Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.:Coira, 31 maggio 2013Comunicata per iscritto il: ZK1 12 1813 giugno 2013 Decisione Prima Camera civile PresidenzaPritzi GiudiciMichael Dürst e Brunner Attuario Rogantini Nell'appello civile di X., appellante, patrocinata dall‘avv. Chiarella Rei-Ferrari, Casella postale 1036, Via Alberto di Sacco 8, 6501 Bellinzona, contro la decisione del Tribunale distrettuale Moesa, giudice unico, del 5 aprile 2012, comunicata il 5 aprile 2012, in re dell’appellante contro Y., appellato, patrocinato dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Piazza della Grida, 6535 Roveredo, concernente misure a protezione dell'unione coniugale (contributo alimentare), è risultato:

pagina 2 — 19 I. Fattispecie A.X._____ e Y._____ si sposarono il 30 agosto 1980 dinanzi all’Ufficiale di stato civile di Roveredo. Dalla loro unione il 22 febbraio 1990 nacque il figlio unico Z., ormai maggiorenne. B.Le parti vivono separate dal 1° dicembre 1999. Il marito ha continuato a vivere nell’abitazione coniugale, facendosi carico di ogni onere connesso alla stessa. Durante la separazione, la moglie continuò ad effettuare i necessari prelevamenti dal conto del marito, disponendo di una carta di credito relativa a detto conto. Essa si faceva carico della pigione, le relative spese accessorie, i costi di allacciamento telefonico e TV, e l’assicurazione economia domestica, mentre tutte le ulteriori spese venivano pagate dal marito, inclusi i premi di cassa malati della famiglia. C.Una prima procedura di divorzio resa pendente dinanzi all’Ufficio di Circolo di Roveredo con istanza del 18 dicembre 2009 da Y. fu stralciata dai ruoli. D.Con istanza provvisionale del 13 gennaio 2010 (act. TD.1.1), mutata in sede d’udienza del 1° marzo 2010 in istanza per l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale, X._____ chiese al Tribunale distrettuale Moesa di obbligare il marito a versarle, mensilmente e anticipatamente, l’importo di CHF 5'000.– a titolo di contributo di mantenimento, retroattivamente dal mese di dicembre 2009 compreso. Postulò inoltre il riconoscimento di una provisio ad litem di CHF 5'000.– . Alla base di tale istanza sarebbe stato il fatto che ai primi di dicembre 2009 il convenuto avrebbe improvvisamente revocato la procura a favore dell’istante sul conto a lui intestato, bloccato la partner card dell’istante e chiesto alla D._____ di separare le quote di cassa malati, il tutto senza alcun preavviso. Il convenuto si oppose all’istanza con osservazioni del 1° marzo 2010 (act. TD.1.2). A titolo volontario, da dicembre 2009 a fine maggio 2011 compreso, il convenuto versò all’istante l’importo di CHF 2'500.– mensili quale contributo alimentare – somma che l’istante ha sempre definito quale acconto. E.Il rapporto di lavoro di Y._____ con l’B._____ SA fu terminato dalla datrice di lavoro in data 24 novembre 2010 (vedi act. TD.5.4). Il convenuto lavorò in seguito per la ditta C._____ SA, fino a maggio 2011 (contratto di lavoro a tempo determinato; cfr. act. TD.5.4), per poi prendere un impiego presso la A._____ SA, Coira, da giugno 2011.

pagina 3 — 19 F.Il 25 luglio 2011 (inc. no. 135.11.124) X._____ inoltrò una nuova istanza al Tribunale distrettuale Moesa, pretendendo da questo di obbligare il convenuto a versarle l’importo mensile e anticipato di CHF 3'000.– a titolo di contributo di mantenimento, e di ordinare al terzo debitore di trattenere e riversarle tale importo ai sensi dell’art. 177 CC. Con osservazioni del 16 agosto 2011 il convenuto si oppose anche a quest’istanza. Il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ordinò con decisioni del 22 settembre 2011 e 28 ottobre 2011 alla A._____ SA, Coira, la datrice di lavoro attuale del convenuto, di dedurre mensilmente dallo stipendio di Y._____ l’importo di CHF 2'500.–, la prima volta per il mese di settembre 2011. G.Con decisione del 5 aprile 2012, comunicata lo stesso giorno, il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa pronunciò quanto segue: “1. Le istanze 13 gennaio 2010, 25 luglio 2011 e 13 settembre 2011 sono parzialmente accolte. L’istanza 16 agosto 2011 è respinta. 1.1 Il convenuto è obbligato a versare all’istante, mensilmente e anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese, per il periodo dicembre 2009 – maggio 2011, l’importo di CHF 3'045.– a titolo di contributo alimentare. 1.2 Il convenuto è obbligato a versare all’istante, mensilmente e anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese, a far tempo da giugno 2011, l’importo di CHF 1'396.– a titolo di contributo alimentare. 1.3 A parziale revoca dell’ordine impartito in data 28 ottobre 2011, alla A._____ SA, Coira, è ordinato di dedurre mensilmente dallo stipendio di Y., Roveredo, l’importo di CHF 1'396.–, la prima volta per il mese di aprile 2012. L’ordine è impartito con la comminatoria delle conseguenze penali previste all’art. 292 Codice penale svizzero (multa) in caso di disobbedienza a decisioni dell’autorità competente. 2.La tassa di giustizia di CHF 4'000.– è a carico delle parti in ragione di 1/2 ciascuna e per l’istante, al beneficio del gratuito patrocinio, a carico del Tribunale distrettuale Moesa. Le ripetibili sono compensate. 3.(Indicazione dei mezzi di impugnazione) 4.(Notificazioni)” H.Contro detta decisione sia X. (ZK1 12 18), sia Y._____ (ZK1 12 19) hanno interposto appello. Y._____ ha poi ritirato il suo appello del 20 aprile 2012 con scritto del 30 aprile 2012, perciò la procedura ZK1 12 19 è stata stralciata dal ruolo con decreto cresciuto in giudicato del 1° maggio 2012. X._____ invece ha presentato la sua motivazione scritta d’appello in data 20 aprile 2012, con i seguenti petiti:

pagina 4 — 19 “1. L’appello di X._____ è accolto per cui, In riforma del dispositivo no. 1 della decisione 5/10 aprile 2012 del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa le istanze di X._____ sono parzialmente accolte; di conseguenza, 1.1 Y._____ è obbligato a versare a X._____ mensilmente ed anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese a far tempo dal mese di dicembre 2009 compreso innanzi l’importo di CHF 3'381.00. 1.2 Alla società A._____ SA, Coira, è ordinato di dedurre mensilmente dallo stipendio di Y., Roveredo, l’importo di CHF 3'381.00 a far tempo dal primo salario percepito. 1.3 L’ordine è impartito con la comminatoria delle conseguenze penali previste all’art. 292 CP (multa) in caso di disobbedienza a decisioni dell’autorità competente. 2.In parziale riforma del dispositivo no. 2 della citata decisione a X. sono riconosciute ripetibili di CHF 6'000.00. 3.Tasse e spese giudiziarie di questa sede sono a carico di Y._____ il quale rifonderà a X._____ ripetibili di CHF 5'000.00. 4.X._____ è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio nella procedura d’appello davanti a codesto Tribunale con la designazione quale patrocinatrice d’ufficio dell’Avv. Chiarella Rei-Ferrari in Bellinzona. 5.Protestate spese e ripetibili.” In sostanza l’appellante X._____ fa valere che le conclusioni del primo giudice relative alla distinzione tra il reddito percepito dalla parte appellata presso la società B._____ SA e la società A._____ SA, con un’importante riduzione del reddito computabile ai fini del calcolo del contributo da stabilire a favore dell’appellante, sarebbero erronee. In più contesta pure il calcolo del suo fabbisogno minimo che non contemplerebbe in modo corretto tutte le spese da lei stessa indicate, in particolare quelle dell’alloggio e della cassa malati. I.Il 24 aprile 2012 il presidente della prima Camera civile ha sollecitato l’appellante X._____ a presentare un’istanza di gratuito patrocinio separata, debitamente motivata e contenente un consueto calcolo del reddito e fabbisogno (act. D.1). X._____ ha in seguito inoltrato di persona – cioè non tramite la sua patrocinatrice – una domanda di gratuito patrocinio con tanto di documentazione attuale in data 5 maggio 2012 (vedi l’act. A.1 della procedura ERZ 12 209). J.L’appellato ha presentato la sua risposta all’appello l’8 maggio 2012 (act. A.2) con la quale ha chiesto la reiezione integrale dell’appello e la conferma della decisione impugnata, protestando spese e ripetibili.

pagina 5 — 19 K.Con scritto del presidente della prima Camera civile del 9 maggio 2012 è stato dichiarato chiuso lo scambio di scritti (act. D.4). L. Con decreto del 30 gennaio 2013, comunicato il 31 gennaio 2013 e ormai passato in giudicato, il presidente della prima Camera civile ha respinto la domanda di gratuito patrocinio presentata dall’appellante (ERZ 12 209). M.L’appellante ha presentato un’istanza di nuova prova in data 15 febbraio 2013, inoltrando il contratto di locazione del figlio Z._____ del 23 gennaio 2013 con i dati completi. Essa l’ha però subito ritirata a favore di una nuova identica istanza di nuova prova il 26 febbraio 2013, ma con il predetto contratto in forma semicriptata (act. A.4). Quest’ultimo è stato trasmesso per conoscenza all’appellato assieme all’istanza il 27 febbraio 2013 (act. D.7). Con scritto del 1° marzo 2013 (act. D.8) l’appellato ha richiesto un termine per presentare osservazioni. Senza che la presidenza della prima Camera civile abbia dovuto ordinare un termine, egli ha poi inoltrato le sue osservazioni il 5 marzo 2013 (act. A.5), con le quali chiede che l’istanza sia dichiarata inammissibile perché tardiva. Le osservazioni dell’appellato sono state trasmesse per conoscenza all’appellante il 6 marzo 2013 (act. D.9), chiudendo così nuovamente lo scambio di scritti. N.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti e la motivazione della sentenza del primo giudice si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi 1.Le decisioni dei giudici unici dei tribunali distrettuali in materia di misure a protezione dell’unione coniugale sono pronunciate in procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC). Contro di esse può essere presentato appello giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC. L’appello, scritto e motivato, dev’essere proposto al Tribunale cantonale quale autorità giudiziaria superiore ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 della legge d’applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 (LACPC; CSC 320.100) entro 10 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata (art. 311 CPC in unione con l’art. 314 cpv. 1 CPC). Competente è la prima Camera civile del Tribunale cantonale (art. 6 lett. a dell’ordinanza sull’organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010

pagina 6 — 19 [OOTC; CSC 173.100]). Proposto il 20 aprile 2012, ossia nel termine di 10 giorni dalla notifica avvenuta il 10 aprile 2012 (vedi timbro postale sull’act. B.1), l’appello è tempestivo e principalmente ricevibile in ordine. La richiesta di gratuito patrocinio (cifra 4 dei petiti d’appello), presentata poi anche separatamente da X._____ in persona (ERZ 12 209) con tanto di documentazione necessaria, è già stata trattata e respinta con decreto del 30 gennaio 2013 passato in giudicato. Non si impone dunque riesaminarla in questa sede. 2.Con istanza di nuova prova del 15 febbraio 2013 l’appellante ha inoltrato il contratto di locazione del figlio Z._____ del 23 gennaio 2013 con i dati completi. Essa l’ha però subito ritirata a favore di una versione identica dell’istanza in data 26 febbraio 2013 (act. A.4), ma accompagnata questa volta dal predetto contratto in forma semicriptata (act. B.3) “per motivi di protezione dei dati”. L’appellante fa valere che il primo giudice avrebbe ammesso la deduzione – contestata dalla stessa appellante – di CHF 450.– sul fabbisogno dell’appellante a dipendenza del fatto che il figlio maggiorenne abitava con lei. Con il contratto di locazione concluso dal figlio il 23 gennaio 2013 con una terza persona (criptata nell’act. B.3), l’appellante porta quindi a conoscenza un nuovo fatto, ovvero che il figlio avrebbe preso in affitto un appartamento in una località (criptata nell’act. B.3) nel Canton Ticino dal 1° marzo 2013 e che quindi non abiterebbe più con la stessa appellante. L’appellato ha inoltrato le sue osservazioni il 5 marzo 2013 (act. A.5), con le quali chiede che l’istanza sia dichiarata inammissibile perché tardiva. Va esaminato dapprima se il nuovo mezzo di prova possa essere ammesso. Come sarà dimostrato, l’esame va eseguito in modo approfondito, dato che le conseguenze della prassi scelta sono relativamente incisive per le procedure d’appello e la decisione è dunque una di principio. 2.1Giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nella procedura d’appello i nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b). Nelle procedure sommarie di misure a protezione dell’unione coniugale come la presente si applica il principio inquisitorio (art. 272 CPC). Nella dottrina e nella giurisprudenza è controverso se l’ammissibilità limitata dei nova nella procedura d’appello ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC si applichi anche in procedure nelle quali il giudice accerta d’ufficio i fatti (vedi fra tante la sentenza OGE 10/2012/19 del Obergericht Sciaffusa del 23 ottobre 2012 con numerosi rinvii). Mentre diversi

pagina 7 — 19 autori sostengono che l’art. 229 cpv. 3 CPC vada applicato per analogia anche alle procedure d’appello, ammettendo così generosamente dei nova in dette procedure, altri si esprimono in senso contrastante, argomentando essenzialmente che al contrario del progetto del Consiglio federale (vedi art. 314 del progetto, FF 2006 6858) che prevedeva ancora un rinvio esplicito alle disposizioni sulla procedura di primo grado, il parlamento avrebbe deciso – volutamente – di omettere un tale rinvio, il che andrebbe interpretato quale silenzio qualificato. Di conseguenza sarebbe esclusa l’applicazione per analogia dell’art. 229 cpv. 3 CPC. 2.2Nella sua sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012 (pubblicata nella raccolta ufficiale: DTF 138 III 625) al considerando 2.2 con rinvii alla dottrina e alle deliberazioni parlamentari il Tribunale federale ha ritenuto che, anche se si tratterebbe di una maggioranza degli autori che si sarebbe schierata dietro la prima interpretazione – certi senza motivarne il perché o solo sommariamente (ad esempio Peter Volkart, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Zurigo/San Gallo 2011, n. 17 ad art. 317 CPC) –, la minoranza che seguirebbe la tesi contraria avrebbe degli argomenti più elaborati e convincenti, specie se si considererebbe la storia della disposizione in questione (cfr. in merito anche Benedikt Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Basilea 2011, n. 30 segg. e 36 segg.). Ricordando poi che la procedura semplificata e, d’altronde, ancor più la procedura sommaria in contrasto con la procedura ordinaria si distinguono nel loro scopo comune di essere più celeri ed espedienti, sarebbe paradossale, rileva giustamente il Tribunale federale, ammettere più generosamente dei nova ciò nonostante, nel senso che l’istante potrebbe addurre mezzi di prova in via d’appello che aveva negletto di produrre in prima istanza. Alla luce di questa nuova giurisprudenza della massima corte elvetica, perlomeno per quanto concerne la lettera b dell’art. 317 cpv. 1 CPC che limita l’adduzione di nova o meglio pseudo-nova in sede d’appello qualora fosse stato possibile, applicando la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze, addurli dinanzi alla giurisdizione inferiore, pare dunque chiaro che un’applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 229 cpv. 3 CPC debba essere esclusa. 2.3Ci si potrebbe chiedere ancora se invece una tale applicazione per analogia sarebbe possibile per ciò che riguarda la lettera a della citata disposizione. Già il nesso fra le due lettere però lascia pensare il contrario, costituendo esse delle condizioni cumulative per l’ammissione di nova in sede d’appello. Del resto anche

pagina 8 — 19 la disciplina processuale lo pretende (artt. 52, 115 o in extremis 128 CPC; vedi Francesco Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pagg. 97 segg. ad art. 52 CPC con rinvii alla giurisprudenza). Inoltre, nonostante vada senz’altro ammesso che vi sia un certo interesse di natura di economia processuale nel evitare che qualora le circostanze cambino nel corso della procedura d’appello occorra istanziare interamente a nuovo il caso in primo grado per poter tenerne conto, va pure ritenuto che il principio di concentrazione e di celerità e d’altronde anche il diritto della controparte ad essere sentiti e alla garanzia d’accesso a tutte le vie di ricorso disponibili giusta l’art. 6 CEDU va reputato prevalente anche in questo contesto. Se nella fattispecie si volesse ammettere che il contratto di locazione del figlio – laddove inoltrato tardivamente ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 lett. a CPC – andrebbe in ogni caso considerato in applicazione per analogia dell’art. 229 cpv. 3 CPC, il marito qui appellato perderebbe una via di ricorso, ovvero il nuovo esame da parte del Tribunale cantonale quale giurisdizione d’appello e di reclamo con cognizione più vasta che quella del Tribunale federale. Anche per questo motivo quindi a mente del Tribunale cantonale si impone un’interpretazione tale dell’art. 317 cpv. 1 CPC che non permette un’applicazione analogica dell’art. 229 cpv. 3 CPC. In altre parole l’art. 317 cpv. 1 CPC disciplina esaustivamente l’ammissibilità dei nova in via d’appello. La non ripresa del rinvio all’art. 229 cpv. 2 e 3 CPC come originariamente proposta dal Consiglio federale corrisponde dunque ad un silenzio qualificato del legislatore. In deroga della giurisprudenza del Tribunale cantonale, specie della prima Camera civile, nella prima fase d’introduzione del CPC federale (vedi le decisioni ZK1 11 5 del 18 febbraio 2011 consid. 3; ZK1 11 64 del 20 ottobre 2011 consid. 1.d con rinvii ad altre decisioni; ZK1 12 3 del 15 marzo 2012 consid. 2; ZK1 12 38 del 5 luglio 2012), la cui motivazione era però relativamente sommaria, in conferma invece della giurisprudenza annunciata implicitamente con le decisioni della seconda Camera civile ZK2 11 30 dell’11 settembre 2012 consid. 2.c e ZK2 11 48 del 12 settembre 2012 consid. 2.d e messa in opera poi con la decisione ZK2 11 22/23 del 28 marzo 2013 consid. 7 e altre (per la prima Camera civile vedi solo la ZK1 12 76/77 del 26 aprile 2013 prevista per la pubblicazione), il Tribunale cantonale ritiene che l’art. 229 cpv. 3 CPC non sia applicabile alle procedure d’appello. Ciò vale perlomeno per le procedure di misure a protezione dell’unione coniugale nelle quali si tratta di statuire unicamente sui contributi alimentari fra i coniugi. Resta intanto ancora da chiarire se ciò debba valere anche in casi in cui non vige solo il principio inquisitorio attenuato, bensì quello illimitato che implica

pagina 9 — 19 l’applicazione della non vincolatività delle conclusioni delle parti (“massima ufficiale”), ad esempio quando si tratta di decidere sul contributo alimentare dei figli, sul diritto di visita o su altre questioni che toccano gli interessi dei figli (Giorgio A. Bernasconi, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pagg. 1230 segg. ad art. 272 CPC con rinvii alla giurisprudenza; vedi ad esempio la decisione LC130019 dell’Obergericht Zurigo dell’8 maggio 2013 che solleva la questione e si schiera a favore di un’applicazione per analogia dell’art. 229 cpv. 3 CPC in quei precisi casi, auspicandosi però una decisione della massima corte in merito). 2.4Di conseguenza nel caso in giudizio va esaminato se il contratto di locazione del figlio Z._____ presentato dalla madre sia ammissibile alla luce di quanto esposto, cioè esclusivamente sotto l’aspetto dell’art. 317 CPC e non (anche) quello dell’art. 229 cpv. 3 CPC. Mentre è pacifico che non sia stato possibile produrre detto contratto nella procedura di primo grado, non trattandosi di un pseudo-novum, bensì di un vero fatto nuovo venuto in essere soltanto nel corso della procedura d’appello (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. l’art. 229 cpv. 1 lett. b CPC), va vagliato ancora se questo sia stato presentato tempestivamente ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 lett. a CPC. L’appellato lo contesta espressamente, segnalando che fra il sorgere del contratto e il suo inoltro sia passato troppo tempo. Va premesso che vi sono due dimensioni della tempestività ai sensi della citata disposizione: una è quella riguardante il sorgere e/o la scoperta del fatto nuovo (si potrebbe parlare di “tempestività assoluta”) e l’altra invece è riferita al corso, o meglio allo stadio, della procedura (si potrebbe chiamarla “tempestività relativa”). L’appellato sostiene che il contratto non rispetterebbe la tempestività assoluta. Va dunque esaminata dapprima quest’ultima, per poi in un secondo passo statuire d’ufficio anche sulla tempestività relativa. 2.4.1 La dottrina non è unanime sulla definizione dell’espressione “immediatamente addotti” di cui all’art. 317 cpv. 1 lett. a CPC. Una maggioranza degli autori non propone nessun termine concreto per la tempestività assoluta. Questi autori si orientano piuttosto alla tempestività relativa e ritengono che il termine “immediatamente” significhi che i nuovi fatti e nuovi mezzi di prova vadano presentati già nella memoria d’appello o di risposta, all’occasione dell’ultima azione istruttoria – che sia questa il dibattimento orale, il secondo scambio di scritti o, il caso più frequente, il primo scambio di scritti – o in ogni caso al più tardi entro

pagina 10 — 19 la chiusura dello scambio di scritti (vedi Peter Reetz/Sarah Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 23 e 46 ad art. 317 CPC; Benedikt Seiler, op. cit., n. 1303 segg.). Qualora i nuovi fatti e nuovi mezzi di prova siano emersi pur più tardi, gli stessi autori si limitano a sostenere che sia possibile presentarli “alla prima occasione” (vedi Dominik Gasser/Brigitte Rickli, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kurzkommentar, Zurigo/San Gallo 2010, n. 2 ad art. 317 CPC) o “possibilmente subito dopo la presa d’atto rispettivamente la scoperta” (vedi Karl Spühler, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 5 ad art. 317 CPC; Martin H. Sterchi, in Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, vol. II, Berna 2012, n. 6 seg. ad art. 317 CPC) e che vadano “accompagnati di regola da un’istanza di nuova prova” (Dominik Gasser/Brigitte Rickli, loc. cit.; Martin H. Sterchi, loc. cit; e più dettagliatamente Benedikt Seiler, op. cit., n. 1292 segg. e 1354 segg.). Altri autori invece si pronunciano a favore di un termine assoluto di pochi giorni fino a due settimane (Peter Volkart, op. cit., n. 7 segg. ad art. 317 CPC; Karl Spühler, op. cit., n. 5 ad art. 317 CPC; Benedikt Seiler, le cui delucidazioni nella sua tesi di dottorato [op. cit., n. 1324 segg.] sono considerevolmente più esaurienti, propone addirittura un termine di cinque giorni – il termine più breve del diritto di esecuzione elvetico – come in materia di esecuzione cambiaria [cfr. artt. 177 segg. LEF]). 2.4.2 Nella fattispecie concreta il contratto di locazione del 23 gennaio 2013 (act. B.3) è stato inoltrato quale nuova prova pur con istanza del 15 febbraio 2013, ritirata questa poi ancora a favore di una nuova istanza del 26 febbraio 2013. Quest’ultima è stata trasmessa all’appellato con la possibilità di presentare osservazioni (per il diritto ad essere sentiti nell’ambito di nuove prove inoltrate nel corso della procedura d’appello cfr. fra molti Peter Reetz/Sarah Hilber, op. cit., n. 25 ad art. 317 CPC; vedi anche il diritto alla replica riconosciuto dalla giurisprudenza costante del Tribunale federale, confermato ad esempio nella DTF 137 I 195). Con risposta del 5 marzo 2013 (act. A.5) esso chiede che l’istanza sia dichiarata inammissibile perché tardiva ai sensi della citata disposizione, adducendo un passaggio del commentario basilese. Nell’istanza l’appellante non si è pronunciata sul momento in cui è venuta a sapere del contratto di locazione. Essa non si è espressa in merito neanche dopo che le sono state messe a conoscenza le osservazioni dell’appellato. Chiaro è comunque che il figlio Z._____ abitava con lei almeno fino a fine febbraio 2013. Non essendoci alcuni indizi di un rapporto perturbato o di una comunicazione difficile fra madre e figlio, si può senz’altro presumere che se il figlio intendeva andar via di casa, lo abbia

pagina 11 — 19 comunicato tempestivamente alla madre o che essa ne sia venuta a sapere al più tardi al momento della conclusione scritta del contratto o pochissimo tempo dopo. Se la madre ha però atteso 23 giorni per inoltrare il contratto, a prescindere di quale opinione dottrinale si voglia seguire con termini assoluti andando dai pochi giorni alle due settimane al massimo, si può senz’altro costatare che la tempestività assoluta non è stata osservata. 2.4.3 Per quanto concerne la tempestività relativa va rilevato che lo scambio di scritti era stato formalmente chiuso in data 9 maggio 2012 (act. D.4). Al momento dell’inoltro dell’istanza di nuova prova l’appellante poteva quindi indubbiamente desumere che il Tribunale cantonale si trovava già in piena fase di delibera se non addirittura già di redazione finale della decisione. La procedura era dunque molto avanzata, in ogni modo ben oltre lo stadio dell’istruttoria. In tali casi l’ammissibilità di nova va valutata con molto riserbo, anche perché altrimenti si rischierebbe il bloccaggio della procedura qualora continuino ad entrare istanze di nuove prove. Nell’occorrenza, vista la dottrina citata sopra, si può senz’altro affermare che pure per ciò che attiene la tempestività relativa l’istanza di nuova prova è tardiva. 2.4.4 Si ricorda inoltre che la prassi del Tribunale cantonale dei Grigioni nelle procedure di divorzio secondo il vecchio diritto processuale era ancor più rigorosa (vedi PTC 2004 no. 1). L’art. 138 cpv. 1 vCC relativo ai nova nel processo di divorzio veniva interpretato nel senso che questi potevano essere fatti valere al più tardi nella memoria d’appello. Tuttavia tenor la prassi del Tribunale federale detta disposizione non era applicabile alle procedure di misure a protezione dell’unione coniugale, l’ammissibilità essendo in tali casi ancor più ristretta, poiché in quest’ambito giusta l’art. 179 cpv. 1 CC è sempre possibile richiedere al giudice di adattare le misure alle nuove circostanze (vedi fra molte la DTF 133 III 114). Perciò i nova erano ammessi solo molto restrittivamente. Di conseguenza già sotto il vecchio diritto processuale per le misure a protezione dell’unione coniugale i nova non erano ammissibili in una misura che andava oltre quanto previsto dall’attuale art. 317 cpv. 1 CPC. Tutto ciò resta valido pure sotto l’egida del nuovo diritto processuale, l’art. 179 CC essendo rimasto invariato. Quindi se nella fattispecie il figlio ha veramente concluso un contratto di locazione e non abita più con la madre, quest’ultima può richiedere al giudice distrettuale di adattare i contributi alimentari a suo favore. Anche per questo motivo va confermato quanto sviluppato pocanzi.

pagina 12 — 19 2.4.5 Va richiamato infine ancora che la procedura d’appello non è concepita per ripetere l’intera procedura di primo grado e che non è lo scopo della procedura d’appello stabilire (a nuovo) i fatti. Se si manifesta un fatto (nuovo), appartiene al giudice di prime cure adito di tenerne conto, non alla giurisdizione di ricorso. 2.4.6 Di conseguenza, tenor quanto enunciato, l’istanza di nuova prova si rivela tardiva. Il contratto di locazione (act. B.3) non può dunque essere considerato per lo scopo della presente procedura d’appello. 2.5In conclusione resta da costatare ancora che, l’appellante avendo la possibilità di chiedere al Tribunale distrettuale Moesa di modificare i contributi alimentari per il periodo a far tempo dal 1° marzo 2013 come da questo decisi e confermati dal Tribunale cantonale nella presente procedura, non si crea nessun pregiudizio giuridico all’appellante se, come esposto, la prima Camera civile ritiene che l’istanza di nuova prova vada respinta e con questo il contratto di locazione del figlio Z._____ non possa essere preso in considerazione nell’ambito di questa procedura. 3.L’appellante chiede in via d’appello in primo luogo di fissare a nuovo il salario del marito determinante per il calcolo dei contributi alimentari. Il reddito della moglie qui appellante è invece rimasto incontestato in questa sede. 3.1Per quanto riguarda il periodo fino a fine maggio 2011 l’appellante fa valere che le affermazioni dell’appellato non sarebbero attendibili, l’appellante avendo effettuato dei prelevamenti mensili di complessivi CHF 3'494.– nel 2008 e di CHF 3'280.55 nel 2009 dai conti intestati al marito, ai quali andrebbero aggiunte ancora diverse altre spese (costi fiscali, premi di cassa malati, costi per la vettura della moglie ecc.). Con questo l’appellante cerca apparentemente di implicare che il marito avrebbe avuto un reddito più sostanziale di quello da lui ammesso. Ciononostante riconosce in definitiva il reddito stabilito dal primo giudice in CHF 9'440.35 al mese. Quest’ultimo non va dunque riesaminato. 3.2A mente dell’appellante inoltre il licenziamento dell’appellato del 22 novembre 2010 con effetto dal 1° giugno 2011 susciterebbe perplessità, il che sarebbe stato confermato anche dal giudice di primo grado. L’appellante pare voler insinuare così che il marito avrebbe lui stesso provvisto al proprio licenziamento. Come ritenuto a ragione dal primo giudice, essa non apporta però nessun elemento probatorio concreto, nemmeno a livello di verosimiglianza. Al contrario, è stabilito che il licenziamento è stato pronunciato dal datore di lavoro e

pagina 13 — 19 che esso è incensurabile sotto l’aspetto del diritto del lavoro. Non vi è dunque spazio per alcuna censura a questo proposito. 3.3Per ciò che attiene il periodo da giugno 2011 poi tenor quanto ritenuto dal Presidente del Tribunale distrettuale Moesa non sarebbe provato che il salario conseguito da Y._____ in questo lasso di tempo sia frutto di accordi particolari che giustificherebbero l’imputazione di un salario ipotetico. 3.3.1 L’appellante sostiene invece che ciò starebbe in contrasto con un corretto accertamento dei fatti ed una corretta applicazione del diritto e che all’appellato andrebbe dunque imputato un salario ipotetico. Vi sarebbe infatti una confusione tra la persona fisica e quella giuridica al di là dell’apparenza. In più la teste E._____ che ha seguito Y._____ ed è stata anch’essa impiegata dalla A.SA avrebbe parlato del “loro elicottero” e della “loro ditta” appena costituita e che sarebbe stata iscritta al registro di commercio. Anche G. avrebbe dichiarato che gli sarebbe stato riferito che l’appellato si sia messo in proprio. Tenor la deposizione di F._____ (il cui verbale non figura nella cartella act. TD.5, degli estratti si trovano però nella sentenza impugnata al consid. 6.b.bb), amministratore unico della A.SA, le condizioni contrattuali sarebbero state discusse direttamente tra l’appellato e H., anziché con lui. Y._____ quindi non sarebbe mero dipendente della A.SA, bensì sarebbe lui a dirigere il lato sia operativo sia finanziario della società, compresa la scuola di volo. Di conseguenza il salario ridotto sarebbe frutto di una sua libera scelta. A mente dell’appellante sarebbe dunque data la “reale possibilità di percepire un salario superiore e almeno pari a quello precedente, posta la capacità, competenza e analoga attività svolta”, il che giustificherebbe l’imputazione di un salario ipotetico di almeno CHF 9'440.– come in precedenza. 3.3.2 L’appellato dal canto suo si aggrega invece a quanto costatato dal primo giudice, l’istruttoria avendo infatti dimostrato l’esatto contrario di quanto sostiene l’appellante. Andrebbe anzi dato merito all’appellato di essersi impegnato a trovare subito un nuovo lavoro. L’appellato non sarebbe titolare della A.SA e non sarebbe nemmeno proprietario di alcun elicottero. Ciò sarebbe stato confermato dal teste F. nonché dal contratto fiduciario che lo attesterebbe inequivocabilmente. Per quanto concerne la testimonianza di G., questa sarebbe invece stata smentita dalle altre prove. Non sarebbe inoltre nulla di eccezionale che l’appellato abbia trattato il contratto di persona con H._____. Di

pagina 14 — 19 conseguenza andrebbe confermata la decisione impugnata anche in questo punto. 3.3.3 Per fissare i contributi alimentari, il giudice può dipartirsi dalle reali capacità di guadagno del debitore (come anche del beneficiario) e basarsi invece su un suo reddito ipotetico, alle condizioni cumulative che un tale reddito sia oggettivamente realizzabile e possa essere preteso dalla persona in questione. Non basta poter esigere da quest’ultima un impegno accresciuto; un tale impegno deve anche tradursi in un reddito maggiore. Quale attività si può esigere che una persona svolga (rispettivamente svolga in misura accresciuta) è questione di diritto; la possibilità concreta di esercitare tale attività, come anche di ottenere il reddito prospettato, è invece questione di fatto, alla quale viene data risposta per mezzo di costatazioni oppure dell’esperienza generale. Se criteri fondati sull’esperienza generale esigono la realizzazione di determinanti fatti, questi ultimi devono essere accertati (sentenza 5A_492/2011 del Tribunale federale del 28 febbraio 2012 consid. 3.3 con rinvii). 3.3.4 Nell’occorrenza il primo giudice ha motivato in modo del tutto convincente perché, a suo dire, non soccorrerebbero gli estremi per imputare al convenuto un reddito più elevato di quello effettivo, fissato a CHF 6'142.85 mensili netti. Y._____, nato nel 1956, ha difatti perso il lavoro con effetto dal 1° giugno 2011, cioè a 55 anni. Egli si è subito premurato di trovare un nuovo impiego a tempo pieno, rivolgendosi all’assicurazione contro la disoccupazione (AD) e intraprendendo gli sforzi necessari. Ha trovato lavoro in tempi ragionevoli ed è rimasto disoccupato soltanto il mese di giugno 2011. Ciò è riconosciuto anche dalla parte appellante. In primo grado essa si è limitata piuttosto ad asserire che il marito sarebbe in grado di corrispondere il contributo alimentare chiesto, senza però indicare quale salario ipotetico esso avrebbe potuto conseguire. Anche in questo punto il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha ritenuto del tutto plausibilmente che in causa non sarebbe stato dimostrato che il marito avrebbe rifiutato o potuto ottenere delle condizioni salariali migliori, indipendentemente dal suo datore di lavoro scelto, la A.SA. La moglie appellante non fa più che ipotizzarlo. Pure nella procedura d’appello X. non rende sufficientemente verosimile che il marito si sia impegnato a conseguire un salario più basso – per nuocere così maliziosamente alla moglie, come pare suggerire l’appellante. Per una tesi talmente pesante occorrerebbero degli indizi ben più forti del mero parlato da lei avanzato. Le allegazioni dell’appellante sono invece rimaste praticamente invariate rispetto alla procedura di primo grado. Concordemente con quanto

pagina 15 — 19 rilevato dall’istanza precedente, la prima Camera civile ritiene che nella fattispecie non vi siano elementi che lascino credere che una persona di 55 anni nella situazione dell’appellato, pilota d’elicotteri che ha lavorato due decenni per la stessa società, possa cambiare lavoro e conseguire immediatamente un salario più elevato o pari a quello precedente. Se quindi il giudice ha sufficientemente motivato la sua pronuncia nella decisione impugnata, la quale pare poi pienamente attendibile e condivisibile nel risultato, non vi è motivo per discostarvisi. 4.Mentre quello del marito è pacifico, è invece contestato in secondo luogo il fabbisogno della moglie. 4.1Il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha ritenuto un fabbisogno minimo mensile dell’appellante di CHF 3'249.05, composto di un importo base di CHF 1'200.– per il minimo vitale, uno di CHF 1'123.– per l’alloggio, uno di CHF 352.15 per premi di cassa malati e di CHF 573.90 per altre spese non contestate in questa sede. In motivazione ha rilevato che il figlio maggiorenne abiterebbe con la madre, per cui l’importo per l’alloggio di quest’ultima andrebbe ridotto di un terzo circa. 4.2L’appellante contesta il calcolo del primo giudice e chiede che il suo fabbisogno venga corretto in CHF 3'920.–. Essa sostiene innanzitutto che la riduzione dei reali costi per l’alloggio da CHF 1'573.– a CHF 1'123.– (cioè di CHF 450.–) non sarebbe ammissibile. Non sarebbe preteso che l’alloggio da lei scelto non sia conveniente e adeguato. In confronto, i costi presi in considerazione per la casa del convenuto sarebbero di CHF 1'628.95. Anche per questo motivo non si giustificherebbe una riduzione. Inoltre la convivenza del figlio maggiorenne sarebbe ininfluente. In secondo luogo l’appellante sostiene che i premi di cassa malati non possano essere ridotti a CHF 352.15, bensì debbano essere riconosciuti per un importo di CHF 573.65. 4.3Il convenuto in appello ribatte che l’appellante avrebbe ammesso che il figlio maggiorenne abiti con lei, per cui la deduzione di CHF 450.– dall’importo per l’alloggio sarebbe giustificata. Come preciserebbe anche l’appellante stessa, determinante non sarebbe il costo effettivo della pigione, ma la spesa che può essere riconosciuta se l’interessata abitasse da sola (vedi la decisione inc. n. 11.1999.126 della prima Camera civile del Tribunale d’appello ticinese del 13 agosto 2003 consid. 5.b, alla quale l’appellante si riferisce citandone un passaggio con il mero riferimento “RDiT II no. 26 c”, mentre la decisione è pubblicata più

pagina 16 — 19 precisamente in RtiD II-2004 n. 26c pagg. 573 segg. con rinvio alla FamPra.ch 1/2000 pag. 135). Per quanto riguarda i premi di cassa malati, controparte avrebbe riconosciuto la copertura privata e il fabbisogno dell’appellato, per cui le sue conclusioni non farebbero stato. Comunque il primo giudice avrebbe apprezzato correttamente la fattispecie e deciso nel pieno rispetto del suo potere discrezionale. 4.4È pacifico intanto che l’appartamento preso a pigione dall’appellante è adeguato. L’appellato non lo contesta, né tanto meno il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa nella sua decisione qui impugnata. Punto di partenza è dunque l’importo di CHF 1'573.–. È inoltre riconosciuto dall’appellante che il figlio maggiorenne con attività lucrativa abiti con lei. L’unico disaccordo vige sul fatto che nel calcolo del fabbisogno della moglie il primo giudice abbia ridotto l’importo effettivo di spese d’alloggio di CHF 450.–, ritenendo che tale riduzione si giustificherebbe in base al fatto che il figlio – già maggiorenne al momento dell’inoltro dell’istanza – viva con lei e abbia un reddito, cioè che possa contribuire alle spese d’alloggio, anche se non è perfettamente chiaro in quale misura. L’appellante considera la convivenza del figlio ininfluente, citando della giurisprudenza. A ragione l’appellato ribatte però che è proprio quella giurisprudenza (vedi consid. 4.3 supra) a prevedere che il costo effettivo della pigione non è quello determinante, bensì quello che può essere riconosciuto se l’interessata abitasse da sola. Anzi, tenor la giurisprudenza in tali casi sarebbe stato ammissibile dedurre addirittura la metà dei costi (sentenza 5A_41/2008 del Tribunale federale del 13 novembre 2008 consid. 7 e DTF 132 III 483). Nella fattispecie non è chiaro in quale misura il figlio maggiorenne faccia uso dell’appartamento. Tale punto può però rimanere aperto. Alla luce di quanto esposto comunque la deduzione di meri CHF 450.– come deciso dal primo giudice pare senz’altro giustificata. 4.5Per quanto attiene infine i premi di cassa malati, non è chiaro su cosa l’appellante basi le sue affermazioni, non facendo essa alcun riferimento a documenti concreti agli atti. Pur essendo pacifico che fosse effettivamente assicurata con trattamento quale paziente privata nel 2010 (act. TD.2.6), essa non ha dimostrato invece di esserlo stata da sempre, cioè già prima della separazione. Mentre la moglie ha riconosciuto interamente il fabbisogno del marito e con questo la sua copertura assicurativa quale paziente privato, il marito invece non ha mai riconosciuto l’assicurazione ospedaliera per il reparto privato della moglie, contestando che ciò faccia parte del tenore di vita concordato e vissuto fino alla

pagina 17 — 19 cessazione della vita comune. Spetterebbe dunque a lei perlomeno renderlo verosimile. Comunque sia però di principio nell’ambito dei contributi alimentari è generalmente riconosciuta soltanto l’assicurazione base obbligatoria, al massimo ancora con eventuali assicurazioni complementari se necessarie. Nell’occorrenza queste spese ammontano ad un importo mensile riconosciuto di CHF 352.15. Il coniuge è libero di coprire le spese per i premi delle assicurazioni per il reparto privato, nel caso in giudizio i restanti CHF 221.50, con l’eccedenza, se ritiene opportuno mantenerle. Nel caso concreto la metà dell’eccedenza spettante alla moglie sarebbe difatti sufficiente per coprire tali costi. Non si giustifica dunque nessuna modifica della decisione impugnata nemmeno in questo punto. 4.6Riassumendo dunque, anche il calcolo del fabbisogno dell’appellante e con questo del contributo alimentare dovuto dal marito alla moglie così come deciso dal primo giudice può essere confermato. 5.In conclusione l’appello va respinto nel merito e la decisione impugnata – inclusi i contributi alimentari mensili stabiliti ai punti 1.1 e 1.2 del suo dispositivo – va confermata. Ciò vale in particolare anche per la cifra 1.3 della decisione del 5 aprile 2012 del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa, con la quale esso ha ordinato alla A.SA di dedurre mensilmente dallo stipendio di Y. l’importo di CHF 1'396.– a favore della moglie, la prima volta per il mese di aprile 2012. Tale ordine non è stato impugnato, rispettivamente ne è stato richiesto solamente un aumento dell’importo. Di conseguenza, l’appello essendo stato respinto, l’ordine va mantenuto così come pronunciato nella decisione del 5 aprile 2012, per il quale motivo alla A._____SA è comunicata la presente decisione in estratto (esclusivamente il rubrum, questo consid. 5 e il dispositivo). 6.Non contestate, le spese processuali di prima istanza possono rimanere invariate, anche perché del tutto adeguate. L’appellante chiede invece la riforma parziale del punto 2 del dispositivo della decisione impugnata nel senso che, anziché compensare le ripetibili, il Tribunale distrettuale Moesa le avrebbe dovuto riconoscere un’indennità di CHF 6'000.– a tale titolo. Come costatato sopra, l’appello è integralmente respinto rispettivamente la decisione di primo grado confermata. Per questo motivo non vi è ragione per modificare la decisione del primo giudice di compensare le ripetibili, pronuncia che pare equa e adeguata, innanzitutto visto l’esito della procedura e considerando le varie istanze della qui appellante (una delle quali è stata respinta e le altre solo parzialmente accolte).

pagina 18 — 19 7.Le spese processuali della procedura d’appello vanno fissate e ripartite d’ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Parimenti, il giudice assegna d’ufficio le ripetibili secondo le tariffe cantonali (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC). Le parti possono, ma non devono, presentare una nota delle loro spese. Nell’occorrenza in considerazione di tutti gli elementi si giustifica di fissare le spese processuali a CHF 3'000.–. Esse vanno integralmente a carico dell’appellante, essendo questa rimasta integralmente soccombente. L’appellato non avendo presentato una nota d’onorario, le spese ripetibili a suo favore sono fissate d’ufficio a CHF 1'500.– (IVA inclusa), considerando questo un importo adeguato alla luce del dispendio causatogli in sede d’appello. 8.Il petito 5 ripetendo semplicemente quanto già richiesto con il petito 3, esso va ugualmente respinto. Di conseguenza la reiezione dell’appello è integrale e la decisione impugnata può essere confermata nella sua totalità.

pagina 19 — 19 III. La prima Camera civile decide: 1.L’istanza di nuova prova è respinta. 2.L’appello è integralmente respinto e la decisione impugnata è confermata. 3.Le spese della procedura d’appello di CHF 3'000.– vanno a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere all’appellato un’indennità di CHF 1'500.– (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4.Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.– può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72, 74 cpv. 1 lett. b della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a:

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