Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decisione del 24 aprile 2025 comunicata il 25 aprile 2025 N. d'incartoSBK 25 22 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento ComposizioneMoses, presidente Togni, attuario PartiA._____ ricorrente Oggettopignoramento Atti impugnatiatto di pignoramento n. B._____ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja dell'8 luglio 2024, comunicato il medesimo giorno, e scritto del 24 febbraio 2025 relativo agli effetti del pignoramento

2 / 6 Ritenuto in fatto: A.L'8 luglio 2024, l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja (in seguito: UEF) ha emesso l'atto di pignoramento n. B._____ nell'ambito delle esecuzioni n. C., D., E._____ e F., riunite nel medesimo gruppo. L'atto è stato comunicato al debitore A. il medesimo giorno. B.Con scritto del 24 febbraio 2025, redatto in lingua tedesca, l'UEF, venuto a conoscenza dell'esistenza di conduttori negli immobili di proprietà di A., lo ha informato delle conseguenze del pignoramento, segnatamente del divieto di disporre dei canoni di locazione percepiti. C.Con scritto del 27 febbraio 2025, il ricorrente ha chiesto all'UEF la traduzione in lingua italiana della suddetta comunicazione. D.Non avendo ricevuto riscontro alla richiesta di traduzione, il 13 marzo 2025 A. (in seguito: ricorrente) ha interposto ricorso dinnanzi al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni avverso l'atto di pignoramento n. B._____ dell'8 luglio 2024 e lo scritto del 24 febbraio 2025. Egli ha, in particolare, chiesto la modifica del verbale in ragione della sospensione provvisoria dell'esecuzione n. C., disposta dal Tribunale regionale Maloja con decisione dell'8 novembre 2024, nonché dell'azione di accertamento dell'inesistenza del debito promossa nell'ambito dell'esecuzione n. G.. Egli ha inoltre chiesto che il calcolo del minimo vitale effettuato in sede di pignoramento venga adeguato tenendo conto delle spese da lui effettivamente sostenute, come pure la trasmissione dello scritto del 24 febbraio 2025 tradotto in lingua italiana, con contestuale restituzione dei termini d'impugnazione, protestando tasse e spese. E.Con scritto del 14 marzo 2025, l'UEF ha trasmesso al ricorrente una sintesi in lingua italiana del contenuto della precedente comunicazione del 24 febbraio 2025. F.Con osservazioni del 7 e del 15 aprile 2025, l'UEF ha chiesto la reiezione del ricorso, mentre il ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni e chiesto in più che tutte le future comunicazioni dell'UEF avvengano in lingua italiana. Considerando in diritto: 1.1.1. Giusta l’art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi nei quali la legge prescrive la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza, nel Cantone dei Grigioni il Tribunale d'appello (art. 13 cpv. 1 LAdLEF [CSC 220.000]), contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione, segnatamente contro l'atto di

3 / 6 pignoramento (COMETTA/MÖCKLI, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3 a ed. 2021, art. 17 n. 21), per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento. Il ricorso dev'essere presentato entro dieci giorni dalla data in cui il ricorrente ne è venuto a conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF). Il termine decorre a partire dal giorno successivo alla sua notifica (art. 31 LEF in combinato disposto con l'art. 142 cpv. 1 CPC). L'atto dev'essere consegnato al tribunale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 31 LEF in combinato disposto con l'art. 143 cpv. 1 CPC). La tempestività del ricorso dev'essere esaminata d'ufficio dal giudice (DTF 102 III 127 consid. 1.2; sentenza del Tribunale federale 5A_934/2012 del 12 marzo 2013 consid. 3.2). L'autorità di vigilanza non entra nel merito di un reclamo tardivo che è, in quanto tale, inammissibile (COMETTA/MÖCKLI, op. cit., art. 17 n. 50). 1.1.2. Nel caso di specie, il ricorso datato 13 marzo 2025 è stato presentato ben oltre il termine di ricorso legale, considerato che l'atto di pignoramento n. B._____ è stato emesso dall'UEF l'8 luglio 2024. Di conseguenza, per quanto riguarda tale pignoramento il ricorso risulta manifestamente tardivo e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Non si entra di conseguenza nel merito della richiesta di modifica del minimo vitale accertato in sede di pignoramento. 1.2.1. Il ricorrente contesta inoltre la validità dello scritto dell'UEF del 24 febbraio 2025, con il quale è stato reso attento in merito alle conseguenze del pignoramento. Egli lamenta, in particolare, che tale comunicazione, redatta in una lingua a lui non comprensibile, gli abbia precluso la piena comprensione dei propri diritti e obblighi. Ne chiede pertanto la traduzione in lingua italiana (act. A.1). 1.2.2. Giusta l'art. 242 CPC per analogia (art. 17 cpv. 4 LAdLEF) il giudice pronuncia lo stralcio della causa dal ruolo se il procedimento diviene privo d'oggetto senza decisione di merito per altri motivi, segnatamente in caso di perdita dell'interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC per analogia; sentenza del Tribunale federale 4A_226/2016 del 20 ottobre 2016 consid. 5; HEINZMANN/BRAIDI, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [edit.], Petit Commentaire Code de procédure civile, 2021, art. 242 n. 6). Quest'ultimo deve infatti sussistere al momento della deliberazione della decisione (art. 229 cpv. 3 CPC per analogia; TREZZINI, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2 a ed. 2017, art. 242 n. 7; ERARD, in: Foëx/Jeandin/Braconi [edit.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, Commentaire de la Loi de la poursuite

4 / 6 pour dettes et la faillite ainsi que des articles 166 à 175 de la Loi sur le droit international privé – LP, 2 a ed. 2005, art. 17 n. 31). 1.2.3. Nel caso in esame, con lettera del 24 febbraio 2025, notificata il 26 febbraio 2025 (cfr. tracciamento dell'invio), l'UEF ha informato il ricorrente, in lingua tedesca, in merito alle conseguenze del pignoramento, in particolare sul divieto di disporre delle pigioni percepite dagli immobili di sua proprietà (act. UEF 22). Il 27 febbraio 2025 il ricorrente ha chiesto la traduzione di tale comunicazione, dichiarando di non comprenderne il contenuto (act. UEF 25). Dando seguito a tale scritto, con risposta del 14 marzo 2025 l'UEF ha provveduto a informare il ricorrente, in lingua italiana, in merito al contenuto essenziale della precedente comunicazione (act. UEF 26). 1.2.4. Ritenuto che il ricorrente è stato nel frattempo informato dall'UEF, in lingua italiana, in merito al contenuto dello scritto del 24 febbraio 2025, il ricorso dev'essere, sotto questo aspetto, stralciato dai ruoli perché divenuto privo d'oggetto per perdita di un interesse degno di protezione. 1.3.Con osservazioni del 15 aprile 2025 il ricorrente chiede inoltre che tutte le future comunicazioni dell'UEF avvengono in lingua italiana (act. A.4). In assenza di un provvedimento già emanato da tale autorità (cfr. supra consid. 1.1.1), la richiesta risulta inammissibile. 2.1.Infine, il ricorrente pretende ottenere la modifica dell'atto di pignoramento n. B._____ emesso l'8 luglio 2024 dall'UEF chiedendo che sia tenuto conto della sospensione provvisoria dell'esecuzione n. C._____ decisa dal Tribunale regionale Maloja l'8 novembre 2024 e della promozione dell'azione di accertamento dell'inesistenza del debito nell'ambito dell'esecuzione n. G._____ (act. A.1). 2.2.Giusta l'art. 85a cpv. 1 LEF, a prescindere da un'eventuale opposizione, l'escusso può domandare, in ogni tempo, al tribunale del luogo dell'esecuzione, l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione. Se, dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, il tribunale ritiene che la domanda è molto verosimilmente fondata, pronuncia la sospensione provvisoria dell'esecuzione, nell'esecuzione in via di pignoramento, prima della realizzazione o, se questa ha già avuto luogo, prima della ripartizione (cpv. 2 cifra 1). Il giudice deve in ogni caso permettere la prosecuzione della procedura esecutiva fino a quanto il creditore non abbia ottenuto una garanzia effettiva del proprio credito, ossia fino al compimento del pignoramento (BANGERT, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3 a ed. 2021, art. 85a n. 22).

5 / 6 2.3.Nel caso in esame, dagli atti risulta che non è prevista alcuna realizzazione dei beni pignorati né una successiva ripartizione del ricavato (act. A.3), circostanza che il ricorrente non ha contestato (act. A.4). La decisione del Tribunale regionale Maloja dell'8 novembre 2024, con la quale è stata pronunciata la sospensione provvisoria dell'esecuzione n. C., non ha al momento alcun impatto sulla procedura di pignoramento, che si trova in una fase non interessata dalla misura. Inoltre, l'azione di accertamento dell'inesistenza del debito relativa all'esecuzione n. G. non si è ancora conclusa con una decisione definitiva. Non si ravvisano dunque elementi che giustifichino una modifica dell'atto di pignoramento. 2.4.La censura avanzata dal ricorrente dev'essere pertanto respinta perché infondata. 3.In conclusione, il ricorso del 13 marzo 2025, nella misura in cui è ammissibile e non è privo d'oggetto, dev'essere respinto. 4.Per legge non viene prelevata alcuna tassa di giustizia e non vengono assegnate indennità (artt. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]). 5.La presente decisione è emanata a giudice unico in ragione della palese infondatezza del ricorso del 13 marzo 2025 in applicazione degli artt. 38 cpv. 3 LOG (CSC 173.000) e 16 cpv. 6 OOGTA (CSC 173.010).

6 / 6 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il ricorso, nella misura in cui è ammissibile e non è privo d'oggetto, è respinto. 2.Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano indennità. 3.[Rimedi giuridici] 4.[Comunicazioni]

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