Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni
Rif.:Coira, 2 settembre 2011Comunicata per iscritto il: ZK1 10 7 5 settembre 2011 ZK1 10 8 (Con sentenza 5A_724/2011 del 13 febbraio 2013 il Tribunale federale ha respinto il ricorso contro questa sentenza). Sentenza I. Camera civile PresidenzaMichael Dürst GiudiciBrunner e Schlenker Attuario Rogantini Negli appelli civili di A., istante, appellante ed appellato, patrocinato dall’avv. lic. iur. Cristina Keller, San Roc, 6537 Grono, contro Z., e di Z., convenuto, appellato ed appellante, patrocinato dall’avv. Hans Peter Aeber- hard, Frohbergweg 14, 3009 Berna, contro A., B. e C., contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 10 novembre 2009, comunicata il 15 dicembre 2009, in re di A., B. e C. contro Z. e consorti, concernente contestazione di un testamento, è risultato:
pagina 2 — 21 I. Fattispecie A.Il 21 febbraio 1991 i coniugi E. e D. firmarono un contratto successorio nella forma pubblica (act. 2.3). Il 25 ottobre 1991 lo completarono sottoscrivendone un secondo (act. 2.4). Nel primo contratto i contraenti si istituirono reciprocamente quali unici eredi dell’intera successione, istituirono A. e F. quali eredi finali, attribuendo fra l’altro a A. 50 azioni nominative della X. SA, ora X. SA (art. 3 cifra 2.1 del contratto successorio), e pattuirono inoltre l’elargizione di diversi legati. Questi comprendono fra l’altro anche 100 azioni X. SA a Z. (cifra 3.3), poi ciascuno 24 azioni X. SA più 1/10 dell’eccedenza dell’intera successione a B. (cifre 3.4 e 4.2) e a C. (cifre 3.5 e 4.3) e 1/10 di detta eccedenza a A. (cifra 4.1). Nel secondo contratto successorio, inteso come complemento al primo, tra l’altro i coniugi E. e D. concedettero a Z. un diritto di compera personale per tutte le azioni X. SA le quali non sarebbero già state attribuitegli per legato (cifra 2.a del complemento al contratto successorio). B.D. morì il 6 gennaio 1992. E., la cui successione è in causa nella fattispecie, decedette il 29 marzo 2007, avendo allestito dopo la morte del marito 16 testamenti olografi (fra cui act. 2.5-2.11) e disposto in vita di oggetti attribuiti mediante convenzione (act. 2.12). Oltre al resto con il testamento olografo del 10 settembre 1995 (act. 2.11) e la convenzione del 5 luglio 2000 (act. 2.12) la moglie superstite E. favoreggiò Z. devolvendogli tutte le restanti azioni X. SA (ormai X. SA) non già attribuitegli mediante contratto successorio, dichiarandole inoltre non soggette a collazione e disponendone il trasferimento anticipato di proprietà già in vita. Pattuì nella convenzione pure una rendita vitalizia annuale di CHF 30'000.– vita natural durante in cambio per la rinuncia anticipata di dividendi, precisando però che se l’importo complessivo dei dividendi distribuiti dovesse essere inferiore a CHF 30'000.–, la rendita vitalizia si ridurrebbe della rispettiva differenza fra i CHF 30'000.– e i dividendi effettivamente distribuiti. Il Circolo di Roveredo attestò l’autenticità dei contratti successori e dei testamenti con decreti del 7 maggio 2007, comunicati il 21 settembre 2007. C.Con istanza di conciliazione civile del 12 settembre 2008 (act. 1.1) A., B. e C. – istanti – (tutti patrocinati dall’avv. Cristina Keller) contestarono diversi testamenti e richiesero l’annullamento di uno di essi. Z., G. e H. (tutti patrocinati dall’avv. Hans Peter Aeberhard), I. (non patrocinata) e J., K., L., M. e N. (tutti patrocinati dall’avv. Rossano Guggiari) – convenuti – si opposero all’istanza, chiedendo che venga respinta nei rispettivi punti.
pagina 3 — 21 Essendo rimasto infruttuoso il tentativo di conciliazione, con libello del 10 febbraio 2009 il Presidente del Circolo di Roveredo deferì la causa al giudizio del tribunale competente. D.Gli istanti proseguirono la causa al Tribunale distrettuale Moesa con istanza del 27 febbraio 2009 (act. 1.1), presentando gli stessi petiti come già in procedura di conciliazione: “1. Il testamento olografo di E. 27 ottobre 1996 (legato di fr. 15'000.– e letti Messing con relativi comodini a favore di J.) è annullato per vizio di forma. Di conseguenza il legato a favore di J. è dichiarato non valido e all’esecutrice testamentaria è ordinato di non elargire il legato, che resta alla successione. Eventualmente – nel caso che il testamento olografo di E. 27 ottobre 1996 non sarà annullato – il testamento è contestato e il legato è ridotto dell’importo di fr. 15'000.– in denaro. Di conseguenza è ordinato all’esecutrice testamentaria di non elargire il legato in denaro di fr. 15'000.–, che resta interamente alla successione. 2.1 Il testamento olografo di E. 25 agosto 1998 (legato fr. 5'000.– a H.) è contestato e il legato è ridotto a zero. Di conseguenza è ordinato all’esecutrice testamentaria di non elargire il legato, che resta alla successione. 2.2 Il testamento olografo di E. 2 novembre 2001 (legato fr. 5'000.– a I.) è contestato e il legato è ridotto a zero. Di conseguenza è ordinato all’esecutrice testamentaria di non elargire il legato, che resta alla successione. 2.3 Il testamento olografo di E. 20 gennaio 2003 (legato di fr. 100'000.– a G.) è contestato e il legato è ridotto a zero. Di conseguenza è ordinato all’esecutrice testamentaria di non elargire il legato, che resta alla successione. 2.4 Il testamento olografo di E. 8 marzo 2003 (legato di fr. 100'000.– a L., M. e N.) è contestato e il legato è ridotto a zero. Di conseguenza è ordinato all’esecutrice testamentaria di non elargire il legato, che resta alla successione. 2.5 Il testamento olografo di E. 12 febbraio 2007 (legato di fr. 20'000.– a K.) è contestato e il legato è ridotto a zero. Di conseguenza è ordinato all’esecutrice testamentaria di non elargire il legato, che resta alla successione. 3.1 Il testamento olografo di E. 10 settembre 1995 (attribuzione a Z. di tutte le azioni X. SA (ora X. SA) non già assegnategli per legato tenore contratto successorio 21 febbraio 1991) è contestato e l’attribuzione è ridotta delle 50 azioni nominative X. SA (ora X. SA) assegnate a A. tenore contratto successorio 21 febbraio 1991. Di conseguenza è ordinato a Z. di restituire alla successione 50 azioni nominative X. SA (ora X. SA) già in suo possesso spettanti a A. Eventualmente Z. è obbligato a pagare alla successione a beneficio di A. l’importo di fr. 50'000.– oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2007, giorno successivo la morte di E.
pagina 4 — 21 4.Z. è condannato a pagare alla successione di E. fr. 43'869.–. L’importo è già stato compensato al momento della restituzione di un credito vantato da Z. nei confronti della successione di E. in data 17 settembre 2008. 5.Spese, tasse a carico dei convenuti. Protestate ripetibili.” L’11 maggio 2009 i convenuti patrocinati dall’avv. Hans Peter Aeberhard inoltrarono la loro risposta all’istanza. H. e G. aderirono rispettivamente ai petiti n. 2.1 e 2.3, Z. invece contestò integralmente le richieste petitorie 3.1 e 4 di parte attrice. Gli altri convenuti non parteciparono alla procedura, perciò nei loro confronti venne adottata la procedura contumaciale. E.Con sentenza del 10 novembre 2009, comunicata il 15 dicembre 2009, il Tribunale distrettuale Moesa pronunciò quanto segue [sono ripresi in questo luogo soltanto i punti in questione nella presente procedura]: “1. L’istanza processuale 27 febbraio 2009 è parzialmente accolta. 2.–7. [...] 8. Il legato di cui al testamento olografo di E. del 10 settembre 1995 (in favore di Z.) è annullato e ridotto delle 50 azioni nominative X. SA (ora X. SA). 9. [...] 10. La tassa di giudizio di CHF 5'000.–, di scritturazione di CHF 414.– e le spese diverse di CHF 229.–, per complessivi CHF 5'643.–, sono così suddivise: 10.1 CHF 784.– a carico di A., B. e C. con vincolo di solidarietà (13.89%) 10.2 CHF 549.– a carico di A. (9.73%) 10.3–10.8 [...] 10.9 CHF 274.– a carico di Z. (4.86%) 11. 11.1–11.6 [...] 11.7 A. è obbligato a versare a Z. l’importo di CHF 400.– a titolo di ripetibili ridotte. 11.8 Gli attori in solido sono obbligati a versare a Z. l’importo di CHF 530.– a titolo di ripetibili. 12. [Comunicazioni]”
pagina 5 — 21 F.Contro tale decisione è stato dichiarato appello sia da parte di A. (procedura ZK1 10 07) che di Z. (procedura ZK1 10 08). Con il suo appello del 20 gennaio 2010 A. presenta i seguenti petiti [ripresi letteralmente, gli evidenziamenti rimossi]: “1. L’appello è accolto. 2.1 Il punto 8 della sentenza 10 novembre/15 dicembre del Tribunale distrettuale Moesa: ‘Il legato di cui al testamento olografo di E. del 10 settembre 1995 (in favore di Z.) è annullato e ridotto delle 50 azioni nominative X. SA (ora X. SA).’ è completato nel seguente modo: ‘Di conseguenza è ordinato a Z. di restituire alla successione 50 azioni nominative X. SA (già X. SA) già in suo possesso spettanti a A.’ 2.2 Eventualmente il punto 8 della sentenza 10 novembre/15 dicembre del Tribunale distrettuale Moesa: ‘Il legato di cui al testamento olografo di E. del 10 settembre 1995 (in favore di Z.) è annullato e ridotto delle 50 azioni nominative X. SA (ora X. SA).’ è completato nel seguente modo: ‘Di conseguenza Z. è obbligato a pagare alla successione a beneficio di A. l’importo di CHF 50'000.– oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2007, giorno successivo alla morte di E.’ 3.Il punto 10 della sentenza 10 novembre/15 dicembre del Tribunale distrettuale Moesa è modificato come segue: ‘La tassa di giudizio di CHF 5'000.–, di scritturazione di CHF 414.– e le spese diverse di CHF 229.–, per complessivi CHF 5'643.–, sono così suddivise: ... 10.2 CHF 823.– a carico di Z. ... 10.9 – (decade)’ 4.Il punto 11.7 della sentenza 10 novembre/15 dicembre del Tribunale di- strettuale Moesa è modificato come segue: ’11.7 Z. è obbligato a versare a A. l’importo di CHF 2'000.– a titolo di ripetibili.’ 5.Protestate spese, tasse e ripetibili per la procedura di seconda istanza.” Z. ha inoltrato il suo appello già motivato redatto in lingua tedesca il 22 gennaio 2010, chiedendo quanto segue: “1. Die Dispositivpunkte 8 und 10.9 und des Urteils vom 15.12.2009 seien aufzuheben. 2.Die Klage vom 10. Februar 2009, Rechtsbegehren 3.1 betreffend Z., sei, soweit die Vorinstanz darauf eingetreten ist, vollständig abzuweisen und es sei auf die Herabsetzungsklage nicht einzutreten.
pagina 6 — 21 3.Die Berufungsbeklagten seien zu den erstinstanzlich dem Berufungs- kläger auferlegten Kosten zu verurteilen. 4.Die Berufungsbeklagten seien zu verurteilen, dem Berufungskläger für das erstinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung für Anwalts- kosten entsprechend der eingereichten Kostennote, mindestens aber von Fr. 51'000.– zu bezahlen zuzüglich Mehrwertsteuer von 7.6%, ent- sprechend dem massgeblichen Streitwert von Fr. 2,9725 Mio. – unter Kosten- und Entschädigungsfolge –“ G.Con due ordinanze distinte dell’8 febbraio 2010 è stata ordinata la procedura scritta e data la possibilità alle parti di inoltrare rispettivamente completare la motivazione del proprio appello. Mentre A. ha presentato una tale motivazione scritta il 1° marzo 2010, Z. ha rinunciato a completare il suo appello già motivato. A. ha inoltrato la sua risposta all’appello il 4 maggio 2010, Z. il 21 maggio 2010. Lo scambio di scritti è stato chiuso con due ordinanze del 7 giugno 2010. H.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà per quanto utile ai fini del giudizio nelle considerazioni di merito che seguono.
pagina 7 — 21 II. Considerandi 1. 1.1Con la riforma dell’art. 122 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) è stata attribuita alla Confederazione la competenza legislativa esclusiva in materia di procedura civile. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC; RS 272). Il Cantone dei Grigioni ha quindi abrogato i suoi atti legislativi in questo campo entro il 31 dicembre 2010. Giusta l’art. 405 cpv. 1 delle disposizioni transitorie del CPC tuttavia alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Dato che nella fattispecie la sentenza impugnata è stata notificata il 15 dicembre 2009, è applicabile il vecchio Codice di procedura civile grigionese del 1° dicembre 1985 (CPC/GR; già CSC 320.000) in vigore fino al 31 dicembre 2010. 1.2Ai sensi dell’art. 218 CPC/GR è dato l’appello al Tribunale cantonale contro decisioni dei tribunali distrettuali giusta l’art. 19 CPC/GR. Nella fattispecie la decisione impugnata è stata emanata dal Tribunale distrettuale Moesa e la controversia è di carattere patrimoniale per un valore ben superiore a CHF 8'000.– (vedi i rispettivi petiti di A. e di Z.), perciò l’appello contro la sentenza del 10 novembre 2009 è di principio ammissibile sotto questo aspetto. Dichiarati ambedue al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa entro il termine legale di 20 giorni dalla notificazione scritta della decisione motivata e osservanti il contenuto e le forme prescritte, entrambi gli appelli sono ricevibili in ordine. 1.3Giusta l’art. 8 cpv. 2 della Legge del 19 ottobre 2006 sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing; CSC 492.100) la lingua della procedura (e quindi della decisione) si conforma di regola alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata, perciò la presente sentenza è da redigere in italiano. Giusta il cpv. 1 di detta norma nelle loro memorie e istanze destinate ai tribunali cantonali le parti possono usare una lingua ufficiale cantonale di loro scelta. Sia la risposta all’appello di Z. che il suo proprio appello e la rispettiva risposta di A. sono quindi ammissibili anche in lingua tedesca. 1.4Nonostante il fatto che sono state condotte due procedure distinte, considerando che entrambi gli appelli sono diretti contro la stessa decisione di primo grado si impone di trattarli congiuntamente in un’unica sentenza.
pagina 8 — 21 2.Per meglio analizzare e comprendere i ruoli delle singole parti nelle presenti due procedure d’appello, vanno innanzitutto chiariti i loro ruoli nel procedimento di prima istanza, nel quale facevano oggetto diverse azioni distinte che furono collegate. 2.1Malgrado il fatto che A., B. e C. abbiano inoltrato l’istanza del 27 febbraio 2009 congiuntamente e che siano tutti patrocinati dall’avv. Cristina Keller, non tutti i petiti della loro istanza sono stati avanzati in nome di tutti e tre gli istanti. Alla cifra 1 dell’istanza, tutti gli attori presentano assieme – in litisconsorzio facoltativo ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 CPC/GR – un’azione di nullità ai sensi dell’art. 520 CC, subordinatamente un’azione di contestazione ai sensi dell’art. 494 cpv. 3 CC, entrambe dirette contro J. Alle cifre 2.1-2.5 figurano delle azioni di contestazione ai sensi dell’art. 494 cpv. 3 CC di tutti e tre gli istanti – nuovamente in litisconsorzio facoltativo – contro diversi legatari. Alla cifra 4 tutti gli istanti fanno valere assieme – questa volta in litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 CPC/GR – un credito successorio nei confronti di Z. Alla cifra 3.1 invece agisce soltanto A., presentando un’azione di contestazione ai sensi dell’art. 494 cpv. 3 CC contro Z. Ciò risulta già dal petito stesso, con il quale è pretesa la prestazione a A. da solo, ed è stato inoltre così precisato dalla patrocinatrice degli attori in sede di dibattimento dinanzi al giudice di prime cure (vedi act. 1.4 pag. 2 sotto). 2.2Per quanto concerne la procedura d’appello ZK1 10 7 fra gli istanti è stato solamente A. a dichiarare l’appello, menzionando poi come unico appellato Z. Come precisato a ragione nella dichiarazione d’appello, quest’ultimo ha per oggetto unicamente delle richieste di A. nei confronti di Z. (pag. 2 della dichiarazione d’appello del 20 gennaio 2010, act. 01.1, ZK1 10 7). L’appellante chiede, infatti, esclusivamente una nuova decisione quanto alla cifra 3.1 dell’istanza, ossia una modifica della cifra 8 della sentenza impugnata, con conseguente protesta di spese e ripetibili. Detto ciò – al contrario di quanto sostenuto dall’appellato Z. – nella procedura d’appello non si è alla presenza di un litisconsorzio. A. dispone difatti da solo (e senza il concorso dei due altri istanti) della legittimazione attiva per la procedura d’appello, l’esito di quest’ultimo non potendo influire sui diritti delle altre parti nella procedura di prima istanza. Ugualmente egli ha diretto il suo appello a ragione solamente contro Z., essendo questi in qualità di legatario l’unico dei convenuti a disporre della legittimazione passiva quanto a questo punto della decisione impugnata. 2.3Riguardo alla procedura ZK1 10 8 invece, Z. ha dichiarato l’appello contro tutti e tre gli istanti, chiedendo l’annullamento della sentenza nei punti 8 e 10.9,
pagina 9 — 21 protestando spese e ripetibili (maggiori) anche per la procedura dell’istanza precedente. Anche il suo appello è quindi sostanzialmente diretto contro la decisione quanto alla cifra 3.1 dell’istanza del 27 febbraio 2009. Z. dispone dunque senz’altro della legittimazione attiva per il suo appello pur agendo da solo, dato che si tratta per lui di rivendicare diritti spettanti a lui di persona quale legatario. Resta da decidere se ha menzionato a ragione tutti e tre gli istanti quali appellati e chi di loro dispone della legittimazione passiva in questa seconda procedura d’appello, il che va giudicato in base ai petiti d’appello. 2.4Come constatato l’appellante Z. chiede essenzialmente una nuova decisione quanto al punto 8 della sentenza di primo grado assieme alla rispettiva ripartizione di spese e ripetibili. Non sono invece contestati gli altri punti dell’impugnata sentenza. In particolar modo non è contestato da nessuna delle parti l’esito quanto al petito di cui alla cifra 4 dell’istanza, nel quale B. e C. assieme a A. proposero unitamente un’azione contro Z. L’istanza precedente non è entrata nel merito del petito senza però che ciò si rispecchi esplicitamente nel dispositivo se non fosse per la decisione sulla ripartizione dei costi e delle ripetibili (punti 10.1 e 11.8). Nella motivazione dell’appello esso difatti non è stato tematizzato in nessun modo. Con riferimento all’oggetto della procedura d’appello invece, ovvero il petito di cui alla cifra 3.1 dell’istanza del 27 febbraio 2009 (act. 1.1), B. e C. non dispongono della qualità di parte, cosicché non gli possono essere accollate né spese né ripetibili a questo proposito. 2.5Viste queste considerazioni, nella misura in cui è diretto verso B. e C. l’appello di Z. va respinto in quanto per ciò che attiene la cifra 3.1 dell’istanza essi non dispongono della qualità di parte. 3.L’oggetto delle due procedure d’appello ha due livelli: d’un lato è contestato il testamento di E. del 10 settembre 1995 basandosi sull’art. 494 cpv. 3 CC, e dall’altro è richiesta la restituzione delle azioni nominative X. SA (ora X. SA), subordinatamente il pagamento di CHF 50'000.– a A. Il Tribunale distrettuale Moesa ha accolto la cifra 3.1 dell’istanza, annullando e riducendo il testamento delle 50 azioni, ha però rigettato l’azione di condanna a restituzione delle azioni risp. a pagamento di CHF 50'000.–, perché a suo dire A. non avrebbe contestato il trasferimento di proprietà in vita delle azioni. Con appello A. rinnova il suo petito, chiedendo in primo luogo la restituzione delle azioni alla successione (recte: a lui) e in subordine il pagamento di CHF 50'000.– alla successione a beneficio di A. (recte: direttamente ed esclusivamente a lui).
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Senza aver presentato un tale petito dinanzi al giudice di prime cure, Z. sostiene
ora nel suo appello che l’istanza precedente non avrebbe potuto entrare nel merito
dell’azione di riduzione. In motivazione fa valere che secondo le regole del diritto
successorio un legato decade qualora l’oggetto legato al momento della morte del
de cujus non si trovi più nella successione, salvo se sarebbe stato convenuto
espressamente un legato di procacciamento, il che non sarebbe il caso nella
fattispecie. Ritiene dunque che mancherebbe l’interesse giuridico alla riduzione del
testamento causa disposizione in vita delle azioni.
Nella sua risposta all’appello (ZK1 10 8) A. contesta l’ammissibilità del petito di non
entrata nel merito dell’azione di riduzione, l’entrata in materia non essendo stata
contestata né nelle osservazioni all’istanza né in sede di udienza dinanzi al giudice
di prime cure il 10 novembre 2009. Non sarebbe ammissibile presentare nuovi petiti
in sede d’appello.
3.1L’interesse giuridico è un presupposto processuale che va esaminato
d’ufficio in ogni stadio di causa, quindi anche in via d’appello o di ricorso (PTC 1998
del proseguimento della causa). La censura di Z. va quindi esaminata anche se non
l’ha presentata in sede di prima istanza.
3.2La questione dell’interesse giuridico si porrebbe nell'ipotesi in cui il
testamento sarebbe divenuto privo d’effetto causa disposizione successiva in vita
delle azioni e in più il petito a titolo di restituzione presentato congiuntamente
sarebbe stato rigettato a ragione causa la mancata contestazione del negozio di
trasferimento di proprietà in vita.
3.2.1 Nella fattispecie non è data tale costellazione. Nella convenzione del 5 luglio
2000 (act. 2.12) è menzionato esplicitamente il testamento quale titolo giuridico del
trasferimento di proprietà, rendendo così la convenzione un mezzo d’esecuzione
anticipata del testamento e basandola integralmente su quest’ultimo. Non vi è quindi
nessun negozio autonomo e distinto dal testamento con cui sarebbe stata trasferita
la proprietà ad un terzo indipendente, al contrario di quanto sostenuto nella risposta
all’appello (act. 08, ZK1 10 7). Con la contestazione del testamento perciò è
concomitantemente contestata anche la convenzione, come fa valere a ragione A.
(pag. 6 della motivazione del suo appello, act. 04, ZK1 10 7).
pagina 11 — 21 3.2.2 A queste considerazioni si aggiunge che l’azione condannatoria di restituzione delle azioni contiene in sé stessa già l’azione formatrice di contestazione e di riduzione del negozio di trasferimento di proprietà, anche se non è stata esplicitamente richiesta la riduzione della convenzione (cfr. pag. 7 della motivazione del suo appello, act. 04). Tenor la dottrina e la giurisprudenza è, infatti, sufficiente se il motivo causale dell’azione di restituzione risulta dall’istanza processuale (cfr. ad esempio Rolando Forni/Giorgio Piatti, in Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II – Art. 457-977 ZGB/Art. 1-61 SchlT ZGB, 3 a ed., Basilea 2007, n. 12 prima degli artt. 522-533 CC; Gritli Ryffel, in Kommentar ZGB, Zurigo 2011, n. 7 ad art. 522 CC). Il Tribunale federale lo ha ad esempio deciso in due costellazioni comparabili: nella prima una disposizione già eseguita lese la legittima a divisione terminata quanto al resto; in tal caso secondo il Tribunale federale il leso non è tenuto a promuovere dapprima un’azione formatrice separata per ottenere un giudizio di carattere costitutivo per poi presentarne una seconda tendente al pagamento, ma può promuovere direttamente un’azione condannatoria basata sugli artt. 522 segg. CC (DTF 67 II 207 consid. 7). Nella seconda la contestazione risultò soltanto dalla replica, gli istanti avendo ricevuto una copia del testamento contestabile solamente poche settimane prima della proposizione dell’azione; anche in questo caso il Tribunale federale ritenne che sia sufficiente se la contestazione non risulta direttamente dall’istanza stessa, bensì dal resto del suo contenuto, come ad esempio appunto dalla replica (DTF 73 II 6 consid. 6). 3.3Detto ciò va constatato che A. dispone di un sufficiente interesse giuridico in sede d’appello, avendo contestato e pure richiesto la riduzione sia del testamento del 10 settembre 1995 sia implicitamente anche della convenzione del 5 luglio 2000 già in prima istanza. La censura di Z. è quindi infondata e il Tribunale distrettuale Moesa è entrato nel merito del petito attoreo 3.1 a giusta ragione. 4.Alla cifra 3 della sua risposta del 21 maggio 2010 all’appello della controparte (pagg. 3 seg., act. 08, ZK1 10 7) Z. eccepisce che A. non disporrebbe della legittimazione attiva per il petito di restituzione rispettivamente il petito subordinato di pagamento di CHF 50'000.–, bensì – semmai – apparterrebbe alla comunione ereditaria di intentare azione. 4.1La legittimazione attiva per l’azione di contestazione ai sensi dell’art. 494 CC è disciplinata dalle stesse regole come per l’azione di riduzione giusta l’art. 522 CC (vedi DTF 101 II 305 consid. 3.b; Stefan Grundmann, in Praxiskommentar Erbrecht, 2 a ed., Basilea 2011, n. 26 segg. ad art. 494 CC). In tal senso è il singolo erede o legatario contrattuale leso a possedere la legittimazione attiva contro i beneficiati e
pagina 12 — 21 non la comunione ereditaria, ossia nella fattispecie l’istante A. contro il convenuto Z. (vedi DTF 62 II 132 consid. 1; cfr. inoltre Philipp Studhalter, in Kommentar ZGB, Zurigo 2011, n. 15 ad art. 494 CC; Gritli Ryffel, op. cit., n. 4 ad art. 522 CC; Peter Breitschmid, in Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II – Art. 457-977 ZGB/Art. 1-61 SchlT ZGB, 3 a ed., Basilea 2007, n. 14 ad art. 494 CC; così anche consid. 3 della sentenza impugnata). 4.2Anche la pretesa di restituzione derivante dalla contestazione appartiene ad ogni singolo beneficiario leso di un contratto successorio. Si tratta difatti di una pre- tesa di restituzione ai sensi dell’art. 528 CC, cioè di un titolo di richiesta personale o obbligatorio, non di una pretesa della comunione ereditaria che deve essere fatta valere mediante petizione d’eredità (DTF 110 II 228 consid. 7.c; vedi anche Chris- tian Brückner/Thomas Weibel, Die erbrechtlichen Klagen, 2 a ed., Zurigo/Basilea/Gi- nevra 2006, n. 97). 4.3Da quanto detto risulta che A. dispone della legittimazione attiva per l’azione di restituzione rispettivamente anche per il petito subordinato di pagamento di CHF 50'000.–. La censura di Z. è infondata e va dunque respinta. 5.L’art. 494 cpv. 3 CC prevede che le disposizioni a causa di morte e le dona- zioni incompatibili con le obbligazioni del disponente derivanti da un contratto suc- cessorio possono essere contestate. Va quindi dapprima analizzato in quali casi delle disposizioni possono essere incompatibili con un contratto successorio e in che misura i contraenti di un contratto successorio mantengono la libertà di disporre. Sarà poi oggetto d’interpretazione stabilire quali restrizioni del potere di disporre risultino effettivamente dal contratto successorio del 21 febbraio 1991 (act. 2.3) e quale sia la loro portata nella fattispecie. 5.1Mediante contratto successorio il de cujus pronuncia nei confronti di un’altra persona contraente una disposizione a causa di morte in modo per lui vincolante (art. 494 cpv. 1 CC). Il contratto successorio è vincolante per entrambi qualora le disposizioni a causa di morte siano reciproche, ad esempio se i due coniugi si isti- tuiscono quali soli eredi reciproci all’occasione del decesso del primo coniuge e con- vengono già delle disposizioni per il caso di morte del secondo (cfr. DTF 133 III 406). Fra vivi il contratto successorio non esplica effetti alcuni. Il de cujus è dunque libero di disporre in vita del suo patrimonio oggetto del contratto successorio (art. 494 cpv. 2 CC). Le disposizioni a causa di morte e le donazioni contrarie ai punti vincolanti del contratto successorio sono però soggette a contestazione, ovvero gli eredi contrattuali possono intentare un’azione simile a quella di riduzione discipli-
pagina 13 — 21 nata dalle regole degli artt. 522 segg. CC (art. 494 cpv. 3 CC; vedi DTF 101 II 305 consid. 3b). Tenor la costante prassi del Tribunale federale le donazioni sono sog- gette a riduzione soltanto qualora sia stato convenuto un divieto di donazione o qualora una donazione equivarrebbe ad un abuso di diritto (DTF 70 II 255 consid. 2). Se tangono le aspettative degli eredi in misura incompatibile con l’art. 527 cifre 3 e 4 CC, le donazioni sono inoltre contestabili pure nel caso di istituzione di eredi per l’intera o parti della successione (vedi per il tutto Philipp Studhalter, op. cit., art. 494 CC; Peter Breitschmid, op. cit., n. 10 segg. e 22 ad art. 494 CC). 5.2Con disposizione contrattuale i contraenti possono dunque restringere la li- bertà di disporre del contraente superstite nel senso di un divieto di donazione e in tal caso è data l’azione di contestazione comparabile all’azione di riduzione. La que- stione a sapere se si è alla presenza di una disposizione contrattuale e quindi vin- colante per entrambi in senso di un divieto di alienazione oppure di una disposizione unilaterale (ad esempio a favore di un terzo) e con questo revocabile deve essere risolta in base agli interessi dei contraenti mediante interpretazione. 5.2.1 Tenor la dottrina e la prassi del Tribunale federale il contratto successorio va interpretato secondo le regole d’interpretazione del diritto delle obbligazioni, in altre parole va indagata quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO). Qualora non fosse possibile provare una vera e concorde volontà, per stabilire la volontà ipotetica delle parti, le loro dichiarazioni vanno interpretate se- condo il principio dell’affidamento così come potevano essere comprese tenor il loro testo grammaticale e nel contesto globale in cui sono state espresse (vedi DTF 99 II 382 consid. 4a; decisione 5C.72/2004 del 26 maggio 2004 del Tribunale federale consid. 2.3; DTF 133 III 406 innanzitutto consid. 2.2; Philipp Studhalter, op. cit., n. 10 segg. ad art. 494 CC e Peter Breitschmid, op. cit., n. 4, 7 e 11 seg. prima degli artt. 494-497 CC e n. 10 segg. e 22 ad art. 494 CC, con diversi rinvii). In più va tenuto conto in una certa misura anche delle relazioni di parentela fra i contraenti e gli eredi istituiti risp. i legatari (cfr. DTF 133 III 406 consid. 3.4). 5.2.2 Nella fattispecie quanto alle azioni nominative della X. SA (oggi X. SA) nel contratto successorio, fra gli altri, è stato favoreggiato anche A. quale terzo, essen- dogliene state attribuite 50. Si tratta quindi di stabilire se tale disposizione sia stata intesa quale disposizione contrattuale vincolante e impermutabile o meno. 5.2.3 Le relazioni di parentela fra i coniugi contraenti e gli eredi istituiti risp. i legatari non sono chiare, ma la questione può rimanere irrisolta, dato che gli altri elementi
pagina 14 — 21 forniscono sufficienti e chiari indizi per l’interpretazione del contratto successorio del 21 febbraio 1991 (act. 2.3). 5.3I coniugi D. e E. previdero nel contratto che al decesso del primo coniuge l’intera successione vada dapprima al coniuge sopravvissuto. Istituirono degli eredi finali (Schlusserben) alla morte del secondo coniuge con disposizione delle quote ereditarie mediante attribuzione precisa di determinati beni patrimoniali. Imposta- rono inoltre diversi legati per altri beni o oggetti ben determinati. Pure l’eccedenza dell’eredità fu destinata a terzi in base a diversi legati sul saldo globale degli attivi. Già solo questi fatti sono dei forti indizi per una disposizione vincolante quanto a chi debba ricevere quali beni patrimoniali comuni dopo la morte del secondo coniuge (vedi solo DTF 133 III 406 consid. 3.1). In questo senso si tratta di una costellazione diversa da quella alla base della DTF 133 III 406 (cfr. consid. 3.3 seg. di tale sen- tenza), siccome nella fattispecie come menzionato i coniugi hanno disposto detta- gliatamente dei loro differenti beni patrimoniali, manifestando così la chiara e incon- futabile volontà di regolare di principio l’intera successione, mentre invece nel caso che ha dato adito alla decisione del Tribunale federale i coniugi si erano riservati espressamente la facoltà generale di disporre diversamente di tutti i beni patrimo- niali oggetto del contratto successorio (cfr. a tale proposito anche la sentenza del Tribunale federale 5C.72/2004 del 26 maggio 2004). 5.4 5.4.1 Per quanto attiene alle azioni in causa vi sono poi anche altri considerevoli indizi per concludere che il marito D. in primo luogo abbia voluto avvantaggiare A. quale erede finale, mentre invece il favoreggiamento di Z. quale legatario abbia cor- risposto piuttosto alla volontà della moglie E. A. difatti tenor contratto successorio fra l’altro doveva ottenere in eredità le azioni della Y. in proprietà del marito assieme alle 50 azioni nominative della X. SA di allora (art. 3 cifra 2.1 lett. b e c del contratto) e Z. in legato quelle in proprietà della moglie, assieme ad una parte di comproprietà della moglie e 100 azioni nominative della X. SA dell’epoca (art. 3 cifra 3.3 lett. a, b e d). Tale favoreggiamento di A. voluto dal marito D. costituisce una disposizione divenuta definitiva e impermutabile con la sua morte quale primo coniuge a dece- dere (vedi Stefan Grundmann, op. cit., n. 46 segg. delle osservazioni preliminari agli artt. 494 segg. CC). 5.4.2 Nulla cambia a questo proposito nemmeno la clausola d’eccezione di cui alla cifra 3.5 dell’art. 3 del contratto, la quale prevede quanto segue: “Vorbehalt letztwilliger Verfügung betreffend X. SA-Aktien:
pagina 15 — 21 Die verfügenden Ehegatten behalten sich vor, je in einer letztwilligen Verfü- gung über die vermachten X. SA-Aktien anderweitig zu bestimmen.“ [Riserva di disposizioni a causa di morte concernenti le azioni X. SA: I coniugi contraenti si riservano di disporre diversamente delle azioni legate della X. SA mediante rispettiva disposizione a causa di morte.] Come ritenuto a ragione dall’istanza precedente, questa riserva si riferisce unica- mente alle azioni legate, e non anche a quelle costituenti quote ereditarie di cui alla cifra 2 dell’art. 3, ossia l’attribuzione delle 50 azioni a A. La sistematica del contratto difatti vede la cifra 2 dell’art. 3 intitolata “Teilungsvorschriften” (disposizioni di divi- sione), mentre invece la cifra 3 recita “Vermächtnisse” (legati). Il favoreggiamento di A. quanto alle azioni rappresentando una disposizione di divisione ai sensi dell’art. 3 cifra 2 del contratto successorio e non un legato, esso è ancor meno re- vocabile a libera discrezione della moglie. In tal senso, l’uso della formula “verma- chte Aktien” (azioni legate) è da intendere quale chiara espressione di volontà di limitare giuridicamente la portata della clausola d’eccezione citata pocanzi alle sole azioni legate. Sapendo inoltre che il testo del contratto è stato redatto e curato da un notaio, queste considerazioni giuridiche ottengono ancor più peso (cfr. anche DTF 133 III 406 consid. 3.3). Vi si aggiunge che il presente è un caso assai speciale d’istituzione di eredi con determinazione delle quote ereditarie mediante attribu- zione di determinate cose, accompagnato da diversi legati per il resto della succes- sione, il che suggerisce ancor più che il testo del contratto sia stato escogitato det- tagliatamente e steso con l’aiuto del notaio quale giurista e di conseguenza pure interpretato tenendo conto di tali considerazioni giuridiche. 5.4.3 Nemmeno il complemento del 25 ottobre 1991 al contratto successorio (act. 2.4), ovvero la concessione di un diritto di compera personale ad Z. per tutte le azioni X. SA non già attribuitegli per legato, non può cambiare nulla a riguardo. È pur vero che questo diritto di compera relativizza in un certo senso il favoreggia- mento di A. per ciò che attiene dette azioni, ma allo stesso tempo gli concede anche una sicurezza in misura del prezzo d’acquisto pattuito di CHF 50'000.– (vedi cifra 2.a, in cui si definì il prezzo con il doppio del valore nominale delle azioni). In tal senso pure questo aspetto rafforza il favoreggiamento di A. 5.4.4 Al contrario di quanto sostiene Z. nelle sue osservazioni all’appello di A. (pag. 4 del act. 08, ZK1 10 7) nel caso delle azioni in questione nelle presenti due proce- dure d’appello non si tratta di un cosiddetto prelegato a favore di A., dato che non gli è stata attribuita una quota parte dell’eredità. Non si tratta infine neppure di una semplice norma divisionale ai sensi dell’art. 608 cpv. 3 CC, dato che la quota eredi- taria come tale è stata definita mediante l’attribuzione di oggetti specifici quali fra
pagina 16 — 21 l’altro le 75 azioni della Y. e le 50 azioni nominali della vecchia X. SA (vedi consid. 5.4.1 sopra), sotto esplicita esclusione dell’obbligo di collazione (art. 3 cifra 2 del contratto successorio). 5.4.5 Sia dunque l’interpretazione letterale e sistematica del contratto successorio, sia la particolare forma d’istituzione di eredi suggeriscono prevalentemente che l’at- tribuzione delle 50 azioni a A., costituenti queste la sua quota ereditaria, sia da in- tendere quale disposizione vincolante di come vada distribuito il patrimonio dopo la morte del coniuge superstite. Parimenti appare chiaro che l’attribuzione delle azioni X. SA a A. non può cadere sotto la clausola d’eccezione citata (art. 3 cifra 3.5 del contratto successorio). 5.5L’esame di compatibilità del testamento contestato di E. del 10 settembre 1995 con il contratto successorio del 21 febbraio 1991 effettuato dal Tribunale di- strettuale Moesa ha dunque condotto ad un risultato corretto, il giudice di prime cure essendosi tenuto sia al testo letterale del contratto successorio sia alla sistematica dello stesso e avendo constatato a ragione l’incompatibilità del testamento ai sensi dell’art. 494 cpv. 3 CC. 5.6Il favoreggiamento di A. rispetto alle 50 azioni in causa essendo quindi dive- nuto impermutabile per la moglie E. con la morte del marito D., resta da statuire quali siano le conseguenze giuridiche. 5.6.1 L’impermutabilità del favoreggiamento di A. comporta inerentemente l’incom- patibilità di disposizioni a causa di morte contrarie a tale favoreggiamento nel con- tratto successorio. Di conseguenza il testamento olografo del 10 settembre 1995 (act. 2.11) – che per quanto concerne le azioni attribuite a A. si riferisce a torto alla cifra 3.5 del contratto successorio – è inammissibile e se contestato perde i suoi effetti. 5.6.2 La stessa cosa vale però anche per il trasferimento di proprietà in vita di cui alla convenzione del 5 luglio 2000 (act. 2.12), avendo questo rappresentato una donazione anch’essa incompatibile con il contratto successorio. Come già esposto (consid. 5.1 sopra) infatti, tenor l’art. 494 cpv. 2 CC i contraenti mantengono sì di principio la libertà di disporre in vita – anche mediante donazioni – delle cose og- getto del contratto successorio (vedi fra l’altro Philipp Studhalter, op. cit., n. 6 segg. ad art. 494 CC). Nella fattispecie però dalla particolarità dell’istituzione di eredi (co- siddetti Schlusserben) per determinati oggetti risulta una situazione giuridica assai comparabile a quella del erede sostituito giusta gli artt. 488 segg. CC. In tal senso
pagina 17 — 21 il coniuge superstite – in questo caso la moglie E. – è tenuto a preservare le cose attribuitegli, similmente al dovere del erede sostituito, dato che in caso contrario la volontà del marito e l’istituzione vincolante di eredi con le apposite attribuzioni di beni previste espressamente nel contratto successorio verrebbero private del loro contenuto e significato, il che è incompatibile pure con l’art. 527 cifre 3 e 4 CC (con- sid. 5.1 sopra). Sebbene il contratto successorio non contenga una garanzia espli- cita di non alienazione delle cose attribuite, un tale divieto di alienazione risulta co- munque chiaramente dallo scopo e dal animo del contratto successorio come tale (vedi ad esempio Stefan Grundmann, op. cit., n. 14 seg. ad art. 494 CC). La stessa conclusione risulta anche (e contrario) dall’interpretazione dell’art. 2 cpv. 2 del con- tratto successorio: “Dem Alleinerben ist es gestattet, den hienach genannten zwei Schlusserben und den Vermächtnisnehmern die hienach zugewiesenen Vermögenswerte schon lebzeitig auf Anrechnung an ihre Ansprüche aus diesem Erbvertrag zu übergeben.” [Al erede unico è permesso rimettere già in vita i seguenti beni patrimoniali attribuiti ai seguenti due eredi finali istituiti e ai legatari, in computazione alle loro pretese derivanti da questo contratto successorio.] Questa disposizione contrattuale perderebbe ugualmente significato se il coniuge superstite fosse autorizzato a disporre liberamente in vita senza limitazione alcuna di tutti i beni dei quali il contratto successorio contiene delle disposizioni e prevede delle attribuzioni ben precise. 5.6.3 Oltre a tutto neanche E. stessa non ha presunto una libertà illimitata di di- sporre in vita. Nella convenzione di trasferimento dei titoli del 5 luglio 2000 (act. 2.12) infatti, è fatto esplicito riferimento sia al contratto successorio sia al testa- mento, dichiarando espressamente l’esecuzione in vita dell’attribuzione testamen- taria basandosi sul art. 2 cpv. 2 del contratto successorio (vedi anche cpv. 1 e 2 del preambolo della convenzione). Per questo è palese che non si tratta di una dona- zione distinta da quanto già disposto a causa di morte. 5.6.4 Nel caso delle azioni trasferite in proprietà ad Z. non si tratta nemmeno di un trasferimento a titolo oneroso. La rendita vitalizia di CHF 30'000.– annuali pattuita nella convenzione difatti non è intesa come controprestazione al trasferimento di proprietà delle azioni, bensì espressamente come controprestazione alla rinuncia di reddito della sostanza (dividendi), considerato che in caso di dividendi più bassi la rendita vitalizia sarebbe stata ridotta nella stessa misura. Le azioni stesse (sostanza patrimoniale) invece sono state trasferite a titolo puramente gratuito e costituiscono quindi una donazione potenzialmente incompatibile ai sensi dell’art. 494 cpv. 3 CC.
pagina 18 — 21 5.7Qualora una disposizione a causa di morte o una donazione sia incompatibile con un contratto successorio, essa può essere contestata giusta l’art. 494 cpv. 3 CC. Per ciò che attiene la prescrizione all’azione di contestazione è applicabile l’art. 533 CC per analogia e il termine è quindi di un anno dal momento in cui l’erede ha conosciuto la lesione dei suoi diritti (vedi consid. 4.1 sopra e Peter Weimar, Berner Kommentar, vol. III/1/1/1, Berna 2009, n. 13 ad art. 494 CC). Come esposto sopra nella fattispecie A. ha contestato il testamento olografo del 10 settembre 1995 e ne ha chiesto la riduzione delle 50 azioni X. SA con istanza di conciliazione del 12 settembre 2008, vale a dire entro il termine di un anno dall’apertura del contratto successorio. Il Tribunale distrettuale Moesa ne ha dunque constatato l’incompatibi- lità e l’ha ridotto a giusto motivo, anche se erroneamente ha pronunciato di annul- larlo e ridurlo, il che non sarebbe ravvisabile e d’altronde non era neppure richiesto nella fattispecie. Esso non ha invece accolto l’istanza di restituzione delle azioni proposta da A., avendo ritenuto che A. non avrebbe contestato la convenzione (cfr. consid. 3 segg., specie 3.2.1 sopra). Questa Corte avendo però constatato che A. ha senz’altro contestato e richiesto tempestivamente la riduzione anche della con- venzione del 5 luglio 2000, la decisione di primo grado va corretta e vanno di con- seguenza stabiliti gli effetti della contestazione di entrambe le disposizioni (sia il testamento del 15 settembre 1995 sia detta convenzione). 6. 6.1La dottrina sostiene che la contestazione di una disposizione a causa di morte giustifichi una pretesa di carattere obbligatorio di restituzione in natura, pur- ché la cosa si trovi ancora in possesso del ricevente, il che è incontestatamente il caso nella fattispecie. Tenor la prassi del Tribunale federale invece in tal caso si può soltanto richiedere un’indennità nella misura del controvalore della cosa attri- buita illegittimamente, ristabilendo così le porzioni legittime senza toccare le rela- zioni di proprietà sulla cosa (DTF 110 II 228 consid. 7c segg.; Christian Brück- ner/Thomas Weibel, op. cit, n. 68; Rolando Forni/Giorgio Piatti, op. cit., n. 6 segg. ad art. 528 CC). Una pretesa di restituzione in natura non è pertanto ammessa, ragione per la quale il rispettivo petito d’appello di A. (cifra 2.1 dell’act. 01.1, ZK1 10 7) va respinto. 6.2Nel caso in giudizio questa conclusione si giustifica tanto più che A. ha rico- nosciuto già in prima istanza che alla sua pretesa di restituzione vi si oppone il diritto di compera di Z. previsto dal complemento al contratto successorio (act. 2.4) e che qualora il convenuto volesse mantenere le azioni in proprietà, egli sarebbe tenuto unicamente a pagare il prezzo di compera prestabilito (vedi pag. 9 dell’istanza del 27 febbraio 2009, act. 1.1, poi pag. 6 della replica del 10 giugno 2009, act. 1.3, e
pagina 19 — 21 pag. 8 dell’arringa dell’istante, in cui riconosce la resistenza del convenuto a resti- tuire le azioni e la considera – a ragione – come esercizio del diritto di compera). Con l’accoglimento dell’azione di contestazione rivive per così dire il diritto di com- pera, il quale è incontestato. Considerato il rapporto fra il valore effettivo e il prezzo stabilito nel diritto di compera convenuto e viste le affermazioni fatte da Z., l’esercizio del diritto di compera può indubbiamente essere presunto. Di conseguenza non es- sendo possibile l’accoglimento del petito principale proposto da A. in sede d’appello, ma confermando la riduzione del testamento contestato, va accolto il petito in via subordinata (cifra 2.2 dell’act. 01.1, ZK1 10 7), perciò Z. è tenuto a pagare CHF 50'000.– a A. Per queste ragioni l’appello di Z. (ZK1 10 8) va integralmente respinto pure nel petito principale di cui alla cifra 2 dei suoi petiti. 6.3Rispetto agli interessi di mora richiesti invece il petito di A. non può essere approvato. La pretesa di indennizzo nasce, infatti, soltanto con la crescita in giudi- cato della decisione di accoglimento dell’istanza di contestazione (DTF 108 II 329 consid. 2a seg.). Prima quindi il convenuto non ha ancora potuto essere in mora. Di conseguenza non possono essere esatti degli interessi. 6.4 A. non può essere sentito neppure laddove nella sua motivazione dell’ap- pello fa valere una specie di interessi del danno causa sostenuta malafede del con- venuto all’occasione del conferimento delle azioni (pag. 10 del act. 04, ZK1 10 7), siccome nell’occorrenza difetta manifestamente il presupposto di illiceità (vedi DTF 101 II 305 consid. 3b). Decade quindi anche la necessità di stabilire se Z. abbia effettivamente agito in malafede. 7.Visto l’esito delle due procedure d’appello vanno infine pure riesaminate la ripartizione delle spese procedurali da parte del Tribunale distrettuale Moesa e la decisione quanto alle ripetibili (cifre 10.2, 10.9 e 11 del dispositivo della sentenza impugnata), le quali sono d’altronde contestate da entrambi gli appellanti. 7.1A. soccombette con il suo petito principale con cui chiese la restituzione delle azioni, ma prevalse quanto alla sua conclusione subordinata e con questo anche quanto alla questione di principio sulla riducibilità del testamento e del negozio di trasferimento di proprietà in vita. La reiezione della richiesta di restituzione in natura delle azioni non è di grande rilevanza nel contesto dell’insieme della procedura, visto considerato che l’istante ha riconosciuto il diritto di compera già dalla presentazione della prima memoria. In queste circostanze si giustifica accollare al convenuto pure la parte delle spese della procedura di prima istanza
pagina 20 — 21 originariamente a carico di A. (CHF 274.– già a carico del convenuto + CHF 549.– accollati a A., per un totale di CHF 823.–). 7.2Per lo stesso motivo ad Z. non sono riconosciute nessune ripetibili. Considerando innanzitutto che il diritto di compera non è stato contestato in nessun stadio della procedura, per il petito principale non gli si è creato un dispendio degno di nota. Conseguentemente decade la necessità di statuire sul valore litigioso per calcolare eventualmente le sue ripetibili. Per mera completezza sia menzionato soltanto che anche prima dell’entrata in vigore il 1° aprile 2009 dell’ordinanza sulla determinazione dell’onorario degli avvocati del 17 marzo 2009 (ordinanza sull’onorario degli avvocati, OOA; CSC 310.250), la quale giusta l’art. 7 OOA non è ancora applicabile nella fattispecie, il supplemento una tantum sul valore della causa doveva essere proporzionato all’onorario in base al dispendio di tempo e non superiore alle tariffe stabilite nell’ordinanza (vedi la sentenza della Commissione del Tribunale cantonale ZB 2006 6 del 4 luglio 2006 consid. 5). 7.3L’istante ha invece diritto ad un’indennità a titolo di ripetibili. La sua richiesta di CHF 2'000.– pare appropriata e va ammessa in tale misura (vedi act. 01.1, cifra 4 e act. 04, pag. 10, entrambi ZK1 10 7). 8.Per le spese delle presenti due procedure d’appello ZK1 10 7 e ZK1 10 8 va seguito lo stesso ragionamento. Dato che le procedure sono sfociate in un’unica sentenza, le spese sono calcolate complessivamente per entrambe e stabilite a CHF 5'000.– più la tassa di scritturazione. Visto l’esito degli appelli, i costi vanno interamente a carico di Z., con l’obbligo di versare a A. un’indennità a titolo di ripetibili. Questi fa valere CHF 3'319.45 per la procedura ZK 10 7 (act. 04.2) e CHF 3'206.50 per la procedura ZK1 10 8 (act. 07.1), ossia complessivi CHF 6'525.95 che corrispondono a circa 23 ore computabili. Confrontando detta pretesa con quella fatta in primo grado, essa pare eccessiva, visto innanzitutto che in via d’appello sono state trattate principalmente le stesse questioni giuridiche, la fattispecie non era straordinariamente complessa e gli atti non numerosissimi. Per questi motivi un’indennità di CHF 2'000.– (IVA inclusa) per la procedura ZK1 10 7 a favore di A. quale appellante e una di altri CHF 2'000.– (IVA inclusa) per la procedura ZK1 10 8 a favore di A., B. e C. quali appellati paiono adeguate rispetto al dispendio necessario da indennizzare.
pagina 21 — 21 III. La I. Camera civile giudica: 1.L’appello di A. (ZK1 10 7) è parzialmente accolto e le cifre 8, 10.2, 10.9 e 11.7 del dispositivo della sentenza impugnata sono annullate. 2.È constatato che il testamento olografo di E. del 10 settembre 1995 in favore di Z. e la convenzione del 5 luglio 2000 conclusa fra E. e Z. violano il contratto successorio del 21 febbraio 1991. Di conseguenza Z. è obbligato a versare a A. l’importo di CHF 50'000.–. 3.La parte di CHF 823.– delle spese di procedura dinanzi al Tribunale distrettuale Moesa di complessivi CHF 5'643.– vanno a carico di Z. 4.Z. è obbligato a versare a A. l’importo di CHF 2'000.– (IVA inclusa) a titolo di ripetibili per la procedura dinanzi al Tribunale distrettuale Moesa. 5.L’appello di Z. (ZK1 10 8) è respinto. 6.Le spese delle due procedure d’appello di CHF 5'000.– e la tassa di scritturazione di CHF 368.–, ossia complessivi CHF 5’368.–, vanno a carico di Z. con l’obbligo di versare all’appellante A. un’indennità di CHF 2'000.– (IVA inclusa) e agli appellati A., B. e C. parimenti un’indennità di CHF 2'000.– (IVA inclusa) a titolo di ripetibili per le rispettive procedure d’appello. 7.Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.– può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72, 74 cpv. 1 lett. b della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 8.Comunicazione a: