Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni
Rif.:Coira, 06 ottobre 2010Comunicato per iscritto il: ZK2 10 49 Decreto II. Camera civile PresidenzaBrunner AttuarioRogantini Nel ricorso civile di X., attore e ricorrente, contro il decreto del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 11 giugno 2010, comunicato lo stesso giorno, in re Y . , convenuta e resistente, patrocinata dall’avv. lic. iur. Paola Bottinelli Raveglia, Casa Moesa, 6535 Roveredo, contro l’attore e ricorrente, concernente credito (tempestività della richiesta di notificazione di una sentenza motivata), è risultato:
pagina 2 — 8 I. Fattispecie A.In una vertenza sorta fra X. in quanto attore e la Y. quanto convenuta concernente un’azione creditoria portante su fr. 10'000.– e il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. 6155/09, la relativa sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 19 maggio 2010 venne comunicata all’attore il 21 maggio 2010 (estratto Track & Trace del 10 giugno 2010, atto conclusivo 7.4). B.X. per motivi di assenza aveva impartito alla posta un ordine di trattenuta della corrispondenza che durasse fino al 1° giugno 2010. La busta contenente la sentenza del 19 maggio 2010 inviatagli per iscritto il giorno successivo giacque dunque all’ufficio postale fino al 1° giugno 2010, data in cui X. la prese in consegna. C.Stando all’esposizione dei fatti nel decreto del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 11 giugno 2010 basatasi sui rispettivi documenti figuranti nell’incarto, il termine di ritiro della sentenza di 7 giorni sarebbe cominciato a decorrere a partire dal 22 maggio 2010 e sarebbe scaduto il 28 maggio 2010 (cosiddetta notificazione fittizia). Il termine di 10 giorni per inoltrare la richiesta di redazione della sentenza a motivazione integrale invece sarebbe decorso dal 29 maggio 2010 e dunque scaduto il 7 giugno 2010. X. presentò la sua richiesta soltanto il 10 giugno 2010 (recte: 9 giugno 2010, data del timbro postale qui determinante), motivo per il quale il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa la respinse con decreto del 11 giugno 2010, comunicandogli quest’ultimo lo stesso giorno. L’attore non contesta questi fatti e in particolar modo riconosce il fatto di non aver rispettato il termine di 10 giorni previsto dall’art. 121 cpv. 2 CPC-GR. D.X. presentò ricorso presso la Commissione del Tribunale distrettuale Moesa il 28 giugno 2010. Il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa trasmise il ricorso al Tribunale cantonale con lettera del 7 luglio 2010. E.In quanto ai motivi del ricorso, X. conclude all’annul-lamento del decreto presidenziale del 11 giugno 2010 perché considerata manifestamente viziata e richiede la nuova trasmissione alle parti del dispositivo della sentenza del 19 maggio 2010 con un nuovo termine per chiedere la motivazione integrale della sentenza. Sostanzialmente la motivazione consiste nella censura che il dispositivo della sentenza del 19 maggio 2010, comunicata il 21 maggio 2010, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 121 cpv. 3 CPC-GR, non accenni esplicitamente le conseguenze giuridiche di una mancata richiesta della motivazione integrale della sentenza.
pagina 3 — 8 F.La controparte e il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa chiedono la reiezione del ricorso, nella misura in cui esso è ricevibile. II. Considerandi 1.1Giusta l’art. 232 del Codice di procedura civile del Cantone dei Grigioni del 1° dicembre 1985 (CPC-GR; CSC 320.000) si può ricorrere al Tribunale cantonale per violazione di legge contro sentenze inappellabili nonché decisioni concludenti la causa. Secondo la prassi del Tribunale cantonale (cfr. ad esempio la sentenza della II. Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK2 10 25 del 16 giugno 2010 consid. 1.a) e contrariamente al parere della resistente (risposta del 30 agosto 2010) il decreto presidenziale del 11 giugno 2010 rappresenta una decisione concludente la causa priva di un esame di questioni di diritto materiale. È quindi ammissibile il ricorso contro detto decreto. Viceversa non è possibile ricorrere contro la sentenza originaria del 19 maggio 2010, essendo questa – come sarà da constatare – già entrata in giudicato. Con il ricorso del 28 giugno 2010 è dunque stata impugnata la decisione giusta. 1.2.1 Giusta l’art. 219 cpv. 1 prima frase CPC-GR l’appello è da inoltrare presso il presidente della prima istanza. Per quanto riguarda invece il ricorso l’art. 233 CPC-GR prescrive che questo è da presentare direttamente presso il presidente dell’istanza di ricorso (il testo italiano della disposizione diverge dalla versione tedesca e da quella romancia, parlando di “presidente della camera competente dell’istanza di ricorso”; ciò non può essere stata l’intenzione del legislatore, dato che i casi vengono attribuiti alle camere competenti soltanto dopo il loro arrivo all’istanza di ricorso; si tratta perciò di un semplice errore di traduzione). Il termine di ricorso è di 20 giorni (art. 233 cpv. 1 CPC-GR). 1.2.2 Nella fattispecie il ricorrente ha tuttavia indirizzato il suo ricorso del 28 giugno 2010 alla Commissione del Tribunale distrettuale Moesa, presumibilmente partendo erroneamente dall’idea che nel caso della decisione impugnata si trattasse di un decreto presidenziale determinante il corso del processo ai termini dell’art. 237 cpv. 1 CPC-GR, caso nel quale l’eventuale ricorso sarebbe stato da presentare alla rispettiva Camera o Commissione del Tribunale distrettuale. Il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa avendo ricevuto il ricorso il 30 giugno 2010 e considerando competente il Tribunale cantonale, lo ha trasmesso a quest’ultimo il 7 luglio 2010. Vi è quindi da verificare se il ricorso sia stato inoltrato entro il termine previsto all’art. 233 cpv. 1 CPC-GR.
pagina 4 — 8 1.2.3 Nel CPC-GR è prevista la trasmissione di istanze inoltrate all’autorità sbagliata soltanto se è competente un’altra camera o il presidente dello stesso tribunale oppure il presidente di circolo (art. 93 cpv. 3 CPC-GR). Se invece tramite decisione si dichiara competente un altro giudice nel cantone, la causa rimane pendente, purché l’attore entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione di competenza intenti azione presso il giudice competente (art. 93 cpv. 4 CPC-GR). Il CPC-GR non contiene regole quanto alla trasmissione di un’istanza all’autorità competente da parte dell’autorità alla quale questa è stata erroneamente indirizzata. Il diritto federale, per contro, dispone di una tale norma. L’art. 48 cpv. 3 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) prevede che “il termine è reputato osservato anche se l’atto scritto perviene in tempo utile all’autorità inferiore o a un’autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l’atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale”. Tenendosi alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 118 Ia 241 consid. 3.c. pag. 243 seg., decisione relativa al vecchio art. 32 cpv. 4 OG che corrisponde al attuale art. 48 cpv. 3 LTF) tale regola è da considerare un principio generale di diritto che, in assenza di disposizioni esplicitamente contrarie, vale anche per i cantoni. Considerando l’assenza di disposizioni contrarie in merito nel Cantone dei Grigioni, il Tribunale cantonale ha dichiarato applicabile detto principio generale di diritto in materia di procedura civile (sentenza della Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni SKG 03 20 del 18 giugno 2003 consid. 1.c). 1.2.4 Il ricorso impugnando il decreto del 11 giugno 2010 essendo stato inoltrato il 28 giugno 2010 alla Commissione del Tribunale distrettuale Moesa, il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa avendolo trasmesso di propria iniziativa al Tribunale cantonale competente in materia, il termine di ricorso di 20 giorni è dunque stato osservato. 1.3Il ricorso censurando delle violazioni di diritto è quindi ammissibile, tempestivo e motivato, e di conseguenza ricevibile in ordine (artt. 232 segg. CPC- GR). 2.Nell’ambito di un’istanza di ricorso il Tribunale cantonale esamina se la decisione impugnata oppure la procedura che l’ha preceduta violano disposizioni legali essenziali per il giudizio della questione controversa (art. 235 cpv. 1 CPC- GR). 2.1Il ricorrente fa valere una violazione di norme di procedura, riconoscendo nella mancanza dell’indicazione del termine legale un vizio manifeste del
pagina 5 — 8 dispositivo ovvero della notificazione della sentenza. L’art. 121 cpv. 3 CPC-GR prescriverebbe in modo imperativo che le parti debbano essere rese attente alle conseguenze di una mancata richiesta di motivazione integrale. Se questo non dovesse avvenire, ciò comporterebbe l’annullabilità o la nullità dell’atto. 2.2Le conseguenze di una mancata richiesta di motivazione integrale alle quali si riferisce presumibilmente il ricorrente sono disciplinate all’art. 124 cpv. 1 CPC- GR, ovvero il passaggio in giudicato e l’esecutorietà formale di una decisione anche se questa è comunicata solamente in dispositivo non appena è scaduto il termine per richiederne la motivazione integrale. Nel caso concreto è vero che il dispositivo della sentenza del 19 maggio 2010 non si esprime esplicitamente quanto a dette conseguenze. Ciò non conduce però alla restituzione del termine mancato. X. è avvocato di professione e dispone quindi di profonde conoscenze in materie giuridiche. Da lui può perciò essere esatto che gli sia familiare il diritto processuale civile del proprio cantone. Come ha precisato il Tribunale federale nella sua sentenza 5A_401/2007 del 29 agosto 2007 (consid. 4.2) richiamata a ragione dal Presidente del Tribunale distrettuale Moesa “nessuno può avvalersi di un’indicazione inesatta dei rimedi giuridici, qualora avesse potuto constatarne l’inesattezza mediante la sola lettura dei testi legali”. Questa regola vale quanto principio generale di diritto processuale anche per i cantoni (cfr. Kathrin Amstutz/Peter Arnold, Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, art. 48 n. 1 seg. e 10). La stessa cosa deve valere per il caso in cui le conseguenze giuridiche concrete possono essere reputate come note ad un avvocato. Ciò è il caso nella fattispecie, considerando che il passaggio in giudicato di una decisione, qualora essa non venga impugnata entro il termine di rimedio legale oppure qualora – come nella fattispecie – non ne venga richiesta la motivazione integrale, rappresenta un elemento relativamente sostanziale dell’attività di un avvocato. 2.3 Visto ciò che precede, nel caso concreto la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 19 maggio 2010 è stata notificata in ordine e il ricorrente non può trarre nessun vantaggio concreto dalla mancanza dell’indicazione delle conseguenze giuridiche. 3.1Come enunciato correttamente dal Presidente del Tribunale distrettuale Moesa, secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale una sentenza notificata per iscritto è reputata ritirata e quindi notificata il 7° giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso ossia dopo la consegna dell’invito al ritiro, se il
pagina 6 — 8 destinatario della sentenza doveva aspettarsi di ricevere in consegna della posta da parte dell’autorità che la emana (sentenza del Tribunale federale 1P.343/2004 del 14 luglio 2004; vedi a questo proposito esplicitamente anche l’art. 44 cpv. 2 LTF ispirato da questa giurisprudenza, oppure – de lege ferenda – l’art. 138 cpv. 3 lett. a del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (RU 2010 1739 segg.)). Questo vale anche se fra il destinatario e la posta dovesse sussistere un ordine di trattenuta della corrispondenza che vada oltre i 7 giorni, indipendentemente dai motivi per quest’ultimo. 3.2 X. avendo inoltrato lui stesso un’istanza dinanzi al Tribunale distrettuale Moesa doveva indubbiamente aspettarsi di ricevere in consegna della posta da parte di detta autorità. È quindi a ragione che il Giudice di prime cure ha considerato avvenuta in data del 28 maggio 2010 la notificazione della sentenza del 19 maggio 2010. Di conseguenza anche il calcolo del termine da lui effettuato è esatto e porta alla conclusione di tardività del ricorso. 3.3Nella sua istanza di ricorso del 28 giugno 2010 il ricorrente riconosce lui stesso esplicitamente che – nonostante il fatto che lui abbia pattuito con la posta un ordine di trattenuta della corrispondenza fino al 1° giugno 2010 – il termine per richiedere la motivazione integrale della sentenza abbia cominciato a decorrere il 29 maggio 2010, che questo sia scaduto il 7 giugno 2010 e che di conseguenza la sua richiesta del 9 giugno 2010 sia tardiva. Il motivo della tardività della sua richiesta non sta dunque nella mancata indicazione del termine per richiedere la motivazione integrale, bensì – come lui stesso ammette – nel fatto di aver creduto a torto che il termine fosse di 20 giorni come per l’appello ai sensi dell’art. 219 cpv. 1 CPC-GR. Questo errore è imputabile al ricorrente stesso e non cambia nulla a riguardo, dato che i motivi per la tardività di un ricorso non sono in grado di relativizzarla. Non vi è infine nemmeno un motivo sufficiente per giustificare un’eventuale restituzione del termine ai sensi dell’art. 61 CPC-GR. La richiesta essendo stata riconosciutamene tardiva, il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha rifiutato a ragione di entrare in materia. 4.Per questi motivi il ricorso si avvera manifestamente infondato, di conseguenza giusta l’art. 12 cpv. 3 della Legge del 31 agosto 2006 sull’organizzazione giudiziaria (LOG; CSC 173.100) il presidente della camera competente decide in qualità di giudice unico.
pagina 7 — 8 5.L’esito della procedura di ricorso comporta l‘addossamento dei costi di questo procedimento al ricorrente che rifonde inoltre ai resistenti un‘equa indennità a titolo di ripetibili.
pagina 8 — 8 III. La Presidenza della II. Camera civile decreta 1.Il ricorso è respinto. 2.I costi della procedura di ricorso di complessivi fr. 1'500.– (inclusi quelli di scritturazione) vanno a carico del ricorrente, con l‘obbligo di versare alla resistente l‘indennità di fr. 800.– (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 3.Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.– può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72, 74 cpv. 2 lett. a LTF al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. Nei due casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a: