Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 5 dicembre 2022 N. d'incartoZK1 20 62 IstanzaPrima Camera civile ComposizioneMoses, presidente Bergamin e Hubert Rossi, attuaria PartiA._____ appellante patrocinato dall'avv. Mauro Lardi, Reichsgasse 65, 7000 Coira contro B._____ appellata patrocinata dall'avv. Marco Cereda, Piazza Simen 6, Casella postale 1065, 6501 Bellinzona Oggettoazione d'accertamento, contestazione di una risoluzione e revoca dell'amministrazione Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Moesa del 16.10.2019, comunicata il 28.02.2020 (no. d'incarto 115-2018-26). Comunicazione6 dicembre 2022

2 / 18 Ritenuto in fatto: A.A._____ è un comproprietario e condomino del Condominio B._____ a C._____ a far tempo dal 2014. Dal 2009 l'amministrazione del Condominio B._____ è stata affidata alla D.. B.In data 28 aprile 2018 A. ha presentato un'istanza di conciliazione alla Giudicatura di pace Regione Moesa chiedendo che venga accertato che la D._____ non sia stata confermata o nominata, rispettivamente – in via subordinata – che sia stata revocata, come amministratrice del Condominio B._____ durante l'assemblea generale ordinaria del 3 febbraio 2018, nonché – subordinatamente – che la società venga revocata con effetto immediato quale amministratrice. Nel contempo, con scritto del 30 aprile 2018, per la medesima fattispecie egli ha pure inoltrato alla Comunione dei comproprietari una richiesta di costituzione del tribu- nale arbitrale, richiamando l'art. 372 cpv. 2 CPC, secondo cui il tribunale successi- vamente adito sospende il procedimento finché il tribunale precedentemente adito abbia deciso sulla sua competenza. C.Esperito il tentativo di conciliazione, con petizione del 19 ottobre 2018, A._____ – facendo valere che la convenuta partecipando all'udienza di concilia- zione avrebbe riconosciuto la competenza del tribunale statale – ha promosso l'- azione dinanzi al Tribunale regionale Moesa, chiedendo che venga accertato che la D._____ sia stata revocata come amministratrice del Condominio B._____ du- rante l'assemblea generale ordinaria del 3 febbraio 2018, e in via subordinata che venga "accertato che la D., quale amministratrice del Condominio B., sia revocata secondo l'art. 712r cpv. 2 CC con effetto immediato". D.Con ordinanza del 29 novembre 2018 il Tribunale regionale, oltre a conce- dere alla Comunione dei comproprietari del Condominio B._____ una proroga del termine per presentare la risposta, scadente al 15 febbraio 2019, le ha assegnato un termine scadente in medesima data per presentare l'autorizzazione a stare in lite – necessità di cui era già stata messa a conoscenza dal Giudice di Pace della Regione Moesa nel corso dell'udienza di conciliazione –, informandola che in caso di inosservanza di tale termine sarebbe stata considerata non validamente rappre- sentata in causa, con le conseguenze che ne derivano. E.In data 15 febbraio 2019 l'avv. E._____ ha inoltrato la risposta per conto della Comunione dei comproprietari del Condominio B._____, postulando l'irricevi- bilità della petizione, e in ogni caso la sua reiezione nel merito, sollevando in parti- colare l'incompetenza giurisdizionale del Tribunale regionale – in virtù della validità e applicabilità in concreto della clausola compromissoria contenuta nel regolamen-

3 / 18 to condominiale –, e contestando nel merito la revoca dell'amministrazione nel corso dell'assemblea. Alla risposta è stato allegato un documento denominato "Stralcio verbale delle decisioni Assemblea Straordinaria del 2.2.19", quale auto- rizzazione a stare in lite a nome e per conto della Comunione dei comproprietari a favore dell'amministratrice D._____ e/o dell'avv. E.. F.Con replica del 22 marzo 2019 A. ha sollevato l'assenza di una valida procura e quindi la carenza di una valida rappresentanza processuale della con- venuta, facendo valere che tutte le deliberazioni dell'assemblea condominiale del 2 febbraio 2019 sarebbero oggetto di un'azione d'accertamento di nullità, non es- sendo, a suo avviso, la D._____ più competente per convocare un'assemblea. Egli ha poi ad ogni modo contestato l'applicabilità della clausola arbitrale nel caso con- creto, ritenendola pure invalida, e per il resto si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni. Con duplica del 29 aprile 2019 la Comunione dei com- proprietari del Condominio B., allegando il verbale completo dell'assemblea del 2 febbraio 2019, ha fatto valere la validità dell'autorizzazione a stare in lite, così come della clausola arbitrale, ribadendo poi essenzialmente la propria posi- zione. G.Con ordinanza dell'11 giugno 2019 il Tribunale regionale ha limitato il pro- cedimento all'esame dei presupposti processuali, segnatamente a quello relativo all'autorizzazione a stare in lite della convenuta e alla competenza del tribunale statale adito. H.In data 24 giugno 2019 la Comunione dei comproprietari e in data 8 lu- glio 2019 A. hanno presentato le proprie memorie conclusive. La prima ha postulato l'irricevibilità della petizione per vizio di competenza giurisdizionale del Tribunale regionale, così come il riconoscimento della sua capacità processuale e la capacità di agire in lite con la rappresentanza di D., dell'avv. E. o di un loro subdelegato. A._____ dal canto suo ha chiesto l'accertamento della caren- te autorizzazione a stare in lite della convenuta, e che quindi i suoi atti vengano considerati non presentati, così come l'accertamento della competenza del tribu- nale adito. Alle proprie conclusioni A._____ ha pure allegato il contratto di com- pravendita integrale della sua quota di comproprietà. Con scritto del 12 luglio 2019 l'avv. E._____ ha inoltrato un complemento del proprio memoriale conclusivo, pre- sentando in particolare delle osservazioni in merito al contratto di compravendita prodotto dalla controparte, la quale ha poi a sua volta inoltrato un ulteriore scritto in data 23 luglio 2019.

4 / 18 I.Con scritto del 21 agosto 2019 A._____ ha presentato ulteriori mezzi di prova. L.Con decisione del 16 ottobre 2019, comunicata con motivazione scritta il 28 febbraio 2020, il Tribunale regionale – riconoscendo l'applicabilità della clauso- la arbitrale – ha deciso quanto segue: 1.L'eccezione di incompetenza del Tribunale regionale Moesa sollevata dalla convenuta è accolta. Di conseguenza, la petizione risulta inam- missibile. 2.La tassa di giustizia del Tribunale regionale Moesa di CHF 3'500.00 e le spese per la procedura di conciliazione di CHF 350.00, per com- plessivi CHF 3'850.00, sono posti a carico dell'istante. 3.L'istante verserà alla convenuta CHF 8'000.00 a titolo di ripetibili. 4.[Mezzo d'impugnazione] 5.[Comunicazione] M.Avverso tale decisione, in data 1° maggio 2020, A._____ (in seguito: appellante), ha interposto appello dinnanzi al Tribunale cantonale postulando l'annullamento della decisione del Tribunale regionale, chiedendo – in via principale – che, in accoglimento della competenza del Tribunale regionale, la causa venga a quest'ultimo rinviata affinché proceda a esaminare la questione nel merito e statuisca nuovamente in merito alla ripartizione delle spese giudiziarie. In via subordinata ha postulato la modifica dei dispositivi n. 2 e 3 della decisione impugnata, nel senso di ripartire la tassa di giustizia della procedura di prima istanza e le spese della procedura di conciliazione in ragione di CHF 1'517.00 a carico dell'appellante e in ragione di CHF 2'333.00 a carico della D., in via subordinata a carico dell'avv. E. e in via ancor più subordinata dell'appellata; così come che gli venga riconosciuto l'importo di CHF 9'000.00 a titolo di ripetibili da porre anch'esso a carico della D., in via subordinata a carico dell'avv. E. e in via ancor più subordinata dell'appellata. N.Con risposta del 2 giugno 2020 la Comunione dei comproprietari del Condominio B._____ (in seguito: appellata) ha anzitutto contestato – fino a prova del contrario – la tempestività dell'appello, postulandone poi la reiezione, con protesta di spese e ripetibili. O.In data 2 luglio 2020 l'appellante ha prodotto il tracciamento postale della decisione qui impugnata. P.Con scritto del 3 luglio 2020 e in seguito del 10 gennaio 2022 l'appellata ha prodotto nuova documentazione.

5 / 18 Considerando in diritto: 1.1.Giusta l'art. 311 cpv. 1 CPC l'appello, scritto e motivato, dev'essere propo- sto all'autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisio- ne impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione. All'appellante compete di dimostrare la tempestività del proprio gravame (TF 1C_589/2015 del 16.3.2016 consid. 2.2). 1.2.In un primo momento l'appellante per comprovare la tempestività dell'appel- lo ha inoltrato unicamente la decisione impugnata con il timbro d'entrata apposto dallo studio legale (act. B.1), senza inoltrare invece il tracciamento postale. Tutta- via in un secondo momento l'appellante ha trasmesso il tracciamento postale della raccomandata pervenutagli dal Tribunale regionale, attestante la notificazione del- la decisione in data 2 marzo 2020 (act. D.5). A fronte di ciò, tenuto conto della so- spensione straordinaria dei termini dal 21 marzo 2020 al 19 aprile 2020 in virtù dell'allora in vigore Ordinanza del 20 marzo 2020 sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19; RS 173.110.4), il termine di 30 giorni per pre- sentare appello è in concreto stato rispettato. Si può pertanto entrare nel merito dell'appello. 2.1.Nel caso in esame il Tribunale regionale ha dichiarato inammissibile la peti- zione dell'appellante ritenendo che dal profilo materiale il Tribunale regionale sa- rebbe incompetente dovendo la vertenza essere sottoposta al tribunale arbitrale, come previsto dal regolamento del Condominio (act. TR IV.2 consid. 4). A mente dei giudici di prima istanza il tenore della clausola arbitrale, contenuta nel regola- mento, sarebbe chiara e non lascerebbe spazio a interpretazioni (act. TR IV.2 consid. 4.1). Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal qui appellante, tale rego- lamento, e di conseguenza anche la clausola ivi contenuta, sarebbe anche per lui vincolante, facendo il contratto di compravendita relativo alla quota di PPP da lui acquistata un chiaro riferimento al regolamento condominiale (act. TR IV.2 consid. 4.3 pag. 9). Con la firma del contratto di compravendita l'appellante avrebbe accet- tato e aderito al regolamento, accettando di conseguenza anche la clausola arbi- trale (act. TR IV.2 consid. 4.3 pag. 10). Entrambe le domande formulate dal qui appellante ricadrebbero poi nel campo di competenza del tribunale arbitrale (act. TR IV.2 consd. 4.4). Essendovi una clausola arbitrale valida, vincolante per le parti in causa e che coprirebbe materialmente il tema delle domande di causa, il Tribu- nale regionale si è pertanto dichiarato incompetente. A titolo abbondanziale quest- 'ultimo ha inoltre evidenziato – con riferimento al "doc. B" prodotto dalla contropar-

6 / 18 te –, come l'appellante stesso avrebbe manifestato, per atti concludenti, la propria adesione alla clausola arbitrale (act. TR IV.2 consid. 4.5). A fronte di quanto pre- cede, la prima istanza ha quindi ritenuto che le questioni a sapere se in concreto la convenuta disponesse o meno di una valida autorizzazione a stare in lite, così come se gli atti da quest'ultima prodotti siano da considerare nulli, potessero rima- nere indecise in quanto ininfluenti ai fini del giudizio. L'eccezione di incompetenza materiale sollevata dalla qui appellata, rientrerebbe infatti tra i presupposti proces- suali da esaminare d'ufficio dal tribunale, ed esisterebbe quindi indipendentemente da tali questioni (act. TR IV.2 consid. 6). Le spese della procedura così come un importo di CHF 8'000.00 a titolo di ripetibili sono state poste a carico del qui appel- lante. 2.2.L'appellante ha contestato tale decisione censurando anzitutto che, ommet- tendo di esaminare l'autorizzazione a stare in lite della controparte e le conse- guenze dell'inosservanza del termine assegnatole per presentare una valida auto- rizzazione, i giudici di prime cure avrebbero basato la propria decisione su fatti e mezzi di prova che sarebbero da estromettere dagli atti, e avrebbero erroneamen- te posto a carico dell'appellante i costi della procedura. A mente dell'appellante la validità dell'autorizzazione a stare in lite sarebbe infatti in ogni caso dovuta essere esaminata avendo in concreto un'influenza sulla competenza materiale del tribu- nale di prima istanza, così come sulla ripartizione dei costi della procedura (act. A.1, n. 17 seg.). L'appellante – ribadendo anche in questa sede che nella fattispe- cie l'appellata non avrebbe fornito una valida autorizzazione a stare in lite (act. A.1, n. 19-24) – fa infatti sostanzialmente valere che, a fronte della mancata auto- rizzazione, gli atti dell'appellata sarebbero da considerare non presentati (act. A.1, n. 21) e che il rappresentante non autorizzato dovrebbe farsi carico dei costi della procedura (act. A.1, n. 23). In merito alla competenza materiale l'appellante censu- ra poi che, trattandosi di un presupposto processuale da esaminare d'ufficio, il di- spositivo n. 1, che accoglie espressamente l'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte, sarebbe errato e da annullare (act. A.1, n. 25). Egli ritiene inoltre che il Tribunale regionale si sarebbe a torto dichiarato incompetente in quanto, valendo gli atti della qui appellata come non presentati, non sarebbe stata solleva- ta alcuna eccezione di incompetenza materiale del tribunale adito, e anche per questo motivo il dispositivo n. 1 sarebbe quindi da annullare (act. A.1, n. 26). Non essendo stata sollevata l'eccezione di incompetenza vi sarebbe piuttosto da parte dell'appellata una costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 61 lett. a CPC (act. A.1, 36 segg.). A mente dell'appellante la competenza del Tribunale regionale sarebbe inoltre ad ogni modo data e ciò per più motivi, di cui si dirà in seguito.

7 / 18 3.Per quanto concerne la competenza materiale del tribunale si rileva quanto segue. 3.1.Anzitutto come rettamente indicato dai giudici di prime cure, e riconosciuto anche dall'appellante stesso, la competenza materiale del tribunale adito rientra tra i presupposti processuali (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC) i quali sono da esaminare d'ufficio (art. 60 CPC). Pertanto, indipendentemente dalla questione a sapere se gli atti inoltrati dall'appellata siano da considerare come presentati e se sia quindi stata sollevata o meno l'eccezione di incompetenza, il Tribunale regionale doveva esaminare d'ufficio la propria competenza. Si osserva inoltre che è l'appellante stesso ad aver reso nota al tribunale di prima istanza la sussistenza della clausola arbitrale (act. TR I.1, n. 6). 3.2.Conformemente all'art. 61 CPC se le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia compromettibile, il giudice statale adito declina la pro- pria competenza, eccetto che il convenuto si sia incondizionatamente costituito in giudizio (lett. a) oppure che il patto d'arbitrato risulti manifestamente nullo o ina- dempibile (lett. b) oppure che il tribunale arbitrale non possa essere costituito per motivi manifestamente imputabili al convenuto nel procedimento arbitrale (lett. c). Il giudice statale verifica con pieno potere cognitivo se un patto d'arbitrato esiste e riguarda una controversia compromettibile. Esamina solo sommariamente, per contro, se tale patto sia nullo o manifestamente inadempibile oppure se il tribunale arbitrale non possa essere costituito per motivi manifestamente imputabili al con- venuto nel procedimento arbitrale. Con potere cognitivo meramente sommario egli esamina altresì se il patto d'arbitrato copra le pretese litigiose, così come esamina con potere sommario se le disposizioni del patto d'arbitrato siano incomplete, poco chiare o contraddittorie (DTF 140 III 367 consid. 2.2.3 con richiamo a 138 III 681 consid. 3.2 e 3.3; TF 5A_824/2018 del 5.3.2019 consid. 3.4). 3.3.Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, quandanche gli atti dell'- appellata fossero da considerare non presentati per mancanza di una valida auto- rizzazione a stare in lite, non vi sarebbe da parte dell'appellata alcuna costituzione incondizionata in giudizio ai sensi dell'art. 61 lett. a CPC. Lo scenario per ammet- tere una costituzione in giudizio ai sensi di tale norma è infatti quello dove il con- venuto si è espresso nel merito senza sollevare l'obiezione della giurisdizione arbi- trale. La costituzione in giudizio è inapplicabile in caso di contumacia, e quindi in caso di mancata risposta, ciò che sarebbe eventualmente il caso in concreto. In caso di contumacia la sussistenza di un patto arbitrale deve essere esaminata d'ufficio (Francesco Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chioc- chietti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero,

8 / 18 Vol. 1, 2 a ed., Lugano 2017, n. 12 ad art. 61 CPC; Tarkan Göksu, Schiedsgerichts- barkeit, Zurigo 2014, n. 1177; Marco Stacher, in: Brunner/Gasser/Schwander [edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2ª ed., Zurigo 2016, n. 9 ad art. 61 CPC). Si osserva inoltre che la partecipazione senza riserve a un'udienza di conciliazione non raffigura incondizionata costituzione in giudizio nell'accezione dell'art. 61 lett. a CPC (Stacher, op.cit., n. 17 e 23 ad art. 61 CPC con riferimenti; Tarkan Göksu, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [edit.], Petit commentai- re CPC, Basilea 2020, n. 10 ad art. 61 CPC e rinvii). Quanto ritenuto dall'appellante a tal proposito non può pertanto essere seguito. 3.4.L'appellante fa poi valere che la competenza del Tribunale regionale sareb- be ad ogni modo data non avendo egli accettato per scritto di sottostare alla clau- sola arbitrale. Egli sostiene infatti che, a differenza del regolamento della proprietà per piani in merito al suo utilizzo e la sua amministrazione, una clausola arbitrale ivi contenuta sarebbe vincolante per i futuri acquirenti solamente se accettata per iscritto dal nuovo comproprietario. Il contratto di compravendita dovrebbe quindi espressamente fare riferimento al regolamento e alla clausola arbitrale, il solo rin- vio al regolamento non sarebbe invece sufficiente. Non essendo ciò avvenuto nel- la presente fattispecie, l'appellante non avrebbe accettato la clausola arbitrale la quale non sarebbe quindi per lui vincolante (act. A.1, n. 33-35). 3.4.1. Il Tribunale federale ha finora lasciato aperta la questione a sapere se una clausola arbitrale contenuta in un regolamento per l'uso e l'amministrazione rientri nella successione legale giusta l'art. 649a CPC, secondo cui il regolamento per l'uso e l'amministrazione convenuto dai comproprietari, le misure amministrative da essi decise, le sentenze e gli ordini del giudice sono vincolanti anche per il suc- cessore d'un comproprietario e per l'acquirente d'un diritto reale su una quota di comproprietà. Ha però già avuto modo di stabilire che l'effetto dei regolamenti per l'uso e l'amministrazione di una comunione di comproprietari sia simile a quello degli statuti delle persone giuridiche, e che pertanto la validità delle clausole arbi- trali per i nuovi comproprietari deve essere valutata secondo le stesse regole ap- plicabili ai nuovi soci in caso di clausole arbitrali stabilite negli statuti di persone giuridiche. Per questi, prima dell'entrata in vigore del CPC, era necessaria una dichiarazione scritta d'adesione a una persona giuridica, con espresso riferimento alla clausola compromissoria contenuta negli statuti o in un regolamento (art. 6 cpv. 2 Concordato sull'arbitrato [CSC 320.060]; DTF 142 III 220 consid. 3.4.1 e rinvii). Una disposizione analoga non è ora prevista nel CPC. L'art. 358 CPC pre- vede infatti unicamente che il patto d'arbitrario dev'essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo (cpv. 1), ciò vale anche per le clau-

9 / 18 sole di arbitrato previste in negozi giuridici unilaterali o in statuti (cpv. 2). Per la validità delle clausole arbitrali interne valgono quindi i medesimi principi validi, giu- sta l'art. 178 cpv. 1 LDIP, per l'arbitrato internazionale. Il Tribunale federale ha quindi rimandato alla dottrina maggioritaria, sia in materia di LDIP sia del CPC, così come anche alla nuova norma prevista secondo il Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni per il diritto della società anonima (FF 2017 325, pag. 470 seg.), secondo cui le clausole arbitrali statutarie vincolano con l'ac- quisizione di una quota eo ipso anche i nuovi membri, senza che nell'atto di acqui- sizione vi debba essere per iscritto un riferimento agli statuti e tanto meno alla clausola arbitrale (DTF 142 III 220 consid. 3.4.2 seg. e rinvii; Amédéo Wermelin- ger, Zürcher Kommentar, Das Stockwerkeigentum, Art. 712a-712t ZGB, 2 a ed., Zurigo 2019, n. 155a ad art. 712g CC; OGer ZH NP160018-O/U del 14.9.2016 consid. 3.1.2; OGer BE ZK 20 404 dell'11.12.2020 consid. 8.4.6; Patricia Neuhaus, AJP 2022 S. 787 segg.). 3.4.2. Sulla base di quanto sopra esposto – contrariamente a quanto ritenuto dall- 'appellante – con l'acquisto della sua quota di comproprietà la clausola arbitrale contenuta nel regolamento è divenuta quindi anche per lui vincolante, indipenden- temente dal fatto se egli ne fosse a conoscenza o se questa fosse richiamata nel contratto di compravendita. Va ad ogni modo pure evidenziato che in concreto il § 38 del regolamento prevede che "L'ordinamento della PPP (atto costitutivo, re- golamento, ordinamento della casa), [...] sono vincolanti per tutti i successori di diritto di un comproprietario e per l'acquirente di un diritto reale su una PPP. Ogni comproprietario è tenuto a portare a conoscenza del successore di diritti gli obbli- ghi decorrenti da convenzioni e regolamenti. [...]" (act. TR II.6). Inoltre, come ret- tamente evidenziato dai giudici di prime cure (act. TR IV.2 consid. 4.3), il contratto di compravendita della quota di proprietà per piani fa espressamente riferimento al regolamento, indicando peraltro che "I compratori confermano di aver ricevuto il regolamento e le modifiche" (act. TR II.1, pag. 5). Sulla base del regolamento stesso, con la sottoscrizione del contratto di compravendita l'appellante si è quindi sottoposto al regolamento e a tutti obblighi in questo previsti, tra cui anche la clau- sola arbitrale, di cui – stando a quanto precede – avrebbe comunque dovuto esse- re a conoscenza, nonostante l'assenza di un esplicito rinvio a quest'ultima. Si os- serva inoltre che – anche volendo non considerare il "doc. B" (act. TR III.2), il qua- le sarebbe, a mente dell'appellante, da escludere dagli atti per la mancata autoriz- zazione a stare in lite della controparte (act. A.1, n. 30 segg.) – dalle dichiarazioni stesse dell'appellante emerge che egli era perfettamente a conoscenza della clau- sola arbitrale, avendo egli, dopo aver inoltrato l'istanza di conciliazione al giudice

10 / 18 statale, pure inoltrato alla controparte uno scritto per la costituzione del tribunale arbitrale (act. TR I.1, n. 6). Tenuto conto di quanto precede il tribunale di prima istanza ha pertanto a giusta ragione ritenuto la clausola compromissoria in concreto vincolante per entrambe le parti. 3.5.L'appellante censura poi la validità della clausola arbitrale avendo questa, a suo avviso, un contenuto inammissibile in quanto contrario all'art. 389 CPC. Egli ritiene inoltre che la sua richiesta in via subordinata non potrebbe essere oggetto d'arbitrato non trattandosi di una pretesa su cui le parti possono disporre libera- mente (act. A.1, n. 39). 3.5.1. La clausola qui in esame prevede che "Tutte le divergenze fra i comproprie- tari sono decise esclusivamente e inappellabilmente in via equativa da un arbitro unico [...]" (act. TR II.6, § 46), ciò che sarebbe, a mente dell'appellante, contrario a quanto previsto dall'art. 389 CPC, il quale prevede la possibilità di ricorso al Tri- bunale federale. Va anzitutto osservato che un patto d'arbitrato viziato non com- porta comunque necessariamente la mancata validità di tutto il patto, possibile è infatti anche un'inefficacia parziale (Göksu, op. cit., n. 590). In concreto ad ogni modo tale clausola non è contraria a quanto disposto dalla legge. Infatti, l'art. 389 cpv. 1 CPC prevede, come detto, la via del ricorso al Tribunale federale. "Inappel- labilmente" significa senza possibilità di appello, ciò non significa quindi che una decisione non è in alcun modo impugnabile, ma piuttosto che non lo è per mezzo di un appello. La clausola ribadisce pertanto quanto previsto nella menzionata di- sposizione e – contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante – non ha quindi un contenuto inammissibile. 3.5.2. Per quanto riguarda la censura secondo cui la revoca dell'amministratore da parte del giudice per motivi gravi, non sarebbe una controversia compromettibi- le, va invece osservato che, giusta l'art. 354 CPC, l'arbitrato può vertere su qual- siasi pretesa su cui le parti possono disporre liberamente. Le pretese su cui le par- ti possono disporre liberamente sono quelle che possono essere oggetto di ac- quiescenza o transazione, o a cui le parti possono liberamente rinunciare (DTF 71 II 176 consid. 2 e rinvii; Francesco Trezzini, in: Trezzi- ni/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchietti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2 a ed., Lugano 2017, n. 2 ad art. 354 CPC; Göksu, op. cit., n. 357 segg.). Ciò – a differenza di quanto sostiene l'appellante – è il caso per la revoca dell'amministratore. Vero è che, giusta l'art. 712r cpv. 2 CC, se, nonostante un grave motivo, l'assemblea nega di revocare

11 / 18 l'amministratore ogni comproprietario può domandarne la revoca al giudice (art. 712r cpv. 2 CC). La possibilità di domandare la revoca al giudice non significa tut- tavia che tale questione debba obbligatoriamente essere decisa dal giudice statale per essere valida, le parti possono piuttosto comunque decidere liberamente a tal proposito, rinunciando ad esempio anche a farla valere o trovando eventualmente un accordo extragiudiziale. 3.6.L'appellante solleva inoltre che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di prime cure, la clausola arbitrale non sarebbe comunque applicabile alla presen- te fattispecie non rientrando la presente vertenza nel campo di applicazione della clausola arbitrale prevista dal § 46 del regolamento, trattandosi di una vertenza tra un comproprietario della comunione da una parte e la comunione dei comproprie- tari dall'altra, e non di una divergenza fra i comproprietari, tra la comunione e l'- amministratore, come neppure tra un comproprietario e l'amministratore (act. A.1, n. 28 seg.). 3.6.1. Il § 46 del regolamento (act. TR II.6) indica che: Tutte le divergenze fra i comproprietari sono decise esclusivamente e inap- pellabilmente in via equativa da un arbitro unico scelto dalle parti di comu- ne accordo o, in caso di disaccordo, designate su istanza della parte più di- ligente ad opera del presidente pro tempore del tribunale d'appello del Can- ton Grigioni. Il tribunale arbitrale è pure competente a decidere su vertenze tra la comu- nione dei comproprietari o singoli comproprietari e l'amministratore dall'al- tro. Come esposto in precedenza, il giudice esamina con potere cognitivo meramente sommario se il patto d'arbitrato copra le pretese litigiose in esame (DTF 140 III 367 consid. 2.2.3 con richiamo a 138 III 681 consid. 3.2 e 3.3; TF 5A_824/2018 del 5.3.2019 consid. 3.4). Per l'interpretazione della clausola arbitrale valgono le rego- le generali di interpretazione dei contratti. In primo luogo si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO). Se la reale volontà delle parti non può essere constatata, la clausola è da interpretare oggetti- vamente, occorre quindi ricercare il senso che le stesse potevano e dovevano ra- gionevolmente attribuire alle rispettive dichiarazioni nella situazione concreta in cui si trovavano (principio dell'affidamento; Göksu, op. cit., n. 534). Accertata l'esi- stenza di un valido patto arbitrale non vi è motivo di applicare criteri di interpreta- zione restrittivi. Bisogna dipartirsi dal presupposto, anzi, che le parti mirassero a una competenza del tribunale arbitrale ampia ed estesa (Tarkan Göksu, op. cit., n. 539; DTF 140 III 134 consid. 3.2 con rinvii).

12 / 18 3.6.2. Nella presente fattispecie la vertenza in esame riguarda la contestazione di una decisione assembleare in merito alla revoca dell'amministratore. Si tratta quindi di un'azione di un comproprietario contro la comunione dei comproprietari, ciò che non sarebbe a mente dell'appellante incluso nella clausola in esame. Ora, la comunione dei comproprietari non è altro che l'insieme di tutti i comproprietari, la quale non ha peraltro – se non per alcune eccezioni – alcuna personalità giuri- dica. Sulla base di quanto esposto in precedenza, non essendovi motivo di inter- pretare restrittivamente tale clausola – così come invece ritiene l'appellante (act. A.1, n. 28 seg.) –, è quindi da ritenere che nelle "divergenze tra i comproprietari" siano incluse tutte le questioni interne, siano queste tra singoli comproprietari, tra più comproprietari, o – come nella fattispecie – tra un comproprietario da una par- te e tutti gli altri, ossia la comunione dei comproprietari, dall'altra. Da un esame sommario è quindi da ritenere che la vertenza oggetto del presente gravame rien- tri senz'altro nel campo di applicazione della clausola arbitrale. 3.7.Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale regionale ha quindi a giusta ragione ritenuto che in concreto sussiste una valida clausola arbitrale, vincolante per entrambe le parti in causa e applicabile alla presente fattispecie. Di conse- guenza, indipendentemente dalla formulazione del dispositivo n. 1, che accoglie espressamente l'eccezione di incompetenza sollevata dall'appellata, il Tribunale regionale ha a giusta ragione dichiarato la petizione inammissibile, per assenza di competenza materiale del tribunale adito. La decisione di prima istanza è quindi a tal proposito da confermare. 4.Per quanto concerne le spese giudiziarie della procedura di prima istanza, i giudici di prime cure hanno posto a carico del qui appellante la tassa di giustizia del Tribunale regionale di CHF 3'500.00 e le spese per la procedura di conciliazio- ne di CHF 350.00, condannandolo inoltre al pagamento di CHF 8'000.00 a titolo di ripetibili a favore dell'appellata. 4.1.In questa sede l'appellante si duole, come detto, del fatto che, non avendo il tribunale di prima istanza esaminato la validità dell'autorizzazione a stare in lite della controparte, le spese giudiziarie sarebbero a torto state completamente po- ste a suo carico. L'appellante fa valere che le spese giudiziarie inutili sarebbero da porre a carico di chi le ha causate. Il mancato inoltro di una valida autorizzazione a stare in lite avrebbe causato alla prima istanza e all'appellante un dispendio inutile. La D., subordinatamente l'avv. E. e in via ancor più subordinata l'ap- pellata dovrebbero quindi essere condannati al pagamento delle spese di giustizia per la procedura di prima istanza in ragione di 2/3, e meglio CHF 2'333.00, così come dell'importo di CHF 9'000.00 a titolo di ripetibili a suo favore (act. A.1, n. 44).

13 / 18 Inoltre, per quanto concerne le ripetibili poste a suo carico l'appellante contesta la tariffa oraria di CHF 300.00 fatturata dal patrocinatore dell'appellata (act. A.1, n. 41). Egli ritiene poi che, non avendo l'appellata inoltrato una valida autorizzazione a stare in lite, varrebbe come non rappresentata e non avrebbe quindi comunque alcun diritto alle ripetibili di CHF 8'000.00 riconosciutole dai giudici di prime cure (act. A.1, n. 43). 4.2.Va anzitutto evidenziato che giusta l'art. 106 cpv. 1 CP le spese giudiziarie – e quindi le spese processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono di princi- pio poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto. In determinati casi il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità (art. 107 cpv. 1 CPC). Inoltre, le spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate (art. 108 CPC). 4.3.Nel caso in esame vero è che la sussistenza di una valida autorizzazione a stare in lite da parte dell'appellata potrebbe essere di rilevanza per quanto concer- ne la ripartizione delle spese giudiziarie, in particolari per le ripetibili. Infatti, se gli atti dell'appellata dovessero effettivamente essere considerati come non presenta- ti, per assenza di una valida autorizzazione a stare in lite, i giudici di prime cure avrebbero a torto riconosciuto all'appellata l'importo di CHF 8'000.00 a titolo di ri- petibili. 4.4.Si rileva che la nomina di un rappresentante da parte della comunione dei comproprietari è necessaria per poter intraprendere degli atti procedurali per o in suo nome. Giusta l'art. 712t cpv. 2 CC per tutte le questioni sottostanti alla proce- dura sommaria l'amministratore dispone per legge di un potere di rappresentanza, mentre per le altre procedure deve essere precedentemente autorizzato dall'as- semblea dei comproprietari. Ammissibile è però anche designare un altro terzo (ad esempio un comproprietario, un avvocato, ecc.) come rappresentante (René Bö- sch, in: Geiser/Wolf [edit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6 a ed., Basilea 2019, n. 13 ad art. 712l CC). Giusta l'art. 68 CPC ogni parte può farsi rappresentare nel processo (cpv. 1) e il rappresentante deve legittimarsi mediante procura (cpv. 3). L'art. 132 cpv. 1 CPC prevede poi che carenze formali quali la mancata sottoscrizione dell'atto o la man- canza della procura vanno sanate entro il termine fissato dal giudice. Altrimenti, l'atto si considera non presentato, con tutte le eventuali conseguenze contumaciali del caso, sempre che il giudice l'abbia avvertita di questa conseguenza (Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 132 CPC). Secondo la dottrina e la giurisprudenza la formula-

14 / 18 zione dell'art. 712t cpv. 2 CC in merito ai casi sprovvisti d'urgenza non esclude che l'amministratore che non si è fatto autorizzare venga trattato alla stregua di un rappresentante senza poteri (falsus procurator), a cui il giudice, al fine di evitare una violazione del divieto di formalismo eccessivo, deve fissare un ragionevole termine per correggere il vizio che inficia provvisoriamente gli atti processuali già compiuti: se l'assemblea dei comproprietari dà poi il proprio consenso all'ammini- stratore entro il termine assegnatogli, essa ratifica gli atti inizialmente eseguiti senza potere e sana il vizio con effetto ex tunc (TF 5A_913/2012 del 24.9.2013 consid. 5.2.3 e rinvii; 5A_402/2021 del 21.6.2022 consid. 2.2.2; DTF 114 II 310 consid. 2b e riferimenti ivi citati; Amédéo Wermelinger, Das Stockwerkeigentum, 2 a ed., Zurigo 2014, n. 79 ad art. 712t CC). 4.4.1. In concreto il tribunale di prima istanza, con ordinanza del 29 novem- bre 2018, ha assegnato all'appellata un termine scadente il 15 febbraio 2019 per inoltrare una valida autorizzazione a stare in lite, indicando "che in caso contrario la convenuta sarà considerata non validamente rappresentata in causa con le conseguenze che ne derivano" (act. TR V.6, pag. 2 in fine). Con risposta del 15 febbraio 2019 l'appellata ha quindi inoltrato un documento denominato "Stralcio verbale delle decisioni Assemblea Straordinaria del 2.2.19", nel quale è in partico- lare indicato l'esito della votazione in merito all'autorizzazione a stare in lite a favo- re dell'avv. E., indicando semplicemente "approvato a larga maggioranza" (act. TR III.1). Tale documento – come rettamente sollevato dall'appellante – non rappresenta ancora una valida autorizzazione. Anzitutto, contrariamente a quanto indicato dall'appellata, questo non risulta essere un estratto del verbale dell'as- semblea, ma semmai un riassunto, con insufficienti indicazioni. Non è infatti in al- cun modo evincibile quanti membri del condominio fossero presenti all'assemblea e quanti abbiano effettivamente votato a favore dell'autorizzazione, non permet- tendo quindi di verificare se il quorum necessario sia stato raggiunto o meno. La sola dicitura "approvato a larga maggioranza" non comprova alcunché. Si tratta poi di un documento sottoscritto unicamente dall'avv. E. stesso e dalla se- gretaria, e non può quindi nemmeno essere ritenuto alla stregua di un'autorizza- zione in via circolare sottoscritta da parte di tutti gli altri comproprietari. Ciò che sarebbe stato eventualmente sufficiente (cfr. a tal proposito TC GR ZK1 12 68 del 17.1.2013 consid. 1b; PTC 2010 nr. 3 consid. 3). 4.4.2. Tuttavia, in seguito, l'appellata ha sanato tale mancanza inoltrando con la duplica il verbale dell'assemblea del 2 febbraio 2019, dal quale risulta che nella trattanda 2 la D._____ e/o l'avv. E._____ sono stati autorizzati a stare in lite contro il qui appellante con 34 voti favorevoli, 9 astenuti e uno contrario (act. TR III.9).

15 / 18 Nella presente fattispecie non considerare tale autorizzazione a stare in lite – e di conseguenza neppure tutti gli atti inoltrati dall'appellata – in quanto inoltrata tardi- vamente, sarebbe contrario al divieto di formalismo eccessivo. Il menzionato ver- bale dell'assemblea conferma infatti – nella giusta forma – quanto già indicato dall- 'appellata in modo riassuntivo nel documento trasmesso tempestivamente, sanan- done così il vizio. L'assemblea dei comproprietari, in data 2 febbraio 2019, ha ef- fettivamente votato a favore della qui contestata autorizzazione a stare in lite. 4.4.3. A mente dell'appellante anche tale autorizzazione non sarebbe comunque valida e sufficiente, non trattandosi di una risoluzione assembleare passata in giu- dicato, avendola egli impugnata, essendo a suo avviso nulla in quanto convocata dall'amministratrice non più autorizzata a fronte della revoca (act. A.1, n. 20; act. TR I.3, n. 2; act. TR I.6, n. 8). Tale argomentazione non può tuttavia essere segui- ta. Infatti, per la contestazione di una risoluzione assembleare valgono le stesse regole che per l'associazione (art. 712m cpv. 2 CC in unione con l'art. 75 CC), se- condo cui l'impugnazione non ha effetto sospensivo. Una risoluzione assembleare contestata in giudizio continua quindi a esplicare effetti giuridici fino a un'eventuale decisione di annullamento, a meno che non siano state adottate misure cautelari che ne sospendano l'esecutività, ciò che non risulta essere il caso in concreto e nemmeno viene fatto valere dall'appellante (Hans Michael Riemer, in: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band I.3.2, Berna 1990, n. 79 ad art. 75 CC; Urs Scherrer/Rafael Brägger, in: Geiser/Fountoulakis [edit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1.456 ZGB, 6ª ed., Basilea 2018, n. 31b ad art. 75 CC; Wermelinger, Zürcher Kommentar, n. 207 ad art. 712m CC). 4.4.4. Si osserva poi che la questione a sapere se l'amministratrice sia effettiva- mente stata revocata nel corso dell'assemblea del 2 febbraio 2018 dovrà essere stabilita dall'arbitro, e non rientra quindi nella competenza del Tribunale cantonale esaminare ora tale questione. A fronte della decisione dell'arbitro potrà poi essere valutato se eventualmente l'assemblea del 2 febbraio 2019 sia stata validamente convocata o meno. Allo stato attuale, dalla risoluzione assembleare inoltrata dall'- appellata (act. TR III.9) emerge chiaramente la sua volontà – votata pacificamente con la sufficiente maggioranza – di autorizzare la D._____ e/o l'avv. E._____ a stare in lite per suo conto e farsi da loro rappresentare in giudizio. Non può pertan- to essere dato seguito alle censure dell'appellante a tal proposito. 4.4.5. Alla luce di tutto quanto precede non vi sono quindi motivi per prescindere dal principio generale della suddivisione delle spese secondo la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

16 / 18 4.5.In virtù di quanto esposto in precedenza, avendo l'appellante introdotto la causa presso un tribunale incompetente e risultando di conseguenza la sua peti- zione inammissibile, la tassa di giustizia per la procedura di prima istanza e le spese per la procedura di conciliazione – il cui ammontare di complessivi CHF 3'850.00 è incontestato e ad ogni moda da ritenere adeguato – sono a giusta ragione state poste integralmente a suo carico. La decisione di prima istanza è pertanto a tal proposito da confermare. 4.6.Per quanto riguarda le ripetibili si rileva anzitutto che il tribunale stabilisce d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili, qualora queste siano state protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]; DTF 139 III 334 consid. 4.3). Giusta l'art. 2 cpv. 2 OOA se vi è una nota d'onorario l'autorità giudi- cante si basa sull'importo fatturato per la rappresentanza legale, fintantoché la tariffa oraria concordata aumentata di un eventuale supplemento concordato sul valore della causa è una tariffa corrente e non comprende supplementi di buon esito (cifra 1); la spesa che viene fatta valere è adeguata e necessaria all'assi- stenza giudiziaria (cifra 2); l'indennità richiesta non ha come conseguenza per la parte soccombente un aggravio non giustificato dalla causa, risp. dalle legittime esigenze di protezione giuridica (cifra 3). Giusta l'art. 3 cpv. 1 OOA è considerata corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00. In assenza di un accordo sull'onorario il Tribunale applica per prassi la tariffa oraria mediana di CHF 240.00 con un supplemento spese forfettario del 3% (cfr. fra tante TC GR ZK1 16 133 del 24.11.2016 consid. 2.c con rinvii). 4.6.1. In concreto nella procedura di prima istanza l'appellata ha trasmesso una nota d'onorario dalla quale emerge un onorario di complessivi CHF 12'646.35 (in- cluse spese [CHF 1'117.20] e IVA al 7.7% [CHF 904.15]), corrispondente a un di- spendio orario di 35.25 ore alla tariffa oraria di CHF 300.00 (act. TR VI.1). I giudici di prima istanza, senza alcuna motivazione, hanno riconosciuto all'appellata un importo forfettario di CHF 8'000.00 a titolo di ripetibili. 4.6.2. Come detto l'appellante nel proprio appello ha contestato la tariffa oraria di CHF 300.00 indicata nella nota d'onorario prodotta dall'appellata, su cui si sarebbe basata la prima istanza, non essendovi agli atti alcun accordo sull'onorario con una tale pattuizione (act. A.1, n. 41). Nulla viene invece detto in relazione al di- spendio orario fatto valere dall'appellata con detta nota d'onorario.

17 / 18 4.6.3. Sulla base di quanto sopra indicato va anzitutto rilevato che la tariffa oraria di CHF 300.00 fatturata dal rappresentante dell'appellata non rientra nella tariffa corrente ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 OOA. A ciò si aggiunge che – come rettamente sottolineato dall'appellante – agli atti non vi è neppure un accordo sull'onorario, e pertanto in concreto sarebbe piuttosto da applicare la tariffa oraria mediana di CHF 240.00. Il dispendio temporale fatturato dall'appellata per la procedura di pri- ma istanza non è stato contestato dall'appellante, il quale censura piuttosto – co- me detto – unicamente la tariffa oraria. Il dispendio orario fatturato risulta comun- que essere adeguato, considerando gli scambi di allegati in prima sede. Va anche evidenziato che lo stesso appellante per la procedura di prima istanza ha fatto va- lere un dispendio orario di 30.55 ore (act. A.1, n. 44). Considerando quindi la tarif- fa oraria mediana di CHF 240.00 e il dispendio orario di 35.25 ore fatturato si ot- tiene un onorario di CHF 8'460.00. Ciò è superiore all'importo riconosciuto forfetta- riamente a titolo di ripetibili dai giudici di prime cure. Non potendo tuttavia la deci- sione di prima istanza essere modificata a svantaggio dell'appellante (divieto della reformatio in peius) l'importo forfettario di CHF 8'000.00 riconosciuto dai giudici di prime cure è da confermare. 5.La tassa di giustizia per la procedura d'appello è fissata in CHF 4'000.00 (art. 105 cpv. 1 CPC; art. 9 cpv. 1 OECC [CSC 320.210]) ed è posta a carico dell'appellante in quanto integralmente soccombente (dell'art. 106 cpv. 1 CPC). 5.1. Per quanto concerne le ripetibili nella presente procedura d'appello si rinvia a quanto esposto in precedenza (cfr. consid. 4.6). In appello l'appellata ha protestato le ripetibili, senza presentare tuttavia una nota d'onorario, pertanto – considerato il limitato dispendio di tempo causatole in questa sede, con l'inoltro della sola risposta all'appello, e la limitazione della procedura alle due questioni procedurali – si ritiene adeguato fissare le ripetibili per la presente procedura discrezionalmen- te in CHF 2'000.00 (IVA e spese incluse). L'appellante è quindi tenuto a corrispon- dere il predetto importo all'appellata.

18 / 18 La Prima Camera civile pronuncia: 1.L'appello è respinto. Di conseguenza la decisione del Tribunale regionale Moesa del 16 ottobre 2019 è confermata. 2.La tassa di giustizia per la procedura d'appello, di CHF 4'000.00, è posta a carico di A.. 3.A. è condannato a versare alla Comunione dei comproprietari del Condominio B._____ l'importo di CHF 2'000.00 a titolo di ripetibili per la procedura d'appello. 4.Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.– può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a:

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