Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decisione del 4 novembre 2025 comunicata il 4 novembre 2025 N. d'incartoSBK 25 32 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull’esecuzione e sul fallimento ComposizioneMoses, presidente Bensbih, attuaria PartiA._____ AG ricorrente contro Stato del Cantone Ticino 6500 Bellinzona resistente rappresentato da Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo Via Franco Zorzi 36, 6501 Bellinzona Oggettocomminatoria di fallimento Atto impugnatocomminatoria di fallimento dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti Maloja del 30 aprile 2025
2 / 5 Ritenuto in fatto: A.Con precetto esecutivo n. B._____ emesso il 18 settembre 2024 dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja (in seguito: UEF), lo Stato del Cantone Ticino ha promosso un’esecuzione nei confronti della A._____ AG per l’importo complessivo di CHF 1'791.52, oltre interessi di CHF 57.30 fino al 26 giugno 2024 e interessi del 2,5% a partire dal 27 giugno 2024, a titolo di imposte alla fonte. Il precetto esecutivo è stato notificato all’escussa il 23 ottobre 2024, la quale vi ha interposto opposizione totale. B.Statuendo con decisione del 26 marzo 2025, comunicata senza motivazione il 27 marzo 2025, il giudice unico del Tribunale regionale Maloja ha parzialmente accolto l'istanza di rigetto dell’opposizione del 23 gennaio 2025 dello Stato del Cantone Ticino e rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dalla A._____ AG al summenzionato precetto esecutivo limitatamente all'importo di CHF 1'1115.52 (recte: 1'115.52), oltre interessi. C.Su domanda di continuazione presentata dallo Stato del Cantone Ticino del 31 marzo 2025, il 30 aprile 2025 l’UEF ha emesso la comminatoria di fallimento n. B.. D.Con ricorso datato 7 maggio 2025, la A. AG (in seguito: ricorrente) ha impugnato la comminatoria di fallimento dinnanzi al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull’esecuzione e sul fallimento, chiedendo la sospensione della procedura di fallimento e l’annullamento della comminatoria di fallimento. Il tutto con protesta di spese, tasse e ripetibili. E.Con scritto del 21 maggio 2025, l’UEF ha rinunciato a presentare eventuali osservazioni al ricorso e ha nel contempo trasmesso gli atti della procedura come richiesto con disposizione ordinatoria del 9 maggio 2025. Considerando in diritto: 1.Giusta l’art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi nei quali la legge prescrive la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza – nel Cantone dei Grigioni al Tribunale d'appello (art. 13 cpv. 1 della Legge d'applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LAdLEF; CSC 220.000]) – contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione e fallimenti. Esso dev’essere presentato entro 10 giorni dalla presa di conoscenza del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF). Il ricorso può essere proposto, in particolare, contro la comminatoria di fallimento (WOHL, in: Hunkeler [edit.], Kurzkommentar SchKG Schuldbetreibungs- und
3 / 5 Konkursgesetz, 3 a ed. 2025, art. 17 n. 4). Quest’ultima può tuttavia essere impugnata solamente per carenze formali (sentenze del Tribunale federale 7B.58/2006 del 1° maggio 2006 consid. 2; 7B.136/2005 del 29 settembre 2005 consid. 2), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6; 96 III 33 consid. 2), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (artt. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 ab initio LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione; DTF 113 III 2 consid. 2b), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF) o di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF; MARKUS, in: Basler Kommentar, SchKG II, 3 a ed. 2021, art. 160 n. 6). 2.Con il ricorso l'insorgente contesta la validità della comminatoria di fallimento emessa dall'UEF, nonché la relativa procedura di fallimento. Secondo la ricorrente la comminatoria di fallimento risulterebbe incomprensibile, poiché se da un lato ridurrebbe l’importo in esecuzione da CHF 1'791.52 a CHF 1'115.52 – come deciso dal Tribunale regionale in procedura di rigetto dell'opposizione – dall’altro aggiungerebbe poi nuovamente l’importo di CHF 676.00 (act. A.1, 9). Inoltre la comminatoria di fallimento non considererebbe i due pagamenti che la ricorrente avrebbe effettuato direttamente al creditore (act. A.1, B). La ricorrente sostiene infine che la procedura di fallimento sarebbe prematura, poiché avviata prima che la decisione di rigetto del Tribunale regionale fosse definitiva (act. A.1, A e C). 3.Nella fattispecie risulta che con decisione del 26 marzo 2025, comunicata senza motivazione scritta il 27 marzo 2025, il Tribunale regionale ha rigettato in via definiva l’opposizione interposta dalla ricorrente al precetto esecutivo n. B._____ limitatamente all'importo di CHF 1'115.52, oltre interessi (act. UEF 8). Successivamente, con scritto datato 31 marzo 2025, il creditore ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione per l'importo di CHF 451.52 (act. UEF 7). A tale stadio della procedura – considerato come le decisioni di rigetto dell’opposizione sono immediatamente esecutive, anche se notificate col solo dispositivo (art. 336 cpv. 3 CPC; Messaggio del 26 febbraio 2020 concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero, FF 2020 2481) – nulla impediva all'UEF di emanare la relativa comminatoria (art. 88 cpv. 2 e 159 LEF), la debitrice essendo soggetta all’esecuzione in via di fallimento. Tuttavia in concreto la comminatoria di fallimento, oltre al credito di CHF 1'115.52, riporta anche l'importo di CHF 676.00 (act. UEF 8). Ora, per quanto riguarda la somma di CHF 676.00 non sussiste alcuna
4 / 5 decisione esecutiva che rigetti l'opposizione per tale importo. Pertanto, in assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione per l'importo di CHF 676.00, tale somma non avrebbe dovuto figurare nella comminatoria di fallimento n. B._____ del 30 aprile 2025. Inoltre la comminatoria di fallimento neppure tiene conto del fatto che con domanda di continuazione dell’esecuzione del 31 marzo 2025 il creditore ha fatto valere nei confronti della ricorrente una pretesa ancora inferiore rispetto a quella riconosciuta mediante decisione di rigetto dell’opposizione, ovvero CHF 451.52 (act. UEF 7), ciò che significa che egli ha rinunciato alla prosecuzione dell’esecuzione per la differenza tra tali importi (WINKLER, in: Hunkeler [edit.], KuKo- LEF, 3 a ed. 2025, n. 12 art. 88 LEF). In siffatte circostanze, la comminatoria di fallimento va annullata e l'UEF è tenuto a emanarne una nuova decisione. 4.Il ricorso del 7 maggio 2025 deve quindi essere accolto, la comminatoria di fallimento n. B._____ del 30 aprile 2025 annullata e gli atti rinviati all'UEF per nuova decisione. 5.Per legge non viene prelevata alcuna tassa di giustizia e non vengono assegnate indennità (artt. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]). 6.La presente decisione è emanata a giudice unico (artt. 38 cpv. 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; CSC 173.000] e 16 cpv. 6 dell'Ordinanza concernente l'organizzazione e la gestione del Tribunale d'appello [OOGTA; CSC 173.010]).
5 / 5 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il ricorso è accolto. Di conseguenza la comminatoria di fallimento n. B._____ del 30 aprile 2025 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja per nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2.Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3.[Rimedi giuridici] 4.[Comunicazione a:]