Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni


Rif.: Coira, 13 marzo 2007Comunicata per iscritto il: AB 07 5 Decreto Camera di vigilanza sulla giustizia PresidenzaPresidente Brunner GiudiciBochsler, Schlenker, Rehli e Zinsli AttuarioEngler —————— Visto il gravame di Z., contro il decreto della Presidenza del Tribunale del Distretto Moesa, vicepresidente lic. iur. Paola Müller-Storni, del 23 gennaio 2007, comunicato il 23 gennaio 2007, nella causa di rigetto d’opposizione di Y., rappresentata dall’avv. lic. iur. Andrea Toschini, Casa Moesa, 6535 Roveredo, contro l’impugnante, concernente la ricusa del Presidente del Tribunale distrettuale lic. iur. Stefano Delcò, è risultato:

2 A.Dinanzi al Tribunale del Distretto Moesa era pendente una vertenza di diritto successorio di fronte a cui si trovavano l’attrice Y. ed i convenuti X., W., Z. e V. (proc. no. 110-2003-09). - Il 10 febbraio 2006 le parti hanno concluso una transazione dinanzi al Tribunale distrettuale Moesa con cui Z. (rappresentato da sua moglie), V. e W., contemporaneamente col ritiro di Y. dalla comunione ereditaria, si sono obbligati in solido a pagare all’attrice l’importo di fr. 40'000.--. - Fondandosi su questo accordo, il 18 febbraio 2006 il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha emanato un decreto di stralcio. I costi di procedura sono stati accollati in parti uguali alle cinque parti, mentre che le indennità a titolo di ripetibili sono state compensate. B.Dopo che malgrado invito per iscritto del 20 aprile 2006 a versare i fr. 40'000.-- entro la fine del mese non erano stati fatti dei pagamenti, Y. ha inoltrato domanda d’esecuzione contro Z., V. e W.. Gli ultimi due hanno rinunciato a fare opposizione contro i precetti esecutivi rivolti contro di loro ed in seguito hanno pagato alla creditrice l’importo complessivo di fr. 17'644.--, di cui fr. 219.-- sono stati utilizzati per estinguere i costi d’esecuzione. - Z. ha per contro fatto opposizione e non ha pagato nulla. C.Il 18 dicembere 2006 Y. ha chiesto al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa, con protesta di spese e ripetibili, che nell’esecuzione contro Z. l’opposizione sia rigettata definitivamente per l’importo di fr. 22'575.-- oltre interesse al 5% su fr. 40'000.-- per il periodo dal 1° maggio 2006 al 18 luglio 2006 e su fr. 22'575.-- dal 18 luglio 2006 (proc. no. 330-2006-191). D.Il 19 dicembre 2006 le parti sono state citate all’udienza di rigetto d’opposizione del 17 gennaio 2007 dinanzi al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa. - Con scritto del 15 gennaio 2007 Z. ha comunicato che non poteva prender parte all’udienza del 17 gennaio 2007 e che in seguito i suoi interessi processuali venivano tutelati dalla sua moglie. Contemporaneamente ha chiesto, senza precisa motivazione, la ricusa del Presidente del Tribunale distrettuale lic. iur. Stefano Delcò. E.Con decreto del 23 gennaio 2007 la Vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa, lic. iur. Paola Müller-Storni, ha respinto l’eccezione di ricusa di Z. nella misura in cui era ricevibile. F.Contro questo decreto Z. s’è aggravato alla Camera di vigilanza sulla giustizia del Tribunale cantonale con istanza del 2 febbraio 2007. Egli insiste che il

3 Presidente del Tribunale distrettuale Moesa nella causa di rigetto d’opposizione no. 330-2006-191 deve ricusarsi per parzialità. G.La creditrice Y. ha rinunciato ad inoltrare una formale presa di posizione. - Il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa s’è invece esplicitamente pronunciato, respingendo integralmente i rimproveri mossi nel gravame con scritto dell’8 febbraio 2007. - La Vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa non ha inoltrato una presa di posizione. La Camera di vigilanza sulla giustizia considera : 1.Colpito dalla da lui contestata eccezione di ricusa è il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa, non nella sua funzione di presidente di un’autorità collegiale (Tribunale distrettuale o Commissione del Tribunale distrettuale Moesa), ma quale giudice di rigetto d’opposizione. Dato che le prescrizioni dell’art. 22 cpv. 1 e 2 LST, secondo cui il tribunale competente per la causa principale in assenza del magistrato contestato decide le contestate eccezioni di ricusa e secondo cui deve chiamare i necessari supplenti, se in un collegio di cinque giudici ne restano meno di tre e in un collegio di tre giudici meno di due, non sono applicabili, conformemente alla prassi simili casi sono decisi dalla Camera di vigilanza sulla giustizia del Tribunale cantonale in analoga applicazione della regolarizzazione dello art. 22 cpv. 3 LST, che fa stato per il presidente di circolo e il suo supplente; le relative eccezioni devono quindi esserle sottoposte (cfr. la decisione della Camera di vigilanza del 3 febbraio 2004, AB 04 3, relativa ad un’eccezione di ricusa, concernente un presidente di tribunale distrettuale nella sua funzione di giudice di tutela dell’unione coniugale). Conformemente a quanto esposto la Vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa non era competente a decidere l’eccezione di ricusa, presentata da Z. contro il Presidente del Tribunale distrettuale lic. iur. Stefano Delcò. Per carenza di competenza della giudice, il suo decreto del 23 gennaio 2007 va perciò annullato d’ufficio e la Camera di vigilanza sulla giustizia deve giudicare la contestata eccezione di ricusa, non quale istanza di secondo grado, bensì di primo grado. 2.Chi intende ottenere la ricusa di un giudice, conformemente all’art. 20 LST deve chiederla entro un termine relativamente corto, entro 10 giorni da che ha notizia del motivo di ricusa. Tale regolarizzazione non ha per conseguenza che

4 l’imposizione di una giustificata ricusa è intralciata in modo ingiusto, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale vere o presunte mancanze di organi devono esser fatte valere il più presto possibile; un’adduzione tardiva può violare il principio della buona fede e comportare la perenzione (DTF 124 I 121 cons. 2 pagg. 122 segg.; decisione della Camera di vigilanza del 23 gennaio 2006, AB 05 38). Dalla citazione del 19 dicembre 2006 Z. poteva senz’altro dedurre che l’udienza di rigetto d’opposizione nell’esecuzione intentata nei suoi confronti da Y. avrebbe avuto luogo dinanzi al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa lic. iur. Stefano Delcò. Dal debitore il per se competente giudice è stato ricusato solo con scritto del 15 gennaio 2007, ciò che da quanto precede, pur tenendo in considerazione le ferie esecutive, non può più essere reputato come avvenuto tempestivamente. Chiaramente tardivi erano infine i rimproveri, sollevati il 2 febbraio 2007 coll’istanza alla Camera di vigilanza. Dubbia resta la questione di sapere se tali omissioni possono esser rimproverate ad una persona inesperta del diritto, anche nel caso che la citazione ad un’udienza non indica che la ricusa di un giudice malvisto, pena la perenzione, deve essere chiesta entro un determinato termine. Tuttavia ciò non va esaminato conclusivamente, dato che per il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa, come si dirà in seguito, nella causa di rigetto d’opposizione che qui interessa, non v’è comunque motivo di cedere il potere procedurale. Sia pur sempre osservato che per se anche dall’inesperto ci si deve aspettare che chieda, in quanto necessarie, utili informazioni sul modo di procedere, se sulla citazione quanto alla composizione vede indicato un giudice non gradito. 3.Secondo la materialmente immutata garanzia del giudice costituzionale dell’art. 58 vecchia Cost., che è stata trasferita nell’art. 30 cpv. 1 Cost. e si trova pure nell’art. 6 cifra 1 CEDU, ognuno ha il diritto che la sua causa sia giudicata da un giudice indipendente, non prevenuto ed imparziale, senza influsso di circostanze non pertinenti. La garanzia è violata, se dal punto di vista oggettivo vi sono dei fatti, che possono fondare l’apparenza di parzialità e il pericolo di prevenzione (DTF 131 I 113 cons. 3.4 pag. 116, 127 I 196 cons. 2b pag. 198). Una certa preoccupazione di prevenzione e quindi diffidenza nel tribunale può sempre diffondersi tra le parti, se singoli giudici in una precedente procedura si sono già occupati della concreta vertenza. In un simile caso di cosìdetta già occupazione si pone il quesito di sapere, se un giudice colla sua partecipazione a precedenti decisioni in singoli punti s’è già vincolato in una misura, che non lo lascia

5 più apparire non prevenuto e in tal senso la procedura non più aperta (DTF 131 I 113 cons. 3.4 pag. 116). Sia inoltre rilevato che una decisione giudiziaria viziata - sia per errori di procedura o per ingiusta applicazione del diritto materiale - non permette senz’al- tro la ricusa del titolare dell’ufficio; soltanto errori molto gravi o commessi a più riprese, che sono da ritenere una vera violazione dei doveri d’ufficio, possono fondare l’apparenza di parzialità (sentenza del Tribunale federale 1P.76/2003 cons. 3.5). 4.Agli atti non vi sono delle indicazioni secondo cui nell’ambito dell’udienza di transazione del 10 febbraio 2006 si potrebbe rimproverare al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa un qualsiasi comportamento sbagliato, per esempio che ha spinto la rappresentante (moglie) di Z. a concludere una transazione manifestamente ingiusta o che non ha rispettato il suo desiderio, esplicitamente espresso rispettivamente in caso contrario desumibile, di concederle un certo tempo per riflettere. Significativamente anche il decreto di stralcio del 13 febbraio 2006, rilasciato in base all’accordo del 10 febbraio 2006, è rimasto incontestato. - Dal comportamento del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa da allora in poi non si può desumere alcunché, che potrebbe lasciare inferire a parzialità nei confronti di Z. o permettere la conclusione che quello nelle trattative per la composizione della vertenza processuale tra Y. ed i suoi coeredi si sia lasciato guidare da non pertinenti punti di vista e quindi svantaggiato ingiustamente una parte. - Infine pure è fuori discussione che il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa dovrebbe ricusarsi per essersi già occupato della pratica. L’attuale procedura in cui è stato ricusato non ha per oggetto la validità della transazione, stipulata il 10 febbraio 2006, bensì se il conseguentemente rilasciato decreto di stralcio va reputato un titolo di rigetto d’opposizione definitivo e caso mai se il debitore è in grado d’invalidarlo con le eccezioni di prescrizione, estinzione o proroga del termine di pagamento. 5.Z. ha chiesto la ricusa del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa, inizialmente senza motivazione ed in seguito con accuse infondate. Stando così le cose si giustifica di accollargli i costi della procedura di gravame in applicazione dell’art. 34 cpv. 3 LST in unione all’art. 75 LTA (ora art. 73 cpv. 1 LGA). - Un’indennità a titolo di ripetibili non spetta né all’impugnante soccombente né al titolare d’ufficio colpito dalla domanda di ricusa.

6 La Camera di vigilanza sulla giustizia decreta: 1.Il gravame è giudicato nel senso che il decreto della Vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa del 23 gennaio 2007 è annullato d’ufficio. 2.L’eccezione di ricusa di Z. nei confronti del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa è respinta nella misura in cui è ricevibile. 3.I costi della procedura di gravame di fr. 500.-- vanno a carico di Z.. Non sono assegnate indennità a titolo di ripetibili. 4.Contro questa decisione autonoma relativa ad una questione di ricusa può esser interposto ricorso in materia civile ai sensi dell’art. 92 in unione coll’art. 72 cpv. 2 lit. a della legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale. Esso è da inoltrare per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a:


Per la Camera di vigilanza sulla giustizia del Tribunale cantonale dei Grigioni Il PresidenteL'Attuario

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