Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 1° marzo 2022 N. d'incartoZK1 22 9 IstanzaPrima Camera civile ComposizioneRichter, presidente Cavegn e Moses Rossi, attuaria PartiA._____ appellante patrocinato dall'avv. Rocco Taminelli Viale Stazione 6, CP 2717, 6501 Bellinzona contro B._____ e C._____ appellate rappresentate da D._____ patrocinate dall'avv. Riccardo Viganò Studio legale Legal Ferrari Rei, Via Alberto di Sacco 8, CP 1036, 6501 Bellinzona Oggettodiffida al debitore Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Moesa, giudice unico del 12.01.2022 (inc. n. 135.21.165). Comunicazione3 marzo 2022
2 / 15 Ritenuto in fatto: A.Dall'unione tra D._____ e A._____ sono nate tre figlie, E._____ (1999), B. (2006) e C. (2009). Con decisione del 26 ottobre 2020 il Tribunale regionale di Scutari, Albania, ha pronunciato il divorzio tra D. e A.. In data 21 gennaio 2021 il Tribunale regionale Moesa ha provveduto al riconoscimento della decisione estera di divorzio. In seguito, A. ha inoltrato al Tribunale regionale Moesa un'istanza di complemento della decisione di divorzio, chiedendo in particolare l'affidamento della figlia C.. In data 5 marzo 2021 ha avuto luogo un'udienza di dibattimento durante la quale D. ha presentato il proprio memoriale di risposta all'istanza del padre, con- tenente delle richieste cautelari in merito all'affidamento delle figlie B._____ e C._____ e ai contributi alimentari dovuti dal padre. Nel corso di tale udienza i genitori si sono accordati per quanto concerne la custodia alla madre della figlia B._____ e i rispettivi diritti di visita del padre. Nessuno accordo definitivo è invece stato raggiunto in merito alla custodia della figlia C._____ e ai contributi alimentari dovuti dal padre. Con l'accordo delle parti la procedura di merito è quindi stata sospesa, limitando la decisione sulle questioni cautelari litigiose. B.Con decisione cautelare – senza motivazione scritta – del 21 maggio 2021 il Presidente del Tribunale regionale ha disposto l'affidamento della figlia C._____ al padre – con ampio diritto di visita in favore della madre –, così un contributo alimentare a carico del padre di CHF 900.00 a favore della figlia B._____ e di CHF 400.00 a favore della figlia C., da corrispondere mensilmente sul conto della madre e dovuto retroattivamente dal 1° gennaio 2021. In data 28 maggio 2021 A. ha richiesto la motivazione scritta di tale decisione. Richiesta sospesa poi durante l'udienza del 26 luglio 2021 nell'ambito della procedura di complemento della decisione di divorzio estera. C.In data 3 novembre 2021 – non corrispondendo il padre i contributi alimen- tari stabiliti – B._____ e C., rappresentate dalla madre, hanno inoltrato al Tribunale regionale Moesa un'istanza di diffida ai debitori, chiedendo in via super- cautelare, cautelare e nel merito che venga fatto ordine alla F. SA, G., di trattenere da ogni rendita e/o da ogni altra indennità dovute a A., l'importo di CHF 1'300.00 e di versarlo sul conto indicato e intestato a D., a far tempo da ottobre 2021. D.Con decisione del 5 novembre 2021 il Tribunale regionale ha accolto l'- istanza in via supercautelare, ordinando alla F. SA, G._____, di dedurre mensilmente, a far tempo da novembre 2021 e sino a revoca di detto decreto, da
3 / 15 ogni rendita e/o da ogni altra indennità dovute a A., l'importo di CHF 1'300.00 e di versarlo sul conto intestato a D.. Nel contempo è stato impartito a A._____ un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni all'istanza. E.In data 26 novembre 2021 A._____ ha quindi inoltrato le proprie osserva- zioni, richiedendo tra l'altro nuovamente la motivazione scritta della decisione cau- telare del 21 maggio 2021. F.In data 1° dicembre 2021 il Tribunale regionale ha provveduto a comunicare alle parti la motivazione scritta della decisione emanata il 21 maggio 2021, la qua- le è poi stata impugnata da A._____ con appello del 10 dicembre 2021. Tale pro- cedura è attualmente pendente presso il Tribunale cantonale (inc. TC GR ZK1 21 196). G.Nel frattempo, con decisione del 12 gennaio 2022 il Presidente del Tribuna- le regionale ha accolto anche l'istanza di diffida al debitore in via cautelare, deci- dendo quanto segue: 1.L'istanza cautelare 3 novembre 2021 è accolta. Di conseguenza è confermato l'ordine impartito alla F._____ SA, G., di dedurre mensilmente, a far tempo dal mese di novembre 2021, da ogni rendita e/o da ogni altra indennità dovute a A., H., l'importo di CHF 1'300.00 sino a revoca del presente decreto e di versare detto importo, a far tempo dal mese di novembre 2021 e fino a revoca del presente decreto, sul conto IBAN I. presso J., G., intestato a D., K.. 2.La tassa di giustizia di CHF 300.- è posta a carico del convenuto. 3.Il convenuto è tenuto a versare all'istante CHF 500.- a titolo di ripetibili. 4.(Mezzo d'impugnazione) 5.(Comunicazione) H.Avverso tale decisione, in data 19 gennaio 2022, A._____ (in seguito: ap- pellante) ha interposto appello dinanzi al Tribunale cantonale, postulando la rifor- ma dei dispositivi n. 1, 2 e 3 di detta decisione, e in particolare la revoca dell'ordi- ne impartito alla F._____ SA, G., con decisione del 5 novembre 2021 e con- fermato con decisione del 12 gennaio 2022. Protestando tasse, spese e ripetibili. I.Nell'ambito della presente procedura d'appello si è rinunciato a invitare B. e C., rappresentate dalla madre D., (in seguito: appellate) a presentare le proprie eventuali osservazioni. Un esemplare dell'appello viene noti- ficato alle appellate con la presente sentenza.
4 / 15 L.Sono stati acquisiti gli atti della procedura prima istanza. La causa è matura per il giudizio. Considerando in diritto: 1.1.La diffida ai debitori per il mantenimento dei figli ai sensi dell'art. 291 CC – così come quella ai sensi degli artt. 132 e 177 CC – è soggetta alla procedura sommaria (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC; art. 271 lett a e i CPC). La relativa decisione – come confermato dal Tribunale federale (DTF 145 III 255 consid. 5.6) e ripetu- tamente riconosciuto da questa Corte (TC GR ZK1 18 144 del 5.5.2020 consid. 1.1; ZK1 21 66 del 27.8.2021 consid. 1.1 con riferimenti ivi citati) – è impugnabile mediante appello, ai sensi degli art. 308 segg. CPC, entro il termine di dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno CHF 10'000.00 (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto dagli atti risulta che la decisione del 12 gennaio 2022 è stata notificata all'appellante il 13 gennaio 2022 (act. B.2), avendo quest'ultimo inoltrato l'appello in data 19 gennaio 2022 il termine di 10 giorni è rispettato. Inoltre, considerata l'- entità della richiesta – CHF 1'300.00 mensili per una durata incerta (art. 92 cpv. 2 CPC) – anche il valore litigioso di almeno CHF 10'000.00 risulta dato. L'appellante ha provveduto a versare tempestivamente l'anticipo delle spese ri- chiesto (act. D.2). Si può pertanto entrare nel merito dell'appello ammesso che questo sia sufficientemente motivato. 1.2.Con appello possono essere censurati l'errata applicazione del diritto e l'er- rato accertamento dei fatti (art. 310 CPC). 1.3.Giusta l'art. 317 cpv. 1 CPC di principio nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono addotti immediatamente (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ra- gionevolmente esigibili tenuto conto delle circostanze (lett. b). In concreto la diffida ai debitori concerne il contributo di mantenimento delle figlie minorenni. Nelle pro- cedure concernenti i minori nell'ambito del diritto della famiglia valgono il principio inquisitorio illimitato e la massima ufficiale. Il giudice deve quindi esaminare d'uffi- cio i fatti e non è vincolato alle richieste delle parti (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC). Il principio inquisitorio e la massima ufficiale valgono come principi generale in tutti gli stadi della proceduta e dinanzi a tutte le istanze cantonali, quindi anche nelle procedure dinanzi all'autorità cantonale di ricorso (DTF 137 III 617 consid. 4.5.2; Jonas Schweighauser, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [edit.], Kom-
5 / 15 mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., Zurigo 2016, n. 3 e 5 ad art. 296 ZPO). Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che nelle procedure in cui trova applicazione il principio inquisitorio illimitato le restrizioni in merito all'ammissibilità di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, stabilite dall'art. 317 cpv. 1 CPC, non trovano applicazione. Di conseguenza in tali casi le parti possono presentare nuovi fatti e nuovi mezzi di prova senza restrizioni e anche se i pre- supposti di cui all'art. 317 cpv. 1 CPC non sono adempiuti (TF 5A_800/2018 del 9.2.2021 consid. 2.2; DTF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappre- sentante legale del figlio (art. 291 CC). Tale provvedimento costituisce una misura d'esecuzione privilegiata sui generis, che si trova in uno stretto legame con il diritto civile (DTF 137 III 193 consid. 1.1). La diffida ai debitori presuppone una trascu- ranza del pagamento del contributo di mantenimento da parte del debitore e la sussistenza di un titolo esecutivo. La colpa del debitore non è necessaria. Essen- do la diffida ai debitori una misura particolarmente incisiva, da rispettare è anche il principio della proporzionalità. È quindi richiesta una trascuranza di una certa rile- vanza. Essa non si giustifica pertanto se il debitore omette o ritarda sporadica- mente di corrispondere il contributo e se non vi è alcuna indicazione che anche in futuro non adempirà il suo obbligo. Il giudice dispone al riguardo di un ampio mar- gine di apprezzamento. Se i presupposti risultano adempiuti la diffida ai debitori deve essere di principio ordinata per l'importo stabilito nella decisione in merito ai contributi di mantenimento. Tuttavia i diritti fondamentali legali alla personalità dell- 'obbligato non devono essere lesi. Nell'ambito della diffida ai debitori sono pertan- to da rispettare i principi in merito al reddito pignorabile e la salvaguardia del mi- nimo esistenziale calcolato secondo i criteri del diritto esecutivo (TF 5A_479/2018 del 6.5.2019 consid. 5.5.2; TF 5A_173/2014 e 5A_174/2014 del 6.6.2014 consid. 9.3; TF 5A_223/2014 del 30.4.2014 consid. 2; Margot Michel/Christina Schlatter, in: Büchler/Jakob [edit.], Kurzkommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2 a ed., Basilea 2018, n. 2 segg. ad art. 291 CC). 3.In concreto il Presidente del Tribunale regionale ha ritenuto adempiuti i pre- supposti per una diffida ai debitori. I contributi alimentari oggetto della presente procedura a carico del padre sarebbero infatti stati stabiliti con decisione del 21 maggio 2021 nella procedura di adozione di misure cautelari nell'ambito di una procedura di complemento della decisione di divorzio estera. Tale decisione, no- nostante sia nel frattempo stata impugnata dall'appellante, sarebbe comunque esecutiva (come peraltro previsto nel dispositivo n. 6 della decisione non motivata
6 / 15 del 21 maggio 2021), non avendo l'appello effetto sospensivo nei casi in cui è ap- pellata una decisione in materia di provvedimenti cautelari. I contributi alimentari sarebbero quindi esigibili e non avendoli l'appellante mai versati si giustificherebbe accogliere la diffida ai debitori (act. TR III.3). 4.L'appellante contesta anzitutto l'esecutività di una decisione non motivata, sostenendo di conseguenza che il giudice di prima cure avrebbe erroneamente ritenuto esigibili i contributi alimentari stabiliti con la decisione – non motivata – del 21 maggio 2021. Egli, appellandosi alla giurisprudenza del Canton Zurigo, fa infatti valere che una decisione non motivata non sarebbe esecutiva fintanto che non sia trascorso infruttuosamente il termine per richiedere la motivazione scritta o fintanto che la motivazione scritta non sia stata notificata alle parti. A mente dell'appellante non vi sarebbe quindi un inadempimento da parte sua per il mancato versamento dei contributi alimentari alle figlie, non essendo questi esigibili dal momento che la decisione del 21 maggio 2021 non potrebbe essere considerata immediatamente esecutiva (act. A.1, n. 23-36). 4.1. Come detto, nell'ambito della procedura a complemento della decisione di divorzio estera (cfr. inc. n. 115.21.04), il Tribunale regionale ha emanato una deci- sione cautelare non motivata. In data 28 maggio 2021 l'appellante ha richiesto la motivazione scritta di tale decisione. La richiesta di motivazione scritta è poi stata sospesa nel corso dell'udienza del 26 luglio 2021. A fronte dell'istanza di diffida ai debitori presentata dalle qui appellate, l'appellante ha richiesto nuovamente la motivazione scritta della decisione del 21 maggio 2021, la quale è stata notificata alle parti in data 1° dicembre 2021. Avverso tale decisione l'appellante ha quindi interposto appello. Tale procedura d'appello è attualmente ancora pendente presso il Tribunale cantonale (inc. TC GR ZK1 21 196). Va osservato che nell'ambito di detta procedura l'appellante non ha richiesto il conferimento dell'effetto sospensivo alla decisione cautelare impugnata. 4.2. Giusta l'art. 239 CPC il giudice può notificare la sua decisione senza motiva- zione scritta recapitando il dispositivo alle parti (cpv. 1 lett. b); la motivazione scrit- ta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione. L'omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all'impugnazione della decisione mediante appello o reclamo (cpv. 2). L'- appello contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari – come è la decisio- ne su cui si fonda in concreto la diffida ai debitori – non ha effetto sospensivo (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC; cfr. anche art. 325 cpv. 1 CPC [reclamo]). Con effetto sospensivo è intesa l'esecuzione o eseguibilità della decisione, non il suo passag- gio in giudicato formale. L'espressione "non ha effetto sospensivo" si riferisce
7 / 15 quindi all’esecutività immediata dei provvedimenti in questione (DTF 139 III 486 consid. 3; Francesca Verda Chiocchetti, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/ Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civi- le svizzero, Vol. 2, 2 a ed., Lugano 2017, N. 52 ad art. 315 CPC). A fronte di tali disposizioni, in tutti i casi in cui il mezzo di impugnazione non ha effetto sospensi- vo, si pone la questione a sapere se la decisione notificata col solo dispositivo è già esecutiva e come la parte interessata si possa eventualmente opporre contro tale esecutività. Nel CPC non è contenuta alcuna disposizione che stabilisce quando diviene esecutiva una decisione notificata con il solo dispositivo e che non può essere oggetto di un'impugnazione dotata di effetto sospensivo (se immedia- tamente con la notifica del dispositivo o solamente con la notifica della motivazio- ne). A tal proposito neppure il Tribunale federale si è ancora espresso. 4.2.1. Come detto l'appellante richiama a sostegno della propria tesi la giurispru- denza del Tribunale di seconda istanza del Canton Zurigo, secondo cui le decisio- ni emanate senza motivazione non sarebbero esecutive fintanto che non sia tra- scorso infruttuosamente il termine per richiedere la motivazione scritta o – qualora questa sia stata richiesta – fintanto che la motivazione non sia stata notificata alle parti. Essendovi nel CPC una vera e propria lacuna di legge sarebbe applicabile per analogia l'art. 112 cpv. 2 LTF (OGer ZH PS200240 del 4.1.2021 consid. 2.4; ZR 111/2012 Nr. 70 consid. 3.9). Parte della dottrina segue questa tesi (cfr. Tho- mas Rohner/Florian Mohs, in: Brunner/Gasser/Schwander [edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2 a ed., Zurigo 2016, n. 2 ad Art. 336 ZPO; Lorenz Droese, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 a ed., Basilea 2017, n. 8 ad Art. 336 ZPO; Denis Tappy, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed., Basilea 2019, n. 22 ad Art. 239 CPC). 4.2.2. Contrariamente alla tesi sopramenzionata, secondo la prassi del Tribunale cantonale una decisione notificata col solo dispositivo diviene invece già esecutiva con la notificazione di quest'ultimo, se avverso tale decisione non è dato alcun mezzo di impugnazione che ne limiti l'esecutività. Ciò vale in particolare anche per i provvedimenti cautelari emanati sulla base dell'art. 276 CPC (TC GR ZK1 21 142 del 21.10.2021 consid. 1.2; ZK1 21 133 / 79 del 28.9.2021 consid. 2.1; ZK1 15 169 del 15.3.2016 consid. 3c-d con riferimenti ivi citati). Questa tesi corrisponde a quella sostenuta dalla maggioranza della dottrina e della giurisprudenza cantonale (OGer ZG, in: GVP 2018 pag. 173 segg.; AppGer BS DGZ.2019.10 del 17.12.2019 consid. 3.2; AppGer BS DGZ.2021.1 del 29.4.2021 consid. 2.1; KGer BL 430 17 161 del 12.6.2017 consid. 1; KGer SG ZV.2014.64 del 17.6.2014 con-
8 / 15 sid. 2; OGer BE ABS 18 292 del 15.10.2018; Francesca Verda Chiocchetti, op. cit., n. 3 ad art. 325 CPC; Daniel Staehelin/Eva Bachofner, Vollstreckung im Nie- mandsland, Jusletter del 16.4.2012, n. 8 f.; Daniel Staehelin, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung [ZPO], 3 a ed., Zurigo 2016, n. 35 ad art. 239 e n. 13 ad art. 336 ZPO; Benedikt Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurigo 2013, n. 1634 e 1644; Alexander R. Markus/Daniel Wuffli, Rechtskraft und Vollstreckbarkeit: zwei Begrif- fe, ein Konzept?, in: ZBJV 151/2015 pag. 107 segg.; Ingrid Jent-Sørensen, Reso- lutiv bedingte Vollstreckbarkeit und vorläufige Vollstreckung – Abwehr und Rück- forderungsmöglichkeiten, in: SJZ 110/2014 Nr. 3, pag. 60 seg.; Jakob Steiner, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Basilea 2019, n. 466 seg.; Miguel Sogo/Georg Naegeli, in: Oberhammer/Domej/Haas [edit.], Kurzkommentar ZPO, 3a ed., Basilea 2021, n. 22d segg. ad art. 239 ZPO; Urs H. Hoffmann-Nowotny, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [edit.], ZPO- Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Basilea 2013, n. 23 ad art. 325 ZPO). L'allegazione dell'appellante secondo cui l'orientamento giurisprudenziale del Can- ton Zurigo sarebbe "ormai largamente condiviso" risulta pertanto erronea. Inoltre, la prassi del Tribunale cantonale corrisponde a quanto previsto dal nuovo art. 336 cpv. 3 del disegno di modifica del CPC (D-CPC), con il quale si intende stabilire esplicitamente che anche una decisione notificata senza motivazione scritta è esecutiva come una decisione motivata per scritto. Il Messaggio concer- nente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero stesso indica poi che, "in via di principio, anche secondo il diritto vigente, le decisioni che non pos- sono essere oggetto di un'impugnazione dotata di effetto sospensivo sono esecu- tive dalla loro notificazione anche senza motivazione scritta" (Messaggio concer- nente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero del 26.2.2020, FF 2020 2407, pag. 2481). Il nuovo cpv. 2 bis dell'art. 239 D-CPC intende inoltre sancire nella legge che il giudice che ha preso la decisione, su richiesta di una parte, può differire l'esecuzione della decisione senza motivazione scritta, se la parte rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile (FF 2020 2407, pag. 2468 seg.). 4.2.3. Oltre a quanto precede, essendo in concreto la decisione del 21 mag- gio 2021 una decisione in materia di provvedimenti cautelari, va pure osservato quanto segue. Proprio per la loro natura fondata sull'urgenza e per poter adempie- re la loro funzione, i provvedimenti cautelari devono di principio essere immedia- tamente validi ed esecutivi. L'immediata esecutività può quindi essere ritenuta co- me scopo principale dei provvedimenti cautelari (Martin H. Sterchi, in: Hau-
9 / 15 sheer/Walter [edit.], Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol. II, n. 14 ad art. 315 ZPO; Thomas Alexander Steininger, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2 a ed., Zurigo 2016, n. 8 ad art. 315 ZPO; Benedikt Seiler, op. cit., n. 972). Per poter ese- guire immediatamente le decisioni in materia di provvedimenti cautelari il legislato- re ha stabilito nell'art. 315 cpv. 4 lett. b CPC che l'appello concernente tali decisio- ni non ha effetto sospensivo (Messaggio concernente il Codice di diritto proces- suale civile svizzero del 28.6.2006, FF 2006 7221, pag. 6746). La tesi secondo cui i provvedimenti cautelari diverrebbero esecutivi solo con la notificazione della mo- tivazione scritta, comporterebbe che la prima istanza si vedrebbe di fatto tenuta a notificare le decisioni in materia di provvedimenti cautelari, ai sensi dell'art. 315 cpv. 4 lett. b CPC, direttamente con motivazione scritta, in modo da poter garanti- re la funzione dei provvedimenti disposti. Un tale obbligo di motivazione scritta della decisione è tuttavia in contrasto con quanto disposto dall'art. 239 CPC, così come con il fatto che la notificazione delle decisioni con il solo dispositivo si è con- solidata nella prassi (Staehelin/Bachofner, op. cit., n. 7). Si osserva inoltre che una motivazione scritta accurata può richiedere, a seconda della portata e della com- plessità del caso concreto, anche nell'ambito di provvedimenti cautelari un certo dispendio di tempo. Ragion per cui ritenere necessaria una decisione con motiva- zione scritta per ammettere l'esecutività dei provvedimenti cautelari, comportereb- be una limitazione della tutela giuridica in via cautelare, o la renderebbe addirittura impossibile. D'altra parte invece, il CPC – permettendo di richiedere all'autorità di ricorso la sospensione dell'esecutività di una decisione notificata con il solo dispo- sitivo, ancor prima di impugnare la decisione, come si dirà meglio in seguito (cfr. consid. 4.3.1) – offre alla controparte un mezzo per opporsi all'immediata esecuti- vità della decisione, garantendole così un'adeguata tutela giuridica. 4.2.4. Alla luce di quanto precede, è quindi a giusta ragione che il giudice di prima cure ha ritenuto esecutiva la decisione cautelare del 21 maggio 2021 e di conse- guenza esigibili i contributi alimentari oggetto della presente procedura. 4.3. Nulla cambiano le ulteriori allegazioni fatte valere dell'appellante in merito all'esecutività della sentenza. 4.3.1. L'appellante censura infatti che ammettendo l'immediata esecutività di una sentenza non motivata, la parte che rischia un pregiudizio difficilmente riparabile non avrebbe alcun tipo di tutela, non potendo chiedere – giusta l'art. 325 cpv. 5 CPC (recte: art. 315 cpv. 5 CPC) – la sospensione dell'esecutività al giudice di secondo grado, in quanto mancherebbe il presupposto fondamentale per ricorrere e cioè la motivazione scritta della decisione (act. A.1, n. 26-30).
10 / 15 Per la prassi secondo cui le decisioni notificate senza motivazione scritta – e per le quali il mezzo di impugnazione non ha di principio effetto sospensivo – sono già esecutive, è tuttavia chiaro che la parte interessata deve potersi opporre all'esecu- tività della decisione, per potersi tutelare nel periodo di attesa della motivazione. Anche a tal proposito vi sono differenti prassi cantonali, il Tribunale federale non si è invece ancora espresso. Il Tribunale cantonale – applicando per analogia l'- art. 263 CPC, il quale permette di disporre provvedimenti cautelari anche prima che la causa di merito sia pendente – si ritiene competente per le domande di concessione dell'effetto sospensivo ai sensi dell'art. 315 cpv. 5 CPC nel lasso di tempo tra la notificazione della decisione col solo dispositivo e la successiva co- municazione della motivazione scritta. In questi casi il Tribunale ordina la sospen- sione dell'esecutività come provvedimento cautelare sui generis (TC GR ZK1 21 142 del 21.10.2021 consid. 1.3; ZK1 21 133 / 79 del 28.9.2021 con- sid. 2.2; ZK1 15 169 del 15.3.2016 consid. 3c-d; AppGer BS DGZ.2019.10 del 17.12.2019 consid. 4.1; KGer BL 410 12 182 del 19.6.2012 consid. 1; KGer BL 430 12 374 del 18.12.12; KGer FR 101 2018 312 del 2.11.2018 consid. 1.3 f.; Markus/Wuffli, op. cit., pag. 114; OGer BE ZK 2018 411 per il reclamo e interpre- tazione dell'art. 325 Abs. 2 CPC; contrari alla competenza dell'autorità di ricorso: OGer AG ZSU.2019.210 del 2.3.2020 consid. 2, publ. in: CAN 2021 Nr. 14; FF 2020 2407, pag. 2468 seg.: giusta l'art. 239 cpv. 2 bis D-ZPO competenza de lege ferenda al giudice che ha preso la decisione). 4.3.2. Per quanto concerne invece l'argomentazione secondo cui, stante il vuoto normativo del CPC, per le sentenze non motivate pronunciate ai sensi dell'art. 239 CPC troverebbe applicazione quanto previsto dall'art. 112 LTF (act. A.1, n. 31-33), si rileva quanto segue. Vero è che l'art. 112 cpv. 2 LTF prevede esplicitamente, per i casi in cui viene noti- ficata una decisione senza motivazione, che le parti possono chiedere entro 30 giorni il testo integrale della decisione e che "la decisione non può essere ese- guita finché tale termine non scade infruttuoso o il testo integrale della stessa non è notificato". Come detto, il Tribunale di seconda istanza del Canton Zurigo applica nell'ambito del CPC tale disposizione per analogia. Ciò non cambia tuttavia quanto esposto in precedenza e a cui si rinvia (cfr. consid. 4.2.2). È inoltre da ritenere che applicare l'art. 112 cpv. 2 terza frase LTF anche nell'ambito del CPC andrebbe troppo oltre, questo soprattutto in quanto l'esecutività verrebbe in numerosi casi sproporzionatamente ritardata, senza che vi sia possibilità di divergervi da parte del giudice (Markus/Wuffli, op. cit., pag. 114).
11 / 15 5.L'appellante censura poi il fatto che anche gli ulteriori presupposti individuati dalla giurisprudenza per l'accoglimento dell'istanza di diffida ai debitori non sarebbero in concreto dati. Determinante sarebbe una trascuranza seria dell'obbligo alimentare e che le pretese del creditore siano messe in pericolo. La giurisprudenza ticinese avrebbe quindi ammesso la trattenuta di stipendio in caso di insolvenza del debitore, di impossibilità durevole di far fronte al contributo e in una situazione dove il debitore tratteneva i contributi per esercitare pressione sull'altro genitore. Nessuna di queste circostanze sarebbe in concreto data. Il mancato versamento dei contributi da parte sua non sarebbe infatti dovuto per insolvenza o per esercitare pressione, ma piuttosto in quanto sarebbe stato deciso di sospendere tale questione, così come per il fatto che tali obblighi di pagamento – a fronte della non esecutività della decisione del 21 maggio 2021 – non erano esigibili (act. A.1, n. 37-41). 5.1. La prima istanza ha invece ritenuto adempiuti i requisiti, in quanto – non avendo l'appellante mai provveduto a versare il contributo alimentare stabilito – non si tratterebbe di un'unica dimenticanza bensì di una chiara volontà di non cor- rispondere quanto stabilito dal giudice. Questo non sarebbe stato neppure conte- stato dall'appellante nelle sue osservazioni all'istanza delle appellate (act. TR III.3). 5.2. Come esposto in precedenza (cfr. consid. 2) per la giurisprudenza del Tribu- nale federale la diffida ai debitori presuppone una trascuranza dell'obbligo di man- tenimento di una certa rilevanza. Ciò è il caso quando, come nella presente fatti- specie, non si tratta di una sporadica omissione o ritardo di pagamento da parte dell'obbligato. Pacifico è in concreto che l'appellante non ha mai provveduto a ver- sare i contributi alimentari stabiliti con la decisione cautelare del 21 maggio 2021. Inoltre, nelle sue osservazioni l'appellante si è limitato a contestare – erroneamen- te – l'esecutività della decisione e di conseguenza l'esigibilità dei contributi, dando così pure a intendere di non avere intenzione di provvedere al pagamento di tali contributi in futuro. A giusta ragione il giudice di prima cure ha quindi ritenuto adempiuti i presupposti per ammettere la diffida ai debitori. Si osserva inoltre che qualora con la menzionata argomentazione l'appellante voleva far valere la man- cata proporzionalità della diffida ai debitori – ciò che non emergerebbe comunque chiaramente – l'appello non sarebbe sufficientemente motivato e sostanziato. 6.L'appellante censura poi la mancata legittimazione ad agire dell'appellata. Dall'appello non emerge chiaramente a chi si riferisca l'appellante con il termine "appellata". Dal contesto generale è tuttavia da ritenere che egli faccia riferimento alla mancata legittimazione ad agire della madre per il contributo di mantenimento
12 / 15 della figlia C., non avendone ella – a suo avviso – diritto. Infatti, a mente dell'appellante, essendo la figlia C. stata affidata a lui, il giudice di prima cu- re avrebbe erroneamente e contrariamente alla giurisprudenza stabilito un contri- buto di mantenimento a suo carico da versare alla madre per la figlia C.. Mal si comprenderebbe il motivo per cui l'appellante dovrebbe versare un contributo nelle mani della madre a favore della figlia C., nonostante egli starebbe già provvedendo integralmente al suo mantenimento e non affrontando la madre al- cuna spesa per la figlia stessa, non venendo esercitato il diritto di visita madre- figlia da diverso tempo. Non potendosi riconoscere a carico dell'appellante un ob- bligo di versare un contributo alimentare anche per la figlia a lui affidata, la diffida ai debitori non avrebbe potuto trovare accoglimento difettando della legittimazione ad agire (act. A.1, n. 42-52). 6.1. Con tale censura è da intendere che l'appellante contesti il fatto che sia stato stabilito a suo carico un contributo di mantenimento da versare alla madre a favo- re della figlia a lui affidata. Egli non sembra invece censurare la legittimazione del- la madre a rappresentare la figlia C._____ (cfr. sopra consid. 6). Si osserva ad ogni modo che, giusta l'art. 289 cpv. 1 CC, i contributi di manteni- mento, anche se versati al rappresentante legale o al detentore della custodia, spettano al figlio. Il figlio dispone quindi della legittimazione attiva per richiedere la diffida ai debitori. Come rettamente evidenziato dalla prima istanza, se il figlio è minorenne il genitore detentore dell'autorità parentale (anche congiunta) o della custodia del figlio può agire in suo nome (DTF 136 III 365 consid. 2; Martina Patri- cia Steiner, Die Anweisungen an die Schuldner, Die Voraussetzungen der Mass- nahmen nach Art. 132 Abs. 1, Art. 177 und Art. 291 ZGB sowie nach Art. 13 Abs. 3 PartG, Zurigo 2015, n. 793 segg.). 6.2. Si evidenzia poi che, con le osservazioni all'istanza di diffida ai debitori l'op- ponente può chiedere la reiezione (totale o parziale) dell'istanza ed eventualmen- te, in caso di assenza dei presupposti processuali, la non entrata in materia. Egli può inoltre proporre una domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 224 CPC, po- stulando l'annullamento rispettivamente la modifica del suo obbligo di manteni- mento. Solo in tal caso il giudice può, nell'ambito della procedura di diffida ai debi- tori, riesaminare i contributi di mantenimento stabiliti in una precedente decisione. Ciò a condizione che venga reso verosimile che vi siano delle nuove circostante ai sensi degli artt. 129, 179 cpv. 1 e 286 CC. L'opponente può – a prescindere dalla domanda riconvenzionale – sollevare delle obiezioni riguardo alla sussistenza del contributo di mantenimento preteso dal richiedente, il tribunale non può tuttavia dare seguito a tali censure. Il giudice competente per la diffida ai debitori non può
13 / 15 e non deve ritornare su ciò che è già stato stabilito da un giudice o validamente concordato tra le parti. Il suo esame si limita a verificare se i requisiti per l'ammis- sione di una diffida ai debitori sono adempiuti. Il debitore può quindi in particolare far valere che con la misura richiesta il suo minimo vitale viene leso in maniera inammissibile. Egli può inoltre contestare di aver trascurato l'obbligo di manteni- mento o far valere che la diffida ai debitori non è proporzionale. Censure in merito all'obbligo di mantenimento stesso, al suo ammontare o altre contestazioni non pertinenti (come ad es. il rifiuto o difficoltà con i diritti di visita, denunce penali) non sono da prendere in considerazione (Martina Patricia Steiner, op. cit., n. 146 e 541 seg.; Jann Six, Eheschutz, Ein Handbuch für die Praxis, 2 a ed., Berna 2014, n. 8.10). 6.3. Da quanto precede emerge quindi che nelle procedure di diffida ai debitori i mezzi di difesa del debitore dei contributi di mantenimento sono limitati. Il giudice competente per la diffida ai debitori non può, come visto, esaminare la fondatezza dell'obbligo di mantenimento o l'ammontare dei contributi. A fronte di ciò, nella presente procedura non può essere dato seguito alle obiezioni sollevate dall'ap- pellante in merito al contributo di mantenimento stabilito dal Presidente del Tribu- nale regionale – nella procedura di adozione di misure cautelari nell'ambito della procedura di complemento di una decisione di divorzio estera – a favore della fi- glia a lui affidata. Le obiezioni in merito a quanto stabilito nell'ambito di tale proce- dura sono oggetto della rispettiva procedura d'appello pendente presso il Tribuna- le cantonale avanzata dal qui appellante (inc. n. TC GR ZK1 21 196) e non del presente gravame. 7.L'appellante fa infine valere che l'ordine impartito con la decisione qui impu- gnata si fonderebbe su un reddito incerto e destinato presto a esaurirsi. Egli co- munica che il diritto alle indennità giornaliere di cui attualmente beneficia, si estin- guerebbe nel mese di marzo 2022, il che comporterebbe necessariamente e in ogni caso un ricalcolo del contributo alimentare a suo carico (act. A.1, n. 53-54). Tale allegazione non è stata in alcun modo sostanziata dall'appellante, ragion per cui non si entra nel merito di tale censura. Superflua è quindi l'ammissibilità di tale fatto nuovo, sollevato in questo senso solo in sede di appello (cfr. act.TR I.2, n 9; cfr. sopra consid. 1.3). Ad ogni modo l'appellante stesso ha riconosciuto e dichia- rato che tale circostanza non rappresenta un "diretto motivo del presente grava- me" (act. A.1, n. 53). 8.Alla luce di tutto quanto precede nella misura in cui ammissibile l'appello è da respingere. Si osserva che la riforma dei dispositivi n. 2 e 3 della decisione impu-
14 / 15 gnata, concernenti la tassa di giustizia e le ripetibili per il procedimento di prima istanza, è stata postulata dall'appellante solo in caso di accoglimento dell'appello (act. A.1). Ciò che, come detto, non è il caso. 9. La tassa di giustizia fissata in CHF 1'500.00 (art. 105 cpv. 1 CPC; art. 9 cpv. 1 OECC [CSC 320.210] è posta a carico dell'appellante in quanto integralmente soccombente (dell'art 106 cpv. 1 CPC). Questa viene compensata con l'anticipo delle spese del medesimo importo versato dall'appellante (act. D.2). Non essendo state le appellate invitate a presentare una risposta di causa non si giustifica assegnare a queste ultime delle ripetibili.
15 / 15 La Prima Camera civile pronuncia: 1.Nella misura in cui è ammissibile, l'appello è respinto. Di conseguenza la decisione del Tribunale regionale Moesa del 12 gennaio 2022 è confermata. 2.La tassa di giustizia di CHF 1'500.00 è posta a carico di A._____, la quale viene compensata con l'anticipo delle spese del medesimo importo da lui versato. 3.Non si assegnano ripetibili. 4.Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a: