Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni
Rif.:Coira, 29 marzo 2011Comunicata per iscritto il: ZK2 10 6107 ottobre 2011 Sentenza II. Camera civile PresidenzaBrunner Attuario Rogantini Nell'appello civile della Y . S A , convenuta e appellante, patrocinata dall’avv. Camilla Ghiringhelli, Via Orico 7, 6501 Bellinzona, contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 18 agosto 2010, comunicata il 6 settembre 2010, in re X . S A , attrice e appellata, patrocinata dall’avv. Gianluca Generali, Via Pretorio 7, 6901 Lugano, contro la convenuta e appellante, concernente credito, è risultato:
pagina 2 — 16 I. Fattispecie A.In data 3 giugno 2005 l’Y. SA (in seguito: Y. SA) concluse un contratto di appalto con l’allora Z. SA (ora Z. SA; in seguito: Z. SA), avente per oggetto la rea- lizzazione e la fornitura “chiavi in mano” di un impianto fotovoltaico per il progetto L. presso l’K., da realizzarsi utilizzando dei moduli fotovoltaici della X. SA (in se- guito: X. SA) e ondulatori M. per un prezzo forfetario convenuto di CHF 525'000.– IVA inclusa (act. 3.5). B.Dopo una prima offerta della X. SA già in data 2 aprile 2004 per la fornitura di 420 moduli fotovoltaici denominati SOL 150H (act. 2.29) e dopo che la Y. SA abbia confermato il 7 giugno 2005 che la commessa L. sarebbe stata deliberata a lei (act. 2.30), il 25 agosto 2005 la X. SA fece una nuova offerta alla Y. SA concer- nente l’acquisto di moduli fotovoltaici del tipo SOL serie H al prezzo di CHF 5.15/Wp (IVA esclusa) per il 2005 risp. di CHF 5.24/Wp (IVA esclusa) per il 2006 (act. 2.4). Con scritto del 26 settembre 2005 la Y. SA confermò alla X. SA di aver ricevuto l’ordine dell’impianto summenzionato da realizzare con i moduli della X. SA per una potenza complessiva di 63 kWp (act. 2.5). La X. SA a sua volta ringraziò la Y. SA per l’ordine in data 25 ottobre 2005 e con- fermò l’offerta dettagliata per la vendita di moduli del tipo SOL 160H da 160 Wp in quantità di 63 kWp pari a 394 moduli al prezzo di CHF 5.24/Wp (IVA esclusa). Per il pagamento stabilì che il 40% del prezzo globale (=CHF 142'083.65) sarebbe dovuto a ricevimento della presente conferma, un’altra rata del 40% prima della spedizione ad avviso merce pronta e il restante 20% (=CHF 71'041.82, risp. 2 x CHF 35'520.91) a 30 giorni dalla data di fattura (act. 2.6). Il documento fu in segui- to controfirmato in accettazione di detta offerta dalla Y. SA in data 29 novembre 2005. C. C.1Con scritto dello stesso 25 ottobre 2005 la X. SA confermò la disponibilità a rilasciare la garanzia bancaria a fronte dell’anticipazione di CHF 132'048.– (IVA esclusa). Per accordo fra le parti fu pattuito che il maggior costo vantato dall’N. SA per tale servizio sarebbe suddiviso in parti eguali tra la X. SA, la Y. SA e l’Z. SA. Tale documento fu firmato dalle tre società, di cui la Y. SA in data 9 dicembre 2005 (act. 2.7).
pagina 3 — 16 Il 29 novembre 2005 la Y. SA trasmise la conferma dell’ordine dei moduli fotovol- taici alla X. SA, chiedendole espressamente una garanzia d’acconti per l’importo di CHF 132'048.– da intestare direttamente all’Z. SA (act. 2.8). L’N. SA rilasciò direttamente all’Z. SA una bozza di garanzia di restituzione d’acconto dell’importo di CHF 132'048.– in data 2 dicembre 2005 firmata dalla X. SA (act. 2.9). In questa fece riferimento al contratto che ritenne l’Z. SA avrebbe concluso con la X. SA come da ordine fax del 26 settembre 2005. C.2Tenor l’avviso di accredito del 17 gennaio 2006 (act. 2.34) l’Z. SA versò CHF 142'083.65 (=CHF 132'048.– più IVA al 7.6%) alla X. SA, rappresentando questa la cifra pattuita quale primo acconto ai sensi del contratto di vendita. C.3La X. SA fece una nuova offerta alla Y. SA in data 26 aprile 2006 per dei moduli del tipo SOL 170H da 170 Wp ad un prezzo complessivo di CHF 378'000.-, menzionando di essersi incontrata pochi giorni prima con l’Z. SA (act. 2.31). L’impresa generale di costruzioni W. SA tuttavia informò l’Z. SA con scritto del 4 maggio 2006 che il committente non sarebbe disposto a riconoscere il maggior costo per un impianto più potente, bensì si accontenterebbe dei moduli da 150 Wp come da base d’appalto, precisando che la X. SA sarebbe in grado di produrre comunque ed ancora i 420 moduli di detta potenza (act. 2.32). Conseguentemente lo stesso 4 maggio 2006 l’Z. SA rese nota tale decisione alla Y. SA e la pregò di provvedere alla fornitura dei pannelli come da offerta iniziale, trasmettendo una copia dello scritto alla X. SA (act. 2.33). C.4Il 6 luglio 2006 la Y. SA chiese la consegna della merce pronta (act. 2.26). In stessa data la X. SA emise la fattura n. 64 direttamente all’Z. SA per la fornitura dei moduli per CHF 177'604.56, detraendo però l’acconto di CHF 142'083.65, per arrivare ad uno scoperto di CHF 35'520.91 (act. 2.10). Detta fattura ha per oggetto la fornitura di 210 moduli fotovoltaici del tipo SOL 150H, avvenuta questa il 10 lu- glio 2006 tenor bollettino di consegna firmato (act. 2.28). C.5Con fax del 21 luglio 2006 la Y. SA segnalò alla X. SA che il committente pretenderebbe la fornitura di tutti i moduli ordinati onde passare al versamento della seconda richiesta d’acconto (act. 2.11). Il 27 luglio 2006 le scrisse un e-mail indicando che l’Z. SA non accetterebbe il termine per la fornitura della seconda parte dei moduli, invitando così la X. SA ad inviarle una conferma entro il 15 set- tembre 2006, onde liberare la richiesta d’acconto sospesa da parte dell’Z. SA (act. 2.35). Il 18 agosto 2006 chiese di essere contattata, non avendo ricevuto informa- zioni riguardanti la fornitura (act. 2.36).
pagina 4 — 16 La X. SA informò la Y. SA in data 11 settembre 2006 che il saldo dell’ordine sa- rebbe pronto, chiese i dettagli della spedizione, stando in attesa pure della secon- da tranche pari a CHF 142’0083.65 [recte: 142'083.65] e chiedendo se potrebbe inviare la copia dei rispettivi documenti all’Z. SA, al che la Y. SA rispose lo stesso giorno per fax che la X. SA avrebbe potuto procedere alla fornitura “come l’ultima volta” (act. 2.27). C.6Il 13 settembre 2006 la X. SA emise la fattura n. 83, anche questa diretta- mente all’Z. SA, per l’importo di CHF 177'604.56 (act. 2.12). Agli atti figura pure un bollettino di consegna firmato, anch’esso del 13 settembre 2006, per la consegna di moduli fotovoltaici dello stesso peso come alla prima consegna del 10 luglio 2006 (act. 2.28), senza che la data precisa sia stata aggiunta. Non avendo avuto riscontro alle due fatture n. 64 e 83 (act. 2.10 e 2.12), la X. SA si rivolse alla Y. SA con scritto del 14 settembre 2006, rivendicando ancor sempre uno scoperto del 20% della prima fattura pari a CHF 35'520.91 e attendendo la rimessa di CHF 142'083.65, ovvero la somma del secondo acconto, più il 20% pari a CHF 35'520.91 dovuti a 30 giorni dalla data di fattura come da contratto (act. 2.13). Come richiesto dalla Y. SA, la X. SA le trasmise inoltre i documenti originali riguardanti la spedizione a saldo, ossia la fattura n. 83 e il proforma n. 42, intestati all’Z. SA. In data 3 novembre 2006 la X. SA inviò nuovamente le fatture n. 64 e 83 all’Z. SA, prima per fax poi in originale (act. 2.14). L’Z. SA ritornò le fatture il 7 novembre 2006 (act. 2.15) in quanto non sarebbero di sua competenza. Non avrebbe, infatti, mai intrattenuto relazioni commerciali con la X. SA e tanto meno ordinato dei mo- duli solari. L’unico suo partner in questa commessa sarebbe la Y. SA. Il pagamen- to in acconto di CHF 142'083.65 in data 13 gennaio 2006 (cfr. act. 2.34) l’avrebbe versato soltanto perché espressamente richiesto dalla stessa Y. SA. Chiese quindi l’annullamento delle fatture nei suoi confronti. La Y. SA si rivolse alla X. SA con scritto del 14 novembre 2006 (act. 2.16) e, fa- cendo riferimento alla fornitura di moduli fotovoltaici SOLL 150 H [recte: SOL 150H], la informò che dopo aver scelto il prodotto della X. SA le due contraenti d’appalto Y. SA e Z. SA avrebbero concordato il pagamento dei moduli da parte dell’Z. SA direttamente alla X. SA. In effetti, il primo acconto pari al 40%, ossia CHF 142'083.65 (IVA inclusa), le sarebbe stato versato dall’Z. SA in gennaio 2006. A suo dire anche la rimanenza sarebbe quindi dovuto essere versata dall’Z. SA. La Y. SA procederebbe però comunque ad un versamento di CHF 71'041.82
pagina 5 — 16 (=20% del prezzo globale). Per il resto la X. SA fu pregata di rivolgersi direttamen- te all’Z. SA per l’importo scoperto di CHF 142'083.65. La X. SA non avendo registrato entrate da parte della Y. SA nemmeno nella misu- ra dell’importo promesso di CHF 71'041.82, il 21 dicembre 2006 il suo patrocinato- re di allora l’avv. Lorenzo Medici sollecitò la Y. SA al pagamento dell’importo sco- perto di CHF 213'125.47 (=CHF 35'520.91 + CHF 142'083.65 + CHF 35'520.91), precisando che la X. SA non avrebbe stipulato contratto alcuno con l’Z. SA in rela- zione ai lavori di ristrutturazione dell’K. nell’ambito del progetto L. (act. 2.17). Di conseguenza spetterebbe alla sola Y. SA di versare il saldo scoperto di cui al con- tratto fra le due società. Con scritto del 1° febbraio 2007 poi l’avv. Lorenzo Medici comunicò alla Y. SA che la sua assistita X. SA non avrebbe tutt’ora registrato pa- gamenti nell’affare menzionato (act. 2.18), al quale la Y. SA rispose ripetendo che solo interlocutore della X. SA sarebbe l’Z. SA (act. 2.19). C.7Con scritto del 18 aprile 2007 della Y. SA all’Z. SA la prima dichiarò di voler cedere il credito di CHF 213'125.50 alla X. SA, specificando che tale cessione sa- rebbe valida solamente se accettata immediatamente dall’Z. SA e dalla X. SA, compreso inoltre il versamento a suo favore dell’importo restante di CHF 71'374.50 (=CHF 284'500.– – CHF 213'125.50) entro la scadenza del 23 aprile 2007 da parte dell’Z. SA (act. 2.22). Un mese più tardi in data 18 maggio 2007 la Y. SA comunicò alla X. SA di cederle incondizionatamente il proprio credito nei confronti dell’Z. SA fino a concorrenza dell’importo di CHF 213'125.50 (act. 2.23). D.Nel frattempo il 25 aprile 2007 la X. SA fece spiccare il precetto esecutivo n. 4393/07 nei confronti della Y. SA per un importo di CHF 213'125.50 più interessi al 5% dal 21 dicembre 2006 (act. 2.21), contro il quale la debitrice escussa fece op- posizione in data 27 aprile 2007. La successiva istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 26 ottobre 2007 della X. SA fu poi rigettata con sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 10 gennaio 2008 (vedi l’incarto n. 330-07-182). Tale decisione non fu impugnata. E.Con scritto del 6 luglio 2007 l’avv. Lorenzo Medici informò la Y. SA che nel frattempo l’Z. SA si sarebbe dichiarata disposta a versare unicamente l’importo di CHF 42'000.– risultante dalla cessione, somma questa da scontare sulle pretese della X. SA nei confronti della Y. SA (act. 2.24; cfr. anche un altro scritto del 6 lu- glio 2007 all’Z. SA e la liquidazione finale del 27 luglio 2007 dell’Z. SA, doc. U risp. T dell’inc. n. 330-07-182). Del resto l’Z. SA contesterebbe però di dovere gli impor- ti indicati nella cessione di credito del 18 maggio 2007 (act. 2.23). Resterebbe
pagina 6 — 16 quindi comunque un credito residuo di CHF 171'125.50 a favore della X. SA, il quale sarebbe tuttora dovuto dalla Y. SA. Rimarrebbe inoltre in sospeso pure l’importo di CHF 42'000.– in caso di mancato versamento da parte dell’Z. SA. F.Il 17 settembre 2009 la X. SA fece spiccare un secondo precetto esecutivo (n. 4280/09) per un importo di CHF 171'125.50 più interessi al 5% dal 21 dicembre 2006 e CHF 200.– per le spese del primo precetto esecutivo (n. 4393/07) del 25 aprile 2007. La Y. SA fece opposizione contro questo nuovo precetto esecutivo il 22 settembre 2009. G.La X. SA promosse quindi un’istanza di conciliazione civile in data 18 set- tembre 2009 presso l'allora Presidente di Circolo di Roveredo nei confronti della Y. SA, facendo valere un credito di CHF 171'125.50 più interessi al 5% e chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il tentativo di conciliazione essendo rimasto infruttuoso, il 4 febbraio 2010 il Presidente di Circolo di Roveredo rilasciò il libello (act. 2.1). H.L’8 febbraio 2010 la X. SA proseguì la causa inoltrando un’istanza civile al Tribunale distrettuale Moesa con i seguenti petiti: “1. L’istanza è accolta. Di conseguenza la ditta convenuta Y. SA è condannata a pagare all’istante X. SA la somma di CHF 171'125.50, oltre interessi al 5% dal 21.12.2006 e spese esecutive. 2.L’opposizione al precetto esecutivo no. 4280/09 dell’Ufficio esecuzioni del Circolo di Roveredo/GR è rigettata in via definitiva. 3. Protestate tasse, spese e ripetibili.” In motivazione fece valere che l’importo chiesto corrisponderebbe al credito anco- ra scoperto di cui dal contratto fra l’istante e la convenuta. L’istante quale venditri- ce avendo adempiuto a soddisfazione i suoi doveri di cui al contratto di compra- vendita, l’acquirente e convenuta Y. SA non potrebbe avanzare nessuna obiezio- ne al pagamento. All’affermazione di controparte tenor la quale questa avrebbe ceduto il suo credito nei confronti dell’Z. SA all’istante, la X. SA rispose che tale cessione non sarebbe mai avvenuta, tanto meno vi sarebbe stato consenso della supposta cessionaria X. SA. Non vi sarebbe neanche stata un’assunzione del contratto da parte dell’Z. SA come sostenuto dalla Y. SA, dato che mancherebbe anche qua il consenso sia dell’Z. SA sia della X. SA. Dagli atti non risulterebbe nessun indizio a favore di tali teorie. Nemmeno le modalità di pagamento del primo acconto (pagamento da par- te dell’Z. SA) non cambierebbero nulla a riguardo, visto considerato che fu la Y.
pagina 7 — 16 SA a chiedere esplicitamente che sia l’Z. SA a versare il primo acconto. Andrebbe quindi constatato che il contratto di compravendita concluso fra l’istante X. SA e la convenuta Y. SA per l’acquisto di moduli fotovoltaici rimarrebbe valido e le sue disposizioni vincolanti, perciò la Y. SA dovrebbe essere condannata a pagare la somma restante di cui al petito dell’istanza. I.Con sentenza del 18 agosto 2010, comunicata il 6 settembre 2010, il Tribunale distrettuale Moesa pronunciò: "1. L'istanza 8 febbraio 2010 è parzialmente accolta. § Di conseguenza la Y. SA, Cama, è condannata a pagare alla X. SA, Chiasso, la somma di CHF 171'125.50 oltre interessi al 5% dal 28 dicembre 2006. §§ L'opposizione al precetto esecutivo no 4280/09 dell'Ufficio esecuzione del Circolo di Roveredo è rigettata in via definitiva limitatamente alla somma di CHF 171'125.50 oltre interessi al 5% dal 28 dicembre 2006. 2. La tassa di giudizio di CHF 4'160.–, quella di scritturazione di CHF 260.– e le spese diverse di CHF 69.–, per complessivi CHF 4'489.–, sono a carico della convenuta, con l'obbligo di versare all'attrice l'importo di CHF 5'485.– a titolo di ripetibili. 3. (Comunicazioni)" La prima istanza considerò in essenza che fra la Y. SA e la X. SA sarebbe stato concluso un contratto di compravendita nel quale venne pattuita la vendita di moduli fotovoltaici del tipo SOL 160H per una potenza complessiva di 63 kWp al prezzo di CHF 5.24/Wp IVA esclusa, per un importo complessivo di CHF 355'209.12 IVA inclusa. Ancora aperto sarebbe il credito di CHF 171'125.50, avendo tenuto conto dei versamenti effettuati. Ciò sarebbe comprovato dai documenti agli atti. Quanto affermato dalla Y. SA in relazione ad una cessione di credito da lei alla X. SA o addirittura un subentro dell’Z. SA in luogo e vece di Y. SA, al contrario, non troverebbe alcun fondamento negli atti. Per entrambe le varianti farebbe difetto la concorde volontà, per la sostenuta cessione anche la forma scritta. La tesi della convenuta per cui l’attrice non avrebbe adempiuto la propria prestazione contrattuale per aver omesso di fornire quanto previsto dal contratto sarebbe inoltre pressoché temeraria. La fornitura sarebbe di fatto stata approvata dalle parti che l’avrebbero pure confermato per iscritto. J.La Y. SA ha dichiarato appello in data 24 settembre 2010 contro detta sentenza, presentando i seguenti petiti: “1. L’appello della ditta Y. SA con sede in Cama contro i disp. N.i 1. e 2. della sentenza di data 18 agosto 2010 del Tribunale distrettuale Moesa in Roveredo nella causa a procedura ordinaria promossa nei suoi
pagina 8 — 16 confronti con istanza processuale di data 8 febbraio 2010 dalla ditta X. SA con sede in Chiasso (causa incarto N. 110.10.01 di detto Tribunale distrettuale) è integralmente accolto. 1.1. Di conseguenza, in riforma della querelata sentenza, segnatamente del disp. N. 1. della medesima, l’istanza processuale di data 8 febbraio 2010 della ditta X. SA con sede in Chiasso nei confronti della ditta Y. SA con sede in Cama è integralmente respinta. 1.2. Di conseguenza, in riforma della querelata sentenza, segnatamente del disp. N. 2. della medesima, tasse, spese e ripetibili di prima istanza sono poste a carico dell’attrice e convenuta in appello. 2.Protestate tasse, spese e ripetibili di seconda istanza, a carico dell’attrice e convenuta in appello.” K.Nella motivazione scritta dell’appello l’appellante ripropone in lunghe espo- sizioni i fatti accaduti dal suo punto di vista (cifra 3), spiegando poi perché a suo dire si sarebbe alla presenza di un’assunzione di contratto avvenuta verbalmente e/o per atti concludenti (cifra 4.1), che subordinatamente l’appellante avrebbe tutto il diritto in virtù dell’art. 82 CO di non pagare l’importo chiesto da controparte (cifra 4.2) e che in via ancor più subordinata sussisterebbe una cessione del proprio credito residuo verso l’Z. SA a favore di controparte effettuata in data 18 maggio 2007 (cifra 4.3). L.Con risposta del 17 gennaio 2011 l’appellata ribatte in sostanza che le as- serzioni dell’appellante sarebbero prive di fondamento e sarebbero interamente smentite dalla documentazione agli atti. II. Considerandi 1. 1.1Con la riforma dell’art. 122 cpv. 1 Cost. è stata attribuita alla Confederazione la competenza legislativa esclusiva in materia di procedura civile. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC; RS 272). Il Cantone dei Grigioni ha quindi abrogato i suoi atti legislativi in questo campo entro il 31 dicembre 2010. Giusta l’art. 405 cpv. 1 delle disposizioni transitorie del CPC tuttavia alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Dato che nella fattispecie la sentenza impugnata è stata notificata il 6 settembre 2010, è applicabile il vecchio Codice di procedura civile grigionese del 1° dicembre 1985 (CPC/GR; già CSC 320.000) in vigore fino al 31 dicembre 2010.
pagina 9 — 16 1.2Giusta l’art. 218 cpv. 1 CPC/GR può essere presentato l’appello al Tribunale cantonale contro le sentenze dei tribunali distrettuali in controversie di carattere patrimoniale per un valore superiore a CHF 8'000.– (art. 19 cifra 1 CPC/GR). Esso deve essere dichiarato in tre copie al presidente della prima istanza entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione scritta della sentenza motivata e deve contenere le proposte formulate a modifica della sentenza di prima istanza (art. 219 cpv. 1 CPC/GR). L’appello della Y. SA contro la decisione del Tribunale distrettuale Moesa del 18 agosto 2010, notificata il 6 settembre 2010, essendo stato dichiarato il 24 settembre 2010 e contenendo precisi petiti è ricevibile in ordine, il che non è del resto nemmeno contestato dall’appellata. 2.L’appellante risolleva la questione di sapere se il credito della X. SA – la cui esistenza e altezza sono incontestate – debba essere pagato dalla Y. SA oppure allora dall’Z. SA. Va quindi esaminato in primo luogo chi abbia concluso un contratto con chi, con quale contenuto e se questo nel corso delle negoziazioni sia eventualmente stato modificato. 2.1 Il 3 giugno 2005 l'Z. SA e la Y. SA hanno concluso un contratto sulla fornitura e installazione "chiavi in mano" di moduli fotovoltaici al prezzo di CHF 525'000.–. Nel contratto d’appalto è stato previsto espressamente l’utilizzo dei moduli fotovoltaici della X. SA (act. 3.5). In seguito la Y. SA e la X. SA hanno concluso un contratto di compravendita di detti moduli fotovoltaici, il che è esplicitamente riconosciuto anche dall’appellante. D’altronde considerando la documentazione agli atti non si lascerebbe argomentare nient’altro. La X. SA ha, infatti, fatto un’offerta alla Y. SA già in data 2 aprile 2004 (act. 2.29), presentandone una nuova e concreta per dei moduli del tipo SOL serie H il 25 agosto 2005 su esplicita richiesta della Y. SA (act. 2.4). La Y. SA ha confermato alla X. SA di aver ricevuto l’ordine dell’impianto da effettuare con i suoi moduli da 150Wp per una potenza complessiva di 63 kWp, pregando la X. SA di riservare la relativa produzione per maggio-giugno 2006 con ordine del 26 settembre 2005 (act. 2.5). Con questo essa ha accettato l’offerta di controparte. La X. SA ha confermato ulteriormente tale ordine in data 25 ottobre 2005, fissando pure i dettagli del pagamento, menzionando tuttavia una vendita di 394 moduli del tipo SOL 160H da 160 Wp e non più da 150 Wp (act. 2.6). Detto documento è stato controfirmato dalla Y. SA il 29 novembre 2005 (cfr. anche act. 2.8). Risulta quindi inequivocabilmente che le parti al contratto di compravendita erano la X. SA quale venditrice e la Y. SA quale acquirente. I documenti act. 2.16, 2.22 e 2.23 d’altronde hanno senso soltanto se la fornitura dei moduli fotovoltaici è stata
pagina 10 — 16 convenuta fra dette due imprese. La conclusione valida di un contratto di compravendita ai sensi degli artt. 184 segg. CO fra le parti al presente procedimento è dunque pacifica. Non sono invece state intrattenute delle relazioni contrattuali dirette fra la X. SA e l’Z. SA, il che è stato confermato pure dall’appellante alla cifra 3.2 dell’appello (act. 07). 2.2Per ciò che attiene alla divergente dichiarazione quanto al tipo di moduli da fornire (420 moduli SOL 150H da 150 Wp oppure 394 moduli SOL 160H da 160 Wp, in ambedue i casi per complessivi 63 kWp), conformemente a quanto previsto dall’art. 18 cpv. 1 CO si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate. Nella fattispecie d’un canto la Y. SA ha ordinato dei moduli SOL 150H (act. 2.5), dall’altro ha confermato l’ordine di moduli SOL 160H soli due mesi dopo (act. 2.6). È pur vero, infatti, che vi sono stati diversi tentativi da parte della X. SA ad offrire moduli più potenti e più costosi, ossia del tipo SOL 160H oppure anche SOL 170H invece che gli iniziali moduli SOL 150H. Sia la Y. SA sia il committente però – in definitiva – hanno inconfutabilmente rifiutato tali proposte (cfr. solo act. 2.32 e 2.33, di cui era a conoscenza anche la Y. SA). Il committente finale non era difatti disposto ad accettare il maggior costo per i moduli più efficienti. Fatto sta comunque che dalla X. SA sono stati fatturati (act. 2.10 e 2.12) e forniti (act. 2.28; cfr. pure act. 2.16) 420 moduli SOL 150H da 150 Wp ad apparente soddisfazione dell’acquirente, o perlomeno senza che questa abbia mai protestato. Poco importa che le parti abbiano a volte denominato l’oggetto del contratto di compravendita in modo inesatto, a sapere SOL 160H invece di SOL 150H. 2.3Può dunque essere constatato che il contratto vale come concluso su 420 moduli SOL 150H da 150 Wp e, per quanto risulta dalla documentazione agli atti, non è intervenuta nessuna modifica dello stesso. 3.In un secondo tempo va esaminato se dopo la conclusione di detto contrat- to di compravendita fra le parti al procedimento vi sia stato fra esse e l’Z. SA un accordo nel senso che l’Z. SA avrebbe assunto gli obblighi di pagamento della Y. SA nei confronti della X. SA o che l’Z. SA sarebbe subentrata nel contratto in luo- go e vece della Y. SA, oppure in un’ultima ipotesi se la Y. SA abbia ceduto il suo credito nei confronti dell’Z. SA alla X. SA, come asserito nel appello. 3.1L’appellante fa valere in prima linea che l’Z. SA, temendo che la Y. SA ab- bia un margine di guadagno eccessivo, avrebbe deciso di procedere direttamente all’acquisto dei moduli fotovoltaici in questione e sarebbe subentrata in luogo e
pagina 11 — 16 vece dell’appellante nel contratto di compravendita originario con l’accordo di en- trambe le parti. La bozza di garanzia bancaria dell’N. SA (act. 2.9) sarebbe stata intestata all’Z. SA, la quale avrebbe provveduto al pagamento del primo acconto direttamente alla X. SA (act. 2.34). L’Z. SA invece non avrebbe pagato gli importi dovuti alla Y. SA dal contratto di appalto concluso fra loro. I costi della transazione sarebbero stati ripartiti a ragione di ⅓ ciascuno. A suo dire ciò suggerirebbe una relazione contrattuale fra l’appellata e l’Z. SA (cifra 3.4 dell’act. 07). Anche l’intestazione direttamente all’Z. SA delle due fatture n. 64 e 83 (act. 2.10 e 2.12) da parte della X. SA sarebbe una prova dell’intervenuto subentro dell’Z. SA nel contratto originario fra le parti. La fornitura dei moduli poi sarebbe stata fatta an- ch’essa direttamente all’Z. SA. Inoltre la merce fornita non corrisponderebbe a quanto convenuto nel contratto di compravendita originario, dato che l’Z. SA avrebbe richiesto dei moduli diversi, in specie dei moduli SOL 150H invece che SOL 160H, senza che l’appellante avesse avuto voce in capitolo. Ciò sarebbe un ulteriore indizio per l’avvenuta assunzione del contratto (cifra 3.5 dell’act. 07). 3.2Tali affermazioni condurrebbero – qualora si rivelassero esatte – potenzial- mente al risultato che l’appellante sarebbe liberata dagli obblighi di pagamento di cui al contratto originario, cioè procurerebbero un vantaggio all’appellante. In tal senso tenor l’art. 8 CC quindi l’onere della prova incombe alla Y. SA per tutte le varianti ravvisabili e avanzate dalla stessa appellante. 3.3 3.3.1 Sia per un’assunzione di debito (cfr. art. 176 cpv. 1 e 2 CO) sia per un su- bentro in luogo e vece nel contratto originariamente concluso fra le parti è neces- sario il consenso sia della X. SA quale creditrice sia dell’Z. SA quale assuntrice o subentrante. Per quanto concerne la presunta cessione risp. assunzione di debito, la lettera del testo legale degli artt. 164 segg. CO è sufficientemente chiara a tale proposito. Per ciò che attiene il subentro in un contratto, invece, nulla è espressa- mente previsto nel CO e va quindi consultata la giurisprudenza. In un caso paragonabile alla base della sentenza del Tribunale federale 4C.32/2001 del 7 maggio 2001 il ricorrente aveva sostenuto che vi sarebbe stata un’assunzione di contratto, ritenendo che egli avrebbe potuto dedurre il consenso di controparte dal comportamento di quest’ultima tenor il principio dell’affidamento, specie perché nel periodo più intenso di corrispondenza fra le parti, controparte avrebbe indirizzato due scritti alla terza società che avrebbe appunto assunto il contratto, modificandone pure il contenuto. Al consid. 3b il Tribunale federale ha però statuito, in conferma della sentenza del Obergericht del Canton Turgovia, che
pagina 12 — 16 gli indizi avanzati dal ricorrente – d’altronde del tutto comparabili a quelli dell’appellante nella fattispecie qua in giudizio – non permetterebbero di constata- re effettivamente il sussistere di un’assunzione di contratto perché non sarebbero indizi sufficienti per il consenso di controparte. Specie il semplice indirizzare la corrispondenza ad un terzo di regola non potrebbe essere interpretato quale con- senso ad una modificazione risp. un’assunzione del contratto. 3.3.2 Nella presente fattispecie dagli atti non si può evincere nulla a favore delle asserzioni dell’appellante. Mancano manifestamente dei sufficienti indizi giuridici nella documentazione per confermare il sussistere di un consenso sia della X. SA che dell’Z. SA nel senso di una cessione risp. di un’assunzione del debito dal con- tratto originario oppure del contratto come tale. Entrambe le società hanno difatti sempre e conseguentemente negato il consenso a tali proposte fatte da parte dell’appellante (cfr. act. 2.15, ) ed hanno sostenuto in maniera del tutto costante che la relazione contrattuale su cui si basa il credito in questione sarebbe tuttora quella originaria fra la Y. SA e la X. SA (cfr. act. 2.29, 2.27, 2.13, 2.15, 2.17, 2.18, 2.20 e 2.24). La Y. SA invece si è comportata in maniera poco coerente quanto alla questione di sapere chi sia il partner contrattuale dell’appellata X. SA, comin- ciando pur il 1° febbraio 2007 a sostenere che l’interlocutore della X. SA sarebbe l’Z. SA (act. 2.19). L’appellante ha poi informato l’Z. SA il 18 aprile 2007 di voler cedere il credito di CHF 213'125.50 alla X. SA, pari all’importo di liquidazione se- condo le fatture emanate all’Z. SA, precisando comunque che suddetta cessione sarebbe valida solamente se accettata immediatamente dall’Z. SA e dalla X. SA (act. 2.22), ed ha comunicato detta volontà di cessione “incondizionata” alla X. SA (act. 2.23), senza però che né l’una né l’altra società avrebbero mai reagito a tali annunciate intenzioni dell’appellante. Manca infatti alcuna traccia negli atti di un consenso esplicito ad una cessione o addirittura, come fa valere in processo la Y. SA, ad un’assunzione di contratto. Fa dunque difetto pure la forma scritta di un tale contratto (art. 165 cpv. 1 CO), come avanzato a ragione dall’appellata. Lo scritto del 18 aprile 2007 (act. 2.22) resta quindi una mera dichiarazione d’intenzione unilaterale che non ha avuto nessun riscontro. La presunta cessione risp. assunzione di debito oppure di contratto non è dunque sufficientemente pro- vata, anzi, non trova nessun fondamento nella documentazione agli atti. 3.3.3 In particolare una tale conclusione non può per niente essere tratta dal solo fatto che la X. SA abbia intestato le fatture direttamente all’Z. SA o che que- st’ultima abbia pagato il primo acconto alla X. SA, visto considerato che ciò è av- venuto tutto su espressa richiesta della Y. SA (cfr. act. 2.15). In seguito infatti l’Z. SA si è rifiutata di pagare le fatture speditele (act. 2.15), rinviando la X. SA a vo-
pagina 13 — 16 lersi rivolgere direttamente all’appellante. Non vi sono sufficienti indizi per conclu- dere ad un’intesa più ampia fra l’appellante e l’Z. SA nel senso di un’assunzione dell’intero debito derivante dal contratto originario fra appellata e appellante. Se ciò fosse stata veramente l’idea, non sarebbe comprensibile perché allora il 18 aprile 2007 la Y. SA avrebbe dovuto tentare di cedere il suo credito di cui al con- tratto d’appalto con l’Z. SA per un importo di CHF 213.125.50 alla X. SA (act. 2.22 e 2.23). Infatti, se fra le società coinvolte fosse effettivamente venuto in essere un tale accordo nel senso che la X. SA verrebbe pagata sempre e direttamente dall’Z. SA, la X. SA avrebbe ovviamente potuto far valere il suo credito direttamente dall’Z. SA, senza che la Y. SA avrebbe dovuto cedergli il suo credito nei confronti dell’Z. SA. Tale ipotesi comunque non potrebbe essere approfondita causa man- canza di denuncia di lite ai sensi dell’art. 30 CPC/GR in unione con l’art. 32 CPC/GR. Anche la bozza di garanzia d’acconto dell’N. SA per l’importo di CHF 132'048.– è stata intestata direttamente all’Z. SA perché così preteso dalla Y. SA (act. 2.8). Non è rilevante neppure il fatto che l’N. SA nella sua bozza del 2 dicembre 2005 abbia parlato di un contratto apparentemente stipulato fra l’Z. SA e la X. SA (act. 2.9). Già non è chiaro su quali informazioni si basa tale conclusione e per di più in base alle dichiarazioni delle parti all’appello e alla documentazione agli atti è vero- simile che si tratti di un semplice malinteso. Parimenti non è decisivo il fatto che la X. SA ha indirizzato le sue fatture diretta- mente all’Z. SA. Dalla frase “potete disporre la fornitura a vostro gradimento nei prossimi giorni (come l’ultima volta)” in risposta ad un fax dell’appellata all’appellante (act. 2.27) e dal fatto che il primo acconto sia stato pagato dall’Z. SA su richiesta dell’appellante è senz’altro possibile che la X. SA abbia presunto che fra l’Z. SA e la Y. SA vi sia un accordo nel senso che, quale che ne sia la ragione, le fatture verrebbero pagate direttamente dall’Z. SA – senza che la X. SA dovesse avere un particolare motivo per tale presunzione. Ciò non deve però interessare in nessun modo la creditrice X. SA e specie non gli si può opporre un’assunzione di debito se l’assuntrice non ne ha dato il consenso. Per quanto riguarda la X. SA, il contratto resta concluso con la Y. SA e debitrice rimane di conseguenza esclusi- vamente l’appellante, per cui è ineccepibile che si rivolga a lei per rivendicare lo scoperto del suo credito. 3.3.4 Al contrario di quanto asserito pressoché temerariamente dall’appellante (cifra 3.5 dell’appello), pure nei bollettini di consegna (act. 2.28) è stata indicata quale destinataria espressamente ed esclusivamente la Y. SA. La consegna è poi
pagina 14 — 16 stata eseguita direttamente all’Z. SA, ma anche questo soltanto su esplicita richie- sta della Y. SA (act. 2.26). Di conseguenza pure la fornitura della merce non rap- presenta una prova per una pretesa assunzione di contratto o di debito. Anche volendo seguire l’argomentazione dell’appellante non si potrebbe del resto trarre conclusione diversa (v. sentenza del Tribunale federale citata al consid. 3.3.1 so- pra). 3.3.5 Anche la tesi dell’appellante, secondo cui quanto fornito dalla X. SA non corrisponderebbe a quanto pattuito con l’appellante (cifra 4.2 dell’appello), è pres- soché temeraria, visto che i documenti agli atti e i considerandi di cui sopra (con- sid. 2.1) confermano manifestamente il contrario. È dunque palese che l’appellante non può avvalersi di quanto previsto all’art. 82 CO per rifiutare il pa- gamento. Del resto la Y. SA non si è mai espressa contraria a quanto fornitole e non ha nemmeno mai rivendicato degli errori o difetti della merce consegnata. 3.4Va dunque constatato – in perfetta concordanza con quanto deciso a giusto titolo dal Tribunale distrettuale Moesa nella sentenza impugnata e quanto avanzato a ragione dall’appellata – che il contratto inizialmente concluso fra la X. SA e la Y. SA è tuttora vincolante per dette due parti e che non è intervenuta nessun’assunzione di debito o addirittura dell’intero contratto da parte di terzi, specie non dall’Z. SA. Le argomentazioni dell’appellante in via principale si rivelano infondate e non possono dunque essere seguite. Non si rivela esatta nemmeno l’ipotesi della Y. SA secondo cui essa avrebbe ceduto un credito in misura dello scoperto dovuto alla X. SA. Con questo risulta anche che il credito di CHF 171'125.– vantato dalla X. SA nei confronti della Y. SA trova il suo fondamento nel contratto originario menzionato, che va confermata la condanna della Y. SA al pagamento di detto importo oltre a interessi al 5% e che può quindi essere confermato pure il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. 4280/09 dell’Ufficio di esecuzione di Roveredo per tale importo, come giudicato a ragione dal primo giudice. 4.Viste le considerazioni di cui sopra l’appello si rivela manifestamente infondato. Giusta l’art. 18 cpv. 3 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 (LOG; CSC 173.000) in tal caso la decisione compete al presidente della camera competente in qualità di giudice unico, rigettando dunque l’appello, confermando così la sentenza impugnata e ponendo le spese giudiziarie della procedura d’appello di CHF 5'000.– e quelle di scritturazione di 256.– a carico dell’appellante soccombente. Quest’ultima è infine obbligata a versare all’appellata
pagina 15 — 16 un’indennità a titolo di ripetibili, fissata d’ufficio a CHF 4'000.– in considerazione del carico di lavoro generatole e di tutti gli elementi pertinenti.
pagina 16 — 16 III. La II. Camera civile giudica 1.L’appello è respinto. 2.I costi della procedura d’appello di CHF 5'000.– e la tassa di scritturazione di CHF 256.–, per un importo complessivo di CHF 5'256.–, vanno a carico dell’appellante Y. SA. 3.L’appellante Y. SA è obbligata a pagare alla X. SA l’importo di CHF 4'000.– a titolo di ripetibili. 4.Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.– può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72, 74 cpv. 1 lett. b della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a: