Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni
Rif.: Coira, 04 settembre 2007Comunicato per iscritto il: AB 07 25 (Eine gegen diesen Beschluss beim Bundesgericht erhobene Beschwerde ist mit Urteil vom 10. April 2008 abgewiesen worden). Decreto Camera di vigilanza sulla giustizia PresidenzaPresidente Brunner GiudiciBochsler, Schlenker, Rehli e Tomaschett-Murer AttuarioEngler —————— Vista l’istanza di Z., istante, rappresentata dall’avv. lic. iur. Fabrizio Keller, Palazzo Polti, 6537 Grono, contro il P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l e d i s t r e t t u a l e Y . , opponente I, come pure X., opponente II, rappresentato dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Piazza de la Grida, 6535 V., concernente ricusa del Presidente del Tribunale distrettuale (nella procedura dell’opponente II contro l’istante relativa all’accertamento dell’inesistenza di un debito, sospensione provvisoria dell’esecuzione, art. 85a LEF), è risultato:
2 A.In una causa tra Z. e W. relativa a misure di protezione dell’unione coniugale, con decreto del 13 gennaio 2005, il Presidente del Tribunale distrettuale Y. ha obbligato il marito a versare mensilmente alla moglie, con effetto retroattivo dal mese di settembre 2004, un contributo alimentare di fr. 4‘080.--. Inoltre, per l’acquisto di nuovi beni, egli doveva farle avere fr. 1'500.-- al mese sino a concorrenza della somma di fr. 17'203.40 (causa no. 130-04-50). In una procedura di modificazione, intentata dal marito (causa no. 130-05- 33), con decreto del 4 maggio 2006, il Presidente del Tribunale distrettuale Y. ha confermato un’ordinanza superprovvisoria del 25 maggio 2005, secondo cui il contributo alimentare dovuto da W., retroattivamente dal mese di giugno 2005, era da ridurre a fr. 2'315.--. In parziale accoglimento di un ricorso di Z., il 19 settembre 2006, la Presidenza del Tribunale cantonale (Vicepresidente Schlenker) ha annullato il decreto del 4 maggio 2006. La causa è stata rinviata al Presidente del Tribunale distrettuale Y. per nuova decisione nel senso dei considerandi. Il 30 marzo 2007 W. è deceduto. In seguito la procedura pendente è stata stralciata dal ruolo con decreto del Presidente del Tribunale distrettuale Y. del 19 aprile 2007, perché divenuta priva d’oggetto. B.Con precetto esecutivo dell’Ufficio d’esecuzione di V. del 31 maggio 2007 Z., fondandosi sul decreto di protezione dell’unione coniugale del 13 gennaio 2005, ha escusso il coerede X. per contributi alimentari scoperti dell’importo di fr. 37'065.-- oltre interesse (esecuzione no. 4577/07). Contro il precetto esecutivo non è stata interposta opposizione. Invece di ciò, l’11 luglio 2007, X. ha reso pendente un’azione d’accertamento dell’inesistenza di un debito (art. 85a LEF in unione all’art. 19 cpv. 1 OE della LEF) dinanzi al Tribunale distrettuale Y. (causa no. 130-2007-22). Colla stessa istanza ha chiesto al Presidente del Tribunale distrettuale Y. di sospendere provvisoriamente l’esecuzione (art. 85a cpv. 2 LEF in unione agli artt. 15 cifra 4 e 19 cpv. 2 OE della LEF). In considerazione dell’eventuale rilascio di un simile provvedimento provvisorio, con ordinanza del 12 luglio 2007, il Presidente del Tribunale distrettuale Y. ha citato le parti a comparire il 7 agosto 2007 all’audizione prevista dall’art. 85a cpv. 2 LEF.
3 C.Dopo aver ricevuto questa citazione, con scritto del 23 luglio 2007 rivolto alla Vicepresidente del Tribunale distrettuale Y., Z. ha ricusato il Presidente del Tribunale distrettuale HY.. Il 25 luglio 2007 la giudice adita ha trasmesso la domanda di ricusa alla Ca- mera di vigilanza sulla giustizia del Tribunale cantonale per la decisione di sua com- petenza. Con presa di posizione del 7 agosto 2007 X. ha proposto la reiezione della richiesta ricusazione. Lo stesso è stato fatto anche dal Presidente del Tribunale distrettuale Y. con istanza del 24 agosto 2007. Dato che Z. ha fatto valere con sufficiente chiarezza perché esigeva la ricusa del Presidente del Tribunale distrettuale e dato che a tal riguardo le due prese di posizione non hanno portato nuovi importanti aspetti, contrariamente al petito del rappresentante dell’istante, si ha rinunciato ad un secondo scambio di scritti. La Camera di vigilanza sulla giustizia considera : 1.Dalla richiesta ricusa il Presidente del Tribunale distrettuale Y. non è colpito in prima linea nella sua funzione di presidente di un’autorità collegiale, ma per il momento quale giudice per i provvedimenti ai sensi dell’art. 85a cpv. 2 LEF in unione agli artt. 15 cifra 4 e 19 cpv. 2 OE della LEF. Sotto questo punto di vista non è da criticare che la contesa domanda di ricusazione, fondandosi sulla giurisprudenza sviluppata in relazione alla ricusa di giudici unici analogamente all’art. 22 cpv. 3 LST (cfr. i decreti della Camera di vigilanza sulla giustizia del 13 marzo 2007 [AB 07 5, giudice per il rigetto dell’opposizione] e del 3 febbraio 2004 [AB 04 3, giudice per i provvedimenti di protezione dell’unione coniugale]), è stata sottoposta per la decisione alla Camera di vigilanza sulla giustizia. Quand’anche dirimpetto alla circostanza che il processo principale è già pendente dinanzi al Tribunale distrettuale Y. si fosse dell’avviso, che secondo l’art. 22 cpv. 1 LST avrebbe dovuto vagliare la contestata questione di ricusazione dapprima l’istanza adita, in assenza del criticato membro del personale giudiziario, e che solo in seguito sarebbe possibile l’impugnazione (con gravame) alla Camera di vigilanza sulla giustizia, si dovrebbe desistere dal rinvio della causa. La controversia concernente la presunta parzialità del giudice ricusato non deve avere per conseguenza che non può più essere osservata la massima, secondo cui istanze secondo l’art. 85a LEF vanno trattate applicando la procedura accelerata. La richiesta è quindi ricevibile in ordine.
4 2.Conformemente alla garanzia del giudice costituzionale, trasferita materialmente immutata dall’art. 58 vCost. nell’art. 30 cpv. 1 Cost. e contemplata anche dall’art. 6 cifra 1 CEDU, ogni persona ha diritto che la sua causa sia decisa da un giudice indipendente, non prevenuto e imparziale senza l’influsso di circostanze non pertinenti. La garanzia è violata, se oggettivamente sussistono contingenze, che possono giustificare l’impressione di parzialità e il pericolo di prevenzione (DTF 131 I 113 cons. 3.4 pag. 116, 127 I 196 cons. 2b pag. 198). Una certa preoccupazione per prevenzione e quindi sfiducia nel tribunale può essere destata se singoli membri del personale giudiziario in una precedente procedura si sono già occupati della concreta questione controversa. In tal caso di cosiddetta precedente occupazione si pone il quesito di sapere se un giudice tramite la sua cooperazione a decisioni prese in passato in singoli punti s’è già vincolato in una misura, che non lo lasciano più apparire non prevenuto e pertanto la procedura non appare più corretta (DTF 131 I 113 cons. 3.4 pag. 116). Inoltre va osservato che un giudizio viziato - da errori procedurali o da in- esatta applicazione di diritto materiale - non permette senz’altro la ricusazione del titolare d’ufficio in questione; unicamente gravissimi o ripetuti vizi, che sono da reputare delle violazioni dei doveri d’ufficio, possono giustificare l’impressione di parzialità (sentenza del Tribunale federale 1P.76/2003 cons. 3.5). 3.La decisione del petito di X., vale a dire della pretesa di provvisoria sospensione dell’esecuzione intentata nei suoi confronti da Z., dipende essenzialmente dalle probabilità di vincita che sono da accordare alla sua azione d’accertamento dell’inesistenza del concreto debito (art. 85a cpv. 1 e 2 LEF). Che il Presidente del Tribunale distrettuale Y. non sia più in grado di giudicare una simile questione senza prevenzione, non è per niente documentato. In particolare è assolutamente inesplicabile come mai l’esito della procedura tra Z. e un coerede del suo defunto marito W. non debba più essere corretto, solo perché il Presidente del Tribunale distrettuale Y., quando era in vita W., nella sua funzione di giudice per la protezione dell’unione coniugale, ha stabilito in cifre che contributi alimentari doveva il marito alla sua moglie. Ora si tratta piuttosto di sapere se Z., fondandosi sul decreto d’allora, vale a dire di protezione dell’unione coniugale del 13 gennaio 2005, può esigere da X. importi non ricevuti fino adesso. Stando così le cose una precedente occupazione del giudice competente non è in discussione. Neppure si trovano agli atti della procedura di protezione dell’unione coniugale e di quella d’accertamento in corso vistosità, che oggettivamente considerate potrebbero destare il sospetto, che il Presidente del Tribunale distrettuale Y. nei confronti di Z.
5 si lascia guidare da aspetti non pertinenti. La circostanza che il suo decreto del 4 maggio 2006, con cui ha ridotto l’importo dell’obbligo alimentare del marito, è stato annullato dalla Presidenza del Tribunale cantonale non permette comunque ancora una tale supposizione. - La domanda di ricusa deve perciò essere respinta. 4.In casi di questo genere alle parti non sono accollate delle tasse. Nemmeno hanno diritto ad un’indennità a titolo di ripetibili.
6 La Camera di vigilanza sulla giustizia decreta : 1.La domanda di ricusa nei confronti del Presidente del Tribunale distrettuale Y. è respinta. 2.I costi di questo decreto vanno a carico del Cantone dei Grigioni. - Non sono assegnate delle indennità a titolo di ripetibili. 3.Contro questa decisione autonoma relativa ad una questione di ricusa può esser interposto ricorso in materia civile ai sensi dell’art. 92 in unione coll’art. 72 cpv. 2 lit. a della legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale. Esso è da inoltrare per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a:
Per la Camera di vigilanza sulla giustizia del Tribunale cantonale dei Grigioni Il PresidenteL'Attuario