Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decisione del 16 ottobre 2025 comunicata il 20 ottobre 2025 N. d'incartoSBK 25 76 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti quale autorità di vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento ComposizioneMoses, presidente Togni, attuario PartiA._____ ricorrente Oggettocomminatoria di fallimento Atto impugnatocomminatoria di fallimento dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa del 25 agosto 2025, comunicata lo stesso giorno

2 / 5 Ritenuto in fatto: A.Sulla scorta del precetto esecutivo n. C._____ emesso il 29 aprile 2025 dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa (di seguito: UEF), la società B._____ ha promosso un’esecuzione nei confronti di A._____ per l’incasso di sei fatture relative all’assicurazione obbligatoria di cura medica rimaste insolute, per un importo di CHF 1'089.75, oltre interessi al tasso del 5% annuo a decorrere dal 27 aprile 2025 e ulteriori spese. Il precetto esecutivo è stato notificato all’escusso il 2 maggio 2025, il quale vi ha interposto opposizione totale. B.Con decisione del 5 maggio 2025, B._____ ha accertato che A._____ risultava debitore per un importo complessivo di CHF 1'607.75 e, di conseguenza, rigettato integralmente l’opposizione al precetto esecutivo. C.Il E._____ è stata iscritta nel registro di commercio del Cantone dei Grigioni l’impresa individuale “D._____ di A.”, oggetto di pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) il F.. D.Su domanda di continuazione presentata da B._____ del 15 agosto 2025, il 25 agosto 2025 l’UEF ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata a A._____ quale titolare della “D._____ di A.” il 1° settembre 2025. E.Con ricorso del 4 settembre 2025, A. (in seguito: ricorrente) ha impugnato tale provvedimento dinnanzi al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento, contestando l’applicazione dell’esecuzione in via di fallimento, e chiesto, in sostanza, l’annullamento e la sospensione delle esecuzioni e della procedura di fallimento e, in via subordinata, la concessione di un concordato. F.Con osservazioni del 22 settembre 2025 l’UEF ha postulato la reiezione del ricorso. Considerando in diritto: 1.1.Giusta l’art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi nei quali la legge prescrive la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza – nel Cantone dei Grigioni al Tribunale d'appello (art. 13 cpv. 1 della Legge d'applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LAdLEF; CSC 220.000]) – contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione e fallimenti. Esso dev’essere presentato entro 10 giorni dalla presa di conoscenza del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF). Il ricorso può essere proposto, in particolare, contro la comminatoria di fallimento (WOHL, in: Hunkeler [edit.], Kurzkommentar SchKG Schuldbetreibungs- und

3 / 5 Konkursgesetz, 3 a ed. 2025, art. 17 n. 4). Quest’ultima può tuttavia essere impugnata solamente per carenze formali (sentenze del Tribunale federale 7B.58/2006 del 1° maggio 2006 consid. 2; 7B.136/2005 del 29 settembre 2005 consid. 2), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6; 96 III 33 consid. 2), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (artt. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 ab initio LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione; DTF 113 III 2 consid. 2b), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF) o di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF; MARKUS, in: Basler Kommentar, SchKG II, 3 a ed. 2021, art. 160 n. 6). 1.2.Nel caso in esame, la censura rivolta all’esistenza del credito posto in esecuzione sollevata dal ricorrente (act. A.1, pag. 1, 3 e 3) riguarda una questione di merito, e meglio i rapporti tra il ricorrente e la B._____ e non l’operato dell’UEF. Non spetta tuttavia a quest’ultimo né all’autorità di vigilanza pronunciarsi su questo tipo di censure, per le quali la legge prescrive la via giudiziaria. Esse avrebbero, se del caso, dovuto essere sollevate in sede di procedura di rigetto dell’opposizione, la quale si è tuttavia conclusa con la decisione passata in giudicato di rigetto dell’opposizione del 5 maggio 2025. La dichiarazione di fallimento dell’impresa individuale “G._____ di A.”, con sede nel Cantone Ticino e nel frattempo cancellata, non può inoltre essere rimessa in discussione nell’ambito del presente ricorso. Neppure la domanda di ammissione al beneficio del concordato (act. A.1, pag. 1) può essere esaminata in questa sede. Tale richiesta deve infatti essere presentata all’autorità giudiziaria competente, ossia al Tribunale regionale Moesa, quale giudice dei concordati di primo grado ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 della Legge d’applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LAdLEF; CSC 220.000). Infine, la comunicazione della domanda di realizzazione del 12 agosto 2025 riguarda un’altra esecuzione, n. H., e un eventuale ricorso contro la stessa risulterebbe tardivo (act. B.5). 1.3.Il ricorso, limitatamente a tali censure, dev’essere pertanto ritenuto inammissibile. 2.1.Nel merito, il ricorrente pare affermare di non essere soggetto, quale persona fisica, all’esecuzione in via di fallimento, bensì a quella in via di pignoramento (act. A.1, pag. 1 ab initio).

4 / 5 2.2.Giusta l’art. 38 cpv. 3 LEF, spetta all’ufficiale esecutore determinare il modo d’esecuzione applicabile. Secondo l’art. 39 cpv. 1 cifra 1 LEF, l’esecuzione si prosegue in via di fallimento (art. 159 a 176 LEF) quando il debitore è iscritto nel registro di commercio quale titolare di una ditta commerciale (art. 931 CO). L’art. 39 cpv. 3 LEF precisa che l’iscrizione nel registro di commercio produce effetto a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nel FUSC. La giurisprudenza precisa che la data determinante per stabilire se l’esecuzione debba essere proseguita in via di fallimento è quella della domanda di continuazione ai sensi dell’art. 88 LEF (DTF 131 V 196 consid. 4.2.1; sentenza dell’Obergericht Zürich PS120061 del 19 aprile 2012, consid. 2). Nel caso in cui un’esecuzione sia stata proseguita in via di fallimento invece che in via di pignoramento, o viceversa, i provvedimenti esecutivi adottati risultano nulli ai sensi dell’art. 22 LEF. Tale nullità dev’essere constatata d’ufficio e può essere rilevata in qualsiasi momento (DTF 135 III 14 consid. 5.4; 120 III 105 consid. 1; 101 III 18, consid. 1b). 2.3.Nel caso concreto, il ricorrente gestisce un’impresa individuale ai sensi dell’art. 931 CO, sotto la ditta “D._____ di A.”. Dall’estratto del registro di commercio del Cantone dei Grigioni del 14 ottobre 2025 risulta che la stessa sia stata iscritta al registro giornaliero il E., e che la pubblicazione sul FUSC è avvenuta il F.. Ritenuto che la domanda di continuazione è stata presentata dalla B. il 15 agosto 2025 (act. A.2), ovvero successivamente alla pubblicazione dell’iscrizione nel registro di commercio sul FUSC, l’UEF ha correttamente proseguito l’esecuzione in via di fallimento. Emanando la comminatoria di fallimento (act. B.1) sulla base della decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione – passata in giudicato – del 5 maggio 2025, l’UEF ha agito correttamente (cfr. art. 88 cpv. 1 e 159 LEF). 2.4.La censura si rivela pertanto infondata. Di conseguenza, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, dev’essere respinto perché palesemente infondato. 3.Per legge non viene prelevata alcuna tassa di giustizia e non vengono assegnate indennità (artt. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]). 4.La presente decisione è emanata a giudice unico (artt. 38 cpv. 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; CSC 173.000] e 16 cpv. 6 dell'Ordinanza concernente l'organizzazione e la gestione del Tribunale d'appello [OOGTA; CSC 173.010]).

5 / 5 Il Tribunale d’appello pronuncia: 1.Il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, è respinto. 2.Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano indennità. 3.[Rimedi giuridici] 4.[Comunicazioni]

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