Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 14 settembre 2021 N. d'incartoZK1 20 180 IstanzaPrima Camera civile ComposizioneCavegn, presidente Michael Dürst e Bergamin Baldassarre, attuario PartiA._____ reclamante Oggettospese procedurali e delle misure Atto impugnatodecisione 01.12.2020 dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti Grigioni centrale/Moesa, comunicata il 10.12.2020 Comunicazione15 settembre 2021

2 / 9 Ritenuto in fatto: A.Con decisione del 1° dicembre 2020, comunicata il 10 dicembre 2020, l'Au- torità di protezione dei minori e degli adulti Grigioni centrale/Moesa (in seguito: APMA Grigioni centrale/Moesa) ha tra l'altro parzialmente addossato i costi di mi- sure di protezione adottate per il minore B., così come diverse spese proce- durali, al padre A.. B.Il 23 dicembre 2020 A._____ (in seguito: reclamante) ha interposto reclamo contro la predetta decisione al Tribunale cantonale dei Grigioni, chiedendo l'eso- nero dalle "spese procedurali". C.L'APMA Grigioni centrale/Moesa ha inoltrato le sue osservazioni in data 25 gennaio 2021, chiedendo che il reclamo sia respinto, nella misura in cui sia ammissibile. Considerando in diritto: 1.1.Il reclamo, inoltrato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del- la sentenza impugnata, è tempestivo (art. 450b cpv. 1 CC). Nel Cantone dei Grigioni, l'autorità giudiziaria di reclamo è il Tribunale cantonale (art. 60 cpv. 1 LICC), in seno al quale è competente la Prima Camera civile (art. 6 cpv. 1 lett. a dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale [OOTC; CSC 173.100]). 1.2.1. Il reclamo dev'essere presentato scritto e motivato (art. 450 cpv. 3 CC). In ossequio alla relativa giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso di reclami del diritto della protezione dei minori e degli adulti interposti da laici non patrocinati si considera per prassi sufficiente una motivazione che indichi l'atto impugnato e si esprima brevemente sui motivi per cui il reclamante si volge contro lo stesso (cfr. TF 5A_922/2015 del 04.02.2016 consid. 5.1). Non è viceversa necessario che il reclamo si esprima strictu sensu sulla motivazione della decisione impugnata. Tale conclusione s'impone segnatamente anche alla luce dell'ammissibilità incondizio- nata dell'allegazione di nuovi fatti e mezzi di prova nella procedura di reclamo del diritto della protezione dei minori e degli adulti (art. 60 cpv. 3 LICC). 1.2.2. Il reclamante, ormai non più patrocinato (cfr. act. APMA 69), sostiene che la sua situazione finanziaria non gli permetta di assumersi i costi addossatigli (act. A.1 secondo e terzo paragrafo). Alla luce della precitata giurisprudenza, la motivazione si rivela pertanto (appena) sufficiente.

3 / 9 1.3.Essendo tempestivo e debitamente motivato, il reclamo è ricevibile in ordi- ne. 2.1.Con la precitata motivazione, il reclamante postula l'esonero dal pagamento di "spese procedurali" poste a suo carico dall'istanza precedente, dell'importo complessivo di CHF 6'136.00 (recte: 6'286.00, cfr. act. APMA 78 dispositivi n. 6 e 8 e consid. 2.4.2 seg. infra). Nelle sue osservazioni l'APMA Grigioni centrale/Moesa rimanda per contro alla decisione impugnata, in cui rilevava che il reclamante avrebbe preferito non inol- trare la documentazione atta a rilevare la sua situazione finanziaria, accettando espressamente di assumersi i costi di procedura contestati in sede di reclamo (act. A.2, con rimando ad act. APMA 78 consid. 6 in fine e 8 in fine; cfr. act. APMA 3, retro). 2.2.1. È innanzitutto necessario distinguere tra le spese procedurali della decisio- ne impugnata e i costi delle misure (cfr. TC GR ZK1 19 155 del 14.11.2019 con- sid. 2 e 3). 2.2.2. Nella fattispecie i costi delle misure ammontano a CHF 7'172.00 complessi- vi (CHF 6'872.00 per la presa a carico da parte della madre diurna e CHF 300.00 per il compenso forfetario della curatrice), i quali sono stati addossati al reclaman- te in ragione della metà, ovverosia per l'importo di CHF 3'586.00 (act. APMA 78 dispositivi n. 6.1 e 6.2). 2.2.3. Le spese procedurali ammontano invece a CHF 5'400.00 (di cui CHF 700.00 relativi a precedenti decisioni, CHF 500.00 relativi alla decisione im- pugnata e CHF 4'200.00 relativi all'accertamento della fattispecie tramite accom- pagnamento delle relazioni tra madre e figlio), i quali sono stati a loro volta addos- sati al reclamante in ragione della metà, ovverosia per l'importo di CHF 2'700.00 (act. APMA 78 dispositivo n. 8). 2.2.4. Considerato l'importo delle "spese procedurali" menzionato nel reclamo e l'argomento portante dello stesso – che il reclamante non disponga dei mezzi fi- nanziari per pagarle –, si deve concludere che il reclamante intenda volgersi sia contro l'addossamento dei costi delle misure, sia contro l'addossamento delle spe- se procedurali. I rispettivi presupposti dovranno essere pertanto separatamente esaminati (in merito alle spese alle spese procedurali cfr. consid. 2.3 infra; in meri- to ai costi delle misure cfr. consid. 2.4 infra).

4 / 9 2.3.1. Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 LICC (CSC 210.100) per la procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti vengono riscosse spese. In pro- cedure di protezione dei minori esse vanno a carico dei genitori (art. 63 cpv. 2 LICC), di norma in ragione della metà ciascuno (art. 27 cpv. 2 OPMinA [CSC 215.010]). In presenza di circostanze particolari può essere decisa una di- versa ripartizione (art. 27 cpv. 2 OPMinA, ultima frase). Circostanze particolari atte a giustificare la rinuncia parziale o totale alla riscossione delle spese procedurali possono segnatamente sussistere laddove il reddito dei genitori è insufficiente o appena sufficiente per far fronte agli impegni e al mantenimento e, cumulativa- mente, il patrimonio si colloca al di sotto della parte non computabile di CHF 10'000.00 (art. 28 cpv. 1 lett. b OPMinA). Ai fini dell'accertamento dei presupposti dell'art. 28 cpv. 1 lett. b OPMinA, i genitori sono tenuti a collaborare con l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti nell'- accertamento della relativa fattispecie, rendendole nota la rispettiva situazione patrimoniale e di reddito (cfr. art. 28 cpv. 2 OPMinA). Ciò nonostante, l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti rimane primariamente responsabile per l'accer- tamento della fattispecie (art. 446 CC), segnatamente anche in relazione alle spe- se procedurali (PTC 2013 n. 9 consid. 6). 2.3.2. Come di principio correttamente indicato dall'istanza precedente, in data 25 febbraio 2020 il reclamante ha rinunciato a fornire indicazioni sul suo reddito, così come sulla sua sostanza netta e sul suo minimo vitale, dichiarandosi espres- samente d'accordo con l'addebito dei costi (act. APMA 3, retro). È tuttavia doveroso rilevare che, all'epoca delle relative dichiarazioni, il reclamante era stato solamente confrontato con spese procedurali dell'importo complessivo di CHF 500.00 (di cui a loro volta solo l'importo di CHF 250.00 sarebbero andato a suo carico). Soltanto in seguito l'istanza precedente ha aperto una nuova procedu- ra d'accertamento, nell'ambito della quale è stato disposto l'accompagnamento delle relazioni tra madre e figlio (CHF 4'200.00). Lo stesso vale per l'organizzazio- ne e l'anticipo delle spese della presa a carico da parte della madre diurna (CHF 6'872.00). Sempre in seguito alle precedenti dichiarazioni, l'istanza prece- dente era giunta a conoscenza delle limitate capacità economiche del reclamante, rispettivamente dell'acuirsi della sua situazione finanziaria. Avendo poi il reclaman- te anche revocato il mandato del patrocinatore – nota bene ancora per motivi fi- nanziari (act. APMA 69) –, l'istanza precedente avrebbe dovuto giungere alla con- clusione che, alla luce di tutte le circostanze illustrate, la fattispecie relativa alla sua situazione patrimoniale e di reddito non fosse sufficientemente accertata. Es-

5 / 9 sa avrebbe pertanto dovuto sollecitare nuovamente il reclamante a prendere posi- zione in merito e a inoltrare la relativa documentazione. 2.3.3. Rivelandosi l'accertamento della fattispecie da parte dell'istanza precedente incompleto, il reclamo dev'essere accolto in relazione all'addossamento delle spe- se procedurali. Poiché l'incompletezza dell'accertamento della fattispecie concer- ne l'intero oggetto dell'addossamento censurato, la causa è rinviata all'istanza precedente per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.3.2 (cfr. Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 3.a ed., Basilea 2017, n. 8 ad art. 327 CPC; op. cit., n. 5 ad art. 318 CPC). 2.4.1. L'addossamento dei costi delle misure soggiace per contro all'art. 63a LICC e agli artt. 29 segg. OPMinA. Le predette norme concretano l'obbligo dei genitori, statuito dal diritto privato federale, di provvedere al debito mantenimento del figlio e di assumere segnatamente le spese delle misure prese a sua tutela (art. 276 cpv. 2 CC). L'art. 63a cpv. 1 LICC statuisce in tal senso che i costi debbano essere posti pri- mariamente a carico di chi detiene l'autorità parentale, nella misura in cui non sia- no tenuti al pagamento terzi (come segnatamente casse malati e assicurazioni, cfr. PTC 2017 n. 13 consid. 3f). In via subordinata essi vanno a carico dell'ente pubblico competente per l'assistenza di diritto pubblico; sono applicabili le disposi- zioni corrispondenti (art. 63a cpv. 2 LICC), ovverosia segnatamente la legislazione cantonale sull'assistenza sociale (cfr. TC GR ZK1 19 155 del 14.11.2019 con- sid. 2.1 secondo paragrafo). L'art. 63a cpv. 2 LICC statuisce quindi (solamente) che l'ente pubblico grigionese competente è obbligato ad assumersi i costi delle misure qualora sia stata dimostrata l'indigenza della persona cui le medesime an- drebbero addossate. In passato, la prassi del Tribunale cantonale dei Grigioni concludeva sulla base delle predette disposizioni cantonali che le autorità di protezione dei minori e degli adulti fossero tenute ad addossare i costi delle misure ai detentori dell'autorità pa- rentale, a prescindere dalle loro condizioni finanziarie. In caso d'indigenza, deten- tori dell'autorità parentale residenti nel Cantone dei Grigioni avrebbero quindi do- vuto rivolgersi all'ente pubblico competente per l'assistenza sociale, ovverosia – di principio – al Comune di residenza (art. 5 della Legge cantonale sull'assistenza; CSC 546.250; sul tutto PTC 2017 n. 13 consid. 3f seg.).

6 / 9 Tenor giurisprudenza del Tribunale federale l'ente pubblico competente per l'assi- stenza sociale è tenuto ad assumere a titolo provvisionale i costi di una misura di protezione dei minori al fine di non comprometterne la celere ed efficiente attua- zione (TF 8C_25/2018 del 19.06.2018 consid. 4.5). Giusta l'art. 289 cpv. 2 CC, la pretesa di mantenimento del figlio ex art. 276 cpv. 2 CC si trasmette quindi con tutti i diritti all'ente pubblico che vi provvede. In forza di questa surrogazione legale l'ente pubblico subentra dal profilo giuridico – esclusi i diritti strettamente personali – nella posizione del figlio beneficiario. Disponendo pertanto di una pretesa civile (surrogata) nei confronti dei genitori, derivata dalla pretesa di mantenimento del figlio nei confronti degli stessi, l'ente pubblico è tenuto a fare valere tale pretesa, se del caso, tramite causa civile. L'ente pubblico non è in altre parole competente a emanare una decisione in merito. Ne consegue che un addossamento delle spese delle misure per via decisionale dev'essere considerato nullo. La nullità di una decisione dev'essere esaminata d'ufficio, anche senza relativa censura del reclamante (cfr. in merito TF 5D_118/2018 del 02.12.2019 consid. 5.2; PTA 2005 n. 8). 2.4.2. Per quanto concerne la presa a carico da parte della madre diurna, è già discutibile che tale provvedimento – al quale i genitori hanno acconsentito (act. APMA 37 e 41) e che l'istanza precedente ha meramente approvato e orga- nizzato per conto dei genitori sulla base degli artt. 307 cpv. 1 e 306 cpv. 2 e 3 CC (act. APMA 78 consid. II./3) – costituisca una misura di protezione dei minori ai sensi dell'art. 63a LICC. L'istanza precedente non era inoltre competente ad anti- ciparne i costi, dovendo e potendo solo l'ente pubblico competente per l'assisten- za sociale statuire in merito (PTC 2017 n. 13 consid. 3f seg., la quale prassi rima- ne in tal punto inalterata). Tali questioni non sono tuttavia rilevanti ai fini del pre- sente giudizio, posto come – in virtù di quanto illustrato al consid. 2.4.1 supra – l'addossamento in via decisionale dei costi della presa a carico era in ogni caso nullo. Per quanto concerne i costi della curatela, si rileva che giusta l'art. 404 cpv. 1 CC, prima frase, il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spe- se necessarie, pagati con i beni dell’interessato. Non comprendendo l'art. 404 CC una riserva a favore del diritto cantonale in merito all'addossamento dei costi delle misure a persone che non siano l'interessato stesso o lo Stato (cfr. art. 404 cpv. 3 CC; Ruth E. Reusser, in: Geiser/Fountoulakis [edit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6.a ed., Basilea 2018, n. 43 ad art. 404 CC), si costata pertanto che – nella misura in cui prevede che i costi delle misure siano addossati anche ai detentori dell'autorità parentale – l'art. 63a LICC viola la competenza esclusiva

7 / 9 della Confederazione in materia di diritto civile (art. 122 cpv. 1 Cost.; art. 5 cpv. 1 CC). I "beni dell'interessato" ai sensi dell'art. 404 cpv. 1 CC comprendono nondimeno anche i crediti del minore nei confronti di terzi, quali segnatamente le sue pretese di mantenimento nei confronti dei genitori. Quanto detto in merito all'- addossamento dei costi delle altre misure di protezione dei minori non può che valere pertanto anche per i costi di curatele istituite a tutela di minori, ragion per cui anche tali pretese surrogate devono essere fatte valere, se del caso, tramite causa civile (cfr. in tal senso Ruth E. Reusser, op. cit., n. 29 ad art. 404 CC). Nel caso di curatori privati esse devono essere fatte valere dall'Amministrazione delle finanze – quale autorità responsabile dell'incasso di compensi e rimborsi spese anticipati ai curatori privati dalle autorità di protezione dei minori e degli adulti e conseguentemente surrogati dalle stesse (art. 34 OPMinA) –, nel caso di curatori professionali dai relativi datori di lavoro (art. 404 cpv. 1 CC, seconda frase). Un addossamento di tali costi per via decisionale è per contro a sua volta nullo. 2.4.3. Essendo nullo l'addossamento per via decisionale delle spese di entrambe le misure, il reclamo dev'essere integralmente accolto anche in tal punto. La prassi fondata sulla decisione PTC 2017 n. 13 consid. 3f seg. è conseguentemente ab- bandonata. Se del caso, l'ente pubblico competente per l'assistenza sociale – per quanto concerne i costi della presa a carico da parte della madre diurna – e la Re- gione Moesa in qualità di datrice di lavoro della curatrice – per quanto concerne i costi della curatela –, dovranno far valere tali pretese dinanzi al giudice civile. L'istanza precedente è invitata a coordinarsi con l'ente pubblico competente per l'assistenza sociale in merito ai passi necessari per risolvere la questione dell'ad- dossamento dei costi della presa a carico da parte della madre diurna da essa anticipati. A tal fine, essa è segnatamente rinviata al vademecum del 6 giu- gno 2019, pubblicato dall'Ufficio del servizio sociale cantonale dei Grigioni assie- me alla Direzione delle Autorità di protezione dei minori e degli adulti nei Grigioni ("Kostentragung von Massnahmen im Kindes- und Erwachsenenschutz"). 3.1.In procedure relative a reclami in materia di diritto civile, la tassa di giustizia è compresa tra CHF 500.00 e CHF 8'000.00 (art. 10 cpv. 1 OECC [CSC 320.210]). La tassa di giustizia per la presente procedura è pertanto fissata per prassi in CHF 1'500.00. 3.2.Le spese processuali per procedure di reclamo del diritto di protezione dei minori sono poste a carico della parte soccombente (art. 60 cpv. 2 LICC in combinato disposto all'art. 106 cpv. 1 CPC). Prevalendo il reclamante

8 / 9 integralmente, le spese processuali della procedura di reclamo vanno poste nella medesima misura a carico dello Stato.

9 / 9 La Prima Camera civile pronuncia: 1.Il reclamo è accolto. 2.In relazione alle spese procedurali, la decisione è annullata e l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti Grigioni centrale/Moesa è istruita ad ac- certare la fattispecie ai sensi del considerando 2.3. 3.In relazione ai costi delle misure, si accerta la nullità dei dispositivi n. 6.1 e 6.2 della decisione impugnata. 4.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 1'500.00, è posta a carico del Cantone dei Grigioni. 5.Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 6.Comunicazione a:

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