Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decreto del 3 maggio 2024 N. d'incartoZK1 24 42 IstanzaPrima Camera civile ComposizioneRichter-Baldassarre, presidente Bensbih, attuaria PartiA._____ appellante B._____ appellante Oggettodivorzio Atto impugnatodecisione del Tribunale regionale Moesa, giudice unico, del 22.03.2024, comunicata la medesima data (n. d'incarto 135.2024.38). Comunicazione3 maggio 2024

2 / 5 Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1.Con decisione del 22 marzo 2024 il presidente del Tribunale regionale Moesa ha pronunciato il divorzio delle parti, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie sottoscritta dai coniugi il 9 febbraio 2024, come richiesto dalle parti (act. TR I.1, III.1, V.1). La decisione è stata notificata ad entrambi i coniugi in data 25 marzo 2024 (act. TR III). 2.Con scritto dell'8 aprile 2024, sottoscritto da entrambe le parti, esse hanno comunicato al Tribunale cantonale, quanto segue: Con la presente lettera desideriamo da ambo le parti impugnare la decisione di divorzio congiunto. Dopo un'attenta e ulteriore riflessione da parte nostra sulle conseguenze che il divorzio comporterebbe per la nostra famiglia, abbiamo deciso di non proseguire e di mantenere il nostro status coniugale. Tale dichiarazione rispetta il termine d'impugnazione (art. 311 cpv. 1 CPC). 3.Sono stati acquisiti gli atti della procedura di divorzio. 4.1.Ai sensi dell'art. 289 CPC e conformemente a quanto riportato nei rimedi giuridici dall'istanza precedente, il divorzio pronunciato su richiesta comune è appellabile unicamente per vizi della volontà (ossia quando una delle parti ha chiesto il divorzio incorrendo in un errore, o se è stata costretta a fare tale dichiarazione; cfr. act. TR III.1, mezzo d'impugnazione). Si tratta di casi ove solo una delle parti impugna la decisione, mentre l'altra è ancora d'accordo con il divorzio. Nella presente evenienza la situazione è diversa: entrambi i coniugi vogliono che la decisione venga annullata e che il divorzio non passi in giudicato. Non si tratta pertanto di una vera e propria impugnazione della decisione, ma del ritiro congiunto dell'azione di divorzio su richiesta comune. Così come ogni parte attrice ha la facoltà di ritirare la propria azione durante il termine d'impugnazione o nel corso della procedura d'appello, anche il ritiro (congiunto) dell'azione di divorzio è ammesso (cfr. DTF 82 II 81; 84 II 232; 142 III 713; OGer SO del 27.10.2011 ZKBER.2011.38; Leumann Liebster, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3 a ed., Zurigo 2016, n. 14 ad art. 241 CPC; Kurt Blickenstorfer, in: Brunner/Gasser/Schwander [edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2 a ed., Zurigo 2016, n. 89 note preliminari ad art. 308-334 CPC; Adrian Staehelin/Eva Bachofner, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund [edit.], Zivilprozessrecht, 3 a ed., Zurigo 2019, § 25 n. 29).

3 / 5 Il matrimonio e il divorzio sono diritti strettamente e assolutamente personali; una rappresentanza è esclusa (Roland Fankhauser, in: Geiser/Fountoulakis [edit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7 a ed., Basilea 2022, n. 4 seg. ad art. 19c CC). I coniugi devono quindi di principio comparire personalmente alle udienze della procedura di divorzio (art. 278 CPC) e in ogni caso sottoscrivere personalmente la convenzione di divorzio (Annette Spycher, in: Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Berna 2012, n. 9 ad art. 285 CPC; Daniel Bähler, in: Brunner/Gasser/Schwander [edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2 a ed., Zurigo 2016, n. 5 ad art. 285 CPC). La firma di un avvocato non è sufficiente. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche la facoltà di ritirare l'azione fa parte del diritto strettamente e assolutamente personale di disporre del procedimento di divorzio (DTF 82 II 81 consid. 1; 142 III 713 consid. 4.3.2). Pertanto se un coniuge desidera ritirare l'azione di divorzio, deve dichiararlo con la propria firma. 4.2.A seguito dell'introduzione dell'appello, rispettivamente del ritiro dell'azione, entro il termine d'impugnazione, la decisione di divorzio, compreso il principio del divorzio, dell'istanza precedente non è passata in giudicato. Dopo la notificazione della decisione, l'istanza precedente non poteva più ricevere un ritiro dell'azione (cfr. Liebster, op. cit., n. 14 ad art. 241 CPC). Dalla dichiarazione dei coniugi emerge chiaramente che entrambi vogliono mantenere il loro matrimonio (act. A.1). Non vi sono elementi che lascino concludere che in concreto una delle parti abbia esercitato pressioni sull'altra, o che il ritiro dell'azione di divorzio non sia stato volontario per entrambi i coniugi. Che non si possa escludere che la buona intesa tra i coniugi possa cambiare di nuovo va da sé. Tuttavia, se le parti vogliono sinceramente e seriamente proseguire la vita coniugale, non spetta al tribunale ostacolarle. Infine, occorre rilevare che il ritiro dell'azione di divorzio è stato inoltrato personalmente, quindi firmato da entrambe le parti. 4.3.Tenuto conto di tutto quanto precede, la decisione di divorzio del giudice unico del Tribunale regionale del 22 marzo 2024 dev'essere annullata – ad eccezione della fissazione delle spese giudiziarie – e la procedura di divorzio va stralciata dai ruoli per intervenuto ritiro. L'ammontare della tassa di giustizia di prima istanza e la sua ripartizione non sono stati impugnati e pertanto sono incontestati (cfr. act. A.1). Si aggiunge per completezza di motivazione, che in ogni caso le spese per il tribunale di prima istanza sono già state sostenute, sicché il ritiro dell'azione di divorzio non potrebbe in ogni caso comportare una riduzione delle stesse né tantomeno il loro esonero.

4 / 5 5.Il presente decreto può essere deciso a giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]). 6.La tassa di giustizia per la procedura di appello, ridotta a CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 OECC in combinato disposto con l'art. 13 cpv. 1 OECC [CSC 320.210]; art. 18 cpv. 3 LOG), è posta a carico delle parti, in solido, in ragione di 1/2 ciascuno (art. 106 cpv. 1 CPC).

5 / 5 La Prima Camera civile pronuncia: 1.La procedura di divorzio è stralciata dai ruoli per intervenuto ritiro dell'azione di divorzio su richiesta comune. Di conseguenza la decisione del giudice unico del Tribunale regionale Moesa del 22 marzo 2024 è annullata ad eccezione della fissazione delle spese giudiziarie (dispositivo n. 3 della citata decisione). 2.La tassa di giustizia per la procedura di appello, di CHF 100.00, è posta a carico delle parti, in solido, in ragione di 1/2 ciascuno. 3.Per la procedura di appello non si assegnano ripetibili. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a:

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