Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 28 giugno 2023 N. d'incartoZK1 23 10 IstanzaPrima Camera civile ComposizioneCavegn, presidente Michael Dürst e Bergamin Rossi, attuaria PartiA._____ reclamante patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller Via a la Mota 1, 6537 Grono contro B._____ resistente C._____ resistente entrambe patrocinate dall'avv. Ivan Behare Contrada Fontanelle 4, 6612 Ascona Oggettorevoca della misura Atto impugnatoDecisione Autorità di protezione dei minori e degli adulti dei Gri- gioni, sede distaccata Grigioni centrale/Moesa del 13.12.2022, comunicata il 14.12.2022 Comunicazione29 giugno 2023

2 / 10 Ritenuto in fatto: A.I coniugi A._____ e B._____ sono genitori della figlia C., nata il _____ 2019. Essi esercitano congiuntamente l'autorità parentale sulla figlia, la cui custodia – non disponendo i genitori di un domicilio comune – è affidata alla ma- dre. B.Con decisione cautelare del 6 luglio 2021 l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti Grigioni centrale/Moesa (in seguito: APMA) ha istituito una curatela educativa di vigilanza sulle relazioni personali in favore di C. a far tempo dal 15 luglio 2021. C.In data 8 marzo 2022, l'APMA ha confermato la misura istituita in via cautelare in favore di C._____ e il mandato conferito a D., Ufficio curatori professionali Regione Moesa. Alla curatrice sono in particolare stati affidati i compiti di consigliare e sostenere adeguatamente i genitori nel quadro della curatela educativa (di vigilanza delle relazioni personali) nell'esercizio delle relazioni personali tra padre e figlia e stabilire in caso di conflitto soluzioni e modalità concrete nei limiti della regolamentazione esistente, così come di fungere da persona di riferimento per la minore e i genitori per quanto riguarda l'esercizio del diritto alle relazioni personali. La curatrice è inoltre stata incaricata di presentare all'APMA un rapporto per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 15 luglio 2023 entro il 15 ottobre 2023 e di informare con un rapporto l'APMA in caso di cambiamenti importanti e richiedere se necessario una modifica o una revoca della curatela. D.Con decisione del 27 aprile 2022, l'APMA ha approvato la modifica del luogo di dimora di C. da E._____ a F._____ postulata da B., revocando inoltre l'effetto sospensivo di un eventuale reclamo. Da inizio maggio 2022 la madre e figlia si sono quindi trasferite a F.. E.Il reclamo interposto da A._____ avverso tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale cantonale con decisione del 9 giugno 2022 (TC GR ZK1 22 68). F.Nel mese di agosto 2022 l'APMA ha chiesto alla curatrice un aggiornamento sulla gestione della misura, comunicando ai genitori, con scritto del 1° settembre 2022, l'apertura di un procedimento di accertamento per la valutazione della possibilità di revoca della misura, invitandoli a prendere posizione. Con scritti del 20 rispettivamente 22 settembre 2022, la madre ha dato il proprio assenso alla revoca della misura, mentre il padre si è opposto chiedendo

3 / 10 il mantenimento della misura esistente e di valutarne il trasferimento alla competente autorità italiana. G.A seguito del rapporto del 21 ottobre 2022 della curatrice D._____ e dell'ascolto, in data 10 novembre 2022, di quest'ultima e dei genitori, così come dopo aver assunto agli atti nuovi mezzi di prova inoltrati dall'avv. Keller – concernenti procedimenti penali pendenti tra le parti – l'APMA, con decisione del 13 dicembre 2022, ha deciso di rinunciare a sentire personalmente la figlia e di revocare la misura istituita con decisione dell'8 marzo 2022, invitando inoltre la curatrice a presentare entro il 28 febbraio 2022 (recte: 2023) il rapporto finale relativo alla gestione del mandato dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2022 incluso. Le spese della procedura, fissate in CHF 850.00, sono state tenute in sospeso. H.Avverso tale decisione, in data 16 gennaio 2023, A._____ (in seguito: reclamante) ha interposto reclamo al Tribunale cantonale, chiedendo la cassazione e riforma della decisione, nel senso di confermare la curatela di vigilanza delle relazioni personali, e che l'APMA venga incaricata di disporre la procedura per il trasferimento della misura alla competente autorità italiana. Egli ha inoltre postulato che le spese della procedura di prima istanza vengano poste a carico dell'APMA e quelle della procedura di reclamo a carico dello Stato, protestando inoltre le ripetibili. I.Con risposta del 9 febbraio 2023 l'APMA, oltre a trasmettere tutti gli atti, ha postulato la reiezione del reclamo per quanto lo stesso sia ricevibile e sia possibile entrare nel merito. L.Con risposta del 17 febbraio 2023 B._____ (in seguito: resistente) ha postu- lato l'inammissibilità del reclamo e, nella misura in cui ammissibile, la sua reiezio- ne, con protesta di spese e ripetibili della presente procedura. Con la risposta, e in seguito con istanza separata del 9 marzo 2023, la resistente ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio per la presente procedura di re- clamo (TC GR ZK1 23 45). M.Sono stati acquisiti gli atti della procedura prima istanza. La causa è matura per il giudizio. Considerando in diritto: 1.Il presente caso concerne un reclamo avverso una decisione in merito a misure a protezione dei minori, per le quali si applicano per analogia le disposizio-

4 / 10 ni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti (art. 450 segg. CC in unione con l'art. 314 cpv. 1 CC). Nel Cantone dei Grigioni l'autorità giudiziaria di reclamo è il Tribunale cantonale (art. 60 cpv. 1 LICC [CSC 210.100]), in seno al quale è competente la Prima Camera civile (art. 6 cpv. 1 lett. a OOTC [CSC 173.100]). 2.Oggetto della presente procedura è la decisione dell'APMA con cui è stata decisa la revoca della curatela educativa di vigilanza sulle relazioni personali isti- tuita in favore della figlia. A seguito del trasferimento della madre e della figlia in Italia, l'APMA ha infatti ritenuto di dover riesaminare la necessità della misura isti- tuita prima di procedere all'eventuale trasferimento della stessa alla competente autorità estera (act. APMA 101, pag. 269; act. APMA 107, pag. 275), giungendo alla conclusione che i motivi sussistenti al momento dell'istituzione non sarebbero più dati. Ragione per cui la curatela educativa è stata revocata senza sostituzione (act. APMA 161 consid. 2, pag. 373 segg.). 3.Nella fattispecie le parti non hanno messo in discussione la competenza dell'APMA, tuttavia la competenza territoriale deve essere esaminata d'ufficio a ogni stadio del procedimento (art. 444 cpv. 1 CC; Luca Maranta, in: Gei- ser/Fountoulakis [edit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7 a ed., Basilea 2022, n. 5 ad art. 444 CC). 3.1.Qualora una decisione viene emanata da un'autorità incompetente è inficia- ta da un vizio, il quale ha come conseguenza l'impugnabilità o la nullità della deci- sione. Una decisione impugnabile rimane vincolante fintantoché non viene tempe- stivamente impugnata e annullata o modificata dall'autorità di ricorso. Le decisioni nulle non sono invece vincolanti e non esplicano alcun effetto giuridico. Una deci- sione è nulla se l'errore che la intacca è particolarmente grave, manifesto (o alme- no facilmente riconoscibile) e il fatto di riconoscere la nullità non sia di grave no- cumento per la certezza del diritto. Più che un'errata applicazione di norme di dirit- to sostanziale, costituiscono motivo di nullità gravi errori procedurali e l'incompe- tenza qualificata, segnatamente per materia e funzionale, dell'autorità (DTF 147 III 226 consid. 3.1.2; TF 5A_367/2019 del 23.6.2020 consid. 5.1). Di re- gola l'incompetenza territoriale non comporta la nullità della decisione. Questa ri- mane piuttosto vincolante sino al momento in cui non viene annullata dall'autorità di ricorso (Maranta, op. cit., n. 4 ad art. 444 CC e riferimenti ivi citati). 3.2.In concreto, essendosi nel maggio 2022 la madre e la figlia trasferite in Ita- lia (act. APMA 85, pag. 233), siamo in presenza di una fattispecie internazionale. Giusta l'art. 85 cpv. 1 LDIP in materia di protezione dei minori, la competenza dei

5 / 10 tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori (in seguito: Convenzione dell'Aia; [RS 0.211.231.011]), di cui sia la Svizzera sia l'Italia sono Stati contraenti. 3.2.1. L'art. 5 cpv. 1 della Convenzione dell’Aia prevede che le autorità, sia giudi- ziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni. Il capoverso 2 di tale norma stabilisce poi che, in caso di trasferi- mento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono com- petenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza, fatto salvo l'art. 7, ossia in caso di un trasferimento o mancato ritorno illecito del minore. Tale Convenzione non prevede quindi la perpetuatio fori, principio secondo cui il tribunale territorial- mente competente al momento della litispendenza rimane tale seppure i fatti su cui si fonda la sua competenza mutino in seguito (DTF 149 III 81 consid. 2.4; 143 III 193 consid. 2 seg.). Un cambio di domicilio del minore ha quindi quale con- seguenza la cessazione della competenza delle autorità della precedente residen- za abituale. Tuttavia, le autorità di uno Stato contraente che siano competenti ai sensi degli articoli 5–10 ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore non potranno esercitare tale competenza qualora, all'atto dell'introdu- zione della procedura, misure analoghe siano state chieste alle autorità di un altro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli 5–10 e siano ancora in corso di esame (art. 13 cpv. 1 Convenzione dell'Aia). 3.2.2. Le misure già definitivamente adottate rimangono in vigore. Ciò risulta dall'- art. 14 Convenzione dell'Aia, secondo il quale anche quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire l'elemento sul quale si basava la competenza, le misure adottate restano in vigore fintantoché le autorità competenti ai sensi del- la Convenzione non le avranno modificate, sostituite o abrogate. L'art. 23 cpv. 1 Convenzione dell'Aia prevede inoltre che di principio le misure adottate dalle auto- rità di uno Stato contraente saranno riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti. A partire dal momento in cui è sopravvenuto il trasferimento della resi- denza abituale del minore in un altro Stato contraente è tuttavia la legge di quest'- altro Stato che disciplina le condizioni di applicazione delle misure adottate nello Stato di precedente abituale residenza (art. 15 cpv. 3 Convenzione dell'Aia). 3.2.3. Se l'autorità di protezione dei minori e degli adulti desidera "trasferire" una misura di protezione adottata alle autorità dello Stato contraente in cui il minore si è trasferito, ha due possibilità: può inoltrare la sua richiesta all'autorità centrale del Cantone (nel Cantone dei Grigioni l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti

6 / 10 del Cantone dei Grigioni) che provvederà ad inoltrarla all'autorità centrale dell'altro Stato contraente (in Italia il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile); oppure può rivolgersi direttamente all'autorità centrale o all'autorità com- petente dell'altro Stato. La richiesta deve essere accompagnata dalla documenta- zione necessaria e dalla traduzione di tutti i documenti nella lingua dell'altro Stato contraente. L'autorità estera deciderà se la misura adottata in Svizzera può essere ripresa (eventualmente modificata), se è necessaria una nuova misura o se, in base alla situazione e al diritto vigente in tale Stato, non va adottata nessuna mi- sura. La misura svizzera rimane in vigore fino a quel momento (cfr. Autorità cen- trale in materia di protezione dei minori, settore diretto internazionale privato, Promemoria "Il ruolo delle autorità nell’ambito della Convenzione dell’Aia sulla pro- tezione dei minori [Convenzione 96]" del 31.10.2022, pag. 5) 3.3.Nella fattispecie la curatela educativa è stata istituita dall'APMA in data 8 marzo 2022 (act. APMA 43, pag. 96 segg.). In seguito, con decisione del 27 aprile 2022, l'APMA ha autorizzato la madre a trasferirsi in Italia insieme alla figlia (act. APMA 67, pag. 178 segg.). Il reclamo avverso tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale cantonale con decisione del 9 giugno 2022 (TC GR ZK1 22 68). Va inoltre evidenziato che in quest'ultima decisione è stato contestato il modo di procedere dell'APMA e non quello della madre, la quale sulla base di una decisione – seppur formalmente errata – si è trasferita all'estero. Il trasferimento della minore a F._____ non può quindi essere ritenuto illecito ai sen- si dell'art. 7 Convenzione dell'Aia. In virtù della costante giurisprudenza del Tribunale federale – secondo cui una residenza può diventare “abituale” anche subito dopo il cambiamento del luogo di soggiorno, se è destinata a essere durevole e a sostituire il precedente centro d'in- teressi (TF 5A_193/2023 del 6.4.2023 consid. 2.1 e rinvii; 5A_807/2013 del 28.11.2013 consid. 2.3.1) – occorre considerare che la residenza abituale della minore è, a far tempo dal trasferimento, a F._____ (I), dove si è stabilita con la madre e dove frequenta l'asilo (cfr. act. APMA 85, pag. 233; act. APMA 149 pag. 349 seg.). Alla luce di ciò e in virtù di quanto esposto nei considerandi precedenti (cfr. consid. 3.2.1), dal 9 maggio 2022 – data del trasferimento in Italia – l'APMA non era più competente per decidere in merito alla misura, e quindi neppure per revocarla. Il caso in esame nemmeno rientra nel campo di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 Convenzione dell'Aia. Infatti la procedura per riesaminare la necessità della misura istituita è stata avviata in settembre 2022, quindi in seguito al trasferimento in Italia della madre con la figlia (act. APMA 101, pag. 269; act. APMA 107, pag.

7 / 10 275). In tale momento l'APMA non era quindi già più competente e non avrebbe potuto statuire in merito alla misura. 3.4.Come illustrato nei considerandi precedenti la misura adottata dall'APMA rimane in vigore fintantoché l'autorità competente del nuovo Stato di residenza abituale della minore non la modifichi, sostituisca o abroghi (art. 14 Convenzione dell'Aia). L'APMA avrebbe in concreto eventualmente potuto procedere a uno scambio di vedute con la nuova autorità competente e, se del caso, chiedere all’autorità competente dello Stato contraente di residenza abituale del minore, direttamente o tramite l’Autorità centrale di tale Stato, di permetterle eccezional- mente di esercitare la competenza ad adottare le misure di protezione che rite- nesse necessarie (art. 9 Convenzione dell'Aia). In assenza di una tale autorizza- zione non avrebbe invece potuto emanare la decisione qui impugnata. L'APMA avrebbe piuttosto dovuto procedere a trasferire la misura alla competente autorità italiana, presentando domanda all'autorità centrale del Cantone Grigioni, o contat- tando direttamente l'autorità centrale italiana o la competente autorità italiana. Quest'ultima sarebbe quindi competente per decidere in merito alle sorti della mi- sura in esame, e meglio se la curatela può essere ripresa secondo il diritto italia- no, se è necessaria una modifica o se deve essere revocata. 3.5.Tenuto conto di quanto precede, a fronte del decadimento della competen- za territoriale dell'APMA, quest'ultima non poteva emanare la decisione qui impu- gnata, la quale deve pertanto essere annullata e l'APMA è tenuta a procedere se- condo quanto esposto nel considerando precedente (cfr. consid. 3.4). 4.1.Le spese processuali per procedure di reclamo del diritto di protezione dei minori sono di principio poste a carico della parte soccombente, in concreto quindi della resistente (art. 63 cpv. 5 LICC in combinato disposto all'art. 106 cpv. 1 CPC). Tuttavia, a norma dell'art. 63 cpv. 3 LICC in presenza di circostanze particolari, si può rinunciare a riscuotere spese procedurali, se la procedura non è stata avviata in modo temerario o sconsiderato. Giusta l'art. 28 cpv. 1 OPMinA, ove sia disposta una misura di protezione dei minori, particolari circostanze tali da giustificare la rinuncia parziale o totale alla riscossione dei costi procedurali possono sussistere in particolare se la sostanza netta fiscale dei genitori si colloca al di sotto dell'importo esente pari a CHF 50'000.00 rispettivamente, per le persone sole, al di sotto dell'importo esente pari a CHF 30'000.00 (lett. b) o se è dimostrata la dipendenza dall'assistenza sociale pubblica (lett. c). 4.2.Nella fattispecie la resistente risulta sprovvista dei mezzi necessari, e collocandosi la sua sostanza netta al di sotto di CHF 30'000.00 (act. APMA 86,

8 / 10 pag. 235 seg.), sussiste una circostanza particolare ai sensi di cui sopra. Di conseguenza la tassa di giustizia fissata per prassi in questi casi in CHF 1'500.00 (art. 10 cpv. 1 OECC [CSC 320.210]) è posta a carico del Cantone dei Grigioni. 5.1.Con decreto del 3 maggio 2023 (TC GR ZK1 23 45) alla resistente è stato concesso il gratuito patrocinio, né il gratuito patrocinio né l'art. 63 cpv. 3 LICC esentano tuttavia dall'obbligo di rifondere le ripetibili alla controparte (artt. 118 cpv. 3 CPC e 122 cpv. 1 CPC), ragion per cui la resistente – patrocinata d'ufficio e in questa sede integralmente soccombente – è tenuta a rifondere al reclamante i costi di patrocinio a lui cagionati in sede di reclamo (art. 105 cpv. 2 CPC). Il Tribunale cantonale stabilisce d’ufficio e discrezionalmente le ripetibili, qualora queste siano state protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]; DTF 139 III 334 consid. 4.3). 5.2.Il reclamante ha protestato le ripetibili senza tuttavia presentare una nota d'onorario. Il Tribunale non può quindi basarsi sull'importo fatturato per stabilire le ripetibili (art. 2 cpv. 2 OOA [CSC 310.250]), ragion per cui queste vanno stabilite discrezionalmente (art. 2 cpv. 2 OOA). L'art. 3 cpv. 1 OOA stabilisce che è considerata corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00. In assenza di un accordo sull'onorario, come nella presente fattispecie, il Tribunale cantonale applica per prassi la tariffa oraria mediana di CHF 240.00 con un supplemento spese forfettario del 3% (cfr. fra tante TC GR ZK1 16 133 del 24.11.2016 consid. 2.c con rinvii), così come l'IVA al 7.7%. Nel caso in esame, tenuto conto del limitato dispendio causatogli in questa sede e della complessità del caso, si ritiene adeguato riconoscere un dispendio orario di 6 ore. Alla luce di ciò, la resistente è tenuta a rifondere al reclamante CHF 1'597.40 (IVA e spese incluse) a titolo di ripetibili. 6.In virtù dell'art. 122 cpv. 1 lett. a CPC, il patrocinatore della resistente – a cui è stato, come detto, concesso il gratuito patrocinio (TC GR ZK1 23 45) – deve essere adeguatamente remunerato dal Cantone dei Grigioni, essendo essa risultata soccombente. 6.1Giusta l'art. 5 cpv. 1 OOA per le spese legittime del mandato di gratuito pa- trocinio e la difesa d'ufficio viene versato all'avvocato un onorario di CHF 200.00 orari più spese necessarie in contanti e IVA. Non avendo nella fattispecie il patro- cinatore inoltrato alcuna nota d'onorario l'indennità viene stabilita secondo il potere discrezionale (art. 5 cpv. 2 OOA). Considerando anche per la resistente adeguato riconoscere un dispendio orario di 6 ore per la presente procedura, alla tariffa ora- ria ridotta di CHF 200.00, al patrocinatore della resistente è riconosciuto un inden-

9 / 10 nizzo di CHF 1'200.00, al quale va aggiunto un supplemento spese forfettario del 3% (CHF 36.00), così come l'IVA al 7.7% (CHF 95.00). Si osserva che essendo in questo caso lo Stato il destinatario delle prestazioni di servizi del patrocinatore d'ufficio, la retribuzione di quest'ultimo deve includere l'IVA anche se il destinatario del gratuito patrocinio è domiciliato all'estero (DTF 141 III 560 consid. 2 e 3). Al patrocinatore d'ufficio è quindi riconosciuto un indennizzo di complessivi CHF 1'330.00 (spese e IVA incluse). Il predetto importo è a carico del Cantone dei Grigioni. 6.2.È in ogni caso riservata la richiesta di rifusione ai sensi dell'art. 123 CPC da parte del Cantone dei Grigioni.

10 / 10 La Prima Camera civile pronuncia: 1.Il reclamo è accolto. Di conseguenza la decisione del 13 dicembre 2022 dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti dei Grigioni, sede distaccata Grigioni centrali/Moesa, è annullata e gli atti rinviati a quest'ultima affinché proceda ai sensi dei considerandi. 2.La tassa di giustizia per la procedura d'appello di CHF 1'500.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni. 3.Per la procedura di reclamo B._____ è condannata a versare a A._____ CHF 1'597.40 (IVA e spese incluse) a titolo di ripetibili. 4.In virtù del decreto ZK1 23 45 del 3 maggio 2023, la remunerazione del patrocinatore d'ufficio di B._____, avv. Ivan Behare, di CHF 1'330.00 (IVA e spese incluse) è assunta dal Cantone dei Grigioni (Tribunale cantonale). È riservata la richiesta di rifusione ai sensi dell'art. 123 CPC da parte del Cantone dei Grigioni. 5.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 6.Comunicazione a:

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