Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun
Rif.: Coira, 23 novembre 2005Comunicata per iscritto il: SB 05 34(non comunicata oralmente) (Auf die gegen diese Entscheidung erhobene Nichtigkeitsbeschwerde wurde vom Bundesgericht mit Urteil vom 18. Juli 2006 (6S.136/2006) nicht eingetreten, auf die staatsrechtliche Beschwerde wurde vom Bundesgericht mit Urteil vom 18. Juli 2006 (6P.74/2006) nicht eingetreten.) Sentenza Commissione del Tribunale cantonale PresidenzaPresidente Brunner GiudiciVital e Möhr AttuarioCrameri —————— Visto l’appello penale di A., accusato ed appellante, rappresentato dall’avv. lic. iur. Martino Luminati, Via Sottosassa 71, 7742 Poschiavo, contro la sentenza della Commissione del Tribunale distrettuale Bernina del 1° giugno 2005, comunicata il 19 agosto 2005, in re J., querelante ed appellato, rappresentato dall’avv. lic. iur. Piercarlo Plozza, Via Santa Maria, 7742 Poschiavo, contro l’accusato e l’appellante, concernente diffamazione è risultato:
2 A.A. è cresciuto a B. in seno alla famiglia composta dai genitori, da una sorella e da un fratello in condizioni ordinate. Ivi ha frequentato la scuola elementare. Indi ha assolto il tirocinio d’elettricista a C., ottenendo il relativo diploma. In seguito ha lavorato a D. e a E. per la F. SA quale montatore d’ascensori. Dal 1974 fino al suo licenziamento, avvenuto nel 1989 a causa delle conseguenze riportate da un infortunio al ginocchio e di un infarto cardiaco subìto quell’anno, è poi stato alle dipendenze della G. SA quale elettricista. Da ultimo, fino al 1994, è stato impiegato da diversi datori di lavoro a tempo parziale. Dal 1994 è al beneficio di una rendita d’invalidità per incapacità lavorativa del 100%. Per l’anno 2004 è stato imposto provvisoriamente per un reddito di fr. 24'100.-- ed una sostanza di fr. 258'700.--. Nel 1970 A. s’è sposato con H.. È padre di due figli. A. gode di una buona reputazione. B.Con decreto del 16 febbraio 2005 la Procura pubblica dei Grigioni ha messo A. in stato d’accusa per diffamazione ai sensi dell’art. 173 cifra 1 CP dinanzi alla Commissione del Tribunale del Distretto Bernina. L’atto d’accusa si fonda sulla seguente fattispecie: “Il 27 marzo 2002 il Vicario generale della Curia episcopale curiense, I., indirizzava a A. una missiva, dalla quale si rileva come in occasione del loro incontro del 16 marzo 2002 siano state sollevate due problematiche. L’una relativa alla validità del matrimonio del figlio di A., l’altra concernente l’autorizzazione per la celebrazione del battesimo del nipote dell’accusato. Il Vicario I. forniva quindi le dovute risposte chiarificatorie, indicando la corretta procedura da osservare in ossequio del diritto canonico. In sintesi evidenziava, sia per il matrimonio che per il battesimo, i vizi formali commessi nell’ambito della celebrazione di detti sacramenti. Scagionava pertanto J. dall’addebito mossogli da A., rimproverandolo nel contempo a quei preti che non “rispettano le Direttive della Chiesa”. L’8 aprile 2002 A. rispondeva alla missiva del Vicario I., indirizzandogli uno scritto in cui accusa “certi celebranti” (il riferimento a J. appare palese) di condotta disonorevole, segnatamente di avere tranquillamente potuto confessare, consacrare, comunicare, predicare la pace, consapevoli del male che hanno fatto, che stanno facendo e il menefreghismo con il quale affrontano le diverse situazioni. Ha inoltre tacciato J. di ipocrisia e villania nel trattare la gente e ha rilevato la sua grande capacità di smentire tutte le malefatte con l’uso di qualsiasi calunnia per annientare il prossimo senza scrupoli. Ha scritto che se il suo nipote K. non è registrato nel libro dei battesimi non è colpa di chi l’ha battezzato, nemmeno dei genitori o dei nonni, ma solamente di chi fa di tutto per distruggere l’armonia nelle famiglie e nei paesi. Ha rimproverato al Vicario di essersi basato unicamente sul giudizio di un energumeno (inteso J.). Ha affermato che nella diocesi di L. (recte: di Coira), fra l’altro, sono tollerate le vigliaccherie di J.. Infine parla dell’agonia della parrocchia iniziata con la prima Santa Messa di J., da quando lui ha iniziato a fare di tutto per mettere male contro tutti i parroci avuti negli anni passati, riuscendo nel suo intento, a scapito di tutti.
3 In data 2 luglio 2002 J., rappresentato dall’avv. Piercarlo Plozza, sporgeva querela contro A. per delitti contro l’onore. Il 14 aprile 2004 l’avv. Piercarlo Plozza, rappresentante legale di J., inoltrava azione adesiva nei confronti di A. per un importo di fr. 2'000.--.“ Con complemento dell’atto d’accusa del 1°giugno 2005 il Giudice istruttore ha proposto che A. sia dichiarato colpevole conformemente al decreto d’accusa, che sia condannato a dieci giorni di detenzione nonché ad una multa di fr. 700.--, che l’esecuzione della pena detentiva sia sospesa per un periodo di prova di due anni e che la stessa durata valga per la cancellazione della pena pecuniaria nel casellario giudiziale. C.Con sentenza del 1° giugno 2005, comunicata il 19 agosto 2005, la Commissione del Tribunale distrettuale Bernina ha giudicato: “1. A. è condannato per diffamazione ai sensi dell’art. 173 cifra 1 CP. 2.Per questo è condannato a una pena detentiva di 10 giorni e ad una multa di fr. 700.--. 3.L’esecuzione della pena detentiva è sospesa per un periodo di prova di due anni. La stessa durata vale per la cancellazione della multa. 4.Le spese della presente procedura ammontano a fr. 4'285.-- (spese di istruttoria Procura pubblica dei Grigioni fr. 2'285.--, tassa di giudizio fr. 2'000.--) e sono a carico di A., unitamente alla multa di fr. 700.--, in totale quindi fr. 4'985.--. 5.A. paga al querelante un risarcimento a titolo di riparazione morale di fr. 1'000.--. 6.A. rifonde a J. l’importo di fr. 7'000.-- a titolo di ripetibili. 7.(Rimedio legale). 8.(Comunicazione).” D.Con appello del 9 settembre 2005 A. è insorto contro questo giudizio ed ha chiesto alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni che sia indetto un dibattimento orale, che la sentenza impugnata sia annullata e che l’appellante sia prosciolto da qualsiasi accusa come pure da qualsivoglia obbligo finanziario. J. e la Commissione del Tribunale distrettuale hanno proposto la reiezione dell’appello. La Procura pubblica dei Grigioni ha rinunciato ad una presa di posizione. Al dibattimento orale del 23 novembre 2005 sono presenti l’appellante ed il suo difensore di fiducia nonchè il rappresentante dell’appellato.
4 La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1.Ai sensi dell’art. 141 cpv. 1 LGP contro le sentenze delle commissioni dei tribunali distrettuali il condannato può proporre appello alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni. L'appello dev'essere inoltrato entro 20 giorni dalla comunicazione scritta dell'impugnato giudizio; esso va motivato e devono essere indicati i vizi della sentenza di prima istanza e se il giudizio è impugnato totalmente o soltanto parzialmente (art. 142 cpv. 1 LGP). Tempestivo e motivato, l'appello di A. del 9 settembre 2005 adempie questi presupposti. Di conseguenza è ricevibile in ordine. 2.Nell’ambito della procedura d’appello la cognizione della Commissione del Tribunale cantonale è libera ed illimitata; anche con riguardo all’esercizio del potere discrezionale essa non è legata alla sentenza dell’istanza precedente (art. 146 cpv. 1 LGP). Tuttavia di massima l’esame dell’impugnato giudizio è limitato ai petiti d’appello (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl. Chur 1996, art. 146 cifra 1 seg. con riferimenti). 3. a) Dal profilo formale l’appellante solleva, come già dinanzi all’istanza precedente, l’eccezione d’intempestività e quindi d’invalidità della querela penale. b)Non è contestato che la lettera diffamatoria dell’8 aprile 2002 è pervenuta a J. l’11 aprile 2002, per cui il termine di tre mesi per proporre querela ha iniziato a decorrere il 12 aprile 2002 per estinguersi il 12 luglio 2002. Il 2 luglio 2002 il querelante ha adito il Presidente del Circolo di Brusio, che il 15 ottobre 2002 ha trasmesso la querela alla Procura pubblica. Dato che a quest’istanza, a cui deve querelarsi l’offeso se è un pubblico funzionario (art. 169 cifra 1 LGP), la querela è pervenuta dopo che il termine di tre mesi era decorso, è da vagliare se il termine perentorio legale è comunque stato rispettato, poiché la querela è stata inoltrata tempestivamente ad un’autorità incompetente. c)La questione della validità di una querela penale, tempestivamente interposta presso un'istanza incompetente e trasmessa all'autorità competente dopo che il termine di tre mesi è decorso, dipende esclusivamente dal diritto cantonale (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. Aufl. Zürich 1997, art. 29 CP n. 12). Contrariamente all’assunto dell’appellante non è il diritto federale (art. 9 Cost., art. 107 OG) che fa la regola, sicchè il suo riferimento alla DTF 124 I 259 cons. 1a/aa, che per di più non ha per oggetto la questione della
5 validità di una querela penale, ma di un ricorso di diritto pubblico, non gli è d’aiuto. Quanto alla querela penale per delitti contro l’onore, che è presentata ad un’incompetente istanza, la Camera di gravame del Tribunale cantonale ha ritenuto, in analoga applicazione della regolarizzazione per la denuncia penale soggetta alla procedura ordinaria (art. 68 cpv. 3 LGP), che essa deve essere trasmessa d’ufficio immediatamente all’autorità competente. Lo stesso obbligo è statuito anche dall’art. 135 LGP per i rimedi legali inoltrati ad un’autorità non competente. La querela penale inoltrata prima della scadenza del termine all’incompetente giudice e da questo trasmessa alla competente autorità inquirente è quindi reputata tempestiva. Se la trasmissione avviene prima o dopo la scadenza del termine è irrilevante. Determinante è unicamente che la querela penale sia stata presentata tempestivamente al giudice non competente. Il vizio della tempestiva presentazione all’incompetente giudice è sanato anche se l’immediata trasmissione all’autorità inquirente è omessa, poiché il querelante non può esser tenuto a sopportare dei pregiudizi imputabili all’altrui negligenza (Padrutt, op. cit., art. 169 cifra 4.1). Il giudice non competente deve quindi badare che la trasmissione avvenga il più presto possibile. Dato che il diritto di querela è soggetto ad un termine di perenzione, urta il senso della giustizia, se il giudice incompetente si prende più tempo di quello che effettivamente gli è necessario per chiarire la questione della competenza (PTC 1979 no. 39). d)Nel concreto caso al Presidente del Circolo di Brusio la querela penale per delitti contro l’onore è pervenuta 10 giorni prima della scadenza del termine. Conformemente alla testè citata prassi questo periodo di tempo avrebbe dovuto bastare per chiarire la questione della competenza e trasmettere la querela penale alla Procura pubblica entro il termine di perenzione. Dato che ciò non è successo e la querela è stata trasmessa 3 mesi dopo, al querelante non possono derivare dei pregiudizi. La Commissione del Tribunale cantonale non ha motivo di scostarsi da questa prassi, tanto più che l’argomento dell’appellante, secondo cui l’art. 68 cpv. 3 LGP non farebbe stato per la procedura per delitti contro l’onore di pubblici funzionari è infondato. Infatti l’art. 169 LGP dispone che con riserva delle disposizioni speciali di cui alle cifre 1 a 5 alla querela del pubblico funzionario vilipeso nell’onore si applicano le norme della procedura ordinaria. L’art. 169 LGP stabilisce sì che la querela va presentata alla Procura pubblica (cifra 1), ma con riguardo ad una querela presentata tempestivamente ad un’istanza incompetente rinvia alle norme della procedura ordinaria. È quindi conformemente all’art. 68 cpv. 3 LGP ed alla prassi la querela inoltrata tempestivamente ad un’istanza incompetente e trasmessa all’autorità competente da trattare come se fosse stata
6 inoltrata validamente alla Procura pubblica, non v’è violazione dell’art. 29 CP se l’istanza precedente non l’ha reputata tardiva. 4. a) Nel merito l’appellante assevera anzitutto che non sussistono gli estremi dei delitti contro l’onore, poiché i rimproveri da lui mossi all’appellato si riferiscono soltanto alla sua attività professionale ed alla sua reputazione come parroco e non al suo onore personale. b)L’art. 173 cifra 1 CP punisce, a querela di parte, con la detenzione fino a sei mesi o con la multa “chiunque, comunicando con un terzo, diffama, cioè incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla sua reputazione”. Oggetto della protezione penale di cui alla citata norma, non diversamente che degli articoli relativi alla calunnia (art. 174 CP) e all’ingiuria (art. 177 CP) è l’onore di una persona; in tal senso letteralmente l’articolo stesso “incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole” nonché la marginale che si riferisce agli articoli indicati (1. Delitti contro l’onore) ed il titolo terzo delle disposizioni speciali del CP in cui essi sono inseriti. L’onore è il sentimento soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e dignità, vale a dire di essere una persona che si comporta come lo impone la convenienza e che merita quindi rispetto. L’allegazione diffamatoria deve portare su dei fatti. Il Tribunale federale limita la protezione dell’onore all’integrità etica, vale a dire protetto è l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d’onore, che si comporta secondo le regole riconosciute. Sfuggono alla protezione penale quelle espressioni che, senza far apparire spregevole la persona attaccata, offuscano la reputazione di cui quest’ultima gode nell’ambito professionale o politico, premesso che la critica delle parti della reputazione non protette penalmente nel contempo non sia rivolta al sentimento di essere una persona onorevole (Franz Riklin, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Basel 2003, vor Art. 173 n. 13 segg.). Un semplice giudizio di valori non può, il linea di principio, che costituire un’ingiuria. Va tuttavia sempre esaminato, anche in tal caso, se l’espressione usata si riferisce a fatti in modo riconoscibile da terzi. Se così è, il giudizio di valori è la conclusione di un’affermazione di fatto e la questione è da esaminare sotto il profilo del delitto di diffamazione. L’asserzione deve essere tale da poter nuocere alla reputazione della vittima. Questa questione è da decidere non secondo il senso che possono aver dato all’allegazione quelli che l’hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un’interpretazione oggettiva e tenuto conto delle circostanze in cui essa è stata espressa. Quindi per giudicare se
7 un’espressione è lesiva dell’onore bisogna basarsi sul senso che deve attribuire l’ascoltatore imparziale; oggettivamente l’asserzione deve poter essere considerata lesiva dell’onore dal punto di vista di una persona comune. Lesivo dell’onore è di massima il rimprovero di una condotta penalmente rilevante (Riklin, op. cit., vor Art. 173, n. 17 seg.; DTF 121 IV 83, 119 IV 47, 118 IV 44, 159, 117 IV 28). c)Nella specie le tacce di fare del male consapevolmente, di menefreghismo, d’ipocrisia, di villania, di perpetrare malefatte con l’uso di qualsiasi calunnia per annientare il prossimo senza scrupoli, di distruggere l’armonia nelle famiglie e nei paesi, di essere un energumeno, di commettere vigliaccherie e di fare di tutto per mettere male contro i parroci di L. rivolte a J. (atto 3.3) non consentono equivoci: esse portano su dei fatti, sono state comunicate a terzi – oltre che al vicario generale copie della lettera dell’8 aprile 2002 sono state spedite al vescovo M., a N., a O., a P. ed a Q. – ed hanno presentato il comportamento dell’appellato in modo tale da far nascere nella persona comune il sospetto che gli manchino qualità proprie non di un parroco, come pretende l’appellante, ma di un uomo onesto. Le testè citate espressioni non offuscano solo la reputazione professionale, ma sono rivolte al sentimento di essere una persona onorevole e costituiscono quindi senza dubbio delle diffamazioni conformemente all’art. 173 cifra 1 CP. 5. a) La critica dell’appellante riguarda poi la prova della verità. A suo dire i testi H., R., S. e T. hanno confermato le sue diffamazioni contenute nella lettera dell’8 aprile 2002. b)Giusta l’art. 173 cifra 2 CP il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. Questa disposizione non richiede che sia documentato che l’affermazione sia vera, ma libera l’autore da pena già se prova che aveva seri motivi di ritenerla, in buona fede, conforme alla verità. L’art. 173 cifra 3 CP stabilisce poi che il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’in-tento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia. Questa norma eccezionale tiene quindi conto dei casi in cui l’autore tramite la sua allegazione non vuole salvaguardare interessi pubblici o altri motivi sufficienti, nel senso che in questi casi egli non è ammesso a fornire la prova della verità e anche della buona fede. Di conseguenza chi tutela interessi pubblici è ammesso alle prove previste dall’art. 173 cifra 2 CP e la verità oppure la
8 buona fede lo discolpano. La stessa regolarizzazione vale per il caso della tutela di legittimi interessi privati (DTF 85 IV 183). L’art. 173 cifra 3 CP lo considera nel senso che chi salvaguarda simili interessi dev’essere ammesso alla prova della verità o della buona fede a meno che le allegazioni siano state proferite o divulgate senza motivo sufficiente, unicamente nell’intento di fare della maldicenza. Queste prove discolpano l’autore; se non sono fornite egli non può essere prosciolto solo per il motivo che ha tutelato legittimi interessi privati. c)L’appellante misconosce che la sola tutela di legittimi interessi privati
9 scritto. L’appellante ha quindi espresso un apprezzamento manifestamente sbagliato nei confronti dell’appellato. Di conseguenza non può essere prosciolto in applicazione dell’art. 173 cifra 2 CP. 6.L’appellante contesta inoltre che la fattispecie soggettiva sia adempita. Intanto al riguardo è sufficiente ribadire che il dolo deve riferirsi alla comunicazione diffamatoria ed alla presa di conoscenza da parte di terzi (Trechsel, op. cit., art. 173 n. 7), che l’accertamento contenuto nella sentenza impugnata corrisponde a quanto affermato dallo stesso appellante all’occasione del suo interrogatorio da parte del giudice istruttore: egli ha chiaramente affermato che era conscio della circostanza che si trattava di termini abbastanza forti (atto 6.5) e che lo scritto litigioso è stato da lui inviato a I., al vescovo M., N., O., P. ed a Q.. Può quindi esser ritenuto che l’appellante ha intenzionalmente offeso l’appellato. 7. a) Da quanto precede risulta che l’appellante s’è reso colpevole di diffamazione. Le pene previste per questo delitto sono la detenzione sino a sei mesi o la multa (art. 173 cifra 1 CP). Nei limiti legali i giudici commisurano la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali (art. 63 CP). b)La colpa dell’appellante è grave. Infatti dev’essere rilevato che la lettera litigiosa era inutile. Con scritto del 27 marzo 2002 il vicario generale ha reso edotto l’appellante che il matrimonio del suo figlio era formalmente viziato e che il celebrante a ciò doveva rimediare chiedendo il formale permesso all’appellato. Il battesimo del suo nipote, anche se formalmente viziato, poiché il celebrante non aveva chiesto il permesso all’appellato, era invece valido. Le questioni erano quindi state chiarite, sicchè le diffamazioni non sono state proferite nell’intento di avere chiarezza sulla validità del matrimonio e del battesimo, come pretende l’appellante, ma esclusivamente nell’intento di fare della maldicenza. Circostanze a suo scapito come pure aggravanti ed attenuanti non ve ne sono. Motivi che sminuiscono la colpa sono la buona reputazione, il difetto di precedenti penali e la circostanza che l’appellante ha ammesso il delitto. Tenuto conto quindi conto della sua sminuita colpa, la condanna a dieci giorni di detenzione ed a fr. 700.-- di multa si rivela adeguata. c)Le premesse oggettive giusta gli art. 41 cifra 1 e 49 cifra 4 CP per porre l’appellante al beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena privativa della libertà rispettivamente dell'anticipata cancellazione della multa
10 dal casellario giudiziale sono date. Egli è incensurato, non ha mai scontato pene per crimini o delitti e la pena di detenzione ora pronunciata è al di sotto di 18 mesi. La valutazione dei singoli fattori soggettivi - vita anteriore e carattere - lascia poi porre una prognosi favorevole, anche se la sua mancanza di comprensione deve essere valutata negativamente. Tuttavia può esser ritenuto che trattasi di un unico sviamento; alla sua impeccabile vita anteriore va dato più peso che alla sua ostinazione. Di conseguenza l'esecuzione della pena detentiva va sospesa per un periodo di prova di due anni e la multa anticipatamente cancellata dal casellario giudiziale trascorso lo stesso periodo di tempo. 8. a) Da ultimo l’appellante contesta che la vittima sia stata lesa nella sua personalità o che una lesione in tal senso sia documentata. b)Un risarcimento a titolo di riparazione morale dev’essere pagato se conformemente agli art. 28 CC e 49 CO è data un’illecita grave violazione della personalità. Esso ha per scopo che con una somma di denaro sia conguagliato il danno non patrimoniale patito. La quantificazione della somma di denaro dipende essenzialmente dalla natura e dalla gravità della violazione, dall’intensità e dalla durata degli effetti nonché dalla colpevolezza dell’autore del danno e della vittima (DTF 112 II 131). Più intenso è il danno non patrimoniale, più alto è di massima il risarcimento a titolo di riparazione morale. Determinante è la concreta situazione, ma per casi pressoché uguali dev’essere esatta una certa oggettivazione. Pregiudizi possono servire quale guida per un raffronto con un nuovo caso (cfr. Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, 3. Aufl. Zürich 2005, I/ 118 segg.). Anche è da rilevare che per la quantificazione del risarcimento a titolo di riparazione morale determinante può essere la situazione finanziaria dell’avente diritto. Tuttavia va considerato che il risarcimento a titolo di riparazione morale deve soddisfare il danno non patrimoniale subito (DTF 125 II 554, 121 III 255). c)Già la natura e la gravità delle diffamazioni giustificano che all’appel- lato sia corrisposta una somma di denaro. Infatti chi è in tal modo discreditato è implicitamente moralmente danneggiato. Oltre alla natura e gravità delle imputazioni deve altresì esser tenuto conto della grave colpa dell’appellante, che mendacemente ha incolpato l’appellato di condotta disonorevole. Soggettivamente poi ciò che l’ha posto in grave imbarazzo è stato l’effetto della lettera litigiosa, vale a dire il recapito ai suoi superiori, che sono stati posti dinanzi ad un demonio, non ad un prete. Contrariamente all’assunto dell’appellante, che nega che sia stato preteso un profondo turbamento, l’appellato ha fatto valere d’aver vissuto un periodo
11 d’immenso disagio e d’esser riuscito a superarlo solo grazie alla preghiera ed alla sua gran fede, senza dover ricorrere all’aiuto di uno psicologo. Il risarcimento a titolo di riparazione morale di fr. 1'000.--, rifuso dall’istanza precedente non può essere criticato. Ciò corrisponde alle somme, che per prassi sono corrisposte per il danno non patrimoniale causato da offese all’onore (cfr. Hütte/Ducksch, op. cit., tabella XII/12 1998 - 2001, tabella XII/7 2002 - 2005, ni. 15 - 17). 9.In simili circostanze l’appello si rivela infondato e dev’essere respinto. Le spese di procedura seguono la soccombenza (art. 160 cpv. 1 LGP). L’appel-lato ha diritto ad una congrua indennità a titolo di ripetibili (art. 160 cpv. 4 LGP).
12 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1.L’appello è respinto. 2.I costi della procedura d’appello di fr. 2'000.-- vanno a carico dell’appellante, che rifonde all’appellato un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 3'500.--. 3.Avverso questa sentenza, se vien fatta valere la violazione del diritto federale, può esser interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale. Questo è da inoltrare al Tribunale federale entro 30 giorni della ricezione della sentenza completa nel modo prescritto dall'art. 273 della Legge federale sulla procedura penale (PP). Per la legittimazione al ricorso e gli ulteriori presupposti del ricorso per cassazione fanno stato gli art. 268 segg. PP. 4.Comunicazione a:
Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il PresidenteL'Attuario