«I_NAM» «I_ALI» «I_BEM» Decisione del 12 giugno 2025 comunicata il 13 giugno 2025 N. d'incartoSBK 25 43 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti ComposizioneMoses, presidente Togni, attuario PartiA._____ reclamante contro Cantone dei Grigioni 7000 Coira resistente rappr. dall'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira Oggettorigetto dell'opposizione Atto impugnatodecisione del Tribunale regionale Moesa, giudice unico, del 13 maggio 2025, comunicata lo stesso giorno (n. d'incarto 335.25.84)
2 / 5 Ritenuto in fatto: A.Sulla scorta del precetto esecutivo n. B._____ emesso il 15 gennaio 2025 dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa, il Cantone dei Grigioni, rappresentato dall'Amministrazione imposte, ha escusso A._____ per l’incasso di CHF 150.00 oltre interessi al 4% dal 10 gennaio 2025 e spese di diffida e esecutive, indicando quale titolo del credito "Multa disciplinare Cantone 06.08.2024". Tale atto è stato notificato a A._____ il 23 gennaio 2025, il quale vi ha interposto, il medesimo giorno, opposizione totale. B.Con decisione del 13 maggio 2025, notificata a A._____ il giorno seguente, il Presidente del Tribunale regionale Moesa ha accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata dal Cantone dei Grigioni il 14 marzo 2025 (n. d'incarto 335.25.84). C.Con reclamo del 24 maggio 2025, depositato il 26 maggio 2025, A._____ (di seguito: reclamante) ha impugnato tale decisione dinnanzi al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni. Considerando in diritto: 1.Nella decisione impugnata, il giudice di prime cure ha innanzitutto constatato che il reclamante non ha presentato osservazioni in relazione all'istanza di rigetto dell'opposizione del 14 marzo 2025. Egli ha quindi concluso che la decisione di multa emanata dall'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni il 6 agosto 2024 per il versamento tardivo dell'imposta cantonale relativa al periodo fiscale 2023, costituirebbe un titolo di rigetto definitivo ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF. Tale atto permetterebbe di chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo ivi menzionato (act. B.1). 2.1.Con reclamo del 24 maggio 2025, il reclamante sostiene, in primo luogo, che la decisione di multa non sarebbe fondata, in quanto avrebbe trasmesso tempestivamente la dichiarazione d'imposta entro il termine previsto per i lavoratori indipendenti, conformemente alla qualifica a lui riconosciuta nelle decisioni di tassazione comunale, cantonale e federale del 30 gennaio 2025, allegate al reclamo (act. B.2; B.3). In secondo luogo, egli afferma di aver presentato reclamo contro tali decisioni, come risulterebbe dalle osservazioni inserite nella dichiarazione d'imposta (act. B.4), circostanza che, a suo dire, precluderebbe l'esecutività della decisione di multa (act. A.1).
3 / 5 2.2.1. Nella procedura di reclamo, disciplinata dagli artt. 319 segg. CPC, non sono di principio ammissibili nuove allegazioni di fatto né nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC), salvo che speciali disposizioni legali lo prevedano (art. 326 cpv. 2 CPC). Tali eccezioni non trovano applicazione nel caso in esame. A differenza dell'appello, infatti, il reclamo non è destinato a proseguire la procedura di prima istanza; determinante è quindi la situazione processuale vigente al momento dell'emanazione della decisione impugnata (SPÜHLER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar – Schweizerische Zivilprozessordnung, 4 a ed. 2024, art. 326 n. 1). Sono tuttavia ammesse nuove considerazioni giuridiche (SPÜHLER, op. cit., art. 326 n. 5). 2.2.2. Nell'ambito della procedura sommaria di rigetto dell'opposizione, la parte convenuta è tenuta a far valere le proprie eccezioni nel termine concesso per la presentazione delle osservazioni (art. 253 CPC). In caso di mancato rispetto di tale termine, la procedura prosegue senza l’atto processuale omesso, e il giudice decide in base ai fatti e agli argomenti presentati dall’istante, salvo che sussistano notevoli dubbi in merito a tali fatti (artt. 147, 150 cpv. 1 e 153 cpv. 2 CPC). L'assegnazione di un termine suppletorio per la presentazione delle osservazioni è esclusa (DTF 138 III 483 consid. 3.2). Rimane riservata un'eventuale domanda di restituzione del termine, qualora la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura (art. 148 cpv. 1 CPC). 2.3.Nel caso in esame, il reclamante ha introdotto per la prima volta, in sede di reclamo, nuovi elementi di fatto e mezzi di prova che erano stati allegati nel corso della procedura di rigetto dell'opposizione dinnanzi al tribunale di prima istanza (act. B.6). Il reclamante ha giustificato l'allegazione tardiva di tali e prove con l'asserita incomprensione della disposizione ordinatoria emanata dal Tribunale regionale il 17 marzo 2025 (act. B.5; A.1), notificatagli tramite la Polizia cantonale il 14 aprile 2025 (act. TR 5). Tuttavia, detta disposizione – formulata in modo chiaro e inequivocabile – assegnava un termine di 10 giorni dalla notifica per la presentazione di eventuali osservazioni, con esplicita comminatoria secondo cui, in caso di mancata osservanza, il giudice avrebbe deciso sulla base degli atti disponibili, conformemente alle disposizioni legali applicabili. In tali circostanze, non risultano adempiuti neppure i presupposti per un'eventuale restituzione del termine. 2.4.Alla luce di quanto sopra, i nuovi fatti e mezzi di prova presentati dal reclamante, in particolare quelli relativi alla presentazione di un reclamo in ambito fiscale, devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 326 cpv. 1 CPC e non possono essere considerati nell'ambito della presente procedura, indipendentemente dalla loro eventuale rilevanza nel merito.
4 / 5 3.1.Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Le decisioni di autorità amministrative svizzere, quali le autorità fiscali, sono parificate a decisioni giudiziarie (art. 80 cpv. 2 cifra 2 LEF; VOCK, in: Hunkeler [edit.], Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz [SchKG], 3 a ed. 2025, art. 80 n. 25). Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF). Un esame della fondatezza del credito è escluso (DTF 143 III 564 consid. 4.3.1 e 4.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_261/2018 del 4 febbraio 2019 consid. 3.1). Un tale compito rimane di esclusiva competenza del giudice del merito (DTF 135 III 315 consid. 2.3). 3.2.Nel caso in esame, il reclamante contesta la decisione di multa emessa dall'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni il 6 agosto 2024, relativa al versamento tardivo dell'imposta cantonale per il periodo fiscale 2023 e oggetto della procedura esecutiva, sostenendo che essa si fonderebbe su un'errata valutazione del suo statuto lavorativo (act. A.1). Tale censura, attinente alla fondatezza materiale della decisione di tassazione, non rientra tuttavia tra le eccezioni che possono essere fatte valere nell'ambito della procedura di rigetto ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF. 3.3.La censura si rivela pertanto infondata. 4.Per questi motivi, il reclamo, nella misura in cui è ammissibile, dev’essere respinto. 5.1.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in virtù degli artt. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) in CHF 250.00, è posta a carico del reclamante, soccombente, ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 CPC. Essa è compensata con l’anticipo di CHF 250'00 da lui versato il 4 giugno 2025. 5.2.Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 6.Il reclamo contro una decisione resa in procedura sommaria è deciso a giudice unico (art. 7 cpv. 2 lett. a bis LACPC [CSC 320.100]).
5 / 5 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il reclamo, nella misura in cui è ammissibile, è respinto. 2.La tassa di giustizia di CHF 250.00 è posta a carico di A._____. 3.Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4.[Rimedi giuridici] 5.[Comunicazioni]