Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decisione del 21 agosto 2025 comunicata il 21 agosto 2025 N. d'incartoSBK 25 59 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti ComposizioneMoses, presidente Bensbih, attuaria PartiA._____ reclamante patrocinata dall'avv. Cesare Lepori contro B._____ resistente Oggettodichiarazione di fallimento Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Moesa del 10 luglio 2025, comunicata la medesima data (n. d'incarto 335-2025-155)

2 / 6 Ritenuto in fatto: A.Nell'ambito dell'esecuzione n. Z.1._____ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa (in seguito: UEF), il 21 maggio 2025 la B._____ ha chiesto al Tribunale regionale Moesa di decretare il fallimento della società A._____ per il mancato pagamento di CHF 2'850.00 oltre a interessi e spese. B.All'udienza di dibattimento del 10 luglio 2025 nessuno è comparso. C.Con decisione del 10 luglio 2025, il presidente del Tribunale regionale ha dunque dichiarato il fallimento della A._____ dal 10 luglio 2025 alle ore 10:30, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di CHF 200.00. D.Avverso tale decisione, in data 16 luglio 2025 (data del timbro postale) la A._____ (in seguito: reclamante) ha presentato reclamo al Tribunale d'appello, per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento del fallimento e l'assegnazione della tassa di giustizia di CHF 200.00 a carico della controparte. Il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. E.Il reclamante ha versato l'anticipo delle spese di CHF 500.00 entro il termine suppletorio impartito dal Tribunale d'appello con decreto del 6 agosto 2025. F.Sono stati acquisiti gli atti della procedura di prima istanza. Non sono state richieste osservazioni. Considerando in diritto: 1.1.La decisione impugnata – pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale d'appello (art. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100] in combinato disposto con l'art. 11 cpv. 2 OOGTA [CSC 173.010]). Il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 7 cpv. 2 lett. a LACPC). 1.2.La decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica della decisione impugnata del 10 luglio 2025 è avvenuta alla reclamante al più presto l'11 luglio 2025 (cfr. act. B.1), il termine d'impugnazione è scaduto al più presto lunedì 21 luglio, sicché il reclamo è senz'altro tempestivo e ricevibile in ordine.

3 / 6 2.Nella decisione impugnata, il giudice unico del Tribunale regionale ha dichiarato il fallimento della reclamante a far tempo dal 10 luglio 2025, non essendo essa comparsa all'udienza di dibattimento e ritenendo l'istanza di fallimento del 21 maggio 2025 fondata in fatto e in diritto (act. B.1). 3.Con il presente gravame, la reclamante censura anzitutto la violazione del diritto di essere sentita, essendo la convocazione all'udienza di dibattimento del 10 luglio 2025 inficiata da un grave vizio in relazione alla sua notifica. Ciò avrebbe privato la reclamante di prendere posizione sulle domande di controparte e di provvedere al pagamento del dovuto, evitando così il fallimento. Nello specifico, la citazione all'udienza di dibattimento – a cui è stata allegata l'istanza di fallimento – non sarebbe stata notificata alla sede della società, a O.1., bensì al domicilio privato del socio e gerente. Inoltre tale atto, trasmesso mediante invio raccomandato, sarebbe stato ritirato dai genitori del gerente della reclamante e non da quest'ultimo, i quali tuttavia non disporrebbero di alcuna procura per il ritiro delle raccomandate destinate al figlio (cfr. per tutto quanto precede act. A.1, 4). 4.È dunque necessario esaminare preliminarmente se la notifica della convocazione all'udienza di dibattimento del 10 luglio 2025 ex art. 168 LEF sia stata effettuata validamente. 4.1.Giusta l'art. 138 cpv. 1 CPC, la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta. La notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni (art. 138 cpv. 2 CPC). La citazione all'udienza di dibattimento ex art. 168 LEF può di regola essere effettuata anche all'indirizzo privato di un suo organo avente qualità di rappresentarla. Lo scopo della norma è che gli atti giudiziari giungano nelle mani di una persona fisica che può agire per la società (DTF 134 III 112 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_268/2012 del 12 luglio 2012 consid. 3.4). 4.2.Nel caso concreto, non sussiste alcun vizio formale della notifica della citazione in oggetto (act. TR 2), poiché il Tribunale regionale – contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante – dopo un vano tentativo di notifica alla sede legale della reclamante a O.1. (act. TR 3), ha trasmesso tale atto giudiziario al domicilio privato (C.) di D., socio e gerente, con firma individuale, della società reclamante e dunque organo della società e suo rappresentante. Quanto all'argomentazione della reclamante, secondo cui l'invio postale raccomandato sarebbe stato ritirato dai genitori di D._____, i quali non

4 / 6 disporrebbero tuttavia di alcuna procura per il ritiro delle raccomandate destinate al figlio, essa non può essere seguita. Come visto in precedenza, la notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni, in concreto i genitori di D._____. In siffatte circostanze, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, la notificazione della citazione all'udienza di fallimento – peraltro avvenuta nelle stesse forme della notifica della decisione qui impugnata (act. TR 6) – rispetta i disposti di legge in materia di notificazione. 4.3.Alla luce di ciò è da ritenere che la citazione all'udienza del 10 luglio 2025 è stata notificata conformemente all'art. 138 CPC. Di conseguenza, essendo tale atto giudiziario stato notificato correttamente al rappresentante della società reclamante, la censura di violazione del diritto di essere sentita da essa sollevata va respinta. 5.La reclamante sostiene inoltre che, in corso di procedura, "dimostrerà il pagamento del debito o il ritiro della domanda di fallimento". Essa indica che concorderà il pagamento delle esecuzioni pendenti al momento del fallimento e ritiene di essere in grado di far fronte al pagamento degli importi dovuti grazie ai proventi della propria attività, sicché entrambe le condizioni poste dall'art. 174 cpv. 2 LEF sarebbero in concreto adempiute (cfr. per tutto quanto precede act. A.1, 5). 5.1.In virtù dell'art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L'enumerazione è esaustiva. Per quanto concerne la prima condizione cumulativa, spetta al debitore rendere verosimile la propria solvibilità, ovverosia il fatto di disporre di mezzi liquidi sufficienti a estinguere i suoi debiti esigibili (sentenza del Tribunale federale 5A_885/2019 dell'11.12.2019 consid. 2.2). Per farlo, egli deve fornire prove concrete quali, segnatamente, ricevute di pagamento, giustificativi bancari (averi bancari, crediti bancari), un elenco dei debitori, un estratto del registro delle esecuzioni, conti annuali recenti, bilanci intermedi, ecc. (sentenza del Tribunale federale 5A_251/2018 del 31.5.2018 consid. 3.1). Possono essere considerati quali mezzi liquidi solamente attivi immediatamente e concretamente disponibili (sentenza del Tribunale federale 5A_944/2013 del 19.3.2014 consid. 3.1). Il debitore non può pertanto rendere verosimile la sua solvibilità fondandosi esclusivamente su potenziali ricavi futuri (sentenza del Tribunale federale 5A_944/2013 del 19.3.2014 consid. 3.1 e 4.2). Non spetta, in ogni caso,

5 / 6 all'autorità di ricorso ricercare d'ufficio eventuali mezzi di prova che non sono stati addotti dal debitore al quale incombe l'onere della prova (sentenza del Tribunale federale 5A_181/2018 del 30.4.2018 consid. 3.1). Al debitore incombe rendere verosimile la solvibilità e produrre i documenti che provano i motivi di annullamento del fallimento ai sensi dell'art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF entro il termine di reclamo (DTF 139 III 491 consid. 4.4; GIROUD/THEUS SIMONI, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar, SchKG II, 3 a ed. 2021, art. 174 n. 20a). 5.2.Nel caso di specie, con il reclamo l'insorgente non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno della propria tesi, né in relazione all'asserita estinzione del debito o al ritiro della domanda di fallimento da parte del creditore, né in relazione al requisito della solvibilità. In siffatte circostanze, non si può tener conto delle mere allegazioni di parte contenute nel reclamo, ricordato che entrambi i presupposti dell'art. 174 cpv. 2 LEF devono essere realizzati e sollevati entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3.2). 6.Tenuto conto di tutto quanto precede, il reclamo dev'essere dunque respinto e la dichiarazione di fallimento del presidente del Tribunale regionale del 10 luglio 2025 confermata. 7.Visto l'esito del presente gravame, la domanda di effetto sospensivo diviene priva d'oggetto. 8.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in virtù degli artt. 52 lett. b e 61 cpv. 1 OTLEF in CHF 500.00, è posta a carico della reclamante, soccombente, ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CPC, e compensata con l'anticipo di CHF 500.00 da lei versato (act. D.2 e D.4). Mentre non si pone problema di un'indennità per spese ripetibili, giacché la resistente non è stata invitata a formulare osservazioni.

6 / 6 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il reclamo è respinto. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 500.00, è posta a carico della A._____ e compensata con l'anticipo delle spese dello stesso importo da lei versato. 3.Non si assegnano spese ripetibili per la procedura di reclamo. 4.[Rimedi giuridici] 5.[Comunicazioni]

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