non essere in grado di pagare modesti importi e di interporre sistematicamente opposizione contro le esecuzioni indica insolvibilità (KREN KOSTKIEWICZ, Kommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, 20 a ed. 2020, art. 174 n. 23; GIROUD/THEUS SIMONI, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar, SchKG II, 3 a ed. 2021, art. 174 n. 26b). 4.1.Nel caso di specie, la reclamante sostiene di aver estinto l'intero credito compresi gli interessi e le spese nei confronti della resistente. Ora, nell'estratto UEF del 16 gennaio 2026, prodotto dalla reclamante, il precetto esecutivo spiccato nell’ambito dell'esecuzione n. C._____ figura come “P pagato (all’ufficio)” (act. C). Di conseguenza il presupposto di cui all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF appare adempiuto. 4.2.Per quanto riguarda invece il requisito della solvibilità, si osserva che con il reclamo l'insorgente non ha prodotto documentazione sufficiente a sostegno di tale presupposto. Nello specifico, la reclamante non ha fornito prove concrete al fine di stabilire l'ammontare dei mezzi liquidi di cui dispone, né quello dei debiti esigibili, tant'è che agli atti non figura alcuna documentazione a comprova della sua situazione debitoria – quali ad esempio bilanci e conti economici intermedi per l'anno contabile 2025, estratti conto attuali o altri giustificativi che forniscano riscontri oggettivi in merito alla sua attuale situazione economica – fatta eccezione per l'estratto UEF(act. C), il quale non è tuttavia sufficiente da sé ad attestare la situazione finanziaria della società reclamante. In ogni caso, da quanto riportato nell’estratto del registro delle esecuzioni emesso dall'UEF il 16 gennaio 2026, la solvibilità della società reclamante appare dubbia, già solo in ragione del fatto che essa è stata confrontata nel 2024 con 5 procedure esecutive e nel 2025 con 17 procedure esecutive (act. C). Si rileva inoltre che contro la reclamante sono state avviate procedure esecutive anche per importi modesti, quali, a titolo esemplificativo, CHF 312.35 (procedura esecutiva n. D.) e CHF 357.65 (procedura esecutiva n. E.). In siffatte circostanze, non si può tener conto delle mere allegazioni di parte contenute nel reclamo, secondo cui entrambi i presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF sarebbero adempiuti, ricordato che

5 / 6 essi devono essere realizzati e sollevati entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3.2). Vista la carente documentazione allegata, non appare verosimile che la società reclamante disponga di mezzi liquidi sufficienti a estinguere i suoi debiti a medio termine. Occorre pertanto concludere che la reclamante appare insolvibile e che in concreto il primo requisito cumulativo dell'art. 174 cpv. 2 LEF non è pertanto adempiuto. 5.Tenuto conto di tutto quanto precede, il reclamo dev'essere dunque respinto e la dichiarazione di fallimento del presidente del Tribunale regionale dell’8 gennaio 2026 confermata. 6.Visto l'esito del presente gravame, la domanda di effetto sospensivo diviene priva d'oggetto. 7.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in virtù degli artt. 52 lett. b e 61 cpv. 1 OTLEF in CHF 500.00, è posta a carico della reclamante, soccombente, ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CPC, e compensata con l'anticipo di CHF 500.00 da lei versato (act. D.2). Mentre non si pone problema di un'indennità per spese ripetibili, giacché la resistente non è stata invitata a formulare osservazioni.

6 / 6 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il reclamo è respinto. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 500.00, è posta a carico della A._____ e compensata con l'anticipo delle spese dello stesso importo da lei versato. 3.Non si assegnano spese ripetibili per la procedura di reclamo. 4.[Rimedi di diritto] 5.[Comunicazione a:]

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