Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni
Rif.:Coira, 6 settembre 2010Comunicata per iscritto il: ZK1 10 23 Sentenza I. Camera civile PresidenzaBrunner GiudiciMichael Dürst e Bochsler Attuario ad hoc Rogantini Visto il ricorso civile di A., attore e ricorrente, patrocinato dall’avv. lic. iur. Mario Antonio Ghidoni, Casa Aurelia, 6535 Roveredo, contro la sentenza della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa del 2 marzo 2010, comunicata il 24 marzo 2010, in re dell’attore e ricorrente contro Y., convenuta e resistente, patrocinata dall’avv. lic. iur. Fabrizio Keller, San Roc, 6537 Grono, concernente azione creditoria/usufrutto è risultato:
pagina 2 — 10 I. Fattispecie A.Con contratto di cessione a titolo di futura eredità del 19 dicembre 1980 X. (nato nel 1910 e deceduto nel 1997) ed Y. (nata nel 1924) trasmisero al loro figlio A. (nato nel 1950) la proprietà della parcella n. ____ a Z., mantenendo sulla stessa un‘usufrutto gratuito vita natural durante. Dopo diversi investimenti costruttivi da parte del figlio, nacque una discordia sulla portata del diritto di usufrutto dei genitori. Quella discordia fu sciolta con la transazione giudiziale del Tribunale distrettuale di Moesa del 12 agosto 1992 (atto della convenuta A). Nella transazione furono elencati i seguenti punti dettagliati dell‘accordo (atto 3.1): “1. A. si obbliga a sgomberare completamente il piano superiore della stalla e a sistemare convenientemente, cioè rendendolo impermeabile, il tetto entro il 26 (ventisei) agosto 1992, garantendo al padre l‘usufrutto di detta parte di stalla. 2.A., entro lo stesso termine, si obbliga a sgomberare anche il garage sito al piano terreno, garantendone l‘usufrutto al padre. 3.X. accetta che il figlio continui ad usufruire del locale officina sita al piano terreno, come finora, garantendogli l‘accesso dal garage. 4.X. si obbliga a lasciare l‘usufrutto del locale ripostiglio piastrellato adiacente all‘officina al figlio, garantendogli l‘accesso dal garage. 5.X. permette il deposito di materiale sulla superficie di terreno sita tra la sostra e la siepe a est. 6.Il padre concede al figlio il diritto di posare, a nord-est della sostra, un garage prefabbricato di ca. 6 m x 2.50 m di larghezza. Qualora non fosse possibile, per motivi indipendenti dalla sua volontà, al figlio di posare in quel luogo il prefabbricato, è già sin d‘ora concordata l‘ubicazione a est, a ridosso della stalla. In questo caso A. demolirà il muretto a secco sull‘entrata a est, garantendo al padre la viabilità con il veicolo agricolo Rapid + carro pieno. 7.Le ripetibili sono compensate. Le spese sono sopportate metà ciascuna dalle parti, ritenuto che non saranno percepite tasse di giustizia. 8.(Firme)” B.Nel 2006 si svolse dinanzi all‘Ufficio di Circolo di Roveredo una procedura di protezione del possesso fra A. e sua madre (il padre essendo nel frattempo deceduto). La controversia portò sul diritto d‘accesso di A. alla rimessa n. 246J (ex n. 246E-B) che sorge sulla parcella n. ____ per poter effettuare dei lavori di manutenzione. C.Il 23 novembre 2007 A. ha presentato un‘istanza contro sua madre Y. al Presidente del Circolo di Roveredo quale conciliatore ed ha chiesto (v. atto 2.9):
pagina 3 — 10 „1. La signora Y. è condannata a pagare al signor A. l‘importo di fr. 2‘726.55 oltre interessi per premi, imposte ecc. costi a carico dell‘usufruttuaria. 2.La signora Y. è condannata a pagare l‘importo di fr. 2‘394.10 oltre gli interessi come risarcimento danni a causa del suo atteggiamento (non permesso di eseguire i lavori allo stabile in usufrutto). 3.Le opposizioni ai precetti esecutivi no. 3701/06, 4453/07 e 4454/07 sono tolte. 4.Spese e tasse comprese le spese davanti all‘ufficio di conciliazione contestate con l‘obbligo di pagare le ripetibili a carico della signora Y. anche per la conciliazione. Gli allegati presentati dalla parte istante sono parte integrante del presente verbale di conciliazione.“ La convenuta ha postulato il rigetto dell‘istanza per quanto ricevibile, protestando spese, tasse e ripetibili. Per il caso di decisione contraria, ha formulato la richiesta eventuale di compensare le pretese con i corrispettivi dovuti per i locali occupati da parte dell‘attore. Con istanza processuale del 1° febbraio 2008 l‘attore ha proseguito la causa al Tribunale distrettuale Moesa (recte: alla Commissione del Tribunale distrettuale Moesa). Con risposta del 14 marzo 2008 la convenuta ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, di respingere integralmente l‘istanza processuale, omettendo la sua richiesta eventuale di compensazione. D.La Commissione del Tribunale distrettuale Moesa il 2 marzo 2010 ha giudicato: “1. L‘istanza processuale 1° febbraio 2008 è parzialmente accolta. 2.Di conseguenza la signora Y., Z., è obbligata a versare a A., Z., l‘importo di CHF 1‘086.85. È rigettata in via definitiva l‘opposizione al precetto esecutivo no 3701/06 dell‘Ufficio esecuzione del Circolo di Roveredo limitatamente all‘importo di CHF 1‘086.85. 3.La tassa di giudizio di CHF 1‘000.—, quella di scritturazione di CHF 910.— e le spese diverse di CHF 385.—, per complessivi CHF 2‘295.—, sono a carico dell‘attore in ragione di 4/5 e per il restante 1/5 a carico della convenuta. Le spese peritali di CHF 1‘980.— sono a carico dell‘attore, con l‘obbligo di versare alla convenuta l‘importo di CHF 3‘600.— a titolo di ripetibili ridotte. 4.(Comunicazioni)“ La Commissione del Tribunale distrettuale ha constatato che per effetto della transazione del 12 agosto 1992 sussisteva solamente un diritto di usufrutto parziale. Basandosi su una sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei
pagina 4 — 10 Grigioni del 21 aprile 2009, pubblicata su internet, nella causa fra Y. e l‘Amministrazione cantonale delle imposte riguardo alla commisurazione del diritto di usufrutto, nella quale il Tribunale amministrativo presupponeva che in base alla transazione del 12 agosto 1992 il diritto di usufrutto di Y. portasse al massimo sul 50%, la Commissione del Tribunale distrettuale ha ritenuto che la convenuta potesse essere tenuta a versare all‘attore solamente la metà delle spese ai sensi degli artt. 765 e 767 del Codice Civile (CC; RS 210). Sempre secondo l’istanza precedente, la rispettiva parte delle imposte sul bene immobile e dei premi dell‘assicurazione fabbricati corrispondeva dunque ad una somma di fr. 1‘086.85 (½ di fr. 2‘173.70). I costi di fr. 404.— (la parte delle spese per la misurazione ufficiale) andavano a carico del proprietario del bene immobile (art. 765 cpv. 3 CC). Il credito di fr. 2‘394.10 per risarcimento del danno, avendo negato l‘accesso quando si trattava di effettuare dei lavori di manutenzione, è stato respinto. E.Contro questa decisione A. il 14 aprile 2010 ha inoltrato ricorso al Tribunale cantonale dei Grigioni con le seguenti richieste (pag. 11): “a. Il ricorso per violazione di legge è accolto. b.La decisione 02./24.03.2010 è cassata e modificata come segue: c.Il dispositivo n. 2 della decisione querelata è modificato nel senso che la domanda principale attorea n. 1 è integralmente accolta per cui: La signora Y. è condannata a pagare al signor A. l‘importo di fr. 2‘726.55, oltre interessi per premi, imposte, costi a carico dell‘usufruttuaria. È rigettata in via definitiva l‘opposizione al precetto esecutivo n. 3701/06 dell‘UEF di Roveredo per l‘importo di fr. 2‘726.55. d.La domanda principale n. 2 di parte convenuta è respinta, protestate spese, tasse e ripetibili sia in sede di conciliazione, sia in sede di prima istanza. e.Il dispositivo n. 3 è modificato nel senso di una nuova ripartizione di spese, tasse di giustizia che tenga conto dell‘esito del presente ricorso. f.Le spese peritali di fr. 1‘980.00 sono equamente ripartite tenendo conto dei costi supplementari cagionati anche da parte convenuta con le sue richieste/delucidazioni peritali. g.Le spese ripetibili sono adeguate tenendo conto dell‘esito del presente ricorso. h.Spese, tasse e ripetibili della presente procedura di ricorso protestate.“ Il ricorrente ha rinunciato invece esplicitamente a contestare il rigetto del credito di fr. 2‘394.10 per risarcimento del danno.
pagina 5 — 10 Per quanto riguarda la motivazione, il ricorrente ha fatto valere in particolare i seguenti punti:
pagina 6 — 10 all‘autorità inferiore e la ripropone anche in questa procedura di ricorso. In caso che l‘istanza dovesse essere accolta o parzialmente accolta vi sarebbe da tener conto di questa circostanza.
pagina 7 — 10 2.1Con la parte dell‘istanza che è ancora in questione nella procedura di ricorso A. pretende che l‘usufruttuaria gli risarcisca in qualità di proprietario certe spese per il bene immobile (imposte gravanti il bene immobile, premi dell‘assicurazione fabbricati, spese per la misurazione ufficiale). Riferendosi agli artt. 765 e 767 CC, la Commissione del Tribunale distrettuale ha ritenuto a ragione che le imposte sui beni immobiliari e i premi dell‘assicurazione fabbricati andavano di principio a carica dell‘usufruttuaria. Tuttavia da quando fu firmata la transazione giudiziale nel 1992, la resistente non dispone più di un pieno diritto d‘usufrutto. La sua parte, infatti, si è vista ridurre e dovrebbe essere determinata secondo la sentenza del Tribunale amministrativo cantonale ad una percentuale massima del 50%. Giusta l‘art. 765 cpv. 3 CC, le spese della misurazione ufficiale invece sarebbero a pieno carico del proprietario. 2.1.1 Quanto alle imposte sui beni immobiliari e i premi dell‘assicurazione fabbricati significa dunque che il proprietario deve pagarne una parte soltanto se l‘usufruttuario riesce a provare che il proprietario fa effettivamente uso di una parte dell‘oggetto sul quale porta l‘usufrutto. Contrariamente all‘opinione della resistente, la prova incombe all‘usufruttuario conformemente all‘art. 8 CC, siccome si tratta di un fatto impedente un diritto. È incontestato e riconosciuto da parte del ricorrente che Y. non esercita ormai più il suo diritto d‘usufrutto così com‘è previsto dal contratto di cessione a titolo di futura eredità rispettivamente d‘usufrutto originario, bensì che A. in quanto proprietario usa lui stesso una parte del bene immobiliare in questione. Contestata è invece la portata di questo uso. Appartiene al tribunale stabilirne la parte proporzionale in base all‘incarto e alle prove assunte, per cui esso dispone di un considerevole potere di discrezionalità. Cionondimeno nell‘assunzione e nell‘apprezzamento delle prove deve tenersi ai principi del processo civile. In particolar modo il diritto delle parti di essere sentite deve essere rispettato (v. sentenza del Tribunale federale 4P.199/2003 del 24 febbraio 2004, cons. 2.2): „Der Gehörsanspruch gemäss Art. 29 Abs. 2 BV gibt dem Betroffenen als persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht einen Anspruch darauf, sich vor Erlass eines in seine Rechtsstellung eingreifenden Entscheides zu äussern und Einsicht in die Akten zu nehmen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen. Dem Mitwirkungsrecht entspricht die Pflicht der Gerichte, die Argumente und Verfahrensanträge der Partei entgegenzunehmen und zu prüfen sowie die ihr rechtzeitig und formrichtig angebotenen erheblichen Beweismittel abzunehmen (BGE 124 I 241 E. 2 mit Hinweisen). Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör wird auch die Pflicht der Gerichte abgeleitet, ihre
pagina 8 — 10 Entscheide zu begründen. Die Begründung muss kurz die wesentlichen Überlegungen nennen, von denen sich das Gericht hat leiten lassen und auf die sich sein Entscheid stützt (BGE 121 I 54 E. 2c S. 57 mit Hinweisen). Nicht erforderlich ist hingegen, dass sich der Entscheid mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinander setzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Es genügt, wenn der Entscheid sachgerecht angefochten werden kann (BGE 126 I 97 E. 2b; 125 II 369 E. 2c).“ 2.1.2 Questi principi sono effettivamente stati violati dall‘autorità precedente, quando essa doveva determinare la parte proporzionale dell‘uso del bene immobiliare di ciascuna delle parti. È rilevabile dalla sentenza impugnata che la Commissione del Tribunale distrettuale Moesa, per la valutazione di questa questione, si è basata esclusivamente sul giudizio secondo la decisione del Tribunale amministrativo cantonale del 21 aprile 2009. La Commissione del Tribunale distrettuale ha richiamato la transazione giudiziale del 1992 solamente nella sua prima conclusione che non si trattava più di un illimitato usufrutto. Per quanto concerne la ripartizione proporzionale invece ha ripreso quella menzionata nella sentenza del Tribunale amministrativo cantonale senza alcuna motivazione. Questo era inammissibile. Il tribunale giudicante può trarre le sue conclusioni giuridiche solamente in base alle prove che si trovano nell‘incarto e che sono state assunte in modo conforme ai principi e le norme procedurali. Nel presente caso tuttavia per stabilire la ripartizione proporzionale è stata presa in considerazione la decisione del Tribunale amministrativo cantonale nel senso di un mezzo di prova. Questo mezzo di prova però non figurava nell‘incarto al momento della decisione e quindi le parti non hanno potuto presentare osservazioni a riguardo. La citata sentenza non sarebbe dunque potuto essere consultata per stabilire l’uso percentuale del bene immobile da parte delle parti, senza dare a loro la possibilità di prenderne posizione. La presa in considerazione della citata sentenza sarebbe comunque stata coperta dal principio attitatorio, siccome era stata postulata l‘edizione dell‘incarto della procedura fiscale. Il procedere dell’istanza precedente ha quindi violato il diritto d’essere sentito dell’attore. Questo è ancor più grave, sapendo che l‘attore (ricorrente in questa sede) non era parte alla procedura dinanzi al Tribunale amministrativo cantonale e che perciò non ha potuto esprimere le sue idee concernenti la determinazione della ripartizione proporzionale dell‘uso. A ragione il ricorrente eccepisce inoltre che il Tribunale amministrativo cantonale non ha determinato in via definitiva che la parte ancora in usufrutto a favore della resistente portasse sul 50%. Piuttosto la causa è stata rinviata all‘Amministrazione cantonale delle imposte per una nuova decisione in merito. La censura della violazione del diritto di essere sentito è quindi fondata.
pagina 9 — 10 2.2.Di principio la violazione del diritto fondamentale di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) implica l‘annullamento della rispettiva sentenza e il rinvio a nuovo giudizio. Il Tribunale federale ha però enunciato le eccezioni a questo principio nella sentenza 1P.544/2003 del 12 novembre 2003. Nel considerando 2.1 il Tribunale federale ha considerato: „Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann eine Verletzung von Verfahrensrechten im Rechtsmittelverfahren geheilt werden, wenn die Rechtsmittelinstanz über dieselbe Kognition verfügt wie die Vorinstanz und dem Beschwerdeführer daraus kein Nachteil erwächst. Eine Heilung ist ausgeschlossen, wenn es sich um eine besonders schwerwiegende Verletzung der Parteirechte handelt, und sie soll die Ausnahme bleiben (BGE 126 I 68 E. 2 S. 72 mit Hinweisen). Die Heilung von Verfahrensmängeln soll im Interesse der Verfahrensökonomie einen formalistischen Leerlauf und damit unnötige Verzögerungen des Verfahrens vermeiden; dagegen ist es nicht Sinn dieses Instituts, dass Verwaltungsbehörden oder Gerichte systematisch Verfahrensrechte missachten können, im Vertrauen darauf, dass die Mängel in einem allfälligen Rechtsmittelverfahren geheilt werden können (BGE 116 V 182 E. 2c S. 187; Entscheid I 293/89 vom 5. April 1990 E. 3c, publ. in Pra 80/1991 Nr. 52 S. 249 ff.).“ Nel presente caso la controversia porta sulla ripartizione proporzionale di spese immobiliari fra proprietario e usufruttuaria. Si tratta di una questione d‘apprezza- mento e quindi di una domanda essenziale per l‘esito della procedura. Visto che la cognizione è limitata nella procedura di ricorso, il Tribunale cantonale non può entrare nel merito. Peraltro la violazione è da classificare come particolarmente grave, perciò non vi è spazio per ammettere un‘eccezione nel presente caso, dato inoltre che l‘autorità precedente s’è basata esclusivamente su un mezzo di prova inammissibile. Il caso è dunque da rinviare all‘autorità precedente per un nuovo giudizio. Questa avrà innanzitutto da verificare se in base all‘incarto attuale vi sono punti di riferimento sufficienti per stabilire la ripartizione proporzionale rispettivamente se l‘edizione dell‘incarto della procedura fiscale è eventualmente da completare. 3. La tassa giudiziaria di fr. 1‘500.— e quella di scritturazione di fr. 176.— vanno a carico della resistente soccombente che deve versare inoltre al ricorrente un‘indennità a titolo di ripetibili di fr. 1‘200.—.
pagina 10 — 10 III. La I. Camera civile giudica 1.Il ricorso è deciso nel senso che la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Commissione del Tribunale distrettuale Moesa per una nuova decisione nel senso dei considerandi. 2.I costi della procedura di ricorso, composti dalla tassa di giustizia di fr. 1‘500.— e quella di scritturazione di fr. 176.—, quindi di complessivi fr. 1'676.—, vanno a carico della resistente, con l‘obbligo di versare al ricorrente l‘indennità di fr. 1‘200.— (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 3.Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.— può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72, 74 cpv. 2 lett. a della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. Nei due casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a: