«I_NAM» «I_ALI» «I_BEM» Decisione del 28 luglio 2025 comunicata il 29 luglio 2025 N. d'incartoSBK 25 25 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti ComposizioneMoses, presidente Bensbih, attuaria PartiA._____ reclamante patrocinata dall'avv. Giovanna Petrioli Piazza Cioccaro 12, 6900 Lugano Oggettosequestro Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Moesa del 21 marzo 2025 (n. d'incarto 335-2025-82)
2 / 7 Ritenuto in fatto: A.Con decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente e immediatamente esecutivo n. ._____ del 24 luglio 2024 il Tribunale ordinario di Como ha ingiunto a B._____ di pagare immediatamente a A.: "1. la somma di Euro 6024,00 2. gli interessi come da domanda 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in complessivi euro 1065,50 di cui euro 800,00 per compenso, maggiorato nella misura del 15% quale rimborso forfettario delle spese più IVA e CPA. ed oltre alle successive occorrende". Il Tribunale di Como ha contestualmente avvertito la parte ingiunta del diritto di proporre opposizione entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza di una tale opposizione il decreto sarebbe divenuto "irrevocabile". È seguito l'atto di precetto del 26 luglio 2024 e la notifica degli atti al debitore B. in data 12 novembre 2024. B.Con istanza dell'11 marzo 2025 A._____ ha chiesto al Tribunale regionale Moesa di riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il menzionato decreto ingiuntivo n. ._____ emesso dal Tribunale di Como e di ordinare il sequestro del salario di B._____ percepito dal suo datore di lavoro fino a concorrenza della somma complessiva di CHF 9'084.14. C.Statuendo con decisione del 21 marzo 2025 il presidente del Tribunale regionale ha respinto la citata istanza, ponendo la tassa di giustizia di CHF 100.00 a carico di A., senza assegnare ripetibili. D.Avverso tale decisione, in data 26 marzo 2025 (data del timbro postale), A. (in seguito: reclamante) ha interposto reclamo dinanzi al Tribunale d'appello, postulando, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e l'accoglimento dell'istanza dell'11 marzo 2025, e, in via subordinata, l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi, in ambedue i casi protestate tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Considerando in diritto: 1.1.Secondo l'art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di sequestro (art. 309 lett. b n. 6
3 / 7 CPC). Poiché la presente causa tende principalmente al sequestro (l'exequatur essendo solo un preliminare obbligatorio a norma dell'art. 271 cpv. 3 LEF) e la presente decisione viene emanata formalmente dal giudice del sequestro, competente per il trattamento del presente reclamo è la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale d'appello (artt. 11 cpv. 2, 14 OOGTA [CSC 173.010] e 251 lett. a CPC), che statuisce a giudice unico (art. 7 cpv. 2 lett. a LACPC). 1.2.Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a e 339 cpv. 2 CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26 marzo 2025 (data del timbro postale; act. A.1) contro la decisione notificata alla patrocinatrice legale della reclamante in data 25 marzo 2025 (act. B.1, con relativa busta d'intimazione), in concreto il reclamo è tempestivo e quindi ricevibile. 2.Nella decisione impugnata, il presidente del Tribunale regionale ha ritenuto che, al momento in cui è stato emanato, il decreto ingiuntivo di cui è chiesto l'exequatur era già provvisoriamente e immediatamente esecutivo ex art. 642 CPCit., senza che, in precedenza, il debitore avesse avuto la possibilità di rendere la procedura contraddittoria, ciò che a suo parere, secondo la giurisprudenza federale, ne escluderebbe il riconoscimento in Svizzera. Secondo il primo giudice non sarebbe sufficiente che il debitore ingiunto abbia potuto – a posteriori, quando il decreto già era esecutivo – interporre opposizione. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo dichiarato immediatamente esecutivo in oggetto non potrebbe essere considerato alla stregua di una decisione ex art. 32 CLug. Il Tribunale regionale ha dunque posto a carico della reclamante la tassa di giustizia di CHF 100.00 (cfr. per tutto quanto precede act. B.1). 3.Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza del suo credito, di una causa di sequestro e di beni appartenenti al debitore (art. 272 cpv. 1 LEF). Quale causa di sequestro la legge cita in particolare il fatto che il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF), ossia una decisione esecutiva o un atto assimilato ai sensi dell'art. 80 LEF (STOFFEL, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar, SchKG II, 3 a ed. 2021, art. 272 n. 21 segg.). Qualora il titolo invocato dal creditore sia una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug; RS 0.275.12) il giudice si pronuncia anche sull'esecutività della stessa (art. 271 cpv. 3 LEF). Giusta l'art. 41 CLug la decisione estera (art. 32 CLug) è
4 / 7 dichiarata esecutiva immediatamente dopo l'espletamento delle formalità di cui all'art. 53 CLug (produzione di una copia autenticata della decisione e di un attestato del tribunale che l'ha emessa conforme all'art. 54 CLug), senza alcun esame dei motivi che ostano a un suo riconoscimento secondo gli artt. 34 e 35 CLug (in particolare la contrarietà all'ordine pubblico dello Stato richiesto; STOFFEL, op. cit., art. 272 n. 23; HOFMANN/KUNZ, in: Oetiker/Weibel/Fountoulakis [edit.], Basler Kommentar Lugano-Übereinkommen, 3 a ed. 2023, art. 41 n. 12). 4.Con il gravame, la reclamante sottolinea di avere atteso che il decreto ingiuntivo n. ._____ – inizialmente provvisoriamente esecutivo – fosse notificato al debitore e che, in assenza di contestazione da parte di quest'ultimo, il decreto fosse dichiarato definitivamente esecutivo giusta l'art. 647 del Codice di procedura italiano (CPCit.), per presentare l'istanza dell'11 marzo 2025 secondo lei ingiustamente respinta (act. A.1, 5 segg.). 5.La questione rimasta controversa nella fattispecie è di sapere se il decreto ingiuntivo n. ._____ del 24 luglio 2024 dal Tribunale di Como e successivamente dichiarato definitivamente esecutivo in data 29 gennaio 2025 (cfr. act. UEF 1.3) costituisce una "decisione" ai sensi dell'art. 32 CLug. Pacifico è invece che il suo exequatur in Svizzera è disciplinato dalla CLug, entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2011 e in Italia il 1° gennaio 2010, ossia prima dell'inoltro dell'istanza in esame (art. 63 cpv. 1 CLug), e nel cui campo di applicazione civile e commerciale ex art. 1 cpv. 1 CLug rientra l'oggetto della lite, ossia il pagamento di pigioni. 6.Un decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente e provvisoriamente esecutivo con la sua emanazione senza previo contraddittorio (art. 642 CPCit.) non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug che possa essere riconosciuta in Svizzera (DTF 139 III 232 consid. 2), a meno che sia successivamente munito della dichiarazione di (definitiva) esecutività in caso di mancata opposizione o di mancata attività del convenuto in particolare nel senso dell'art. 647 CPCit. (DTF 135 III 623 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 4.1; 5A_48/2012 del 3 luglio 2012 consid. 2.1.2; ZUCCONI GALLI FONSECA, in: Carpi/Taruffo [edit.], Commentario breve al Codice di procedura civile,9 a ed. 2018, art. 647 n. IV.1 segg.), purché tale dichiarazione sia stata comunicata al convenuto prima della presentazione dell'istanza di exequatur. Occorre inoltre rilevare che secondo la DTF 150 III 345, un decreto ingiuntivo italiano dichiarato provvisoriamente e immediatamente esecutivo ex art. 642 CPCit. costituisce una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug che può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera se la decisione su opposizione che lo conferma (art. 653 CPCit.) è stata pronunciata e notificata al debitore prima dell'introduzione
5 / 7 dell'istanza di riconoscimento ed exequatur (DTF 150 III 345 consid. 5.2). Tale principio vale altresì nel caso in cui il decreto ingiuntivo provvisoriamente e immediatamente esecutivo ex art. 642 CPCit. venga dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione del debitore, come è qui il caso. 7.Ciò premesso, da sé solo il "decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo" n. ._____ del 24 luglio 2024 dal Tribunale di Como non è una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug, né pertanto costituisce un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione suscettibile di configurare la causa di sequestro prevista dall'art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF. La reclamante ha tuttavia dimostrato che successivamente, in data 29 gennaio 2025, il Tribunale di Como ha dichiarato il citato decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ex art. 647 CPCit. (cfr. act. UEF 1.3). Il Tribunale di Como ne ha infatti accertato la regolare notifica al debitore e l'assenza di opposizione da parte di quest'ultimo. Ora, come visto in precedenza, il decreto in oggetto, dopo essere diventato definitivamente esecutivo, è suscettibile di essere riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera, dal momento che al debitore è stata garantita la facoltà di esprimersi nel procedimento d'ingiunzione italiano. Decisivo al riguardo è che il debitore abbia potuto difendersi prima della presentazione dell'istanza di exequatur – posto come l'esecutività della decisione, che dipende dalla sua notifica al convenuto, va esaminata al momento in cui statuisce il giudice dell'esecuzione (STAEHELIN, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, art. 80 n. 7b e 13) – come è qui il caso. 8.Visto tutto quanto precede, in accoglimento del reclamo, la decisione impugnata va pertanto annullata e gli atti rinviati al Tribunale regionale per nuovo giudizio. 9.1.Nella presente procedura, visto l'esito di quest'ultima, la tassa di giustizia fissata in applicazione degli artt. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 52 CLug in CHF 450.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa; art. 107 cpv. 2 CPC), e l'importo di CHF 450.00 versato dalla reclamante quale anticipo delle spese le va restituito (act. D.2). 9.2.Per quel che è dell'ammontare delle ripetibili per la procedura di reclamo, si rammenta che il tribunale stabilisce d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA; DTF 139 III 334 consid. 4.3). Nell'evenienza, considerato come la reclamante ha protestato le ripetibili nel proprio reclamo (act. A.1, petito n. 2) – senza tuttavia presentare una nota d'onorario – e considerato il dispendio di tempo causatole in questa sede, con l'inoltro del solo
6 / 7 reclamo, si ritiene adeguato fissare le ripetibili per la presente procedura discrezionalmente in CHF 500.00. Si riconoscono pertanto spese di patrocinio per la procedura di reclamo in favore della reclamante e a carico del del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa; art. 107 cpv. 2 CPC) pari a CHF 500.00 (spese incluse).
7 / 7 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il reclamo è accolto. Di conseguenza, la decisione del Tribunale regionale Moesa del 21 marzo 2025 (inc. n. 335-2025-82) è annullata e gli atti sono rinviati a quest'ultimo per nuovo giudizio. 2.La tassa di giustizia della procedura di reclamo, di CHF 450.00, è posta a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa). L'importo di CHF 450.00 anticipato da A._____ le è restituito. 3.L'importo di CHF 500.00 (spese incluse) dovuto a titolo di spese ripetibili in favore di A._____ per la procedura di reclamo è posto a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa). 4.[Rimedi giuridici] 5.[Comunicazioni]