Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.:Coira, 18 agosto 2014Comunicata per scritto il: ZK1 14 7319 agosto 2014 Decisione Prima Camera civile PresidenzaBrunner Attuario ad hoc Paganini Nell'appello civile di X._____, istante, contro la Y . _ _ _ _ _ , opponente all'istanza, patrocinata dall'avvocato Manuel Bergamelli, Piazza Simen 6, 6501 Bellinzona, concernente azione creditoria (revisione), è risultato:
pagina 2 — 5 I. Fattispecie A.X._____ è proprietario di un'unità di proprietà per piani (in seguito: PPP) del Y., nella frazione di O.1. Il 16 ottobre 2003 la Y._____ (in seguito: Y.) invitava l'istante a versare le arretrate spese condominiali dell'importo di CHF 21'878.30. Con sentenza 24 aprile 2006 il Tribunale cantonale dei Grigioni (in seguito: Tribunale cantonale) respinse l'appello di X. contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa 14 settembre 2005 che lo condannava al pagamento dell'importo summenzionato oltre interessi e a tollerare l'iscrizione di un'ipoteca legale a favore della Y._____ sulla propria unità di PPP per un importo di CHF 20'358.50 più interessi. Il Tribunale federale confermò la condanna con sentenza 19 dicembre 2006 (sentenza 5C.177/2006). B.Il 5 dicembre 2008 la Y._____ inoltrò nuovamente un'azione contro X._____ dinanzi al Tribunale distrettuale Moesa, chiedendo che X._____ fosse condannato a pagarle CHF 48'358.40 oltre interessi per arretrate spese condominiali a partire dal 15 dicembre 2004 nonché, che si ordinasse l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale a suo favore dell'importo di CHF 47'697.– più interessi sull'unità di PPP di X.. In risposta a tale azione, il 2 marzo 2009 X. presentò azione riconvenzionale, postulando principalmente il petito riconvenzionale che fosse ordinata una nuova chiave di riparto delle spese condominiali di riscaldamento. Con sentenza 29 marzo 2012 il Tribunale distrettuale Moesa accolse l'istanza processuale 5 dicembre 2008, condannando X._____ a pagare la somma richiesta nonché a tollerare l'iscrizione di un'ipoteca legale definitiva sulla propria unità di PPP. L'azione riconvenzionale 2 marzo 2009 fu respinta; tasse, spese e ripetibili furono attribuite al convenuto. C.X._____ si oppose a tale decisione con appello 1° giugno 2012, in cui chiese che la sentenza fosse annullata, che l'istanza fosse integralmente respinta e che l'azione riconvenzionale fosse integralmente accolta, protestando tasse, spese e ripetibili. La I. Camera civile del Tribunale cantonale respinse l'appello accollando all'appellante le spese di procedura e obbligandolo a versare un'indennità a titolo di ripetibili con decisione 26 luglio 2013. D.Con scritto del 13 settembre 2013 X._____ ricorse al Tribunale federale contro la decisione 26 luglio 2013, il quale, in seguito, dichiarò inammissibile il ricorso con sentenza 5A_681/2013 del 19 febbraio 2014.
pagina 3 — 5 E. Frattanto, X._____ ha presentato domanda di revisione dinanzi al Tribunale cantonale in data 10 giugno 2014, in merito alla decisione 26 luglio 2013 in re dell'istante. Nelle sue osservazioni del 4 luglio 2014 la Y., patrocinata dall'avvocato Manuel Bergamelli, chiede che la domanda di revisione venga rispedita al mittente ai sensi dell'art. 132 cpv. 3 CPC perché rientrerebbe nel campo della querulomania. C.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi 1.La revisione di una decisione passata in giudicato può essere chiesta al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza (art. 328 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione del Tribunale cantonale ZK1 12 34 del 26 luglio 2014 fu impugnata dinanzi al Tribunale federale. La domanda di revisione contro tale decisione andrebbe quindi inoltrata alla presente Corte, qualora il Tribunale federale non avesse materialmente deciso in merito (cfr. FREIBURGHAUS/AFHELDT, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed., Zurigo 2013, n. 7 ad art. 328 CPC, con riferimenti alla giurisprudenza del tribunale federale). Sebbene nella sentenza 19 febbraio 2014 il Tribunale federale abbia pronunciato inammissibile il ricorso di X., successivamente esso ha comunque esposto delle considerazioni in materia. Tuttavia, nel presente esame non occorre decidere se per questi motivi non si deve entrare nel merito della domanda di revisione, e quindi se questa andava inoltrata al Tribunale federale anziché alla presente Corte, poiché nel merito della stessa non è ugualmente dato entrare a causa delle ragioni che seguono. 3.Giusta l'art. 329 cpv. 1 CPC la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. La motivazione da parte di X._____ a favore delle tempestività della sua domanda di revisione è che la manifesta infondatezza e scorrettezza della sentenza del Tribunale cantonale gli sarebbe balzata all'occhio solamente dopo aver preso atto dell'esecuzione, vale a dire del precetto esecutivo 5 maggio 2014 dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio. Stando all'istante dunque, il termine per presentare domanda di revisione sarebbe ampiamente rispettato. Tale
pagina 4 — 5 motivazione è totalmente infondata. Decisivo per la determinazione del momento d'inizio della decorrenza del termine riguardo alla domanda di revisione non è l'avvio del procedimento esecutivo concernente la decisione in questione, bensì il momento in cui X._____ aveva un presupposto certo di conoscenza di nuovi fatti o mezzi probatori (cfr. FREIBURGHAUS/AFHELDT, in: SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed., Zurigo 2013, n. 7 ad art. 328 CPC). X._____ non ha però minimamente accennato al fatto che, egli avrebbe appreso nuovi fatti oppure nuovi mezzi probatori solamente con la consegna del precetto esecutivo. Anzi, i motivi di revisione da lui menzionati, come risulta da quanto segue, gli erano noti già da tempo (in ogni caso da più di 90 giorni), cosicché la domanda di revisione è tardiva e non si può entrare nel merito della stessa. 4.Principalmente, quale motivo di revisione può essere preso in considerazione soltanto la fattispecie di cui all'art. 328 cpv. 1 lit. a CPC, vale a dire, l'apprendimento di fatti rilevanti o il rinvenimento di mezzi di prova decisivi che la parte non ha potuto allegare nella precedente procedura. Esclusi sono i fatti e i mezzi di prova sorti dopo la decisione. In sintesi, soltanto gli pseudo-nova sono rilevanti in tema di revisione. L'impossibilità di allegare fatti o addurre mezzi di prova nella procedura precedente va giudicata a partire dalla diligenza processuale alla stregua dell'art. 229 cpv. 1 lit. b CPC, dove è menzionata espressamente una diligenza ragionevolmente esigibile (cfr. FRANCESCO TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2010, pag. 1428 ad art. 328 CPC). Nella fattispecie, X._____ non è in grado di esporre alcun nova. Le sue considerazioni nella domanda di revisione si limitano piuttosto ad accusare il Tribunale cantonale di falso apprezzamento di fatti e mezzi probatori già presentati precedentemente, senza perciò avanzare nuovi argomenti. Sulla domanda di revisione non si può dunque entrare in materia oltretutto per i suddetti motivi.
pagina 5 — 5 III. La Prima Camera civile decide: 1.La domanda è inammissibile. 2.Le spese della procedura d'appello di CHF 2'000.– vanno a carico dell'istante, con l'obbligo di versare alla parte opponente un'indennità di CHF 300.– (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 3.Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.– può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a: