Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decisione del 04 marzo 2025 [Con sentenza 5A_250/2025 del 3 luglio 2025 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto contro questa decisione.] N. d'incartoSBK 24 68 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti ComposizioneMoses, presidente Bergamin e Cavegn Bensbih, attuaria PartiA._____ reclamante patrocinata dall'avv. Giovanni Molo Studio legale e notarile, via G. B. Pioda 5, 6901 Lugano contro B._____ resistente Oggettodichiarazione di fallimento Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Moesa, giudice unico, del 7 agosto 2024, comunicata la medesima data (n. d'incarto 335-2024-188)

2 / 12 Ritenuto in fatto: A.Nell'ambito dell'esecuzione n. Z.1._____ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa (in seguito: UEF), il 6 giugno 2024 la B._____ ha chiesto al Tribunale regionale Moesa di decretare il fallimento della società A._____ per il mancato pagamento di CHF 10'089.95 – da cui ha dedotto l'importo versato dalla debitrice il 10 marzo 2023 – oltre a interessi e spese. B.All'udienza di dibattimento del 7 agosto 2024 nessuno è comparso. C.Con decisione del 7 agosto 2024, il presidente del Tribunale regionale ha dunque dichiarato il fallimento della A._____ dal 7 agosto 2024 alle ore 09:15, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di CHF 200.00. D.Avverso tale decisione, in data 19 agosto 2024 (data del timbro postale) la A._____ (in seguito: reclamante) ha presentato reclamo al Tribunale cantonale, per ottenere in via principale, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annulla- mento del fallimento e lo stralcio dai ruoli della procedura di cui all'incarto n. 335- 2024-188. In via subordinata, la reclamante ha postulato l'annullamento del falli- mento e il rinvio degli atti al Tribunale regionale, affinché istruisca nuovamente la causa e citi le parti all'udienza di dibattimento. Il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. E.Con decreto del 21 agosto 2024, il presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ha parzialmente concesso l'effetto sospensivo in applicazione dell'art. 174 cpv. 3 LEF. F.In data 9 settembre 2024 (data del timbro postale), la B._____ (in seguito: resistente) ha inoltrato la risposta al reclamo. Considerando in diritto: 1.Nella decisione impugnata, il presidente del Tribunale regionale – dopo aver constatato che nessuna delle parti era comparsa all'udienza di dibattimento – ha dichiarato il fallimento della reclamante a far tempo dal 7 agosto 2024 (act. B.C). 2.Con la presente impugnativa, la reclamante censura anzitutto la violazione del diritto di essere sentita in relazione alle forme di notificazione ex art. 72 LEF. Nello specifico, essa censura un'errata notificazione del precetto esecutivo n. Z.1._____ del 29 dicembre 2022, della comminatoria di fallimento del 24 maggio 2023, nonché della citazione all'udienza del 7 agosto 2024. Secondo la reclamante la procedura di fallimento non sarebbe dunque valida in virtù dei vizi di notificazione,

3 / 12 sicché pure la decisione impugnata sarebbe inefficace (cfr. per tutto quanto precede act. A.1, II.B.I.6 segg.). Nello specifico, il precetto esecutivo n. Z.1._____ non sarebbe mai stato ritirato dalla società reclamante, né sarebbe mai stato consegnato a qualcuno che fosse autorizzato e/o competente a riceverlo, ciò varrebbe altresì per quanto riguarda la comminatoria di fallimento (act. A.1, II.A.2 seg.). Quanto alla citazione all'udienza di fallimento, neppure tale documento sarebbe stato ritirato da una persona autorizzata, sicché la società reclamante non sarebbe venuta a conoscenza di tale citazione (act. A.1, II.A.4). La reclamante osserva inoltre che tali notificazioni sarebbero avvenute all'indirizzo della sua sede legale, nella quale tuttavia non vi lavorerebbe alcun suo dipendente, sicché nessun impiegato avrebbe potuto ritirare tali atti esecutivi e giudiziari (act. A.1, II.B.I.14). In merito alla notificazione della citazione all'udienza del 7 agosto 2024, la reclamante specifica inoltre che tale citazione sarebbe verosimilmente stata ritirata dalla società C._____, la quale non sarebbe tuttavia in possesso di alcuna procura per agire in tal senso (act. A.1, II.B.I.22). 2.1.L'art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF prevede che nel caso in cui l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, gli atti esecutivi – tra i quali il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento (DTF 120 III 57 consid. 2a; sen- tenza del Tribunale federale 5A_843/2016 del 31.01.2017 consid. 4.1) – devono es- sere notificati al rappresentante delle medesime, e cioè, per una società anonima, a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualun- que direttore o procuratore. Ove non si trovi alcuna delle nominate persone in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario od impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF). Nel caso in cui, per un vizio di notifica, il precetto esecutivo o la comminatoria di fallimento non sono pervenuti al debitore, l'esecuzione è assolutamente nulla e tale nullità dev'essere rilevata d'ufficio in qualsiasi momento (DTF 110 III 9 consid. 2). L'ufficio di esecuzione o di fallimento sopporta infine l'onere della prova dell'avve- nuta valida notifica (DTF 120 III 117 consid. 2). Occorre inoltre rilevare che con do- micilio legale s'intende l'indirizzo presso il quale l'ente giuridico è raggiungibile alla sua sede (art. 2 lett. b Ordinanza sul registro di commercio [ORC; RS 221.411]). Può trattarsi dell'indirizzo dell'ente giuridico o dell'indirizzo di un domiciliatario (indi- rizzo c/o). Un'offerta di servizi amministrativi deve essere garantita sia all'indirizzo stesso dell'ente giuridico, sia all'indirizzo di un domiciliatario. Ciò comprende in par- ticolare il fatto di garantire la ricezione fisica di atti e avvisi da parte di una persona fisica. Una semplice cassetta delle lettere o una casella postale non soddisfano tali requisiti (cfr. per tutto quanto precede sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK2 23 20 del 6 maggio 2024 consid. 3.2). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la notifica di atti di esecuzione al domiciliatario di una società che non ha

4 / 12 uffici d'attività nel proprio luogo della sede è regolare (DTF 120 III 64 consid. 3). In tal caso, la società è tenuta a far iscrivere a registro di commercio il suo domicilio legale (ANGST/RODRIGUEZ, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed., Basilea 2021, n. 4 ad art. 65 LEF). L'art. 117 cpv. 1 ORC prescrive che a registro di commercio venga iscritta come sede il nome del Comune politico. Come domicilio legale è iscritto l'indirizzo del luogo presso il quale l'ente giuridico è raggiungibile alla sua sede, con le indicazioni seguenti: via, numero civico, codice di avviamento postale e luogo. Può trattarsi dell'indirizzo dell'ente giuridico oppure di quello di un terzo (art. 117 cpv. 2 ORC). Oltre all'indicazione della sede e del domicilio legale, ogni ente giuridico ha la facoltà di far iscrivere nel registro di com- mercio della sua sede altri indirizzi situati in Svizzera, in particolare un indirizzo di liquidazione o una casella postale (art. 117 cpv. 5 ORC). 2.2.Giusta l'art. 138 cpv. 1 CPC, la notificazione di citazioni, ordinanze e deci- sioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta. La notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal de- stinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa eco- nomia domestica aventi almeno 16 anni (art. 138 cpv. 2 CPC). Lo scopo della norma è che gli atti giudiziari – analogamente alla norma relativa agli atti esecutivi citata al considerando precedente – giungano nelle mani di una persona fisica che può agire per la società (sentenza del Tribunale federale 5A_268/2012 del 12 luglio 2012 con- sid. 3.4). A prescindere dalle condizioni generali della posta, non ogni persona pre- sente alla sede o negli uffici della società destinataria può validamente ritirare gli atti giudiziari o esecutivi per conto della medesima, ma solo le persone iscritte nel registro di commercio o altre persone abilitate a rappresentarle, e sussidiariamente i suoi dipendenti, perlomeno quelli specificatamente incaricati di lavori di ufficio, se- gretariato o portineria (GSCHWEND, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kom- mentar, ZPO, 4 a ed., Basilea 2024, n. 12 ad art. 138 CPC). 2.3.Ora, la censura in merito alla violazione del diritto di essere sentito in rela- zione alla notificazione del precetto esecutivo, della comminatoria di fallimento e della citazione all'udienza di dibattimento del 7 agosto 2024 è infondata per le ra- gioni che seguono. Occorre anzitutto rilevare che dall'estratto del registro di commercio emerge che la sede della società reclamante si trovava in un primo momento a D., con re- capito in E., e successivamente – a partire dal 9 ottobre 2023 – è stata tra- sferita a F., con recapito a G. (act. B.I). Nell'estratto del registro di com- mercio non figura nessun'altro recapito, in particolare la società reclamante non ha eletto domicilio presso un terzo (act. B.I). Ciò premesso, si osserva che con precetto

5 / 12 esecutivo n. Z.1., la resistente ha posto in esecuzione un credito nei confronti della reclamante di complessivi CHF 11'126.87 (act. TR 1.1). Stando a quanto indi- cato in tale atto esecutivo, in un primo momento non è stato possibile procedere alla notificazione all'indirizzo E., D.. Come risulta da quanto riportato nella conferma di ricezione, in occasione del secondo tentativo di notificazione – avve- nuto tramite la Polizia cantonale il 23 marzo 2023 – il precetto esecutivo è stato consegnato "Al destinatario", più precisamente a H., unico membro del con- siglio d'amministrazione della società reclamante (act. TR 1.1). In siffatte circo- stanze, il precetto esecutivo è stato correttamente notificato alla reclamante. Ora, non avendo sollevato opposizione contro tale precetto esecutivo, la società reclamante doveva attendersi che l'esecuzione avrebbe seguito il suo corso e che la resistente avrebbe chiesto la continuazione dell'esecuzione, con la contestuale emanazione della comminatoria di fallimento e della citazione all'udienza di fallimento. Ciò posto, per quanto riguarda la notificazione della comminatoria di fallimento del 24 maggio 2023, stando alla relativa conferma di ricezione risulta che dopo un primo tentativo di notificazione all'indirizzo E._____ a D., senza successo, la comminatoria è poi stata consegnata "Al destinatario" in data 23 agosto 2023 (act. TR 1.2). Ora, come visto in precedenza, le società anonime sono tenute a iscrivere a registro di commercio un recapito in cui esse siano attive e reperibili (cfr. supra consid. 2.1). Quanto sostenuto dalla reclamante, secondo cui nella sua sede legale non vi lavorerebbe alcun suo dipendente, sicché nessun impiegato avrebbe potuto ritirare la comminatoria di fallimento – senza peraltro neppure indicare dove verrebbe effettivamente svolta l'attività della società – non risulta verosimile e neppure conforme agli obblighi esposti al consid. 2.1. Infatti, lo si ribadisce, nell'estratto del registro di commercio non figurava nessun'altro reca- pito se non quello a D., all'indirizzo di E.. In particolare la società recla- mante non ha eletto domicilio presso un terzo. Pertanto essa risultava essere repe- ribile a tale recapito. Lo stesso discorso vale peraltro pure per la sede legale suc- cessivamente spostata a F.. A conferma di quanto precede, dalle relative con- ferme di ricezione, emerge che le notificazioni del precetto esecutivo e della com- minatoria di fallimento sono avvenute con successo al recapito di D.. In sif- fatte circostanze, anche la comminatoria di fallimento è stata correttamente notifi- cata alla società reclamante. Infine, per quanto riguarda la citazione all'udienza del 7 agosto 2024, dalla documentazione agli atti risulta che essa sia stata trasmessa tramite invio postale raccomandato all'indirizzo G. a F., in cui la società ha nel frattempo trasferito la propria sede legale (act. TR 2). Ora, l'invio postale raccomandato è stato ritirato e notificato con successo in data 10 giugno 2024 (act. TR 2). Quanto alla censura della reclamante, secondo cui verosimilmente tale invio sarebbe stato ritirato dalla società C., la quale non sarebbe tuttavia in

6 / 12 possesso di alcuna procura per agire in tal senso, si osserva quanto segue. Dallo scambio di scritti WhatsApp prodotto dalla reclamante – avvenuto tra quest'ultima e I._____ – risulta che, se da un lato, egli conferma di non aver mai ricevuto una procura formale per ritirare le raccomandate indirizzate alla reclamante, dall'altro, nega tuttavia di aver mai agito in tal senso considerata per l'appunto l'assenza di procura (act. B.J). In siffatte circostanze, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, la notificazione della citazione all'udienza di fallimento – peraltro avvenuta nelle stesse forme della notifica della decisione qui impugnata – rispetta i disposti di legge in materia di notificazione. Infine, si osserva che lo scritto del 16 agosto 2024 indirizzato alla Posta CH Rete SA, con cui il patrocinatore legale della reclamante ha chiesto informazioni riguardo al nominativo della persona che avrebbe ritirato la raccomandata della citazione all'udienza di dibattimento (act. B.G), nulla muta a tale conclusione. 2.4.Alla luce di ciò è da ritenere che il precetto esecutivo n. Z.1._____ del 29 dicembre 2022 e la comminatoria di fallimento del 24 maggio 2023 sono stati notificati conformemente a quanto sancito dall'art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF. Pure la citazione all'udienza del 7 agosto 2024 è stata notificata conformemente all'art. 138 CPC. Di conseguenza, tutti gli atti esecutivi e giudiziari sono stati notificati correttamente ai rappresentanti della società reclamante, sicché la censura di violazione del diritto di essere sentita da essa sollevata va respinta. 3.La reclamante sostiene inoltre di avere nel frattempo estinto l'intero credito che ha condotto alla dichiarazione di fallimento ex art. 174 cpv. 2 LEF e afferma di essere attualmente solvibile (act. A.1, II.B.II.32 segg.). Per quanto riguarda la condizione della solvibilità, la reclamante ritiene in sostanza che le esecuzioni indicate negli estratti del registro delle esecuzioni del Cantone dei Grigioni e Canton Zugo sarebbero in parte già state saldate, rispettivamente adeguatamente garantite con idonee garanzie o valevolmente contestate, e che la società reclamante disporrebbe di un'eccedenza di attivi. In particolare, la reclamante sostiene di aver saldato le tre comminatorie di fallimento e i quattro attestati di carenza beni emanati nei suoi confronti e figuranti nell'estratto del registro delle esecuzioni del Cantone dei Grigioni (cfr. per tutto quanto precede act. A.1, II.B.II.36 segg.). Dal canto suo, con risposta del 9 settembre 2024, la resistente si è limitata a con- fermare l'avvenuto pagamento integrale del credito in data 16 agosto 2024, rimet- tendosi al giudizio della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (act. A.2). 3.1.In virtù dell'art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

7 / 12 verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L'enumerazione è esaustiva. Per quanto concerne la prima condizione cumulativa, spetta al debitore rendere verosimile la propria solvibilità, ovverosia il fatto di disporre di mezzi liquidi sufficienti a estinguere i suoi debiti esigibili (sentenza del Tribunale federale 5A_885/2019 dell'11.12.2019 consid. 2.2). Per farlo, egli deve fornire prove concrete quali, segnatamente, ricevute di pagamento, giustificativi bancari (averi bancari, crediti bancari), un elenco dei debitori, un estratto del registro delle esecuzioni, conti annuali recenti, bilanci intermedi, ecc. (sentenza del Tribunale federale 5A_251/2018 del 31.5.2018 consid. 3.1). Possono essere considerati quali mezzi liquidi solamente attivi immediatamente e concretamente disponibili (sentenza del Tribunale federale 5A_944/2013 del 19.3.2014 consid. 3.1). Il debitore non può pertanto rendere verosimile la sua solvibilità fon- dandosi esclusivamente su potenziali ricavi futuri (sentenza del Tribunale federale 5A_944/2013 del 19.3.2014 consid. 3.1 e 4.2). Non spetta, in ogni caso, all'autorità di ricorso ricercare d'ufficio eventuali mezzi di prova che non sono stati addotti dal debitore al quale incombe l'onere della prova (sentenza del Tribunale federale 5A_181/2018 del 30.4.2018 consid. 3.1). Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l'annulla- mento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità (sentenza del Tribunale federale 5A_642/2010 del 7.12.2010 consid. 2.3). A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l'azienda sopravviva economica- mente non può essere negata a priori e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell'11.8.2011 con- sid. 2). L'illiquidità dev'essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d'insolvibilità può emergere dal numero e dall'importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di accumulare delle comminatorie di fallimento, di non essere in grado di pagare modesti importi e di interporre sistematicamente opposizione contro le esecuzioni indica insolvibilità (KREN KOSTKIEWICZ, Kommentar Schuldbetreibungs-

8 / 12 und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, 20 a ed., Zurigo 2020, n. 23 ad art. 174 LEF; GIROUD/THEUS SIMONI, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar, SchKG II, 3 a ed., Basilea 2021, n. 26b ad art. 174 LEF). 3.2.Nel caso di specie, la reclamante allega, a sostegno del proprio reclamo, un ordine di pagamento eseguito in data 14 agosto 2024 in favore dell'UEF relativo al versamento di CHF 10'020.50 a saldo dell'esecuzione promossa dalla resistente (act. B.K1). L'estinzione del credito è stata confermata dalla resistente in sede di risposta, per cui il presupposto di cui all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto. 3.3.Per quanto riguarda invece il requisito della solvibilità, si osserva quanto segue. La reclamante ha anzitutto prodotto l'estratto del registro delle esecuzioni del Can- tone dei Grigioni emesso dall'UEF il 7 agosto 2024, e quello del Canton Zugo emesso dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti F._____ il 12 agosto 2024 (act. B.M seg.). Dall'estratto dell'UEF si evince che essa è confrontata con 31 procedure attive per l'importo complessivo di CHF 399'793.15 (dedotte le 35 procedure per cui gli importi posti in esecuzione sono stati pagati dalla reclamante, le 4 procedure per cui sono stati emanati degli attestati di carenza di beni per un totale di CHF 28'644.25 e la procedura esecutiva oggetto della presente vertenza; cfr. act. B.M). Di tali proce- dure esecutive, 10 sono allo stadio del precetto esecutivo, 19 a quello della proce- dura d'opposizione e 3 della comminatoria di fallimento. Dall'estratto delle esecu- zioni del Canton Zugo si evince inoltre che la reclamante è confrontata con 39 pro- cedure esecutive attive per l'importo totale di CHF 1'057'199.42 (dedotte le 9 pro- cedure per cui gli importi posti in esecuzione sono stati pagati dalla reclamante, cfr. act. B.N). Per quanto riguarda le procedure esecutive figuranti nell'estratto esecu- tivo del Canton Zugo, si osserva che 9 di queste sono giunte allo stadio del pigno- ramento e 30 sono allo stadio della procedura d'opposizione. Si rileva pure che con- tro la reclamante sono state avviate nel Cantone dei Grigioni procedure esecutive anche per piccoli importi quali: CHF 72.12 (procedura esecutiva n. Z.2.), CHF 50.00 (procedura esecutiva n. Z.3.), CHF 200.00 (procedura esecutiva n. Z.4.), CHF 50.00 (procedura esecutiva n. Z.5.), CHF 50.00 (proce- dura esecutiva n. Z.6.) e CHF 250.00 (procedura esecutiva n. Z.7.). Lo stesso dicasi per le procedure esecutive registrate nel Canton Zugo, ove sono stati posti in esecuzione piccoli importi quali: CHF 250.00 (procedura esecutiva n. Z.8.), CHF 50.00 (procedura esecutiva n. Z.9.), CHF 277.15 (proce- dura esecutiva n. Z.10.) e CHF 200.00 (procedura esecutiva n. Z.11.). Tali indizi lasciano desumere l'insolvibilità della società reclamante. A ciò nulla muta la tesi di quest'ultima, secondo cui essa avrebbe saldato i crediti delle tre commina-

9 / 12 torie di fallimento emanate nei suoi confronti, così come quelli oggetto dei quattro attestati di carenza beni a suo carico. Non è di alcun ausilio per l'insorgente neppure il fatto di aver saldato parte delle procedure esecutive avviate nei suoi confronti. Quanto al fatto di interporre sistematicamente opposizione contro le esecuzioni, ciò costituisce un indizio di insolvibilità. In merito alla tesi della reclamante, secondo cui alcune delle esecuzioni figuranti nell'estratto esecutivo del Canton Zugo sarebbero garantite dalle partecipazioni detenute nel fondo J., si osserva quanto segue. Anzitutto si rileva che la reclamante ha prodotto: una lettera datata 28 giugno 2024 – ricevuta e firmata dal direttore della J. – con cui quest'ultimo informava la reclamante di detenere 20'690.06 azioni della citata società, pari al 17.24% del capitale azionario totale, un documento intitolato "CONTRACT NOTE SHARE CERTIFICATE 013/2024" del 30 giugno 2024, uno scritto e-mail del 31 luglio 2024 – che riporta in calce unicamente l'indicazione "Sincerely Monos J." – con cui il direttore della società reclamante viene informato di detenere 20'690.06 azioni della citata società per un valore di EUR 5'275'965.30, nonché il relativo "Fact Sheet" (cfr. act. B.S e B.V). A tal proposito, si osserva che la reclamante non ha prodotto alcun estratto del registro di commercio della J., sicché non è possibile verificare se la lettera del 28 giugno 2024, relativa alle azioni della J._____ detenute dalla società reclamante, sia stata firmata da una persona abilitata a rappresentare tale società. Occorre inoltre rilevare che quanto dichiarato nel citato scritto e-mail del 31 luglio 2024 costituisce una mera allegazione di parte, non sufficiente a dimostrare l'effettiva detenzione della reclamante di tali azioni per un valore di EUR 5'275'965.30, né la liquidità di tali attivi. Sussistono dubbi in relazione a quanto indicato nel citato scritto e-mail anche in ragione dell'indirizzo e-mail del mittente, K., membro della J., il quale riporta il nominativo della società appellante ("L.", act. B.V), lasciando così intendere che si tratti di una società appartenente all'appellante o quantomeno al suo stesso gruppo. Inoltre, si osserva che le asserite azioni della J. detenute dalla reclamante non vengono neppure menzionate nell'unica dichiarazione d'imposta del 2022 da lei prodotta, nella quale sono invece stati indicati unicamente dei valori corrispondenti a quote di fondi investimento e a un prestito ("J., AF" e "J., Gl, Darl", cfr. act. B.S, pag. 6 seg., modulo 13). Tuttavia, quandanche tali valori si riferissero ad azioni della J., l'importo complessivo indicato nella dichiarazione d'imposta 2022 pari a CHF 240'932.00 (CHF 145'010.00 + CHF 95'922.00) sarebbe in ogni caso inferiore rispetto all'importo di EUR 5'275'965.30 (cfr. act. B.S, pag. 6, modulo 13). Peraltro neppure quanto indicato nella lettera del 28 giugno 2024 in merito al numero di azioni della J. detenute dalla società reclamante corrisponderebbe a quanto riportato nella citata dichiarazione d'imposta del 2022. Nello specifico, dalla lettera del 28 giugno 2024 emerge che il numero di azioni detenute dalla reclamante

10 / 12 sarebbe pari a 20'690.06 (act. B.V), mentre stando alla dichiarazione delle imposte prodotta risulterebbe invece un numero di azioni superiore, pari a 243'140.76 (147'219 + 95'921.76, cfr. act. B.S, pag. 6, modulo 13). In siffatte circostanze, quanto asserito dalla reclamante in merito al fatto che le partecipazioni detenute nel fondo J._____ costituirebbero una garanzia per i propri debiti non risulta verosimile. Inoltre, si rileva infine che la reclamante neppure ha indicato in che modo avrebbe potuto vendere e con ciò rendere immediatamente e concretamente disponibili le asserite azioni societarie. La liquidità di eventuali azioni societarie appare in ogni caso dubbia poiché al momento dell'inoltro del reclamo la società J., con sede a M., non era quotata in borsa ("The company is going to list until December 2024 first months of 2025 [...]", cfr. act. B.V). Si osserva che tuttora il codice ISIN Z.12._____ indicato nel "Fact Sheet" (act. B.V) non corrisponde ad alcuno strumento finanziario quotato in borsa, ciò che neppure sostiene la reclamante in sede di reclamo. Visto quanto precede, non si ritiene verosimile che la reclamante detenga effettivamente azioni della società J._____ per un valore di EUR 5'275'965.30. La reclamante ha inoltre prodotto 7 avvisi di accredito della banca UBS Switzerland AG, versati in suo favore tra i mesi di gennaio e aprile 2024. Nello specifico, trattasi di un versamento di EUR 20'500.00, quattro di EUR 20'000.00 e due per l'importo di CHF 12'480.00. Ora, tali avvisi – nonché l'ulteriore documentazione prodotta – non forniscono al tribunale un quadro sufficiente della situazione finanziaria della reclamante. Essi non permettono in ogni caso né di accertare tutti i mezzi liquidi – ovverosia gli attivi immediatamente e concretamente disponibili – a disposizione della reclamante, né di stabilire l'ammontare complessivo dei debiti esigibili. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il bilancio economico per l'anno contabile 2022, prodotto dalla reclamante. Anzitutto si osserva che tale documentazione, così come la dichiarazione d'imposta, non è attuale, riferendosi alla situazione economica della società reclamante nel 2022. Quanto al bilancio intermedio relativo al primo seme- stre dell'anno contabile 2024 prodotto dalla società reclamante, si osserva che gli attivi liquidi ivi riportati non sono stati resi verosimili, essendo la loro esistenza e il loro ammontare suffragato esclusivamente dal bilancio stesso e mancando segna- tamente agli atti estratti conto attuali o altri giustificativi che permettano riscontri oggettivi in merito alle relative posizioni. Ciò vale altresì per gli attivi indicati a bilan- cio 2022 (cfr. per tutto quanto precede act. B.S). In siffatte circostanze, sussistono dunque motivi seri per dubitare che la reclamante disponga di mezzi liquidi sufficienti a estinguere i suoi debiti a medio termine. Non è pertanto possibile concludere sulla base degli atti che la reclamante sia solvibile.

11 / 12 Portando essa le conseguenze della mancanza di prove, si conclude che la recla- mante non ha saputo rendere verosimile la sua solvibilità e che in concreto difetta il primo requisito cumulativo dell'art. 174 cpv. 2 LEF. 4.Visto tutto quanto precede, il reclamo dev'essere dunque respinto e la dichia- razione di fallimento del presidente del Tribunale regionale del 7 agosto 2024 con- fermata. 5.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in virtù degli artt. 52 lett. b e 61 cpv. 1 OTLEF in CHF 500.00, è posta a carico della reclamante, soc- combente, ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CPC, e compensata con l'anticipo di CHF 500.00 da lei versato (act. D.1). Mentre non si pone problema di un'indennità d'inconvenienza, giacché la resistente non ha formulato alcuna conclusione in tal senso nella risposta (act. A.2).

12 / 12 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il reclamo è respinto. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 500.00, è posta a carico della A._____ e compensata con l'anticipo delle spese dello stesso importo da lei versato. 3.Non si assegnano indennità di inconvenienza. 4.[Rimedi giuridici] 5.[Comunicazione a:]

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Zitat
GR_KG_999
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_999, SBK 2024 68
Entscheidungsdatum
04.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026