Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 23 marzo 2022 N. d'incartoZK2 19 38 IstanzaSeconda Camera civile ComposizioneMoses, presidente Hubert e Bergamin Rossi, attuaria PartiA._____ appellante patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller San Roc, 6537 Grono contro B._____ patrocinata dall'avv. Roberto A. Keller Via de la Grida 11, 6535 Roveredo GR Oggettoazione creditoria Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Moesa del 02.04.2019, comunicata il 25.04.2019 (no. d'incarto 115-2017-16). Comunicazione30 marzo 2022.

2 / 11 Ritenuto in fatto: A.A seguito delle offerte del 25 aprile 2013 rispettivamente del 3 ottobre 2013, la B., nei mesi di febbraio e marzo 2014, ha eseguito dei lavori sul mappale n. E. RFD di D., di proprietà di A.. In data 1° aprile 2014 quest'- ultimo ha comunicato alla ditta di aver rilevato al ritorno dalle ferie che l'area rica- vata per il posteggio si trovava per il 50% al di fuori della sua proprietà, e di non ritenere quindi giusto ottemperare completamente alle loro fatture di pagamento. In data 14 aprile 2014, la B._____ – contestando quanto esposto da A._____ – ha inviato a quest'ultimo la fattura complessiva di CHF 29'447.40. In data 4 giu- gno 2014 A._____ – ribadendo la sua posizione e nel tentativo di addivenire a un accordo – ha versato alla B._____ un importo di CHF 10'000.00. B.Rimasti infruttuosi i tentativi di risolvere bonalmente la questione, con peti- zione del 19 maggio 2017 la B._____ ha convenuto A._____ dinanzi al Tribunale regionale Moesa, postulando la sua condanna al pagamento dell'importo di CHF 19'447.40, oltre interessi al 5% dal 14 maggio 2014. C.Con osservazioni del 18 agosto 2017 A._____ ha postulato la reiezione della petizione, facendo valere che l'opera consegnata sarebbe difettosa. D.Con la replica dell'11 settembre 2017 la B._____ – sostenendo che scopo dei lavori era quello di fare pulizia e consolidare una situazione precaria davanti a casa del committente, creando anche un nuovo accesso, e non quello di creare un parcheggio vero e proprio – ha riconfermata la propria richiesta. Con duplica del 12 marzo 2017 A._____ ha contestato le allegazioni di controparte facendo valere che lo scopo dei lavori era chiaramente la realizzazione di un posteggio sul suo mappale, ciò che sarebbe stato discusso anche con il tecnico C.. E.Terminata l'istruttoria – nella quale è in particolare stato interrogato C. in qualità di testimone ed è stata assunta una perizia – le parti hanno di comune accordo rinunciato al dibattimento presentando, in data 19 febbraio 2019 la B._____ e in data 21 febbraio 2019 A., le memorie scritte conclusive, riconfermandosi nelle proprie domande di causa. F.Con decisione del 2 aprile 2019, comunicata con motivazione il 25 aprile 2019, il Tribunale regionale – ritenendo che in concreto il committente non avrebbe dimostrato l'esistenza di un difetto nel senso giuridico del termine – ha accolto la petizione, condannando A. a versare alla B._____ CHF 19'447.40 oltre interessi del 5% dal 14 maggio 2014 e ponendo a suo carico le spese

3 / 11 processuali, di complessivi CHF 5'748.55, così come l'importo di CHF 4'000.00, da versare alla controparte a titolo di ripetibili. G.Avverso tale decisione, in data 17 maggio 2019 (data del timbro postale), A._____ (in seguito: appellante) ha presentato appello al Tribunale cantonale, chiedendo che la decisione del Tribunale regionale venga cassata e la petizione integralmente respinta, ponendo a carico della B._____ le spese giudiziarie della procedura di prima istanza e di appello. H.Con risposta del 19 giugno 2019 la B._____ (in seguito: appellata) ha postulato la reiezione dell'appello e la conferma della decisione del Tribunale regionale, protestando tasse spese e ripetibili. Considerando in diritto: 1.1.Pacifico è che nella presente fattispecie il contratto in essere tra le parti si configura quale appalto, contratto con il quale l'appaltatore si obbliga a compire un'opera e il committente a pagare una mercede (art. 363 CO). Controverso è piuttosto l'oggetto di tale contratto e la sussistenza o meno di un difetto. 1.2.Per difetto dell'opera ai sensi degli art. 367 segg. CO si intende la sua dif- formità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente, così che deve essere ritenu- ta difettosa quell'opera che presenta caratteristiche non previste dalle parti o che, al contrario, è priva di determinate peculiarità che erano state oggetto di accordo tra di esse o che il committente in buona fede poteva lecitamente attendersi come incluse nell'opera appaltata (DTF 114 II 239 consid. 5aa; TF 4A_646/2016 del 8.3.2017 consid. 2.3; Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6 a ed., Zurigo 2019, n. 1356 segg.). Se un'opera difetta di una caratteristica pattuita è da stabilire nel singolo caso tramite l'interpretazione del contratto, con la quale devono essere stabilite anche le tacite volontà delle parti (Gauch, op. cit., n. 1366). 1.3.In applicazione delle norme regolanti il contratto d'appalto l’appaltatore che chiede il pagamento della propria mercede sopporta l’onere della prova in merito all’esistenza e all’entità del vantato diritto (Zindel/Schott, in: Widmer Lüchin- ger/Oser [edit.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7 a ed., Basilea 2020, n. 18 ad art. 374 OR). Incombe invece al committente l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del difetto così come anche l'importo da detrarre dalla mercede pattuita per l'opera eseguita a regola d'arte (Zindel/Schott, op. cit., n. 90 e 93 ad art. 368 OR).

4 / 11 1.4.Giusta l'art. 229 cpv. 1 CPC nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e sono sorti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l’ultima udienza di istru- zione della causa (lett. a); oppure sussistevano già prima della chiusura dello scambio di scritti o prima dell'ultima udienza di istruzione della causa, ma non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b). Dopo un secondo scambio di scritti la fase allegatoria è terminata, indipendentemente dalla tenuta di un'udienza istruttoria. Nuovi fatti e mezzi di prova non possono più essere addotti liberamente, ma soltanto alle con- dizioni dell'art. 229 cpv. 1 CPC (DTF 140 III 312 consid. 6.3.2.3). La parte che si appella a nuovi fatti e nuovi mezzi di prova deve anche comprovare l'adempimento dei presupposti stabiliti dall'art. 229 cpv. 1 CPC (Sogo/Naegeli, in: Oberham- mer/Domej/Haas [edit.], Kurzkommentar ZPO, 3 a ed., Zurigo 2021, n. 11d ad art. 229 ZPO). Contrariamente a quanto ritenuto dalla dottrina minoritaria le parti non possono sempre attendere sino alla prossima opportunità procedurale in cui è da- ta loro la possibilità di esprimersi per addurre nuovi fatti e mezzi di prova. La legge stabilisce infatti che questi sono da addurre "immediatamente". Pertanto, qualora il prossimo termine procedurale non è imminente, le parti non possono attendere detto termine ma devono addurli separatamente (TF 5A_141/2019 del 7.6.2019 consid. 6.4; Sogo/Naegeli, op. cit., n. 15a ad art. 229 ZPO). 2.Per quanto concerne il parcheggio e la sussistenza o meno di un difetto a tal proposito si rileva quanto segue. 2.1.L'appellante sostiene che lo scopo dei lavori era chiaramente la formazione di un parcheggio, motivo per cui venivano sistemati anche i muri esterni. Essendo tuttavia tale parcheggio stato costruito per il 50% sul fondo confinante di proprietà del Comune, l'opera sarebbe difettosa ragion per cui egli si sarebbe rifiutato di ot- temperare integralmente al pagamento della fattura dell'appellata (act. TR I.2, pag. 6 seg.; act. TR I.4, pag. 3 seg.). L'appellata fa invece piuttosto valere che lo scopo era quello di fare pulizia e consolidare una situazione precaria davanti a casa del committente, creando anche un nuovo accesso. Lo spazio che si creava a fronte di tali lavori poteva poi venir adibito a parcheggio, ma l'intenzione non era quella di creare davanti a casa un parcheggio vero e proprio. I lavori sarebbero inoltre stati eseguiti secondo gli ordini dell'appellante (act. TR I.3, pag. 3 e 5; act. TR I.5 pag. 3 segg.). 2.2.Il Tribunale regionale ha ritenuto che, sulla base della documentazione agli atti e della deposizione del teste C._____, il qui appellante non avrebbe saputo dimostrare l'esistenza di un difetto nel senso giuridico del termine. Infatti, non

5 / 11 avendo le parti stipulato un contratto d'appalto in forma scritta, non essendoci né un piano dei lavori da eseguire né una direzione lavori e non avendo il teste con- fermato quanto asserito dall'appellante, non potrebbe dirsi dimostrata la tesi se- condo cui scopo dei lavori era sin dall'inizio chiaramente la creazione di un po- steggio regolamentare sul sedime privato e solo secondariamente il rifacimento dei muri. A ciò si aggiungerebbe che, secondo la lettera agli atti del 21 novembre 2014 del Comune di D._____, la procedura di notifica concerneva solamente i mu- ri esterni e non la formazione del piazzale antistante l'abitazione dell'appellante. La dicitura "Formazione nuovo posteggio" sulle due offerte non verrebbe inoltre d'aiuto all'appellante. Infatti, malgrado i termini utilizzati, nella prima offerta il par- cheggio non sarebbe nemmeno indicato nel catalogo dei lavori eseguiti, mentre nella seconda l'importo destinato al posteggio ammonterebbe a soli CHF 1'050.00 su un importo totale di 24'485.00. Per le opere relative alla sistemazio- ne/formazione dei muri e del viale pedonale la somma prevista sarebbe sensibil- mente maggiore. Per il Tribunale regionale la tesi dell'appellata, secondo la quale lo scopo principale dell'intervento consisteva nella sistemazione esterna dei muri e dell'entrata, e che per quanto concerne l'area posteggio "quello che usciva usciva" meriterebbe quindi protezione. Inoltre, a mente della prima istanza, l'appellante non avrebbe potuto non rendersi conto delle dimensioni dell'area in oggetto, e di conseguenza del fatto che per ottenere un posteggio regolamentare sarebbe stato necessario o procedere con l'arretramento del muro in sasso accanto al nuovo viale d'accesso pedonale oppure rinunciare a quest'ultimo. L'appellante, non es- sendo stato in grado di dimostrare che l'opera eseguita non presentava le qualità convenute o promesse né che poteva aspettarsi secondo le regole della buona fede, non potrebbe pertanto prevalersi della garanzia per difetti derivante dagli art. 367 segg. CO (act. TR IV.3, consid. 4.2 seg.). 2.3.L'appellante in sede d'appello ha nuovamente conferma la propria tesi. Egli fa in particolare valere che nell'offerta del 3 ottobre 2013 dell'appellata, dal titolo "Formazione nuovo posteggio", sarebbe prevista la pavimentazione del parcheg- gio, evidente sarebbe quindi che il posteggio andava realizzato. Infatti, al termine dei lavori, l'appellata avrebbe consegnato un posteggio (act. A.1, n. IV.1). A mente dell'appellante l'appellata, rilevando che il posteggio non poteva essere realizzato sulla sua proprietà, avrebbe dovuto informarlo immediatamente. L'appellata non si sarebbe però occupata minimamente di rilevare i confini, costruendo nel modo più semplice per lei. Essendo venuta meno del suo obbligo di comunicazione l'appel- lata sarebbe quindi tenuta a sopportare i danni che la sua difettosa esecuzione ha causato all'appellante (act. A.1, n. IV.2). L'appellante sostiene poi che la conclu- sione del Tribunale regionale, nella misura in cui si fonda sulla testimonianza di

6 / 11 C._____, sarebbe errata, arbitraria e insostenibile. La testimonianza sarebbe infat- ti poco credibile e compiacente verso l'appellata. Le dichiarazioni del teste sareb- bero in contrasto con quanto stabilito dall'offerta del 3 ottobre 2013 dell'appellata, nella quale sarebbe prevista la formazione del posteggio, poi anche effettivamente realizzato. Inoltre egli non potrebbe comunque sapere se la costruzione di un po- steggio era stata o meno pattuita, essendo l'incontro con lui avvenuto prima della seconda offerta (act. A.1, n. IV.3). A mente dell'appellante inoltre il Tribunale di prima istanza non potrebbe basarsi sul solo scritto agli atti facente riferimento alla procedura edilizia e pretendere di conoscere cosa è stato oggetto di tale procedu- ra. Il contenuto della notifica e autorizzazione del Comune non sarebbe noto, in quanto non agli atti, e ogni conclusione fondata sugli stessi sarebbe arbitraria (act. A.1, n. IV.4). L'opera, non rispettando i confini del mappale dell'appellante, sareb- be difettosa. Il committente in buona fede avrebbe potuto attendere un'opera rea- lizzata sul suo mappale. Prova del difetto sarebbe la perizia (act. A.1, n. IV.5). 2.4.L'appellata, allineandosi a quanto ritenuto dai giudici di prima cure, sostiene invece che nessun vero parcheggio sarebbe stato commissionato e che non vi sarebbe pertanto alcun difetto (act. A.2, pag. 4, 6 e 9). Scorretto sarebbe inoltre ascrivere all'appellata di non avere accertato i confini della proprietà dell'appellan- te, avendo quest'ultimo peraltro nel suo scritto del 1° aprile 2014 sostenuto l'esatto contrario, e meglio di essersi trovato insieme al teste per una valutazione e defini- re bene quali fossero i limiti della proprietà (act. A.2, pag. 7 seg.). L'appellata fa quindi valere che non essendo l'opera difettosa le rivendicazioni dell'appellante sarebbero del tutto infondate (act. A.2, pag. 14). 2.5.1. Contrariamente a quanto ritenuto dalla prima istanza dal tipo di opera ese- guita appare chiaro che la formazione del posteggio fosse effettivamente oggetto del contratto. Infatti, se da un lato è vero che la prima offerta del 25 aprile 2013 – nonostante indichi nel concerne la formazione del posteggio – non prevede nell'- elenco dei lavori alcunché in tal senso (act. TR III.2), d'altro lato sia l'offerta del 3 ottobre 2013 (act. TR III.3) sia la fattura finale del 14 aprile 2014 (act. TR II.3 e III. 5), oltre a indicare quale oggetto dei lavori la formazione del posteggio, pre- vedono nella lista dei lavori da eseguire, rispettivamente in quelli eseguiti, la "Pa- vimentazione parcheggio con grigliata" di una grandezza di 15 m 2 . Un posteggio di tale dimensioni è quindi effettivamente stato eseguito e consegnato. Qualora non fosse stato pattuito un parcheggio con delle dimensioni specifiche e realmente scopo dei lavori era la sistemazione dei muri e per quanto concerne il piazzale "quello che usciva usciva" (act. IX.3, pag. 2), mal si comprende per quale motivo l'appellata abbia eseguito un piazzale come quello in esame, rispettando le misure

7 / 11 stabilite nell'offerta e idoneo per essere adibito a posteggio. Vero è che il teste ha smentito l'appellante dichiarando che "si parlava di ricavare uno spazio davanti all'accesso, accanto al viale d'accesso della casa, ma non abbiamo mai parlato in maniera specifica della creazione del parcheggio" (act. TR IX.1, pag. 2), nonostan- te l'appellante abbia più volte sostenuto il contrario (act TR IX.2, pag. 2; act. TR I.4, pag. 2 seg.). Singolare è pure il cambio di rotta dell'appellante, il quale prima menzionava il teste a sostegno della sua tesi e ora lo ritiene poco credibile. Tutta- via, entrambe le parti hanno dichiarato che l'incontro con il teste sarebbe avvenuto prima delle due offerte, o perlomeno prima della seconda offerta, sulla base della quale sono poi stati eseguiti i lavori, con una serie di lavori supplementari. Inoltre per quanto concerne il teste, si tratta di una terza persona al di fuori del rapporto contrattuale tra le parti e che – per sua stessa ammissione – non era a conoscen- za degli accordi presi da quest'ultime (act. IX.1, pag. 2). Essendo quindi la forma- zione del parcheggio di una determinata grandezza stata inclusa nella seconda offerta e questo poi effettivamente realizzato così come previsto, non può che es- sere ritenuto che il parcheggio sia stato oggetto di accordo tra le parti. Il fatto che, come emerge dall'offerta e della successiva fattura, il lavoro di pavimentazione del posteggio sia stato meno oneroso rispetto ai lavori di sistemazione dei muri, non sta a significare che il posteggio non fosse oggetto del contratto. Evidente è che, consistendo in concreto il posteggio nella pavimentazione di uno spazio di terreno ricavato tra due muri, questo sia meno oneroso rispetto al lavoro di formazione e sistemazione dei muri stessi. Inoltre, pure il fatto che – da quanto emerge dalla documentazione agli atti (act. TR II.4; act. TR III.13) – nella domanda di costruzio- ne al Comune non sia stata fatta menzione della formazione di un posteggio, non comprova che tale lavoro non sia stato comunque commissionato. Pure la tesi dell'appellata secondo cui sarebbe ben evidente che se si fosse voluta ricavare un'area espressamente finalizzata a parcheggio l'intervento sarebbe stato ben più rilevante e oneroso (act. TR I.3, pag. 7; act, A.2, pag. 6) non può essere seguita e non trova peraltro conferma nei fatti, essendo di fatto un parcheggio stato eseguito e consegnato (act. TR II.11). 2.5.2. Dalla perizia è emerso che detto parcheggio sporge dal confine del fondo dell'appellante per circa 6 m 2 (act. TR VIII.9). Questo non è tuttavia ancora suffi- ciente per ammettere un difetto, la cui sussistenza presuppone – come esposto in precedenza – una difformità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente, e quin- di che l'opera sia ad esempio priva di determinate caratteristiche accordate o che il committente poteva in buona fede attendersi. In concreto, l'appellante ritiene che il parcheggio doveva essere eseguito sul fondo di sua proprietà e che l'appellata non l'avrebbe informato del fatto che, modificando i lavori inizialmente previsti e

8 / 11 creando una rampa d'accesso anziché una scala, il posteggio sarebbe uscito dalla sua proprietà (act. TR IX.2, pag. 2). L'appellante era tuttavia a conoscenza dei confini della propria proprietà, egli stesso nello scritto del 1° aprile 2014 ha peral- tro dichiarato di averli esaminati (act. TR II.4). Pure l'appellata in sede di appello ha dichiarato che i limiti del confine erano chiari a tutte le parti (act A.2, pag. 8). Come rettamente evidenziato dai giudici di prima cure, dallo spazio ridotto del ter- reno dinanzi all'abitazione dell'appellante era quindi evincibile che costruendo il camminamento non poteva essere formato un posteggio interamente entro i limiti della sua proprietà. Ciò viene peraltro confermato anche dall'appellata nello scritto del 14 aprile 2014, nel quale dichiara che "si sarebbe aspettato che la sua mac- china al massimo uscisse dai limiti per il 20%" e che la variazione del viale d'entra- ta "ci ha fatto perdere spazio da utilizzare per il posteggio" (act. TR II.5). Va inoltre pure osservato che l'appellante stesso ha dichiarato che già in passato posteggia- va la propria auto in quel punto e già allora la macchina invadeva il suolo comuna- le (act. TR IX. 2, pag. 3). Considerato quanto precede è quindi da ritenere che l'- appellante ha consapevolmente acconsentito ai lavori così come eseguiti. Inoltre, considerato lo spazio ridotto, neppure in buona fede egli avrebbe potuto attendersi che vi sarebbe stato sufficiente spazio per il posteggio sulla sua proprietà. Pertanto, essendo entrambe le parti a conoscenza dei limiti della proprietà dell'ap- pellante e quindi dello spazio a disposizione, ed essendovi comunque stato un accordo in merito al lavoro da svolgere, è da ritenere che non vi è in concreto al- cun difetto, non essendo il parcheggio in difformità con quanto pattuito o con quanto l'appellante poteva in buona fede attendersi. 2.5.3. Tenuto conto di tutto quanto precede, la decisione di prima istanza è quindi da confermare per quanto concerne la mancata sussistenza di un difetto nel senso giuridico del termine. 3.Per la prima volta nelle proprie conclusioni scritte e poi nuovamente in sede d'appello l'appellante fa poi valere ulteriori difetti. Egli solleva infatti che dalla peri- zia sarebbero emersi ulteriori difetti di analoga natura sporgendo sul terreno di proprietà del Comune anche una parte del muro di sostegno rifatto, l'imbocco del camminamento, una parte del muro che sostiene il camminamento e la parte ini- ziale del corrimano. Tali difetti non sarebbero stati visibili prima e andrebbero qua- lificati quali difetti occulti (act. A.1, n. III. Ad I e n. IV.6; act. TR I.6, pag. 5 segg.). Egli sostiene quindi che per tali difetti così come per quello del parcheggio avreb- be diritto a un minor valore e un risarcimento danni, che ammonterebbe a CHF 40'173.00. Versando CHF 10'000.00 egli avrebbe ridotto la mercede di CHF 19'447.00, nonostante avrebbe potuto rifiutare l'intero pagamento. Egli si sa-

9 / 11 rebbe quindi comunque assunto una quota parte della fattura dell'appellata, com- pensando con le posizioni di danno e minor valore l'importo eccedente ai CHF 10'000.00, IVA inclusa (act. A.1 n. IV.7.2 seg.; act. TR I.6, pag.10 seg.). 3.1.A mente dell'appellata sarebbe inammissibile far valere ora tali presunti di- fetti occulti. Negli allegati di causa non vi sarebbe infatti il minimo accenno a que- st'evenienza e tanto meno l'appellante avrebbe chiesto una verifica sulla base dell'art. 367 cpv. 2 CO. Inoltre all'appellante avrebbero dovuto essere ben noti i confini della sua proprietà, e avrebbe quindi potuto verificare se le opere rientra- vano ancora nella sua particella. L'appellante avrebbe comunque dovuto notificarli formalmente e tempestivamente, presentando un'istanza circa l'assunzione di fatti e mezzi nuovi ex art. 229 CPC (act. A.2, pag. 8). A mente dell'appellata poi le ipo- tetiche poste di riduzione della mercede e risarcimento danni fatte valere per la prima volta con le conclusioni scritte sarebbero tardive e inoltre tali allegazioni non avrebbero il benché minimo supporto probatorio (act. A.2, pag. 14). 3.2.Anzitutto va evidenziato che la perizia, dalla quale sono effettivamente emerse ulteriori sporgenze dal confine dell'appellante (act. TR VIII.9), è stata noti- ficata alle parti in data 17 ottobre 2018 (act. TR VIII.10). L'appellante ha tuttavia atteso l'inoltro delle conclusioni scritte in data 21 febbraio 2019, e quindi ben quat- tro mesi, per allegare tali fatti nuovi e far valere il minor valore, rispettivamente il risarcimento dei danni. Inoltre l'appellante neppure si è minimamente espresso in merito all'adempimento in concreto dei presupposti di cui all'art. 229 CPC. Già so- lo per questi motivi, considerato quanto esposto in precedenza (cfr. consid. 1.4), non può essere dato seguito a tali ulteriori censure e non è pertanto necessario entrare nel merito dei calcoli del minor valore e dei danni esposti dell'appellante. 3.3.Si osserva ad ogni modo che, per quanto concerne la sporgenza dell'im- bocco del camminamento, della parte del muro che sostiene il camminamento e la parte iniziale del corrimano, è pure discutibile se effettivamente l'appellante non avrebbe potuto riconoscere tali asseriti difetti con l'ordinaria verificazione dell'ope- ra. Infatti, come detto nei considerandi precedenti, risulta che l'appellante era a conoscenza dei limiti della propria proprietà, egli avrebbe quindi potuto riconoscerli già al momento della consegna dell'opera e notificarli tempestivamente. Inoltre l'appellante appare comunque essere venuto meno del proprio onere della prova per quanto concerne il minor valore e i danni fatti valere, essendosi limitato a mere allegazioni di parte e non meglio motivate riduzioni della fattura dell'appellata, senza presentare alcuna prova a sostegno di quanto asserito.

10 / 11 4.Alla luce di tutto quanto precede le conclusioni dei giudici di prima cure me- ritano tutela. L'appello è pertanto da respingere e la decisione del Tribunale regio- nale da confermare. 5.1.La tassa di giustizia per la procedura d'appello è fissata in CHF 3'000.00 (art. 105 cpv. 1 CPC; art. 10 cpv. 1 OECC [CSC 320.210]) ed è posta a carico dell'appellante in quanto integralmente soccombente (dell'art 106 cpv. 1 CPC). 5.2. Il Tribunale cantonale stabilisce d’ufficio e discrezionalmente le ripetibili, qualora queste siano state protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA; DTF 139 III 334 consid. 4.3). Avendo l'appellata protestato le ripetibili, senza presentare tuttavia una nota d'onorario, si ritiene adeguato fissare le ripetibili per la presente procedura discrezionalmente in CHF 2'000.00 (IVA e spese incluse). L'- appellante è quindi tenuta a corrispondere il predetto importo all'appellata.

11 / 11 La Seconda Camera civile pronuncia: 1.L'appello è respinto. Di conseguenza la decisione del 2 aprile 2019 del Tribunale regionale Moesa è confermata. 2.La tassa di giustizia per la procedura d'appello, di CHF 3'000.00, è posta a carico di A.. 3.A. è condannato a versare alla B._____ l'importo di CHF 2'000.00 a titolo di ripetibili per la procedura d'appello. 4.Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 5.Comunicazione a:

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