Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.:Coira, 22 aprile 2015Comunicata per scritto il: ZK1 12 6303 luglio 2015 Decisione Prima Camera civile PresidenzaBrunner GiudiciMichael Dürst e Schnyder Attuario Rogantini Nell'appello civile di X., appellante, patrocinata dall'avv. Christian Clopath, Bahnhofstrasse 6, 7250 Klosters, contro la sentenza del Tribunale distrettuale Bernina del 7 marzo 2012, comunicata il 30 agosto 2012, in re dell'appellante contro Y., appellato, inizialmente patrocinato dall'avv. fu Martino Luminati (deceduto l'8 novembre 2014), Via Sottosassa 71, 7742 Poschiavo, concernente scioglimento di comproprietà, è risultato:

pagina 2 — 44 I. Fattispecie A.a.A._____ era proprietario fra l'altro della parcella no. 61/5 del piano 15 del registro fondiario di Poschiavo. Questa vecchia parcella, la cui iscrizione originaria era di possesso vecchio, era sita sul monte di Torn, Comune di Poschiavo, sopra il Lago di Poschiavo (vedi prima gli act. B.2 e TD.II.20, poi l'act. TD.II.20). Essa comprendeva all'epoca le due costruzioni ni. d'ass. 3636 (casa d'abitazione) e 3637 (stalla e fienile) e misurava circa 4'980 m 2 di terreno sopraedificato e annesso. A._____ decedette. A.b.La zona di Torn fu poi soggetta a una procedura di bonifica fondiaria. Per essa allora vigeva ancora il vecchio sistema del registro fondiario, basato sui protocolli sugli acquisti e sui pegni (anche noto come "protocollo delle compravendite"), all'epoca non essendo ancora stato introdotto il registro fondiario federale. Il Consorzio Bonifica Fondiaria del Comune di Poschiavo (in seguito: Consorzio), incaricato di raggruppare i fondi, operò una nuova assegnazione dei terreni per la zona di Torn. Nell'ambito di questa nuova assegnazione, pare che la parcella no. 61/5 fosse aggiunta ad altre parcelle o parti di parcelle limitrofe (ni. 61/6, 61/7 e altre) di possesso vecchio per creare insieme la particella transitoria no. 19 del piano 15 di nuova assegnazione [ndr: per facilitare la lettura della presente decisione si userà il termine 'parcella' per le vecchie unità e il termine 'particella' per le nuove unità]. Il terreno con la costruzione no. d'ass. 3636 andò invece a creare la particella transitoria no. 11 del piano 15 di nuova assegnazione (vedi per il tutto l'act. TD.III.37 che mostra le due ripartizioni dei fondi su un unico piano). A.c.Pare che tra gli eredi di A._____ e B._____ poi si fosse aperta una lunga contesa sulla divisione ereditaria. In un primo atto di divisione e conguaglio dell'11 ottobre 1990 (act. TD.III.11 segg.) si elencarono i terreni da dividere, i numeri riferendosi a quelli della nuova assegnazione. Fra questi terreni figuravano innanzitutto le particelle transitorie ni. 11, 13 e 19 del piano 15 a Torn qui in questione. Si previde un'attribuzione in comproprietà delle particelle ni. 13 e 19 in ragione di ⅔ a favore dell'erede C._____ e ⅓ a favore dell'erede D., mentre la particella no. 11 doveva andare in proprietà singola di D. (cfr. anche gli act. TD.III.18 segg. e TD.III.22 segg.). A.d.Nell'aggiunta a tale contratto di divisione del 16 ottobre 1990 (act. TD.III.6 segg.) figurava invece l'antica parcella di possesso vecchio no. 61/5, senza riferimento alcuno alla nuova assegnazione. Secondo questo documento detta

pagina 3 — 44 parcella sarebbe andata in comproprietà a C._____ e a D._____ in ragione di ½ ciascuna. Gli eredi dichiararono di sciogliere la comunione ereditaria con i valori di divisione e i conguagli stabiliti nello stesso documento. Il tutto fu così iscritto a registro fondiario (cfr. gli act. TD.III.21, TD.II.5 e TD.III.25). A.e.Il 7 dicembre 1995 D._____ concluse un contratto di cessione a titolo di eredità futura con la figlia X._____ (act. TD.III.27), cedendole fra l'altro la sua parte (½) di comproprietà alla parcella no. 61/5 di possesso vecchio. Sotto il titolo di altre disposizioni contrattuali figurava anche la clausola seguente: "[...] 6.La signora X._____ dichiara d'essere a conoscenza che tramite la nuova assegnazione diventerà proprietaria unica della casa d'abitazione no. d'ass. 3636, ma comproprietaria per un solo terzo alla stalla e fienile no. d'ass. 3637. [...]" Con scritto del 29 novembre 1995 il Consorzio aveva comunicato all'Ufficio del registro fondiario di concedere il permesso per l'iscrizione del trapasso di proprietà a registro fondiario (act. TD.III.26), purché le parti firmino le prescrizioni allegate, cosa che queste fecero il 7 dicembre 1995 (vedi l'act. F.2 in fine). In queste prescrizioni si precisò che al posto dei vecchi appezzamenti di terreno la nuova proprietaria avrebbe ricevuto le particelle secondo la nuova assegnazione, che sarebbe divenuta membro del Consorzio, che non avrebbe il diritto di pretendere cambiamenti della nuova assegnazione e di progetti di bonifica fondiaria e che l'acquisto della proprietà dei nuovi fondi non sarebbe ancora avvenuto (art. 36 Legge sulle bonifiche fondiarie). A.f.In data 31 luglio 2006 C._____ decedette. Nel dettagliato contratto di divisione (act. F.3) i suoi eredi convennero di aggiudicare a Y._____ tutta la sostanza immobiliare, fra cui anche la parte di comproprietà delle particelle transitorie ni. 13 e 19 secondo la nuova assegnazione. L'iscrizione a registro fondiario avvenne il 23 febbraio 2011 (act. TD.II.3), indicando però che Y._____ acquisito ½ di comproprietà alla parcella no. 61/5 di possesso vecchio, come peraltro figurava anche nella richiesta d'iscrizione del 17 febbraio 2011 (act. TD.II.7). Anche in questo caso in data 18 febbraio 2011 il Consorzio comunicò all'Ufficio del registro fondiario di concedere il permesso per l'iscrizione del trapasso di proprietà (act. F.3 in fine), purché le parti firmino le prescrizioni allegate, cosa che queste fecero il 21 febbraio 2011. Le predette prescrizioni erano identiche a quelle del

pagina 4 — 44 1995 (act. F.2 in fine), indicavano tuttavia già le nuove particelle ni. 8933 e 8938 (oltre a 8945) secondo il piano 90 della nuova misurazione (vedi C. infra). B.a.Fra il 29 aprile e il 2 maggio 2011 (la data precisa d'inoltro [timbro postale] non è documentata agli atti), Y._____ fece inoltrare tramite il suo avv. Martino Luminati di allora una domanda di conciliazione presso la Giudicatura di pace del Distretto Bernina con i seguenti petiti (act. TD.II.1): "1. Sia constatato che nulla osta allo scioglimento della comproprietà per le particelle ni. 8933 e 8938 (ex 19 e 13), site sul monte di Torn, Comune di Poschiavo. 2.Il giudice definisca ex art. 651 CCS e ex aequo et bono il modo più consono per lo scioglimento della comproprietà. 3.Spese e ripetibili a carico della controparte." B.b.In sede d'udienza di conciliazione del 15 giugno 2011 egli fece cambiare i suoi petiti nel seguente modo: "1. Sia constatato che nulla osta allo scioglimento della comproprietà per la parcella no. 61/5 (attuale iscrizione) e per le [particelle] ni. 8933 e 8938 (futura iscrizione), site sul monte di Torn, Comune di Poschiavo. 2.Lo scioglimento della comproprietà per la parcella no. 61/5 (attuale iscrizione) e per le [particelle] ni. 8933 e 8938 (futura iscrizione) sia decretato dal giudice ex art. 651 CC e [ex] aequo et bono. 3.All'ufficiale del Registro fondiario o a chi di dovere sia ordinato di procedere alle relative modifiche delle iscrizioni a Registro fondiario o nei pubblici registri. 4.Spese e ripetibili a carico della controparte." B.c.Contesa era innanzitutto l'assegnazione della particella no. 19 con l'immobile no. d'ass. 3637, mentre per la particella no. 11 con l'immobile no. d'ass. 3636 e per la particella 13 era prevista l'attribuzione a X._____ senza che Y._____ vi si fosse opposto allora (vedi pure la bozza di transazione giudiziaria in act. TD.II.13 e corrispondenza in merito). B.d.Rimasto infruttuoso il tentativo di conciliazione, con decreto del 15 luglio 2011, comunicato il 27 luglio 2011, la Giudicatura di pace del Distretto Bernina rilasciò l'autorizzazione ad agire (act. TD.II.2), decretando quanto segue: "1. Si constata la mancata intesa delle parti durante il periodo di sospensione della procedura di conciliazione. 2.Viste le circostanze e la richiesta della parte attrice del 13 luglio 2011, la Giudicatura di pace del Distretto Bernina non riconvoca le parti per una seconda seduta di conciliazione.

pagina 5 — 44 3.La Giudicatura di pace del Distretto Bernina rilascia a Y., rappresentato dal suo avvocato lic. iur. Martino Luminati, l'autorizzazione ad agire contro X. (art. 209 cpv. 1 [lett.] b CPC)[.] 4.L'autorizzazione ad agire permette d'inoltrare la causa al [tribunale] entro tre mesi dalla notificazione (art. 209 cpv. 3 CPC). 5.Le spese processuali ammontano a un totale di CHF 450.00 e vengono suddivise in:

  • CHF 300.00 per la procedura fino al 15 giugno 2011 (già menzionati nel decreto del 15 giugno 2011), i quali vanno ripartiti per metà tra le parti
  • CHF 150.00 per l'autorizzazione ad agire, i quali vanno a carico della parte attrice (art. 207 cpv. 1 [lett.] c CPC). Tenendo conto che Y._____ ha versato un anticipo di CHF 300.00 ai sensi dell'art. 98 CPC in relazione con l'art. 101 cpv. 1 CPC, le sue spese processuali sono considerate saldate. Le spese di CHF 150.00 a carico di X._____ vanno pagate tramite cedola di versamento allegata entro 30 giorni dalla comunicazione di questo decreto. (Comunicazione alle parti e indicazione del mezzo di impugnazione)" C.Nel frattempo il 4 e l'11 agosto 2011 venne esposta pubblicamente nel Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni (pagg. 2773 seg. e 2852 seg.) l'opera di misurazione ufficiale del Comune di Poschiavo, lotto 9, fra i cui anche il piano per il registro fondiario no. 90 (Suasar Dafò, Farina, Torn). Questa misurazione ufficiale venne in seguito approvata dal Governo del Cantone dei Grigioni con decreto del 1° novembre 2011 (cfr. act. F.6), crescendo così in giudicato. La particella transitoria no. 19 di nuova assegnazione era ormai denominata particella no. 8933 (sempre includendo l'edificio no. d'ass. 3637), la particella no. 11 era divenuta la particella no. 8936 (sempre con l'edificio no. d'ass. 3636) e la particella no. 13 era diventata la particella no. 8938 (cfr. gli act. F.4.1, F.4.2 e F.4.4). D.Y._____ fece adire il Tribunale distrettuale Bernina con istanza del 25 ottobre 2011 (act. TD.I.2), formulando gli identici petiti come in udienza di conciliazione (vedi B.b. supra) e versando un anticipo delle spese processuali di CHF 1'500.00. E.Con notifica del 3 maggio 2012 alle parti, il Tribunale distrettuale Bernina rimise la sentenza del 7 marzo 2012 senza motivazione ai sensi dell'art. 239 cpv. 1 lett. b CPC con il dispositivo seguente (act. TD.I.8): "1. L'azione è accolta.

pagina 6 — 44 2.Si constata pertanto che nulla osta allo scioglimento della comproprietà per la [parcella] no. 61/5 (attuale iscrizione), rispettivamente per le particelle ni. 8933, 8934, 8936 e 8938 (futura iscrizione), site sul monte Torn, sul territorio del Comune di Poschiavo. 3.La comproprietà delle parti alla [parcella] 61/5 (attuale iscrizione), rispettivamente per le particelle ni. 8933, 8934, 8936 e 8938 (futura iscrizione), site sul monte Torn, sul territorio del Comune di Poschiavo, vengono sciolte mediante divisione in natura: a)A parte attrice è attribuita una superficie di 1361 m 2 nonché un'altra di 1200 m 2 , complessivamente 2561 [m 2 ], come dai piani I e II, scala 1:1000 allegati e costituenti parte integrante della presente sentenza. b)A parte convenuta è attribuita una superficie di 1362 m 2 nonché un'altra di 87 m 2 , complessivamente 1449 m 2 , come dai piani I e II, scala 1:1000 allegati e costituenti parte integrante della presente sentenza. 4.Il conguaglio per eventuali maggiori o minori valori delle superfici e dei fabbricati ivi situati è ritenuto avvenuto. 5.All'Ufficiale del Registro fondiario del Comune di Poschiavo è dato l'ordine di procedere alle relative modifiche delle iscrizioni a Registro fondiario o nei pubblici registri. 6.(Ripartizione delle spese giudiziarie) [7.] La motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione. L'omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all'impugnazione della decisione mediante appello o reclamo. (art. 239 cpv. 2 CPC). [8.] (Comunicazioni)" F.La convenuta avendo chiesto tempestivamente la motivazione scritta della decisione, il 30 agosto 2012 il Tribunale distrettuale Bernina trasmise la sentenza motivata (act. TD.I.9) con un dispositivo diverso da quello del 3 maggio 2012: "1. L'azione è accolta. 2.È constatato che nulla osta allo scioglimento della comproprietà per la [parcella] no. 61/5 (attuale iscrizione) sita sul monte Torn, sul territorio del Comune di Poschiavo. 3.La comproprietà delle parti alla [parcella] 61/5 viene sciolta mediante divisione in natura, come segue: a)A parte attrice è attribuita una superficie di 1361 m 2 nonché un'altra di 1200 m 2 , complessivamente 2561 m 2 , come da piano I e II, scala 1:1000 allegati e costituenti parte integrante della presente sentenza. b)A parte convenuta è attribuita una superficie di 1362 m 2 nonché un'altra di 87 m 2 , complessivamente 1449 m 2 , come da piano I e II, scala 1:1000 allegati e costituenti parte integrante della presente sentenza.

pagina 7 — 44 c)Le superfici rimanenti secondo l'attuale iscrizione rimangono in comproprietà, come finora, in ragione della metà per ciascuna parte. 4.Il conguaglio per eventuali maggiori o minori valori delle superfici e dei fabbricati ivi situati è ritenuto avvenuto. 5.All'Ufficiale del Registro fondiario del Comune di Poschiavo è dato l'ordine di procedere alle relative modifiche delle iscrizioni a Registro fondiario o nei pubblici registri. a)Le spese giudiziarie di CHF 5'400.00 (tassa giudiziaria CHF 5'000.00, spese mutazione ufficio tecnico CHF 400.00) sono a carico di parte convenuta e vengono parzialmente compensate con l'anticipo di CHF 1'500.00 versato da parte attrice, alla quale è dato il diritto di regresso, per questo importo, nei confronti di parte convenuta. Parte convenuta paga l'importo scoperto di CHF 3'900.00 alla cassa del Tribunale entro 30 giorni, mediante il bollettino di versamento allegato. b)Parte convenuta paga a parte attrice l'importo di CHF 7'500.00 (spese vive IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 6.Contro questo decreto è ammesso l'appello (art. 308 segg. CPC). L'appello, scritto e motivato, dev'essere proposto al Tribunale cantonale dei Grigioni, Postgasse [recte: Poststrasse 14], 7000 Coira entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione. Dev'essergli allegata la decisione impugnata (art. 311 CPC in unione all'art. 7 LACPC). La decisione sulle spese può essere impugnata indipendentemente mediante reclamo (art. 110 in unione all'art. 319 segg. CPC). Esso deve essere proposto, in forma scritta e motivata, innanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni, Postgasse [recte: Poststrasse 14], 7000 Coira, entro 30 giorni dalla notifica (art. 321 cpv. 1 und [recte: e] 3 in unione all'art. 7 LACPC). 7.(Comunicazioni)" I primi giudici ritennero essenzialmente che non vi sarebbe nulla che ostacoli lo scioglimento della comproprietà. Non vi sarebbe alcun negozio giuridico che vieti la soppressione della comproprietà e non si sarebbe in presenza di un oggetto destinato a un fine durevole, quale ad esempio una strada d'accesso in comproprietà che serva più fondi. Di conseguenza i presupposti per lo scioglimento di cui all'art. 650 cpv. 1 CC risulterebbero adempiuti. Non si potrebbe nemmeno affermare che la richiesta di scioglimento della comproprietà sia stata inoltrata in un momento inopportuno ai sensi dell'art. 650 cpv. 3 CC. Difatti eventuali inconvenienti che potrebbero risultare alla convenuta dallo scioglimento della comproprietà non sarebbero un motivo sufficiente per escludere la soppressione della comproprietà. Inoltre, per quanto umanamente comprensibili, dei puri motivi soggettivi quali un legame affettivo con l'edificio in comproprietà o la

pagina 8 — 44 circostanza che si tratti di un bene di famiglia non basterebbero a giustificare il mantenimento della comproprietà. Nell'evenienza la divisione in natura sarebbe fattibile, essendovi due immobili e una proposta per la ripartizione del terreno sulla base della nuova misurazione catastale. Per questa divisione occorrerebbe orientarsi dapprima alla nuova assegnazione e in un secondo passo procedere alla creazione di una nuova particella per il fabbricato no. d'ass. 3637. In seguito le particelle andrebbero attribuite alle parti, fissando poi il conguaglio di eventuali divergenze, qualora il valore delle due nuove particelle non dovesse essere uguale. Dato che nell'occorrenza l'attore avrebbe rinunciato a far valere alcuna pretesa sotto questo titolo, la questione inerente il conguaglio sarebbe da ritenersi liquidata. La ripartizione del terreno circostante, considerato il valore esiguo a esso attribuibile rispetto a quello dei fabbricati, non inciderebbe sul calcolo. In conclusione le spese giudiziarie andrebbero a carico della convenuta. In rettifica di quanto fissato nella prima versione del dispositivo, comunicato il 3 maggio 2012, i primi giudici dichiararono che non s'imporrebbe l'inclusione nel dispositivo delle corrispondenti superfici secondo la nuova assegnazione, essendo queste da ritenersi virtuali e quindi non oggetto della presente vertenza. Andrebbe preferita, anzi, l'omissione di qualsiasi riferimento alla nuova assegnazione. G.X._____ ha interposto appello al Tribunale cantonale contro questa decisione in data 28 settembre 2012 (act. A.1), chiedendo quanto segue: "1. La sentenza impugnata è annullata. 2.L'istanza concernente lo scioglimento di comproprietà è respinta. 3.Spese, tasse e ripetibili per entrambe le procedure a carico della controparte." Con comunicazione al Tribunale cantonale dei Grigioni del 17 ottobre 2012 l'avv. Christian Clopath ha informato di patrocinare d'ora in avanti l'appellante (act. D.3), allegando la procura (act. B.0). H.Invitato a presentare osservazioni con ordinanza (recte: decreto) del 2 ottobre 2012 (act. D.2), il 23 ottobre 2012 l'appellato Y._____ ha proposto la reiezione integrale dell'appello, con conferma della decisione di prima istanza, protestando spese e ripetibili per tutte le procedure (act. A.2). I.Su invito del presidente della Prima Camera civile del 26 febbraio 2013 (act. D.6), l'ormai unificato Ufficio del registro fondiario Valposchiavo ha indicato in data 8 marzo 2013 (act. A.3) lo stato attuale della procedura di raggruppamento

pagina 9 — 44 fondiario e concluso che la decisione del Tribunale distrettuale Bernina – dovesse essere confermata in via d'appello – non potrebbe essere eseguita nel registro fondiario. Il Consorzio ha fatto sapere lo stesso giorno che le richieste di correzione sarebbero al vaglio della commissione di stima competente (act. F.5). L'appellante ha aderito alle considerazioni dell'Ufficio del registro fondiario Valposchiavo con lettera dell'8 aprile 2013 (act. A.4), mentre l'appellato invece ha presentato le sue osservazioni contrastanti lo stesso giorno (act. A.5). J.Sollecitato a esprimersi con lettera del presidente della Prima Camera civile del 17 aprile 2013 (act. D.11), l'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio dei Grigioni ha risposto con scritto del 30 aprile 2013 (act. A.6) che la decisione impugnata non potrebbe essere eseguita nel registro fondiario nemmeno dopo il passaggio in giudicato. A suo dire – nonostante allora l'acquisto della proprietà ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 della Legge sulle bonifiche fondiarie non fosse ancora avvenuto – la possibilità di disporre del possesso vecchio non sarebbe più data, dopo che la nuova assegnazione avrebbe acquistato effetto esecutivo. Difatti il possesso vecchio sarebbe decaduto. Intanto, di principio non sarebbe ancora possibile disporre del nuovo possesso quale conseguenza dell'acquisto della proprietà, ciò che giustamente non sarebbe d'altronde nemmeno previsto nel dispositivo della sentenza motivata. La suddivisione della parcella per quanto riguarda il possesso futuro violerebbe il divieto di frazionamento secondo l'art. 58 cpv. 2 LDFR e quello secondo l'art. 88 cpv. 3 LICC. Anche in questo caso l'appellante ha aderito pienamente alle considerazioni presentate dall'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio dei Grigioni con lettera del 13 maggio 2013 (act. A.7), mentre l'appellato invece ha presentato le sue osservazioni contrarie lo stesso giorno (act. A.8). K.Il 25 marzo 2014 il patrocinatore dell'appellato ha esatto la comunicazione senza indugio della decisione in via d'appello (act. D.14). A tale scritto è stato risposto con lettera del 28 marzo 2014 (act. D.15) che si procederebbe alla notifica della decisione finale entro le ferie giudiziarie di giugno (recte: luglio). L.Nel frattempo, tuttavia, il 22 aprile 2014 il Governo ha decretato l'acquisto della proprietà dei nuovi fondi del lotto 9 del raggruppamento terreni di Poschiavo, fra cui la zona Torn, per il 1° aprile 2014. Tale decisione è stata pubblicata nel Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni del 15 maggio 2014 (pag. 1543).

pagina 10 — 44 Considerato questo nuovo fatto importante, con scritto del 16 luglio 2014 (act. D.16) le parti sono state invitate a esprimersi in merito. L'appellante ha inoltrato le sue osservazioni il 1° settembre 2014 (act. A.10), precisando i suoi petiti nel seguente modo: "1. La sentenza impugnata è annullata. 2.L'istanza concernente lo scioglimento della comproprietà per la particella no. 8936 del RF Valposchiavo è respinta. 3.L'istanza concernente attribuzione risp. divisione in natura delle particelle ni. 8938 e 8933 nel RF Valposchiavo è respinta. 4.Per le particelle ni. 8938 e 8933 RF Valposchiavo è ordinata la licitazione ai pubblici incanti. 5.Spese, tasse e ripetibili per entrambe le procedure a carico della controparte." L'appellato ha presentato le sue osservazioni su proroga il 9 settembre 2014 (act. A.11). M.Il presidente della Prima Camera civile, considerata la situazione di fatto e giuridica, ha convocato le parti a un'udienza di conciliazione. Questa ha avuto luogo il 14 aprile 2015 ma è rimasta senza esito positivo, cosicché la Prima Camera civile ha proceduto alla decisione in una seduta in camera di consiglio. N.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi 1.Contro le decisioni dei tribunali distrettuali quali giurisdizioni di prima istanza in materie civili può essere presentato appello (art. 308 cpv. 1 CPC), a condizione che il valore litigioso sia di almeno CHF 10'000.00 (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella procedura di prima istanza il momento decisivo per il calcolo del valore litigioso è quello del primo inoltro dei petiti determinanti il valore litigioso, purché essi non vengano modificati successivamente (vedi MARTIN H. STERCHI, in Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, vol. I, Berna 2012, n. 3 segg. delle osservazioni preliminari agli artt. 91-94 CPC). In sede d'appello il valore litigioso è invece calcolato secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In cause di scioglimento di comproprietà, poi, nelle quali è chiesta la divisione ai sensi dell'art. 651 cpv. 2 o 3 CC, il valore litigioso è determinato dal valore complessivo della cosa da dividere,

pagina 11 — 44 nell'occorrenza i fondi (MARTIN H. STERCHI, op. cit., n. 18b ad art. 91 CPC; cfr. anche PTC 1997 no. 5). L'appello, scritto e motivato, deve essere proposto al Tribunale cantonale dei Grigioni quale autorità giudiziaria superiore ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 (LACPC; CSC 320.100) entro 30 giorni dalla notificazione della decisione motivata (art. 311 CPC). Competente è la prima Camera civile del Tribunale cantonale (art. 6 lett. a dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [OOTC; CSC 173.100]). Proposto il 28 settembre 2012, ossia nel termine di 30 giorni dalla notifica, avvenuta in data ignota (l'appellante non avendola indicata) ma al più presto il 30 agosto 2012 (data indicata dal Tribunale distrettuale Bernina quale data di comunicazione), l'appello di X._____ è tempestivo e ricevibile in ordine. Il valore litigioso è di oltre CHF 30'000.00 (vedi già solo la stima dell'edificio no. d'ass. 3637 del 2005 in act. TD.II.4 che indica un valore di CHF 30'600.00; cfr. anche la bozza di transazione in act. TD.II.13). 2.Innanzitutto va esaminata la censura sollevata dall'appellante secondo la quale la mutazione di azione fatta dall'attore in seguito alla domanda di conciliazione del 29 aprile o del 2 maggio 2011 (act. TD.II.1) sarebbe illecita ai sensi dell'art. 227 CPC (vedi la cifra 6 dell'appello, act. A.1). La liceità della mutazione dell'azione giusta l'art. 227 CPC costituisce un presupposto processuale ai sensi dell'art. 59 CPC e va esaminata d'ufficio (cfr. CHRISTOPH LEUENBERGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 12 ad art. 227 CPC). 2.1.Giusta l'art. 227 cpv. 1 CPC la mutazione dell'azione in corso di causa è ammissibile se la nuova o ulteriore pretesa deve essere giudicata secondo la stessa procedura e ha un nesso materiale con la pretesa precedente (lett. a) o la controparte vi acconsente (lett. b). Costituisce una mutazione dell'azione solo un cambiamento materiale dell'oggetto della controversia dopo l'inizio della pendenza della causa ai sensi dell'art. 62 CPC. Esso può risiedere nel cambiamento delle domande di petizione, ad esempio se è chiesto di più o altro di quanto preteso in precedenza, oppure un cambiamento dei fatti allegati, cioè del fondamento fattuale su cui poggiano le conclusioni dell'azione (vedi LAURENT KILLIAS, in Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, vol. II, Berna 2012, n. 1 e 6 segg. ad art. 227 CPC con rinvii; cfr. anche DTF 139 III 126).

pagina 12 — 44 La soluzione legislativa attesta dell'ampia libertà di cui godono le parti nella fase pre-dibattimentale, dove non vige alcuna gerarchia tra gli scritti iniziali (petizione/risposta) e quelli successivi (replica/duplica), nel senso che queste ultime non sono limitate a quanto proposto con i primi due allegati ma possono contribuire a pieno titolo a definire l'allegazione e la natura dell'azione. La stessa assenza di gerarchia vale anche tra gli scritti iniziali e le udienze istruttorie (vedi per il tutto FRANCESCO TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1013 segg. ad art. 227 CPC). Giusta il rinvio generale di cui all'art. 219 CPC queste regole sono applicabili per analogia anche alla procedura di conciliazione. Siccome però la legge non esclude la mutazione dell'azione nell'ambito della procedura di conciliazione, la stessa dev'essere di principio ammissibile. Poiché inoltre le restrizioni di cui all'art. 227 CPC sono poche, si può desumere che nella procedura di conciliazione ne debbano valere ancor meno (LAURENT KILLIAS va addirittura oltre e ritiene che nella procedura di conciliazione le restrizioni di cui all'art. 227 CPC non siano applicabili per nulla; vedi op. cit., n. 19 ad art. 227 CPC). In tal senso le domande di petizione nell'istanza di conciliazione possono divergere da quelle riprese nell'autorizzazione ad agire di cui all'art. 209 CPC (vedi CHRISTOPH LEUENBERGER, op. cit., n. 24 ad art. 227 CPC). 2.2.Nell'occorrenza l'appellante fa valere che dalla richiesta di conciliazione del 29 aprile 2011 si evincerebbe che l'oggetto dell'azione sarebbero state unicamente le nuove particelle ni. 8933 e 8938 e che la mutazione sarebbe stata effettuata in seguito, andando a estendersi solo dopo alle vecchie parcelle/particelle, il che sarebbe inammissibile. L'appellato ribatte tuttavia che avrebbe modificato i suoi petiti già in sede di udienza di conciliazione e che si tratterebbe meramente di una precisazione, non di una vera e propria mutazione dell'azione. Inoltre l'appellante non si sarebbe opposta a tale modifica, cosicché ora agirebbe in mala fede. 2.3.Si costata che nel presente caso, come risulta nettamente dagli atti, il cambiamento delle domande di petizione è stato fatto nel corso della procedura di conciliazione. Va puntualizzato innanzitutto che l'appellato aveva indicato fra parentesi addirittura già nell'istanza di conciliazione le vecchie denominazioni delle particelle, riferendovi con la formula "ex 19 e 13" (act. TD.II.1). Come sostiene giustamente l'appellato, poi, dal decreto del 15 luglio 2011 (act. TD.II.2) risulta innegabilmente che egli ha specificato i suoi petiti in sede di udienza di conciliazione, la Giudicatura di pace del Distretto Bernina avendoli ripresi

pagina 13 — 44 testualmente (cfr. B.b. supra). In quella sede egli ha indicato e distinto i numeri ufficiali secondo il possesso vecchio e la futura iscrizione, chiarendo così semplicemente ciò che voleva ottenere, ovvero per facilitare l'evasione della causa. È d'altronde comprensibile che lo abbia fatto, considerato che ci si trovava a cavallo fra diversi sistemi di registro fondiario e di misurazione. Non si tratta dunque di una mutazione dell'azione ai sensi dell'art. 227 CPC. Ma anche se ciò fosse stato il caso, la modifica dei petiti è comunque avvenuta tempestivamente e in modo del tutto lecito. Inoltre – nella misura in cui sono applicabili – gli altri presupposti sono anch'essi adempiuti. Le nuove pretese sono praticamente identiche; toccano entrambe la stessa materia ed essenzialmente gli stessi fondi (vedi i considerandi seguenti). Cambia solo il riferimento dato alle particelle in causa, cosicché resta senz'altro applicabile lo stesso tipo di procedura. Di conseguenza l'argomento dell'appellante in questo punto è infondato e i presupposti processuali erano (e sono) adempiuti. 3.Va chiarito ancora su cosa porti esattamente l'azione, poiché pare che alle parti e all'autorità precedente si siano poste certe difficoltà e vi siano state alcune confusioni a tale proposito, il che è comprensibile, vista la complessità della situazione effettiva e giuridica. Si costata, poi, già sin d'ora che, come risulta dal Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni del 15 maggio 2014, su proposta dell'ente responsabile e mediante decreto del Governo dei Grigioni è avvenuto l'acquisto della proprietà dei nuovi fondi, in chiusura della procedura di bonifica fondiaria che era in corso durante la procedura civile dinanzi ai giudici di prime cure (vedi fra l'altro L. supra e consid. 5.4.2 infra). Ciò costituisce un nuovo fatto, perciò questa Corte ha invitato le parti a esprimersi in merito. Detta novità processuale e soprattutto anche le nuove richieste delle parti e i documenti da loro inoltrati possono essere considerati ammissibili, poiché i presupposti di cui all'art. 317 CPC sono riuniti. Ne sarà tenuto conto adeguatamente nel seguito. 3.1.L'azione porta essenzialmente sullo scioglimento della comproprietà di un terreno con due edifici (ni. d'ass. 3636 e 3637). All'epoca quel terreno era iscritto nel vecchio protocollo sugli acquisti e sui pegni (chiamato anche "protocollo delle compravendite") quale parcella no. 61/5. Nel frattempo è intervenuta una procedura di bonifica fondiaria, o meglio di raggruppamento di terreni. Nel corso di questa procedura, detta antica parcella fu divisa e la sua superficie fu assegnata a diverse particelle transitorie secondo la nuova assegnazione fra cui in particolare

pagina 14 — 44 le particelle ni. 11 e soprattutto 19 (vedi l'act. TD.III.37). Queste ultime due sono poi state sostituite a loro turno con l'entrata in vigore del nuovo registro fondiario federale e la chiusura della procedura di raggruppamento, intervenute pendente lite con effetto dal 1° aprile 2014. Le loro superfici corrispondono esattamente alle nuove particelle ni. 8936 e 8933 attuali di nuova misurazione ufficiale. In merito alla nuova particella no. 8938 più a sud-ovest dell'alpe (particella transitoria no. 13 secondo la nuova assegnazione), composta quasi interamente da un bosco, dagli atti non è possibile ricostruire con certezza come sia stata creata, la sua superficie apparentemente non corrispondendo a quella dell'antica parcella no. 61/5. Pare tuttavia verosimile che anch'essa fosse aggiudicata ai comproprietari della vecchia parcella no. 61/5 nell'ambito della procedura di raggruppamento di terreni in compensazione per altri terreni persi. 3.2.Il fatto che l'attore oltre allo scioglimento della comproprietà in merito all'antica parcella no. 61/5 abbia chiesto anche quello delle nuove particelle ni. 8933 e 8938 (cifre 1 e 2 dell'azione, act. TD.I.2) di principio non sarebbe stato ammissibile. Non è difatti possibile chiedere contemporaneamente due cose che si escludono a vicenda senza alternatività delle richieste. Secondo il diritto processuale civile (vedi l'art. 58 CPC), le richieste di causa devono essere formulate in modo tale che, in caso di accoglimento della domanda, sia pronunciata una decisione che possa essere eseguita (FRANCESCO TREZZINI, op. cit., pagg. 152 segg. ad art. 58 CPC). In casi come quello presente, tipicamente si formula le due richieste alternativamente, l'una in via principale, l'altra in via eventuale, così che il giudice può, se decide di accogliere l'azione, sceglierne una e promuoverla a sentenza. Nell'occorrenza dalla motivazione risultava tuttavia chiaramente cosa intendeva ottenere l'attore qui appellato con la sua azione. Di conseguenza il suo petitum inesatto non ha nociuto e, per evitare del formalismo eccessivo, esso viene convertito nel modo descritto, la richiesta principale essendo quella dello scioglimento della comproprietà in merito all'antica parcella no. 61/5 e quella in via eventuale quello in merito alle nuove particelle ni. 8933 e 8938. 3.3.Ciononostante – come sarà dimostrato – al momento dell'inoltro dell'azione uno scioglimento delle nuove particelle mediante frazionamento non era possibile. Non era inoltre ancora consentito disporre liberamente del nuovo possesso, non essendo ancora avvenuto l'acquisto della proprietà. Dopo la comunicazione di un primo dispositivo errato (act. TD.I.8), il Tribunale distrettuale Bernina pare essersi reso conto anch'esso di questa impossibilità, senza tuttavia dichiarare

pagina 15 — 44 parzialmente inammissibile o respingere parzialmente la richiesta dell'attore. Esso si è limitato a precisare perlomeno nella sentenza motivata (act. TD.I.9) che le corrispondenti superfici secondo la nuova assegnazione (sottinteso: e quelle di cui al futuro registro fondiario federale) al momento sarebbero state "da ritenersi virtuali". In effetti, come sarà delucidato nel seguito, le particelle transitorie secondo la nuova assegnazione ni. 11, 13 e 19, come d'altronde anche quelle di cui al registro fondiario federale ormai in vigore ni. 8936, 8938 e 8933, non erano ancora determinanti per il vecchio sistema di registro fondiario, benché la misurazione ufficiale fosse già entrata in vigore. A registro fondiario allora era iscritta unicamente la vecchia parcella no. 61/5. In poche parole quindi per i primi giudici di massima era possibile sciogliere esclusivamente quella vecchia parcella e non (anche) già quelle nuove (vedi necessariamente le considerazioni seguenti). 3.4.Nel primo dispositivo della loro decisione alla cifra 2, poi, i primi giudici previdero lo scioglimento della comproprietà non solo dell'antica parcella no. 61/5 e delle nuove particelle ni. 8933 e 8938, ma anche delle particelle ni. 8934 e 8936. Queste ultime due, strettamente parlando, non facevano oggetto dell'azione di Y., in altre parole questi non ne richiese lo scioglimento della comproprietà. Per ciò che attiene alla prima (no. 8934), addirittura, dagli atti non risulta chiaramente se facesse parte o meno dell'antica parcella no. 61/5, a chi appartenesse o a chi dovesse essere aggiudicata. Essa non va dunque toccata. Per quanto concerne invece la seconda (no. 8936), con l'edificio no. d'ass. 3636, nonostante essa pare esser stata parte integrante dell'antica parcella no. 61/5, la sua attribuzione futura era da sempre prevista per la proprietà singola di X. (cfr. A.e. supra). Il patrocinatore dell'appellato tra l'altro lo aveva accettato espressamente in entrambe le sedi (vedi act. TD.I.2 e act. A.2). Poco importa dunque che l'appellato stesso in sede di udienza di conciliazione del 14 aprile 2015 dinanzi a questa Camera si è dimostrato convinto del contrario. Se egli non ha impugnato l'assegnazione né intrapreso altri passi legali e l'assegnazione è cresciuta in giudicato ormai da tempo (cfr. anche l'act. F.4.2), non si impone riesaminarla, non essendovi spazio per farlo. Siccome i primi giudici hanno già corretto da soli queste due piccole sviste, considerato che perlomeno il dispositivo della sentenza motivata è coerente nel senso che non contiene riferimenti alle nuove particelle e che fa stato solo questo, non giova attardarsi oltre al riguardo. Fermo sta intanto che le particelle ni. 8934 e 8936 non fanno oggetto della procedura d'appello, non essendo state nemmeno l'oggetto dell'azione. L'edificio no. d'ass. 3636 che si trovava sulla parte sud-est

pagina 16 — 44 dell'antica parcella no. 61/5 (e che è ormai assegnato alla particella no. 8936) non è quindi neanch'esso definitivamente più in questione. Finalmente, nella decisione motivata (act. TD.I.9) i giudici di prime cure hanno sostenuto che si trattasse di un errore di scrittura, in quanto invece di queste due particelle sarebbero dovute essere state inserite addirittura le particelle ni. 8941 e 8937. Orbene, pure queste particelle non sono coperte dai petiti dell'attore e anche in questo caso i rapporti di proprietà (previsti) non sono documentati, cosicché non vanno toccate nemmeno queste due particelle. Resta da decidere solo sul destino dell'antica parcella no. 61/5 – senza dette parti (stabile no. d'ass. 3636 con il terreno poi convertito nella particella no. 8936 non più in questione) – e delle nuove particelle ni. 8933 e 8938. 3.5.Visto quanto precede conviene dividere la presente decisione in due parti, in particolare perché nel corso della procedura d'appello, cioè dopo l'emanazione della decisione impugnata, sono intervenute la chiusura della procedura di bonifica fondiaria e l'entrata in vigore del registro fondiario federale. Riassumendo resta quindi da giudicare, in un primo passo (consid. 4 e 5), la liceità dello scioglimento della comproprietà (con conseguente ripartizione dell'antica parcella no. 61/5) così com'è stato deciso dai primi giudici sotto l'egida del sistema vecchio di registro fondiario, in piena procedura di bonifica fondiaria, nonché, in un secondo passo (consid. 6), l'ammissibilità di uno scioglimento della comproprietà delle nuove particelle ni. 8933 e 8938 e di un'eventuale iscrizione dello stesso nel registro fondiario federale a procedura di bonifica fondiaria conclusa. 4.La decisione impugnata ordina lo scioglimento della comproprietà dell'antica parcella no. 61/5 che era soggetta alla procedura di bonifica fondiaria. Come spiegato, questa Corte deve innanzitutto verificare l'ammissibilità rispettivamente l'eseguibilità di questa decisione, indipendentemente dalla situazione venutasi a creare nel corso della procedura d'appello (decreto governativo sull'acquisto della proprietà dei nuovi fondi nel lotto 9 per il 1° aprile 2014 con susseguente entrata in vigore del registro fondiario federale), poiché va giudicata la fondatezza delle censure della convenuta qui appellante. Per l'esame va dunque presa la situazione nella quale ci si trovava al momento della decisione dei primi giudici, ricapitolando le argomentazioni delle parti in sede d'appello. 4.1.Nella sua memoria d'appello del 28 settembre 2012 (act. A.1) la convenuta sostiene che, oltre ad aver descritto i rapporti di proprietà in maniera non corretta, il modo di procedere scelto dall'autorità inferiore non sarebbe possibile, sia dal punto di vista legale sia da quello pratico.

pagina 17 — 44 4.1.1. A suo dire, sarebbe pur vero che nel vecchio registro fondiario sarebbero indicati ancora i numeri delle antiche parcelle secondo il possesso vecchio, ma verrebbe anche accennata esplicitamente la procedura di bonifica fondiaria. Al tempo della decisione qui impugnata, la nuova assegnazione dei fondi secondo l'art. 28 della Legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni del 5 aprile 1981 (CSC 915.100; in seguito chiamata: Legge sulle bonifiche fondiarie) sarebbe già stata effettuata e cresciuta in giudicato. Per questo motivo non sarebbe (più) stato possibile attuare disposizioni sui fondi secondo il possesso vecchio. Questi non potrebbero essere l'oggetto di negozi giuridici in seguito alla nuova assegnazione. L'autorità precedente non avrebbe dunque potuto riferirsi all'antica parcella no. 61/5, bensì solo alle particelle transitorie secondo la nuova assegnazione, rispettivamente quelle previste per il registro fondiario federale (allora non ancora in vigore): i fondi ni. 8933 e 8938. La disposizione sulle nuove particelle presupporrebbe tuttavia l'acquisto della proprietà, il quale a sua volta richiederebbe un relativo decreto del Governo ai sensi dell'art. 36 Legge sulle bonifiche fondiarie. Questo sarebbe però intervenuto solo nel corso della procedura d'appello. Di conseguenza non sarebbe stato possibile nemmeno disporre del possesso nuovo. In altri termini l'azione sarebbe stata sollevata in tempo inopportuno ai sensi dell'art. 650 cpv. 3 CC e andrebbe integralmente respinta. 4.1.2. Del resto, anche se il Tribunale distrettuale Bernina potesse ordinare lo scioglimento della comproprietà in merito alle particelle 8933 e 8938, la decisione impugnata sarebbe illegittima. Ciò poiché d'un lato i primi giudici aggiudicherebbero la stalla alla controparte senza effettuare un conguaglio giusta l'art. 651 cpv. 3 CC. D'altro canto la stalla situata sulla particella 8933 non potrebbe essere aggiudicata all'attore, bensì andrebbe messa all'asta se non vi sarebbe accordo fra le parti. Inoltre la superficie restante e la particella 8938 andrebbero divise in natura in base all'art. 651 cpv. 2 CC. Lasciare una parte in comproprietà non sarebbe previsto dalla legge. 4.1.3. A parte quello, poi, la decisione non sarebbe neanche eseguibile. L'iscrizione a registro fondiario non sarebbe più (stata) attuabile, poiché sarebbe stata ancora in pieno corso la procedura di bonifiche fondiarie, o meglio una procedura di raggruppamento terreni. Inoltre sia l'Ufficio del registro fondiario Valposchiavo sia l'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio riterrebbero che la decisione impugnata non si possa iscrivere a registro fondiario. Una relativa richiesta d'iscrizione sarebbe già stata respinta. Del resto la divisione

pagina 18 — 44 (e con questa la relativa valutazione) non potrebbe essere effettuata neanche per il fatto che le servitù con diritti e obblighi così come pure i diritti di pegno immobiliari non sarebbero ancora stati aggiornati. Infine un'eventuale esecuzione di un tale scioglimento richiederebbe il consenso del consorzio di raggruppamento, nell'occorrenza il Consorzio Bonifica Fondiaria del Comune di Poschiavo (art. 20 Legge sulle bonifiche fondiarie). La decisione impugnata non potrebbe sostituire il citato consenso. Difatti soltanto le autorità del raggruppamento sarebbero in grado di valutare se un negozio giuridico sarebbe compatibile con gli obiettivi della bonifica o meno. In sintesi l'azione di scioglimento della comproprietà sarebbe stata sollevata in tempi inopportuni ai sensi dell'art. 650 cpv. 3 CC. La decisione impugnata dunque andrebbe revocata. 4.2.Con la sua memoria di risposta all'appello (act. A.2) e con le ulteriori osservazioni presentate in questa sede (act. A.5, A.8 e A.11) l'attore qui appellato difende essenzialmente il ragionamento dei primi giudici che avevano accolto la sua azione, considerando pragmatica la soluzione da loro adottata. 4.2.1. Egli afferma che l'autorità inferiore avrebbe potuto riferirsi solamente alla vecchia parcella no. 61/5, poiché allora ai fini dei diritti reali la nuova assegnazione – sebbene cresciuta in giudicato – sarebbe stata priva d'effetto, i nuovi fondi esistendo soltanto virtualmente. Difatti in quel tempo la nuova assegnazione non sarebbe ancora stata in atto (recte: l'acquisto della proprietà non sarebbe ancora avvenuto), non essendo ancora stato proposto al Governo cantonale di decretarne l'entrata in vigore ai sensi dell'art. 36 Legge sulle bonifiche fondiarie. Di conseguenza non si sarebbe ancora potuto disporre dei nuovi fondi assegnati, che peraltro non sarebbero ancora stati iscritti a registro fondiario. Sarebbe dunque ancora valsa unicamente l'allora vigente iscrizione a registro fondiario concernente il possesso vecchio. 4.2.2. I fondi del possesso vecchio sarebbero comunque ancora potuti essere oggetto di modifiche e di negozi giuridici anche dopo l'entrata in vigore della nuova assegnazione. Siccome questi fondi sarebbero stati soggetti a una procedura di bonifica fondiaria, non avrebbero trovato applicazione le disposizioni riguardanti il frazionamento di fondi agricoli della Legge sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11), essendo data l'eccezione di cui all'art. 62 lett. e LDFR. Giusta l'art. 20 cpv. 3 Legge sulle bonifiche fondiarie, inoltre, i bandi di ricomposizione particellare dovrebbero necessariamente essere menzionati nel registro fondiario. Nella fattispecie invece l'estratto del vecchio registro fondiario

pagina 19 — 44 del 17 giugno 2011 (act. TD.II.3) non avrebbe indicato alcuna limitazione della facoltà di disporre e tantomeno un bando di ricomposizione particellare. Aggregandosi all'argomentazione dell'attore, i primi giudici sarebbero quindi partiti da questa circostanza – che non sarebbe mai stata contestata dall'appellante – e avrebbero deciso a giusto titolo che non vi sarebbe stato alcun ostacolo ai sensi dell'art. 650 cpv. 1 CC che impedisca lo scioglimento della comproprietà della parcella no. 61/5. Non vi sarebbe, infatti, alcun negozio giuridico che vieti la soppressione della comproprietà e nel caso del fondo in questione non si tratterebbe nemmeno di un oggetto destinato a un fine durevole. L'azione di scioglimento non sarebbe neanche stata inoltrata intempestivamente ai sensi dell'art. 650 cpv. 3 CC. Peraltro nemmeno l'appellante lo sosterrebbe. Del resto l'indicazione che allora non si avrebbe potuto ancora disporre dei fondi in base alla nuova assegnazione non basterebbe come motivo per giustificare l'intempestività dello scioglimento richiesto. Le obbiezioni sollevate dall'appellante, infine, sarebbero piuttosto di natura formale, risultanti dal diritto amministrativo, e non avrebbero nessun influsso sulla presente procedura. 4.2.3. La nuova assegnazione andrebbe tenuta in considerazione unicamente nel senso che lo scioglimento della comproprietà della parcella no. 61/5 dovrebbe risultare compatibile con le esigenze della nuova assegnazione. Nell'evenienza ciò sarebbe il caso. La pragmatica decisione impugnata permetterebbe una trasposizione perfetta del vecchio sistema di registro fondiario nella nuova assegnazione e sarebbe conciliabile con gli obiettivi perseguiti dall'opera di bonifica fondiaria. Anzi, farebbe di più, dando al Consorzio l'opportunità di sciogliere la comproprietà anche sulla particella no. 8933 per creare così rapporti più chiari e lasciare meno terreni in comproprietà. L'appellante otterrebbe due particelle riunificabili in proprietà singola della misura di complessivi 4'127 m 2 (≈ 37%), cioè qualcosa in più del ⅓ che le spetterebbe secondo la nuova assegnazione, e l'appellato parimenti due particelle di complessivi 7'075 m 2 (≈ 63%). Il Consorzio, poi, sarebbe sollecitato a tenere in considerazione l'aggiornamento deciso, adeguando la nuova assegnazione, poiché una modifica a registro fondiario sulla base del possesso vecchio potrebbe essere introdotta fino al giorno prima dell'emissione del decreto governativo per l'acquisto della proprietà giusta l'art. 36 Legge sulle bonifiche fondiarie. Nella fattispecie la modifica intervenuta non creerebbe nessun problema. Non sarebbe quindi vero che la decisione impugnata non sarebbe (stata) iscrivibile. Non corrisponderebbe nemmeno che vi sarebbe già stata una richiesta d'iscrizione che sarebbe stata respinta, poiché andrebbe attesa la crescita in giudicato della decisione prima di

pagina 20 — 44 inoltrare una simile richiesta. Non sarebbe nemmeno necessaria la presenza di una planimetria precisa, in quanto la stessa non farebbe oggetto d'iscrizione a registro fondiario, bensì solo nel registro delle compravendite. In sintesi perciò l'azione non sarebbe stata sollevata intempestivamente ai sensi dell'art. 650 cpv. 3 CC e il suo accoglimento meriterebbe conferma in sede d'appello. 5.Esaminate le argomentazioni delle parti e visti gli atti, vanno fatte le seguenti considerazioni giuridiche, distinguendo le varie fasi delle procedure, poiché si presentano situazioni e realtà giuridiche diverse. Conviene richiamare però dapprima le condizioni legali per lo scioglimento della comproprietà fondiaria e le restrizioni di tale diritto. 5.1.Secondo l'art. 650 cpv. 1 CC ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà, a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico (vedi il cpv. 2), dalla suddivisione in proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata. Il comproprietario che intende sciogliere la comproprietà può promuovere simultaneamente due azioni reali: l'una di accertamento, fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC ("azione di divisione"), intesa a far costatare che nulla osta allo scioglimento della comproprietà sulla particella in domanda, e l'altra costitutiva, fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC, volta a far definire il modo della divisione (cfr. la decisione della prima Camera civile del Tribunale d'appello ticinese 11.2004.48 del 3 febbraio 2009 consid. 6 con richiamo). Esse hanno pure le caratteristiche di un actio duplex, nel senso che la convenuta può anche lei presentare delle richieste. Lo scioglimento non deve necessariamente essere motivato. Tuttavia non può essere chiesto intempestivamente (art. 650 cpv. 3 CC). La richiesta è intempestiva se comporta oneri eccessivi o svantaggi considerevoli per gli altri comproprietari o alcuni di essi. L'intempestività deve risultare da fatti e circostanze oggettivi in rapporto con il bene da dividere, non da aspetti soggettivi. Il giudice decide secondo libero apprezzamento, tenendo conto degli interessi dei comproprietari coinvolti. La questione dell'intempestività non può, in ogni caso, ostacolare durevolmente lo scioglimento di una comproprietà, poiché nessuno è tenuto a rimanere in comproprietà per sempre (vedi per il tutto la sentenza della prima Camera civile del Tribunale d'appello ticinese 11.2009.191 del 6 aprile 2012 consid. 3 segg. con rinvii; per la prassi grigionese cfr. fra tante le PTC 1997 no. 5 e PTC 2000 no. 10; per la dottrina vedi innanzitutto ROBERT HAAB, in Zürcher Kommentar, vol. IV/1, 2 a ed., Zurigo 1977, n. 1 seg. ad artt. 650 e 651 CC; PETER LIVER, in Schweizerisches Privatrecht V/1, Basilea 1977, pagg. 80 segg.; ARTHUR MEYER-HAYOZ, Berner Kommentar, vol. IV/1/1, 5 a ed., Berna 1981,

pagina 21 — 44 n. 1 segg. e in particolare n. 36 segg. ad art. 650 CC; poi CHRISTOPH BRUN- NER/JÜRG WICHTERMANN, in Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch II, 4 a ed., Ba- silea 2011, n. 6, 8 e 12 segg. ad art. 650 CC; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 5 a ed., Berna 2012, n. 1184 seg.). 5.2.Giova rammentare a titolo indicativo che un eventuale rifiuto rispettivamente annuncio di rifiuto da parte dell'ufficio del registro fondiario di iscrivere lo scioglimento ordinato dal giudice, come lo fa valere l'appellante nella fattispecie, non costituisce di per sé un motivo per respingere l'azione di scioglimento. L'art. 656 cpv. 2 CC contiene un'enumerazione non esaustiva di fattispecie di acquisto della proprietà fondiaria, per le quali secondo il diritto fondiario non vige il principio assoluto dell'iscrizione, bensì quello relativo (vedi PAUL-HENRI STEINAUER, op. cit., n. 700). Fra queste fattispecie conta anche il giudizio sullo scioglimento di comproprietà ai sensi dell'art. 651 cpv. 2 CC. In quei casi l'iscrizione a registro fondiario ha meramente un effetto dichiarativo, il trapasso della proprietà essendo eseguito dal giudice. Chi ha acquisito la proprietà di un fondo extratabularmente può ottenere direttamente l'iscrizione nel registro fondiario in base all'art. 665 cpv. 2 CC. Tuttavia, anche nel campo del principio relativo dell'iscrizione l'acquirente di un fondo può disporne soltanto dal momento che è stato iscritto quale proprietario nel registro fondiario (HERMANN LAIM, in Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch II, op. cit., n. 36 ad art. 656 CC). Ora, se la notificazione si basa su una decisione del giudice, cioè se la notificazione è presentata da una persona che ha acquisito la proprietà già prima dell'iscrizione, l'ufficiale del registro fondiario deve unicamente verificare se l'autorità giudiziaria era competente e se il richiedente e l'avente diritto coincidono (vedi gli artt. 84 e 85 dell'Ordinanza sul registro fondiario del 23 settembre 2011 [ORF; RS 211.432.1]). Egli non deve invece rivedere la decisione (anche) sotto il profilo del diritto sostanziale (PAUL-HENRI STEINAUER, op. cit., n. 849c; sia rinviato però ancora all'art. 65 cpv. 1 lett. c ORF). Dall'ottica puramente giuridica dunque non è strettamente indispensabile che la decisione qui impugnata possa essere eseguita anche a registro fondiario, mediante iscrizione. La non eseguibilità ha tuttavia come conseguenza che l'attore non può disporre della proprietà a lui aggiudicata dal tribunale di prime cure. Nel caso di un rifiuto dell'ufficio del registro fondiario di iscrivere quanto deciso dal giudice civile, poi, in base all'art. 956a CC l'attore ha la possibilità di inoltrare ricorso all'autorità di vigilanza cantonale. Se il rifiuto è giustificato o meno andrebbe stabilito semmai in una procedura di ricorso (vedi per il tutto anche ADRIAN MÜHLEMATTER/CHRISTOPH MERK, Das Zerstückelungsverbot des BGBB, in Jusletter 8 settembre 2014,

pagina 22 — 44 innanzitutto n. 25 e 44 segg.). Nel caso concreto comunque non si impone indugiare oltre a questo proposito, considerando le costatazioni seguenti. 5.3.Oltre alle restrizioni del diritto civile enunciate pocanzi, vi possono essere anche altre limitazioni del potere di disporre dei propri fondi, derivanti ad esempio dal diritto dei fondi agricoli, specie dalla LDFR, e dal diritto cantonale, in particolare dalla Legge sulle bonifiche fondiarie e dalla Legge d'introduzione al Codice civile svizzero del 12 giugno 1994 (CSC 210.100; in seguito abbreviata: LICC). L'art. 88 cpv. 1 LICC vieta ad esempio il frazionamento di fondi forestali in particelle di misura inferiore a 50 are e di altri fondi in parcelle/particelle di misura inferiore a 12 are, per quanto il diritto federale non preveda altre regolamentazioni. L'art. 88 cpv. 3 LICC, poi, prevede che i fondi assegnati nella procedura di raggruppamento dei terreni non possono essere nuovamente suddivisi in altre particelle. Nell'occorrenza le disposizioni della Legge sulle bonifiche fondiarie meritano comunque un'attenzione accresciuta, i terreni in questione essendosi trovati all'epoca nel comprensorio di una procedura di bonifica fondiaria ai sensi dell'art. 5 Legge sulle bonifiche fondiarie. 5.3.1. Innanzitutto si parte dal presupposto che di principio si applichi la LDFR, nel senso che i terreni in questione cadano generalmente nel campo d'applicazione di questa legge (art. 2 cpv. 1, art. 3 cpv. 1, art. 5 lett. b e art. 6 LDFR). D'altronde anche le parti sembrano essere d'accordo che i fondi sui quali porta la vertenza siano agricoli ai sensi della LDFR. L'art. 654a CC prevede che lo scioglimento della proprietà collettiva di aziende e fondi agricoli sia "inoltre" retto dalla LDFR. Secondo la giurisprudenza e la dottrina è chiaro che non si intenda che le due leggi siano applicabili parallelamente, bensì che la LDFR vada considerata quale lex specialis e prevalga nei confronti del CC, quest'ultimo essendo applicabile solo sussidiariamente (vedi fra tanti TANJA DOMEJ, in Kurzkommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Basilea 2012, n. 1 e 2 ad art. 654a CC). Anche per i fondi agricoli, però, la norma principale per esigere lo scioglimento della comproprietà è l'art. 650 CC, mentre le modalità di divisione sono invece disciplinate precipuamente dagli artt. 36 segg. LDFR, l'art. 651 CC essendo sussidiario in quest'ambito (cfr. per il tutto la sentenza del Tribunale federale 5A_522/2013 del 23 aprile 2014 consid. 1.1. e 1.3.). 5.3.2. La LDFR sta in conflitto pure con il diritto sulle bonifiche fondiarie. A tale proposito si precisa che, come ha rilevato imprecisamente – ma non interamente a torto – l'appellato, in certe fasi della procedura di bonifica fondiaria, le restrizioni

pagina 23 — 44 della LDFR (in particolare gli artt. 58 e 61 LDFR) non si applicano. L'art. 62 lett. e LDFR prevede effettivamente un'eccezione dall'obbligo di autorizzazione per l'acquisto di fondi agricoli ai sensi dell'art. 61 LDFR, anche se nella fattispecie è palesemente data pure quella di cui all'art. 62 lett. c LDFR. L'art. 59 lett. a LDFR, poi, prevede un'eccezione dal divieto di frazionamento di cui all'art. 58 LDFR. Queste eccezioni sono previste siccome si ritiene generalmente che qualora sia in corso una procedura di bonifica fondiaria, gli obiettivi perseguiti dalla LDFR sarebbero sufficientemente coperti dalle disposizioni sulle bonifiche fondiarie (cfr. fra tanti BEAT STALDER, in Das bäuerliche Bodenrecht, 2 a ed., Brugg 2011 [in seguito: Commentario LDFR], n. 1 e 26 ad art. 62 LDFR). Le eccezioni sono dunque concepite in modo alternativo o sussidiario e paiono partire dal presupposto che debba per forza applicarsi o l'uno o l'altro sistema di limitazioni al diritto di disporre. In altre parole, si potrebbe considerare che se, per qualunque motivo, non dovessero applicarsi le restrizioni del diritto sulle bonifiche fondiarie, andrebbe derogata l'eccezione della LDFR e farebbero stato comunque le restrizioni di cui alla LDFR. Va perciò esaminato con precisione quali limitazioni vadano osservate. Ai fini del presente giudizio interessa soprattutto l'eccezione di cui all'art. 59 lett. a LDFR. La nozione di miglioramento [inteso: del suolo] ai sensi di questa disposizione normativa corrisponde a quella ancorata negli artt. 702 e 703 CC (MARGRET HERRENSCHWAND/CHRISTOPH BANDLI, Commentario LDFR, n. 8 ad art. 59 LDFR), comprendente le correzioni di corsi d'acqua, prosciugamenti, irrigazioni, rimboschimenti, strade, raggruppamenti di terreni e simili lavori. Per il caso in rassegna è rilevante innanzitutto quella di raggruppamento di terreni prevista dalla legislazione cantonale sulle bonifiche fondiarie. 5.3.3. La procedura di raggruppamento ai sensi dell'art. 2 lett. a e b Legge sulle bonifiche fondiarie si svolge nel modo descritto dall'art. 4 dell'Ordinanza d'esecuzione della legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni del 19 novembre 1980 (CSC 915.110; in seguito: Ordinanza d'esecuzione), cominciando dalla determinazione del comprensorio ai sensi dell'art. 5 Legge sulle bonifiche fondiarie, passando dall'accertamento delle condizioni vigenti di proprietà e dalla stima, alla nuova assegnazione, per poi concludere con l'acquisto della proprietà, la ripartizione delle spese e lo scioglimento dell'operazione. Classicamente le tappe decisive sono innanzitutto la preparazione, il bando di ricomposizione, la nuova assegnazione e l'acquisto della proprietà. Secondo la prassi grigionese, la LDFR si applica fino al bando di ricomposizione e poi nuovamente dopo la nuova assegnazione. Nel periodo intermezzo invece si applica solo la legislazione sulle bonifiche fondiarie (cfr. act. F.8) e di massima è necessaria l'approvazione da

pagina 24 — 44 parte del Consorzio, ma non quella secondo la LDFR, mentre nel campo d'applicazione della LDFR occorre di principio un'approvazione secondo la LDFR, ma non quella del Consorzio. I due regimi quindi si intercambiano. Qualora non fosse deciso un bando di ricomposizione, la situazione si complica sostanzialmente, poiché diviene più difficile sapere quali restrizioni si applichino e anche perché non è più chiaro se o fino a quando sia ancora ammissibile effettuare delle disposizioni sul possesso vecchio. 5.4.Nella presente vertenza ci si trovava a cavallo fra diverse fasi della procedura di raggruppamento e proprio in un caso relativamente delicato come descritto. Si impone tenerne conto adeguatamente nelle riflessioni seguenti, partendo dapprima dalla modalità di scioglimento di comproprietà mediante divisione materiale. 5.4.1. Esaminando il caso in rassegna dal lato temporale, è intanto chiaro che al momento dell'inoltro della domanda di conciliazione era in pieno corso una procedura di raggruppamento terreni e che non era ancora in vigore la nuova assegnazione (vedi B. e C. supra) ai sensi dell'art. 28 Legge sulle bonifiche fondiarie. Ben ha pensato l'attore qui appellante dunque a cambiare il suo petito in sede d'udienza di conciliazione, riferendosi (anche) all'antica parcella no. 61/5 (consid. 3 supra). All'epoca, infatti, non esistevano ancora – rispettivamente non erano ancora determinanti – le particelle transitorie con nuova misurazione ufficiale della nuova assegnazione (ni. 11, 13 e 19) e tantomeno quelle attuali di cui al registro fondiario federale (ni. 8933 e 8938), entrato in vigore solo molto più tardi. Vi era unicamente l'antica parcella no. 61/5 con i terreni limitrofi, anch'essi di possesso vecchio. Allora non era dunque possibile ottenere un frazionamento materiale né in merito alle particelle transitorie né in merito a quelle nuove. 5.4.2. Dopo il rilascio dell'autorizzazione ad agire in data 15 luglio 2011, comunicata il 27 luglio 2011, – ma ancor prima dell'inoltro dell'azione al Tribunale distrettuale Bernina il 25 ottobre 2011 – venne esposta pubblicamente l'opera di misurazione ufficiale. Questa fu approvata il 1° novembre 2011 (vedi C. supra). Con essa furono create le particelle transitorie in vista dell'assegnazione futura delle nuove particelle, la loro validità rimanendo però ancora sospesa. Per meglio dire, la nuova assegnazione ai sensi dell'art. 28 Legge sulle bonifiche fondiarie non è altro che una regolazione ab initio dei (nuovi) rapporti di proprietà previsti sui terreni soggetti alla procedura di bonifica. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, tuttavia, essa non è sufficiente per permettere di disporre pienamente e

pagina 25 — 44 liberamente dei nuovi terreni come proprietario. In particolare non era ancora ammesso sciogliere senz'altro la comproprietà sulle nuove particelle. Al massimo sarebbe stata possibile un'immissione in possesso ai sensi dell'art. 35 Legge sulle bonifiche fondiarie (cfr. il Messaggio del Governo al Gran Consiglio del 30 giugno 1980 relativo alla revisione totale della Legge sulle bonifiche fondiarie e dell'Ordinanza d'esecuzione pagg. 169 segg., segnatamente il commento all'art. 35 alla pag. 199), disposta dall'ente responsabile, cioè nella fattispecie dal Consorzio. L'attore però non ha chiesto una tale immissione in possesso né tantomeno afferma di averne domandata una. Come fa valere giustamente l'appellante, per essere autorizzati a disporre pienamente delle nuove particelle nel senso di uno scioglimento della comproprietà, invece, occorreva ancora l'acquisto della proprietà giusta l'art. 36 Legge sulle bonifiche fondiarie, acquisto che è stato decretato solo in aprile 2014, ovvero largamente dopo la chiusura della procedura di primo grado. Questa disposizione prevede quanto segue: "Art. 36Acquisto della proprietà 1 L'acquisto della proprietà avviene, dopo l'entrata in vigore della nuova assegnazione, su proposta dell'ente responsabile mediante decreto del Governo. 2 Si può disporre dei nuovi fondi assegnati solo dopo l'acquisto della proprietà e dopo la loro iscrizione nel registro fondiario." In altri termini senza detto decreto governativo e senza l'iscrizione nel registro fondiario non passa la proprietà né sulle particelle transitorie né sulle nuove particelle ma rimane ancora quella sulle vecchie parcelle, anch'essa limitata (vedi consid. 5.5. infra). Il testo chiaro della norma non permette altre conclusioni di quella esposta. 5.4.3. A questo proposito si rileva, poi, che l'appellato pare comportarsi in maniera contraddittoria: d'un lato ammette che allora i nuovi fondi esistevano soltanto virtualmente e che il Governo non aveva ancora decretato l'acquisto della proprietà ai sensi della citata disposizione, e d'altro lato invece con la sua azione chiede lo scioglimento della comproprietà proprio anche in merito alle particelle ni. 8933 e 8938. Egli ha tuttavia dichiarato l'8 aprile 2013 in sede d'appello (act. A.5) di aver aggiunto quella richiesta a titolo meramente accessorio e prudenziale, per il caso in cui nel frattempo – cioè prima della crescita in giudicato della sentenza da lui provocata – fosse acquisita la proprietà sulle nuove particelle (vedi consid. 6 infra).

pagina 26 — 44 5.4.4. In ogni caso si costata che in questa prima fase di procedura – semmai (vedi però i considerandi seguenti) – era possibile disporre solo ed esclusivamente delle parcelle di possesso vecchio, fra cui la no. 61/5, e non (anche) delle nuove particelle. In tal senso, come si è già visto sopra, il primo dispositivo di cui alla decisione senza motivazione dell'autorità precedente si rivela errato, dimodoché i primi giudici l'hanno rettificato a giusto titolo con la comunicazione della motivazione scritta. Per motivi di coerenza, però, all'epoca il tribunale di prime cure – oltre a detta precisazione – nella motivazione scritta avrebbe dovuto pure dichiarare parzialmente inammissibile l'istanza nella misura in cui l'attore chiede lo scioglimento della comproprietà delle nuove particelle ni. 8933 e 8938, poiché ciò non era per nulla possibile. Il fatto che il Tribunale distrettuale Bernina abbia accolto (integralmente) l'azione posa vari problemi, come sarà spiegato nel seguito. Comunque sia, per le prossime considerazioni va ritenuto che fa stato il dispositivo di prima istanza rettificato di cui alla comunicazione del 30 agosto 2012 (act. TD.I.9). Fermo sta intanto che le parti, quando si sono presentate davanti ai primi giudici, non potevano disporre né delle particelle transitorie né di quelle nuove. 5.5.Le opinioni delle parti divergono inoltre fortemente in merito alla possibilità di pronunciare e iscrivere allora lo scioglimento della comproprietà sull'antica parcella no. 61/5 nel cosiddetto protocollo delle compravendite (vecchio registro fondiario). 5.5.1. Va precisato innanzitutto che la mera circostanza che la vecchia parcella in questione si trovava nel comprensorio di una procedura di bonifica fondiaria e che era effettivamente in pieno corso una tale procedura non esclude di per sé lo scioglimento della comproprietà dell'antica parcella no. 61/5. Si è visto pocanzi che, malgrado fosse cresciuta in giudicato la nuova assegnazione basata sulla nuova misurazione ufficiale, non era ancora stato decretato l'acquisto della proprietà sulle nuove particelle ai sensi dell'art. 36 Legge sulle bonifiche fondiarie, perciò era determinante unicamente il possesso vecchio. È pur vero che giusta l'art. 20 cpv. 1 Legge sulle bonifiche fondiarie l'autorità incaricata dell'esecuzione, nell'occorrenza il Consorzio, può decidere per tutto il comprensorio o per parti di esso una limitazione della facoltà di disporre dei fondi di possesso vecchio. Corrisponde anche che in tal caso durante il cosiddetto bando di ricomposizione particellare per le modifiche di diritto e di fatto dei fondi è richiesta l'approvazione del Consorzio, se queste modifiche sono di natura tale da poter pregiudicare il raggruppamento di terreni (art. 20 cpv. 2 Legge sulle bonifiche fondiarie). Nella

pagina 27 — 44 fattispecie le modifiche decretate dai primi giudici, cioè lo scioglimento della parcella no. 61/5 mediante frazionamento materiale, toccano sostanzialmente quanto previsto nella nuova assegnazione e potrebbero quindi senz'altro rientrare in quella categoria. Non sembra, però, essere stato pubblicato nel Foglio ufficiale un simile bando di ricomposizione. L'art. 20 cpv. 3 Legge sulle bonifiche fondiarie pretende poi espressamente che un tale bando di ricomposizione debba essere menzionato nel registro fondiario. Come fa valere giustamente l'appellato, perlomeno dagli estratti del protocollo delle compravendite (vecchio registro fondiario) da lui presentati sulla parcella no. 61/5 non figurava una simile menzione. Non essendovi un bando di ricomposizione, deve di principio essere possibile sollevare un'azione di scioglimento della comproprietà sulle parcelle del possesso vecchio. OTMAR HERMANN BÄNZIGER ha sostenuto inoltre addirittura (ma prima che sia entrata in vigore la Legge sulle bonifiche fondiarie grigionese) che un bando di ricomposizione non avrebbe per effetto un blocco assoluto del registro fondiario, bensì escluderebbe fra l'altro dei trasferimenti di proprietà mediante negozi giuridici (OTMAR HERMANN BÄNZIGER, Bodenverbesserungen, rechtliche Probleme der landwirtschaftlichen Güterzusammenlegungen und der Gesamtumlegungen, diss. Basilea 1978, pag. 60). Ciò sottintende e contrario che per esempio dei trasferimenti di proprietà per via ereditaria, come sono intervenuti nella presente fattispecie (cfr. A. supra), oppure eventualmente anche quelli per via giudiziaria, decretati da un giudice (civile), resterebbero possibili nonostante un bando di ricomposizione. Ammettendo per ipotesi che nell'occorrenza vi sarebbe stato un tale bando di ricomposizione – il che non trova sostegno negli atti –, a suo dire un'azione di scioglimento di comproprietà non imporrebbe quindi a priori una reiezione dell'azione. Nel caso in giudizio però può rimanere aperta la questione, visto il ragionamento seguente. In particolare si lascia aperta la domanda a sapere se dei negozi giuridici (ad esempio una compravendita) sia possibile durante tale fase della procedura di bonifica fondiaria. 5.5.2. Si è visto che allora non era possibile disporre (liberamente) del possesso nuovo. Non convincono invece interamente le ponderazioni dell'Ufficiale del registro fondiario Valposchiavo (act. A.3 dell'8 marzo 2013), dell'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio (act. A.6 del 30 giugno 2013) e dello stesso Ispettorato assieme all'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (act. F.9 del 4 aprile 2007) con rinvio all'art. 36 cpv. 2 Legge sulle bonifiche fondiarie e alla dottrina, laddove essi asseriscono che già dopo la conclusione della misurazione ufficiale, rispettivamente con l'entrata in vigore della nuova assegnazione, la procedura di raggruppamento debba essere considerata come

pagina 28 — 44 conclusa, dimodoché non sarebbe più ammissibile giudicare azioni di diritto civile concernenti il possesso vecchio ed effettuare le relative iscrizioni a registro fondiario. Non si intravvede tantomeno perché le mutazioni dovrebbero essere possibili solo mediante delle attestazioni interimistiche (cosiddetti "Interimszeugnisse"; vedi l'act. F.8) basate sulla nuova assegnazione, strettamente parlando queste attestazioni provvisorie non trovando alcun fondamento giuridico formale nella legislazione. Esse servono unicamente a far tener conto della nuova assegnazione prima della sua entrata in vigore. Non corrisponde inoltre neanche che OTMAR HERMANN BÄNZIGER abbia affermato che il trapasso di proprietà da parte del Governo abbia esclusivamente carattere formale, come viene sostenuto nella Circolare 3/2002 (act. F.8). Detto autore, innanzitutto, ha fatto le sue considerazioni giuridiche senza riferimento alla versione attuale della Legge sulle bonifiche fondiarie grigionese, il cui Messaggio governativo ai tempi non era nemmeno ancora stato redatto. In materia, poi, egli ha sostenuto piuttosto che l'iscrizione a registro fondiario in seguito al decreto governativo sull'acquisto della proprietà – e non il decreto stesso – sia di carattere meramente formale, poiché il decreto governativo farebbe passare la proprietà con effetto costitutivo (OTMAR HERMANN BÄNZIGER, op. cit., pag. 110). Uno sguardo nel Messaggio governativo (Messaggio del Governo al Gran Consiglio del 30 giugno 1980 relativo alla revisione totale della Legge sulle bonifiche fondiarie e dell'Ordinanza d'esecuzione), segnatamente il commento all'art. 36 alla pag. 199, conferma che egli ha ragione anche in merito alla legge vigente. 5.5.3. Se non vi è un bando di ricomposizione, come si è visto, fino alla conclusione della procedura di bonifica fondiaria di principio deve dunque essere possibile inoltrare e giudicare azioni basate sul possesso vecchio, quest'ultimo essendo ancora determinante. Con la decisione di diritto civile tuttavia il nuovo proprietario di una parcella subentra, a tutti gli effetti, nella procedura di bonifica fondiaria al posto del suo predecessore giuridico (OTMAR HERMANN BÄNZIGER, op. cit., pagg. 61 seg.). La decisione porta quindi solo a un trapasso della proprietà sul possesso vecchio, il quale sarà poi sostituito dalla nuova assegnazione, ma non tange in alcun modo la nuova assegnazione stessa come risulta dalla procedura di raggruppamento di terreni. In tal senso al momento dell'inoltro dell'azione il 25 ottobre 2011 (o meglio, pochissimo tempo dopo) secondo il diritto sulle bonifiche fondiarie al giudice civile era di principio possibile sciogliere la comproprietà sull'antica parcella no. 61/5 così come richiesto dall'attore, purché non vi siano state restrizioni al diritto di disporre (in particolare consid. 5.3. supra). Si rammenta però che la procedura di bonifica fondiaria non è toccata né alterata da questa

pagina 29 — 44 mutazione. Con la nuova assegnazione sono create le future particelle (dapprima quelle transitorie) e sono fissati i rapporti di proprietà su di esse in modo vincolante e definitivo. In altri termini, dal momento dell'acquisto della proprietà (art. 36 Legge sulle bonifiche fondiarie) fa stato solo ed esclusivamente quanto stabilito con la nuova assegnazione. Se, dunque, la nuova assegnazione di cui alla procedura di raggruppamento di terreni non prevede un frazionamento dei terreni facenti oggetto della procedura civile e di conseguenza tale frazionamento contrasta gli scopi della procedura di bonifica fondiaria in modo incompatibile con essa, il frazionamento decade e causa il decreto governativo sull'acquisto della proprietà l'attore – malgrado la decisione di diritto civile a lui favorevole – non diventa durevolmente proprietario dei fondi frazionati aggiudicatigli dal giudice civile. Occorre quindi a tale scopo per forza ancora che la decisione del giudice civile possa essere trasposta nella procedura di bonifica fondiaria, il che regolarmente non è dato nel caso di un frazionamento materiale. Diversa potrebbe essere la situazione invece per le altre modalità di scioglimento di comproprietà, ad esempio mediante licitazione ai pubblici incanti. Quest'ultima questione può però essere lasciata aperta. 5.5.4. Nella fattispecie la nuova assegnazione ha sciolto l'antica parcella no. 61/5, attribuendola alla particella transitoria no. 19 e a parti di altre particelle transitorie limitrofe. Siccome la decisione qui impugnata regola unicamente i rapporti di proprietà sul possesso vecchio (vedi consid. 3 supra) e non tange – siccome non lo poteva fare – la nuova assegnazione, essa rimane priva d'effetto dopo l'acquisto della proprietà decretata dal Governo. In tal senso le particelle restano nel comprensorio della procedura di bonifica fondiaria e anziché giungere allo scioglimento dell'antica parcella no. 61/5 mediante frazionamento, con l'acquisto della proprietà giusta l'art. 36 Legge sulle bonifiche fondiarie si approda a dissolvere le particelle transitorie di nuova assegnazione ni. 11, 13 e 19 e a introdurre e aggiudicare poi definitivamente le particelle attuali di cui al registro fondiario federale. Di conseguenza, nonostante abbia esercitato lecitamente il suo diritto allo scioglimento della comproprietà secondo il diritto civile, nella misura in cui ha richiesto (e gli è stato concesso) il frazionamento materiale, gli sforzi dall'attore sono stati intrapresi invano. Considerando ancora che già al momento dell'inoltro dell'azione era chiaro che mancava poco tempo al decreto governativo sull'acquisto della proprietà, intervenuto solo in sede d'appello con effetto dal 1° aprile 2014, e che quindi si avrebbe ragionevolmente potuto esigere dall'attore di attendere questo breve periodo, nella misura in cui voleva ottenere la divisione materiale si potrebbe pure plausibilmente categorizzare l'istanza quale azione

pagina 30 — 44 sollevata in tempi inopportuni ai sensi dell'art. 650 cpv. 3 CC (per la nozione legale di intempestività ai sensi di questa disposizione e per altri esempi cfr. anche BENNO SCHNEIDER, Das Schweizerische Miteigentumsrecht, diss. Berna 1973, pagg. 178 seg.; ROBERT HAAB, op. cit., n. 2 ad artt. 650 e 651 CC; PETER LIVER, op. cit., pag. 83; ARTHUR MEYER-HAYOZ, op. cit., n. 36 segg. ad art. 650 CC; CHRISTOPH BRUNNER/JÜRG WICHTERMANN, op. cit., n. 19 segg. ad art. 650 CC; PAUL-HENRI STEINAUER, op. cit., n. 1184 seg.). 5.5.5. La richiesta di frazionamento materiale sarebbe nondimeno stata priva di prospettive di successo anche se nella procedura di diritto civile si dovesse sciogliere la comproprietà tenendo conto della nuova assegnazione oppure invece se si concedesse allo scioglimento del possesso vecchio come discusso un effetto anche sulla nuova assegnazione. Difatti, se si volesse tener conto della nuova assegnazione, come acclarato, non sarebbe possibile sciogliere la comproprietà mediante frazionamento. Viceversa se si volesse accordare allo scioglimento del possesso vecchio un effetto (successivo) pure sulla nuova assegnazione che allora era già cresciuta in giudicato, andrebbe tenuto presente che nel giudicare un'azione di diritto civile sullo scioglimento di comproprietà il giudice indubbiamente non sarebbe autorizzato a creare rapporti di proprietà che stanno in contraddizione con la procedura di bonifica fondiaria che era ormai quasi conclusa, nella quale con la nuova assegnazione venne perseguito un miglioramento del suolo. In una procedura di bonifica fondiaria come lo è il raggruppamento di terreni, infatti, ogni proprietario – e così segnatamente anche l'attore nel caso in giudizio – ha la possibilità di esprimersi nel Consorzio e di proporre delle soluzioni (cfr. art. 16 cpv. 2 Legge sulle bonifiche fondiarie e artt. 9 segg. Ordinanza d'esecuzione), ad esempio anche chiedere lo scioglimento della comproprietà mediante frazionamento o altro. Sulle proposte decide poi il Consorzio, di regola a maggioranza semplice dei proprietari. Se l'attore ha rinunciato a presentare simili richieste oppure se la nuova assegnazione è stata decisa senza tener conto delle eventuali proposte dell'attore nel senso descritto, ciò significa che devono esserci stati motivi sostanziali contrari a una tale soluzione, in particolare contro il frazionamento. Non può invece essere lo scopo legittimo di un'azione di diritto civile di correggere un risultato spiacevole di una procedura di bonifiche fondiarie. Se – come nella fattispecie – è richiesto lo scioglimento da decretare dal giudice civile secondo apprezzamento, il giudice deve effettuare lo scioglimento in modo tale che rimanga consono a quanto deciso con la nuova assegnazione secondo la procedura di bonifica fondiaria. Qualora ciò non fosse possibile, vi è una manifesta contraddizione fra gli obiettivi perseguiti

pagina 31 — 44 con la procedura di bonifica fondiaria e gli interessi dell'attore che ha chiesto lo scioglimento della comproprietà. In tal caso o deve essere esatto dall'attore di attendere che sia portata a termine la procedura di raggruppamento di terreni e di differire l'inoltro della sua azione fino a quel momento, nella misura in cui allora l'azione è ancora necessaria e possibile, o il giudice deve scegliere un modo di scioglimento di comproprietà consono agli scopi della procedura di bonifica fondiaria. 5.5.6. Oltre a tutto, come si è visto, vi sarebbero state da verificare pure le altre restrizioni alla libertà di disporre dei fondi. Come rileva giustamente l'Ufficio del registro fondiario Valposchiavo, siano richiamati in particolare i divieti di frazionamento di cui all'art. 58 LDFR e all'art. 88 LICC, purché essi si applichino, cioè nella misura in cui non sia data un'eccezione sufficiente. Già da sempre le parti, quali proprietari fondiari, non erano dunque completamente libere di disporre a piacimento dei loro fondi. 5.6.Infine, per mero scopo di completezza, sia fatto ancora un cenno all'affermazione dell'appellante che sostiene che i diritti reali limitati non sarebbero ancora stati epurati e che anche questo osterebbe allo scioglimento della comproprietà. Giusta l'art. 32 Legge sulle bonifiche fondiarie con la nuova assegnazione dovrebbero essere stati epurati anche i diritti reali limitati e i diritti personali annotati (vedi il Messaggio del Governo al Gran Consiglio del 30 giugno 1980 relativo alla revisione totale della Legge sulle bonifiche fondiarie e dell'Ordinanza d'esecuzione pagg. 169 segg., segnatamente il commento all'art. 32, pag. 198). L'Ufficio del registro fondiario Valposchiavo rinvia inoltre a OTMAR HERMANN BÄNZIGER (op. cit., pagg. 99 seg.), il quale considera in modo plausibile che con la nuova assegnazione il possesso vecchio e con esso i diritti reali limitati si estinguerebbero, il che sarebbe una parte essenziale della fase della nuova assegnazione. Non si intravvede quindi cosa o quale vantaggio debba poter trarre l'appellante dalle presenti circostanze, essendo chiaro che nell'occorrenza la nuova assegnazione era già cresciuta in giudicato quando si trattò di statuire sull'azione. 5.7.Riassumendo, dunque, la decisione dei primi giudici si rivela esser stata errata, poiché essi non avrebbero (più) potuto decretare lo scioglimento della comproprietà dell'antica parcella no. 61/5 mediante frazionamento, e di principio sarebbe stata da annullare rispettivamente riformare. Ne va tenuto conto adeguatamente nella liquidazione delle spese giudiziali di prima istanza. Tuttavia,

pagina 32 — 44 nel frattempo essendo stato decretato l'acquisto della proprietà ed essendo entrato in vigore il registro fondiario federale, oggi l'antica parcella no. 61/5 non esiste più. Essa è stata sostituita fra l'altro dalla nuova particella attuale no. 8933 e da altri terreni adiacenti. Perciò questa parte dell'azione diviene priva d'oggetto, cosicché essa va parzialmente stralciata dai ruoli. Resta da vedere se ciò concerne l'intera azione o meno. 5.8.A prescindere di quanto esposto finora, però, va precisato per finire ancora che il sollevamento in tempi inopportuni dell'azione ai sensi dell'art. 650 cpv. 3 CC si riferisce soltanto alla modalità di scioglimento mediante divisione materiale, poiché una simile divisione contrasta tipicamente in modo incompatibile gli scopi della procedura di bonifica fondiaria. Non è da escludere a priori invece che ai primi giudici, di massima, sarebbe stato possibile sciogliere la comproprietà sulla via delle altre modalità, segnatamente mediante vendita all'asta (vedi il ragionamento seguente al consid. 6 infra). L'attore aveva difatti espressamente lasciato al giudice la scelta del modo più consono per lo scioglimento della comproprietà. 6.Resta da statuire se sia possibile oggi accogliere (parzialmente) l'azione in causa e sciogliere la comproprietà, tenendo conto che si tratta ormai dei nuovi fondi (particelle ni. 8933 e 8938, vedi consid. 3 supra) e che ci si trova confrontati con una situazione giuridica in gran parte diversa, ora che è stato eseguito l'acquisto della proprietà con effetto dal 1° aprile 2014, cioè dopo la chiusura della procedura di bonifica fondiaria e l'introduzione del registro fondiario federale. 6.1.Nell'occorrenza il presidente della prima Camera civile ha invitato le parti a presentare osservazioni in merito alla nuova situazione (vedi L. supra). 6.1.1. A tale merito l'appellante fa valere con le osservazioni del 1° settembre 2014 (act. A.10) che la particella no. 8936 non potrebbe costituire l'oggetto dell'azione, poiché essa sarebbe di proprietà esclusiva dell'appellante, dimodoché in questo punto l'azione andrebbe respinta. Resterebbe da giudicare solo lo scioglimento per i fondi agricoli ni. 8938 e 8933. Tenuto conto che nessuna delle parti ne richiederebbe l'assegnazione in base alla LDFR, la cessazione della comproprietà sarebbe da eseguire giusta gli artt. 650 seg. CC. L'appellato chiederebbe la divisione in natura, eventualmente l'attribuzione della particella no. 8933 in suo favore e l'attribuzione del fondo no. 8938 all'appellante. Queste richieste contraddirebbero l'art. 651 cpv. 2 CC. La divisione in natura non potrebbe entrare in considerazione causa quanto previsto all'art. 88 cpv. 3 LICC, giacché

pagina 33 — 44 mancherebbe l'autorizzazione del Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica dei Grigioni [dal 1° gennaio 2007 denominato Dipartimento dell'economia pubblica e socialità]. Secondo giurisprudenza del Tribunale federale (già citata sentenza 5A_522/2013 consid. 4.3.3.), una decisione di un tribunale civile non potrebbe sostituire un simile permesso. Di conseguenza nella fattispecie questa Corte potrebbe solamente ordinare una licitazione ai sensi dell'art. 651 cpv. 2 in fine CC, anche se le parti non avrebbero sollevato una richiesta esplicita in tal senso. Dato che non sarebbero ravvisabili motivi per una licitazione tra i comproprietari, nel caso concreto potrebbe entrare in considerazione soltanto una licitazione ai pubblici incanti. Se l'appellato non fosse d'accordo con questo modo di procedere, egli sarebbe libero di ritirare le proprie pretese. 6.1.2. Con osservazioni del 9 settembre 2014 (act. A.11) l'appellato controbatte all'appellante che essa avrebbe ottenuto la proprietà della casa no. d'ass. 3636 e che per motivi di equità l'altro edificio (stalla con fienile) no. d'ass. 3637 andrebbe ora attribuito a lui, così come avrebbero correttamente deciso i primi giudici. Essi avrebbero inoltre ritenuto a ragione che non sarebbe dovuto alcun conguaglio per la ripartizione da loro decisa – perlomeno non per ciò che attiene a detto edificio – e l'appellante non avrebbe impugnato né formulato delle considerazioni in merito a questa conclusione dei giudici di prime cure. L'appellato dichiara poi all'indirizzo della Corte giudicante che al momento dell'inoltro della sua azione egli avrebbe già previsto questa nuova costellazione, chiedendo difatti ai primi giudici lo scioglimento non solo della parcella vecchia, bensì anche di quelle nuove (vedi consid. 3.2. e 5.4.3. supra). Egli ritiene inoltre che questa Corte dovrebbe essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per decidere anche sulla base della mutata situazione. Nello statuire, essa avrebbe essenzialmente la scelta fra due possibilità: la prima sarebbe l'attribuzione dell'intera particella no. 8933 integralmente a lui, con indennizzo della controparte per il ⅓ finora in proprietà dell'appellante (ma non per lo stabile); la seconda invece consisterebbe nella divisione in natura della particella no. 8933. L'indennizzo di cui alla prima variante potrebbe a sua volta esser fissato in due modi da lui proposti: (a.) in cambio l'appellante riceverebbe la proprietà singola sull'intera particella no. 8938 (finora ⅔ in proprietà dell'appellato), oltre a un conguaglio da definire dal giudice; oppure (b.) acquisirebbe dall'appellato per via di cessione la proprietà singola sulla particella inedificata no. 8945 (finora interamente in proprietà dell'appellato), misurante 8'806 m 2 (di cui 3'539 m 2 di bosco), senza ulteriore conguaglio. La divisione in natura ai sensi della seconda variante invece prevedrebbe di staccare un terreno con una superficie massima di 1'000 m 2 con l'edificio no. d'ass. 3637,

pagina 34 — 44 quest'ultimo non servendo più a scopi agricoli. Tale nuova particella andrebbe all'appellato e sarebbe non agricola. I rimanenti 10'202 m 2 sarebbero ritirati dall'appellante, la quale indennizzerebbe l'appellato per quei 6'468 m 2 (⅔ di 11'202 m 2 – 1'000 m 2 ) ancora di sua (di lui) pertinenza, senza conguaglio per lo stabile. Una tale divisione verrebbe peraltro approvata dal dipartimento competente, secondo informazioni orali da lui assunte. 6.2.Si ricorda nuovamente (cfr. consid. 3.4. supra) che nell'occorrenza non è (più) in questione l'edificio no. d'ass. 3636 situato sulla nuova particella no. 8936, quest'ultima essendo stata interamente aggiudicata all'appellante in proprietà singola (act. B.4.a). Non può quindi neanche essere dato seguito alla richiesta della convenuta (qui appellante) formulata alla cifra 2 delle domande nelle osservazioni del 1° settembre 2014 (act. A.10) di respingere l'azione in questo punto, poiché l'appellato giustamente non ha mai chiesto lo scioglimento della particella no. 8936, non essendo in comproprietà. In questa misura non può essere entrato nel merito dell'appello. Tuttavia si rammenta che è stata l'autorità precedente a suscitare questa confusione presso l'appellante, avendo erroneamente statuito nel primo dispositivo del 3 maggio 2012 (TD.I.8) lo scioglimento della comproprietà anche della particella no. 8936. Si tratta del resto solo di un punto subordinato, cosicché può rimanere interamente irrilevante per la liquidazione delle spese giudiziarie. Rilevanti sono quindi esclusivamente ancora i fondi ni. 8933 e 8938. La particella no. 8933 con la stalla no. d'ass. 3637, oggetto principale del presente dissenso, è rimasta in comproprietà fra le parti ma oggi non più in ragione di metà ciascuno, bensì di ⅔ a favore dell'appellato e ⅓ a favore dell'appellante. Nel caso del terreno inedificato e prevalentemente forestale della particella no. 8938, i rapporti di proprietà attuali sono uguali a quelli dell'altra particella (⅔ in proprietà dell'appellato e ⅓ in proprietà dell'appellante). La particella no. 8938 misura complessivi 1'268 m 2 (act. B.4.b), la particella no. 8933 ne comporta invece 11'202 m 2 (act. B.4.c). 6.3.È preso atto del fatto che entrambe le parti sembrano partire dal presupposto che sia possibile decidere, in questa sede, sulla richiesta di scioglimento della comproprietà sulle nuove particelle. Le parti paiono difatti perfino essere d'accordo sul principio dello scioglimento. Così la parte dell'azione reale doppia, costituita dall'azione di accertamento fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC,

pagina 35 — 44 può ormai essere accolta, poiché si può costatare che di principio nulla osta ormai (più) allo scioglimento della comproprietà sulle particelle in causa. 6.4.Come si è dovuto costatare, si applica ormai di nuovo la LDFR con il suo sistema di restrizioni al diritto di disporre dei fondi agricoli (vedi anche la citata sentenza del Tribunale federale 5A_522/2013) – purché le particelle entrino nel campo d'applicazione della LDFR. Secondo l'art. 6 cpv. 1 LDFR è agricolo il fondo che si presta alla gestione agricola o orticola (per più dettagli vedi EDUARD HOFER, in Commentario LDFR, osservazioni preliminari agli artt. 6-10 LDFR e l'intero commento all'art. 6 LDFR). Quali fondi sono intesi quelli ai sensi dell'art. 655 CC (qui la variante di cui all'art. 655 cpv. 2 cifra 4 CC). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LDFR le disposizioni della LDFR si applicano, salvo disposizione contraria, alle quote di comproprietà di fondi agricoli. L'art. 2 cpv. 3 LDFR esclude tuttavia l'applicabilità per i fondi di meno di 25 are non facenti parte di un'azienda agricola. Non essendo stato asserito da nessuna delle parti e non essendovi indizi per una tale tesi, si può pacificamente presumere che nel caso dei terreni in questione non si tratti di un'azienda agricola. Il nuovo capoverso 4 di detta disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2014, non interessa nella fattispecie, i nuovi diritti di proprietà sulle particelle essendo già stati iscritti nel registro fondiario. Contrariamente alla particella no. 8933, la particella no. 8938 quindi non è soggetta alla LDFR, non raggiungendo la predetta soglia di superficie minima. Le seguenti considerazioni concernenti la LDFR toccano dunque unicamente la particella no. 8933, la particella no. 8938 essendo disciplinata semmai dalla LICC. 6.4.1. In merito all'autorizzazione per l'acquisto di fondi agricoli previsto dall'art. 61 LDFR si costata che, malgrado decada l'eccezione di cui all'art. 62 lett. f LDFR inizialmente fatta valere dall'appellato, permane ancora quella giusta l'art. 62 lett. c LDFR, cosicché comunque sia per l'acquisto non è necessaria un'autorizzazione (BEAT STALDER, in Commentario LDFR, n. 13 segg. e 26 seg. ad art. 62 LDFR). La procedura di bonifica fondiaria essendo stata conclusa, non è inoltre più data nemmeno l'eccezione di cui all'art. 59 lett. a LDFR al divieto di frazionamento. In questo caso però non vi è nessun'altra eccezione, cosicché torna applicabile la regola principale di cui all'art. 58 LDFR. Nell'occorrenza entra in rassegna solo il caso del cpv. 2 di detta disposizione che vieta la suddivisione in particelle di meno di 25 are, lasciando ai Cantoni la possibilità di fissare superfici minime più estese (vedi le riflessioni seguenti sulla LICC).

pagina 36 — 44 6.4.2. Come già spiegato (consid. 5.3. supra), l'art. 88 cpv. 1 LICC vieta il frazionamento di fondi forestali in particelle di misura inferiore a 50 are e di altri fondi in particelle di misura inferiore a 12 are, per quanto il diritto federale non preveda altre regolamentazioni. La seconda parte di questa disposizione legale contiene peculiarmente una riserva per il diritto federale, il che suscita dubbi quanto all'applicabilità in vista ad esempio delle disposizioni della LDFR. Si può però plausibilmente ritenere che tale riserva sia da intendere più che altro come rammento delle disposizioni vincolanti del diritto federale. In altre parole a mente di questa Corte nella fattispecie fanno stato le superfici minime definite dal diritto cantonale (art. 88 cpv. 1 LICC), in deroga a quelle della LDFR. Nel caso in giudizio, misurando poco più di 12 are (1'268 m 2 ), alla particella no. 8938 non si applica comunque la LDFR e, causa quanto previsto dall'art. 88 cpv. 1 LICC, essa non può più essere nuovamente frazionata o, per usare la terminologia del CC, "divisa in natura", poiché è impossibile dividerla in due particelle da almeno 12 are l'una. Per questa particella dunque entrano in rassegna soltanto le altre modalità di scioglimento della comproprietà. Per ciò che attiene invece alla particella no. 8933 le varianti proposte dall'appellato rispettano entrambi i limiti, sia quello della LDFR sia quello della LICC. Sotto quest'aspetto non violano quindi il divieto di frazionamento. 6.4.3. Oltre alle limitazioni di cui all'art. 88 cpv. 1 LICC, come afferma giustamente l'appellante, vi è però anche il capoverso 3 che vieta di suddividere nuovamente fondi assegnati in una procedura di raggruppamento di terreni. Al capoverso 4 poi è prevista la possibilità di autorizzare eccezioni per motivi importanti. Per l'autorizzazione al frazionamento è competente il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità, per il frazionamento di particelle forestali invece il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste. Agli atti non figura nessun'autorizzazione simile. Nessuna delle parti poi fa valere di averne richiesta una. L'appellato afferma tuttavia nel senso che questa Corte potrebbe autorizzare lei stessa un'eccezione. L'appellante sostiene il contrario, basando la sua argomentazione sulla sentenza del Tribunale federale 5A_522/2013 del 23 aprile 2014. Effettivamente la massima Corte elvetica ha ritenuto in questa decisione non pubblicata nella raccolta ufficiale che su eccezioni al divieto di divisione materiale (inteso: ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 LDFR) e su autorizzazioni all'acquisto (inteso: ai sensi dell'art. 61 LDFR) decidono le autorità cantonali competenti e non i tribunali civili in contese di diritto all'attribuzione. Il caso alla base di quella decisione non è identico a quello presente, bensì vi ci si può rifare per la problematica in rassegna. Non s'intravvede difatti perché dovrebbe essere

pagina 37 — 44 possibile al giudice civile decidere su eccezioni al divieto di frazionamento di cui alla LICC – o per quello anche ai sensi della LDFR – se non lo è invece per le eccezioni al divieto di divisione materiale. Riassumendo quindi va seguito il ragionamento fatto dall'appellante in questo punto, concludendo infine che entrambe le particelle in questione, sia la no. 8933 sia la no. 8938, non possono essere divise in natura se non con un'autorizzazione del Dipartimento dell'economia pubblica e socialità. Quest'autorizzazione va presentata al giudice civile con l'istanza di scioglimento e non può essere presentata in seguito, il giudice non potendo pronunciare una decisione condizionale. In tal senso nella fattispecie la richiesta di divisione in natura va respinta e non va approfondita. 6.4.4. A mero titolo di completezza in materia della LDFR sia menzionato ancora che l'art. 36 cpv. 2 LDFR permette, se i rapporti di comproprietà su un fondo agricolo costituiti per contratto sono sciolti, a ognuno dei comproprietari di domandare l'attribuzione del fondo. Ciò tuttavia soltanto a condizione che l'interessato sia proprietario o disponga economicamente di un'azienda agricola e che il fondo sia ubicato nel raggio d'esercizio dell'azienda secondo l'uso locale. Entrambi i presupposti non sono adempiuti. Non occorre quindi indugiare oltre a questo proposito. 6.5.Vanno ora analizzati ancora i modi della divisione previsti dalla legge. Essi sono disciplinati dalla disposizione generale di cui all'art. 651 CC, la LDFR quale lex specialis non avendo trattato la questione. 6.5.1. L'art. 651 CC prevede che lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private o agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri (cpv. 1). Qualora i comproprietari non si accordino circa il modo di divisione, il giudice ordina la divisione della cosa in natura, e qualora questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, ne ordina la licitazione fra i comproprietari o ai pubblici incanti (cpv. 2). Trattandosi di divisione in natura la differenza dei lotti può essere conguagliata in denaro (cpv. 3). 6.5.2. La legge ha voluto dare la precedenza alla libera disposizione delle parti di scegliere insieme il modo più appropriato per sciogliere la loro comproprietà, dando loro massima libertà quanto al contenuto del loro accordo. Se un consenso non è stato raggiunto, può essere interpellato il giudice civile. Nella sua decisione il giudice è libero, ma deve tenersi alle varianti disciplinate all'art. 651 cpv. 2 e non può, ad esempio, ordinare la vendita a trattative private o addirittura aggiudicare

pagina 38 — 44 lui stesso la cosa all'uno piuttosto che all'altro comproprietario con conguaglio in denaro (vedi PTC 1970 no. 22 e PTC 2011 no. 1 consid. 5.e; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 5A_522/2013 del 23 aprile 2014 consid. 5). Egli può tuttavia scegliere la variante la più adeguata alle circostanze, considerando la natura della cosa in comproprietà e l'equità. Egli tiene conto delle situazioni delle parti, dei loro bisogni e anche delle loro intenzioni (cfr. la sentenza della Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ZF 99 20 consid. 2 con rinvio alla DTF 100 II 187 e la sentenza del Tribunale federale 5C.164/2001 del 5 novembre 2001 consid. 2, decisione emanata su ricorso contro la sentenza della Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ZF 00 71 del 12 dicembre 2000). Non è invece vincolato dalle loro richieste. In tal senso l'art. 651 cpv. 2 CC costituisce un'eccezione al principio dispositivo (cfr. l'art. 58 CPC). 6.5.3. Nel caso della divisione in natura il giudice prende inoltre le misure necessarie negli interessi delle parti secondo libero apprezzamento. Nel caso della vendita all'asta compete a lui decidere se limitarla ai soli comproprietari o invece aprirla ai pubblici incanti, senza che debba favorire a priori l'una o l'altra variante (le opinioni in dottrina divergono però leggermente in questo punto). La vendita ai pubblici incanti può essere ordinata anche successivamente, se la vendita all'asta fra i comproprietari è rimasta priva di successo. Oltre al tipo di vendita all'asta, il giudice può – ma secondo questa Camera non deve – statuire anche sulle condizioni dell'asta, ad esempio le modalità di pagamento (cfr. ZBGR 77/1996 pagg. 367 seg.). A tale scopo semmai vanno udite le parti e le modalità devono essere scelte in modo che possa essere aggiudicato il fondo in tempi ragionevoli. Se decide di fissare un'offerta minima, deve anche ordinare un secondo incanto per il caso che non si giungesse all'aggiudicazione. Per il secondo incanto non può invece più essere decretata un'offerta minima. Si applicano gli artt. 229 segg. CO (vedi per più dettagli sull'intero tema BENNO SCHNEIDER, op. cit., pagg. 179 segg.; ROBERT HAAB, op. cit., n. 5 e 8 segg. ad artt. 650 e 651 CC; PETER LIVER, op. cit., pagg. 81 segg.; ARTHUR MEYER-HAYOZ, op. cit., n. 18 segg. ad art. 651 CC; PASCAL SIMONIUS/THOMAS SUTTER, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol. I, Basilea 1995, § 14 n. 116; CHRISTOPH BRUNNER/JÜRG WICHTERMANN, op. cit., n. 1 segg. ad art. 651 CC; PAUL- HENRI STEINAUER, op. cit., n. 1188 segg.). 6.5.4. Si ricordano infine ancora i diritti di prelazione legali del comproprietario di cui all'art. 682 CC e dell'affittuario di cui agli artt. 47 cpv. 2 e semmai 49 cpv. 2 LDFR (vedi l'art. 682a CC) che possono essere esercitati anche in caso di incanto

pagina 39 — 44 forzato (cfr. l'art. 681 CC). Non convince a tale proposito il commento di BENNO STUDER, l'esercizio del diritto di prelazione dovendo essere possibile, a mente della Corte giudicante, anche in caso di scioglimento della comproprietà (BENNO STUDER, in Commentario LDFR, n 6 ad art. 36 LDFR). Il diritto di prelazione deve invece necessariamente essere esercitato in occasione dell'asta stessa e alle condizioni fissate per quella (vedi HEINZ REY/LORENZ STREBEL, in Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch II, op. cit., n. 2 ad art. 681 CC e n. 2 ad art. 682a CC con rinvii). Tuttavia, per usufruire del diritto di prelazione secondo l'art. 47 cpv. 2 LDFR occorre che (lett. a) sia scaduta la durata legale minima dell'affitto prevista dalle disposizioni della Legge federale sull'affitto agricolo del 4 ottobre 1985 (LAAgr; SR 221.213.2), nell'occorrenza sei anni ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LAAgr, e che (lett. b) l'affittuario sia proprietario o disponga economicamente di un'azienda agricola e il fondo affittato sia ubicato nel raggio d'esercizio dell'azienda secondo l'uso locale. Nel caso in rassegna nessuna delle parti ha reso sufficientemente plausibile che ciò sia il caso. Difatti non è stato provato che vi sia stato un contratto d'affitto di durata di almeno sei anni. Di conseguenza si può ragionevolmente presumere che non vi sia alcun affittuario con diritto di prelazione. 6.6.Come si è visto, nel caso in giudizio le parti non hanno trovato un accordo fra di loro per lo scioglimento della comproprietà e una divisione in natura non entra in considerazione per i motivi delucidati per esteso. Resta dunque solo la vendita all'asta, sia quella fra i comproprietari sia quella ai pubblici incanti. Tuttavia si rileva che l'attore qui appellato non ha mai chiesto una tale vendita all'asta e i primi giudici non si sono mai chinati su questa modalità di scioglimento, avendo dato la precedenza alla divisione in natura. Essendo però già passato parecchio tempo e considerato che in definitiva questa Camera ritiene che nella fattispecie non si imponga necessariamente fissare le modalità concrete della vendita all'asta, si giustifica decidere in questa sede il modo concreto di scioglimento di comproprietà per terminare una volta per tutte il disputo. Nell'occorrenza si è costatato che non dovrebbero esserci degli affittuari con diritti di prelazione. Cionondimeno, va ricordato ancora che per l'acquisto di un fondo agricolo come lo è la particella no. 8933 (ma non la particella no. 8938, questa non rientrante nel campo d'applicazione della LDFR), giusta l'art. 63 LDFR è necessaria un'autorizzazione. Questa è rifiutata se l'acquirente non è coltivatore diretto (lett. a), è stato pattuito un prezzo esorbitante (lett. b), o il fondo da acquistare è ubicato fuori del raggio d'esercizio dell'azienda dell'acquirente

pagina 40 — 44 secondo l'uso locale. Ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LDFR il motivo di rifiuto del prezzo esorbitante non è pertinente se il fondo agricolo è acquistato nell'ambito di una procedura di realizzazione forzata. In conclusione, conviene decretare in questa sede che lo scioglimento della comproprietà sulle due particelle ni. 8933 e 8938 vada eseguita separatamente, essendo applicabili regole diverse alle due particelle, e che esso vada fatto mediante licitazione ai pubblici incanti, senza che questa Corte fissi i dettagli della vendita all'asta. 6.7.Per tutti questi motivi, l'appello va accolto nel senso dei considerandi, nella misura in cui è ricevibile (consid. 6.2. supra). La decisione impugnata va annullata e l'azione va accolta parzialmente (scioglimento delle nuove particelle), nella misura in cui non è stralciata dai ruoli perché divenuta priva d'oggetto (scioglimento della vecchia parcella no. 61/5). 7.Le spese giudiziarie sono composte dalle spese processuali e dalle spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC). Sono spese processuali innanzitutto gli esborsi forfettari per la decisione e le spese dell'assunzione delle prove (art. 95 cpv. 2 CPC). Se statuisce essa stessa ai sensi dell'art. 318 cpv. 1 lett. b CPC, l'autorità giudiziaria superiore pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza (art. 318 cpv. 3 CPC). Le spese processuali di entrambe le sedi vanno fissate e ripartite d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Poco importa quindi che l'appellante non abbia motivato la richiesta di nuova ripartizione delle spese, come censura l'appellato. Parimenti, il giudice assegna d'ufficio le ripetibili secondo le tariffe cantonali (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC). La parte prevalente ha difatti diritto a un'indennità a titolo di ripetibili in primo luogo per le spese necessarie e quelle per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 3 CPC). Questa va versata dalla parte soccombente. A tale fine, le parti possono – ma non devono – presentare una nota delle loro spese. Qualora tralascino di farlo, spetta al giudice fissare d'ufficio l'importo concreto dell'indennità, adeguato alle circostanze del caso. 7.1.Nell'occorrenza la ripartizione delle spese processuali per la procedura di conciliazione può rimanere invariata, l'attore qui appellato essendo stato obbligato a sostenere i costi dell'autorizzazione ad agire di CHF 150.00 e le altre spese di CHF 300.00 essendo state ripartite equamente fra le parti. L'attore che aveva prestato un anticipo di CHF 300.00 ha dunque già saldato le sue spese

pagina 41 — 44 processuali. La convenuta dovrà quindi ancora versare i suoi CHF 150.00, nella misura in cui non lo abbia ancora fatto. 7.2.Vista la decisione di questa Corte che ha ritenuto che la decisione di prima istanza va annullata, ma che sarebbe stato possibile che una parte dell'azione avrebbe potuto avere esito positivo, se fosse stato disposto un modo di scioglimento diverso, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 CPC le spese della procedura dinanzi al Tribunale distrettuale Bernina di complessivi CHF 5'400.00 vanno distribuiti in ragione di ⅔ o CHF 3'600.00 a carico dell'attore. In questa misura sono compensate con l'anticipo da lui già versato di CHF 1'500.00, cosicché all'attore restano da pagare CHF 2'100.00 al Tribunale distrettuale Bernina. Per il resto, cioè ⅓ o CHF 1'800.00, le spese di primo grado restano a carico della convenuta. Non si impone intanto una modifica del importo totale di CHF 5'400.00, parendo questo ragionevole e adeguato. Analogamente vanno distribuite le spese ripetibili. L'attore deve rifondere circa ⅔ delle spese ripetibili della convenuta e viceversa lei circa ⅓ delle ripetibili di lui per quella sede, essendo egli divenuto ormai parte soccombente per approssimativamente tale proporzione. L'avv. Fabrizio Visinoni, allora patrocinatore della convenuta, aveva presentato una nota d'onorario il 21 dicembre 2011 (act. TD.IV.2), facendo valere 9.5 ore contabili da CHF 270.00 l'una, per complessivi CHF 2'896.50 (IVA inclusa). Tale importo totale pare congruo e può essere ammesso quale base di calcolo, cosicché l'attore dovrà rifondere un importo forfettario di CHF 2'000.00. L'avv. Martino Luminati a suo turno aveva chiesto con nota d'onorario del 7 marzo 2012 (act. TD.IV.1a) un importo complessivo di 9'385.85, composto da CHF 8'437.50 di onorario, CHF 253.10 di spese varie e CHF 695.25 di IVA, mentre invece il Tribunale distrettuale Bernina gli ha riconosciuto unicamente CHF 7'500.00 (spese e IVA incluse). Questa decisione può essere mantenuta. Dei CHF 7'500.00 perciò la convenuta è tenuta a versarne ⅓ o CHF 2'500.00 all'attore. La differenza fra i due importi fissati essendo relativamente esigua (CHF 2'000.00 da versare alla convenuta e CHF 2'500.00 da versare all'attore, cioè CHF 500.00 effettivamente da pagare all'attore), e considerato l'esito assai particolare del caso in rassegna, secondo equità si giustifica compensare interamente le spese ripetibili per la procedura di prima istanza. 7.3.In considerazione di tutti gli elementi del caso in giudizio le spese processuali della presente procedura d'appello sono fissate a CHF 4'500.00. Per i

pagina 42 — 44 motivi esposti, esse vanno a carico dell'appellato prevalentemente soccombente nella stessa misura, cioè ⅔ o CHF 3'000.00. Per il resto, ossia CHF 1'500.00, vanno a carico dell'appellante. L'importo complessivo va tuttavia compensato con l'anticipo di CHF 4'000.00 versato dall'appellante, concedendole il diritto di regresso nella misura di CHF 2'500.00 nei confronti dell'appellato. L'appellato deve dunque versare CHF 500.00 direttamente al Tribunale cantonale e CHF 2'500.00 all'appellante, mentre l'appellante non deve più pagare nulla. La stessa ripartizione proporzionale deve valere per le spese ripetibili. L'appellante è tenuta a rifondere all'appellato un'indennità a titolo di ripetibili di detta entità anche per questa sede, ovvero ⅓ del importo riconoscibile, e viceversa l'appellato deve pagare all'appellante ⅔ delle sue (di lei) spese ripetibili ammesse. L'appellante pare aver presentato l'appello di persona, firmandolo lei stessa. Pochi giorni dopo l'inoltro della memoria d'appello, però, l'avv. Christian Clopath ha comunicato di patrocinare d'ora in avanti l'appellante. In seguito egli non ha trasmesso una nota d'onorario. L'indennità a titolo di ripetibili va dunque fissata d'ufficio. Nell'evenienza pare equo aggiudicargli un'indennità forfettaria di CHF 3'000.00 (spese e IVA incluse), tenendo conto anche del dispendio avuto per l'udienza di conciliazione. Per ciò che attiene all'avv. Martino Luminati, ormai defunto, pure lui non ha presentato una nota d'onorario. In considerazione delle varie memorie scritte e accertamenti fatti si giustifica aggiudicargli anche a lui un'indennità forfettaria di CHF 3'000.00 (spese e IVA incluse). Di conseguenza, dopo compensazione degli importi, l'appellato dovrà versare all'appellante CHF 1'000.00 di spese ripetibili per questa sede. 8.L'8 novembre 2014 è deceduto l'avv. Martino Luminati, fino ad allora patrocinatore dell'appellato. La comunicazione della presente decisione è di conseguenza fatta direttamente all'appellato, come da lui richiesto telefonicamente e confermato con scritto del 21 gennaio 2015 (act. D.20) e in sede d'udienza di conciliazione, avendo prediletto di non (ancora) nominare un nuovo patrocinatore.

pagina 43 — 44 III. La Prima Camera civile decide: 1.Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto nel senso dei considerandi e la decisione impugnata è annullata. 2.Nella misura in cui l'attore (Y._____ ) chiese lo scioglimento della vecchia parcella no. 61/5, l'azione è stralciata dai ruoli perché divenuta priva d'oggetto. 3.Per il resto l'azione è parzialmente accolta. La comproprietà delle parti alle particelle ni. 8933 e 8938 è sciolta mediante licitazione ai pubblici incanti. Qualora i terreni non siano aggiudicati a nessuna delle due parti, il ricavo va distribuito equamente fra loro. L'Ufficio di esecuzione Valposchiavo è incaricato di eseguire la licitazione secondo le regole applicabili. 4.Le spese processuali del Tribunale distrettuale Bernina di CHF 5'400.00 vanno a carico dell'attore (Y.) in ragione di ⅔, ovvero CHF 3'600.00, e sono compensate con l'anticipo di CHF 1'500.00 da lui versato. L'attore dovrà dunque versare ancora CHF 2'100.00 al Tribunale distrettuale Bernina. Per il resto, cioè ⅓ ovvero CHF 1'800.00, vanno a carico della convenuta (X.). Le spese ripetibili per quella sede sono compensate. 5.Le spese processuali della procedura d'appello di CHF 4'500.00 vanno a carico dell'appellante (X.) in ragione di ⅓, ovvero CHF 1'500.00, e per il resto, cioè ⅔ ovvero CHF 3'000.00, vanno a carico dell'appellato (Y.). L'importo complessivo è tuttavia compensato con l'anticipo di CHF 4'000.00 versato dall'appellante, concedendole il diritto di regresso nella misura di CHF 2'500.00 nei confronti dell'appellato. L'appellato deve dunque versare CHF 500.00 direttamente al Tribunale cantonale e CHF 2'500.00 all'appellante, mentre l'appellante non deve più pagare nulla. L'appellato è inoltre obbligato a versare all'appellante CHF 1'000.00 (spese e IVA incluse) a titolo di ripetibili, le altre spese ripetibili essendo compensate fra le parti.

pagina 44 — 44 6.Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 7.Comunicazione a:

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