Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 21 agosto 2024 N. d’incartoZK1 23 49 IstanzaPrima Camera civile ComposizioneMoses, presidente Bergamin e Richter-Baldassarre Togni, attuario PartiA._____ B._____ C._____ appellanti tutte patrocinate dall’avv. Fabrizio Keller Via a la Mota 1, 6537 Grono contro D._____ E._____ F._____ G._____ H._____ appellati
2 / 9 tutti patrocinati dall’avv. Stefania Vecellio Via Solaria 3, 7746 Le Prese Oggettoazione riconvenzionale Atto impugnatosentenza Tribunale regionale Bernina del 21.09.2022, comunicata il 22.02.2023 (proc. no. 115-2021-1). Comunicazione26 agosto 2024
3 / 9 Ritenuto in fatto: A.Con petizione del 7 gennaio 2021, i comproprietari C._____ (in ragione di 2/12), A._____ (in ragione di 1/12) e B._____ (in ragione di 1/12) hanno presentato, dinnanzi al Tribunale regionale Bernina, un’azione negatoria di ripristino e in constatazione di diritto d’uso riservato di un locale chiedendo che venga fatto ordine ai restanti comproprietari H._____ (in ragione di 4/12), D._____ (in ragione di 1/12), E._____ (in ragione di 1/12), F._____ (in ragione di 1/12) e G._____ (in ragione di 1/12) di astenersi dal procedere ad alcuni lavori edilizi sulla part. J._____ del Registro fondiario di I., e ciò sotto la comminatoria dell’art. 292 CP, nonché di ripristinare lo stato precedente dell’immobile (proc. no. 115-2021-1). B.In sede di risposta del 16 febbraio 2021 è stata proposta una domanda riconvenzionale tendente all’ottenimento di un formale divieto a A., B._____ e C._____ di attraversare, accedere o utilizzare in qualsiasi modo la particella adiacente n. K._____ del Registro fondiario di I., di esclusiva proprietà comune dei coniugi H., sotto la comminatoria dell’art. 292 CP. C.Alla domanda riconvenzionale ha fatto seguito la risposta riconvenzionale del 7 maggio 2021 e un’ulteriore scambio di scritti, e meglio la replica riconvenzionale del 22 giugno 2021 e la duplica riconvenzionale del 23 agosto 2021, conclusosi con la presentazione delle osservazioni spontanee del 21 settembre 2021. D.Con sentenza del 21 settembre 2022, nel merito dell’azione riconvenziona- le, il Tribunale Regionale Bernina ha accolto la domanda riconvenzionale (cifra 1 del dispositivo), fatto formale divieto a C., A. e B._____ di attraversare, di accedere o di utilizzare in qualsiasi modo la part. n. K._____ e ciò sotto la comminatoria dell’art. 292 CP (cifra 2 del dispositivo) e posto le spese giudiziarie a loro carico (cifra 3 del dispositivo). E.Con appello del 24 marzo 2023, C., A. e B._____ (in seguito: appellanti) postulano la cassazione delle cifre 1, 2 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata e la loro riforma nel senso che non si entra nel merito della domanda riconvenzionale perché irricevibile, con protesta di spese processuali e ripetibili della procedura di prima istanza e d’appello. F.Con risposta all’appello del 16 maggio 2023 è stata chiesta la reiezione dell’appello, con protesta di spese processuali e ripetibili relative a tale procedura.
4 / 9 Considerando in diritto: 1.1.Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC le decisioni finali di prima istanza sono impugnabili mediante appello. In controversie patrimoniali, le decisioni sono appel- labili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno CHF 10'000.00 (art. 308 cpv. 2 CPC). Gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un’eventuale pubblicazione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati (art. 91 cpv. 1 CPC). Se all’azione è contrapposta una domanda riconvenzionale, il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due pretese (art. 94 cpv. 1 CPC). 1.2.Nel caso di specie, le appellanti sostengono che il valore litigioso sarebbe già stato determinato nella procedura principale (TC GR ZK1 17 140 del 4.3.2019; 20 153 del 3.2.2023) e corrisponderebbe a più di CHF 30’000.00 (act. A.1, II.3). Gli appellati ritengono invece che tale valore litigioso non potrebbe essere preso in considerazione nella determinazione del valore litigioso della presente causa sic- come riguarderebbe un'altra particella. La soglia di CHF 30'000.00 non sarebbe, a loro dire, ad ogni modo, raggiunta (act. A.2, B.2). 1.3.Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti, il valore litigioso corrispon- de, in virtù dell’art. 94 cpv. 1 CPC, almeno al valore litigioso, più elevato, della domanda principale, e meglio ad almeno CHF 30'000.00 (act. TR 22). La sentenza del 21 settembre 2022 del Tribunale regionale Bernina è pertanto impugnabile mediante appello. 2.1.Nella propria impugnativa, le appellanti rimproverano, in primo luogo, al Tri- bunale regionale Bernina di aver erroneamente accertato che i coniugi H._____ avessero ceduto 1/3 della propria quota di comproprietà della part. n. J._____ alle figlie F., E., D._____ e G._____ divenute comproprietarie in ragione di 1/12 ciascuna (act. A.1, III.6). Siccome la determinazione del regime di proprietà è una questione di diritto, essi censurano in realtà un’errata applicazione dell’art. 646 CC (comproprietà - rapporto fra i comproprietari), la quale avrebbe indotto il giudice di prime cure a commettere una violazione degli artt. 70 (litiscon- sorzio necessario) e 224 cpv. 1 CPC (domanda riconvenzionale) nel ritenere la domanda riconvenzionale del 16 febbraio 2021 degli appellati ricevibile in ordine (act. A.1, IV.1 e IV.2). In particolare, essi sostengono che i coniugi H., pro- prietari in comune di una quota di comproprietà di 4/6 della part. n. J. (act. TR 33), avrebbero potuto cedere alle proprie figlie solamente delle quote di proprietà comune (act. A.1, III.1-6). Con l’accordo denominato “Erbvorbezugsver- trag” del 13 luglio 2020, le figlie F., E., D._____ e G._____ non sa-
5 / 9 rebbero così diventate comproprietarie, ai sensi degli art. 646 e segg. CC, ma proprietarie comuni, ai sensi degli artt. 652 e segg. CC, con i propri genitori, della quota di comproprietà di 4/6 della part. n. J.. Gli appellati, quali proprietari comuni della part. K., formerebbero un litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 70 CPC. I coniugi H._____ avrebbero pertanto dovuto proporre azione riconvenzionale con la partecipazione delle figlie. Non potendo agire insieme alle figlie in assenza di un loro interesse degno di protezione nella procedura ricon- venzionale (act. TR 22), il Tribunale regionale Bernina avrebbe dovuto dichiarare la domanda riconvenzionale irricevibile per mancanza di identità tra i convenuti nell’azione principale e gli attori nell’azione riconvenzionale (act. A.1, IV.1). Le ap- pellanti censurano, in secondo luogo, che se anche si dovesse ritenere applicabile il regime della comproprietà, le appellanti formerebbero, nella procedura principa- le, un litisconsorzio necessario siccome la causa principale riguarderebbe tutti i comproprietari e potrebbe essere decisa soltanto allo stesso modo per tutte le par- ti. La domanda riconvenzionale avrebbe dovuto pertanto essere promossa da tutti i comproprietari, in litisconsorzio necessario. Non essendo stato il caso, essa do- vrebbe essere considerata, anche per questo motivo, irricevibile (act. A.1, IV.2). 2.2.L’art. 224 cpv. 1 CPC prevede che, nella risposta, il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale se la pretesa addotta è giudicabile secondo la pro- cedura applicabile all’azione principale. Sebbene tale norma menzioni espressa- mente un solo presupposto, in realtà i presupposti – che devono essere esaminati d’ufficio dal giudice (Denis Tappy, in: Bohnet et al. [edit.], Commentaire romand Code de procédure civile, 2 a ed., Basilea 2019, n. 18 ad art. 224 CPC; Daniel Wil- lisegger, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordung [ZPO], 3 a ed., Basilea 2017, n. 67 ad art. 224 CPC) – sono tre: la pendenza dell’azione principale, l’identità delle parti e la medesima procedura (Francesco Trezzini, in: Trezzini et al. [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], Lugano 2017, n. 17 ad art. 224 CPC). Con particolare riferimento alla condizione dell’identità, le parti dell’azione princi- pale e della domanda riconvenzionale devono essere identiche, seppure con dei ruoli processuali inversi. La domanda riconvenzionale è proposta dal convenuto dell’azione principale, mentre il convenuto è l’attore dell’azione principale (Trezzi- ni, op. cit., n. 19 ad art. 224 CPC). Ciò non significa tuttavia che se esistono più attori o convenuti, essi debbano necessariamente agire o essere convenuti insie- me (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 224 CPC). Infatti, se sono stati convenuti in causa dei litisconsorti facoltativi (art. 71 CPC), ognuno può presentare individualmente una domanda riconvenzionale. Se invece i litisconsorti facoltativi sono gli attori, ognuno può essere convenuto individualmente. Al contrario, se sono stati conve-
6 / 9 nuti in causa dei litisconsorti necessari, la domanda riconvenzionale dev’essere presentata, rispettivamente indirizzata da o contro tutti i litisconsorti (Trezzini, op. cit., n. 20 ad art. 224 CPC). Il litisconsorzio necessario è realizzato quando più persone sono titolari in comune di un diritto di modo che nessuna può esercitarlo da sola in giustizia (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 70 CPC). La questione a sapere se un diritto possa essere fatto valere da o contro più persone congiuntamente può dipendere dal diritto materiale o dal contratto mediante il quale le parti si sono vincolate in comunione (Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 70 CPC). In entrambi i casi, occorre che le parti siano coinvolte in un rapporto giuridico che può essere deciso soltanto allo stesso modo per tutte (TF 5P.197/2006 del 2.4.2007 consid. 2.2.1). Per quanto concerne in particolare l’azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC), la legit- timazione attiva appartiene a colui che allega di essere proprietario. I comproprie- tari agiscono in litisconsorzio facoltativo (Stephan Wolf/Wolfgang Wiegand, in: Geiser/Wolf [edit.], Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, 7 a ed., 2023 Basilea, n. 59 ad art. 641 CC; Trezzini, op. cit., n. 28 ad art. 70 CPC) e i proprietari in co- mune in litisconsorzio necessario (Trezzini, op. cit., n. 27 ad art. 70 CPC). La legit- timazione passiva appartiene invece, di principio, a ciascun perturbatore (Wolf/Wiegand, op. cit., n. 62 ad art. 641 CC). 2.3.Nel caso di specie, si rileva innanzitutto che i presupposti della pendenza dell’azione principale e della medesima procedura non sono oggetto di contesta- zione. Per quanto concerne invece il presupposto relativo all’identità delle parti, si osserva che esso dev’essere esaminato d’ufficio (cfr. TF 4A_488/2014 del 20.2.2015 consid. 3.1; Nicolas Jeandin, in: Bohnet et al. [edit.], Commentaire ro- mand Code de procédure civile, 2 a ed., Basilea 2019, n. 1a ad art. 310 CPC) con la conseguenza che gli appellati non possono prevalersi di un’eventuale intempe- stività delle argomentazioni presentate dalle appellanti solamente nella duplica (spontanea) riconvenzionale del 23 agosto 2021 (act. A.2, B.5). Ora, è incontesta- to che i coniugi H._____ fossero proprietari in comune, in ragione del regime ma- trimoniale della comunione dei beni, di una quota di comproprietà di 4/6 della part. n. J._____ (act. A.2, B.4). Ciò posto, con atto denominato “Erbvorbezugsvertrag”, essi hanno trasferito una quota di comproprietà di 1/12 a ognuna delle proprie fi- glie F., E., D._____ e G._____ rimanendo proprietari comuni di una quota di comproprietà di 4/12 (act. TR IV “Registro fondiario I._____”). Ogni com- proprietario può infatti – come rilevato dagli appellati nella risposta all’appello del 16 maggio 2023 (cfr. A.2, B.6) – cedere una porzione della propria quota a terze persone (Christian Brückner/Mathias Kuster, Die Grundstücksgeschäfte Schweizer Immobiliarsachenrecht für Praktiker, 2 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 1138 e segg.; Christoph Brunner/Jürg Wichtermann, in: Geiser/Wolf [edit.], Basler
7 / 9 Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, 7 a ed., 2023 Basilea, n. 23 ad art. 646 CC; Edmond Perruchoud, in: Pichonnaz/Foëx/Piotet [edit.], Commentaire romand Code civil II, Basilea 2016, n. 18 ad art. 646 CC). Al momento dell’introduzione dell’azione, i coniugi erano dunque proprietari in comune di una quota di comproprietà e sono rimasti tali anche a seguito dell’accordo di “anticipo ereditario”. Ora, nell’ambito dell’azione principale, essi sono stati convenuti quali perturbatori in litisconsorzio facoltativo passivo. Nella domanda riconvenzionale, essi agiscono invece, quali esclusivi proprietari comuni della part. n. K., in litisconsorzio necessario attivo e ciò senza la partecipazione delle figlie. Contra- riamente a quanto rilevato dal Tribunale regionale nella propria decisione del 21 settembre 2022 (act. TR I.22, B.2), dal contenuto della domanda riconvenzio- nale degli appellati del 16 febbraio 2021 si evince infatti che questi ultimi agiscono soli (“[...] parte attrice riconvenzionale, quale proprietaria del fondo no. K. del Registro fondiario del Comune di I._____ [...]”; act. TR I.4, II.C). Di conseguen- za, non avendo promosso alcuna azione, l’interesse degno di protezione delle fi- glie ai sensi dell’art. 59 cpv. 1 lett. a CPC non avrebbe neppure dovuto essere esaminato. 2.4.Ne consegue che i coniugi H._____ potevano proporre insieme, e senza la partecipazione delle figlie, un’azione (riconvenzionale) negatoria. Vi è dunque cor- rispondenza d’identità tra i convenuti della procedura principale e gli attori dell’azione riconvenzionale. L’istanza inferiore ha dunque ritenuto correttamente quest’ultima ricevibile in ordine, entrando nel merito della medesima. Le censure sollevate dalle appellanti si rivelano dunque infondate. 3.L’appello dev’essere pertanto respinto e la decisione impugnata del Tribu- nale regionale Bernina del 21 settembre 2022 confermata. 4.1.La tassa di giustizia per la procedura d’appello è fissata in CHF 4’000.00 (art. 105 cpv. 1 CPC e art. 9 cpv. 1 OECC [CSC 320.210]) ed è posta a carico, in solido, delle appellanti, integralmente soccombenti (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). L’importo dovuto è compensato con l’anticipo di CHF 6'000.00 corrisposto da queste ultime il 5 aprile 2023 (art. 111 cpv. 1 CPC). 4.2.Il Tribunale cantonale stabilisce d’ufficio e secondo le tariffe le indennità per le spese ripetibili (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]), nel caso in cui queste sono protestate (DTF 139 III 334 consid. 4.3). In concreto, gli appellati protestano le spese ripetibili per la procedura d’appello, senza tuttavia inoltrare una nota d’onorario. Alla luce delle circostanze, si ritiene adeguato riconoscere un importo complessivo di CHF 2'500.00 (IVA e spese incluse). Le
8 / 9 appellanti, interamente soccombenti, sono tenute in solido a corrispondere tale importo agli appellati (art. 106 cpv. 1 CPC). 5.Il valore litigioso della domanda riconvenzionale – determinato, per i rimedi esperibili sul piano federale, indipendentemente dalla domanda principale (art. 53 cpv. 1 LTF) – raggiunge la soglia di CHF 30'000.00 in ragione della diminuzione di valore che il divieto di attraversare, accedere o utilizzare in qualsiasi modo la part. n. K._____ comporterebbe per l’adiacente part. edificata n. J._____ (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF). Contro questa sentenza può pertanto essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale (artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF).
9 / 9 La Prima Camera civile pronuncia: 1.L’appello è respinto. Di conseguenza, la decisione del Tribunale regionale Bernina del 21 settembre 2022 è confermata. 2.La tassa di giustizia per la procedura d’appello di CHF 4'000.00 è posta, in solido, a carico di A., B. e C.. 3.A., B._____ e C._____ sono condannate, in solido, a versare a D., E., F., G., H._____ l’importo di CHF 2'500.00 (IVA e spese incluse) a titolo di ripetibili per la procedura d’appello. 4.Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a: