Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 14 aprile 2023 N. d'incartoZK2 22 7 IstanzaSeconda Camera civile ComposizioneMoses, presidente PartiA._____ reclamante B._____ reclamante entrambi patrocinati dall'avv. Michele Micheli Nievergelt & Stöhr AG, Crappun 8, 7503 Samedan contro Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio del Cantone dei Grigioni Ringstrasse 10, 7001 Coira resistente E._____ AG resistente patrocinata dall'avv. Andrea Wieser Chesa Wieser, 7524 Zuoz Oggettosospensione del procedimento Atto impugnatodisposizione ordinatoria processuale del giudice unico presso il Tribunale regionale Maloja del 31.01.2022, comunicata il 03.02.2022 (n. d'incarto 135-2020-324)

2 / 6 Comunicazione14 aprile 2023

3 / 6 Ritenuto in fatto: A.In data 26 ottobre 2020 il Cantone dei Grigioni, rappresentato dall'dall'Ispet- torato del registro fondiario e registro di commercio dei Grigioni (in seguito: Ispet- torato) ha chiesto al Tribunale regionale Maloja di prendere le misure necessarie a norma dell'art. 731b cpv. 1 CO nei confronti della società E._____ AG, difettando questa di un organo di revisione abilitato. In data 10 novembre 2020 B._____ e A._____ hanno presentato una richiesta d'intervento adesivo. B.Il 31 gennaio 2022 il Tribunale regionale Maloja ha ordinato la sospensione del procedimento fino al passaggio in giudicato della decisione nella procedura 115-2021-6, avviata da B._____ e A._____ nei confronti della società E._____ AG il 12 febbraio 2021. C.Il 14 febbraio 2022 B._____ e A._____ sono insorti al Tribunale cantonale con un reclamo, chiedendo che la disposizione ordinatoria del 31 gennaio 2022 sia dichiarata nulla; in via subordinata ne chiedono l'annullamento. E._____ AG postula la reiezione del gravame nella misura della sua ricevibilità. L'Ispettorato ha rinunciato a presentare osservazioni. Considerando in diritto: 1.I reclamanti si dolgono di un'errata designazione delle parti nella disposizio- ne ordinataria impugnata e della mancata notificazione della medesima all'Ispetto- rato. L'errata designazione delle parti comporterebbe la nullità dell'atto impugnato; la mancata notificazione ne inficerebbe la validità. 1.1Una decisione è nulla quando l'errore che la intacca è particolarmente grave, manifesto (o almeno facilmente riconoscibile) e il fatto di riconoscere la nullità non sia di grave nocumento per la certezza del diritto. Quali motivi di nullità entrano in considerazione soprattutto l'incompetenza funzionale o materiale dell'autorità giudicante così come errori di procedura manifesti che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, in particolare quando ha per conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura (DTF 145 III 436 consid. 4; 147 III 226 consid. 3.1.2; TF 5A_367/2019 del 23.6.2020 consid. 5.1). Per quanto riguarda la designazione delle parti, i reclamanti si appellano all'art. 238 lett. c CPC. Tale norma statuisce che la decisione contiene la designazione delle parti e dei loro rappresentanti. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale ha espresso dubbi in merito all'applicabilità dell'art. 238 CPC

4 / 6 alle disposizioni ordinatorie, lasciando tuttavia la questione indecisa (TF 5A_120/2012 del 21.06.2012 consid. 4.1; 4A_569/2020 del 14.12.2020 consid. 4.2). La decisione di sospendere il procedimento costituisce una siffatta disposizione ordinatoria. La designazione errata o incompleta delle parti non costituisce quindi in alcun modo un errore particolarmente grave e manifesto tale da comportare la nullità dell'atto impugnato. 1.2La mancata notificazione di un'ordinanza o di una decisione non ne comporta, di regola, la nullità. L'atto, la cui notificazione non è avvenuta, non esplica tuttavia effetti nei confronti della parte alla quale non è pervenuto. Nei confronti di quest'ultima, il termine d'impugnazione inizia a decorrere nel momento in cui essa ne ha potuto prendere conoscenza (DTF 144 IV 57 consid. 2.3; TF 5A_305/2021 del 4.10.2021 consid. 4.4.1). Ai reclamanti, la decisione di sospensione è stata notificata correttamente. L'Ispettorato, contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti (act. A.1, pag. 9) e alla luce della precitata giurisprudenza, non è stato privato della facoltà di ossequiare ai termini di ricorso. La censura è quindi infondata. 2.A norma dell'art. 126 cpv. 1 CPC, il giudice può sospendere il procedimento se motivi di opportunità lo richiedono. Il procedimento può essere in particolare sospeso quando la decisione dipende dall'esito di un altro procedimento. I reclamanti ritengono che i presupposti per una sospensione del procedimento non siano adempiuti, in quanto – in sintesi – il procedimento avviato dall'Ispettorato e l'azione da loro promossa sarebbero di natura diversa. Ammettere la prassi del Tribunale regionale vorrebbe dire che agli azionisti di una società sarebbe sufficiente avviare una procedura parallela "fantoccio" al solo fine di sospendere la procedura prevista dall'art. 731b CO (ora art. 939 CO). Dalla decisione impugnata si evince che i reclamanti hanno presentato un'azione civile autonoma, con la quale chiedono lo scioglimento della società convenuta. È evidente che, in caso di scioglimento della società, l'adozione di misure a norma dell'art. 731b CO diventerebbe superflua, ciò che giustifica una sospensione della procedura avviata dall'Ispettorato. Del resto, le condizioni per una sospensione secondo l'art. 126 cpv. 1 CPC vanno valutate alla luce del caso concreto e non in termini astratti. Nell'evenienza, sono i reclamanti medesimi, e non un terzo interessato a dilungare la procedura a loro discapito, ad avere chiesto in una procedura parallela lo scioglimento della società. Anche sotto questo profilo, la sospensione ordinata dal Tribunale regionale non presta il fianco alla critica.

5 / 6 3.I reclamanti chiedono che al Tribunale regionale sia intimato di riprendere senza indugio la procedura, censurando una violazione del principio di celerità. Rilevandosi corretta la sospensione del procedimento, non vi è motivo di chinarsi su tale questione. 4.Manifestamente infondato, il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG). Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza dei reclamanti.

6 / 6 La Seconda Camera civile pronuncia: 1.Il reclamo è respinto. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 2'000.00, è posta in solido a carico dei reclamanti. 3.I reclamanti sono tenuti a versare alla resistente E._____ AG CHF 2'000.00 a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo. 4.Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a:

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_007
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_007, ZK2 2022 7
Entscheidungsdatum
14.04.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026