Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 29 settembre 2025 comunicata il 1° ottobre 2025 N. d'incartoZR2 25 23 IstanzaSeconda Camera civile ComposizioneRichter-Baldassarre, presidente Bergamin e Cavegn Togni, attuario PartiA.________ appellante patrocinato dall'avv. Nicola Delmuè contro B.________ appellata patrocinata dall'avv. Flaviana Biaggi-Fabio Oggettoazione di accertamento dell'inesistenza del debito (art. 85a LEF) Atto impugnatodecisione del Tribunale regionale Moesa, giudice unico, del 20 marzo 2025, comunicata il 6 maggio 2025 (n. d'incarto 115- 2024-08)

2 / 9 Ritenuto in fatto: A.Sulla scorta dei precetti esecutivi n. Z.1.________ e Z.2., emessi il 29 dicembre 2020 dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa (in seguito: UEF), B. ha escusso A.________ per l'incasso di CHF 12'000.00, rispettivamente CHF 2'193.45, oltre interessi annui del 5% dal 30 giugno 2016, e spese esecutive, indicando quale titolo del primo credito "Fattura 19/2019 [recte: 2016]" e del secondo credito "Fattura no. 15/2016". Tali documenti sono stati a lui notificati il 9 gennaio 2021; quest'ultimo non vi ha interposto opposizione. B.Con petizione del 19 febbraio 2024, A.________ ha promosso un'azione di accertamento dell'inesistenza del debito e chiesto, in via cautelare e supercautelare, la pronuncia della sospensione provvisoria delle esecuzioni n. Z.1.________ e Z.2.. Nel merito, egli postula l'accertamento dell'inesistenza del debito di CHF 12'000.00, oltre accessori, come pure l'annullamento delle relative esecuzioni, con protesta di spese giudiziarie. Anche la moglie, C., ha promosso un'azione di accertamento dell'inesistenza del debito dinnanzi al medesimo tribunale per il debito di CHF 12'000.00 posto in esecuzione dalla B.________ (n. d'incarto 115-2024-07). La decisione del Tribunale regionale del 20 marzo 2025 è stata da lei impugnata mediante appello del 6 giugno 2025 dinnanzi al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni (n. d'incarto ZR2 25 22). C.Con decisione supercautelare del 21 febbraio 2024, il Tribunale regionale ha respinto la richiesta di sospensione provvisoria dell'esecuzione senza sentire la controparte. D.Con decisione del 20 marzo 2025, il Tribunale regionale Moesa, giudice unico, ha parzialmente accolto la petizione (cifra 1 del dispositivo), accertando l'inesistenza del debito posto in esecuzione di CHF 2'93.45, oltre accessori (cifra 1.1 del dispositivo), e annullato l'esecuzione n. Z.2.________ dell'UEF (cifra 1.2 del dispositivo). Per il resto, esso ha respinto la petizione (cifra 1.3 del dispositivo), ripartendo proporzionalmente le spese giudiziarie tra A.________ e B.________ (cifre 2 e 3 del dispositivo). E.Con appello del 6 giugno 2025, A.________ (in seguito: appellante) chiede la riforma delle cifre 1, 1.3, 2 e 3 del dispositivo della decisione impugnata, nel senso che l'azione di accertamento dell'inesistenza del debito venga interamente accolta, con conseguente disconoscimento non solamente del debito di CHF 2'193.45, oltre accessori, ma anche del debito posto in esecuzione di CHF 12'000.00, oltre

3 / 9 accessori, e che le spese giudiziarie di prima e seconda istanza vengano poste a carico di B.. F.Con risposta all'appello del 5 agosto 2025, B. (in seguito: appellata) postula la reiezione dell'appello e la conferma della decisione impugnata, con protesta di spese giudiziarie di seconda istanza. Considerando in diritto: 1.1.Giusta l'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC le decisioni finali di prima istanza sono impugnabili mediante appello. In controversie patrimoniali, le decisioni sono appel- labili unicamente se il valore litigioso, secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata, corrisponde ad almeno CHF 10'000.00 (art. 308 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_261/2013 del 19 settembre 2013 consid. 3.3). Gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un’eventuale pubblicazione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati (art. 91 cpv. 1 seconda frase CPC). L'appellante ha postulato dinnanzi all'autorità inferiore l'accertamento dell'inesistenza del debito posto in esecuzione di CHF 12'000.00, rispettivamente di CHF 2'193.45, oltre spese esecutive. La decisione del Tribunale regionale Moesa, giudice unico, del 20 marzo 2025, riguarda di conseguenza una controversia con un valore litigioso superiore alla menzionata soglia ed è dunque impugnabile mediante appello. L'appellante impugna esclusivamente le cifre 1, 1.3, 2 e 3. Le cifre 1.1 e 1.2, non essendo oggetto di impugnazione (act. A.1, pag. 9), passano in giudicato. 1.2.Secondo l'art. 311 cpv. 1 CPC, l'appello, scritto e motivato, deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione della decisione motivata. L'appello, depositato il 6 giugno 2025, è stato presentato entro trenta giorni dalla notifica della motivazione della decisione impugnata, avvenuta il 7 maggio 2025. Esso è pertanto tempestivo. 2.Nella decisione impugnata, il Tribunale regionale ha innanzitutto rammentato che il debitore, nell'ambito di un'azione di accertamento dell'inesistenza del debito ai sensi dell'art. 85a LEF, può invocare la compensazione. Quest'ultima presuppone che le parti siano reciprocamente debitrici di una somma di denaro. Sulle base di tale premessa, esso ha ritenuto in sostanza che, pur non avendo l'appellante contestato l'esistenza del credito posto in esecuzione dall'appellata, riferito alla fattura n. 19/2016, la compensazione da lei invocata non potesse essere considerata valida. L'appellante avrebbe infatti dichiarato tempestivamente, almeno in sede di replica, la compensazione con un asserito credito di CHF 12'000.00

4 / 9 fondato sulle fatture n. 1312 e 1313 emessa alla società D.________ (act. B.1 consid. 2.7). Tuttavia, il presupposto del rapporto di reciprocità previsto dall'art. 120 CO non sarebbe stato soddisfatto (act. B.1 consid. 2.12): il credito posto in esecuzione sarebbe dovuto personalmente – e solidalmente con A.________ e E.________ – dall'appellante alla convenuta, mentre il preteso credito compensante sarebbe spettato, se del caso, alla D., soggetto giuridico distinto e non parte nella procedura (act. B.1 consid. 2.10). Inoltre, non sarebbe chiaro neppure chi sarebbe debitore delle prestazioni oggetto delle fatture, circostanza che avrebbe rafforzato l'assenza di corrispettività tra i crediti (act. B.1 consid. 2.11). In assenza di tale presupposto essenziale per la compensazione, il Tribunale regionale ha pertanto respinto l'azione di accertamento dell'inesistenza del debito dell'appellante, ritenendo superfluo esaminare la fondatezza del credito compensante (act. B.1 consid. 2.12 in fine). Quest'ultimo non si è infine pronunciato sull'istanza cautelare di sospensione provvisoria delle esecuzioni n. Z.1. e Z.2., ritenendola implicitamente priva d'oggetto in ragione della decisione finale. 3.1.Con appello del 6 giugno 2025, l'appellante censura la decisione dell'autorità inferiore per violazione del diritto. A suo avviso, il Tribunale regionale avrebbe applicato erroneamente gli artt. 120 e 124 CO, non riconoscendo che la compensazione possa risultare da atti concludenti e non richiede necessariamente una dichiarazione formale. In concreto, l'appellante sostiene che, a seguito della riduzione consensuale del credito dell'appellata a CHF 28'000.00, il versamento da lei effettuato di CHF 16'000.00 rappresentava il saldo effettivamente dovuto, mentre il residuo di CHF 12'000.00 sarebbe stato compensato con le fatture n. 1312 e 1313 emessa dalla D. e relative a lavori eseguiti nel 2015 presso l'abitazione privata e i locali commerciali di F.________. Tale compensazione sarebbe stata accettata dall'appellata per atti concludenti, atteso che quest'ultima, dopo l'incasso dei CHF 16'000.00, non avrebbe più sollecitato il pagamento del residuo né contestato le fatture prodotte, regolarmente contabilizzate (act. A.1, pag. 3). L'appellante parrebbe lamentare inoltre un'errata applicazione dell'art. 18 CO sull'interpretazione dei contratti, osservando che, in presenza di un eventuale dissenso nascosto, il principio dell'affidamento imporrebbe un'interpretazione oggettiva: il mancato reclamo del saldo da parte dell'appellata per oltre quattro anni costituirebbe un chiaro indice dell'intesa delle parti a considerare estinto il debito mediante compensazione (act. A.1, pag. 3 segg.). 3.2.1. Giusta l'art. 85a cpv. 1 LEF, a prescindere da un'eventuale opposizione, l'escusso può domandare, in ogni tempo, al tribunale del luogo dell'esecuzione – ovvero del domicilio del debitore (cfr. art. 46 cpv. 1 LEF) – l'accertamento

5 / 9 dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione. Tra i motivi di estinzione del debito rientra la compensazione ai sensi degli artt. 120 segg. CO. Tale azione ha una natura mista: da un lato si tratta di un rimedio di natura materiale che, con piena regiudicata, è teso a stabilire l'insussistenza, rispettivamente l'inesigibilità del credito, dall'altra parte ha un effetto in materia esecutiva, poiché il giudice, in caso di accoglimento dell'azione, annulla o sospende l'esecuzione (DTF 140 III 41 consid. 3.2.3; 132 III 89 consid. 1.1; 125 III 147 consid. 2c). Ritenuto che lo scopo principale dell'azione è il secondo (DTF 147 III 544 consid. 3.4.6; 147 III 41 consid. 3.4; 127 III 41 consid. 4), la competenza che spetta al giudice del luogo dell'esecuzione è esclusiva e imperativa (PTC 2020 n. 5 consid. 5.3; BANGERT, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Bundes- gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs – Basler Kommentar, 3 a ed. 2021, art. 85a n. 24; THEUS SIMONI/GIROUD, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Zivilpro- zessordnung - Basler Kommentar, 4 a ed. 2024, art. 46 n. 42). A seconda del valore litigioso, il procedimento sottostà alla procedura ordinaria o semplificata (artt. 219 segg. e 243 segg. CPC). L'onere della prova (art. 8 CC) dell'inesistenza o dell'estinzione del debito (pagamento, estinzione del debito, ecc.) e della concessione della sospensione spetta al credito, convenuto, mentre spetta al debitore, quale attore, sostanziare le eccezioni liberatorie, delle quali si prevale per dimostrare l'inesistenza del debito: l'inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento dell'onere della prova (BANGERT, op. cit., art. 85a n. 20). A differenza della procedura di rigetto dell'opposizione – e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata nella propria risposta all'appello del 5 agosto 2025 (act. A.2, pag. 3) – tutti i mezzi di prova (artt. 168 segg. CPC) sono ammessi e il grado di prova richiesto è la certezza, sebbene in determinate circostanze il giudice può accontentarsi di una verosimiglianza preponderante (BRACONI, in: Foëx et al. [edit.], Poursuite et faillite [LP] – Commentaire romand, 2 a

ed. 2025, art. 85a n. 10). 3.2.2. Secondo l'art. 120 cpv. 1 CO quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse può compensare il proprio debito con il proprio credito, purché i due crediti siano scaduti. Il debitore può opporre al creditore la compensazione sebbene il suo credito sia contestato (art. 120 cpv. 2 CO). La compensazione presuppone che ogni parte sia al tempo stesso creditrice e debitrice dell'altra (il cosiddetto "criterio della reciprocità"; MÜLLER, in: Widmer Lüchinger/Oser, Obligationenrecht I – Basler Kommentar, 7 a ed. 2019, art. 120 n. 5). Per le SA – come pure per le Sagl – non sussiste alcuna identità con l'azionista o gli azionisti – rispettivamente i soci – i quali devono essere trattati come entità indipendenti (DTF 85 II 111 consid. 3). Solo in

6 / 9 caso di abuso di diritto, in particolare se la legge viene aggirata, un contratto viene violato o gli interessi di un terzo vengono illegittimamente danneggiati, è possibile, secondo la giurisprudenza e in via del tutto eccezionale, fare astrazione di tale principio (il cosiddetto "Durchgriff"; DTF 144 III 541 consid. 8.3.1; 113 II 31 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 4C.381/2001 del 2 maggio 2002 consid. 3). La compensazione presuppone che il debitore manifesti al creditore la propria intenzione di utilizzare del diritto di opporla (art. 124 cpv. 1 CO). I due crediti si ritengono reciprocamente estinti al momento stesso in cui diventano a vicenda compensabili (art. 124 cpv. 2 CO; sentenze del Tribunale federale 5A_748/2015 del 3 agosto 2016 consid. 3.4; 4A_17/2013 del 13 maggio 2013 consid. 3; 4A_27/2012 del 16 luglio 2012 consid. 5.4; 4A_549/2010 del 17 febbraio 2011 consid. 3.3). La dichiarazione di compensazione è un atto unilaterale soggetto a ricezione, che non esige alcuna forma particolare e che può essere compiuto anche nell’ambito di una procedura giudiziaria o risultare da atti concludenti, purché emerga in modo chiaro e univoco la volontà di compensare (DTF 107 Ib 98 consid. 8d; 63 II 133 consid. 2.b; sentenze del Tribunale federale 4A_601/2013 del 31 marzo 2014 consid. 3.3; 4A_82/2009 del 7 aprile 2009 consid. 2). Alla parte che si avvale di tale diritto incombe l’onere di dimostrare di averne fatto uso e che i relativi presupposti sono adempiuti (art. 8 CC). In assenza di reciprocità, la compensazione legale mediante dichiarazione unilaterale ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 CO è esclusa (MÜLLER, op. cit., art. 10 n. 9). 3.3.Nel caso in esame, Nel caso in esame, il credito posto in esecuzione dall'appellata – non contestato dall'appellante (act. TR VIII.1) – ammonta a CHF 12'000.00, oltre interessi al tasso del 5% annuo a decorrere dal 30 giugno 2016 e spese esecutive. Tale credito trae origine dalla differenza tra l'importo pattuito tra le parti di CHF 28'000.00 (act. TR VIII.1) e l'importo complessivo di CHF 16'040.70 relativo alla fattura n. 19/2016 del 20 giugno 2016, emessa dall'appellata e indirizzata all'appellante, a A.________ e a E.________ (act. TR II.4). A titolo di compensazione, l'appellante oppone un presunto credito di CHF 13'795.40, fondato sulle fatture n. 1312 e 1313 emesse dalla società D.________ nei confronti della società "F.", successivamente ridotto a CHF 12'000.00 (act. TR II.17 e 18; I.4). L'assenza di reciprocità tra il credito posto in esecuzione e quello invocato dall'appellante è manifesta: la fattura n. 19/2016 menziona come emittente l'appellata e come destinatari l'appellante, A. e E.; le fatture n. 1312 e 1313, invece, indicano quale emittente la D. e come destinataria la società "F." (act. TR II.17 e 18). Sebbene l'appellante e A. rivestano la qualità di soci gerenti della D.________ – società dotata di personalità giuridica (cfr. art. 779 cpv. 1 CO) che

7 / 9 risponde dei propri debiti esclusivamente con il patrimonio sociale (cfr. art. 794 CO) – essi possono rappresentarla unicamente quando agiscono in nome e per conto della stessa (cfr. art. 719 cpv. 5 CO in combinato disposto con l'art. 814 CO; WAT- TER, in: Watter/Vogt [edit.], Obligationenrecht II – Basler Kommentar, 6 a ed. 2023, art. 719 n. 1; DTF 130 III 633 consid. 2.2.2.2.1). Ciò non è stato il caso nel caso concreto, ritenuto inoltre che anche E., il quale non è socio della D., risulta debitore solidale (act. TR II.4). Per quanto riguarda inoltre il debitore del presunto credito compensante, dalle fatture n. 1312 e 1313 emerge che si tratterebbe della società "F." (act. TR II.17 e 18), la quale non risulta iscritta a registro di commercio. Destinatario delle presunte fatture potrebbero dunque essere sia F., quale persona fisica, sia l'appellata, della quale egli è socio gerente. Per questi motivi, il presunto credito fatto valere dall'appellante non si trova, come correttamente rilevato dall'istanza inferiore, in un rapporto di reciprocità ai sensi dell'art. 120 cpv. 1 CO con il credito posto in esecuzione. Tale circostanza risulta, peraltro, espressamente riconosciuta dalla stessa appellante nel proprio atto d'appello (act. A.1, pag. 7). L'argomentazione secondo cui sarebbe stato necessario esaminare se, in virtù di un'interpretazione oggettiva di un presunto accordo tra le parti, il credito posto in esecuzione dovesse considerarsi compensato per atti concludenti, non può essere condivisa. Ciò anzitutto in ragione della mancanza di un rapporto di reciprocità tra il credito posto in esecuzione e quello invocato in compensazione; inoltre, l'appellata disponeva comunque della facoltà di esigere il pagamento del proprio credito fino al compimento della relativa prescrizione. Non occorre dunque, come affermato dall'autorità inferiore, esaminare la fondatezza del presunto credito compensante. 3.4.Le censure fatte valere dall'appellante si rivelano infondate. 4.L'appello deve pertanto essere respinto e la decisione del Tribunale regionale Moesa del 20 marzo 2025 confermata. 5.1.La tassa di giustizia relativa alla procedura d’appello è fissata in CHF 1'000.00 (art. 105 cpv. 1 CPC e art. 11 cpv. 2 e 15 cpv. 1 dell'Ordinanza concernente le tasse di giustizia in procedimenti civili [OTGPC; CSC 320.210]) ed è posta a carico dell’appellante, interamente soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). Essa viene compensata con l'anticipo delle spese del medesimo importo da lui corrisposto il 30 giugno 2025. 5.2.Il Tribunale d'appello stabilisce d’ufficio e secondo le tariffe le indennità per le spese ripetibili (artt. 96 e 105 cpv. 1 e 2 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]), nel caso in cui queste sono protestate (DTF 139 III 334 consid. 4.3). Alla luce

8 / 9 dell'esito della causa e tenuto conto che la medesima argomentazione è stata fatta valere dall'appellata anche nella parallela procedura intentata dalla moglie dell'appellante, C.________, si ritiene adeguato riconoscerle un importo di CHF 1'200.00 (senza IVA; spese incluse) a titolo di indennità per spese ripetibili di seconda istanza. L'IVA non deve essere aggiunta in ragione del fatto che l'appellata non vi è più assoggettata dal 21 dicembre 2017. 6.La comunicazione della decisione del Tribunale regionale Moesa del 20 marzo 2025 all'UEF è effettuata dall'autorità inferiore, conformemente a quanto previsto dalla cifra 5 del relativo dispositivo (act. B.1, pag. 11). 7.Per quanto concerne infine i rimedi esperibili sul piano federale (artt. 51 cpv. 1 lett. a, 112 cpv. 1 lett. d LTF), contro questa sentenza, con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00, può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale a condizione che la controversia concerni una questione di diritto di importanza fondamentale (artt. 72 cpv. 1, 74 cpv. 2 lett. a LTF). Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi de-gli artt. 113 segg. LTF.

9 / 9 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.L'appello è respinto. Di conseguenza, la decisione del Tribunale regionale Moesa del 20 marzo 2025 è confermata. 2.La tassa di giustizia relativa alla procedura d'appello di CHF 1'000.00 è posta a carico di A.________ e viene compensata con l'anticipo delle spese del medesimo importo da lui corrisposto il 30 giugno 2025. 3.A.________ paga a B.________ l’importo di CHF 1'200.00 (senza IVA, spese incluse) a titolo di indennità per spese ripetibili relative alla procedura d’appello. 4.[Rimedi giuridici] 5.[Comunicazioni]

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_007
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_007, ZR2 2025 23
Entscheidungsdatum
29.09.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026