Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 9 febbraio 2022 N. d'incartoZK1 21 103 IstanzaPrima Camera civile ComposizioneRichter, presidente Cavegn e Moses Rossi, attuaria PartiA._____ reclamante patrocinata dall'avv. Marie Zveiger Studio legale Torricelli Zveiger, Piazza Cioccaro 8, CP 5270, 6901 Lugano contro B._____ resistente patrocinato dall'avv. Patrizia Casoni Delcò Via Emilio Bossi 12, 6901 Lugano Oggettoprovvedimenti cautelari nel procedimento di divorzio (perizia) Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Maloja, giudice unico del 23.06.2021, comunicata il 28.06.2021 (no. d'incarto 135-2021- 115). Comunicazione9 febbraio 2022

2 / 12 Ritenuto in fatto: A.A._____ e B._____ si sono uniti in matrimonio il _____ 2010 dinanzi all'Uffi- ciale di stato civile del Comune di C.. Dalla loro unione il 2011 è nata la figlia D.. B.Nel corso degli ultimi anni tra le parti hanno avuto luogo varie procedure cautelari e supercautelari dinanzi alla Pretura di Lugano, tra cui la procedura a protezione dell'unione coniugale, avviata con istanza del 3 settembre 2019 da A.. Nel corso di tale procedura le parti hanno trovato un accordo provvisorio in particolare in merito all'autorizzazione a vivere separati, all'affidamento della figlia alla madre così come all'esercizio dei diritti di visita da parte del padre. C.Con istanza del 28 dicembre 2020 B._____ ha inoltrato al Tribunale regio- nale Maloja un'azione unilaterale di divorzio non motivata. D.In data 17 marzo 2021, B._____ – lamentando sostanzialmente la difficoltà nell'esercitare i diritti di visita, venendo questi ostacolati della madre e manipolan- do quest'ultima la figlia – ha inoltrato al Tribunale regionale Maloja un'istanza cau- telare, chiedendo che fosse ordinata una perizia sullo stato psicofisico della figlia e una seconda perizia in merito all'idoneità genitoriale dei genitori, che fosse ordina- to alla consulente pedagogica E._____ di riprendere i colloqui con le parti e con la minore e infine che gli fosse concesso un diritto di visita come richiesto. In via su- bordinata ha, oltre a ciò, chiesto che la figlia fosse affidata a lui. Con osservazioni del 12 aprile 2021 A._____ si è opposta alle richieste del marito chiedendo che l'istanza venisse respinta. E.Con istanze del 26 maggio 2021 e 15 giugno 2021 B., rispettivamen- te del 9 giugno 2021 A., hanno presentato nuove istanze supercautelari e cautelari. Con dette istanze il primo ha sostanzialmente richiesto che venisse fatto obbligo alla madre di portare la figlia ai diritti di visita, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, riconfermando inoltre la richiesta di ordinare una perizia sulle capacità genitoriali dei genitori, e in via subordinata di affidare la figlia a lui. La seconda ha invece chiesto la sospensione dei diritti di visita con effetto immediato – rifiutando- si la figlia di incontrare il padre –, così come l'autorizzazione ad avviare una psico- terapia a favore della figlia. F.Con decisione del 23 giugno 2021, il Giudice unico del Tribunale regionale Maloja ha sostanzialmente ritenuto di dover procedere all'audizione della minore da parte di uno specialista prima di poter decidere in merito alle questioni dei diritti

3 / 12 di visita e dell'affidamento della figlia. Egli ha però in particolare deciso quanto se- gue: [...] 2. La richiesta secondo l'istanza cautelare del 17 marzo 2021 (petito A.1.2; recte: A.1.1) è parzialmente accolta ed è ordinata una perizia di idoneità genitoriale delle parti. Queste comunicheranno al Giudice al più tardi nell'ambito dell'udienza di con- ciliazione del 19 luglio 2021 le loro proposte riguardanti uno/una specialista da inca- ricare. [...] G.Contro la menzionata decisione A._____ (in seguito: reclamante) ha inter- posto reclamo in data 12 luglio 2021, contestando quanto deciso dal Tribunale regionale nel dispositivo n. 2. La reclamante ha quindi preliminarmente postulato la concessione dell'effetto sospensivo, e in via principale che il dispositivo n. 2 del- la decisione impugnata venga annullato e l'incarto ritornato al Giudice unico del Tribunale regionale per una nuova decisione. In via subordinata ha invece postula- to la riforma del dispositivo n. 2 e la reiezione della richiesta secondo l'istanza cau- telare del 17 marzo 2021 (petito A.1.1). Il tutto con protesta di tasse, spese e ripe- tibili quantificate in CHF 4'000.00. H.Con osservazione del 26 luglio 2021 B._____ (in seguito: resistente) ha anzitutto postulato il respingimento della richiesta di concessione dell'effetto so- spensivo e – in via principale – l'inammissibilità del reclamo. In via subordinata ha invece chiesto la reiezione del reclamo. Protestando tasse, spese e ripetibile quantificate in CHF 4'789.03. I.Con decreto del 14 luglio 2021 è stato concesso al reclamo "per il momen- to" effetto sospensivo. L.Con scritto del 18 gennaio 2022 è stato comunicato alle parti che a far tem- po dal 1° gennaio 2022, a seguito alla nuova composizione del Tribunale cantona- le, la presidenza nella presente procedura è stata assunta dalla Giudice Chiara Richter. Considerando in diritto: 1.1. Una perizia può essere ordinata dal giudice d'ufficio o ad istanza di parte (Art. 183 cpv. 1 CPC) tramite disposizione ordinatoria. Le disposizioni ordinatorie possono essere impugnate mediante reclamo ai sensi degli art. 319 segg. CPC

4 / 12 dinanzi Tribunale cantonale (art. 319 lett. b CPC, art. 7 cpv. 1 LACPC, CSC 320.100; art. 6 cpv. 1 lett. a OOTC, CSC 173.100) nei casi stabiliti dalla legge (art. 319 lett. b cifra 1 CPC) o quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC). 1.2. Giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC nei casi in cui viene impugnata una decisione ai sensi dell'art. 319 lett. b CPC il termine di reclamo è di 10 giorni. In concreto, es- sendo la decisione impugnata stata notificata alla reclamante in data 30 giugno 2021, il reclamo del 12 luglio 2021 è tempestivo (act. A.1; act. B.1; act. B.3; art. 142 cpv. 3 CPC). 1.3. Come menzionato sopra, il reclamo contro una disposizione ordinatoria in merito all'assunzione di una perizia è possibile unicamente se vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (Sven Rüetschi, in: Hausheer/Walter [edit.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 150-406 ZPO, Band II, Berna 2012, n. 51 ad art. 183 ZPO). Qualora tale rischio non è evidente fin dal principio il ricorrente deve di principio dimostrane la sussistenza (Martin Sterchi, in: Hausheer/Walter [edit.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, Art. 150-406 ZPO, Band II, Berna 2012, n. 15 ad art. 319 e n. 17 ad art. 321 ZPO). 1.4. A mente della reclamante il pregiudizio difficilmente riparabile sarebbe dato dal fatto che l'ordine di sottoporsi a una perizia di idoneità genitoriale lede irrevo- cabilmente il diritto fondamentale della libertà personale sancito all'art. 10 cpv. 2 Cost. Ciò sarebbe stato confermato anche dal Tribunale federale in merito all'ordi- ne di sottoporsi a una perizia psichiatrica e varrebbe anche per la perizia in esa- me, coinvolgendo anche essa la sfera psichica del periziando e il suo mondo psi- chico interiore. Tale perizia comporterebbe, al pari di una perizia psichiatrica, una vera e propria valutazione della personalità del genitore, corredata da diagnosi medica/psicologica e sarebbe dunque suscettibile di arrecarle un pregiudizio diffi- cilmente riparabile (cfr. act. A.1, pag. 3 seg.). 1.5. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che l'ordine di doversi sotto- porre a una perizia come quella del caso in esame può costituire un pregiudizio difficilmente riparabile (TF 5A_393/2018 del. 21.8.2018 consid. 1.1 con rinvii.; 5A_940/2014 del 30.3.2015 consid. 1 con rinvii.; OGer ZH PC170033 del 6.11.2017 consid. 2.4). Alla luce di ciò, in concreto è quindi da ammettere la sus- sistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell'art. 319 lett. b cifra 2 CPC e si può di conseguenza entrare nel merito del reclamo.

5 / 12 1.5.1. A tal proposito nulla cambiano le censure sollevate dal resistente. Egli con- testa la sussistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile facendo anzitutto vale- re che la perizia sulle capacità genitoriali non possa essere paragonata a una pe- rizia psichiatrica. La perizia sulle capacità genitoriali non avrebbe infatti la stessa incisività sul periziando, essendo incentrata sulle capacità relazionali e di accudi- mento dei genitori verso i figli (act. A.2, pag. 7). Ora, vero è che la decisione del Tribunale federale 5A_655/2013 del 29.10.2013 consid. 2.3, a cui fa riferimento la reclamante, si fonda su una perizia psichiatrica. Vero è pure che di principio vi è una distinzione tra una perizia psichiatrica e una perizia di idoneità genitoriale. Tuttavia, sia una perizia psichiatrica sia una perizia psicologia – nella quale rientra anche quella di idoneità genitoriale – possono lede- re irrevocabilmente la libertà personale della persona toccata (Margot Michel/Ines Gareus, Das Gutachten im Verfahren vor der Kindes- und Erwachsenenschutzbe- hörde, in: FamPra.ch 2016, pag. 894 seg.). Inoltre, come visto sopra (consid. 1.5), secondo il Tribunale federale anche una perizia di idoneità genitoriale può com- portare il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. 1.5.2. Il resistente sostiene poi che ad ogni modo – quandanche si ammettesse la paragonabilità delle due perizie – anche una perizia psichiatrica potrebbe essere effettuata senza ledere il principio della libertà personale, se viene rispettato il principio di proporzionalità. A mente del resistente, in un contesto come quello in esame il principio della proporzionalità sarebbe senz'altro rispettato. Una verifica accurata sulla famiglia e sui genitori sarebbe richiesta già solo per il fatto che il padre non ha una relazione con la figlia da oltre un anno, e avendo egli inoltre più volte sollevato il sospetto che la madre starebbe danneggiando la sua relazione con la figlia con atti manipolatori. L'assunzione della perizia sarebbe quindi ade- guata, necessaria e proporzionale, soprattutto valutando la ponderazione degli interessi in gioco. A tal proposito il resistente si richiama a una decisione del 1° settembre 2020 della Camera di sorveglianza (Corte civile) del Tribunale di se- conda istanza di Ginevra (C/19562/2019 - CS DAS/134/2020), citando un passag- gio nel quale è stato stabilito che l'interesse superiore della minore primeggia sull- 'eventuale pregiudizio legato ad un'intrusione nella libertà individuale del genitore che deve subire la perizia (C/19562/2019 - CS DAS/134/2020 dell'1.9.2020 con- sid. 2.2). Pertanto, a mente del resistente – quandanche si ammettesse l'esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile –, a fronte della ponderazione degli inte- ressi, il reclamo non sarebbe comunque ammissibile (act. A.2 pag. 7 seg.). Anche da tali censure non può essere dedotto nulla a favore della tesi del resi- stente. Tali argomentazioni non fanno infatti riferimento all'ammissibilità del recla-

6 / 12 mo, ma concernono piuttosto l'ammissibilità della perizia stessa, che è una que- stione differente. Si osserva infatti che, nella menzionata decisione del Tribunale di Ginevra, il reclamo contro l'ordine di sottoporsi a una perizia è stato dichiarato ricevibile, confermando che una tale disposizione è suscettibile di arrecare un pre- giudizio difficilmente riparabile (C/19562/2019 - CS DAS/134/2020 dell'1.9.2020 consid. 2.1.2). Entrando poi nel merito della questione – vertente sulla contestata proporzionalità della misura disposta – il Tribunale di Ginevra ha quindi provvedu- to a una ponderazione degli interessi del genitore e del minore. Il passaggio citato dal resistente fa quindi riferimento a questo e non all'entrata in materia del recla- mo. Da considerare e da evidenziare sono inoltre pure le circostanze del caso concreto – e meglio i problemi comportamentali del minore e il mancato ascolto da parte del genitore dei consigli e delle raccomandazioni dei professionisti – che hanno portato alla decisione di cui sopra. La situazione famigliare e il minore ven- gono infatti descritti come segue: "[...] En effet, le mineur est décrit comme présentant un dysfonctionnement social complet, adoptant des comportements imprévisibles et agressifs, des angoisses massives et une sensibilité extrême. La recourante, qui entretient une relation fusionnelle avec l'enfant, était sourde aux conseils et recommandations des professionnels, notamment scolaires. Il apparaît dès lors judicieux qu'une expertise, proposée également par le service de protection compétent, soit réalisée afin de cerner la problématique familiale et la capacité des parents à répondre aux besoins de l'enfant, et ainsi de permettre au Tribunal de protection le prononcé des mesures de protection appropriées au fond." (C/19562/2019 - CS DAS/134/2020 dell'1.9.2020 consid. 2.2 in fine). Neppure la decisione del Tribunale federale 1B_242/2018 del 6.9.2018 consid. 2.4, menzionata dal resistente stesso, – in cui è stato riconosciuto un interesse degno di protezione nel interporre reclamo avverso la disposizione di una perizia psichiatrica nell'ambito di un procedimento penale – viene d'aiuto al resistente. 2.1. Con reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto e l'ac- certamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC). Nella procedura di re- clamo incombe alla parte reclamante sollevare e motivare le censure, dovendosi confrontare criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata (Rügeprinzip; Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 a ed., Zurigo 2016, n. 15 ad art. 321 ZPO). 2.2. In concreto la reclamante fa valere una violazione del diritto di essere sentiti e un accertamento manifestamente errato dei fatti, o meglio un mancato accerta- mento dei fatti. A mente della reclamante la prima istanza avrebbe infatti violato il

7 / 12 proprio obbligo di motivazione – non esponendo i motivi che hanno portato alla decisione di ordinare la perizia – violando così il suo diritto di essere sentita. Così facendo il giudice di prima cure avrebbe posto la reclamante nell'impossibilità di valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore. La re- clamante censura inoltre il fatto che il giudice di prima cure neppure avrebbe spe- so una parola in merito alle critiche e opposizioni da lei sollevate. A fronte di ciò la decisione dovrebbe pertanto essere annullata e rinviata alla giurisdizione inferiore per nuova decisione (act. A.1, n. K-P). 3.Va anzitutto precisato che in concreto non si tratta di una decisione ordinato- ria senza motivazione scritta. La decisione è infatti piuttosto stata emanata in for- ma motivata, come riconosciuto peraltro anche dal resistente (act. B.1; act. A.2, pag. 9, n. 5). Irrilevante è il fatto che con tale decisione siano state trattate pure le ulteriori richieste avanzate dalle parti con istanze supercautelari e cautelari. 3.1. Il diritto di essere sentiti comporta che nel processo decisionale il giudice esamini e consideri le allegazioni di una parte. Il diritto di essere sentito compren- de anche l'obbligo per il giudice di motivare la sua decisione. Per ossequiarvi è sufficiente che il giudice indichi, almeno brevemente, i fatti, le allegazioni e i motivi che lo hanno indotto a decidere come ha fatto, in maniera tale da consentire agli interessati di comprendere la decisione e la sua portata, nonché di disporre di suf- ficienti elementi per valutare con cognizione di causa l'opportunità o meno di adire l'istanza superiore, che dal canto suo deve essere messa nella situazione di poter esercitare adeguatamente il suo controllo giurisdizionale. Egli non è dunque tenuto a discutere tutti i fatti sottopostigli, né a determinarsi su ogni singola allegazione e nemmeno su ogni argomentazione di diritto avanzata dalle parti, ma si può limitare alle questioni decisive per la soluzione della lite. La motivazione può anche essere breve e concisa, purché contenga gli elementi essenziali alla sua comprensione (art. 29 cpv. 2 Cost.; tra tante DTF 141 III 28 consid. 3.2.4; 141 V 557 con- sid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1). 3.2. Con la decisione qui impugnata la prima istanza ha, come detto, tra l'altro ordinato l'assunzione di una perizia di idoneità genitoriale delle parti. A tal proposi- to, come rettamente sollevato dalla reclamante, nella decisione di prima istanza non vi è alcuna motivazione. Il giudice di prima cure si è infatti limitato a indicare "che però il Giudice ordina una perizia di idoneità sui genitori (petito no. A.1.1 dell'- istanza del marito del 17 marzo 2021)" (act. B.1, pag. 9). È inoltre a giusta ragione che la reclamante si duole del fatto che il Tribunale di prima istanza non si sia con- frontato con le critiche e opposizioni da lei sollevate in prima istanza. Il giudice di prima cure non si è infatti in alcun modo confrontato con l'allegazione dalla recla-

8 / 12 mante in merito al tentativo del resistente di anticipare la fase istruttoria della pro- cedura di merito con la richiesta di esperire delle perizie nell'ambito di una proce- dura sommaria, che per sua natura prevede solo delle prove documentali, e che non meriterebbe pertanto tutela (act. TR I.2, pag. 5, n. 5 e pag. 9, n. 6). Egli nep- pure si è espresso in merito a quanto esposto dalla reclamante riguardo al com- portamento del resistente stesso, il quale sarebbe la causa del rifiuto da parte del- la figlia di vederlo, e non la presunta – contestata – alienazione parentale da parte della madre fatta valere dal resistente (act. TR I.2, pag. 8 e 9 seg., n. 7). Il Tribu- nale di prima istanza non ha in alcun modo esposto le considerazioni che l'hanno indotto a ordinare la perizia di idoneità genitoriale. Come sollevato a giusta ragio- ne dalla reclamante, con tale agire non le è quindi stato consentito di comprendere la portata della decisione e di disporre di sufficienti elementi per valutare con co- gnizione di causa l'opportunità o meno di adire l'istanza superiore. 3.3. La censura del resistente secondo cui una disposizione ordinatoria, rispetti- vamente un'ordinanza sulle prove, non necessita una motivazione non può in que- sto caso essere seguita (act. A.2, pag. 8 seg., n. 4 seg.). Corrisponde al vero che la legge non prevede espressamente la motivazione delle ordinanze sulle prove. Vero è pure che le disposizioni ordinatorie che – come le ordinanze sulle prove – possono essere modificate o completate in ogni tempo non devono, di principio, essere motivate. Tuttavia è da ritenere che, in virtù del diritto di essere sentiti, nei casi in cui può essere presentato un mezzo di impugnazione avverso un'ordinanza sulle prove, questa deve essere perlomeno brevemente motivata. Mal si com- prende altrimenti come una parte la possa impugnare presentando delle censure ricorsuali, e come l'autorità di ricorso la possa esaminare (Christian Leu, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kom- mentar, 2 a ed., Zurigo 2016, n. 174 seg. ad art. 154 ZPO; TF 4A_128/2017 del 12.5.2017 consid. 5.2 segg.; Francesco Trezzini, Commentario pratico al codice di diritto processuale svizzero, vol. 1, 2 a ed., Lugano 2017, n.5 ad art. 154 CPC e n. 15 segg. ad art. 124 CPC, con riferimenti ivi citati). Una parte può infatti opporsi in maniera appropriata all'assunzione di una prova che la concerne unicamente se questa contiene una motivazione. Nel caso in cui viene ordinata una perizia – che, come detto, può ledere la libertà personale delle parti – la motivazione deve in particolare essere rivolta alla proporzionalità (idoneità, necessità, adeguatezza) della misura ordinata (Michel/Gareus, op. cit., pag. 895; OGer ZH PC170033 del 6.11.2017 consid. 3.3). Sufficienti possono essere anche motivazioni stringate. La questione a sapere se la motivazione possa essere data oralmente a verbale op- pure in un secondo momento tramite osservazioni ai sensi dell'art. 324 CPC può in

9 / 12 concreto rimanere aperta, trattandosi nel caso in esame di una decisione emanata in forma scritta e motivata (cfr. consid. 3). 3.4. Alla reclamante, in quanto parte convenuta della richiesta presentata dal re- sistente, deve quindi rimanere aperta la via del reclamo avverso la disposizione ordinatoria, qualora vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Tuttavia, se in tali casi il tribunale di prima istanza non motiva in alcun modo la sua decisio- ne, diviene impossibile per la parte interessata presentare un mezzo d'impugna- zione debitamente motivato. Il fatto che da parte del padre sussistano delle diffi- coltà nell'esercitare i diritti di visita (act. TR I.1, pag. 11 segg.; act. TR I.3, pag. 2; act. TR I.4; act. TR I.5, pag. 2; act. A.2, pag. 5, n. 6 seg.) non giustifica l'assenza di una motivazione. Vero è che la prima istanza ha esposto dettagliatamente la storia processuale delle parti (act. B.1; act. A.2, pag. 9, n. 5). Tale circostanza non è tuttavia atta a sostituire una motivazione – pure beve – della decisione di ordina- re una perizia di idoneità genitoriale. Questo soprattutto in quanto in concreto, né da quanto esposto dal giudice di prima istanza, né per altro dalla documentazione agli atti, risulta esservi una situazione famigliare altamente conflittuale o delle diffi- coltà così gravi da rendere evidente la necessità di espedire una perizia di idoneità genitoriale, rendendo quindi superflua una motivazione. Il solo fatto che tra le parti vi siano delle difficoltà e tensioni non è infatti a priori atto a giustificare la necessità di una perizia. Oltretutto si osserva che, nonostante la sussistenza di difficoltà sia incontestata e riconosciuta da entrambe le parti (cfr. istanze supercautelari e cau- telari act. TR I.), la portata di tali difficoltà non è pacifica. La reclamante fa infatti valere che dal semplice fatto che la figlia rifiuti di vedere il padre non se ne può dedurre una sua inadeguatezza genitoriale. La figlia sarebbe una bambina socie- vole, intelligente, matura, con un ottimo percorso scolastico e non avrebbe alcun problema comportamentale (act. A.1, n. Q). 3.5. Alla luce di quanto precede è quindi a giusta ragione che la reclamante si è appellata a una violazione del diritto di essere sentiti da parte della prima istanza, e alla conseguente impossibilità di fatto di presentare un mezzo di impugnazione così come previsto dalla legge. Senza una decisione motivata non è infatti stato possibile per la reclamante contestare nel merito la decisione di disporre una peri- zia con censure concrete e motivate (art. 321 cpv. 1 CPC). 3.6. Nulla cambia quanto asserito dal resistente in merito alla valenza del princi- pio inquisitorio illimitato nelle procedure concernenti i minori (act. A.2, pag. 9 seg., n. 6). Vero è che nelle procedure concernenti i minori nell'ambito del diritto della famiglia valgono il principio inquisitorio illimitato e la massima ufficiale. Il giudice deve quindi esaminare d'ufficio i fatti. Egli deve chiarire la fattispecie di propria

10 / 12 iniziativa, procedendo – se del caso – alle indagini necessarie, senza essere vin- colato alle richieste delle parti (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC). L'art. 296 cpv. 1 CPC non prescrive in che modo il giudice debba chiarire i fatti. Nemmeno è stabilito che tipo di mezzi di prova devono essere utilizzati. Il giudice stabilisce quindi secondo pro- pria discrezione se vi è la necessità di disporre una perizia psichiatrica o psicolo- gica. Inoltre, dopo l'assunzione della perizia, spetta al giudice l'apprezzamento delle dichiarazioni del perito, così come la valutazione giuridica e trovare una so- luzione nell'interesse del bambino (cfr. in tal senso Sven Rüetschi, op. cit., n. 4 ad art. 183 ZPO; Heinrich Andreas Müller, in: Brunner/Gasser/Schwander [edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 2 a ed., Zurigo 2016, n. 29 ad art. 183 ZPO con rinvii). Mancando in concreto una motivazione in merito alla disposizione della perizia, alla reclamante non è stata data la possibilità di censu- rare nella presente procedura di reclamo un eventuale eccesso o abuso del potere di apprezzamento da parte del giudice. Il ragionamento sottostante a tale decisio- ne non è in concreto neppure evincibile dalle motivazioni addotte dal giudice per il respingimento delle ulteriori richieste delle parti – concernenti in particolare alla disposizione di una perizia sullo stato psicofisico della minore, ai diritti di visita e all'affidamento della minore – né tantomeno appare in maniera evidenti dagli atti (cfr. consid. 3.4). 3.7. A titolo abbondanziale si rileva pure che trattandosi in concreto di una deci- sione ordinatoria di principio motivata (cfr. consid. 3), non si giustificava chiedere alla giurisdizione inferiore di far pervenire le proprie osservazione ai sensi dell'- art. 324 CPC, e dare in seguito alla reclamante la possibilità di completare il suo reclamo. Si precisa inoltre che quanto previsto nell'art. 324 CPC è ad ogni modo unicamente una facoltà dell'autorità giudiziaria superiore e non un obbligo (Frei- burghaus/Afheldt, op. cit., n. 3 seg. ad art. 324 ZPO; Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozes- sordnung, 3 a ed., Basilea 2017, n. 2 ad art. 324 ZPO). 4.In virtù di tutto quanto precede il reclamo deve pertanto essere accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata deve essere annullato e la causa rinviata alla prima istanza per una nuova decisione – qualora, in base all'attuale stadio della procedura, risulti ancora necessaria (cfr. anche art. 154 se- conda frase CPC) – ai sensi dei considerandi (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC). Alla luce di ciò la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'og- getto ed è pertanto da stralciare dai ruoli (act. A.1, pag. 8 in fine; act. D.2). A fronte di quanto precede non è quindi necessario entrare nel merito della richie- sta postulata in via subordinata della reclamante (act. A.1). In concreto non sareb-

11 / 12 be ad ogni modo stato possibile sanare la violazione del diritto di essere sentiti, rispettivamente emanare una decisione riformatoria (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; sopra consid. 2.1). 5.A seguito di tale esito della procedura, sulla base dell'art 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico del resistente. Vero è che l'accoglimento del reclamo è basato su un errore procedurale da parte della prima istanza, questo non risulta tuttavia essere grave a tal punto da giustificare di porre a suo carico le spese, in virtù dell'art. 108 CPC. Il resistente dal canto suo, postulando l'inammis- sibilità del reclamo, rispettivamente la sua reiezione, si è opposto all'annullamento di tale decisione, risultando quindi soccombente. Tenuto conto di quanto precede non vi è quindi motivo di prescindere dai principi di ripartizione delle spese giudi- ziarie. Questo vale a maggior ragione se si considera che il resistente si è espres- so dettagliatamente sulla questione, argomentando in particolare con la mancata necessità di motivare la disposizione ordinatoria (cfr. act. A.2). 5.1. La tassa di giustizia è fissata e ripartita d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Sulla base dell'art. 10 cpv. 1 OECC (CSC 320.210) e in considerazione di tutti gli elementi si giustifica di fissare la tassa di giustizia a CHF 1'500.00. Il resistente è pertanto tenuto a rifondere alla reclamante l'anticipo spese di CHF 1'500.00 da essa versato (act. D.1). 5.2. Al resistente sono inoltre poste a carico le ripetibili a cui ha diritto la recla- mante per la rappresentanza legale nella presente procedura di reclamo. La re- clamante in sede di reclamo ha protestato ripetibili per CHF 4'000.00 (act. A.1), senza tuttavia presentare né una nota d'onorario né un accordo sull'onorario come neppure una più precisa motivazione. Considerato il limitato dispendio a lei causato dalla presente procedura l'importo fatto valere appare eccessivo. In concreto si ritiene adeguato fissare le ripetibili discrezionalmente in CHF 3'000.00 (IVA e spese incluse). Il resistente è quindi tenuto a corrispondere il predetto im- porto alla reclamante.

12 / 12 La Prima Camera civile pronuncia: 1.Il reclamo è accolto. 2.Il dispositivo n. 2 della decisione del 23 giugno 2021 del Tribunale regionale Maloja è annullato e la causa è rinviata al Tribunale regionale Maloja per nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3.La richiesta di concessione dell'effetto retroattivo è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto. 4.La tassa di giustizia di CHF 1'500.00 è posta a carico di B.. La tassa di giustizia viene compensata con l'anticipo delle spese del medesimo im- porto, corrisposto da A.. B._____ è tenuto a rifondere a A._____ l'an- ticipo delle spese di CHF 1'500.00. 5.B._____ è tenuto a versare a A._____ l'importo di CHF 3'000.00 (IVA e spese incluse) a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo. 6.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 7.Comunicazione a:

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Zitat
GR_KG_006
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_006, ZK1 2021 103
Entscheidungsdatum
09.02.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026