Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 7 dicembre 2022 N. d'incartoZK1 22 118 IstanzaPrima Camera civile ComposizioneRichter, presidente Cavegn e Moses Rossi, attuaria PartiA._____ reclamante contro B._____ resistente Oggettoonorario del patrocinatore d'ufficio Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Maloja del 21.06.2022, comunicato il 22.06.2022 (no. d'incarto 115-2020-34). Comunicazione8 dicembre 2022

2 / 10 Ritenuto in fatto: A.In data 27 ottobre 2020 C._____ ha presentato al Tribunale regionale un'azione di divorzio nei confronti della coniuge A.. Il 15 rispettivamente 26 aprile 2021 le parti hanno sottoscritto una convenzione parziale di divorzio in merito alle conseguenze del divorzio non litigiose. Una seconda convenzione parziale, in merito alle conseguenze ancora litigiose, è poi stata accettata e sottoscritta dalle parti il 28 aprile 2022 rispettivamente il 3 maggio 2022. B.Nell'ambito di tale procedura, a seguito della richiesta inoltrata in data 4 novembre 2021 dall'avv. B., il Tribunale regionale ha – con decisione del 23 dicembre 2021 – concesso a A._____ il gratuito patrocinio a far tempo dall'inoltro della richiesta, nominando quale patrocinatore d'ufficio l'avv. B._____ (TR inc. n. 135-2021-423). C.Con decisione del 21 giugno 2022, comunicata alle parti il giorno seguente, il Tribunale regionale ha sciolto per divorzio il matrimonio tra le parti, omologando giudizialmente le due convenzioni parziali. Le spese processuali di CHF 2'000.00 sono state ripartite fra le parti in ragione di metà ciascuno e, beneficiando entrambe del gratuito patrocinio, sono state – per il momento – poste a carico del Canton dei Grigioni. Non sono inoltre state assegnate ripetibili. Nel dispositivo n. 4, seconda frase del secondo paragrafo, è poi stato stabilito l'onorario dei rappresentanti legali delle parti. Il Tribunale regionale ha stabilito a favore dell'avv. B._____ un onorario di CHF 9'907.65 e dell'avvocato della controparte di CHF 7'765.20 a carico, per il momento, del Cantone dei Grigioni, con riserva dell'art. 123 CPC. D.Avverso tale decisione, in data 19 luglio 2022, A._____ (in seguito: reclamante) ha inoltrato reclamo in merito alle spese al Tribunale cantonale. La reclamante ha sostanzialmente fatto valere di avere già pagato due fatture all'avv. B._____ e, trovandosi ora con un debito di CHF 9'907.65 senza aver avuto possibilità di un riscontro dell'operato del suo patrocinatore, ha quindi chiesto una sospensione temporanea del pagamento a favore dell'avv. B._____, in modo da chiarire il suo operato e controllare le fatture da lei già pagate. E.In medesima data la reclamante ha inoltrato lo stesso reclamo anche al Tribunale regionale. F.La reclamante ha tempestivamente versato l'anticipo delle spese di CHF 1'000.00, richiestole dal Tribunale cantonale con decreto del 27 luglio 2022.

3 / 10 G.Con risposta del 26 settembre 2022 l'avv. B._____ ha postulato la riduzione della remunerazione riconosciutagli dal Tribunale regionale per il gratuito patrocinio nella procedura di divorzio a CHF 3'500.00 più IVA al 7.7%, quindi complessivi CHF 3'769.50, e per il resto la reiezione del reclamo, in quanto ammissibile. Le spese della procedura sarebbero poi da porre a carico dello Stato, e non sarebbe da riconoscere alcuna indennità a titolo di ripetibili. H.Con scritto del 28 settembre 2022 il Tribunale cantonale ha trasmesso per conoscenza alla reclamante la risposta dell'avv. B._____, informandola del fatto che non fosse previsto un ulteriore scambio di scritti. I.Sono stati acquisiti gli atti della procedura prima istanza, inclusi quelli in merito alla procedura di gratuito patrocinio a favore della reclamante. La causa è matura per il giudizio. Considerando in diritto: 1.1.La decisione con cui un giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio rientra nella "liquidazione delle spese giudiziarie" (art. 122 CPC). Essa configura perciò una decisione in materia di spese a norma dell'art. 110 CPC, impugnabile a titolo indipendente unicamente con reclamo (art. 319 lett. b cifra 1 CPC). Legittimato a presentare reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio è anzitutto l'avvocato stesso, il quale può contestare a titolo personale un compenso da lui reputato insufficiente. Il patrocinato non è in- vece abilitato a impugnare una decisione che fissa l'indennità spettante al proprio avvocato d'ufficio perché considerata troppo bassa, non avendo egli alcun interes- se a tal fine. Il patrocinato, da parte sua, può tuttavia introdurre personalmente reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante al proprio avvocato d'ufficio ove ritenga tale retribuzione eccessiva, potendolo lo Stato, in virtù dell'- art. 123 cpv. 2 CPC, chiamare nel termine di dieci anni a rimborsare la somma ove le sue condizioni economiche migliorino (TC GR ZK1 21 53 del 4.2.2022 consid. 1.3.2; OGer ZH PP170047 del 13.2.2018 consid. 2.1; Lukas Huber, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2 a ed., Zurigo 2016, n. 27 seg. ad art. 122 CPC; Alfred Bühler, in: Haus- heer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Vol. I, Berna 2012, n. 42 e 46 seg. ad art. 122 CPC; Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilpro- zessordnung, 3 a ed., Basilea 2017, n. 8 ad art. 122 CPC). Ciò è il caso nella pre- sente fattispecie per la reclamante, la quale potendo venire chiamata – qualora le

4 / 10 sue condizioni economiche migliorassero – a rimborsare l'onorario riconosciuto dai giudici di prime cure al suo patrocinatore d'ufficio, ha un interesse degno di prote- zione ad agire (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC). Il reclamo presentato nel rispetto dei termini (cfr. a tal proposito TC ZK1 2016 169 del 17.12.2019 consid. 1.2) e della forma richiesta (artt. 321 cpv. 1 e 142 segg. CPC) è pertanto ammissibile, am- messo che sia sufficientemente motivato. Essendo la situazione di fatto e di diritto chiara si può in concreto rinunciare a richiedere l'inoltro delle proprie osservazioni all'autorità inferiore (art. 324 CPC). 1.2.Competente per statuire in merito a questo caso è la Prima Camera civile del Tribunale cantonale (art. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100]; art. 6 cpv. 1 lett. a OOTC [CSC 173.100]). 1.3.Con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 lett. a e b CPC). Il reclamo dev’essere "motivato" (art. 321 cpv. 1 CPC) nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata. Nella sua moti- vazione scritta il reclamante deve confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice, rispettivamente cosa costituirebbe una carenza ai sensi dell'art. 320 CPC. Tale confronto è essenziale per la ricevibilità del gravame (art. 321 cpv. 1 CPC; TF 5A_247/2013 del 15.10.2013 consid. 3.1 seg.; 5D_65/2014 del 9.9.2014 consid. 5.4.1; 5A_488/2015 del 21.8.2015 consid. 3.2 seg., tutte con rinvio a DTF 138 III 374 consid. 4.3.1). Ciò che non viene contestato o non viene sufficien- temente motivato non deve essere esaminato dall'autorità di ricorso, ed è di prin- cipio valido, salvo si tratti di errori manifesti. Nelle procedure di reclamo il principio "iura novit curia" (art. 57 CPC) viene quindi relativizzato (Christoph Hurni, in: Hau- sheer/Walter [edit.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 1-149 ZPO, Vol. 1, Berna 2012, n. 21 e 39 segg. ad art. 57 CPC). 2.1.In concreto la reclamante fa valere, in relazione alla remunerazione di CHF 9'907.65 riconosciuta dai giudici di prime cure al suo patrocinatore d'ufficio, di avere già pagato a quest'ultimo due fatture di complessivi CHF 4'580.75, e avere successivamente richiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio non avendo più liquidità. Avendo più volte, senza esito, richiesto all'avv. B._____ il dettaglio del lavoro da lui svolto (act. B.1), si troverebbe ora con un debito di CHF 9'907.65, senza aver avuto la possibilità di verificare il suo operato, e chiede pertanto che venga temporaneamente sospeso il pagamento a favore dell'avv. B._____, in modo da chiarire il suo operato e controllare le fatture da lei già pagate (act. A.1).

5 / 10 2.1.1. Il reclamo è poco chiaro, tuttavia considerando la documentazione agli atti – in particolare la nota d'onorario presentata dall'avv. B._____ per la procedura di prima istanza –, emerge chiaramente quello che censura la reclamante, perlomeno per quanto riguarda l'ammontare dell'onorario. 2.1.2. Nell'ambito della procedura di divorzio il Tribunale regionale, con la citazio- ne al dibattimento previsto in data 22 febbraio 2022, ha esortato le parti, rispetti- vamente i loro rappresentati, a consegnare in sede d'udienza una nota dettaglia delle loro spese, indicando che in caso contrario le ripetibili sarebbero state asse- gnate dal giudice secondo le tariffe (act. TR IV.4). A fronte di ciò, in occasione del dibattimento, l'avv. B._____ ha prodotto la sua nota d'onorario datata 22 febbra- io 2022, concernente tutte le prestazioni da lui effettuate nel periodo dal 9 febbraio 2021 al 22 febbraio 2022, per le quali ha indicato un dispendio orario di 42.75 ore (act. TR VII.4; act. TR VI.5). Avendo in seguito le parti, nella seconda convenzione parziale di divorzio, rinunciato reciprocamente alle ripetibili, il Tribu- nale regionale – nella decisione qui impugnata – ha quindi riconosciuto al patroci- natore d'ufficio della reclamante un onorario di CHF 9'907.65, a carico (per il mo- mento) della cassa del Tribunale regionale, riservata la rifusione da parte della reclamante (act. E.1, pag. 9). Tale onorario corrisponde al totale delle prestazioni fatturate dall'avv. B._____ nella menzionata nota d'onorario per il periodo dal 9 febbraio 2021 al 22 febbraio 2022, ed equivale quindi a un dispendio orario di 42.75 ore, più 2 ore riconosciute dai giudici di prime cure per il dibattimento, alla tariffa oraria pervista per il gratuito patrocinio di CHF 200.00, oltre spese al 3% e IVA al 7.7% (act. TR VI.5). Va a tal proposito rilevato che, dall'annotazione scritta a mano in calce alla nota d'onorario, emerge che la prima istanza ha calcolato er- roneamente l'IVA, non calcolando il 7.7% sul totale intermedio composto dall'ono- rario più le spese, ma unicamente sull'importo riconosciuto quale onorario (act. TR VI.5). 2.1.3. Si osserva anzitutto che lo stesso patrocinatore della reclamante ha in que- sta sede riconosciuto che parte dell'onorario da lui fatturato nella menzionata nota d'onorario è già stato da quest'ultima corrisposto. Secondo quanto da lui indicato la reclamante ha infatti già corrisposto CHF 4'581.45 per le prestazioni da lui effet- tuate fino al 14 luglio 2021. Egli ha precisato di avere emesso una prima fattura in data 6 aprile 2021 (GM-AKK-00421-01) di CHF 2'950.75, per le prestazioni dal 9 febbraio 2021 al 26 marzo 2021, e una seconda fattura in data 14 luglio 2021 (GM-AKK-EHSCH-140721-02) di CHF 1'630.70, per le prestazioni dal 19 apri- le 2021 al 14 luglio 2021 (act. A.2, n. 10). L'importo già corrisposto riconosciuto dal patrocinatore, di CHF 4'581.45, corrisponde pressoché con quello di CHF 4'580.75

6 / 10 indicato dalla reclamante nel reclamo (act. A.1), essendo anzi pure maggiore e quindi favorevole alla reclamante. La differenza dei due importi è minima, ossia di CHF 0.70, ed è verosimilmente da ricondurre a un errore di calcolo da parte della reclamante. 2.1.4. Va poi evidenziato che dalla nota d'onorario prodotta dall'avv. B._____ in prima istanza si evince chiaramente che questa concerne tutte le prestazioni fattu- rate fino a quel momento nella procedura in questione. Ciò è peraltro pure stato espressamente indicato dall'avv. B._____ nella lettera accompagnatoria, nella quale ha per l'appunto scritto di sottoporre una panoramica completa delle ore si- nora fatturare ("vollständige Übersicht der bis anhin fakturierten Stunden"; act. TR VI.5). Già solo dagli atti emerge quindi chiaramente che il Tribunale regionale anziché riconoscere al patrocinatore della reclamante una remunerazione per il periodo a far tempo dal quale ha concesso il gratuito patrocinio, e meglio dal 4 novem- bre 2021, ha – erroneamente – riconosciuto l'onorario per l'intero periodo indicato nella nota d'onorario (dal 9 febbraio 2021 al 22 febbraio 2022). Questo è stato ri- conosciuto anche dall'avv. B._____ nella propria risposta a reclamo (act. A.2, n. 11). Il Tribunale regionale ha quindi effettivamente riconosciuto un onorario troppo elevato al patrocinatore d'ufficio della reclamante, il quale è quindi da ridur- re. 2.2.Il patrocinatore d'ufficio nella propria risposta al reclamo chiede che gli ven- ga riconosciuto un onorario di CHF 3'500.00, oltre IVA al 7.7%, quindi complessivi CHF 3'769.50, calcolando un dispendio orario massimo di cca 17.50 ore alla tariffa oraria di CHF 200.00. Egli fa infatti valere che dal 4 novembre 2021, momento a far tempo dal quale è stato concesso il gratuito patrocinio, fino a prima del dibatti- mento ha avuto un dispendio orario di 13 ore. A queste sarebbero poi da aggiun- gere cca 3.75 ore per il dibattimento (incluso il colloquio avvenuto prima e dopo l'udienza), così come ulteriori cca 0.75 ore per la lettura della decisione e il suc- cessivo colloquio con la cliente (act. A.2, n. 11). 2.2.1. Dalla nota d'onorario risulta effettivamente che dal 4 novembre 2021 fino a prima dell'udienza del 22 febbraio 2022 l'avv. B._____ ha avuto un dispendio ora- rio di 13 ore. Per il dibattimento del 22 febbraio 2022 egli ha indicato "x.xxh", non essendo in quel momento ancora a conoscenza dell'effettiva durata. Come emer- ge dall'annotazione in calce alla nota d'onorario (act. TR IV.5) i giudici di prime cure hanno calcolato per l'udienza un dispendio orario di 2 ore, che corrisponde al dispendio orario indicato dall'avvocato di controparte nella propria nota d'onorario

7 / 10 (act. TR IV.4). Anziché le 2 ore riconosciute dai giudici di prime cure, in questa sede l'avv. B._____ fa, come detto, valere per l'udienza di dibattimento e i succes- sivi colloqui con la sua patrocinata un dispendio orario di complessive 4.5 ore (cca 3.75 + cca 0.75). Va a tal proposito rilevato che, giusta il protocollo del dibattimen- to, quest'ultimo ha avuto inizio alle ore 9.00 e si è concluso alle 11.45 (act. TR VII.4). In seguito il Tribunale regionale ha poi sottoposto alle parti la pro- posta di convenzione parziale di divorzio, che gli avvocati hanno dovuto discutere con i propri patrocinati. Il dispendio orario di 2 ore riconosciuto dai giudici di prime cure risulta quindi effettivamente esiguo. Tuttavia, nella propria risposta, il patroci- natore d'ufficio non ha in alcun modo contestato tale dispendio orario riconosciuto dai giudici di prime cure, limitandosi piuttosto a ricalcolare il suo onorario senza prendere in considerazione quanto ritenuto dal tribunale di prima istanza. Vero è che nella decisione oggetto del presente gravame non è stato detto alcunché in merito al dispendio orario di 2 ore riconosciuto, come del resto neppure in genera- le in merito all'ammontare della remunerazione dei patrocinatori d'ufficio. Ad ogni modo, sulla base del suo onorario e di quanto poi riconosciutogli con la decisione di prima istanza, l'avv. B._____ avrebbe potuto calcolare, almeno approssimati- vamente, il dispendio di tempo considerato dai giudici di prime cure per il dibatti- mento e i successivi colloqui, e presentare – se del caso – egli stesso reclamo avverso la decisione. Quandanche l'avv. B._____ con la propria risposta di causa intendesse formulare una richiesta indipendente di modifica della decisione impu- gnata – ciò che non è comunque chiaro, avendo egli calcolato un dispendio orario approssimativo, indicando "cca" e "maximal" (act. A.2, n. 11) – non potrebbe ad ogni modo in questa sede esservi dato seguito. A differenza delle procedure d'ap- pello, nelle procedure di reclamo non è infatti ammesso il reclamo incidentale (art. 323 CPC). Di conseguenza se la parte convenuta vuole che la decisione impugna- ta venga modificata secondo le proprie richieste, deve presentare un reclamo indi- pendente. Inoltre, anche volendo nel caso in esame considerare la risposta al re- clamo quale reclamo indipendente, questo sarebbe comunque intempestivo. 2.2.2. Alla luce di quanto precede per il calcolo dell'onorario del patrocinatore d'uf- ficio è quindi da considerare un dispendio orario di 13 ore, per le prestazioni a par- tire dal 4 novembre 2021 e fino al dibattimento – come risulta dalla nota d'onorario –, alle quali va poi aggiunto il dispendio orario di 2 ore riconosciuto dai giudici di prime cure per il dibattimento. A fronte di un dispendio orario di complessive 15 ore alla tariffa oraria di CHF 200.00, più spese al 3% e IVA al 7.7%, risulta quindi un onorario di complessivi di CHF 3'327.95 a favore dell'avv. B._____ quale patrocinatore d'ufficio della qui reclamante.

8 / 10 2.2.3. Si evidenzia poi che, come rettamente sottolineato dall'avv. B., quan- danche vi fossero ancora delle prestazioni scoperte per il periodo precedente alla concessione del gratuito patrocinio, queste non sarebbero comunque da conside- rare nella decisione di divorzio in questione. 2.2.4. Considerando il decorso della procedura di prima istanza e il momento dell'- inoltro della nota d'onorario, non può inoltre venire rimproverato all'avv. B. di avere trasmesso la sua nota d'onorario complessiva. Le parti sono infatti state ci- tate al dibattimento in data 13 ottobre 2021, con l'esortazione da parte del Tribuna- le regionale a consegnare in sede d'udienza, prevista per il 22 febbraio 2022, una nota d'onorario dettagliata delle loro spese (act. TR IV.4). In quel momento le parti avevano già sottoscritto la prima convenzione di divorzio parziale, senza avere tuttavia ancora definitivamente reciprocamente rinunciato alle ripetibili (cfr. cifra 10 della prima convenzione di divorzio parziale: "In caso di accordo [...]. In caso con- trario [...]"). È solamente con la seconda convenzione di divorzio parziale, sotto- scritta dopo l'udienza del 22 febbraio 2022, che le parti hanno rinunciato alle ripe- tibili. È pertanto comprensibile e giustificabile che l'avv. B._____ al momento dell'- udienza abbia presentato la sua nota d'onorario complessiva. A ciò si aggiunge che – come detto in precedenza – dalla nota d'onorario stessa si evince chiara- mente che questa concerneva tutte le prestazioni fino a quel momento fatturate, come peraltro espressamente indicato nella lettera accompagnatoria (act. TR VI.5). 2.3.Nel caso in esame non è necessario rinviare la causa alla giurisdizione infe- riore, potendo l'autorità di seconda istanza statuire direttamente essa stessa. In virtù di tutto quanto precede l'onorario dell'avv. B._____ quale patrocinatore d'uffi- cio della qui reclamante nella procedura di divorzio dinnanzi al Tribunale regionale Maloja è quindi da ridurre a complessivi CHF 3'327.95 (spese e IVA incluse). Tale remunerazione è per il momento assunta dalla cassa del tribunale. È in ogni caso riservata la richiesta di rifusione ai sensi dell'art. 123 CPC da parte del Cantone dei Grigioni. La richiesta della reclamante è pertanto a tal proposito da accogliere. 3.Per il resto il reclamo è da respingere, nella misura in cui ammissibile. A fronte di quanto esposto nei considerandi precedenti è infatti da ritenere che non sussista più alcun interesse da parte della reclamante a una sospensione temporanea del pagamento a favore dell'avv. B._____, in modo da chiarire il suo operato e ricontrollare le fatture da lei già pagate (act. A.1). 4.Per quanto concerne le spese giudiziarie della presente procedura di re- clamo va rilevato quanto segue.

9 / 10 4.1.La decisione di gratuito patrocinio della prima istanza fa chiaramente riferi- mento al 4 novembre 2021 quale data di inoltro della relativa istanza, e quindi momento a far tempo dal quale è stato concesso il gratuito patrocinio (TR inc. n. 135-2021-423). Il fatto di riconoscere al patrocinatore d'ufficio della reclamante l'intera nota d'onorario, che concerne – come detto – il periodo dal 9 febbraio 2021 al 22 febbraio 2022, è quindi chiaramente stata una svista rispettivamente un'ine- sattezza da parte dei giudici di prime cure. Come esposto in precedenza, non può essere rimproverato all'avv. B._____ di avere presentato in quel momento la nota d'onorario complessiva (cfr. consid. 2.2.4). A ciò si aggiunge che lo stesso patroci- natore ha chiesto una riduzione dell'onorario riconosciutogli e quindi un accogli- mento (parziale) del reclamo (act. A.2). Si rileva poi che gli aspetti per cui il recla- mo è da respingere, nella misura in cui ammissibile, sono marginali e non sono quindi di rilevanza per la suddivisione delle spese giudiziarie. Alla luce di ciò la tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in CHF 500.00 (art. 105 cpv. 1 CPC; art. 10 cpv. 1 OECC [CSC 320.210]) è posta a carico del Cantone dei Grigioni (art. 107 cpv. 2 CPC; cfr. TF 5A_61/2012 del 23.3.2012 consid. 4). L'anticipo delle spese di CHF 1'000.00 versato dalla qui reclamante le va di conseguenza restituito. 4.2.Non avendo la presente procedura causato alcun dispendio di tempo alla reclamante ben si giustifica di non riconoscere alcuna indennità a titolo di ripetibili, le quali non sono peraltro da lei nemmeno state protestate (act. A.1; cfr. anche DTF 140 III 385 consid. 4.1). 5.Per quanto concerne il rimedio giuridico ammissibile avverso la presente decisione, va evidenziato che nei reclami in merito alle spese il valore litigioso, da determinare in virtù dell'art. 112 cpv. 1 lett. b LTF, non si basa sul valore litigioso della questione di merito, ma su quello delle spese contestate (TF 4A_693/2012 del 17.1.2013 consid. 1.1; cfr. eccezione BGE 137 III 47). In concreto si tratta quindi di una decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00, contro cui è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale solamente alle condizioni di cui all'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF.

10 / 10 La Prima Camera civile pronuncia: 1.1.Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza la seconda frase del dispositivo n. 4, secondo paragrafo, della decisione del 21 giugno 2021 del Tribunale regionale Maloja, concernente l'onorario dell'avv. B., è annullata e riformata come segue: 4.[...] [...]. L'onorario [...] del rappresentante della convenuta di CHF 3'327.95 vanno, con riserva dell'art. 123 CPC, per il momento a carico del Cantone dei Grigioni e sono assunte dalla cassa del Tri- bunale regionale Maloja (cfr. art. 122 CPC in unione all'art. 12 cpv. 3 LACPC). 1.2.Per il resto il reclamo è respinto, nella misura in cui ammissibile. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo di CHF 500.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni. L'anticipo delle spese di CHF 1'000.00 versato da A. le va restituito. 3.Non si assegnano ripetibili per la procedura di reclamo. 4.Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 5.Comunicazione a:

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