Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 5 dicembre 2024 N. d'incartoZK2 24 37 IstanzaSeconda Camera civile ComposizioneMoses, presidente Bensbih, attuaria PartiA._____ SA appellante contro B._____ appellato Oggettoadozione di misure necessarie (art. 731b CO) Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Moesa, giudice unico, del 17.09.2024, comunicata il 17.09.2024 (n. d'incarto 135-2024-127). Comunicazione5 dicembre 2024
2 / 4 Ritenuto in fatto: A.La società A._____ SA è stata iscritta a registro di commercio il 3 ottobre 2014, con sede a C._____ e recapito all'indirizzo D._____ a partire dall'11 marzo 2020. Il suo scopo sociale consiste in particolare nello svolgimento di attività consulenziale, gestionale ed esecutiva a supporto dello sviluppo di attività imprenditoriale sia a livello nazionale che internazionale. B.Su istanza di B._____ in qualità di creditore, con disposizione ordinatoria del 5 luglio 2024 dapprima e in seguito, in data 8 luglio 2024, con pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale, il presidente del Tribunale regionale Moesa, rilevan- do l'assenza di un domicilio legale funzionante, ha assegnato alla società un ter- mine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, con la comminatoria che in caso contrario sarebbe stato pronunciato lo scioglimento della società e ordinata la liquidazione. C.Con decisione del 17 settembre 2024, il presidente del Tribunale regionale ha ordinato lo scioglimento e la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento della A._____ SA. D.In data 1° ottobre 2024 (data del timbro postale) la A._____ SA (in seguito: appellante), tramite E._____, nuovo amministratore unico della società, ha presen- tato appello avverso la menzionata decisione chiedendone l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo. Il tutto con protesta di tasse e spese a carico della società appellante. Considerando in diritto: 1.L'appellante chiede che la decisione impugnata venga annullata poiché essa si sarebbe immediatamente attivata e avrebbe nominato un nuovo amministratore unico in occasione dell'assemblea generale straordinaria del 10 settembre 2024. L'azionista starebbe inoltre valutando le condizioni per il trasferimento della sede della società nel Canton Ticino. Posto come nel frattempo avrebbe quindi ripristinato la sua situazione legale, lo scioglimento e la liquidazione della società appellante secondo le prescrizioni applicabili al fallimento non sarebbero più giustificati (cfr. per tutto quanto precede act. A.1). 1.1.Giusta l'art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze.
3 / 4 Premesso che quanto esposto e prodotto dall'appellante in questa sede costituiscono nuovi fatti e nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 317 cpv. 1 CPC, si può prescindere dalla questione a sapere se essi adempiano o meno le condizioni restrittive di detta norma, in ragione di quanto segue. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale le iscrizioni figuranti a registro di commercio – quale l'iscrizione di una nuova sede – sono notorie con la loro pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Di conseguenza il giudice ne tiene conto d'ufficio (DTF 139 III 293 consid. 3.3; TF 5C.219/2006 del 16.4.2007 consid. 3.4 e riferimenti ivi indicati; TC GR ZK2 2023 20 del 6.5. 2024 consid. 6.3). 1.2.Ora, con pubblicazione nel FUSC del 22 ottobre 2024 l'Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino ha iscritto il trasferimento di sede legale da C._____ a F., con recapito all'indirizzo G., e la nomina del nuovo amministratore unico con firma individuale, E._____. Nell'evenienza, l'appellante ha dunque ripristinato la situazione legale e i presupposti per la pronuncia giudiziale di scioglimento e l'ordine della liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento della società appellante ex art. 731b cpv. 1 bis n. 3 CO non sono pertanto più adempiuti. 2.Visto tutto quanto precede, l'appello deve essere accolto e la decisione del Tribunale regionale del 17 settembre 2024 annullata. 3.1.La tassa di giustizia è fissata e ripartita d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Giu- sta l'art. 9 cpv. 1 OECC (CSC 320.210), il Tribunale cantonale riscuote una tassa di giustizia in procedure d'appello compresa tra CHF 1'000.00 e CHF 30'000.00. In considerazione di tutti gli elementi, segnatamente del dispendio temporale cagio- nato, si giustifica di fissare la tassa di giustizia in CHF 1'000.00. 3.2.Le spese processuali sono poste a carico dell'appellante in applicazione degli artt. 107 cpv. 1 lett. f e 108 CPC, come da lei peraltro richiesto (act. A.1), in quanto causate dal mancato tempestivo ripristino della sua situazione legale, e compensate con l'anticipo versato del medesimo importo (act. D.8). Di riflesso, essa non ha diritto all'attribuzione d'indennità per le spese ripetibili. 4.Manifestamente fondato, l'appello può essere deciso a giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG).
4 / 4 La Seconda Camera civile pronuncia: 1.L'appello è accolto. Di conseguenza la decisione del Tribunale regionale Moesa del 17 settembre 2024 è annullata. 2.La tassa di giustizia della procedura di appello, di CHF 1'000.00, già anticipata da A._____ SA, è posta a suo carico. 3.Non si assegnano ripetibili. 4.Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a: