Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decreto del 4 giugno 2024 N. d'incartoSK2 24 23 IstanzaSeconda Camera penale ComposizioneRichter-Baldassarre, presidente Bensbih, attuaria PartiA._____ istante patrocinata dall'avv. Ivan Behare Contrada Fontanelle 4, 6612 Ascona Oggettocondono spese processuali Comunicazione4 giugno 2024
2 / 6 Ritenuto in fatto: A.Con ordinanza dell'11 dicembre 2023, il Tribunale cantonale dei Grigioni ha posto a carico di A._____ le spese procedurali di CHF 2'000.00 per la procedura SK2 23 36. L'ordinanza è passata in giudicato. B.Dopo l'emissione della relativa fattura, A._____ (in seguito: istante), rappresentata dall'avv. Ivan Behare, ha inoltrato al Tribunale cantonale un'istanza di condono per le spese procedurali e, in via subordinata, ha chiesto una dilazione delle stesse. C.Nel frattempo è stato chiesto all'Amministrazione delle finanze di sospendere i solleciti di pagamento fino all'emanazione della decisione in merito alla citata istanza. Considerando in diritto: 1.1.La sospensione e il condono delle spese procedurali in ambito penale sono disciplinati dall'art. 425 CPP. Il diritto federale viene concretizzato in gran parte dalle leggi di applicazione cantonali (TF 6B_239/2021 del 26.5.2021 consid. 2). In ragione dell'organizzazione delle autorità che spetta loro, i Cantoni dovrebbero essere autorizzati a concedere ad altre autorità o servizi rispetto alle autorità penali ex artt. 12 seg. CPP – quali ad esempio amministrazioni giudiziarie o servizi d'incasso delle autorità penali – la facoltà di concedere la sospensione e il condono (Thomas Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 3 a ed., Basilea 2023, n. 2 ad art. 425 CPP). Nel Cantone dei Grigioni l'incasso è disciplinato dalle disposizioni sull'organizzazione giudiziaria (art. 39 cpv. 3 LACPP [CSC 350.100]). Giusta l'art. 71 cpv. 4 LOG ([CSC 173.000]), in accordo con il Dipartimento competente per le finanze, il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo possono, dietro indennizzo, delegare all'Amministrazione delle finanze compiti del settore finanze e contabilità. Secondo l'art. 37 cpv. 1 OOTC (CSC 173.100) il Tribunale cantonale può, d'intesa con il direttore del Dipartimento competente, affidare a determinati servizi dell'Amministrazione cantonale attività che non rientrano tra i suoi compiti fondamentali. Tra tali attività rientra ad esempio l'incasso delle tasse giudiziarie da parte dell'Amministrazione delle finanze (lit. a). In tale ambito, il Tribunale cantonale dei Grigioni ha raggiunto un accordo con l'Amministrazione delle finanze. Secondo tale accordo, competente per esaminare le istanze di condono è lo stesso tribunale che ha deciso in merito alle spese. Competente per esaminare le istanze di sospensione o di concessione di pagamenti rateali è invece l'Amministrazione delle finanze.
3 / 6 1.2.Pertanto, per quanto riguarda la domanda dell'istante volta al condono delle spese relative alla procedura dinanzi al Tribunale cantonale, competente per esaminare tale istanza è il Tribunale cantonale stesso. In merito all'esame d'istanze di sospensione e concessione di pagamenti rateali è invece competente l'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni. 2.1.Ai sensi dell'art. 425 CPP l’autorità penale può, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurre le spese procedurali oppure condonarle. Tale norma è concepita quale disposizione potestativa. Le autorità penali dispongono di un ampio potere di apprezzamento e di giudizio in merito alla questione del condono delle spese procedurali (TF 6B_239/2021 del 26.5.2021 consid. 2). Non esiste un diritto costituzionale al con- dono delle spese procedurali. Anche nel caso di una persona indigente in maniera duratura rimane a discrezione dell'autorità competente se accogliere o meno, in tutto o in parte, una richiesta di condono delle spese procedurali (TF 6B_239/2021 del 26.5.2021 consid. 4). Il condono comporta l'estinzione definitiva della pretesa, la quale non può quindi nemmeno più essere fatta valere in caso di un migliora- mento della situazione economica dell'istante. Vista la sua portata, il condono per le spese giudiziarie va ammesso solo con grande riserbo e lo stato di indigenza va interpretato più restrittivamente rispetto alla condizione d'indigenza prevista nell'ambito della difesa d'ufficio, rispettivamente dell'assistenza giudiziaria. Il con- dono per le spese procedurali è ammissibile quindi unicamente in casi eccezionali ove vi sia uno stato di indigenza permanente comprovato (cfr. TC GR SK2 20 43 del 19.10.2020 consid. 8.4; OGer ZH VU160005 del 21.4.2016 consid. II.5.1 segg.). Occorre quindi verificare se, prevedibilmente, la situazione finanziaria dell'- istante – inclusi anche redditi e beni di cui potrebbe disporre in futuro – non per- mette di far fronte alle spese procedurali entro il termine di prescrizione di 10 anni. Qualora l'indigenza può presumibilmente essere eliminata tramite propri sforzi non entra in considerazione il condono (fra tante TC GR SK2 23 2 del 16.2.2023 consid. 2.1 con rinvii). 2.2.Ora, l'istante motiva la sua richiesta affermando di trovarsi in una situazione particolarmente precaria. Attualmente essa sarebbe disoccupata e dovrebbe provvedere da sola alle sue necessità e a quelle della figlia ancora piccola. La sua situazione finanziaria si sarebbe ulteriormente aggravata a causa della riduzione dei contributi alimentari versati dall'ex marito (recte: ancora marito), concessa in via cautelare nel procedimento di divorzio dinanzi al Tribunale regionale Moesa e di cui il marito chiederebbe un'ulteriore riduzione. In considerazione di queste circostanze eccezionali e dell'assoluta incapacità dell'istante di saldare
4 / 6 immediatamente le spese procedurali richieste, essa chiede di esaminare la possibilità di un condono totale dell'importo dovuto o, in alternativa, di differirne il pagamento fino a quando non avrà trovato un impiego e sarà quindi in grado di adempiere ai suoi obblighi finanziari (act. A.1). A comprova di quanto precede, l'istante produce unicamente la decisione del giudice unico del Tribunale regionale Moesa del 20 ottobre 2023 concernente l'"adozione di provvedimenti cautelari nel contesto di una procedura di divorzio unilaterale (art. 276 CPC) risp. di modifica di misure a protezione dell'unione coniugale" (act. B.1). Ciò premesso, l'istante non fornisce alcuna prova del suo stato d'indigenza permanente. Vero è che la decisione cautelare del giudice del divorzio prevede una riduzione dei contributi alimentari dovuti dal marito in favore dell'istante, rispettivamente della figlia di allora 4 anni e mezzo. Nello specifico, il contributo alimentare mensile in favore della moglie è stato ridotto da CHF 1'100.00 a CHF 850.00, mentre quello in favore della figlia è stato ridotto da CHF 625.00, oltre assegno famigliare di CHF 220.00, a CHF 675.00, assegno famigliare compreso (act. B.1, consid. 4). Tuttavia, tale riduzione è dovuta in particolare al trasferimento di domicilio dalla Svizzera all'Italia dell'istante con la figlia, considerato come il costo della vita in Italia è notoriamente inferiore rispetto a quello in Svizzera (act. B.1, consid. 4). Inoltre la decisione prodotta dall'istante non contiene alcun'informazione riguardo alla sua situazione reddituale e patrimoniale complessiva. Occorre poi precisare che, stando alle dichiarazioni dell'istante stessa, essa sarebbe attualmente alla ricerca di un (nuovo) impiego. Pertanto, l'attuale situazione di disoccupazione è solo momentanea. L'istante non indica nessun'altra motivazione in relazione all'asserito stato d'indigenza, essa non adduce in particolare alcuna spiegazione del perché si dovrebbe escludere che le sue circostanze finanziarie possano migliorare nel corso dei prossimi anni. Peraltro si osserva come le spese procedurali contestate ammontano a soli CHF 2'000.00. Si può pertanto presumere che, in circostanze normali, l'istante sarà in grado di pagare tale importo entro dieci anni. Tale conclusione tiene conto anche del fatto che l'istante vive ora in Italia, dove non solo il livello dei salari, ma anche il costo della vita, è generalmente più basso che in Svizzera. 3.Visto tutto quanto precede, i presupposti per il condono delle spese giudiziarie non sono in concreto dati, sicché l'istanza va respinta. Per quanto riguarda la domanda in via subordinata di differimento del pagamento formulata dall'istante, il Tribunale cantonale non entra nel merito, non essendo competente per l'evasione di tale richiesta. Resta riservata la facoltà dell'istante d'inoltrare
5 / 6 un'istanza di sospensione o di pagamento rateale all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira. 4.Il presente decreto può essere deciso a giudice unico (art. 395 lit. b CPP; art. 18 cpv. 3 LOG; art. 11 cpv. 2 OOTC). 5.Per la presente procedura si rinuncia a prelevare spese processuali.
6 / 6 La Seconda Camera penale pronuncia: 1.Non si entra nel merito dell'istanza di sospensione delle spese per la procedura SK2 23 36, per mancata competenza. 2.L'istanza di condono delle spese per la procedura SK2 23 36 è respinta. 3.Non si prelevano spese processuali. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a: