Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 05 ottobre 2022 (Con sentenza 4A_497/2022 dell'8 dicembre 2023 il Tribunale federale ha accolto il ricorso presentato contro questa sentenza. La sentenza impugnata è stata an- nullata e la causa rinviata al Tribunale cantonale dei Grigioni per nuovo giudizio.) N. d'incartoZK2 20 16 IstanzaSeconda Camera civile ComposizioneMoses, presidente Hubert e Bergamin Bensbih, attuaria PartiA._____ appellante patrocinata dall'avv. Davide Cerutti Walder Wyss SA, Via F. Pelli 12, CP 5162, 6901 Lugano contro B._____ appellata patrocinata dall'avv. Roberto A. Keller Via de la Grida 11, 6535 Roveredo GR Oggettoazione creditoria Atto impugnatodecisione del Tribunale regionale Moesa del 29.11.2019, comuni- cata il 21.02.2020 (no. d'incarto 115-2016-25) Comunicazione06 ottobre 2022
2 / 14 Ritenuto in fatto: A.Nel corso del mese di luglio 2013, la A._____ ha incaricato la B._____ dell'- esecuzione di lavori da lattoniere e d'impermeabilizzazione a un edificio residen- ziale denominato "C." sito sul fondo n. J. RFD di D.. Prima di tale incarico, un'altra impresa attiva nel settore della lattoneria e dell'impermeabi- lizzazione era già intervenuta nel suddetto cantiere. B.Per quanto attiene alla mercede, l'appaltatrice ha trasmesso alla committen- te tre fatture per i lavori effettuati presso il suddetto cantiere di D., la prima in data 29 giugno 2014 di CHF 37'062.95 e le ultime due in data 2 gennaio 2014 [recte 2015] di complessivi CHF 17'654.75. Nonostante i solleciti di pagamento la committente ha saldato solo parzialmente l'importo richiesto, rimanendo così sco- perta la somma di CHF 44'717.70. C.Con scritto del 24 febbraio 2015 intitolato "Infiltrazione acqua meteorica do- vuta a difetti d'opera Contestazione fatture", la committente ha segnalato all'appal- tatrice un problema d'infiltrazione d'acqua, a suo dire già comunicato a inizio feb- braio 2015, contestando nel contempo tutte le fatture emesse dall'appaltatrice. Ciò è stato successivamente ribadito con lettera del 4 marzo 2015, con invito a ricer- care e riparare immediatamente l'asserito danno. D.Con scritto del 10 marzo 2015, la B._____ ha contestato i rimproveri mossi dalla A._____ nei suoi confronti, escludendo in particolare che all'origine del pro- blema d'infiltrazione vi potessero essere lavori da lei eseguiti. Tra le parti è seguita ulteriore corrispondenza in merito a tale questione. In data 2 luglio 2015, l'appalta- trice ha spiccato un precetto esecutivo nei confronti della committente per l'importo di CHF 44'717.70, contro cui quest'ultima ha sollevato opposizione. E.Non avendo raggiunto una soluzione bonale, previo ottenimento dell'auto- rizzazione ad agire, con petizione del 23 dicembre 2016 la B._____ ha convenuto la A._____ dinanzi al Tribunale distrettuale Moesa (ora Tribunale regionale Moe- sa), postulando la sua condanna al pagamento dell'importo di CHF 44'717.70, ol- tre interessi al 5% dal 3 febbraio 2014 sull'importo di CHF 17'654.75 e dal 30 luglio 2014 sull'importo di CHF 27'062.95, oltre spese esecutive, nonché il rigetto defini- tivo dell'opposizione interposta dalla A._____ al precetto esecutivo no. E._____ spiccato nei suoi confronti dall'Ufficio di esecuzioni di Roveredo, oltre accessori, il tutto con protesta di spese processuali e ripetibili. F.Con risposta del 29 maggio 2017, la A._____ si è opposta alla petizione postulandone la reiezione e avanzando in via riconvenzionale sostanzialmente la
3 / 14 condanna della controparte al pagamento dell'importo di almeno CHF 205'000.00 a titolo di minor valore e risarcimento danni a fronte dei difetti dell'opera, oltre inte- ressi al 5% dal 1° marzo 2016, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. G.Con replica e risposta riconvenzionale del 14 agosto 2017, la B._____ si è opposta alla domanda riconvenzionale, riconfermandosi nelle proprie richieste. Essa ha contestato in special modo, relativamente all'azione riconvenzionale, la tempestività della notifica dei difetti – a suo dire in ogni caso non riconducibili a lavori da lei effettuati – e la violazione dell'onere di allegazione e specificazione. H.Con duplica e replica riconvenzionale del 2 ottobre 2017 e duplica riconvenzionale del 23 ottobre 2017, le parti hanno riconfermato le proprie antitetiche posizioni, contestando quelle avverse. In particolare, in fase di duplica riconvenzionale la B._____ ha preso posizione in merito ad alcuni documenti nel frattempo prodotti in causa. I.Il 31 gennaio 2018, l'istanza precedente ha tenuto un'udienza istruttoria, al termine della quale la causa è stata sospesa per permettere alle parti di trovare un'eventuale soluzione transattiva. Fallita questa possibilità, la vertenza è stata riattivata con ordinanza del 17 gennaio 2019. L.Durante la fase istruttoria – nella quale sono in particolare stati interrogati F., G., H._____ e I._____ in qualità di testimoni – è emerso che la A._____ non contestava più la pretesa principale in quanto tale, ma riteneva semplicemente di poterla compensare con l'asserito credito, sicché la B._____ ha rinunciato alla prova peritale volta all'accertamento della congruità delle fatture scoperte con le opere da lei eseguite. Su proposta del tribunale di prima istanza, le parti hanno poi acconsentito a limitare il procedimento, da un lato, all'accertamento giudiziale del rispetto o meno dell'onere di allegazione e di specificazione in relazione all'azione riconvenzionale e, dall'altro, all'accertamento giudiziale della tempestività della notifica degli asseriti difetti. Con ordinanza del 29 agosto 2019, i giudici di prime cure hanno quindi assegnato un termine alle parti per la presentazione dei rispettivi memoriali conclusivi limitatamente alle questioni summenzionate. M.In data 8 ottobre 2019 la B._____ e in data 15 ottobre 2019 la A._____, hanno presentato le memorie scritte conclusive, riconfermandosi nelle proprie domande di causa. N.Con decisione del 29 novembre 2019, comunicata con motivazione il 21 febbraio 2020, il Tribunale regionale – ritenendo che in concreto il committente
4 / 14 non avrebbe specificato con sufficiente chiarezza le proprie pretese e neppure segnalato tempestivamente i difetti – ha accolto la petizione e respinto l'azione riconvenzionale, condannando la A._____ a versare alla B._____ CHF 44'717.70 oltre interessi del 5% dal 3 febbraio 2015 sull'importo di CHF 17'654.75 e dal 30 luglio 2014 sull'importo di CHF 27'062.95, rigettando contestualmente in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. E._____ e ponendo a suo carico le spese processuali, di complessivi CHF 7'350.00, così come l'importo di CHF 8'000.00, da versare alla controparte a titolo di ripetibili. O.Avverso tale decisione, in data 22 aprile 2020 (data del timbro postale), la A._____ (in seguito: appellante) ha presentato appello al Tribunale cantonale, chiedendo in via principale che la decisione impugnata venga annullata e gli atti rinviati al Tribunale regionale per nuova decisione, protestando tasse, spese e ripetibili. In via subordinata l'appellante ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale, con seguito dei relativi oneri giudiziari di entrambe le sedi a carico della controparte. In via ancora più subordinata l'appellante ha limitato la pretesa nei confronti della controparte al versamento di CHF 84'866.05 oltre interessi al 5% dal 1° mar- zo 2016 e ridotto l'importo delle spese giudiziarie di prima istanza a carico di que- st'ultima. P.Con risposta del 16 giugno 2020, la B._____ (in seguito: appellata) ha postulato la reiezione dell'appello e la conferma della decisione del Tribunale regionale, protestando tasse, spese e ripetibili.
5 / 14 Considerando in diritto: 1.1.Contro le decisioni dei tribunali distrettuali (dal 1° gennaio 2017: tribunali regionali) quali giurisdizioni di prima istanza in materie civili può essere interposto appello (art. 308 cpv. 1 CPC), a condizione che il valore litigioso sia di almeno CHF 10'000.00 (art. 308 cpv. 2 CPC), ciò che qui è il caso, ritenuto come l'ultima domanda dell'appellata nella procedura davanti ai primi giudici chiedeva la con- danna della controparte al pagamento di CHF 44'717.70 più interessi e quella dell- 'appellante postulava la condanna della controparte al versamento di almeno CHF 205'000.00 oltre interessi. 1.2.L'appello, scritto e motivato, deve essere proposto al Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità giudiziaria superiore ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 (LACPC; CSC 320.100), entro 30 giorni dalla notificazione della decisione motiva- ta (art. 311 cpv. 1 CPC). Tenuto conto della sospensione del termine durante le ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), nonché di quanto disposto dall'Ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus del 20 marzo 2020 (RS 173.110.4) l'appello, interposto il 22 aprile 2020, è stato proposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione del 21 febbraio 2020 ed è pertan- to tempestivo. 2.Nella decisione impugnata, i giudici di prime cure hanno ritenuto, da un lato, che l'appellante avrebbe segnalato tardivamente i difetti e, dall'altro, che avrebbe violato l'onere di allegazione e specificazione in relazione alla fattispecie a fonda- mento della pretesa riconvenzionale (act. B.1 consid. 2 e 5). Nel proprio giudizio, i giudici di prime cure, dopo aver ripercorso i fatti, hanno ritenuto generiche e non sufficientemente motivate le allegazioni dell'appellante in relazione alla pretesa di risarcimento danni, in particolare per quanto riguarda la natura e l'entità del danno e del minor valore (act. B.1 consid. 3.1 seg.). Più nel dettaglio, l'istanza inferiore ha osservato che nonostante le puntuali contestazioni di controparte, al secondo scambio di scritti, l'appellante si sarebbe limitata, per sostanziare il danno, a rinvia- re in modo generico alla documentazione allegata – segnatamente ai preventivi, i quali in ogni caso nulla dimostrerebbero in merito alla pretesa vantata. Stesso di- scorso varrebbe per la pretesa a titolo di minor valore. Anche alla luce di quanto emerso dall'istruttoria, in assenza di una dettagliata esposizione degli elementi di fatto da parte dell'appellante, la domanda volta alla condanna della controparte al pagamento di CHF 205'000.00 parrebbe ancora meno verosimile. In siffatte circo- stanze, l'appellata non sarebbe stata posta nella situazione di poter contestare
6 / 14 compiutamente e in maniera sostanziata le singole pretese. In seguito, i giudici di prime cure hanno analizzato la problematica del corretto esercizio dei diritti di ga- ranzia per difetti dell'opera, limitatamente alla questione della tempestività della segnalazione dei difetti, giungendo alla conclusione che tale notifica non rispette- rebbe le premesse di legge di cui agli artt. 367 segg. CO e sarebbe intempestiva, con conseguente perdita per l'appellante di ogni diritto a far valere eventuali prete- se avverso l'appellata (act. B.1 consid. 4.1 seg.). I giudici di prime cure hanno quindi respinto la domanda riconvenzionale e – posto come la pretesa dell'appella- ta fosse stata riconosciuta dall'appellante in corso d'istruttoria – accolto la petizio- ne del 23 dicembre 2016 (act. B.1 consid. 5). 3.Con l'appello, l'appellante contesta la decisione impugnata nella misura in cui i giudici di prime cure le hanno negato la possibilità di avvalersi dei diritti di ga- ranzia per difetti, sia in ragione della violazione dell'onere di allegazione e di speci- ficazione, sia della tardività della notifica dei difetti. In merito alla tempestività della notifica dei difetti, l'appellante sostiene in particolare che l'asserito difetto non avrebbe potuto essere scoperto con l'ordinaria verifica dell'opera. Ciò per due ra- gioni: da una parte in quanto l'appellata non avrebbe consegnato l'opera e neppu- re effettuato il collaudo; dall'altra siccome si tratterebbe di un difetto occulto com- parso successivamente. A dire dell'appellante, la segnalazione dei difetti avvenuta in data 24 febbraio 2015 sarebbe pertanto tempestiva (act. A.1, n. 3.2.1.7). In se- guito, l'appellante osserva che il difetto – consistente in un'infiltrazione d'acqua dovuta, da un lato, a un foro nel Sarnafil e, dall'altro, a una saldatura mal eseguita – sarebbe insorto a inizio febbraio 2015, ciò che emergerebbe dai documenti ver- sati agli atti e che, sempre a inizio febbraio 2015, essa avrebbe notificato oralmen- te tale difetto (act. A.1, n. 3.2.2.16 e 3.2.3.22 seg.). L'appellante prosegue conte- stando le considerazioni espresse dai giudici di prime cure riguardo alla violazione dell'onere di allegazione e di specificazione. In sostanza, a detta dell'appellante, il substrato fattuale alla base della sua pretesa sarebbe stato sufficientemente esposto e dettagliato; per ogni fatto sarebbe stata proposta una prova (act. A.1, n. 3.3.2.30 segg.). 4.1.1. Preliminarmente, in merito all'affermazione dell'appellante secondo cui la consegna dell'opera non sarebbe mai avvenuta, si osserva che su questo punto l'appellante non si confronta con il giudizio di prima istanza. 4.1.2. A tal proposito, si rammenta che da un memoriale di appello deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado sia contestata (DTF 147 III 176 con- sid. 4.2.1 con rinvii; DTF 137 III 617 consid. 4.2.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non è sufficiente
7 / 14 reiterare nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellan- te confrontarsi con quanto figura nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice. Tale confronto è essenziale alla ricevibilità del gravame (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5D_43/2019 del 24.5.2019 consid. 3.2.2.1; Verda Chiocchetti, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2 a ed., Lugano 2017, n. 21 e seg. ad art. 311 CPC). Le censure vanno vagliate singolar- mente, sicché nella prassi avviene di frequente che solo una parte dell'appello si rivela ricevibile (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 30 ad art. 311 CPC). 4.1.3. In merito alla questione della consegna dell'opera, si conviene che nell'ap- pello l'appellante riprende per lo più l'opinione esposta in prima sede e non spiega perché il tribunale di prima istanza – considerando che al più tardi con la notifica delle ultime due fatture del 2 gennaio 2015 (act. TR II.5 e 6) l'opera fosse stata consegnata (act. B.1 consid. 4.2) – sarebbe caduto in errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto. Su tale aspetto l'appello non rispetta quindi que- sti requisiti minimi di motivazione, per cui ci si può esimere dall’esaminare la fon- datezza di tale censura. 4.2.1. Per quanto riguarda le contestazioni dell'appellante in relazione alla viola- zione dell'onere di allegazione e di specificazione e alla tardività della notifica dei difetti, valga quanto segue. 4.2.2. L'art. 8 CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto federale, la ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto, le conseguenze dell'assenza di ogni prova (DTF 139 III 7 consid. 2.2 con rinvii). Esso stabilisce che, ove la legge non dispone altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova, pena la soccombenza in causa. Di conseguenza, alla parte che fa valere una pretesa compete l'onere di provare i fatti generatori, mentre alla controparte spetta l'onere di provare i fatti impedienti ed estintivi (DTF 130 III 321 consid. 3.1; 141 III 241 consid. 3.1; TF 4A_661/2017 del 28.5.2018 consid. 5.3). Premesso ciò, dal profilo procedurale, la parte che sopporta l'onere della prova è pure gravata dall'onere di allegazione (Fancesco Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Com- mentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2 a ed., Lu- gano 2017, n. 16 e 18 ad art. 55 CPC; Flavio Lardelli/Meinrad Vetter, in: Gei- ser/Fountoulakis [edit.], Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 6 a ed., Basilea 2018, n. 29 segg. ad art. 8 CC). In difetto di allegazione sufficiente il relativo fatto non
8 / 14 può essere considerato o rimane incerto e il tribunale deve pertanto giudicare in sfavore della predetta parte (Trezzini, op. cit., n. 16 e 18 ad art. 55 CPC). 4.2.3. Giusta l'art. 55 cpv. 1 CPC, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova. L'onere di allegazione e di specificazione va osservato per principio nei memoriali di causa. I fatti pertinenti devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) in modo tale da permettere alla controparte di contestarli e, dall’altro, al giudice di stabilire quali di essi sono controversi e necessitano di essere dimostrati (art. 150 CPC; DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Le esigenze circa il contenuto e l’accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli elementi co- stitutivi della norma applicabile e, dall’altro lato, dalla posizione assunta in merito dalla parte avversa: l’attore deve dapprima illustrare i fatti concreti alla base delle sue pretese in maniera sufficientemente precisa da permettere alla controparte di determinarsi in merito e contrapporvi sue eventuali contro prove; se quest’ultima ha contestato dei fatti, l’attore è allora tenuto a esporre in maniera più dettagliata e completa il contenuto dell’allegazione di ogni fatto controverso in maniera tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli e decidere poi nel merito (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Di regola un semplice rinvio ai documenti allegati alla memoria scritta della parte in questione è insufficiente (TF 4A_502/2016 del 6.2.2017 consid. 5.2; 4A_252/2016 del 17.10.2016 consid. 2.2; 4A_552/2015 del 25.5.2016 consid. 2.6, 4A_651/2015 del 19.4.2016 consid. 4.3 con rinvii), non spetta infatti al giudice né alla controparte ricavare da tali inser- ti l'esposizione dei fatti o passare questi ultimi al vaglio per individuare elementi utili. Non che un rinvio a un determinato atto non possa, eccezionalmente, soddi- sfare gli obblighi di specificazione. Anche in tal caso, però, i fatti devono essere addotti nei loro tratti o contorni essenziali nei memoriali di causa. Non basta che negli inserti figurino in qualche forma le informazioni richieste. Il rimando nell'alle- gato di causa deve menzionare uno specifico atto e da tale rimando devono evin- cersi chiaramente gli elementi dell'inserto che assurgono ad allegazione di parte (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.2). Le esigenze di specificazione sono maggiori in presenza di fattispecie che si sono prodotte integralmente nella sfera d'influenza della parte in questione (Trezzini, op. cit., n. 39 (ii) (a) ad art. 55 CPC). 4.2.4. L'appellante si avvale in concreto delle norme relative ai diritti di garanzia per difetti. A tal proposito, si osserva preliminarmente che nella decisione impu- gnata il Tribunale regionale ha negato l'applicabilità alla fattispecie della Norma SIA 118 (act. B.1 consid. 4.2) e che in sede di appello le parti non discutono più dell'applicabilità o meno di tale norma al caso concreto, sicché non essendo tale
9 / 14 aspetto più controverso trovano qui applicazione gli artt. 367 segg. CO. Confor- memente all'art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell'opera, il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificarne lo stato e segna- larne all'appaltatore i difetti. L’opera deve di regola essere verificata quando tutti i lavori contrattualmente pattuiti sono stati portati a termine dall’appaltatore (Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6 a ed., Zurigo 2019, n. 2109). La mancata verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono in sostanza all'approvazione tacita dell'opera consegnata, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria verifica all'at- to del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (Gauch, op. cit., n. 2160). Ove i difetti si manifesti- no più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati scoperti, altrimenti l'- opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina maggioritaria, l'onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente, che deve inoltre dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile e come e a chi ne ha co- municato l'esistenza (TF 4A_202/2012 del 12.7.2012 consid. 3.1 con riferimenti; TF 4A_51/2007 dell’11.9.2007 consid. 4.5; Gaudenz G. Zindel/Bertrand G. Schott, in: Widmer Lüchinger/Oser [edit.], Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7 a ed., Basilea 2020, n. 32 ad art. 367 CO; Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª ed., Zurigo 2003, n. 4147; Gauch, op. cit., n. 2164 segg.), dal profilo procedurale la parte che sopporta l'onere della prova è pure gravata dall'onere di allegazione (Trezzini, op. cit., n. 16 e 18 ad art. 55 CPC; Lardelli/Vetter, op. cit., n. 29 segg. ad art. 8 CC). La notifica deve essere inoltre sufficientemente dettagliata affinché all’appaltatore possa essere chiaro quali delle opere eseguite debbano essere considerate come non accettate. Una generica indicazione dell’esistenza di difetti non è sufficiente per ritenere data l’esistenza di una valida notifica dei difetti ai sensi dell’art. 367 CO (TF 4A_51/2007 dell’11.9.2007 consid. 4.5; Gauch, op. cit., n. 2128 segg.; Tercier, op. cit., n. 4134). 4.2.5. Nella presente fattispecie, già in sede di petizione del 23 dicembre 2016 l'appellata indicava, riferendosi alla corrispondenza intercorsa tra le parti, quanto segue: "Sorprendentemente, a un anno di distanza dal termine dei lavori, la con- venuta con scritto 24 febbraio 2015 prima, e 4 marzo 2015 poi, notificava alla B._____ un difetto all'opera eseguita. Ciò che, a suo dire, causava gravi infiltrazio- ni nell'attico. La convenuta contestava così tutte le fatture emesse dalla B._____ relativamente al cantiere in questione. Il che avveniva manifestamente a torto, poiché l'attrice aveva eseguito tutti i lavori a regola d'arte e le obiezioni sollevate
10 / 14 da controparte erano, oltre che tardive, anche infondate e servivano quindi unica- mente da pretesto per non pagare la dovuta mercede alla B.. Le censure della convenuta venivano quindi seccamente respinte dall'attrice" (act. TR I.1, n. III 6). Successivamente, a fronte della domanda riconvenzionale dell'appellante, nel suo allegato di replica e risposta riconvenzionale del 14 agosto 2017, l'appellata ha nuovamente contestato la tempestività della notifica dei difetti, in particolare essa ha asserito quanto segue: "L'attrice ha lavorato secondo le regole dell'arte e l'attuale (!) notifica dei difetti è, oltre che palesemente tardiva, anche strumentale. Si ricorda infatti, che l'attrice ha terminato i suoi lavori nel marzo 2014. L'ulteriore e presunto difetto di cui alle lettere 24 febbraio e 4 marzo 2015 (doc. 10 e 11) è sta- to recisamente contestato per fondatezza e tempestività (doc. 12 e 13). Ma vi è di più, e di peggio per la convenuta. Infatti, con comunicazione 14 aprile 2015, all'at- trice, la A. affermava di aver fatto intervenire un'altra ditta e che "la ripara- zione è avvenuta e da allora non abbiamo più avuto entrate d'acqua". Il latino ci sembra limpidissimo, per cui le attuali strumentali lamentele di controparte van- no disattese senza meno" (act. TR I.3, n. III 14-15) e più avanti ha osservato che: "Non ci sono difetti all'opera eseguita dall'attrice. E semmai, se per delirio d'ipotesi vi fosse stata una qualche manchevolezza (ciò che resta comunque contestato), la stessa non è stata notificata tempestivamente all'attrice" (act. TR I.3, n. III 18), ciò che ha poi ripetuto in più passaggi (act. TR I.3, n. IV 1, 3 e 4). L'appellata ha riba- dito la sua posizione in merito alla tardività della segnalazione dei difetti pure in sede di duplica riconvenzionale del 23 ottobre 2017 (act. TR I.5, n. II 2 e 3). A fronte di tali affermazioni, incombeva dunque all'appellante dimostrare e allegare la tempestività della notifica dei difetti, precisando in particolare quando il difetto le sarebbe divenuto riconoscibile e come e a chi ne avrebbe comunicato l'esistenza. Ora, nell'allegato di risposta del 29 maggio 2017, l'appellante – che si rammenta esser stata patrocinata già in prima istanza – si è limitata a indicare quanto segue: "Si volesse applicare il Codice delle obbligazioni, e meglio gli art. 370 cpv. 3 e 371 CO, la convenuta ha tempestivamente notificato i difetti. E quei difetti sussistono tuttora. L'attrice, benché resa edotta al riguardo, mai è intervenuta" (act. TR I.2, n. III 15), quali mezzi di prova a sostegno di tale affermazione l'appellante ha indicato l'act. TR III.7, consistente in tre foto relative ai pretesi difetti evocati – le quali non riportano alcuna indicazione e riferimento temporale – la perizia – volta, come pre- cisato nell'elenco delle prove dell'appellante, a chiarire l'esistenza dei difetti e l'en- tità del danno – e l'interrogatorio dell'appellante, nella persona di L., socio e gerente della società con diritto di firma individuale. L'appellante ha proseguito asserendo che: "[...] dopo le lettere del 24 febbraio e 4 marzo 2015, agli atti, la A. ha scritto ancora il 13 febbraio 2016. Ottenendo la risposta dell'Avv. Kel-
11 / 14 ler del 23 febbraio 2016 (doc. 13)" (act. TR I.2, n. III 16) e producendo quali mezzi di prova unicamente l'act. TR III.8, consistente nella lettera del 13 febbraio 2016 dell'appellante e chiedendo l'interrogatorio dell'appellante, senza indicare esplici- tamente quali mezzi di prova i suoi scritti del 24 febbraio e 4 marzo 2015. Nulla viene poi precisato in merito alla tempestività della notifica dei difetti nella doman- da riconvenzionale del 29 maggio 2017 (act. TR I.2, n. IV). In sede di duplica e replica riconvenzionale del 2 ottobre 2017, nonostante le allegazioni e contesta- zioni dell'appellata contenute nella sua risposta riconvenzionale del 14 ago- sto 2017, l'appellante si è limitata ad asserire quanto segue: "I difetti sono stati segnalati in maniera tempestiva. E l'attrice deve risponderne" (act. TR I.4, n. IV 3). Quali mezzi di prova a sostegno di tale affermazione l'appellante ha richiamato l'act. TR III.6, ovvero il campione di Sarnafil, l'act. TR III.10, ossia lo scritto del 10 novembre 2015 della ditta M., l'interrogatorio dell'appellante, l'audizione di I. in qualità di testimone e la perizia, che come detto in precedenza era volta a chiarire l'esistenza dei difetti e l'entità del danno. Peraltro, si osserva che neppure in tale sede l'appellante indica quali mezzi di prova i suoi scritti del 24 febbraio e 4 marzo 2015, che quindi non figurano nell'elenco dei mezzi di prova dell'appellante. A fronte del fatto che l'appellata ha sollevato la tardività della notifica dei difetti, al secondo scambio di scritti – e quindi al termine della fase allegatoria (DTF 140 III 312 consid. 6.3.2) – l'appellante avrebbe dovuto descrivere in modo chiaro, dettagliato e preciso il substrato fattuale relativo alla tempestività della se- gnalazione dei difetti – presupposto per l'esercizio dei diritti di garanzia per difetti dell'opera – segnatamente il momento della scoperta dei difetti e in che modo avrebbe comunicato l'esistenza di tali difetti. Ciò non è invece stato fatto né in se- de di domanda riconvenzionale, né in occasione del secondo scambio di scritti. Difatti, gli allegati di causa dell'appellante non forniscono alcuna indicazione chiara né in merito alla data di scoperta degli asseriti difetti, né alle modalità della notifica dei difetti. In siffatte circostanze, gli allegati di causa dell'appellante sono da consi- derarsi vaghi e imprecisi quanto al presupposto della tempestività della notifica dei difetti. 4.2.6. Per inciso, il fatto che l'appellante esponga il substrato fattuale in relazione alla segnalazione dei difetti in sede di appello è ininfluente in concreto, ritenuto come nuove allegazioni di fatto e nuovi mezzi di prova, possono essere introdotte nel processo unicamente alle condizioni dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Non soccorrendo le premesse di quest'ultima norma, né è stato preteso, l'appellante, alla quale co-
12 / 14 me si è detto incombeva l'onere di allegazione e specificazione, non può più alle- gare i fatti a fondamento della tempestività della notifica dei difetti. 4.2.7. Alla luce di quanto precede, non si può che constatare come l'appellante abbia disatteso il suo onere di allegazione e specificazione giusta l'art. 55 CPC. Pertanto, non avendo l'appellante ottemperato all'onere a lei incombente di speci- ficare la tempestività della notifica dei difetti la sua pretesa non può essere ricono- sciuta. 4.2.8. Visto quanto sinora esposto, non si rende necessario esaminare se l'appel- lante abbia violato o meno l'onere di allegazione e specificazione anche in punto alle ulteriori condizioni della garanzia per i difetti – in particolare l'esistenza di un difetto non imputabile al committente e l'entità del minor valore e del danno – giac- ché in ragione di quanto precede i diritti per la garanzia dei difetti risultano in ogni caso perenti. 4.3.L'appellante si duole inoltre del fatto che la perizia volta a chiarire l'esisten- za e le cause dei difetti, nonché l'entità del danno non sia stata assunta e fa pure valere una violazione dell'onere di contestazione in capo all'appellata, essendosi quest'ultima limitata a censure generiche in merito all'entità del minor valore e del danno. Ciò è invero privo di rilevanza visto che in concreto, lo si ribadisce, sussi- ste in ogni caso una violazione dell'onere di allegazione e specificazione in capo all'appellante in relazione alla tempestività della notifica dei difetti (supra consid. 4.2.2 segg.). Pertanto tali questioni nulla mutano all'esito del giudizio odierno. 4.4.1. L'appellante lamenta poi il fatto che i giudici di prime cure non abbiano as- sunto gli interrogatori delle parti e il sopralluogo, a suo avviso prove rilevanti ai fini di dirimere la questione della tempestività della notifica dei difetti (act. A.1, n. 3.2.3.25). Ciò che avrebbe riconosciuto pure il Tribunale regionale, indicando nella decisione impugnata che in fase istruttoria i testimoni sarebbero stati escussi fondamentalmente in merito alla pretesa principale dell'appellata e non in relazione all'entità di eventuali danni, alla responsabilità e alla tempestività e fondatezza della notifica dei difetti (act. A.1, n. 3.2.3.25). Neppure tale censura può trovare accoglimento. 4.4.2. A tal proposito, si rammenta infatti che secondo la giurisprudenza del Tri- bunale federale, l’assunzione delle prove non può servire a colmare lacune nell’esposizione dei fatti (DTF 108 II 337; TF 4A_504/2015 del 28.1.2016 consid. 2.4). Ora, come visto in precedenza, essendo il costrutto fattuale allegato dall'ap- pellante carente e avendo la stessa così violato l'obbligo di allegazione e specifi-
13 / 14 cazione in relazione alla propria pretesa (supra consid. 4.2.2 segg.), essa è mal- venuta nel chiedere ora l'assunzione del sopralluogo e dell'interrogatorio delle par- ti. Tali prove – la cui rilevanza in merito alla questione della tempestività della se- gnalazione dei difetti, in particolare per quanto riguarda il sopralluogo, risulta in ogni caso dubbia – non sono debitamente sostenute da un'allegazione rituale dei fatti e pertanto non possono in ogni caso essere assunte. 5.Tenuto conto di tutto quanto precede, e acclarato e pacifico che l'appellante ha riconosciuto la pretesa dell'appellata, i giudici di prima istanza hanno rettamen- te respinto l'azione riconvenzionale del 29 maggio 2017 e accolto la petizione del 23 dicembre 2016. Pertanto l'appello del 22 aprile 2020 deve essere respinto e la decisione del Tribunale regionale del 29 novembre 2019 confermata. 6.1.La tassa di giustizia per la procedura d'appello è fissata in CHF 6'000.00 (art. 105 cpv. 1 CPC; art. 9 cpv. 1 OECC [CSC 320.210]) ed è posta a carico dell'appellante in quanto integralmente soccombente (dell'art 106 cpv. 1 CPC). 6.2.Il Tribunale cantonale stabilisce d’ufficio e discrezionalmente le ripetibili, qualora queste siano state protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]; DTF 139 III 334 consid. 4.3). L'appellata nella propria risposta ha protestato le ripetibili, senza presentare tuttavia una nota d'onorario. Il Tribunale non può quindi basarsi sull'importo fatturato per stabilire le ripetibili (art. 2 cpv. 2 OOA), ragion per cui queste vanno stabilite discrezionalmente (art. 2 cpv. 2 OOA). L'art. 3 cpv. 1 OOA stabilisce che è considerata corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00. In assenza di un accordo sull'onorario, come nella presente fattispecie, il Tribunale cantonale applica per prassi la tariffa oraria mediana di CHF 240.00 con un supplemento spese forfettario del 3% (cfr. fra tante TC GR ZK1 16 133 del 24 novembre 2016 consid. 2.c con rinvii). In concreto, tenuto conto del dispendio causatogli in sede d'appello e della complessità del caso, si ritiene adeguato riconoscere un dispendio orario di 8 ore. Alla luce di ciò, all'appellata va pertanto riconosciuto l'importo di complessivi CHF 2'129.80 (IVA e spese incluse). L'appellante è quindi tenuta a corrispondere il predetto importo all'appellata.
14 / 14 La Seconda Camera civile pronuncia: 1.Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto. Di conseguenza la deci- sione del Tribunale regionale Moesa del 29 novembre 2019 è confermata. 2.La tassa di giustizia per la procedura d'appello di CHF 6'000.00 è posta a carico della A.. 3.La A. è condannata a versare alla B._____ l'importo di CHF 2'129.80 (IVA e spese incluse) a titolo di ripetibili per la procedura d'appello. 4.Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losan- na, per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il di- ritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a: