Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 18 luglio 2023 N. d'incartoZK2 23 36 IstanzaSeconda Camera civile ComposizioneMoses, presidente Bensbih, attuaria PartiA._____ Sagl appellante patrocinata dall'avv. Cesare Lepori Studio legale e notarile, Via Parco 2, CP 1803, 6501 Bellinzona Oggettoadozione di misure necessarie (art. 939 CO) Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Moesa, giudice unico, del 02.06.2023 (n. d'incarto 135-2023-85). Comunicazione18 luglio 2023
2 / 5 Ritenuto in fatto: A.La A._____ Sagl è stata iscritta a registro di commercio il 15 giugno 2018, con sede a B._____ e recapito presso la C._____ SA all'indirizzo D._____ da gennaio 2020. Il suo scopo sociale consiste nel trasporto professionale di persone e nel noleggio di veicoli. B.A seguito di una segnalazione da parte della Polizia cantonale dei Grigioni, con due raccomandate datate 13 marzo 2023 – l'una trasmessa al summenziona- to indirizzo e l'altra all'eventuale nuovo indirizzo, entrambe recapitate il 14 marzo 2023 – l'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio dei Grigioni, rile- vando l'assenza di un domicilio legale funzionante, ha impartito alla A._____ Sagl un termine di 30 giorni per notificare un nuovo domicilio legale, con l'indicazione che in caso contrario avrebbe chiesto al giudice rispettivamente all'autorità di vigi- lanza di prendere le misure necessarie. Scaduto infruttuoso tale termine l'Ispetto- rato del registro fondiario e registro di commercio ha quindi, in data 21 aprile 2023, deferito il caso al Tribunale regionale Moesa. C.Con disposizione ordinatoria del 24 aprile 2023, trasmessa all'indirizzo pri- vato di E._____ – gerente della società, con diritto di firma individuale – il Presi- dente del Tribunale regionale ha assegnato alla A._____ Sagl un termine scaden- te il 31 maggio 2023 per ripristinare la situazione legale, con la comminatoria che, in caso contrario, sarebbe stato pronunciato lo scioglimento della società e ordina- ta la liquidazione. D.Con decisione del 2 giugno 2023, anch'essa notificata all'indirizzo privato di E., il Presidente del Tribunale regionale ha ordinato lo scioglimento e la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento della A. Sagl. E.In data 12 giugno 2023 (data del timbro postale) la A._____ Sagl (in segui- to: appellante) ha presentato appello avverso la menzionata decisione chiedendo- ne l'annullamento, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Considerando in diritto: 1.1.Contro le decisioni dei tribunali regionali quali giurisdizioni di prima istanza in materie civili può essere interposto appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC), a con- dizione che il valore litigioso sia di almeno CHF 10'000.00 (art. 308 cpv. 2 CPC). Nell'evenienza, la soglia testé menzionata è superata ritenuto come il valore della società interessata corrisponde in concreto a CHF 20'000.00 (act. TR, 1.1), pari al
3 / 5 capitale sociale dell'appellante. Ne discende che la decisione impugnata è appel- labile. 1.2.L'appello, scritto e motivato, deve essere proposto al Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità giudiziaria superiore ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LACPC (CSC 320.100), entro 10 giorni dalla notificazione della decisione motivata (artt. 250 lett. c n. 6 e 314 cpv. 1 CPC). Competente in seno al Tribunale cantona- le è la Seconda Camera civile (art. 7 cpv. 1 lett. a OOTC [CSC 173.100]). L'appello in oggetto, motivato e tempestivo, è pertanto ricevibile in ordine. 1.3.Giusta l'art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze. 2.L'appellante chiede che la decisione impugnata venga annullata poiché – dopo aver ottenuto il 23 maggio 2023 la relativa autorizzazione da parte della massa fallimentare della F._____ Sagl, sua unica socia – la società appellante avrebbe deciso il trasferimento della sua sede legale a G._____ durante l'assemblea dei soci straordinaria convocata il 6 giugno 2023 (act. A.1). L'appellante è dell'avviso che, considerato come nel frattempo avrebbe quindi ripristinato la sua situazione legale, il suo scioglimento e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento non sarebbero più giustificati (act. A.1). 2.1.Premesso che quanto esposto e prodotto dall'appellante in questa sede costituiscono nuovi fatti e nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 317 cpv. 1 CPC, si può prescindere dalla questione a sapere se essi adempiano o meno le condizioni restrittive di detta norma, in ragione di quanto segue. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale le iscrizioni figuranti a registro di commercio sono notorie con la loro pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Di conseguenza il giudice ne tiene conto d'ufficio (TF 5C.219/2006 del 16.4.2007 consid. 3.4 e riferimenti ivi indicati; DTF 139 III 293 consid. 3.3; OGer ZH LF210077 del 18.11.2021). 2.2.Ora, con pubblicazione nel FUSC del 26 giugno 2023 l'Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino ha iscritto il trasferimento di sede legale da B._____ a G., con recapito all'indirizzo via H.. Nell'evenienza, l'appellante ha dunque ripristinato la situazione legale e i presupposti per la pronuncia giudiziale di scioglimento e l'ordine della liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
4 / 5 fallimento della società appellante ex art. 731b cpv. 1 bis n. 3 CO non sono pertanto più adempiuti. 3.Visto tutto quanto precede, l'appello deve essere accolto e la decisione del Tribunale regionale del 2 giugno 2023 annullata. 4.1.La tassa di giustizia è fissata e ripartita d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Giu- sta l'art. 9 cpv. 1 OECC (CSC 320.210), il Tribunale cantonale riscuote una tassa di giustizia in procedure d'appello compresa tra CHF 1'000.00 e CHF 30'000.00. In considerazione di tutti gli elementi, segnatamente del dispendio temporale cagio- nato, si giustifica fissare la tassa di giustizia in CHF 1'000.00. 4.2.Giusta l'art. 106 CPC le spese giudiziarie sono di norma poste a carico della parte soccombente. Tale principio di ripartizione è tuttavia relativizzato dall'art. 107 CPC, in virtù del quale il giudice può in determinate circostanze assegnare le spese giudiziarie secondo equità. L'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC dispone segnatamente che il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e assegnare le spese giudiziarie secondo equità laddove circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura. Le spese giudiziarie inutili sono infine in ogni caso da porre a carico di chi le ha causate (art. 108 CPC). 4.3.Nonostante l'esito del presente giudizio, la tassa di giustizia per la procedura di appello di CHF 1'000.00 deve pertanto essere posta a carico dell'appellante, in quanto causata dal mancato tempestivo ripristino della sua si- tuazione legale nel termine impartitole dal giudice di prime cure. Di riflesso, essa non ha diritto a ripetibili. 4.Manifestamente fondato, l'appello può essere deciso a giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG).
5 / 5 La Seconda Camera civile pronuncia: 1.L'appello è accolto. Di conseguenza la decisione del Tribunale regionale Moesa del 2 giugno 2023 è annullata. 2.La tassa di giustizia della procedura d'appello di CHF 1'000.00 è posta a carico della A._____ Sagl. 3.Non si assegnano ripetibili. 4.Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a: