Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 5 febbraio 2025 [Contro questa decisione è stato interposto ricorso. La causa è pendente dinanzi al Tribunale federale (4A_127/2025).] N. d'incartoZR2 23 38 IstanzaSeconda Camera civile ComposizioneRichter-Baldassarre, presidente Bergamin e Moses Togni, attuario PartiA._____ SA appellante e appellata incidentale patrocinata dall'avv. Stefania Vecellio Via Solaria 3, 7746 Le Prese contro B._____ appellato e appellante incidentale patrocinato dall'avv. Michele Micheli Nievergelt & Stöhr AG, Crappun 8, 7503 Samedan Oggettoazione creditoria Atto impugnatosentenza Tribunale regionale Bernina del 12 gennaio 2023, comunicata l'11 maggio 2023 (n. d'incarto 115-2022-4)

2 / 18 Ritenuto in fatto: A.Il 29 maggio 2019 B._____ ha stipulato un contratto di assicurazione per l’autoveicolo AUDI Q3 2.0 TFSI quattro targato GR Z.1._____ (polizza n. ), di sua proprietà, con la A. SA. Il contratto prevede una copertura assicurativa infortuni per passeggeri che, in caso di decesso di un passeggero a seguito di infortunio, consente di ottenere il versamento di una prestazione assicurativa di CHF 50'000.00. Al contratto sono allegate le Condizioni generali di assicurazione (CGA) Assicurazione di veicoli a motore (ed. 01.2015). B.L’11 gennaio 2021 B._____ e la moglie C._____ hanno deciso di recarsi a fare delle spese. Mentre faceva manovra per uscire dal parcheggio di casa, il marito, che era alla guida, ha perso il controllo del veicolo e ha investito la moglie. Il corpo di quest’ultima è stato trovato incastrato sotto la parte anteriore interna della ruota destra del veicolo. C.Il 6 agosto 2021 B._____ ha notificato il sinistro alla A._____ SA chiedendo il versamento della prestazione assicurativa di CHF 50'000.00 in ragione del decesso della moglie a seguito dell’infortunio. D.L’11 agosto 2021 A._____ SA si è opposta al versamento della prestazione sostenendo che la donna non figura tra le persone assicurate non potendo essere ritenuta passeggera. E.Non avendo raggiunto una soluzione bonale e previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione del 18 maggio 2022 B._____ ha intentato azione dinnanzi al Tribunale regionale Bernina contro la A._____ SA al fine di ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento di CHF 50'000.00 oltre interessi del 5% a decorrere dall’11 gennaio 2021, con protesta di spese processuali e ripetibili. F.Con sentenza del 12 gennaio 2023, notificata con motivazione l’11 maggio 2023, il Tribunale regionale ha parzialmente accolto la suesposta azione (cifra 1 del dispositivo), condannato la A._____ SA a versare a B._____ CHF 25'000.00 oltre interessi al 5% a decorrere dall’11 gennaio 2021 (cifra 2 del dispositivo) e ripartito tra le parti, in ragione di un mezzo ciascuno, le spese processuali e ripetibili (cifra 3 del dispositivo). Nel merito, i giudici di prima istanza hanno ritenuto che la moglie rientrasse, quale passeggera, nella cerchia delle persone assicurate e che, per questo motivo, il marito avesse diritto al versamento della prestazione assicurativa, apportandovi tuttavia una riduzione al fine di tenere conto della grave colpa di quest’ultimo in occasione del sinistro.

3 / 18 G.Con appello del 12 giugno 2023 (cfr. tracciamento dell’invio) la A._____ SA (in seguito: appellante e appellata incidentale) impugna dinnanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni la summenzionata sentenza postulando l’annullamento delle cifre 1, 2 e 3 del dispositivo, il respingimento dell’azione e la condanna di B._____ al pagamento delle spese processuali e delle ripetibili di prima e di seconda istanza. H.Con risposta all’appello e appello incidentale del 28 agosto 2023, B._____ (in seguito: appellato e appellante incidentale) chiede il respingimento dell’appello, l’accoglimento dell’appello incidentale e la riforma delle cifre 1, 2 e 3 del dispositivo della sentenza del 12 gennaio 2023 nel senso che la propria azione venga integralmente accolta, che A._____ SA sia condannata al versamento di CHF 50'000.00 oltre interessi del 5% a decorrere dall’11 gennaio 2021 e che le spese processuali e ripetibili di prima e seconda istanza siano poste interamente a carico di quest’ultima. In via subordinata, egli chiede che l’azione venga parzialmente accolta e che l’appellante sia condannata al versamento di CHF 47'500.00 oltre interessi al 5% a decorrere dall’11 gennaio 2021, con protesta di spese processuali e ripetibili di prima e seconda istanza. I.Con replica all’appello e risposta all’appello incidentale del 28 settembre 2023 l’appellante ribadisce le proprie conclusioni, chiede che l’appello incidentale venga respinto come pure che le spese processuali e ripetibili relative alle procedure d’appello e appello incidentale vengano poste a carico dell’appellato e appellante incidentale. Considerando in diritto: 1.1.Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2025 della riforma della giustizia 3 nel Cantone dei Grigioni, il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo sono stati accorpati per formare il nuovo Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni. La procedura ZK2 2023 38, fino ad allora pendente dinnanzi alla Seconda Camera civile del Tribunale cantonale, viene trattata, con il nuovo numero di riferimento ZR2 2023 38, dalla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni, sotto la presidenza della giudice Richter-Baldassarre (act. D.7 - D.9). 1.2.Con scritto del 13 gennaio 2025 l'appellato e appellante incidentale chiede l'emissione, in tempi brevi, di una sentenza non motivata (act. A.4). Ritenuto che in data odierna si procede all'emissione della sentenza motivata, tale domanda è divenuta priva d'oggetto. 2.1.Nel merito della propria impugnativa, l’appellante censura, in primo luogo, un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti (act. A.1, C.2). Il tribunale di

4 / 18 prima istanza avrebbe erroneamente accertato che al momento del sinistro la moglie dell’appellato avesse aperto la portiera del passeggero per entrare nel veicolo (act. A.1, C.2.2) o che fosse già interamente all’interno di quest’ultimo (act. A.1, C.2.3). Dal verbale dell’interrogatorio dell’appellato del 12 gennaio 2021 si evincerebbe infatti che egli avrebbe visto la moglie l’ultima volta nel corridoio della loro abitazione ma non che quest’ultima volesse salire, avesse aperto la portiera o che fosse già entrata all’interno del veicolo (act. A.1, C.2.3). A dire dell’appellante, la perizia (privata) redatta dall’ing. D._____ del 18 luglio 2022 non escluderebbe, inoltre, la possibilità che la moglie sia stata vittima di una collisione frontale e non fosse stata travolta durante la retromarcia, in alternativa che sia uscita di casa, sia scivolata sul piazzale ghiacciato e sia stata travolta dal veicolo (act. A.1, C.2.4). In assenza di una ricostruzione chiara dei fatti, i giudici di prime cure avrebbero parimenti violato gli artt. 8 CC e 39 LCA, concernenti l’onere della prova in ambito assicurativo, ritenendo che l’appellato avesse reso verosimile, in maniera preponderante, che al momento del sinistro la moglie si trovasse nelle immediate vicinanze del veicolo e stesse per salirvi (act. A.1, C.2.5 e C.6). L’appellato ritiene invece che la ricostruzione dei fatti fornita dall’appellante non sia verosimile in quanto in netto contrasto con quanto accertato nel rapporto della Polizia cantonale dei Grigioni del 3 febbraio 2021 e rimanda, a tal proposito, alle considerazioni del tribunale di prima istanza (act. A.2, 6.2 e 6.3.2). Egli contesta, inoltre, puntualmente, le ipotesi avanzate dall’appellante (act. A.2, 6.3.2) e rimanda alle considerazioni del tribunale di prima istanza (act. A.2, 6.3.3). 2.2.Giusta l’art. 8 CC se la legge non dispone altrimenti, chi vuol dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. In ambito assicurativo, l’onere della prova ricade sull’assicurato, il quale, su richiesta dell’assicuratore, deve fornire tutte le informazioni sui fatti a lui noti che possono contribuire a determinare le circostanze del sinistro (art. 39 cpv. 1 LCA; DTF 130 III 321 consid. 3.1). Ritenuto che tale prova è spesso difficoltosa da apportare, l’assicurato beneficia di un alleggerimento del grado della stessa: deve dimostrare la realizzazione dell’evento assicurato con verosimiglianza preponderante (DTF 148 III 105 consid. 3.3.1; 130 III 321 consid. 3.2). Tale valutazione dev’essere fatta sulla base dell’andamento generale delle cose e la comune esperienza della vita (TF 4A_61/2011 del 26.4.2011 consid. 2.1.1; 4A_445/2010 del 1.12.2010 consid. 2.3; 5C.79/2000 del 8.1.2001; 5C.240/1995 del 1.2.1996). Il sinistro potrebbe essersi realizzato in modo diverso, solo parzialmente diverso o non essersi prodotto; tale possibilità non deve tuttavia entrare ragionevolmente in linea di conto (DTF 130 III 321 consid. 3.3; TF 5C.261/2003 del 25.2.2004 consid. 3.2). Da parte sua, l’assicuratore deve apportare la prova in

5 / 18 merito ai fatti che permettono di suscitare notevoli dubbi sulla versione fornita dall’assicurato, in modo da impedire che quest’ultima venga considerata verosimile in maniera preponderante (DTF 130 III 321 consid. 3.4; TF 4A_191/2016 dell’8.8.2016 consid. 3.1; 5C.261/2003 del 25.2.2004 consid. 3.2). Per soddisfare tale onere probatorio, esso deve prevalersi dei mezzi di prova enunciati esaustivamente all’art. 168 CPC. Le perizie private sono considerate documenti, ovvero atti idonei a provare fatti giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'art. 177 CPC (applicabile giusta l'art. 407f CPC, disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2023, anche ai procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2025; cfr. inoltre art. 157 CPC). Se l’assicuratore riesce, nell’ambito della controprova, a suscitare notevoli dubbi concernenti l'esposizione dei fatti dell’assicurato, la prova principale di quest’ultimo si ritiene fallita (DTF 130 III 321 consid. 3.4; TF 4A_183/2022 del 16.4.2024 consid. 5; 4A_76/2020 del 9.6.2020 consid. 3.2; 4A_327/2018 del 23.5.2019 consid. 3.1). 2.3.Nel caso in esame, dal rapporto dell’incidente della circolazione della Polizia cantonale dei Grigioni del 3 febbraio 2021 (act. TR II.6), il cui contenuto non è contestato dalle parti, si evince la ricostruzione della dinamica del sinistro. L’appellato riferisce di essere salito a bordo del proprio veicolo, parcheggiato presso l’autorimessa situata sul lato sinistro della sua abitazione. Dopo aver acceso il motore, egli avrebbe inserito la retromarcia per spostarsi nel piazzale antistante al fine di consentire alla moglie di salire a bordo. In quel momento, si sarebbe verificata la collisione contro il muro dell’abitazione. Successivamente, l’appellato avrebbe inserito la marcia in avanti e percorso circa dieci metri. Al sopraggiungere degli agenti di polizia, questi hanno rilevato una traccia di pneumatico visibile che probabilmente veniva stampato dal profilo dello stesso in fase di retromarcia e hanno ritrovato il corpo della moglie incastrato sotto la parte inferiore interna della ruota destra del veicolo (act. TR II.6). Non è stato tuttavia possibile ricostruire con precisione la dinamica del sinistro (act. TR II.6). Il rapporto di polizia rinvia, per ulteriori dettagli, alle fotografie contenute nella raccolta fotografica dell’incidente della circolazione della Polizia cantonale dei Grigioni allestita in medesima data (act. TR II.7). Tale ricostruzione dei fatti è parzialmente riportata nel decreto di abbandono della Procura pubblica dei Grigioni del 16 giugno 2021 (act. TR II.8). La prima perizia privata prodotta dall’appellante e redatta dall’ing. D._____ il 18 luglio 2022 rileva dal canto suo l’assenza di tracce d’urto sulla parte anteriore della carrozzeria dell’auto che permettano di provare una collisione frontale con il corpo della moglie (act. TR III.4, pag. 16). Essa non chiarisce tuttavia né dove si trovava la moglie al momento dell’impatto né chi avesse aperto la portiera dell’auto (act. TR III.4, pag. 18 e 19), limitandosi ad indicare che la portiera anteriore destra

6 / 18 era aperta durante la collisione con il muro (act. TR III.4, pag. 20). La seconda perizia privata redatta dall’ing. D._____ il 2 agosto 2022, incentrata sulla ricostruzione della collisione avvenuta tra l’auto e la moglie (act. TR III.7, pag. 1), premette invece che la dinamica del sinistro non può essere ricostruita senza lacune; vengono così formulate ipotesi alternative (act. TR III.7, pag. 2). Siccome le perizie private non escludono né l’investimento in retromarcia né in avanti, non è possibile stabilire con certezza come la moglie sia stata investita. Seppur astrattamente possibili, tali ricostruzioni rimangono tuttavia mere supposizioni che non trovano alcun ulteriore riscontro agli atti. L'entrata in vigore del nuovo art. 177 CPC (cfr. supra consid. 2.2) non influisce sull'accertamento di tali mezzi di prova (cfr. inoltre art. 157 CPC). Dal rapporto dell’incidente della circolazione della Polizia cantonale dei Grigioni del 3 febbraio 2021 (act. TR II.6), dal decreto di abbandono del 21 giugno 2021 (act. TR II.8) e dal verbale di interrogatorio del 12 gennaio 2021 (act. TR III.5) si evince invece che i coniugi volevano recarsi a fare delle compere e che il marito voleva far salire la moglie sul veicolo a tale scopo. È dunque altamente verosimile che, al momento del sinistro, la donna stesse per salire a bordo del veicolo, a prescindere da come sia stata investita. Ciò trova conferma nel fatto che il marito ha dichiarato di aver cercato la moglie nei pressi della casa subito dopo l’incidente prima di notare il suo corpo sotto il veicolo (act. TR III.5) e che la portiera fosse aperta (act. TR III.4, pag. 20; III.5). Ritenuto che le perizie prodotte dall’appellante non permettono di confutare la versione fornita dall’appellato e riportata nei suesposti atti, si deve concludere che quest’ultimo abbia reso verosimile, in maniera preponderante, che l’incidente si sia verificato nel piazzale antistante l’abitazione, mentre la moglie si accingeva ad entrare nel veicolo con l’intenzione di recarsi insieme a lui a fare delle commissioni. 2.4.Il Tribunale regionale ha dunque accertato in modo esatto i fatti e ha correttamente applicato le norme relative all’onere della prova in ambito assicurativo (artt. 8 CC e 39 cpv. 1 LCA).

7 / 18 3.1.L’appellante sostiene, in secondo luogo, che il tribunale di prima istanza abbia accertato in modo inesatto i fatti nel considerare la moglie dell’appellato quale passeggera e dunque persona assicurata ai sensi dell’art. 301.1 CGA (act. A.1, C.2.4). Con tale censura l’appellante lamenta in realtà un’errata applicazione delle CGA (act. A.1, C.5), della giurisprudenza relativa all’interpretazione contrattuale e della clausola dell’ambiguità applicabile in ambito assicurativo (act. A.1, C.3.2, C.3.3 e C.3.4). Un’interpretazione estensiva del termine “passeggeri” sarebbe, infine, contraria allo scopo dell’assicurazione infortuni per passeggeri (act. A.1, C.3.5, C.4). L’appellato ritiene invece che la moglie debba essere ritenuta passeggera e ripropone le considerazioni del tribunale di prima istanza (act. A.2, 6.2, 6.3.2, 6.3.3). 3.2.Per costante giurisprudenza, al contratto di assicurazione si applicano i principi generali di interpretazione dei contratti. L’art. 100 cpv. 1 LCA rinvia infatti al CO e, di riflesso, al CC (DTF 118 II 342 consid. 1a). In presenza di un litigio in merito all’interpretazione di un contratto, incluse le condizioni generali che ne costituiscono parte integrante, il giudice deve ricorrere in primo luogo alla cosiddetta interpretazione soggettiva, ovvero alla ricerca della vera e concorde volontà delle parti (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2). Qualora non sia possibile stabilire tale volontà o vi siano dubbi che uno dei contraenti abbia compreso la reale volontà espressa dall’altro, si procede con l’interpretazione oggettiva del contratto: alle dichiarazioni di volontà viene attribuito il significato che, secondo le regole della buona fede (art. 2 CC), le parti potevano e dovevano ragionevolmente attribuire loro in base al testo, nonché all’insieme delle circostanze (il cosiddetto principio dell’affidamento; DTF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2; 129 III 118 consid. 2.5; 126 III 119 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a). Sebbene, di principio, il punto di partenza di tale interpretazione sia il testo del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b), il fine perseguito dalle parti e altre circostanze possono lasciar intendere che il testo non restituisca pienamente la loro volontà (DTF 128 III 212 consid. 2b/bb e 3c). In tali casi, trova applicazione il principio in dubio contro stipulatorem in virtù del quale le clausole contrattuali ambigue devono essere interpretate a sfavore di chi le ha redatte (DTF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; 126 V 499 consid. 3b; 124 III 155 consid. 1b; 122 III 118 consid. 2a; TF 4A_92/2020 del 5.8.2020 consid. 3.2.2). L’art. 33 LCA concretizza tale principio in ambito assicurativo, stabilendo che, salvo disposizione contraria, l’assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentano le caratteristiche del rischio contro le conseguenze per le quali l’assicurazione è stata conclusa, eccetto che il contratto non escluda singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco (la cosiddetta clausola dell’ambiguità;

8 / 18 DTF 115 II 264 consid. 5a; TF 4A_92/2020 del 5.8.2020 consid. 3.2.2; 5C.13/2006 del 9.10.2006 consid. 3.2). Affinché questa clausola possa applicarsi non è tuttavia sufficiente che le parti non si trovino d’accordo sull’interpretazione di un’espressione; essa dev’essere suscettibile di differenti interpretazioni e, in assenza di altri strumenti interpretativi, deve risultare impossibile dissipare il dubbio venutosi a creare (DTF 122 III 118 consid. 2d; 118 II 342 consid. 1a; 100 II 144 consid. 4c; TF 4A_92/2020 del 5.8.2020 consid. 3.2.2). 3.3.Nella fattispecie, la cerchia delle persone assicurate contro gli infortuni è definita all’art. 301.1 CGA, il quale indica che “sono assicurate le persone indicate nella polizza”, ovvero il “conducente” e i “passeggeri” (act. C.4, pag. 2 in fine). L’art. 302 CGA stabilisce che “[...] sono coperti gli infortuni che colpiscono le persone assicurate in relazione all’utilizzo del veicolo assicurato [...]”. Dal tenore letterale della norma si evince che la copertura assicurativa potrebbe estendersi anche a coloro che, pur non essendo a bordo, interagiscono con il veicolo. La giurisprudenza ha, a tal proposito, già avuto modo di precisare, che il termine “utilizzo” è più generico rispetto al termine, più specifico, di “uso” impiegato all’art. 58 cpv. 4 LCStr (responsabilità civile del detentore del veicolo a motore). La differenza non è trascurabile: mentre il termine “uso” implica la manifestazione di un pericolo dovuto alla realizzazione del rischio specifico derivante dall’utilizzo dei componenti meccanici del veicolo (DTF 97 II 161 consid. 3a; 107 II 269 consid. 1a), il termine “utilizzo” si estende all’uso del veicolo quando è (ancora o già) parcheggiato, cioè non in uso (DTF 133 III 675 consid. 3.4). A riprova di ciò, il testo della clausola integrata nel contratto assicurativo oggetto della sentenza in questione estende la copertura agli infortuni che coinvolgono le persone assicurate in seguito all’utilizzo del veicolo assicurato, ovvero mentre si trovano nel veicolo, entrano o scendono dallo stesso, soccorrono altri utenti della strada in caso di incidenti o guasti tecnici, o maneggiano il veicolo durante il viaggio (DTF 133 III 675 consid. 3.1). Non è dunque escluso che per “passeggeri” si possa comprendere anche coloro che, pur essendo temporaneamente fuori dal veicolo, mantengono un legame funzionale con esso per finalità riconducibili al suo utilizzo. Ne consegue che tale termine non è, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, chiaro e univoco né si limita alla definizione riportata nei dizionari di lingua italiana Garzanti e Treccani. Non essendo possibile dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare in merito alla sua interpretazione più o meno restrittiva, in virtù della clausola dell’ambiguità (art. 33 LCA), gli artt. 301.1 e 302 CGA devono essere letti a sfavore di colui che li ha redatti, in questo caso l’appellante. Ne consegue che, secondo tali clausole, per “passeggero” si deve intendere non solamente colui che è fisicamente presente all’interno del veicolo ma anche colui che non è ancora o non è più a bordo e sta

9 / 18 salendo o scendendo da esso. L’interpretazione letterale e restrittiva proposta dall’appellante, che consiste nell’escludere la copertura assicurativa a tutti i passeggeri che non si trovano più fisicamente nel veicolo assicurato, non può essere seguita. Per questi motivi, la moglie dell’appellato, che si accingeva a salire a bordo del veicolo nel momento del sinistro (cfr. supra consid. 2.3), è stata correttamente ritenuta passeggera ai sensi degli artt. 301.1 e 302 CGA. 3.4.Il Tribunale regionale Bernina ha pertanto applicato correttamente il diritto. 4.Per questi motivi, l’appello presentato dall’appellante il 12 giugno 2023 dev’essere interamente respinto. 5.1.Nel proprio appello incidentale, l’appellante incidentale censura innanzitutto l’errata applicazione del principio dispositivo (art. 58 cpv. 1 CPC) e dei principi relativi all’interpretazione contrattuale (cfr. supra consid. 3.2). Il tribunale di prima istanza avrebbe a torto ritenuto che la colpa grave non fosse contrattualmente coperta dall’assicurazione infortunio per passeggeri nonostante l’appellata incidentale avrebbe ammesso tale copertura a pag. 32 della propria risposta del 22 agosto 2022 e la stessa non sia esclusa espressamente nelle CGA (act. A.2, 8.1.1). L’appellata incidentale ritiene invece che la colpa grave non sia coperta dal contratto (act. A.3, B.25). 5.2.Nel caso di specie, l’appellata incidentale ha effettivamente ammesso, in sede di risposta, che “[...] non è stata concordata nessuna esclusione per colpa grave per l’assicurazione infortuni passeggeri [...]” riferendosi all’art. 9 della polizza n. 85.110.336 (act. TR I.5, C.3). Dalla lettura delle CGA si evince tuttavia chiaramente che le parti non intendevano includere la colpa grave nella copertura assicurativa infortuni per passeggeri. Ciò non significa, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante incidentale, che l’appellata incidentale abbia voluto escludere l’eventuale diritto di ridurre le proprie prestazioni in caso di colpa grave. Le parti non hanno infatti sottoscritto alcuna convenzione integrativa di protezione colpa grave. In assenza di una tale clausola, l’art. 14 cpv. 2 LCA (sinistro cagionato da colpa) – quale norma di diritto dispositivo (Anne-Sylvie Dupont, in: Brulhart/Frésard-Fellay/Subilia [edit.], Commentaire romand Loi sur le contrat d’assurance, Basilea 2022, n. 4 e 38 ad art. 14 LCA) – è applicabile e permette una riduzione della prestazione assicurativa. Il tribunale di prima istanza è dovuto forzatamente pervenire alla medesima conclusione avendo successivamente ammesso la riduzione.

10 / 18 5.3.Ne consegue che la prestazione assicurativa poteva essere sottoposta a riduzione in virtù dell’art. 14 cpv. 2 LCA. 6.1.L’appellante incidentale censura, infine, un’errata applicazione dell’art. 14 cpv. 2 LCA. I giudici di prima istanza avrebbero erroneamente ammesso una riduzione della prestazione assicurativa ritenendo che al momento del sinistro egli avesse agito con disattenzione o per reazione eccessiva, erronea o perlomeno maldestra, mettendo in serio pericolo l’incolumità della moglie. A suo dire, non avrebbe violato, con riferimento all’art. 31 LCStr, alcuna regola elementare di prudenza al momento dell’incidente essendo quest’ultimo avvenuto, in maniera imprevedibile, verosimilmente a causa di un malore o di una perdita di coscienza (act. A.2, 8.1.1, n. 135). Dal canto suo, l’appellata incidentale ritiene che l’appellante incidentale non fosse idoneo alla guida a causa dei medicamenti da lui assunti, che abbia effettuato delle manovre azzardate e che abbia perso il controllo del veicolo commettendo una violazione delle norme sulla circolazione stradale (act. A.3, ad 8.1). 6.2.Giusta l'art. 311 cpv. 1 CPC l'appello, scritto e motivato, dev'essere proposto all'autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata motivata o dalla notifica a posteriori della motivazione. Una motivazione sufficiente costituisce una condizione di ammissibilità dell'appello, che il giudice deve esaminare d'ufficio (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3). Una motivazione è tale se espone, in maniera circostanziata, i motivi per i quali la decisione impugnata è ritenuta errata e come essa deve essere modificata. Ciò presuppone la precisa identificazione dei considerandi della decisione impugnata oggetto di critica e dei mezzi di prova su cui quest'ultima si basa (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_555/2022 del 4.4.2023 consid. 3.1). La motivazione è insufficiente se vengono ripresentati argomenti già fatti valere davanti al tribunale inferiore, se ci si limita a richiamarli o se contiene solamente delle critiche generiche alla decisione impugnata (TF 4A_290/2014 dell'1.9.2014 consid. 3.1). In questi casi, l'appello è inammissibile. Il tribunale non è tenuto a fissare un termine supplementare per rimediare a tale carenza, in quanto il termine per presentare appello è un termine legale e, in quanto tale, improrogabile (DTF 137 III 617 consid. 6.4; Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar - Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 4 a ed., Basilea 2024, n. 15 segg. ad art. 311 CPC). L'esigenza di motivazione prescritta dall'art. 311 cpv. 1 CPC si applica per analogia all'appello incidentale (Sarah Hilber/Peter Reetz, in: Sutter-Somm et al. [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4 a ed., Zurigo 2025, n. 29 ad art. 313 CPC).

11 / 18 6.3.Nel caso in esame, l'appellante incidentale, nel proprio appello incidentale del 28 agosto 2023, afferma di "[...] aver proseguito inaspettatamente e del tutto involontariamente nella retromarcia fino a urtare il muro della casa. È evidente che circostanze esterne [...] hanno causato tale eccezione, verosimilmente un malore o una perdita di coscienza" (act. A.2, 8.1.1. n. 135). Egli ritiene, con mere allegazioni di parte, di non aver commesso una colpa grave al momento del sinistro. L'appellante incidentale non fornisce tuttavia alcun mezzo di prova idoneo a dimostrare l'effettiva esistenza delle circostanze da lui addotte. Sebbene egli richiami alcune dichiarazioni rilasciate successivamente all'incidente, tali affermazioni non risultano supportate da alcun elemento probatorio oggettivo agli atti. L'appello non identifica, inoltre, in modo puntuale, i passaggi della decisione impugnata che sarebbero stati errati, né argomenta con sufficiente precisione le ragioni per cui questi ultimi dovrebbero essere corretti. In un caso relativamente complesso come il presente, è richiesto un grado di precisione elevato nella formulazione delle censure. La mancanza di chiarezza e la genericità dell'argomentazione risultano quindi tanto più problematiche. La motivazione, ridotta a poche righe, risulta pertanto insufficiente e non soddisfa i requisiti posti dall'art. 311 cpv. 1 CPC e dalla relativa giurisprudenza. Anche prescindendo dalle carenze di motivazione, la decisione sarebbe comunque, sotto questo aspetto, da confermare. L'appellante incidentale invoca in sede di appello, un fatto nuovo – l'esistenza di un malore o di una perdita di coscienza – che avrebbe potuto e dovuto essere addotto già in prima istanza. Nella memoria scritta del 12 gennaio 2023, presentata come arringa di parte, egli ha affrontato la questione della colpa grave senza tuttavia sostenere, in maniera sufficientemente circostanziata, di essere stato privo, al momento dell'incidente, della capacità di discernimento ai sensi dell'art. 16 CC (act. TR I.11 n. 149 segg.). Inoltre, non ha offerto alcun mezzo di prova al riguardo, in particolare non ha fatto riferimento al verbale d'interrogatorio del 12 gennaio 2021, sul quale basa invece le proprie argomentazioni nell'appello incidentale. Lo stesso vale per l'arringa orale durante il dibattimento di prima istanza (act. TR I.9). Per questi motivi, l'adduzione di tale fatto nuovo non sarebbe comunque ammissibile ai sensi dell'art. 317 cpv. 1 CPC. A titolo abbondanziale, si rileva infine che l'argomento secondo cui tale malore o perdita di coscienza avrebbe determinato un'assenza di capacità di discernimento ai sensi dell'art. 16 CC non trova alcun riscontro probatorio agli atti. La capacità di discernimento è presunta, come chiarito dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. tra altre DTF 144 III 264 consid. 6.1.2 e 6.2.1; sentenze del TF 5A_272/2017 del 7.11.2017 consid. 5.3; 5A_951/2016 del 14.9.2017 consid. 3.1.2). Spetta

12 / 18 dunque alla parte che intende prevalersi della sua assenza fornire una prova concreta e convincente della medesima, cosa che nella fattispecie non è stata fatta. In assenza di tali prove, l'argomentazione dell'appellante incidentale resta priva di fondamento. 6.4.Per questi motivi, l'appello incidentale deve essere dichiarato, su questo punto, inammissibile. Di conseguenza, non si entra nel merito della censura sollevata dall'appellante incidentale. La decisione impugnata viene dunque confermata per quanto concerne l'esistenza di una colpa grave dell'appellante incidentale. Di conseguenza, si rendono superflue riflessioni circa le argomentazioni sollevate dall'appellata incidentale nella risposta all'appello incidentale in merito a questo punto (cfr. supra consid. 6.1). 7.1.In sede di appello incidentale del 28 agosto 2023, l'appellante incidentale lamenta, in via subordinata, una riduzione eccessiva della prestazione assicurativa per colpa grave. I giudici di prime cure avrebbero applicato erroneamente l'art. 14 cpv. 2 LCA e la relativa giurisprudenza, la quale stabilirebbe, di principio, un margine di riduzione compreso tra il 10 e il 50%; una riduzione superiore sarebbe giustificata solamente in presenza di una colpa particolarmente grave. A suo dire, alla luce delle circostanze essa non avrebbe potuto essere superiore al 5% (act. A.2, 8.1.2). L'appellata incidentale ritiene invece che la riduzione del 50% apportata dall'autorità inferiore debba essere confermata (act. A.3, ad 8.1.1). 7.2.1. Giusta l’art. 14 cpv. 2 LCA se il sinistro è stato cagionato da colpa grave dello stipulante, l’assicuratore può ridurre la propria prestazione assicurativa proporzionatamente al grado della colpa e la prestazione assicurativa viene ridotta di conseguenza. La gravità della colpa viene valutata sulla base di criteri percentuali. Ai fini di tale valutazione, il giudice deve considerare fattori personali quali l’età, la salute, l’istruzione, la professione, l’esperienza, le conoscenze e le competenze della persona assicurata (art. 4 CC). Le conseguenze del sinistro, come il decesso di una persona, o le considerazioni delle autorità penali non devono invece influenzare tale giudizio (Dupont, op. cit., n. 24 e 25 ad art. 14 LCA; Marcel Süsskind, in: Grolimung/Loacker/Schnyder [edit.], Basler Kommentar Versicherungsvertragsgesetz, 2 a ed., Basilea 2023, n. 27 ad art. 14 LCA). Nell’applicazione dell’art. 14 cpv. 2 LCA, il Tribunale federale fa riferimento sia alla giurisprudenza penale che a quella sulla responsabilità civile per stabilire la gravità della colpa (Dupont, op. cit., n. 25 ad art. 14 LCA; Roland Brehm/Caroline Dreier, Einige Gedanken zur Grobfahrlässigkeit des (nüchternen) Motorfahrzeuglenkers, in: Strassenverkehr 1/2020, pag. 18-26). In linea di principio, la riduzione è compresa tra il 10% e il 50% (p. es.: riduzione del 15% per l'investimento di un pedone da

13 / 18 parte di un automobilista distratto; riduzione del 25% per un incidente della circolazione causato dal mancato rispetto di un semaforo rosso); una riduzione superiore presuppone l'esistenza di una colpa particolarmente grave (p. es.: automobilista distratto conduce il proprio veicolo in stato di ebrezza; eccesso di legittima difesa; Dupont, op. cit., n. 32 ad art. 14 LCA; Marcel Süsskind, op. cit., n. 52 ad art. 14 LCA). Essendo un mezzo che consente all'assicuratore di limitare la propria responsabilità, spetta a quest’ultimo dimostrare, con verosimiglianza preponderante, i fatti che giustificano la sua applicazione (TF 4A_431/2010 del 17.11.2010 consid. 2.6). 7.2.2. Secondo l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Questo capoverso è precisato dall’art. 3 cpv. 1 prima frase ONC secondo cui il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. L’attenzione richiesta al conducente implica che egli sia in grado di reagire immediatamente ai pericoli che mettono a repentaglio la vita, l’integrità fisica o i beni materiali altrui, mentre la padronanza del veicolo esige che egli, in presenza di un pericolo, azioni immediatamente i comandi dello stesso in modo appropriato alle circostanze. In caso di collisione o se il veicolo scivola, questo è di per sé la prova che il conducente non ne aveva il controllo (TF 6B_54/2010 del 18.3.2010). Il mancato controllo del veicolo può tuttavia essere sanzionato solo se è colpevole, cioè se è il risultato di un errore di guida o di una reazione errata (cfr. DTF 127 II 302 consid. 3d; 98 IV 219; 95 IV 170 consid. 2). Anche se, di principio, il conducente deve reagire correttamente, bisogna tenere presente che egli è umano e quindi fallibile (Andreas Roth, in: Niggli/Probst/Waldmann [edit.], Basler Kommentar Strassenverkehrsgesetz [SVG], Basilea 2014, n. 54 ad art. 31 LCStr). 7.3.Nel caso in esame, la dinamica del sinistro risulta in modo dettagliato dal rapporto della Polizia cantonale dei Grigioni del 3 febbraio 2021 (act. TR I.9) prodotto dall'appellante incidentale, il cui contenuto è stato riportato supra al consid. 2.3, al quale si rimanda. Dalla ricostruzione risulta che l'appellante incidentale ha scelto di eseguire una manovra in retromarcia senza prestare sufficiente attenzione e senza adottare le necessarie precauzioni per mantenere il controllo del mezzo. Tale comportamento si configura come gravemente negligente e risulta in evidente violazione dei doveri richiesti in simili circostanze. Considerato che i coniugi stavano per recarsi insieme a fare delle commissioni, era inoltre altamente prevedibile che la moglie si trovasse nelle vicinanze del veicolo. La disattenzione dell'appellato, pur non caratterizzata da intenzionalità, ha determinato

14 / 18 un serio pericolo per l'incolumità della moglie. Pur riconoscendo la gravità della disattenzione, non emergono tuttavia elementi tali da configurare una colpa di particolare entità, in quanto mancano sia l'intenzionalità sia ulteriori fattori aggravanti. Alla luce di ciò, una riduzione del 50% della prestazione assicurativa appare disproporzionata. Una diminuzione più contenuta, pari al 20%, risulta invece maggiormente conforme al principio di proporzionalità e alla giurisprudenza applicabile in materia. 7.4.L'appellante incidentale ha pertanto diritto al versamento di una prestazione assicurativa di CHF 40'000.00 (CHF 50'000.00 ./. CHF 10'000.00) per il decesso della moglie a seguito dell'infortunio da lei subito l’11 gennaio 2021. 8.1.Nella misura in cui è ricevibile, l’appello incidentale presentato il 28 agosto 2023 è parzialmente accolto. Di conseguenza, le cifre 1, 2 e 3 della sentenza del 12 gennaio 2023 del Tribunale regionale Bernina sono annullate e vanno riformate, come sopra esposto, con le seguenti rettifiche. 8.2.Per quanto concerne le cifre 3 a) e c) delle modifiche del dispositivo del tribunale di prima istanza proposte dall’appellante incidentale e relative alla ripartizione delle spese processuali e ripetibili di seconda istanza, si rileva che esse devono essere interpretate, in virtù del divieto del formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.), e indicate in una cifra separata del dispositivo essendo di esclusiva competenza del tribunale di seconda istanza (Francesco Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Ciocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], Lugano 2017, n. 34 ad art. 311 CPC). 8.3.Per quanto riguarda invece la ripartizione delle spese ripetibili di prima istanza, nonostante esse siano state protestate, l’appellante incidentale non ha rivolto alcuna censura motivata ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 ab initio CPC avverso la riduzione apportata dai giudici di prime cure all’importo inizialmente richiesto di CHF 34'884.25 (act. A.2, 8.2; TR I.14). La nota d’onorario non può dunque venire sottoposta ad una nuova valutazione (Trezzini, op. cit., n. 26 e 37 ad art. 311 CPC). Di conseguenza, non è possibile attribuire all’appellante incidentale un’indennità per spese ripetibili superiore all’importo riconosciuto in prima istanza di CHF 17'000.00. 9.1.Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). In caso di soccombenza parziale reciproca, esse sono ripartite secondo l’esito della procedura (art. 106 cpv. 2 CPC). La tassa di giustizia relativa alla procedura di prima istanza di CHF 14'000.00 è posta parzialmente a carico

15 / 18 dell’appellante, per un importo di CHF 11'200.00 (80% di CHF 14'000.00), e parzialmente a carico dell'appellato, per un importo di CHF 2'800.00 (20% di 14'000.00), in ragione della soccombenza parziale reciproca. Quest'ultimo importo viene compensato con l'anticipo delle spese di CHF 6'000.00 corrisposto dall'appellato. L'appellante è tenuta a rifondere all'appellato l'anticipo delle spese per un importo di CHF 3'200.00. 9.2.Il Tribunale d'appello stabilisce d’ufficio e secondo le tariffe le indennità per le spese ripetibili (artt. 105 cpv. 2 e 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]), nel caso in cui queste sono protestate (DTF 139 III 334 consid. 4.3). Alla luce dell'esito della causa, si ritiene adeguato riconoscere all'appellante un importo di CHF 1'532.15 (senza IVA; spese incluse; 20% di CHF 7'660.63 [CHF 8'250.50 ./. CHF 589.87]; act. TR IV.6) e all'appellato un importo di CHF 13'600.00 (spese e IVA incluse; 80% di CHF 17'000.00) a titolo di indennità per spese ripetibili di prima istanza. A seguito della parziale compensazione, l'appellante è tenuta a versare all'appellato l’importo di CHF 12'067.85 (spese e IVA incluse; CHF 13'600.00 ./. CHF 1'532.15). 9.3.La tassa di giustizia per la procedura d’appello è fissata in CHF 5’000.00 (art. 105 cpv. 1 CPC e art. 9 cpv. 1 vOECC) ed è posta a carico dell’appellante, interamente soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). Essa viene parzialmente compensata con l'anticipo delle spese di CHF 10'000.00 corrisposto dall'appellante il 13 giugno 2023 (vecchio art. 111 cpv. 1 CPC; cfr. art. 407f CPC). 9.4.Per quanto concerne le indennità per spese ripetibili relative alla procedura d’appello, si ritiene adeguato riconoscere d'ufficio all'appellato, in assenza di una nota d’onorario e in applicazione della tariffa oraria di CHF 270.00 (art. 3 cpv. 1 prima frase OOA), un importo di CHF 3'500.00 (spese e IVA incluse). L’appellante, interamente soccombente, è tenuta a corrispondere tale importo all'appellato. 9.5.La tassa di giustizia per la procedura d’appello incidentale è anch’essa fissata in CHF 5’000.00. Essa è parzialmente posta a carico dell’appellante incidentale, per un importo di CHF 1'000.00 (20% di CHF 5'000.00), e parzialmente a carico dell'appellata incidentale, per un importo di CHF 4'000.00 (80% di 5'000.00), in ragione della soccombenza parziale reciproca. Quest'ultimo importo viene parzialmente compensato con l'anticipo delle spese di CHF 10'000.00 corrisposto dall'appellata incidentale. L'appellante incidentale è tenuto a rifondere all'appellata incidentale l'anticipo delle spese per un importo di CHF 1'000.00 (vecchio art. 111 cpv. 1 CPC; cfr. art. 407f CPC).

16 / 18 9.6.Per quanto concerne le indennità per spese ripetibili relative alla procedura d’appello incidentale, si ritiene adeguato riconoscere d'ufficio all'appellante incidentale, in assenza di una nota d’onorario e in applicazione di una tariffa oraria di CHF 270.00, un importo di CHF 2'800.00 (IVA inclusa; 80% di CHF 3'500.00) e all'appellata incidentale, sulla base della nota prodotta, un importo di CHF 914.15 (senza IVA; spese incluse; 20% di CHF 4'570.65 [CHF 9'141.25 / 2] concernente le prestazioni relative alla procedura d'appello incidentale; act. G.2). A seguito della parziale compensazione, l'appellata incidentale è tenuta a versare all'appellante incidentale l’importo di CHF 1'885.85 (spese e IVA incluse; CHF 2'800.00 ./. CHF 914.15). 9.7.Riepilogando, l'appellante e appellata incidentale è tenuta a versare, complessivamente, l'importo di CHF 17'453.70 (CHF 12'067.85 + CHF 3'500.00 + CHF 1'885.85) all'appellato e appellante incidentale a titolo di indennità per spese ripetibili di prima e seconda istanza. 10.Per quanto concerne infine i rimedi esperibili sul piano federale (artt. 51 cpv. 1 lett. a, 112 cpv. 1 lett. d LTF), contro questa sentenza può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale (artt. 72 cpv. 1, 74 cpv. 1 lett. b LTF), in quanto il valore litigioso supera CHF 30'000.00.

17 / 18 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.L'appello è respinto. 2.Nella misura in cui è ricevibile, l'appello incidentale è parzialmente accolto. Di conseguenza, le cifre 1, 2 e 3 della sentenza del 12 gennaio 2023 del Tribunale regionale Bernina sono annullate e riformate come segue: “1. L’azione è parzialmente accolta. 2. A._____ SA è obbligata a versare l’importo di CHF 40'000.00 oltre interessi al 5% a decorrere dall’11 gennaio 2021 a B.. 3. a) Le spese giudiziarie di prima istanza di CHF 14'000.00 (tassa di giustizia) sono poste parzialmente a carico di A. SA, per un importo di CHF 11'200.00, e parzialmente a carico di B., per un importo di CHF 2'800.00. Quest'ultimo importo viene compensato con l'anticipo delle spese di CHF 6'000.00 corrisposto da B.. A._____ SA è tenuta a rifondere a B._____ l'anticipo delle spese per un importo di CHF 3'200.00. 3. b) A._____ SA paga a B._____ l’importo di CHF 12'067.85 (spese e IVA incluse) a titolo di indennità per spese ripetibili relative alla procedura di prima istanza.” 3.La tassa di giustizia per la procedura d’appello di CHF 5'000.00 è posta a carico di A._____ SA. Essa viene parzialmente compensata con l'anticipo delle spese di CHF 10'000.00 corrisposto da A._____ SA. 4.A._____ SA paga a B._____ l’importo di CHF 3'500.00 (spese e IVA incluse) a titolo di indennità per spese ripetibili relative alla procedura d’appello. 5.La tassa di giustizia per la procedura d’appello incidentale di CHF 5'000.00 è parzialmente posta a carico di B., per un importo di CHF 1'000.00, e parzialmente a carico di A. SA, per un importo di CHF 4'000.00. Quest'ultimo importo viene parzialmente compensato con l'anticipo delle spese di CHF 10'000.00 corrisposto da A._____ SA. B._____ è tenuto a rifondere a A._____ SA l'anticipo delle spese per un importo di CHF 1'000.00. 6.A._____ SA paga a B._____ l’importo di CHF 1'885.85 (spese e IVA incluse) a titolo di indennità per spese ripetibili relative alla procedura d’appello incidentale.

18 / 18 7.[Indicazione dei mezzi d'impugnazione] 8.[Comunicazione]

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