SBK 2025 96

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decisione del 26 gennaio 2026 comunicata il 27 gennaio 2026 N. d'incartoSBK 25 96 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento ComposizioneMoses, presidente Bensbih, attuaria PartiA._____ reclamante Oggettoricorso di vigilanza Atto impugnatoprecetto esecutivo dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa del 7 gennaio 2025 e avviso di pignoramento del 7 agosto 2025

2 / 6 Ritenuto in fatto: A.Con precetto esecutivo n. B._____ emesso il 7 gennaio 2025 dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa (in seguito: UEF), la Confederazione svizzera ha promosso un’esecuzione nei confronti di A._____ per l'importo di CHF 418.75 a titolo di canone radiotelevisivo per gli anni 2022 e 2023, CHF 20.00 per la “Tassa di elaborazione secondo LRTV”, e CHF 15.00 a titolo di “Tassa di sollecito secondo LRTV”. Il precetto esecutivo è stato notificato all’escusso il 27 gennaio 2025, il quale vi ha interposto opposizione parziale, senza tuttavia precisare per quale importo. B.Con decisione dell’11 marzo 2025, la C._____ ha annullato l’opposizione interposta dal debitore e ha comunicato il rigetto in via definitiva dell’opposizione. C.In data 7 agosto 2025 l'UEF ha emesso l'avviso di pignoramento. D.In data 10 settembre 2025 (data del timbro postale), A._____ (in seguito: ricorrente) si è rivolto all’”Ufficio cantonale di esecuzione e fallimento” con un “reclamo formale contro l’Ufficio di esecuzione di Roveredo”, ritenendo in sostanza che con il suo agire l’UEF avrebbe leso il suo minimo vitale e contestando di dover produrre l’estratto bancario richiesto dall’UEF. E.Con scritto del 16 settembre 2025 (data del timbro postale), l’Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Plessur ha trasmesso per competenza il citato ricorso al Tribunale d’appello dei Grigioni. F.Con scritto del 17 settembre 2025, il Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza sulla esecuzione e fallimento ha indicato al ricorrente che il provvedimento impugnato deve essere allegato al ricorso ex art. 17 cpv. 4 LAdLEF in combinato disposto con gli artt. 311 cpv. 2 e 321 cpv. 3 CPC e che, in concreto non era chiaro quale provvedimento dell’UEF egli intendesse impugnare, rilevando pure che, contrariamente a quanto previsto dai disposti di legge sopracitati, tale provvedimento non era stato allegato al ricorso. Al ricorrente è quindi stato assegnato un termine suppletorio ex art. 132 CPC scadente il 26 settembre 2025 per chiarire quale provvedimento dell’UEF intendesse impugnare e trasmetterne copia. G.Con scritto del 25 settembre 2025, il ricorrente si è in sostanza limitato a produrre copia del ricorso e di documenti relativi alla sua situazione economica, senza tuttavia allegare il provvedimento dell’UEF impugnato.

3 / 6 H.Con scritto del 1° ottobre 2025, il Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza sulla esecuzione e fallimento ha assegnato – nuovamente – un termine al ricorrente per la trasmissione di una copia del provvedimento esecutivo oggetto del ricorso. I.Con scritto del 20 ottobre 2025 (data del timbro postale), il ricorrente ha prodotto copia del precetto esecutivo n. B._____ del 7 gennaio 2025 e copia del relativo avviso di pignoramento n. B._____ del 7 agosto 2025. L.Invitato a presentare osservazioni scritte, il 17 novembre 2025 (data del timbro postale), l'UEF si è opposto al gravame, postulando: “In via principale:

  1. Il ricorso 09/25.09.2025 è dichiarato inammissibile in quanto presentato oltre i termini legali ex art. 17 cpv. 2 LEF;
  2. Protestate tasse e spese. In via subordinata:
  3. Lo scritto 10.10.2025 è dichiarato inammissibile in quanto presentato oltre il termine ex art. 132 cpv. 1 LEF;
  4. Protestate tasse e spese. Nel merito:
  5. Il ricorso 09/25.09/10.10.2025 è respinto nella sua totalità per carenza di motivazioni.
  6. Protestate tasse e spese.” Con le sue osservazioni, l'UEF ha contestualmente inoltrato gli atti del caso in suo possesso. Considerando in diritto: 1.1.Giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi in cui la legge prescrive la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza – nel Cantone dei Grigioni, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale d'appello (artt. 11 cpv. 1 OOGTA [CSC 173.010] e 13 cpv. 1 LAdLEF [CSC 220.000]) – contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione e fallimenti. Il ricorso dev'essere

4 / 6 presentato entro dieci giorni dalla data in cui il ricorrente ne è venuto a conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF). Il provvedimento impugnato deve essere allegato al ricorso (art. 17 cpv. 4 LAdLEF in combinato disposto con gli artt. 311 cpv. 2 e 321 cpv. 3 CPC). 1.2.Preliminarmente si osserva che il ricorrente ha depositato il 10 settembre 2025 (data del timbro postale) un ricorso, da cui tuttavia non si comprende quale provvedimento concreto dell’UEF egli intendesse impugnare e al quale non è stato allegato il provvedimento impugnato (act. A.1). Con scritto del 17 settembre 2025, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti in qualità di autorità di vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento ha dunque assegnato un termine suppletorio ex art. 132 CPC al ricorrente, scadente il 26 settembre 2025, per colmare tale lacuna, ossia per chiarire quale fosse il provvedimento dell’UEF da lui impugnato con ricorso del 10 settembre 2025 (act. D.2). L’insorgente ha dunque inoltrato lo scritto del 26 settembre 2025 (data del timbro postale), al quale non ha tuttavia allegato alcun provvedimento dell’UEF, sicché con scritto del 1° ottobre 2025 gli è stato impartito un ulteriore termine a tal fine (act. D.3). Con successivo scritto del 20 ottobre 2025 (data del timbro postale), il ricorrente ha finalmente prodotto copia del precetto esecutivo n. B._____ emanato il 7 gennaio 2025 dall’UEF e copia dell’avviso di pignoramento n. B._____ del 7 agosto 2025 (act. D.4). In siffatte circostanze, l’oggetto del presente gravame è limitato ai due summenzionati provvedimenti concreti emanati dall’UEF. 1.3.Ciò premesso, per quanto riguarda la tempestività del ricorso contro il precetto esecutivo n. B._____ emesso dall’UEF in data 7 gennaio 2025 (act. B.5), si osserva che quando il ricorrente ha presentato l’impugnativa, il 10 settembre 2025 (act. A.1), il termine per impugnarlo era ormai decorso da tempo. Di conseguenza, per quanto concerne il precetto esecutivo n. B., il ricorso è ampiamente tardivo e dunque irricevibile. 1.4.In merito alla tempestività del ricorso contro l’avviso di pignoramento n. B. emesso dall’UEF in data 7 agosto 2025 (act. B.4), si osserva quanto segue. L’invio postale raccomandato è considerato notificato quando viene effettivamente consegnato al destinatario al proprio domicilio o all’ufficio postale oppure, se ciò non avviene, viene reputato notificato (finzione) il settimo e ultimo giorno di giacenza postale, a condizione che un avviso di ritiro sia stato lasciato nella cassetta delle lettere (o nella casella postale) del destinatario e che questi dovesse aspettarsi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione dell'autorità (sentenza del

5 / 6 Tribunale federale 5A_969/2018 del 6 maggio 2019 consid. 2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_359/2016 del 7 settembre 2016 consid. 6.1 seg.; ABBET in: Foëx/Jeandin/Branconi/Chappuis [edit.], Commentaire romand Poursuite et faillite, 2 a ed. 2025, art. 34 n. 6). 1.5.In concreto l’avviso di pignoramento è stato trasmesso al debitore con invio per raccomandata all’indirizzo D., O.1., ed è tornato all’UEF in quanto non ritirato, come emerge dal tracciamento degli invii acquisito d’ufficio (cfr. act. UEF 3; act. D.9). La notifica è nondimeno reputata avvenuta alla scadenza del termine di giacenza postale di sette giorni stabilito all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC (per il rinvio dell’art. 31 LEF in relazione con l’art. 34 LEF), come visto pocanzi, ossia il 15 agosto 2025, sicché il ricorso del 10 settembre 2025 è ampiamente tardivo. Il ricorrente doveva infatti aspettarsi la notifica dell’avviso di pignoramento, dal momento che ha avuto conoscenza perlomeno del precetto esecutivo n. B._____, al quale ha interposto opposizione parziale (act. UEF 1). Si aggiunga, per completezza di motivazione che, nonostante quanto precede, l’UEF ha tentato una nuova notifica dell’avviso di pignoramento per il tramite della Polizia cantonale, andata a buon fine in data 29 agosto 2024 [recte: 2025], sicché anche a voler considerare che il termine d’impugnazione abbia iniziato a decorrere da tale data, il ricorso risulterebbe in ogni caso tardivo. Tanto basta per dichiarare irricevibile il presente ricorso in quanto presentato dal ricorrente dopo la scadenza del termine di ricorso di dieci giorni, sia con riguardo al precetto esecutivo, sia all’avviso di pignoramento. 2.Visto tutto quanto precede, il ricorso del 10 settembre 2025 va dichiarato irricevibile. 3.Per legge non viene prelevata alcuna tassa di giustizia e non vengono assegnate indennità (artt. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]). 4.La presente decisione è emanata a giudice unico (artt. 38 cpv. 3 LOG [CSC 173.000] e 16 cpv. 6 OOGTA [CSC 173.010]).

6 / 6 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3.[Rimedi di diritto] 4.[Comunicazione a:]

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