Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni
Rif.:Coira, 6 settembre 2010Comunicata per iscritto il: ZK2 10 11 Sentenza II. Camera civile PresidenzaBrunner GiudiciHubert e Bochsler AttuarioCrameri Visto l'appello civile della X . , convenuta, appellante ed appellata adesiva, rappresentata dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Piazza de la Grida, 6535 Roveredo, e l’appello adesivo della Y . , attrice, appellata ed appellante adesiva, rappresentata dall’avv. Manuel Bergamelli, Piazza Simen 6, 6501 Bellinzona, contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 20 ottobre 2009, comunicata il 28 dicembre 2009, in re dell’attrice, appellata ed appellante adesiva contro la convenuta, appellante ed appellata adesiva, concernente credito da contratto di mandato
pagina 2 — 13 è risultato: I. Fattispecie A.Intenzionata ad ampliare lo stabilimento esistente - costruzione di una nuova ala ad uso uffici contigua allo stesso - la X. ha incaricato la Y. della progettazione e direzione lavori per l’impianto di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione, raffreddamento e sanitario. Per l’edificio esistente la mandataria è stata incaricata della progettazione e direzione lavori per il rifacimento della centrale tecnica e dei servizi. L’incaricata ha inoltre progettato la ventilazione dei locali, che ospitano la centrale tecnica ed il trasformatore. Infine ha provveduto ad allestire un preventivo per rifare l’impianto di riscaldamento, raffreddamento ed aria di rinnovo degli uffici esistenti. La fornitura e l’installazione degli impianti sono stati appaltati direttamente dalla mandante a diverse imprese del ramo. Il 5 ottobre 2004 è stata operata una verifica finale di tutte le installazioni. Il 10 settembre 2003 la mandataria ha messo in conto alla mandante una mercede di fr. 61'566.85 (IVA inclusa), calcolata in percentuale dei costi complessivi (fr. 296'898.35) degli impianti realizzati. Dedotti gli acconti versati dalla mandante e fatturate delle prestazioni a posteriori, il 28 settembre 2004 risultava un saldo di fr. 17'616.75 a favore della mandataria. La mandante s’è opposta al pagamento di tale importo, sostenendo che per inosservanza della diligenza dovuta nell’adem- pimento del contratto di progettazione e direzione lavori nulla più doveva alla mandataria. B.Il 26 giugno 2006 la Y. ha intentato un’azione creditoria onde ottenere il pagamento del summenzionato saldo. Tenuto in sospeso il verbale di conciliazione, una transazione giudiziaria tra le parti non è stata possibile, sicché il 2 marzo 2007 il Presidente del Circolo di Roveredo ha notificato il libello coi seguenti petiti: Di parte attrice: “1. La convenuta X., C., è condannata a pagare all’istante Y., D., l’importo di fr. 17'616.75, oltre interessi al 5% dal 22 marzo 2005 e spese esecutive. 2.Di conseguenza l’opposizione del 3 agosto 2005 al precetto esecutivo no. 1021/05 dell’Ufficio esecuzioni del Circolo di Roveredo è rigettata per l’importo suddetto.
pagina 3 — 13 3.L’azione riconvenzionale è integralmente respinta. 4.Protestate tassa, spese e ripetibili.” Di parte convenuta: “1. L’azione è integralmente respinta. 2.Con protesta di tutte le spese, tasse e ripetibili.” Azione riconvenzionale: “1. La Y., D., è condannata a versare alla X., C., l’importo di fr. 80'152.45, oltre interessi al 5% dal 10.08.2005. 2.È rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. 516996 dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di D., limitatamente all’importo di fr. 80'152.45, oltre accessori. 3.Con protesta di tutte le spese, tasse e ripetibili.” C.La causa è proseguita colle stesse richieste dinanzi al Tribunale distrettuale Moesa, che con sentenza del 20 ottobre 2009, comunicata il 28 dicembre 2009, ha giudicato: “1. L’istanza processuale 2 marzo 2007 è parzialmente accolta. 1.1 La X., C., è obbligata a versare alla Y., D., la somma di CHF 11'460.05 oltre interessi al 5% dal 22 marzo 2005 su CHF 11'008.15 e dal 26 giugno 2006 su CHF 451.90. 1.2 L’opposizione interposta al PE no. 1021/05 dell’Ufficio esecuzione del Circolo di Roveredo è rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di CHF 11'460.05 oltre interessi al 5% dal 22 marzo 2005 su CHF 11'008.15 e dal 26 giugno 2006 su CHF 451.90. 1.3 La tassa di giustizia di CHF 1'800.--, di scritturazione di CHF 541.50 (1'083.-- : 2), le spese diverse di CHF 276.10 (552.20 : 2) e le spese peritali di CHF 4'169.40 (8'338.80 : 2), per complessivi CHF 6'787.--, sono a carico della Y. in ragione di 1/3 e della X. per i restanti 2/3. La X. è obbligata a versare alla Y. l’importo di CHF 1'665.-- a titolo di ripetibili ridotte. 2. L’azione riconvenzionale 14 maggio 2007 è respinta. 2.1 La tassa di giustizia di CHF 2'900.--, di scritturazione di CHF 541.50, le spese diverse di CHF 276.10 e le spese peritali di CHF 4'169.40, per complessivi CHF 7'887.--, sono a carico della X., la quale è obbligata a versare alla Y. l’importo di CHF 5'000.-- a titolo di ripetibili. 3. Comunicazione.” Questo tribunale ha stabilito che, anche se le parti non avevano concluso alcun contratto o accordo scritto, tra loro era venuto in essere un contratto di mandato ai sensi degli artt. 394 segg. CO. Infatti, non era contestato che l’attrice s’era obbligata
pagina 4 — 13 nei confronti della convenuta ad eseguire la progettazione e ad occuparsi della direzione dei lavori (cons. 1). Ha poi addotto che la mercede dell’ingegnere - analogamente a quella dell’architetto - poteva essere pattuita esplicitamente, in forma verbale o scritta, oppure implicitamente, per atti concludenti, ritenuto che i contraenti sono liberi di stabilirla. Di regola il calcolo della mercede era fatto in base al tempo impiegato oppure in percentuale dei costi dell’opera, ma potevano pure essere convenute mercedi forfetarie o globali (DTF 124 III 426 cons. 3c). Nella fattispecie l’attrice aveva definito la propria mercede applicando una percentuale, dipendente da fattori tecnici, della totalità delle prestazioni pari a fr. 296'898.35. La convenuta non aveva mai sollevato contestazioni circa il metodo di calcolo e la percentuale utilizzata (cons. 2). Sempre secondo l’istanza precedente, l’eccezione d’inosservanza della diligenza dovuta nell’adempimento del contratto era possibile, ma l’ing. A., il perito di parte convenuta, pur avendo accertato difetti di funzionamento degli impianti, non aveva esplicitamente e/o dettagliatamente attribuito alla mandataria delle responsabilità. Il perito giudiziario, l’ing. B., aveva affermato che la concezione, progettazione e direzione lavori per l’impianto di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione, raffreddamento e sanitario per i nuovi uffici nonché per il rifacimento della centrale tecnica della mandante erano avvenute in generale secondo le regole dell’arte, ma con alcune lacune tecniche, segnalate nella perizia, e con alcune lacune organizzative, legate per lo più alla direzione lavori ed alla coordinazione tra le varie imprese esecutrici ed evidenziatesi con la mancanza di un collaudo finale generale. Fondandosi su questi riscontri probatori, i primi giudici hanno concluso che l’attrice non aveva compiutamente adempito al mandato conferitole. A lei non potevano tuttavia essere imputate manchevolezze particolarmente gravi, ma solo lievi. Di conseguenza hanno ritenuto giustificata una riduzione del 10% della mercede e accolto l’azione limitatamente all’importo di fr. 11'460.05 oltre interessi (cons. 3c/d/e). Infine la prima istanza ha respinto l’azione riconvenzionale (integralmente), ritenendo che non fosse né sostanziato né provato in particolare il nesso causale tra la violazione del dovere di diligenza da parte dell’attrice ed il danno subito dalla convenuta. D.Con appello del 20 gennaio 2010 la convenuta è insorta contro il giudizio distrettuale dinanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto: “1. L’appello è accolto, i dispositivi nn. 1, 1.2, 1.3, 2 e 2.1 dell’impugnata sentenza sono cassati. Per conseguenza: 1.1 L’istanza processuale 23 marzo 2007 è integralmente respinta. 1.2 La riconvenzione 14 maggio 2007 è integralmente accolta e la Y., D., è condannata a versare alla X., C., l’importo di CHF 80'152.45, oltre interessi al 5% dal 10 agosto 2005.
pagina 5 — 13 2. In tutti i casi con protesta di spese, tasse e ripetibili di prima e seconda istanza. Con motivazione del 12 aprile 2010 l’appellante osserva anzitutto che alla controversia in oggetto sono pacificamente applicabili le disposizioni sul mandato. Essa riporta poi le constatazioni addotte nel rapporto della verifica dell’11 ottobre 2004, i difetti e le carenze elencati nella relazione dell’ing. A. del 27 maggio 2005 nonché parzialmente le risposte date dall’ing. B. ai quesiti peritali (perizia del 23 aprile 2009), che a dire dell’appellante documentano i numerosi, gravi difetti di funzionamento degli impianti e quindi le violazioni del dovere di diligenza e l’inadempimento del contratto. Dirimpetto alla circostanza che il risanamento degli impianti le sono costati più di fr. 80'000.--, ossia il 27% delle forniture e dei lavori dati in appalto, per l’appellante la riduzione del 10% della mercede è inadeguata, sicché ulteriori pagamenti non sono giustificati. Quanto alla riconvenzione l’appellante fa valere che è illogico da una parte ammettere l’esistenza di difetti nonché di lacune tecniche ed organizzative e riconoscere la negligenza nella conduzione del mandato e dall’altra ritenere tutte le spese degli interventi necessari per eliminarli come non provate rispettivamente come non causali. Tutte le fatture delle prestazioni di sistemazione erano state emesse dopo il 2002 (l’anno della messa in funzione dell’impianto), ossia negli anni 2004 - 2006, e basavano su spese per la realizzazione dei provvedimenti raccomandati dall’ing. A.. (A differenza dei giudici di primo grado, l’appellante non s’è occupato delle singole poste di danno). Con appello adesivo, presentato il 28 gennaio 2010, l’attrice ha postulato: “1. L’appello principale della X., C., è integralmente respinto. 2. L’appello adesivo della Y., D., è accolto. Di conseguenza il dispositivo no. 1 del querelato giudizio è riformato come segue:
pagina 6 — 13 Con risposta all’appello e motivazione dell’appello adesivo del 18 maggio 2010 l’appellata ed appellante adesiva osserva che corrisponde che per parte della dottrina la responsabilità dell’architetto - nel quadro di un contratto globale, per sua natura misto - è assoggettata esclusivamente alle regole sul mandato, ma che i difetti accertati dal perito di parte ed ascritti dalla convenuta a biasimo dell’attrice riguardano essenzialmente elementi di concetto e di pianificazione dell’impianto e quindi richiamano l’applicazione delle prescrizioni sul contratto d’appalto. Essa sostiene poi che è da distinguere tra la responsabilità dell’ingegnere e quella delle imprese esecutrici; quello deve garantire la concezione dell’impianto, mentre che queste devono garantire la fornitura e la costruzione di un impianto funzionale. La mandante non aveva mai dichiarato di ritenere la mandataria responsabile delle carenze constatate e anche volendo considerare certi scritti quali denunce dei vizi conformemente all’art. 367 CO, queste erano state presentate intempestivamente. L’appellata prende inoltre posizione su singoli difetti e singole spese (cifre I - XI) e conclude che conformemente alla perizia giudiziaria non è dimostrato che tanto i lavori di progettazione quanto quelli di direzione presentavano dei vizi ai sensi dell’art. 368 CO. Essa rileva pure che l’ing. A. ha consigliato in parte unicamente degli interventi, che non erano obbligatori e che non sono documentate nemmeno delle violazioni del dovere di diligenza secondo la disciplina del mandato. L’appellata espone infine che ha contestato tutte le fatture presentate dalla convenuta colla riconvenzione e che alle censure questa s’era limitata a replicare genericamente senza che l’istruttoria - in particolare il perito giudiziario - aveva permesso di accertarne sia il fondamento, sia il nesso di causalità con presunte omissioni dell’attrice. Quanto all’appello adesivo l’appellante adesiva, riassumendo le osservazioni all’appello, sostiene che i rimproveri mossi dall’appellante, fondati sui difetti accertati dal perito di parte, si rifacevano esclusivamente a presunte carenze di progettazione e che quindi l’eventuale responsabilità deve essere esaminata unicamente dal profilo degli artt. 367 segg. CO (DTF 109 II 466). Le contropretese dell’appellante erano perenti, avendo questa notificato tardivamente i presunti difetti. Ad ogni modo la perizia non aveva permesso di accertare alcun difetto ai sensi di legge nella progettazione. Stando sempre all’appellante adesiva, unicamente la direzione lavori è assoggettata alle regole sul contratto di mandato, ma mancava una base di calcolo per fare una riduzione sulla mercede. Anche applicando solamente le norme sul mandato non era emersa alcuna prova certa e circostanziata circa le presunte inadempienze contrattuali da parte sua.
pagina 7 — 13 Con risposta del 7 giugno 2010 all’appello adesivo l’appellante fa valere che la responsabilità della mandataria si configura in base alle disposizioni del mandato (DTF 127 III 545). A parte questo essa non oppone altri solidi argomenti. II. Considerandi 1.Dichiarati con formulate proposte del 20 e 28 gennaio 2010 contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 20 ottobre 2009, comunicata il 28 dicembre 2009 e debitamente motivati con memorie del 12 aprile 2010, 18 maggio 2010 e 7 giugno 2010, l’appello e l’appello adesivo adempiono i requisiti formali giusta gli artt. 218, 219, 220 e 224 cpv. 2 CPC. Di conseguenza sono ricevibili in ordine. 2.La Y. parte dal presupposto che alla relazione contrattuale instauratisi tra lei e la X. sono applicabili le norme sul contratto d’appalto (risposta all’appello pagg. 6 seg.). Di diverso avviso sono il Tribunale distrettuale Moesa e la convenuta, che fondano il rapporto sulle regole del contratto di mandato propriamente detto, ciò che indubbiamente è corretto. Come anche l’appellata dà per scontato, trattasi in concreto di un contratto globale per sua natura misto (risposta all’appello pag. 4 ad 1, pag. 6; memoria d’appello pag. 3). L’appellata aveva l’incarico “di progettare e dirigere i lavori per l’impianto di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione, raffreddamento e sanitario della nuova costruzione nonché per il rifacimento della centrale tecnica e dei servizi dell’edificio esistente” (memoria d’appello pag. 2, risposta all’appello pag. 4 in alto). A lei è quindi stata affidata non solo l’esecuzione dei piani, che porterebbe a qualificare il contratto quale appalto, ma anche la direzione dei lavori, sicché, affidatele entrambe le mansioni, il contratto è qualificato contratto globale. Un contratto globale di un architetto o ingegnere nel senso testé descritto - e di conseguenza la responsabilità per eventuali inadempienze - è retto esclusivamente dalla disciplina del mandato (cfr. Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. Aufl., Freiburg 1995, § 1 n. 38 seg. pag. 15; DTF 134 III 363 seg., sentenza del Tribunale federale 4C.424/2004 del 15 marzo 2005, cons. 2; sentenze della Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni, ZF 07 38/39 del 20 novembre 2007 cons. 3/3.5.a). Applicabile è quindi anche la disposizione sul termine decennale di prescrizione dell’art. 127 CO (cfr. DTF 134 III 364 cons. 5.2). Colle sue contrarie esposizioni l’appellata non sta in argomento. 3.Incontestati sono di massima il metodo di calcolo (in percentuale dei costi complessivi degli impianti) e l’ammontare della mercede. La mandataria ha fatturato
pagina 8 — 13 una mercede di fr. 61'566.85, di cui, in considerazione degli acconti versati dalla mandante, fr. 17'616.75 sono ancora scoperti. L’attrice ha fatto valere questo importo oltre interessi. La convenuta ha proposto la reiezione dell’azione, lamentando che dirimpetto ai difetti degli impianti, rispettivamente all’inosservanza della diligenza dovuta nell’adempimento del contratto, si opponeva a pagare il saldo. L’istanza precedente ha ridotto del 10% l’importo totale della mercede, dato che in base alla perizia giudiziaria erano documentate lievi manchevolezze nell’adem- pimento del contratto (sentenza pag. 6). Coll’appello adesivo l’appellata contende la lieve imperfezione e desidera quindi l’intera mercede richiesta. 3.1Non è il contratto adempito correttamente dall’ingegnere (prestazioni incomplete, difettose) e sottostà alla disciplina del mandato, la mercede va ridotta (cfr. Egli, in: Gauch/Tercier, op. cit., § 7 n. 1089, pag. 348; Weber, Basler Kommentar OR I, 4. Aufl. 2007, art. 394 CO n. 43; Fellmann, Berner Kommentar, Bd. VI/2/4, Der einfache Auftrag, art. 394 CO n. 498/501; Schumacher, in: Gauch/Ter-cier, op. cit., § 5 n. 606, pag.197). Si pone quindi il quesito di sapere, se all’appel-lata può essere rimproverata inosservanza della diligenza dovuta nell’adempimen-to del contratto. Segnatamente devono essere prese in considerazione violazioni del dovere di diligenza. 3.2Giusta l’art. 398 CC il mandatario è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli. Diligenza è reputato un generale comportamento con cui è raggiunto l’ambito successo o con cui è fatto tutto il possibile, che per esperienza porta al successo. Le massime di una diligente esecuzione del mandato sono un’analisi corretta del genere, della mole, della durata e delle prospettive di successo del mandato, una pianificazione lungimirante dell’adempimento dell’incarico, l’elaborazione dei problemi con alto standard professionale e - con critica autovalutazione - l’evitare di una colpa d’assunzione. La dovuta diligenza è da reperire tanto per il dovere principale, quanto per quelli accessori (dovere d’informazione e chiarificazione del mandante nonché di osservare le istruzioni dello stesso). Lo specifico rilevante componente della diligenza concerne il modo d’agire conforme allo scopo ed adeguato del mandatario, che non deve garantire il successo, ma intervenire in relazione al successo. All’attività del mandatario è da adottare una misura di diligenza astratta, definita con obiettività dal comportamento medio professionale. I fattori oggettivi, che determinano questa misura risultano dalla natura e difficoltà del lavoro contrattuale da svolgere e dalle necessarie cognizioni del mandatario, che il lavoro richiede (regole dell’arte). A specialisti possono essere poste severe esigenze (Weber, op.
pagina 9 — 13 cit., art. 398 CO n. 24 segg.; Fellmann, op. cit., art. 398 CO n. 341 segg., segnatamente 355, 366 segg.; Schumacher: in Gauch/Tercier, op. cit., § 5 n. 435 segg., 440 segg., 470 segg., 488 segg.). Ove le imprese esecutive dell’impianto sono specialisti del ramo, l’ingegnere non è tenuto a controllare e verificare ogni singola prestazione. In circostanze particolari però si può esigere che lui intervenga, quando occorra sostituire gli specialisti, soprattutto, quando abbia a rendersi conto di possibili carenze o insufficienze nell’opera degli imprenditori. Ciò può essere il caso se è adottata una nuova tecnica, di cui il mandante deve essere informato, in modo da poter valutare gli inconvenienti della soluzione (Rep. 1985 pag. 26). Fondandosi sulle suddette massime, la giurisprudenza ha reputato violato il dovere di diligenza p. es. nel caso d’inosservanza del limite dei costi di costruzione nonché d’omessa sorveglianza e d’omesso controllo degli stessi (sentenze della Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni, ZF 07 38/39 del 20 novembre 2007, vedi anche la sentenza del Tribunale federale 4C.424/2004 del 15 marzo 2005, di trascurata informazione del mandante su pericoli incalcolabili (DTF 111 II 72 segg.), di sorpasso del preventivo delle spese di costruzione (DTF 134 III 361, Rep. 1987 214 segg.), d’omesso esame della proposta di soluzione di uno specialista (Rep. 1985 26 seg.), di tralasciata informazione dei vicini relativa a lavori edili (DTF 100 II 326 segg.), di trascuratezza nella sorveglianza di lavori edili concernenti provvedimenti contro infiltrazioni d’acqua (DTF 89 II 408), di ristrutturazione di un edificio senza osservare le prescrizioni legali (DTF 37 II 41 segg.) e d’omes-sa sorveglianza di un’impresa esecutrice (DTF 24 II 373 segg.). 3.3La violazione del dovere di diligenza ha come conseguenza una riduzione della mercede, se ne è scaturito un danno e la violazione del dovere di diligenza è la causa adeguata del pregiudizio. L’obbligo di prova del danno, della violazione del dovere di diligenza e del nesso causale incombe al mandante (Weber, op. cit., art. 398 CO n. 32; Fellmann, op. cit., art. 398 CO n. 332). Nel concreto caso è sì assodato che in base alle constatazioni dell’ing. A. (atto 3.9) sono stati necessari degli interventi agli impianti, che hanno comportato delle spese. Unicamente ciò non fornisce tuttavia la prova dell’inosservanza della diligenza dovuta nell’adempimento del contratto da parte dell’appellata. Richiesta è piuttosto la prova che lei quanto ai suoi propri compiti contrattuali s’è resa colpevole di violazioni del dovere di diligenza. Detto in altri termini, a lei non possono essere imputate negligenze delle imprese esecutrici e fornitrici. Ugualmente l’appellata non ha da indennizzare successivamente delle prestazioni supplementari (plusvalori qualitativi). È quindi da
pagina 10 — 13 provare che a lei sono sfuggiti errori causali nella progettazione delle installazioni come pure nella direzione e sorveglianza nonché nel controllo dei lavori. 3.4L’istanza precedente ha fondato il suo apprezzamento del caso in particolare sulla perizia richiesta all’ing. B. (atto 6.1). Ciò non è da criticare dal momento che questo parere peritale non è messo in discussione nemmeno dalle parti e manifestamente non contiene delle deduzioni sbagliate. Di conseguenza la conclusione dei primi giudici, secondo cui la perizia dimostra unicamente lievi negligenze nell’adempimento del contratto da parte dell’appellata, non da adito a critiche. Da questa perizia risulta che parecchi difetti non erano da addebitare all’appellata, ma alle imprese installatrici e fornitrici (atto 6.1 pagg. 9, 10, 11, 13). Rispondendo alla domande 8 e 9 (pagg. 23 - 25), l’esperto riassume il suo giudizio generale, che l’istanza precedente ha citato nell’impugnata sentenza (pag. 6), affermando che “la concezione, la progettazione e la direzione lavori dell’impianto di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione e raffreddamento per la nuova struttura uffici sono avvenute in generale secondo le regole dell’arte, ma con alcune lacune tecniche, segnalate nella presente perizia, e con alcune lacune organizzative, legate per lo più alla direzione lavori e alla coordinazione tra le varie ditte esecutrici ed evidenziatesi con la mancanza di un collaudo finale generale” (pagg. 23 ultima frase, 24 in fondo). Lo stesso giudizio è reso dal perito per il rifacimento della centrale tecnica (risposta alla domanda 9, pag. 25 in fondo). 3.5Per ciò che riguarda la determinazione della riduzione della mercede il tribunale gode di un potere discrezionale relativamente ampio, per questo l’istanza d’appello interviene solo con riserbo. In simile circostanza non v’è motivo di sindacare sulla discrezionalità dei giudici di primo grado. Su questo punto l’appello è perciò da respingere. Con queste considerazioni è però contemporaneamente detto che l’appello adesivo, che mira a riconoscere alla mandataria l’intera mercede, è infondata. Come esposto, dal referto peritale giudiziale risultano sufficienti motivi che la mandataria non ha adempito perfettamente il contratto. Piuttosto sono da biasimare parecchi lievi vizi di natura tecnica e riguardo all’organizzazione, che non sono completamente estranei ai problemi sorti. Ciò comporta la reiezione della cifra 1.1 del petito dell’appello adesivo. 4.Coll’appello la convenuta riprende anche l’azione riconvenzionale, respinta dall’istanza precedente, e postula il risarcimento del danno dell’importo di fr. 80’152.45. La richiesta è motivata con “logiche” riflessioni, che, fondate sulle
pagina 11 — 13 violazioni del dovere di diligenza della mandataria, portano a reputare provato sia il preteso danno sia il nesso causale. Nella loro sentenza (pagg. 8 segg.) i primi giudici si sono occupati di ogni singola posizione di tutto il credito di risarcimento ed hanno motivato per quale ragione il suddetto ammontare non poteva essere assegnato quale risarcimento del danno. 4.1Nell’evenienza concreta è stata applicata la procedura d’appello scritta conformemente all’art. 224 cpv. 2 CPC. Ai sensi di questa disposizione i petiti d’appello sono da motivare per iscritto. Dalla motivazione di un rimedio legale ci si aspetta che la parte, nell’ambito delle richieste, si occupi delle considerazioni dell’istanza precedente da lei non condivise ed esponga dettagliatamente, perché a suo avviso le riflessioni dei giudici di primo grado sono inesatte. Ciò non è stato fatto dall’appellante, sicché non può essere preteso che la seconda istanza assuma questo compito al posto di lei ed esamini profondamente e completamente le considerazioni dei giudici inferiori. Anzi nei punti non motivati, l’appellante è da equiparare a quella parte, che non presenta una motivazione dell’appello. Ciò ha per conseguenza che è sì d’entrare nel merito dell’appello, ma di regola sono assunti gli accertamenti dei fatti e la valutazione delle prove dell’istanza inferiore, a meno che non sono evidentemente insufficienti (PTC 2005 no. 7; quanto all’obbligo di sostanziare la motivazione dell’appello vedi anche la sentenza della Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ZF 07 84 del 30 ottobre 2007, cons. 5). L’esame se una posta di danno è provata e se è dato il nesso causale tra il danno e la violazione del dovere di diligenza volge innanzitutto attorno all’apprezzamento della prova. 4.2In anticipo è da opporsi al parere dell’appellante secondo cui sarebbe “logico” ritenere provati danno e nesso causale, se fosse dimostrata una violazione del dovere di diligenza. Come già esposto l’insoddisfacente funzionamento di un impianto può avere diverse cause e - come in concreto - dirimpetto a numerose parti (ingegnere, architetto, impresari, fornitori) sono anche presi in considerazione diversi responsabili. Inoltre succede spesso che nell’ambito di un risanamento sono contemporaneamente fatti miglioramenti di qualità, sicché ne risulta uno standard superiore di quello previsto nel progetto originale. È ovvio che per queste prestazioni supplementari i contraenti citati in giudizio non devono rispondere. L’obbligo di prova del danno, nesso causale e della violazione del dovere di diligenza incombe all’appellante.
pagina 12 — 13 Per diverse poste l’istanza precedente ha constatato che il danno e il nesso causale non sono provati (sentenza cons. 4.f aa - ee, gg - vv), che altri sono responsabili (ff, ll, mm), che manca qualsiasi motivazione per le poste di danno rispettivamente mancano le fatture (hh, pp, qq, rr, ss, uu, vv). Questi motivi appaiono senz’altro plausibili e i relativi accertamenti dei fatti nonché le relative valutazioni delle prove non si rivelano in contrasto cogli atti per altre ragioni come manifestamente viziati. L’appello è quindi da respingere anche su questo punto. 5.Conformemente al petito dell’attrice, alla cifra 1.2 del dispositivo dell’impu- gnata sentenza il Tribunale distrettuale ha rigettato in via definitiva l’opposizione, interposta dalla convenuta al precetto esecutivo no. 1021/05, limitatamente all’importo di fr. 11'460.05 oltre interessi. Anche questo punto si dimostra evidentemente corretto, dato che l’appello e l’appello adesivo nei punti principali sono stati respinti. 6.Sono le impugnative rigettate non v’è motivo di modificare la ripartizione dei costi dell’istanza precedente. Neppure le parti stesse sostengono che se è confermata la sentenza dei primi giudici la ripartizione sia scorretta. 7.Visto l’esito dei rimedi legali, i costi di questa procedura vanno - in rapporto della vincita e soccombenza - per 9/10 a carico dell’appellante e per 1/10 a carico dell’appellante adesiva. L’appellante ha inoltre da rifondere all’appellante adesiva una congrua indennità a titolo di ripetibili della sede cantonale.
pagina 13 — 13 III. La II Camera civile giudica 1.L’appello e l’appello adesivo sono respinti. 2.I costi della procedura d’appello, composti dalla tassa di giustizia di fr. 6'000.-- e di scritturazione di fr. 208.--, quindi di complessivi fr. 6'208.--, vanno per 9/10 a carico della X. e per 1/10 a carico della Y.. L’appellante rifonde all’appellata fr. 4'000.-- per ridotte ripetibili della sede cantonale. 3.Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72, 74 cpv. 1 lett. b della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a: