Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.:Coira, 5 marzo 2013Comunicata per iscritto il: ZK1 12 784 aprile 2013 Decisione Prima Camera civile PresidenzaBrunner GiudiciSchlenker e Michael Dürst Attuaria ad hoc Krättli-Keller Nell’appello civile di A., appellante, patrocinato dall’avvocato lic. iur. Marco B. Biancotti, Via Stredas 4, 7500 St. Moritz, contro la sentenza del Tribunale distrettuale Bernina del 28 giugno 2012, comunicata il 26 ottobre 2012, in re dell’appellante contro gli e r e d i f u B . _ _ _ _ _ , segnatamente H. e C._____ appellati, patrocinati dall’avvocato lic. iur. Piercarlo Plozza, Via Santa Maria, 7742 Poschiavo, concernente interpretazione modifica iscrizione indebita nel registro fondiario, è risultato:
pagina 2 — 18 I. Fattispecie A.Con sentenza cresciuta in giudicato del 25 novembre 2009, comunicata il 9 febbraio 2010 (procedimento no. 110-09-03), il Tribunale distrettuale Bernina costatava e decideva: -Il 1° ottobre 1990 D._____ cedeva al figlio A._____ a titolo di futura eredità 497/1000 di comproprietà sulla particella no. Z.1_____ (nuova numerazione) nel registro fondiario del Comune di Brusio. La particella misurava allora circa 3765 m 2 e comprendeva una casa d’abitazione e commerciale, una maglieria con rimessa, un distributore, anditi e parcheggi. La procedura di aggiornamento del registro fondiario non era ancora intervenuta. Inoltre tra padre e figlio veniva concluso un contratto per il regolamento e l’uso della comproprietà sul fondo, mediante il quale a A._____ veniva riconosciuto il diritto esclusivo su determinate parti del fondo no. Z.1_____. -A._____ era ed è proprietario unico della confinante particella no. Z.2_____. -Nel 1990 e nel 2008 decedeva prima D._____ poi la di lui moglie E.. Quali eredi legali i due coniugi lasciavano i figli B. (attore nel procedimento no. 110-09-03) e A._____ (convenuto nel procedimento no. 110-09-03). Dalla morte dei genitori, A._____ era pertanto comproprietario di 497/1000 della particella no. Z.1_____ e proprietario comune con il fratello B._____ del resto del fondo. -Nel corso della successiva introduzione a Brusio del registro fondiario federale, A._____ otteneva che 1573 m 2 della particella no. Z.1_____ venissero assegnati alla contigua particella no. Z.2_____, in modo tale che la particella no. Z.1_____ contasse ormai solo 2192 m 2 , corrispondenti praticamente alle sole superfici ricoperte dalle costruzioni ivi erette, senza alcun terreno circostante o accesso. -Nell’ambito dell’azione volta ad ottenere la modifica dell’indebita iscrizione a registro fondiario incoata da B._____ contro il fratello (procedimento no. 110-09-03), A._____ non contestava fondamentalmente questo modo di procedere da parte sua, ma si appellava all’acquisizione ordinaria giusta l’art. 661 CC. Il Tribunale distrettuale non accettava questa tesi e
pagina 3 — 18 concludeva all’assenza della buona fede da parte di A._____ e quindi alla mancata realizzazione dei presupposti di cui all’art. 661 CC. -L’azione intentata da B._____ veniva allora accolta e l’ufficio del registro fondiario del Comune di Brusio veniva invitato a procedere alla modifica e rettifica delle particelle ni. Z.1_____, Z.3_____ e Z.2_____, piano no. 22, ristabilendo la situazione particellare - quanto a ubicazione, dimensioni, servitù e oneri fondiari - vigente il 1° ottobre 1990. In particolare, veniva richiesto che “l’iscrizione dell’attuale particella no. Z.1_____ deve prevedere una misura totale di ca. 3765 m 2 comprendenti casa d’abitazione e commerciale no. ass. Z.6_____, maglieria e rimessa no. ass. Z.4_____, piazzali, distributore, anditi e parcheggi.” B.Già nella decisione del 28 maggio 2009 (procedimento no. 110-2009-3), comunicata il 16 giugno 2009, veniva dal Tribunale distrettuale Bernina respinta, nell’ambito di una procedura retta dall’art. 94 CPC/GR, l’eccezione della mancanza di legittimazione passiva di parte convenuta sollevata da A.. Per il Tribunale distrettuale il fatto che A. in data 24 ottobre 2008, ovvero quattro giorni prima che la causa intentata contro di lui dal fratello B._____ fosse stata resa pendente, avesse ceduto al figlio F._____ 93/1000 della sua parte di comproprietà sulla particella no. Z.1_____ a titolo di futura eredità era stato ritenuto irrilevante ai fini della legittimazione passiva, potendo il nuovo proprietario eventualmente solo trarre profitto dall’esito della vertenza. Infatti, un’acquiescenza dell’azione volta ad ottenere la modifica dell’indebita iscrizione a registro fondiario avrebbe comportato per F._____ un aumento della superficie del fondo di cui sarebbe in parte comproprietario, mentre una reiezione avrebbe mantenuto la situazione inalterata. In questo senso pertanto, dal pendente procedimento giudiziario non avrebbe potuto derivare a F._____ alcuno svantaggio. Andando le pretese fatte valere nell’azione volta ad ottenere la modifica dell’indebita iscrizione a registro fondiario a mero scapito della particella no. Z.2_____, di esclusiva proprietà di A._____, il Tribunale distrettuale Bernina riteneva che unicamente questi avrebbe detenuto la legittimazione passiva. C.Il 12 aprile 2010, l’ufficiale del registro fondiario del Comune di Brusio notificava al Tribunale distrettuale Bernina e alle parti al procedimento no. 110-09- 03 il rigetto dell’iscrizione richiesta non essendo il dispositivo della sentenza sufficientemente chiaro. Su richiesta, l’ufficiale del registro fondiario specificava come per dar seguito all’iscrizione fosse indispensabile conoscere l’esatta superficie delle tre particelle menzionate nel dispositivo della sentenza e
pagina 4 — 18 l’ubicazione delle stesse tramite un piano ufficiale allestito da un geometra. Inoltre sarebbe stato necessario individuare, eventualmente anche sulle particelle confinanti di altri proprietari, le nuove servitù da riportare sulle tre particelle in oggetto. D.Il 17 giugno 2010, B._____ adiva allora nuovamente il Tribunale distrettuale Bernina (procedimento no. 110-2010-26) con un’istanza d’interpretazione giusta l’art. 238 CPC/GR postulando che la cifra 2a del dispositivo della sentenza del 25 novembre 2009 venisse precisata, rispettivamente illustrata in ottemperanza ai requisiti richiesti dall’ufficiale del registro fondiario del Comune di Brusio per dar seguito all’iscrizione della modifica sancita dal Tribunale distrettuale nel precedente giudizio (procedimento no. 110-09-03). Il 14 luglio 2010, A._____ concludeva alla reiezione dell’istanza d’interpretazione ritenendo che la documentazione pretesa dall’ufficiale del registro fondiario rappresentasse in realtà un’inammissibile richiesta di nuovi mezzi di prova nell’ambito di una domanda d’interpretazione e non essendo questo istituto giuridico concepito per ovviare a una negligenza di parte attrice, che avrebbe presentato un petito non sufficientemente preciso per rendere la sentenza esecutoria. E.Pendente lite, in data 14 luglio 2010 B._____ e la moglie decedevano lasciando quali eredi legali i figli H._____ e C.. Il 28 luglio 2010 i due coeredi dichiaravano di subentrare nel processo (procedimento no. 110-2010-26). F.Con sentenza del 28 giugno 2012, comunicata il 25 ottobre 2012, il Tribunale distrettuale Bernina accoglieva la domanda d’interpretazione e procedeva conseguentemente ad una precisa descrizione delle particelle ni. Z.1 e Z.2_____ in conformità alla situazione dei fondi vigente il 1° ottobre 1990 per quanto riguardava ubicazione, dimensioni, servitù e oneri fondiari. La tabella di mutazione no. Z.5_____, con il relativo piano 1:1'000 datato 17 luglio 2012, veniva dichiarata parte integrante della decisione d’interpretazione. G.Contro il giudizio del Tribunale distrettuale Bernina, A._____ interponeva tempestivo reclamo al Tribunale cantonale dei Grigioni chiedendo che “La sentenza d’interpretazione del 28.06.2012, comunicata il 25.10.2012 è integralmente respinta e l’istanza d’interpretazione della controparte del 17.06.2010 rigettata”, con protesta di spese e ripetibili. A motivo del reclamo veniva addotta l’inammissibilità di una domanda d’interpretazione per ovviare a manifeste carenze del petito formulato nell’ambito dell’azione volta alla modifica
pagina 5 — 18 dell’indebita iscrizione a registro fondiario, come la prassi del Tribunale cantonale avrebbe già avuto modo più volte di precisare. Già nell’ambito del procedimento no. 110-2010-26, parte convenuta avrebbe sollevato l’impossibilità di dar seguito al petito dell’azione essendo teoricamente toccati dalla richiesta modifica dell’iscrizione anche terzi che non sarebbero stati chiamati in causa, come ad esempio F., i proprietari delle particelle confinanti o i creditori ipotecari. Nell’ambito di una procedura d’interpretazione non sarebbe poi neppure ammesso chiedere o presentare nuovi mezzi di prova, quali la nuova tabella di mutazione con il relativo piano che controparte avrebbe consegnato all’istanza precedente in occasione dell’udienza del 28 giugno 2012. Ma anche il rigetto d’iscrizione, le delucidazioni fornite dall’ufficiale del registro fondiario quanto alle condizioni per una nuova iscrizione nonché la relazione dell’ufficio incaricato della redazione del piano e della tabella di mutazione sarebbero tutti dei nuovi mezzi di prova la cui presentazione non sarebbe ammissibile nell’ambito in parola e la cui mancata edizione a tempo debito costituirebbe una negligenza della parte attrice, non sanabile con un’interpretazione. Infine, il cambiamento delle generalità di parte attrice non sarebbe stato, come dovuto, comunicato al reclamante e lo stesso non avrebbe avuto la possibilità di esprimersi sulla tabella e il piano di mutazione presentati all’udienza del 28 giugno 2012, in palese violazione del suo diritto di audizione. H.Nella risposta del 21 dicembre 2012, H. e C._____ chiedevano la reiezione del reclamo con protesta di spese e ripetibili. Non avendo tempestivamente impugnato i giudizi di merito nei procedimenti ni. 110-09-03 e 110-2009-3 A._____ non sarebbe più legittimato a contestare formalmente o materialmente la valutazione delle prove fatta dall’istanza inferiore, le conclusioni giuridiche, il dispositivo delle due sentenze o l’incompletezza del petito a suo tempo formulato. Nell’evenienza le condizioni per procedere ad un’interpretazione sarebbero soddisfatte ed il ricorso a dei mezzi tecnici per determinare la situazione delle particelle vigente il 1° ottobre 1990 non darebbe adito ad alcuna critica. II. Considerandi
pagina 6 — 18 del presente Codice si applica il diritto procedurale previgente. Sia la prima decisione del 25 novembre 2009 che l’interpretazione della stessa fatta dal Tribunale distrettuale Bernina nella decisione del 28 giugno 2012, procedimento reso pendente su richiesta del 17 luglio 2010, sono state emanate sotto l’egida del Codice di procedura civile grigionese (CPC/GR; CSC 320.000) in vigore fino al 31 dicembre 2010. Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC, alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Nell’evenienza, essendo l’intimazione del provvedimento impugnato avvenuta il 25 ottobre 2012, alla presente procedura si applica il CPC. Secondo il nuovo diritto si giudica del resto anche quale sia, qualora ve ne fosse uno, il rimedio giuridico a disposizione contro l’interpretazione della precedente sentenza fatta dal tribunale distrettuale ed i termini d’impugnazione. 2.1Conformemente a quanto stabilito all’art. 334 CPC, la decisione sulla domanda d’interpretazione o di rettifica è impugnabile mediante reclamo (cpv. 3) e la decisione interpretata o rettificata è notificata alle parti (cpv. 4). La dottrina è unanime nel considerare che, come per la revisione, il procedimento in vista di un’interpretazione o di una rettifica sia bipartito (cfr. Francesco Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1437; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, n. 8 ad art. 334 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 11 ad art. 334 CPC; Ivo Schwander, in Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], ZPO, DIKE-Kommentar, Zurigo/San Gallo 2011, n. 17 ad art. 334 CPC), nel senso che in una prima fase viene statuito sulla richiesta come tale e questa decisione è impugnabile mediante reclamo e, secondariamente, si procede eventualmente alla rettifica o all’interpretazione vera e propria e tale decisione va impugnata con i mezzi giuridici ordinari. Relativamente all’art. 334 CPC, la dottrina non è però del tutto unanime in merito a quanto possa essere oggetto del primo stadio del procedimento. Per alcuni autori occorrerebbe una prima decisione positiva o negativa sulla richiesta d’interpretazione o di rettifica impugnabile separatamente mediante reclamo (Ivo Schwander, op. cit., n. 17 ad art. 334 CPC; Gasser/Rickli, op. cit., n. 8 ad art. 334 CPC). Per altri, in un primo momento il tribunale adito sarebbe tenuto a statuire sulla richiesta e solo in caso di decisione negativa questo provvedimento sarebbe impugnabile mediante reclamo giusta l’art. 334 cpv. 3 CPC. Se la richiesta dovesse invece essere reputata fondata, il tribunale sarebbe tenuto a procedere all’interpretazione o alla rettifica della decisione senza una decisione separata positiva sulla necessità di procedere ad un’interpretazione o ad una rettifica. In tal caso, sarebbe direttamente la nuova decisione ad essere
pagina 7 — 18 intimata alle parti e detto provvedimento sarebbe impugnabile secondo i meccanismi generali nella misura in cui l’interpretazione o la rettifica possano comportare un aggravamento della posizione processuale della parte che vi si aggrava (vedi Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC). 2.2Nell’evenienza in esame la previgente legislazione grigionese prevedeva la procedura bipartita solo in caso di decisione negativa. L’art. 242 cpv. 2 CPC/GR prevedeva infatti, che il tribunale decidesse dapprima sull'ammissibilità dell'interpretazione e che solo la decisione negativa della prima istanza potesse essere impugnata mediante ricorso al Tribunale cantonale. Tenendo in considerazione che la richiesta d’interpretazione è stata resa pendente nel 2010 sotto l’egida del CPC/GR è pertanto a giusto titolo che l’istanza inferiore ha direttamente materialmente statuito sulla richiesta d’interpretazione (art. 242 cpv. 2 CPC/GR e contrario), ritenendola fondata. Poiché però la decisione qui impugnata non riguarda l’ammissibilità dell’interpretazione, ma l’interpretazione fatta da parte dell’autorità inferiore, il rimedio giuridico a disposizione della parte che qui si aggrava del provvedimento impugnato non è, per i motivi esposti in precedenza, il reclamo bensì il rimedio giuridico ordinario, che per una decisione finale di prima istanza è l’appello giusta quanto previsto all’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC, visto considerato che si tratta di una controversia patrimoniale e che il valore litigioso supera manifestamente i CHF 10'000.– previsti dall’art. 308 cpv. 2 CPC. 2.3In conformità alla prassi del Tribunale cantonale, se il rimedio giuridico proposto da una parte è il reclamo anziché l’appello, ma l’istanza adempie comunque ai presupposti formali e materiali del corretto rimedio giuridico ammissibile è dato operare una conversione dell'uno nell'altro e il tribunale adito considera l’istanza presentata come quella che sarebbe stata ammissibile (sentenze del Tribunale cantonale dei Grigioni del 21 agosto 2012, ZK1 12 35 cons. 1a e del 20 ottobre 2011, ZK1 11 64, cons. 1d; Kurt Blickenstorfer, in ZPO, DIKE-Kommentar, op. cit., n. 67 all‘introduzione ad artt. 308-334 CPC). Come per il reclamo giusta l’art. 321 cpv. 1 CPC anche l’appello richiede ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC la forma scritta e motivata e dev’essere proposto all’autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione. In ambedue i casi la decisione impugnata va allegata (art. 311 cpv. 2 e art. 321 cpv. 3 CPC). Infine, come per il reclamo (art. 320 lett. a CPC) anche con l'appello è possibile censurare l'errata applicazione del diritto (l'art. 310 lett. a CPC). In termini di cognizione, la differenza tra di due rimedi giuridici riguarda invece il riesame dello stato di fatto. Nella procedura di appello è data la possibilità di esaminare l’errato accertamento dei
pagina 8 — 18 fatti (art. 310 lett. b CPC), mentre nell’ambito del reclamo l’esame della fattispecie è praticamente limitato all’arbitrio (art. 320 lett. b CPC). Poiché in base alle considerazioni che precedono l’istanza in oggetto soddisfa ai presupposti di forma ed ossequia il termine legale per la presentazione del rimedio giuridico ordinario, è dato convertire il reclamo in appello. Il Tribunale cantonale non entra pertanto nel merito del reclamo e procede all’evasione della presente vertenza con un giudizio d’appello. 3.1In data 21 novembre 2010, allorquando era ancora pendente la procedura d’interpretazione presso il Tribunale distrettuale Bernina, B., attore nell’ambito di detto procedimento, e la moglie decedevano quasi in contemporanea. Quali eredi legali i coniugi lasciavano i figli H. (1977) e C._____ (1980). Il 28 luglio 2010 i due coeredi dichiaravano di subentrare nel processo. L’appellante censura a questo riguardo di non essere stato sentito sul mutamento di parte come invece sarebbe stato suo diritto in conformità a quanto previsto all’art. 36 cpv. 2 CPC/GR, che ammette il mutamento di parte solo con il consenso di tutte le parti precedenti. Questa censura è però, per i motivi che seguono, infondata. 3.2La regola riguardo all’avvicendamento nel processo in caso di morte di una delle parti in causa è oggetto dell’art. 35 CPC/GR e non dell’art. 36 CPC/GR. In conformità all’art. 35 CPC/GR, se una delle parti muore nel corso di un processo e le circostanze lo giustificano, il presidente del tribunale fissa agli eredi un termine adeguato per dichiarare se intendono proseguire la causa o meno. Gli eredi possono pretendere la sospensione del processo fino allo scadere del termine utile per la rinuncia all'eredità. Da questa disposizione emerge chiaramente che su richiesta del presidente del tribunale spetta unicamente agli eredi decidere se essi intendano o meno subentrare nel processo alla parte deceduta in qualità di successori in diritto di detta parte. Per quanto non si tratti di diritti che potrebbero spettare unicamente alla persona deceduta, come ad esempio quelli strettamente personali, gli eredi che intendono proseguire nella causa vantano a questo proposito un vero e proprio diritto. L’accordo di controparte non è pertanto necessario. Poiché però la comunione ereditaria è legalmente concepita come il complesso degli eredi che dispone in comune della proprietà di tutti i beni della successione (art. 602 cpv. 2 Codice civile [CC; RS 210]), essa non ha personalità giuridica e quindi non ha neppure capacità di parte, né capacità processuale (in proposito: DTF 125 III 129 cons. 1e). Solo i singoli eredi in litisconsorzio fruiscono della legittimazione attiva e passiva per cui giustamente nell’intestazione della sentenza avrebbero dovuto figurare i nomi di H._____ e C._____. Tale omissione
pagina 9 — 18 non ha però alcuna ripercussione sulla validità della sentenza emanata dall’autorità inferiore. 4.1Come già esposto nel considerando 1, la presente procedura è retta dalle disposizioni del nuovo CPC. Dal punto di vista materiale invece occorre giudicare della liceità dell’applicazione dell’art. 238 CPC/GR. Benché in base alla lettera di tale disposto, l'interpretazione consista nel diritto di esigere delucidazioni su decisioni giudiziarie non chiare o di singole parti di esse, la prassi del Tribunale cantonale considera ammissibile il ricorso a questa via di diritto anche in caso di sentenze non chiare, in presenza di contraddizioni tra il dispositivo e le considerazioni di merito del giudizio, nei casi in cui il dispositivo è formulato in modo incomprensibile o se presenta, in relazione ad una questione la cui definizione va considerata necessaria, delle lacune (PTC 1991 no. 23 e riferimenti). In questo senso il contenuto materiale della norma di cui all’art. 238 CPC/GR equivale a quanto sancito all’art. 334 CPC che ammette la possibilità di operare un’interpretazione se il dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi. In questo senso l’esame dell’ammissibilità dell’interpretazione operata può avvenire in base alla dottrina riferita alla normativa previgente a quella connessa al nuovo CPC. 4.2Nella procedura d’appello, il Tribunale cantonale esamina l’errato accertamento dei fatti (art. 310 lett. b CPC) e l'errata applicazione del diritto (art. 310 lett. a CPC). Nell’evenienza in oggetto è controverso sapere se l’istanza inferiore, nell’ambito di un’interpretazione, potesse modificare il dispositivo del giudizio 25 novembre 2009 come operato nella sentenza del 28 giugno 2012. Controversa è quindi una questione di diritto che il Tribunale cantonale esamina liberamente. 4.3L’appellante si oppone ad un’interpretazione della sentenza del 25 novembre 2009 ritenendo imputabile a negligenza di controparte la carenza del dispositivo della sentenza oggetto d’interpretazione, dovendo il petito che circoscrive la materia del contendere essere formulato in modo tale da poter erigersi a dispositivo della sentenza, cosa che nell’evenienza sarebbe precisamente avvenuta. Infatti, nel procedimento no. 110-09-03 il Tribunale distrettuale Bernina avrebbe concesso all’attrice esattamente quanto chiedeva. Anche se in parte comprensibile, la visione proposta dell’istante eccede di formalismo. In principio il dispositivo, che è parte integrante della sentenza (art. 238 lett. d CPC), riproduce la volontà del tribunale senza la motivazione e segue le richieste e contro richieste delle parti (Markus Kriech, in ZPO, DIKE-
pagina 10 — 18 Kommentar, op. cit., n. 8 ad art. 238 CPC). Nella redazione del dispositivo, se indicata, una precisazione o modifica del petito da parte del tribunale deve essere ammessa (cfr. D. Staehelin, in ZPO Komm., op. cit., n. 16 segg. ad art. 238 CPC). In questo senso, il Tribunale distrettuale non ha violato le disposizioni sull’interpretazione ritenendo doveroso procedere ad una precisazione del proprio dispositivo onde garantire l’esecutorietà della sentenza, anche se in realtà il dispositivo di cui si è chiesta l’interpretazione riprendeva testualmente il petito di parte attrice. L’appellante reputa poi di aver già nell’ambito del precedente procedimento sollevato la questione dell’impossibilità di un’iscrizione. Questo tema non potrebbe pertanto venire nuovamente riproposto con un’interpretazione. La censura non è pertinente. Nell’ambito del procedimento principale l’appellante riteneva che una rettificazione del registro fondiario fosse improponibile a seguito della pretesa mancanza di legittimazione passiva della parte convenuta (vedi su tale questione il considerando 5 che segue). La pretesa mancanza di legittimazione della parte convenuta al procedimento no. 110-09-03 non aveva però alcuna pertinenza con il rifiuto dell’iscrizione della modifica a registro fondiario oggetto della domanda d’interpretazione. In questo senso la pretesa che il difetto del petito allora formulato dalla parte attrice fosse già stato contestato nell’ambito del procedimento principale da parte dell’appellante non si rivela corretta. 4.4Per Max Guldener (Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, pag. 535) „Ist eine Entscheidung unklar oder enthält sie einzelne unklare oder wi- dersprechende Anordnungen, so liegt nur der äusseren Form nach eine Entschei- dung vor, während mangels eines feststellbaren Sinnes eine Entscheidung — sei es im ganzen oder mit Bezug auf einzelne Punkte — in Wirklichkeit überhaupt nicht erfolgt ist. Ist eine Nichtentscheidung oder eine unvollständige Entscheidung in diesem Sinne ergangen, so ist der Prozess selbst dann nicht beendigt, wenn die Entscheidung in die Form eines Endurteils gekleidet ist. Vielmehr kann der Pro- zess fortgesetzt werden, bis alle zu entscheidenden Punkte eine eindeutige Erle- digung gefunden haben. Die Fortsetzung und Erledigung des Prozesses erfolgt in den Formen eines besonderen Erläuterungsverfahrens“. Anche senza voler definire come una “non decisione” la sentenza poco chiara o incompleta, la dottrina è comunque unanime nel ritenere che simili decisioni debbano poter essere interpretate. Secondo la giurisprudenza, l'interpretazione tende a rimediare ad una formulazione poco chiara, incompleta, equivoca o contraddittoria del dispositivo. Essa può, inoltre, riferirsi a delle contraddizioni esistenti tra i motivi della decisione e il dispositivo. I considerandi possono essere oggetto di una
pagina 11 — 18 domanda d'interpretazione solo nella misura in cui non è possibile determinare il senso del dispositivo se non facendovi riferimento. Domande d'interpretazione che tendono alla modifica del contenuto della decisione o a un nuovo esame della causa non sono per contro ammissibili. L'interpretazione ha, in effetti, solo per scopo di riformulare chiaramente e completamente una decisione che non è stata originariamente redatta in tal senso. Per mezzo di una domanda d'interpretazione non può d'altra parte neanche essere provocata una discussione d'insieme sulla decisione resa, segnatamente in merito alla conformità al diritto o alla pertinenza di quest'ultima (sentenza del Tribunale federale 2G_1/2013 del 21 febbraio 2013 cons. 1.1 e riferimenti). L’interpretazione mira a ricercare l’autentica volontà dell’istanza che ha precedentemente deliberato in base al dispositivo ed a tutta la sentenza, inclusi i considerandi. Per determinare poi detta volontà è ammissibile consultare gli atti del processo, gli scritti legali ed i protocolli e quindi su tali basi dare le necessarie risposte alle domande che si pongono (cfr. Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 3 segg. ad art. 334 CPC; Ivo Schwander, op. cit., n. 5 ad art. 334 CPC). Tramite l’interpretazione si cerca quindi di chiarire quale era
pagina 12 — 18 richiesta. Analizzando il punto 2a del dispositivo della sentenza è senza dubbio dato ammettere che la volontà del Tribunale distrettuale era quella di ristabilire la situazione delle particelle ni. Z.1_____, Z.3_____ e Z.2_____ quale si presentava all’epoca della cessione a titolo di futura eredità di 497/1000 di comproprietà sulla particella no. Z.1_____ (allora no. Z.7_____) da D._____ a A._____ il 1° ottobre 1990. L’esecuzione di tale volontà giusta la lettera del dispositivo della sentenza non era però sufficiente per ottenere la richiesta rettifica a registro fondiario. Poiché il dispositivo non indicava l’esatta superficie delle tre particelle menzionate nel dispositivo della sentenza, la forma e l’ubicazione delle stesse nonché le servitù e gli oneri fondiari da riportare, rendendo in tal modo impossibile l’iscrizione richiesta, occorre concludere ad una manifesta lacuna o ad un’incompletezza dello stesso. Tali vizi possono però essere sanati nell’ambito di una procedura d’interpretazione o di rettifica. Nel proprio giudizio del 28 giugno 2012, il Tribunale distrettuale Bernina ha completato in questo senso il proprio dispositivo. Nella misura in cui è dato concludere che il contenuto della prevista dettagliata richiesta d’iscrizione a registro fondiario riproduca fedelmente la volontà dell’autorità giudicante, la decisione d’interpretazione merita in questa sede protezione. Presupposto è che le particolarità della descrizione fatta delle particelle quanto a posizione, superficie e servitù emergano dagli atti che costituiscono il fondamento della procedura terminatasi con la sentenza 25 novembre 2009. E questo è, a non averne dubbi, la situazione del caso in esame. La superficie della particella no. Z.1_____ (in precedenza no. Z.7_____) pari a ca. 3765 m 2 risulta dal contratto di cessione a titolo di futura eredità del 1° ottobre 1990. Le esatte dimensioni sono state rilevate dall’Ufficio G._____ SA e riportate nella tabella di mutazione che è stata dichiarata parte integrante della sentenza dell’istanza inferiore e ammontano precisamente a 3782 m 2 . Questa minima differenza è indubbiamente spiegabile dal rilievo precedente fatto in base ad una superficie stimata in modo approssimativo. La posizione e la forma della particella no. Z.1_____ al momento della cessione a titolo di futura eredità emerge dai precedenti piani (vedi allegato 7/II dei documenti di parte attrice e allegato 2/IV dei documenti del sopralluogo). Da questi piani è ravvisabile pure la particella che A._____ aveva in passato ottenuto dalla madre e che con la restante parte a sud del fondo ottenuta dal padre viene a formare la particella no. Z.2_____ nella sua conformazione vigente già il 1° ottobre 1990. Come evidenzia il raffronto tra i diversi piani, la forma e le dimensioni delle particelle ni. Z.1_____ e Z.2_____ giusta il piano di mutazione allegato alla sentenza d’interpretazione riproducono la situazione come si presentava il 1° ottobre 1990.
pagina 13 — 18 4.6 Contrariamente a quanto preteso dall’appellante, l’interpretazione operata non contravviene alla prassi del Tribunale cantonale sancita in PTC 2009 no. 7 ed alla decisione del 16 marzo 2004, ZB 04 8. In quest’ultima sentenza la richiesta d’interpretazione era stata considerata infondata, in quanto volta ad ottenere un’inammissibile modifica del contenuto materiale della decisione. Anche il giudizio pubblicato in PTC 2009 no. 7 si riferiva ad una situazione completamente diversa, nell’ambito della quale nella pretesa decisione d’interpretazione il primo giudizio veniva modificato senza alcuna valida spiegazione. Contrariamente a questi precedenti, come esposto nel considerando che precede, nell’evenienza in esame la volontà del Tribunale distrettuale risultava chiaramente dalla formulazione scelta nel dispositivo, ma tramite la stessa non era possibile procedere alla rettificazione del registro fondiario e quindi eseguire il provvedimento nel senso voluto dal Tribunale. Questa mancanza di chiarezza del dispositivo era il solo vizio di cui era affetta la sentenza del 25 novembre 2009 e a mente di questo giudice, ciò giustificava una riformulazione dello stesso in modo tale che la richiesta iscrizione a registro fondiario potesse anche essere portata a termine. Materialmente, con la sentenza del 28 giugno 2012 non è stata operata alcuna modifica materiale della sentenza del 25 novembre 2009 e non è neppure dato concludere che nell’ambito del procedimento qui contestato siano stati prodotti nuovi mezzi di prova in contrasto con quanto previsto all’art. 241 cpv. 2 CPC/GR. I documenti che l’istante considera essere dei nuovi mezzi di prova, come le attestazioni fornite dall’ufficio del registro fondiario, la relazione della ditta G._____ SA con la tabella di mutazione provvisoria e relativo piano, non possono essere definiti tali. E’ propriamente sulla base dei documenti presentati durante il procedimento conclusosi con la sentenza del 25 novembre 2009 che sono stati redatti la tabella di mutazione e il relativo piano. Le attestazioni fornite dall’ufficiale del registro fondiario - quanto all’impossibilità di operare l’iscrizione richiesta e alle condizioni per poter procedere ad un’iscrizione - non sono dei nuovi mezzi di prova ai sensi del disposto sopra indicato, in quanto tali attestazioni riguardano unicamente l’impossibilità di eseguire la sentenza e non hanno alcuna pertinenza con la questione materiale che andava decisa dal Tribunale distrettuale nell’azione di rettificazione del registro fondiario. 4.7Come risulta espressamente dal contratto di cessione a titolo di futura eredità del 1° ottobre 1990, le servitù e gli oneri fondiari non erano allora ancora stati epurati. Le servitù e gli oneri fondiari gravanti le particelle ni. Z.1_____ e Z.2_____ risultano però chiaramente dal contratto di cessione a titolo di futura eredità stipulato tra A._____ e il figlio F._____ del 24 ottobre 2008, allorquando il
pagina 14 — 18 padre cedeva al figlio in comproprietà 93/1000 della particella no. Z.1_____. Questi diritti reali non vengono contestati da controparte e nell’appello non vengono sollevate censure a questo riguardo. Nella concreta situazione è allora dato considerare che queste servitù e questi oneri fondiari, anche se non iscritti nel registro fondiario, sussistevano inalterati già nel 1990, poiché con scritto dell’11 dicembre 2008 l’ufficio del registro fondiario di Brusio confermava al legale di parte convenuta che per quanto riguardava le due particelle in oggetto nulla era cambiato dal 1° ottobre 1990 (allegato 16/II dei documenti di parte attrice). Come risulta poi dai contratti di cessione del 1° ottobre 1990 e 24 ottobre 2008, la particella no. Z.1_____ non era gravata da pegni immobiliari nel 1990 e non lo era neppure nel 2008. L’appellante non pretende a questo riguardo che nel frattempo la situazione sia cambiata e neppure che la sua particella no. Z.2_____ sia gravata da un pegno immobiliare. In queste condizioni non vi è alcun motivo per ritenere che nell’ambito della procedura d’interpretazione avrebbero dovuto essere sentiti anche eventuali altri proprietari fondiari o creditori. 4.8Va pure esente da critica l’agire dell’istanza inferiore che nel dispositivo della sentenza impugnata ha indicato i proprietari del fondo no. Z.1_____ secondo i rapporti di proprietà attualmente validi. Tali rapporti risultano già dal contratto del 24 ottobre 2008, mediante il quale A._____ cedeva a F._____ in comproprietà 93/1000 della particella no. Z.1_____, e questa indicazione riprende semplicemente la già avvenuta iscrizione a registro fondiario. In questo senso con la sentenza di prima istanza non è stata operata alcuna rettifica. 4.9Dal canto suo, la particella no. Z.3_____, anche se menzionata nel dispositivo della sentenza del 25 novembre 2009, non ha subito dal 1990 alcuna modifica e la richiesta d’interpretazione non concerneva tale proprietà fondiaria, la cui iscrizione a registro fondiario poteva restare immutata. 5.1La questione della mancata chiamata in causa di F., comproprietario di una parte della particella no. Z.1 già prima dell’inoltro dell’azione volta ad ottenere la modifica dell’indebita iscrizione a registro fondiario, non può evidentemente più essere riproposta in questa sede. Un simile argomento non può essere oggetto di una procedura d’interpretazione, giacché anche qualora il tribunale dovesse ritenere fondata la censura, esso non sarebbe comunque legittimato a ritornare sul proprio precedente giudizio in quanto domande d'interpretazione che tendono alla modifica del contenuto della decisione o a un nuovo esame della causa non sono ammissibili. In ogni caso, su questa specifica questione l’autorità di prima istanza si era già pronunciata il 28 maggio 2009 e
pagina 15 — 18 detto provvedimento cresceva incontestato in giudicato, per cui la censura non è più udibile in questa sede. 5.2Il preteso vizio non si rivelerebbe comunque tale neppure ad un esame materiale dello stesso. Nell’ambito di un’azione in rettificazione del registro fondiario occorre convenire in giustizia solo quelle persone che sono iscritte come aventi diritto a registro fondiario e che godono di un vantaggio dall’ingiustificata iscrizione. F._____ avrebbe dovuto essere convenuto in giustizia qualora la particella no. Z.1_____ - di cui detiene una parte in comproprietà - fosse stata ampliata illecitamente e rischiasse di venire ridotta nell’ambito dell’azione in rettificazione del registro fondiario. Nell’evenienza però la situazione è quella inversa. L’azione tende al ripristino dello stato del fondo quale si presentava nel 1990, ovvero nelle sue dimensioni più grandi. Pertanto in seguito all’accoglienza dell’azione di rettifica, a F._____ poteva derivare al massimo un diritto di comproprietà su di un fondo di dimensioni maggiore e, in caso di soccombenza, la sua situazione di comproprietario sarebbe rimasta invariata. Giustamente pertanto gli era stata negata la legittimazione passiva tanto più che con il padre non costituiva un litisconsorzio necessario (Jürg Schmid, in Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 4. ed., Basilea 2011, n. 20 ad art. 975 CC). Il successivo passaggio del commentario basilese citato dell’appellante a questo proposito si riferisce a rettifiche che comportano anche una modifica della graduatoria dei diritti reali iscritti, costellazione che però non ha alcuna pertinenza con la situazione qui in discussione. 6. L’appellante si duole poi di una violazione del suo diritto di audizione non avendo potuto esprimersi sul foglio di mutazione e relativo piano, dichiarati parte integrante della sentenza impugnata. Inoltre, la tabella non recherebbe i nominativi degli attuali proprietari dei fondi. Anche queste censure non meritano protezione. Va previamente precisato che l’appellante non contesta materialmente il contenuto della tabella e tantomeno pretende che la stessa non riproduca fedelmente quanto deciso dal Tribunale distrettuale nel procedimento no. 110-09-03. In realtà, la tabella di mutazione con il relativo piano riproduce graficamente e indica in cifre quanto viene essenzialmente espresso a parole nel dispositivo della sentenza. Essa è pertanto unicamente uno strumento che serve all’esecutorietà della sentenza e che permette la relativa iscrizione a registro fondiario secondo la volontà del tribunale. Come tale né la tabella né il relativo piano contengono nuovi elementi di giudizio rispetto alle conoscenze avute dall’appellante dopo la sentenza del 25 novembre 2009. Per ottenere l’iscrizione richiesta poi, una sottoscrizione della tabella da parte dei proprietari non era necessaria, in quanto
pagina 16 — 18 dove è richiesto il rilascio di una dichiarazione di volontà, la dichiarazione stessa si ha per avvenuta con l’esecutività della decisione (cfr. art. 344 CPC). Infine, il fatto che la tabella di mutazione non indichi gli attuali proprietari fondiari è del tutto irrilevante. Questi sono del resto già debitamente iscritti a registro fondiario e la tabella di mutazione non ha alcuna incidenza su questa situazione. Scopo della tabella e del piano di mutazione allestiti dal geometra era unicamente quello di stabilire le nuove dimensioni delle particelle e la loro ubicazione e forma, rispettivamente definirne figurativamente i confini. Per il resto, i validi rapporti di proprietà attuali sono giustamente riportati nel dispositivo della sentenza, per cui le censure sollevate a questo proposito si palesano infondate. 7.In conclusione, l’appello viene respinto e le spese giudiziarie, comprendenti le spese processuali e le ripetibili, sono poste a carico della parte soccombente (cfr. art. 106 cpv. 1 CPC). Per le ripetibili, il giudice assegna le stesse secondo le tariffe e le parti possono presentare una nota delle loro spese (cfr. art. 105 CPC). Nella parcella 21 dicembre 2012 presentata dal patrocinatore degli appellati, il legale fa valere un impiego di tempo di 18 ore a CHF 250.–, con aggiunta dell’IVA. Agli atti non è stata versata alcuna convenzione sull’onorario che preveda una tariffa oraria superiore a quella corrente. Giusta la prassi del Tribunale cantonale (cfr. per tutte la decisione del 17 dicembre 2010, ZK1 10 27), la tariffa oraria è di CHF 240.– (cfr. art. 3 dell’Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati [OOA; CS 310.250]). Ne consegue che l’importo della tariffa oraria fatturata dal rappresentante dei due convenuti deve essere ridotta di conseguenza. La nota d’onorario presentata non indica poi dettagliatamente il tempo impiegato, l’attività svolta durante detto lasso di tempo o le spese sostenute, ma si limita ad indicare 18 ore complessive per lo studio preliminare degli atti e della giurisprudenza nonché per la redazione della risposta al reclamo nei giorni 12, 17, 18, 19 e 20 dicembre 2012. Dove un controllo della parcella non è possibile in assenza d’indicazioni precise e dettagliate, il dispendio di tempo va lasciato al doveroso apprezzamento del giudice. Tenendo in considerazione che la fattispecie e la problematica legale erano ben note al patrocinatore dai precedenti due procedimenti, che sulla specifica questione dell’interpretazione il legale aveva già deposta una domanda il 17 giugno 2010 e tenuta un’arringa il 28 giugno 2012 e che in pratica nell’ambito del presente procedimento si ponevano a grandi linee anche le stesse questioni giuridiche di quelle già approfondite in precedenza, questo giudice non reputa motivato un dispendio di tempo di 18 ore per la redazione della risposta di causa. Alla luce delle concrete circostanze,
pagina 17 — 18 un’indennità a titolo di ripetibili di CHF 2'500.–, comprensiva delle spese e dell’IVA, appare essere adeguata alla prestazione fornita dall’avvocato.
pagina 18 — 18 III. La Prima Camera civile decide: 1.Non si entra nel merito del reclamo e questo viene convertito in appello. 2.L’appello viene respinto. 3.Le spese della procedura d’appello di CHF 3'000.– vanno a carico dell’appellante, il quale è tenuto a rifondere ai due appellati complessivamente un’indennità di CHF 2'500.– (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell’art. 72 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a: