Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 3 febbraio 2023 N. d'incartoZK1 20 153 IstanzaPrima Camera civile ComposizioneMoses, presidente Bergamin e Hubert Rossi, attuaria PartiA./A.2 B._____ C._____ D._____ E._____ appellanti tutti patrocinati dall'avv. Stefania Vecellio Via Solaria 3, 7746 Le Prese contro F._____ G._____ H._____ appellate
2 / 18 tutte patrocinate dall'avv. Fabrizio Keller San Roc, 6537 Grono Oggettoprovvedimenti cautelari e supercautelari Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Bernina, giudice unico, del 30.07.2020, comunicata il 05.10.2020 (no. d'incarto 135-2020-58). Comunicazione07 febbraio 2023
3 / 18 Ritenuto in fatto: A.I._____ (in ragione di 1/6), H._____ (in ragione di 1/6) e i coniugi A.1_____ e A.2_____ (in ragione di 4/6) erano comproprietari della particella n. ____ RF di L.. Secondo una “notifica di intervento edilizio” nella quale A.1 e A.2_____ figurano come richiedenti e unici proprietari, la predetta particella sareb- be interessata da un intervento edilizio consistente in un adeguamento della scala di accesso dal piano terreno al primo piano e da un adeguamento della porta di entrata mediante ritaglio e posa di un nuovo inserto quale finestra per l'illumina- zione dell'androne. La procedura edilizia è stata archiviata dato che gli interventi annunciati riguardano unicamente l'interno dell'edificio. B.In data 23 maggio 2017 I._____ e H._____ hanno inoltrato un'istanza al Tribunale regionale Bernina, chiedendo in particolare – mediante actio negatoria, subordinatamente actio possessoria, in procedura sommaria a tutela giurisdiziona- le nei casi manifesti – di fare divieto a A.1_____ e A.2_____ di procedere ai lavori su detta particella senza l'autorizzazione delle altre comproprietarie o se già iniziati di ordinare loro di interromperli, e ciò sotto comminatoria dell’art. 292 CP, nonché di ordinare loro di ristabilire lo stato precedente dell’immobile. L'istanza è stata accolta dal Tribunale regionale in via superprovvisionale inaudita altera parte e in seguito, con decisione dell'8 agosto 2017, anche in procedura a tutela giurisdizio- nale nei casi manifesti (TR inc. 135-2017-46). In accoglimento dell'appello presen- tato da A.1_____ e A.2_____, con sentenza del 4 marzo 2019, il Tribunale canto- nale dei Grigioni ha annullato la menzionata decisione dichiarando inammissibile l'istanza, ritenendo non adempiuti i presupposti per la tutela giurisdizionale nei casi manifesti (inc. ZK1 17 140). Con sentenza del 6 maggio 2020 il Tribunale federale ha respinto il ricorso inoltrato dalle istanti, per quanto ammissibile, confermando la decisione del Tribunale cantonale (TF 5A_29/2020). C.In data 22 maggio 2020 I._____ e H._____ hanno quindi inoltrato al Tribu- nale regionale una nuova istanza postulando, in via superprovvisionale inaduita altera parte, che venga fatto ordine a A.1_____ e A.2_____ di astenersi dalla con- tinuazione dei lavori iniziati e da ogni altro intervento sul mappale n. _____ RF di L._____ e relativo fabbricato, e ciò sino al termine della procedura civile introdotta in medesima data dinnanzi al Giudice di Pace della Regione Bernina, così come che venga fatto ordine alla M._____ di astenersi dalla continuazione dei lavori ini- ziati, sotto la comminatoria di cui all'art. 292 CP. D.In data 27 maggio 2020 il giudice unico del Tribunale regionale ha parzial- mente accolto l'istanza in via superprovvisioale, impartendo alla controparte un
4 / 18 termine di 10 giorni per presentare osservazioni in merito all'istanza. Con osserva- zione dell'8 giugno 2020 A.1_____ e A.2_____ hanno quindi postulato la reiezione dell'istanza per provvedimenti cautelari e supercautelari. E.Con decisione del 30 luglio 2020, comunicata con motivazione scritta il 5 ottobre 2020, il Presidente del Tribunale regionale, in veste di giudice unico, ha accolto l'istanza anche in via cautelare, facendo ordine a A.1_____ e A.2_____ – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di astenersi dalla continuazione dei lavori iniziati e da ogni altro intervento oggetto di controversia in questo procedimento sul mappale n. _____ RF di L._____ e relativo fabbricato, e ciò fino al termine del- la procedura civile pendente con istanza del 22 maggio 2020 dinnanzi al Giudice di Pace della Regione Bernina. Le spese processuali di CHF 3'000.00, e le ripetibi- li da definirsi sono rimaste, per il momento, con la procedura. F.Nel frattempo, con scritti del 24 rispettivamente 31 agosto 2020, i patrocinatori delle parti hanno comunicato al Tribunale regionale un mutamento delle parti, che subentrano nelle procedure pendenti. A.1_____ e A.2_____ hanno infatti ceduto 1/3 della loro comproprietà alle figlie D., C., B._____ e E., le quali sono divenute comproprietarie del fondo n. _____ RF di L. in ragione di 1/12 ciascuna. Mentre I._____ ha donato la propria quota di compro- prietà alle cugine F._____ e G., le quali sono pure divenute comproprietarie in ragione di 1/12 ciascuna. G.In data 16 ottobre 2020 A.1 e A.2_____, D., C., B._____ e E._____ (in seguito: appellanti) hanno inoltrato appello avverso la decisione del 30 luglio 2020 al Tribunale cantonale, chiedendone l'annullamento e la reiezione dell'istanza del 22 maggio 2020 della controparte, così come pure l'annullamento delle misure supercautelari disposte dal giudice unico con decisione del 27 mag- gio 2020, chiedendo inoltre che le spese processuali vengano poste a carico della controparte. H.Con risposta del 29 ottobre 2020 H., F. e G._____ (in seguito: appellate) hanno dal canto loro postulato la reiezione dell'appello, con protesta di tasse spese e ripetibili. I.In data 17 novembre 2020 gli appellanti hanno inoltrato una replica sponta- nea, riconfermandosi sostanzialmente nelle proprie allegazioni di causa. Le appel- late con duplica del 27 novembre 2020 hanno contestato l'ammissibilità della repli- ca spontanea, chiedendo che venga esclusa dagli atti, riconfermando per il resto la propria posizione.
5 / 18 Considerando in diritto: 1.1.Giusta l'art. 308 cpv. 1 lett. b CPC le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili mediante appello. Ove si tratti di contro- versie patrimoniali l'appello è ammissibile unicamente se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata è di almeno CHF 10'000.00 (art. 308 cpv. 2 CPC). Il valore litigioso è determinato dalla do- manda. Gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un'eventuale pub- blicazione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati (art. 91 cpv. 1 CPC). Se la domanda non verte su una determinata somma di denaro e le parti non si accordano in merito oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice (art. 91 cpv. 2 CPC). In caso di decisioni cautelari determinante è il valore dell'- istanza cautelare e non della pretesa di merito (Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter-Somm/hasenböhler/Leuenberger [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3° ed., Zurigo 2016, n. 41 ad art. 308 CPC trez n. 5 ad 308; Francesca Verda Chiocchetti, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile sviz- zero, Vol. 2, 2 a ed., Lugano 2017, n. 51 ad art. 308 CPC). 1.1.1. Le appellate fanno valere che il valore litigioso di CHF 10'000.00 non sa- rebbe in concreto raggiunto. A loro avviso gli appellanti, rimandando al valore liti- gioso stabilito dal Tribunale cantonale nella sentenza del 4 marzo 2019 resa nella procedura ZK1 17 140, farebbero riferimento al valore litigioso della lite di merito, che concernerebbe il valore dell'intero intervento edilizio. Nel caso in esame si tratterebbe invece di determinare il valore di una decisione di fermo lavori. Questa potrebbe avere quale valore patrimoniale solo una corrispondenza con i maggiori costi che potrebbero derivare dall'intervento a causa di un ritardo, e per un'opera edilizia di CHF 30'000.00 si tratterebbe al massimo di alcune centinaia di franchi (CHF 200.00 / CHF 300.00) per anno. La soglia di CHF 10'000.00 non sarebbe quindi in ogni caso raggiunta (act. A.2, Ad II.A.3). Ciò viene contestato dagli appel- lanti, i quali fanno valere che lo stesso tribunale di prima istanza avrebbe manife- stamente stimato il valore litigioso della presente controversia a oltre CHF 10'000.00, indicando quale mezzo d'impugnazione l'appello ai sensi dell'- art. 308 segg. CPC. Inoltre, il Tribunale cantonale avrebbe in un caso analogo ri- tenuto un valore litigioso superiore a CHF 10'000.00. Ad ogni modo, mantenendo il divieto di concludere i lavori già iniziati, il danno a carico degli appellanti sarebbe sicuramente superiore a CHF 10'000.00 (act. A.3, II.B.1).
6 / 18 1.1.2. Quanto sollevato dalle appellate non può essere condiviso. In concreto per gli appellanti il valore all'annullamento della decisione di provvedimenti cautelari qui impugnata consiste nel poter eseguire i lavori così come pianificato. Indipen- dentemente dal fatto che parte dei lavori sia già stata eseguita, già solo per il fatto di non poterli terminare, di dover mantenere per anni un cantiere aperto, con con- seguente disturbo rispettivamente limitazione nell'utilizzo, così come gli eventuali maggiori costi dovuti dai ritardi, appare alquanto verosimile che il valore litigioso sia di almeno CHF 10'000.00, ma non così consistente da raggiungere i CHF 30'000.00, determinanti per il rimedio giuridico ammissibile dinnanzi al Tribunale federale. L'appello è pertanto ammissibile. 1.2.Gli appellanti censurano poi il fatto che il giudice di prime ha ritenuto, in ap- plicazione del principio della buona fede e del divieto del formalismo eccessivo, l'istanza delle appellate quale domanda di misure cautelari e supercautelari, nono- stante nel petito sia stata formulata unicamente la domanda in via superprovvisio- nale e nessun petito per delle misure cautelari. Già solo per questo motivo l'istan- za – non richiesta in petito – di misure cautelari sarebbe a loro avviso da respinge. Il principio del formalismo eccessivo non potrebbe essere applicato nella presenta fattispecie essendo l'istanza stata inoltrata da un professionista e non da un laico. Dal petito e dall'istanza sarebbe evidente che le appellate avrebbero chiesto il di- vieto fino al termine della procedura civile pendente, senza sentire la controparte. Per questo motivo vi sarebbe, a mente degli appellanti, un'errata applicazione del principio dispositivo (act. A.1, II.C.3.1). Le appellate dal canto loro, rinviando a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, fanno valere che si tratterebbe eviden- temente di una svista, essendo la richiesta cautelare contenuta nel titolo dell'istan- za e nella motivazione (act. A.2, Ad II.C.3.1). 1.2.1. Come rettamente indicato dal giudice di prime cure lo strumento della ri- chiesta di giudizio rappresenta un primo elemento di attenuazione del rigore insito nel principio dispositivo. In applicazione del principio della buona fede e del divieto del formalismo eccessivo, il giudice non può limitarsi a esaminare il solo testo del- la richiesta, ma dovrà anche riferirsi alle motivazioni della petizione o dell'istanza, per poi interpretarla oggettivamente, rispettivamente offrire la possibilità di miglio- ramento nel quadro del suo obbligo d'interpello (Francesco Trezzini, in: Trezzi- ni/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2 a ed., Lugano 2017, n. 9 ad art. 58 CPC). Lo stesso Trezzini, citato dagli appellanti, indica che il giudice non deve d'ufficio trattare la sola richiesta superprovvisionale alla stregua di una ri- chiesta cautelare, a meno che dalla stessa si comprenda che questo è il fine di
7 / 18 tutela giurisdizionale affacciato dall'istante (Trezzini, op. cit., n. 22 ad art. 265 CPC). A ciò si aggiunge poi che ritenere compresa nella richiesta di provvedimenti supercautelari anche quella di provvedimenti cautelari non è comunque errato, essendo i primi una componente aggiuntiva dei secondi (cfr. a tal proposito KG BL 400 18 25 del 3.4.2018 consid. 2.5; TC GR ZK1 2019 31 dell'11.10.2019 consid. 3.4). 1.2.2. Alla luce di quanto precede quindi, come rettamente indicato dal giudice di prime cure, nonostante in concreto le appellate hanno formulato unicamente il petito in via superprovvisionale inaudita altera parte, già solo dalla denominazione dell'istanza che indica "istanza per provvedimenti cautelari e supercautelari (inaudita altera parte)", così come dalla motivazione in questa contenuta – la quale fa dapprima riferimento alla pronuncia di provvedimenti cautelari e poi all'emana- zione di questi in via spercautelare (act. TR I.1, n. IV.2 seg.) – emerge chiaramen- te che, oltre alla richiesta in via supercautelare, le appellate intendessero presen- tare la richiesta anche in via cautelare (act. TR I.1; act. TR I.8 consid. 3). Si osser- va poi che il principio della buona fede e il divieto di formalismo eccessivo hanno a valere anche per le parti rappresentante da un legale. Inoltre, come detto, non è ad ogni modo errato ritenere che la richiesta cautelare sia compresa in quella su- percautelare. L'agire del Presidente del Tribunale regionale, il quale ha trattato l'istanza anche quale richiesta di provvedimenti cautelari, resiste pertanto a criti- che. 1.3.In data 17 novembre 2020 gli appellanti, dopo aver ricevuto la risposta della controparte, hanno presentato una replica spontanea, rinviando per quanto con- cerne alla tempestività alla prassi del Tribunale federale a tal proposito (act. A.3, II.A.1). Nella propria duplica le appellate sollevano che in concreto non sarebbero date le condizioni, stabilite nella decisione del Tribunale federale citata dagli ap- pellanti (DTF 138 I 484), per ammettere la replica spontanea. A loro avviso infatti gli appellanti si sarebbero limitati a ribadire la propria posizione, senza indicare a quali fatti nuovi esposti nella risposta dalle appellate vorrebbero replicare. La repli- ca spontanea sarebbe pertanto irricevibile e da escludere dagli atti (act. A.4, III). 1.3.1. Contrariamente a quanto sembrano sostenere le appellate, il Tribunale fe- derale non sottopone l'ammissione di una replica spontanea a delle condizioni, se non temporali. La giurisprudenza federale ritiene infatti che – in virtù del diritto di essere sentiti – entrambe le parti hanno il diritto di formulare spontaneamente os- servazioni su ogni atto o documento presentato dall'altra, a prescindere che con- tenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio (TF 5A_82/2015 del 16.6.2015 consid. 4.1 e rinvii). Il giudice non è
8 / 18 tenuto a fissare un termine al riguardo, ma deve soltanto lasciare, tra l’ultimo atto di una parte e il pronunciato, un lasso di tempo sufficiente perché la controparte abbia la possibilità di depositare osservazioni se lo ritiene necessario (DTF 142 III 54 consid. 4.1.1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’organo giudicante può di principio emanare la decisione dopo che sono trascorsi dieci giorni dalla notifica dell’ultimo atto delle parti (TF 5A_155/2013 del 17.4.2013 consid. 1.4; 5D_112/2013 del 15.8.2013 consid. 2.2.3; 5D_81/2015 del 4.4.2016 consid. 2.3.3 seg.). Pertanto, quandanche il giudice ritenga ingiustificato un se- condo scambio di scritti, e non assegna quindi un termine per la replica, non può respingere uno scritto di replica spontanea presentato entro un breve periodo di tempo (TF 5D_81/2015 del 4.4.2016 consid. 2.3.3). Quanto sollevato dalle appel- late non può quindi essere seguito e la replica spontanea non è da escludere dagli atti. 1.4.Con appello gli appellanti hanno inoltrato anche nuova documentazione. Essi hanno in particolare prodotto nuova documentazione fotografica per compro- vare che le stesse appellate avrebbero svolto dei lavori senza l'approvazione della controparte (act. B.4 e B.5), non attenendosi quindi loro stesse al divieto (da loro stesse richiesto), rispettivamente al principio che tutti i comproprietari, rispettiva- mente la maggioranza, avrebbero dovuto approvare i lavori allo stabile. Ciò dimo- strerebbe la loro malafede. Oltre a ciò è pure stata allegata nuova documentazio- ne fotografica a comprova del fatto che i lavori effettuati per il nuovo accesso sa- rebbero praticamente già conclusi (act. B.6) e non sarebbe pertanto più dato l'inte- resse al mantenimento delle misure cautelari. Un mancato interesse degno di pro- tezione sarebbe dimostrato poi dall'inoltro dell'azione di merito per il ripristino dello status quo, come risulta dall'autorizzazione ad agire rilasciata della Giudicatura di pace Bernina con decreto allegato per la prima volta in questa sede (act. B.7; act. A.1, n. III.A.7 segg.) 1.4.1. Giusta l'art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono conside- rati soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizio- ne inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b). La parte che adduce i nova deve dimostrare che nel caso concerto sono adempiute le condizioni di cui all'art. 317 cpv. 1 CPC (Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 a ed., Basilea 2017, n. 10 ad art. 317 CPC). 1.4.2. In concreto non è anzitutto chiaro a quando effettivamente risalga la docu- mentazione fotografica prodotta (act. B.4-B.6), riportando la stessa quale unico riferimento temporale delle date scritte a mano dalla rappresentante legale degli
9 / 18 appellanti. Non si può pertanto ritenere che per tale documentazione gli appellanti abbiano provato l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 317 cpv. 1 CPC. Già solo per questo motivo detta documentazione fotografica non può essere conside- rata. Si osserva ad ogni modo, per quanto concerne gli asseriti lavori svolti dalle appellate, che – come da queste ultime sollevato (act. A.2, Ad II.A.7 segg.) – si tratta di lavori che non riguardano la presente controversia (quindi sostanzialmen- te la creazione del nuovo accesso e la demolizione del locale destinato a gabinet- to), ma piuttosto un altro intervento, e meglio quella che pare essere l'apposizione di un quadro elettrico, e non sarebbero quindi comunque di rilevanza per la pre- sente fattispecie. Anche l'ulteriore documentazione presentata per la prima volta in questa sede è in ogni caso di poca rilevanza per la presente vertenza e non è atta ad ammettere un mancato interesse al mantenimento dei provvedimenti cautelari disposti. In primo luogo già in prima istanza era noto che i lavori fossero in parte già stati effettuati e che era in corso la procedura di merito vertente sul ripristino della situazione. Inoltre, scopo delle misure cautelari è proprio quello di fermare i lavori fino al termine della procedura di merito. Quanto sollevato dagli appellanti a tal proposito non può pertanto essere seguito. 2.Per quanto concerne il merito della procedura di provvedimenti cautelari il giudice di prime cure ha ritenuto che, in questo stadio della procedura, i fatti così come indicati dalle qui appellate sarebbe da ritenere almeno altrettanto credibili e probabili quanto quelli addotti dalla controparte. Egli ha infatti ritenuto che in appa- rente mancanza di chiare disposizioni divergenti in forma di un regolamento per l'uso, parrebbe perlomeno verosimile che i lavori dovevano essere deliberati se- condo le modalità di cui agli artt. 647c segg. CC, e che quindi necessitassero in ogni caso di un consenso che andasse oltre quello dei soli appellanti. La tesi delle qui appellate, secondo cui non sarebbero state coinvolte né nella progettazione né nella delibera sui lavori in questione, parrebbe confortata dall'assenza di un loro esplicito consenso. Gli appellati fonderebbero la loro versione su indizi. La verosi- miglianza della fattispecie indicata dalle appellate sarebbe pertanto data (act. TR I.8, consid. 5c). Il giudice di prima istanza ha poi pure ritenuto adempiuti gli ulterio- ri presupposti dell'art. 261 cpv. 1 CPC. Una minaccia sussisterebbe avendo gli appellanti, malgrado le proteste delle appellate, già dato inizio ai lavori. Inoltre, nonostante l'asserita volontà di voler comporre la controversia in via bonale – sen- za tuttavia indicare nulla in merito alla loro intenzione in caso di mancato accordo – gli appellanti, opponendosi al rilascio delle misure cautelari, avrebbero piuttosto palesato l'intenzione di voler proseguire i lavori anziché aspettare l'esito della pro- cedura di merito (act. TR I.8, consid. 5d). Per quanto concerne il pregiudizio diffi- cilmente riparabile, a mente del giudice di prime cure, vertendo le misure cautelari
10 / 18 alla tutela della proprietà minacciata da indebita ingerenza, il danno non facilmen- te riparabile risulterebbe direttamente dall'ingerenza stessa. Egli ha inoltre pure rilevato che l'eventuale riparazione del danno consisterebbe nel ripristino di una sostanza edilizia, per di più antica, in muratura di pietra e infissi di legno, per cui un ripristino dello status quo ante apparrebbe oneroso, se non impossibile (act. TR I.8, consid. 5e). 2.1.Gli appellanti fanno anzitutto valere un errato accertamento dei fatti da par- te della giurisdizione inferiore. Essi censurano in primo luogo il fatto che nella de- cisione impugnata il giudice abbia citato e tenuto conto dello scritto del 4 mag- gio 2017 della loro rappresentante legale, prodotto dalla controparte unicamente nella procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (TR proc. 135-2017-46), nonostante tale documento sia stato estromesso dagli atti di quella procedura e non avrebbe quindi potuto essere considerato, non essendo peraltro tale prova stata richiesta formalmente da nessuna delle parti. La citazione di detto documen- to, e il fatto di tenerlo in considerazione quale dimostrazione della mancata volontà di interrompere i lavori e quindi della sussistenza di una minaccia, dimostrerebbe un inesatto accertamento degli atti (act. A.1, II.C.2.1; act. A.3, II.B.5). Gli appellanti ribadiscono poi anche in questa sede che tutti i comproprietari avrebbero discusso assieme dei lavori previsti e H._____ sarebbe pure stata coinvolta nei primi piani e schizzi, la quale avrebbe inoltre proposto di allontanare il gabinetto. I lavori sareb- bero quindi avvenuti con il consenso delle appellate, le quali informate dei lavori non avrebbero mai reagito o negato la propria approvazione. Fra le parti non sa- rebbe poi mai stata svolta una formale riunione dei comproprietari per deliberare lavori o discutere in merito alla comproprietà. Una formale riunione per dimostrare l'approvazione dei lavori non sarebbe quindi stata necessaria. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure sarebbe dimostrato che vi era un esplicito consenso da parte delle appellate ai lavori. La corrispondenza e comunicazione tra le parti, che dimostrerebbero che le appellate sapessero dei lavori e li condivi- devano, non sarebbero state tenute conto dal Tribunale di prima istanza. Le appel- late stesse avrebbero inoltre confermato durante l'udienza dell'8 agosto 2017, te- nutasi nel ambito del procedimento precedente, di aver saputo e avere approvato questi lavori. Alla luce di ciò non corrisponderebbe quindi al vero che i fatti così come esposti dalle appellate sarebbero almeno altrettanto credibili e probabili quanto quelli addotti dagli appellanti. I documenti inoltrati dagli appellanti, e le stesse dichiarazioni delle appellate durante l'udienza, dimostrerebbero chiaramen- te il contrario (act. A.1, II.C.2.2 e 3.6; act. A.3, II.B.5 seg. e 10). Gli appellanti fan- no poi valere che i presupposti di cui all'art. 261 CPC non sarebbero in concreto adempiuti, non essendo data alcuna minaccia né un pregiudizio difficilmente ripa-
11 / 18 rabile. Vi sarebbe infatti un dimostrato motivo giustificativo per i lavori, e meglio l'approvazione di tutti i comproprietari a effettuare tali lavori. Inoltre con il nuovo accesso le appellate avrebbero solo vantaggi, la loro proprietà non sarebbe stata quindi minacciata dall'intervento, e non avrebbero poi nemmeno alcun costo a loro carico. Non vi sarebbe quindi neppure alcun pregiudizio. Quandanche venisse ordinato il ripristino, anche se oneroso, sarebbero comunque gli appellanti a far- sene carico (act. A.1, II.C.2.3 seg. e 3.7 seg.). Il giudice di prime cure avrebbe poi violato il principio attitatorio, avendo considerato delle questioni non allegate dalle parti, e soprattutto non dimostrate dalle appellate, segnatamente il fatto che il loca- le sinora destinato a WC sarebbe a seguito dei lavori destinato a un locale a uso esclusivo degli appellanti, così come che l'eventuale riparazione del danno consi- sterebbe nel ripristino di una sostanza edilizia, per di più antica, in muratura in pie- tra e infissi di legno (act. A.1, II.C.3.2 seg.). Inoltre anche la presunta lesione in passato del diritto di comproprietà all'immobile non sarebbe stata mai dimostrata dalle appellate, queste affermazioni sarebbero quindi prive di fondamento e non avrebbero potuto essere considerate dalla giurisdizione inferiore. Il giudice di pri- me cure, citando unicamente le affermazioni delle qui appellate, non avrebbe – a torto – considerato tutte le affermazioni, contestazioni e prove degli appellanti. Le appellate non avrebbero quindi dimostrato l'assenza di consenso, rispettivamente gli appellanti ne avrebbero dimostrato l'esistenza. A mente degli appellanti le ap- pellate non avrebbero quindi reso verosimile i presupposti dell'art. 261 CPC e di conseguenza il giudice di prime cure, accogliendo l'istanza, avrebbe violato il dirit- to (act. A.1, II.C.3.6). 2.2.A mente delle appellate sarebbe anzitutto irrilevante se lo scritto del 4 mag- gio 2017 della rappresentante legale degli appellanti sia da considerare escluso o meno dagli atti. Quali prove sarebbero stati assunti gli atti della procedura 135- 2016-46, in cui il giudice in un sopralluogo ha rilevato che i lavori erano in corso. Tale fatto sarebbe quindi comunque comprovato (act. A.2, Ad II.C.2.1). Inoltre te- ma dell'azione di merito sarebbe proprio la questione relativa al consenso che non potrebbe essere risolta in procedura sommaria. Solo una dettagliata istruttoria nel merito potrebbe chiarire se vi sia stato o meno un valido consenso e se lo stesso doveva raccogliere l'unanimità dei comproprietari o solo una maggioranza. Le ap- pellate contestano che H._____ avrebbe con il proprio agire acconsentito ai lavori, in quanto non sapeva di quali lavori esattamente si trattasse, e non essendo co- munque il suo consenso stato raccolto nella dovuta forma. Per quanto concerne invece I._____ le appellate contestano le allegazioni di controparte su un presunto consenso verbale, non essendo il contenuto delle telefonate comprovato (act. A.2, Ad II.C.2.2). Non corrisponderebbe quindi al vero che tutti i comproprietari erano
12 / 18 stati informati dei lavori, e non sarebbe compito delle appellate dimostrare di non essere state informate. Inoltre il fatto di essere informate ancora non significhe- rebbe avere dato il proprio consenso. Le prove addotte dagli appellanti non per- metterebbero quindi di sovvertire la chiara fattispecie. Non vi sarebbe mai stata approvazione orale dei lavori e agli atti non vi sarebbe alcuna prova di questo fat- to. A mente delle appellate poi, quandanche quanto allegato dagli appellanti fosse da ritenere una prova, non vi sarebbe comunque un consenso che risponderebbe ai requisiti formali posti dalla dottrina per una decisione di questa natura tra com- proprietari (act. A.2, Ad II.C.3.6). Non avendo le appellate dato il loro consenso ai lavori non vi sarebbe quindi nessun motivo giustificante l'intervento. Non essendo- vi alcun consenso sarebbe data una violazione del diritto di proprietà, che sarebbe da qualificare quale minaccia di un diritto (act. A.2, Ad II.C.2.3). Anche per quanto concerne il pregiudizio difficilmente riparabile le censure di controparte sarebbero infondate. Trattandosi di un intervento edile su di un edificio vecchio il ripristino sarebbe certamente difficile, ciò era noto al giudice di prime cure a fronte del so- pralluogo. Irrilevante sarebbe poi se si tratti di un accesso migliore o meno (act. A.2, Ad II.C.2.4). Non vi sarebbe poi alcuna violazione del principio attitatorio, ri- sultando quanto rilevato dal giudice di prime cure dall'istanza delle qui appellate ed essendo la conclusione tratta evidente dall'intervento edilizio in oggetto. Fa- cendo il sopralluogo parte delle prove della procedura richiamata agli atti, la prima istanza avrebbe senz'altro potuto riferirsi ai rilievi del sopralluogo per motivare l'- importanza dell'intervento e valutare l'aspetto del pregiudizio (act. A.2, Ad II.C.3.2 seg.). 2.3.L'art. 261 cpv. 1 CPC statuisce che se l'instante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo, e la lesione è tale da arrecargli un pre- giudizio difficilmente riparabile, il giudice ordina i necessari provvedimenti cautela- ri. 2.3.1. Nell'ambito dei provvedimenti cautelari è sufficiente che la parte richiedente renda verosimile la sussistenza di una pretesa materiale da tutelare. In altre paro- le, egli è dunque tenuto a rendere verosimile la legittimità della sua domanda prin- cipale. La verosimiglianza è una nozione giuridica indeterminata che lascia al giu- dice un ampio margine di apprezzamento. La nozione stessa implica un pronosti- co, per cui è data anche allorquando si debba contare con la possibilità di un'erro- nea supposizione. Un fatto è reso verosimile laddove il giudice, basandosi su ele- menti oggettivi, ha l’impressione che esso si sia prodotto, senza escludere la pos- sibilità che quel fatto si sia svolto altrimenti (Trezzini, op. cit., n. 20 ad art. 261 CPC; Andreas Güngerich, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessord-
13 / 18 nung, Vol. 2, Berna 2012, n. 14 segg. ad art. 261 CPC; Thomas Sprecher, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozes- sordnung, 3 a ed., Basilea 2017, n. 15 ad art. 261 CPC e riferimenti ivi citati). Per i provvedimenti cautelari è applicabile la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Nelle cause sottoposte a tale procedura il giudice esamina sommariamente il fon- damento giuridico della pretesa ed emette una decisione provvisoria che non re- gola definitivamente la situazione giuridica delle parti (Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 254 CPC). 2.3.2. Il beneficio della prova limitata alla verosimiglianza vale per tutte le parti al processo e in particolare per la parte convenuta. Ciò non toglie che i ruoli processuali della parte che sollecita misure provvisionali e di quella che vi si oppone non sono gli stessi, in particolare per quanto riguarda l'onere della prova rispettivamente della controprova. Non va infatti dimenticato che il principio fondamentale in virtù del quale ogni parte che afferma l'esistenza di un certo fatto dal quale deduce determinati diritti, deve anche portarne la prova, vale mutatis mutandis anche nel procedimento cautelare, con la differenza che si tratta qui di verosimiglianza e non di prova piena (Trezzini, op. cit., n. 25 ad art. 261 CPC; Sprecher, op. cit., n. 58 ad art. 261 CPC). 2.3.3. Per quanto attiene alla verosimiglianza che la lesione sia tale da arrecare alla parte un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 261 cpv. 1 lett. b CPC), si os- serva che tale pregiudizio può essere di natura patrimoniale o immateriale e può derivare anche dal solo trascorrere del tempo durante il processo (DTF 138 III 380 consid. 6.3; Sprecher, op. cit., n. 28b ad art. 261 CPC). Dandosi una turbativa nell- 'esercizio di un diritto assoluto come la proprietà, un pregiudizio difficilmente ripa- rabile si presume (Thomas Rohner/Matthias Wiget, in: Gehri/Jent- Sørensen/Sarbach [edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2 a ed., Zurigo 2015, n. 8 ad art. 261 CPC; Lucius Huber, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung [ZPO], 3 a ed., Zurigo 2016, n. 20 ad art. 261 CPC; Sprecher, op. cit., n. 28b e 34 ad art. 261 CPC; Trezzini, op. cit., n. 144 ad art. 261 CPC). Inge- renze nella proprietà o nel possesso, come pure turbative del loro esercizio, si suppongono infatti difficilmente riparabili perché il tempo trascorso non può più essere restituito (Sprecher, op. cit., n. 34 ad art. 261 CPC). 2.4.Per quanto concerne l'immobile in questione è pacifico che si tratta di un immobile in comproprietà, ai sensi degli artt. 646 segg. CC, in ragione di 4/6 dell'allora parte convenuta e di 1/6 ciascuna delle allora richiedenti, come emerge peraltro dall'estratto del Registro fondiario (act. TRII.2). Per quanto concerne i
14 / 18 lavori di costruzione a un immobile in comproprietà valgono di principio le disposizioni di cui agli artt. 647c segg. CC. Mediante regolamento d'uso i comproprietari possono derogare alle disposizioni legali. Possono infatti ad esempio pattuire relativamente a determinanti locali di un immobile il diritto esclusivo d'uso di un comproprietario, avvicinando così la forma di proprietà della comproprietà "semplice" a quella della proprietà per piani. Questa libertà dei comproprietari non è però illimitata, non potendo infatti questi pattuire il diritto esclusivo di uno o più comproprietari alla trasformazione interna dell'oggetto, a meno che tale trasformazione sia necessaria ad un comproprietario per permettergli l'uso appropriato degli spazi a lui in uso (Christoph Brunner/Jürg Wichtermann, in: Geiser/Vogt [edit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6 a ed., Basilea 2019, n. 14 ad art. 647 CC). Ciò non risulta essere il caso in esame e nemmeno viene asserito dalle parti. Pacifico è pure che l'allora parte convenuta aveva già iniziato a svolgere i lavori oggetto della presente vertenza, ciò che è emerso anche dal sopralluogo svolto nella procedura casi manifesti, richiamata agli atti (TR proc. 135-2017-46, act. TR I.7). Tali lavori non appaiono contemplati dal regolamento d'uso menzionato a RF – ad eccezione del gabinetto (act. TR III. 8) – e sarebbero pertanto dovuti essere deliberati perlomeno alla maggioranza di tutti i comproprietari (artt. 647c segg. CC). 2.5.Nel caso specifico la controversia verte quindi sostanzialmente sulla sussi- stenza o meno di un consenso da parte delle allora richiedenti e pertanto sulla questione a sapere se gli allora convenuti abbiano agito illecitamente. Contraria- mente a quanto sembrano ritenere le appellate ciò non è unicamente tema della procedura di merito, ma anche della presente vertenza, la quale è tuttavia limitata alla verosimiglianza. Trattandosi di lavori su un immobile in comproprietà e quindi di un'ingerenza in un diritto assoluto come quello di proprietà, l'illiceità si presume, a meno che l'autore della turbativa possa valersi di una giustificazione fondata sul- la legge o sul consenso del danneggiato (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. I, 6ª edizione, Berna 2019, pag. 409 n. 1427). 2.5.1. In caso di actio negatoria la parte attrice ha l'onere di allegare il suo diritto di proprietà e l'ingerenza sulla stessa, mentre la parte convenuta ha l'onere di allegare l'eventuale motivo giustificativo della sua ingerenza (TF 5A_851/2010 del 17.3.2011 consid. 4.3). Nel caso concreto spettava pertanto agli appellanti rendere verosimile di disporre del consenso di controparte all'esecuzione dei lavori. 2.5.2. Gli appellanti a sostegno delle proprie allegazioni, e quindi della sussistenza di un consenso, hanno prodotto un bigliettino scritto a mano e da loro
15 / 18 sottoscritto dal seguente contenuto: "Siccome probabilmente sarà fatta l'entrata comune dalla strada questa primavera abbiamo messo la vostra legna in cantina. Il passaggio per salire al II piano è garantito anche durante i lavori. Cari saluti A.1._____ e A.2._____ in calce vi è poi la scritta "P.S. Progetto verrà eseguito come discusso con H._____. Grazie per la tua ingeniosa [recte: ingegnosa] idea!" (act. TR III.12). Essi hanno inoltre allegato delle email scritte a una delle allora richiedenti, e documentazione comprovante telefonate con l'altra (act. TR III.15- 19). Ora, da tale documentazione non appare possibile desumere la sussistenza di un consenso da parte delle allora richiedenti per i lavori in questione. Contrariamente a quanto fatto valere dagli appellanti non appare infatti esservi alcun esplicito consenso. Non risulta anzitutto che le allora richiedenti abbiano dato una risposta affermativa alle email dagli appellanti. Tali email possono quindi se del caso rendere verosimile che le appellate sarebbero state messe al corrente dell'intenzione di svolgere i lavori in questione, ma non un loro consenso. Pure l'elenco delle telefonate non rende verosimile alcunché, non fornendo di fatto alcuna indicazione in merito a quanto effettivamente discusso. Anche il menzionato bigliettino non appare sufficiente, essendo questo scritto dagli appellanti stessi e non risultando nemmeno chiaramente a quali lavori faccia effettivamente riferimento e non indicando neppure alcun riferimento temporale. Il solo fatto di avere informato le appellate non è sufficiente per rendere verosimile l'esistenza di un loro consenso e che queste abbiano effettivamente acconsentito ai lavori. Inoltre, quanto asserito dagli appellanti in merito al fatto che le allora richiedenti, durante l'udienza dell'8 agosto 2017, avrebbero dato atto di essere a conoscenza dei lavori e di acconsentirvi non trova riscontro negli atti. Contrariamente a quanto sembrano ritenere gli appellanti, non appare neppure che da parte delle appellate vi sia stata un comportamento, rispettivamente una mancata reazione, da poter eventualmente intendere quale accettazione. Dagli atti appare piuttosto che nel mese di aprile 2017, quindi un mese dopo le email menzionate in precedenza, le appellate – dopo essersi informate in merito alle procedure edilizie – avrebbero manifestato il loro disaccordo (act. TR II.10 e 11), e nonostante ciò nel maggio 2017 sarebbe stato dato inizio ai lavori. 2.5.3. Alla luce di quanto precede, non essendo stato reso verosimile alcun consenso da nessuna delle due allora richiedenti e comproprietarie, non è necessario in questa sede esaminare ulteriormente la questione a sapere di che tipo di lavori si trattasse, e meglio se di lavori necessitanti la maggioranza di tutti i comproprietari rappresentanti in pari tempo la maggior parte della cosa (art. 647d cpv. 1 CC) o l'unanimità (art. 647e cpv. 1 CC).
16 / 18 2.5.4. Per quanto concerne gli ulteriori presupposti di cui all'art. 261 cpv. 1 CPC, contestati dagli appellanti, e meglio che un diritto delle appellate sia minacciato di essere leso e che la lesione sia tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile, si rileva quanto segue. Come sollevato dalle appellate in concreto è verosimile che sussista la minaccia di una turbativa del loro diritto di proprietà, di- fettando gli appellanti di un motivo giustificativo dell'ingerenza. Come detto, appa- re che i lavori oggetto delle misure cautelari qui impugnate siano già in passato stati iniziati e svolti nonostante la mancata approvazione da parte delle appellate. Gli stessi appellanti hanno in questa sede dichiarato che parte dei lavori sarebbe già stata eseguita, ma che non sarebbero ancora conclusi. Senza i provvedimenti in esame è quindi alquanto verosimile che gli appellanti continuerebbero e conclu- derebbero tali lavori, ciò che costituirebbe un'ingerenza nel diritto assoluto di pro- prietà delle appellate e che causerebbe loro un pregiudizio. Pregiudizio che – co- me esposto in precedenza (cfr. consid. 2.3.3) – già solo per il fatto che tocchereb- be un diritto assoluto quale la proprietà si presume essere difficilmente riparabile, e che il blocco dei lavori ordinato dal giudice di prime cure permetterebbe di evita- re. Il fatto che i lavori avrebbero portato solamente vantaggi alle appellate non è invece di alcuna rilevanza. 2.5.5. Si osserva poi che anche volendo ammettere l'asserita violazione del prin- cipio attitatorio da parte della prima istanza, non si giungerebbe comunque ad una conclusione diversa, non risultando le contestate considerazioni del giudice di pri- me cure di particolare rilevanza per la presente fattispecie, essendo i presupposti di cui all'art. 261 cpv. 1 CPC comunque adempiuti per i motivi sopra esposti. Non è pertanto necessario esaminate oltre tale censura. 2.5.6. Come già menzionato in precedenza, neppure il fatto che le appellate avrebbero a loro volta svolto dei lavori senza il consenso degli appellanti e sareb- bero quindi – a mente degli appellanti – in malafede (act. A.1, n. II.C.3.9), aiuta oltre gli appellanti, non potendo ad ogni modo un eventuale agire scorretto delle appellate giustificare l'indebita ingerenza da parte loro. 2.5.7. Irrilevante è pure la questione a sapere se il Tribunale di prima istanza avrebbe potuto o meno considerare lo scritto del 4 maggio 2017 della rappresentante legale degli appellanti, non avendo questo di fatto alcuna rilevanza per la presente vertenza. Tale documento è infatti stato menzionato nella decisione qui impugnata unicamente nell'esposizione della fattispecie. Il fatto che i lavori siano stati comunque parzialmente già eseguiti emerge ad ogni modo dall'ulteriore documentazione richiamata agli atti (sopralluogo) e non è peraltro
17 / 18 neppure controverso, avendo – come detto – gli stessi appellanti dichiarato che i lavori sono quasi conclusi. 2.6.Tenuto conto di tutto quanto precede la decisione di prima istanza è pertanto da confermare. 3.Alla luce di quanto esposto in precedenza non è necessario entrare nel me- rito della richiesta di annullamento delle misure supercautelari disposte dal giudice con decisione del 27 maggio 2020, le quali sono state sostituite dalle misure cau- telari qui confermate. 4.Anche per quanto concerne le spese e le ripetibili della procedura di prima istanza, rimaste per il momento con la procedura, e che a mente degli appellanti sarebbero da porre integralmente a carico delle appellate, in quanto l'istanza avrebbe dovuto essere interamente respinta (act. A.1, II.E), la decisione di prima istanza è da confermare a fronte dell'esito della presente procedura. 5.La tassa di giustizia per la procedura d'appello è fissata in CHF 4'000.00 (art. 105 cpv. 1 CPC; art. 9 cpv. 1 OECC [CSC 320.210]) ed è posta a carico degli appellanti in solido in quanto integralmente soccombenti (dell'art 106 cpv. 1 CPC). 5.1.Il Tribunale cantonale stabilisce d’ufficio e discrezionalmente le ripetibili, qualora queste siano state protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]; DTF 139 III 334 consid. 4.3). Le appellate nella propria risposta hanno protestato le ripetibili, senza presentare tuttavia una nota d'onorario. Il Tribunale non può quindi basarsi sull'importo fatturato per stabilire le ripetibili (art. 2 cpv. 2 OOA), ragion per cui queste vanno stabilite discrezionalmente (art. 2 cpv. 2 OOA). In concreto considerando il dispendio di tempo causato alle appellate in questa sede si ritiene adeguato fissare le ripetibili per la presente procedura in CHF 2'000.00 (IVA e spese incluse). Gli appellanti sono quindi tenuti in solido a corrispondere il predetto importo alle appellate.
18 / 18 La Prima Camera civile pronuncia: 1.L'appello è respinto. Di conseguenza la decisione del Tribunale regionale Bernina del 30 luglio 2020 è confermata. 2.La tassa di giustizia per la procedura d'appello, di CHF 4'000.00, è posta in solido a carico di A.1_____ e A.2_____, D., C., B._____ e E.. 3.A.1 A.2_____, D., C., B._____ e E._____ sono condannati in solido a versare a H., F. e G._____ l'importo di CHF 2'000.00 a titolo di ripetibili per la procedura d'appello. 4.Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 5.Comunicazione a: