Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decisione del 22 ottobre 2025 comunicata il 23 ottobre 2025 N. d'incartoSBK 25 63 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento ComposizioneMoses, presidente Cavegn e Bergamin Bensbih, attuaria PartiA._____ ricorrente Oggettopignoramento / minimo vitale
2 / 5 Ritenuto in fatto: A.In data 7 agosto 2025 A._____ (in seguito: ricorrente) ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento sostenendo, in particolare, di voler trovare un accordo di pagamento con i creditori e contestando il calcolo del minimo vitale effettuato dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa (in seguito: UEF). B.Invitato a presentare osservazioni scritte, il 22 agosto 2025 (data del timbro postale), l'UEF si è opposto al gravame, postulando in via principale che sia dichiarato irricevibile in quanto tardivo e in subordine che sia respinto. Con le sue osservazioni, l'UEF ha pure inoltrato gli atti del caso in suo possesso. C.Con successive osservazioni del 29 agosto 2025, il ricorrente ha ribadito le sue contestazioni, chiedendo in sostanza che venga rifatto il calcolo del minimo vitale. Considerando in diritto: 1.1.Giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi in cui la legge prescrive la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza – nel Cantone dei Grigioni, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale d'appello (artt. 11 cpv. 1 OOGTA [CSC 173.010] e 13 cpv. 1 Legge di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LAdLEF; CSC 220.000]), che statuisce qui nella composizione di tre giudici (art. 38 cpv. 4 LOG [CSC 173.00] in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 2 lett. a LACPC [CSC 320.100]) – contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione, segnatamente contro l'atto di pignoramento (COMETTA/MÖCKLI, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3 a ed. 2021, art. 17 n. 21), per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento. Il ricorso dev'essere presentato entro dieci giorni dalla data in cui il ricorrente ne è venuto a conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF). Il termine per presentare ricorso ex art. 17 LEF contro la fissazione del minimo vitale decorre a partire dal giorno successivo alla notifica dell'atto di pignoramento (e non al momento del pignoramento, DTF 133 III 580 consid. 2.2; 127 III 572 consid. 3.b seg.; sentenza del Tribunale federale 5A_43/2019 del 16 agosto 2019 consid. 4.5, art. 31 LEF in combinato disposto con l'art. 142 cpv. 1 CPC). 1.2.L'art. 112 cpv. 1 LEF stabilisce che per ogni pignoramento viene steso un verbale ("atto di pignoramento") sottoscritto dall'ufficiale o dall'impiegato che vi procede. Esso enuncia i nomi dei creditori e del debitore, l'ammontare del credito, il
3 / 5 giorno e l'ora del pignoramento, i beni pignorati e il loro prezzo di stima, come pure, quando ne sia il caso, le pretese dei terzi. Giusta l'art. 114 LEF, trascorso il termine di partecipazione di trenta giorni (art. 110 cpv. 1 LEF), l'ufficio d'esecuzione notifica senza indugio una copia degli atti di pignoramento ai creditori e al debitore. 1.3.Nel caso in esame, il ricorrente contesta principalmente la validità del calcolo del minimo vitale effettuato dall'UEF. Ora, stando a quanto esposto dall'insorgente nei suoi allegati scritti ed espresso dall'UEF nelle sue osservazioni, nonché da quanto emerge dagli atti, nella procedura di pignoramento in oggetto l'UEF non ha ancora emesso alcun atto di pignoramento ai sensi dell'art. 112 LEF, sicché difetta in concreto l'oggetto del ricorso ex art. 17 LEF (cfr. supra consid. 1.1). Nello specifico, si osserva che la creditrice B._____ ha spiccato il precetto esecutivo n. C._____ del 27 febbraio 2025 nei confronti del debitore A._____ per l'incasso di CHF 50'886.70 (indicando quale causa del credito il "Saldo dovuto sul contratto 21409910"), CHF 50.00 (per "Spese esecutive creditore") e CHF 240.10 (per "Interessi di mora"), notificato al debitore in data 28 febbraio 2025 e a cui quest'ultimo non ha interposto opposizione (act. UEF A). A seguito della domanda di continuazione del 4 aprile 2025 inoltrata dalla creditrice, la procedura in via di pignoramento è proseguita con l'emanazione dell'avviso di pignoramento del 28 aprile 2025 al debitore, con cui l'UEF lo ha avvisato che in caso di mancato pagamento del debito avrebbe proceduto al pignoramento in data 26 maggio 2025 presso l'abitazione del debitore (act. UEF A seg.). Successivamente, essendosi il ricorrente presentato presso gli uffici dell'UEF in data 5 maggio 2025, l'UEF ha proceduto in tale data con il pignoramento e la redazione del verbale per le operazioni di pignoramento – sottoscritto dal ricorrente – con annesso il relativo calcolo del minimo vitale fissato in CHF 4'710.00 (act. UEF C), successivamente ricalcolato il 7 luglio 2025 (act. UEF E). In data 5 maggio 2025 e 7 luglio 2025 sono inoltre state emesse le relative notifiche di pignoramento di salario al datore di lavoro del debitore (act. UEF C e E). Ora, come visto in precedenza, il termine per presentare ricorso ex art. 17 LEF contro la fissazione del minimo vitale non decorre a partire dal momento del pignoramento – qui effettuato il 5 maggio 2025 mediante verbale per le operazioni di pignoramento (act. UEF C) – bensì dal giorno successivo alla notifica dell'atto di pignoramento, che in concreto non è ancora stato emesso. 1.4.Di conseguenza, non avendo l'UEF ancora emanato l'atto di pignoramento ex art. 112 LEF, il ricorso è irricevibile (sentenza del Tribunale federale 5A_346/2018 del 3 settembre 2018 consid. 3.1.2). Spetterà all’UEF emanare entro breve termine l’atto di pignoramento.
4 / 5 2.Per legge non viene prelevata alcuna tassa di giustizia e non vengono assegnate indennità (artt. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]).
5 / 5 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3.[Rimedi giuridici] 4.[Comunicazioni]