Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Ordinanza del 21 maggio 2024 N. d'incartoSK2 23 77 IstanzaSeconda Camera penale ComposizioneHubert, presidente Bergamin e Cavegn Bensbih, attuaria PartiA._____ reclamante patrocinato dall'avv. Chiara A. Donati Via Vallemaggia 10, 6670 Avegno Oggettodifesa d'ufficio Atto impugnatodecisione della Procura pubblica dei Grigioni del 05.12.2023, co- municata il 05.12.2023 (n. d'incarto VV.2022.3915). Comunicazione22 maggio 2024

2 / 13 Ritenuto in fatto: A.In data 22 agosto 2023 (data del timbro postale), la patrocinatrice di A., avv. Chiara A. Donati, ha inoltrato alla Procura pubblica un'istanza di difesa d'ufficio nell'ambito del procedimento penale aperto a carico del suo patrocinato in relazione ai fatti avvenuti a B. il C.. Essa ha prodotto la relativa documentazione in un secondo momento. B.Con decisione del 5 dicembre 2023, la Procura pubblica ha respinto l'istanza formulata dalla patrocinatrice legale di A., non essendo, a suo avviso, dati i presupposti per la nomina di un difensore d'ufficio ex artt. 130 e 132 CPP. C.In data 15 dicembre 2023 (data del timbro postale), A._____ (in seguito: reclamante), rappresentato dall'avv. Chiara A. Donati, ha interposto reclamo al Tribunale cantonale avverso la predetta decisione, chiedendo l'accoglimento del gravame e di conseguenza l'accoglimento dell'istanza di difesa d'ufficio del 22 agosto 2023. Il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. D.Nelle proprie osservazioni del 3 gennaio 2023, la Procura pubblica ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura in cui il medesimo dovesse risultare ammissibile, nonché l'addossamento dei costi della procedura al reclamante. E.Sono stati acquisiti gli atti della Procura pubblica. La causa è matura per il giudizio. Considerando in diritto: 1.1.Giusta l'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni. Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni (artt. 22 cpv. 1 LACPP [CSC 350.100] e 10 cpv. 1 OOTC [CSC 173.100]). 1.2.Ai sensi dell'art. 396 cpv. 1 CPP in combinato disposto con l'art. 384 lett. b CPP, il reclamo deve essere inoltrato all'istanza competente per iscritto e motiva- to, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Il termine decor- re dal giorno successivo alla notificazione (art. 90 cpv. 1 CPP). Poiché la decisio- ne impugnata del 5 dicembre 2023 è stata notificata al reclamante il 6 dicembre 2023 (act. B.1 e B.2), il reclamo da lui interposto al Tribunale cantonale dei Grigioni il 15 dicembre 2023 è senz'altro tempestivo (act. A.1).

3 / 13 1.3.Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP mediante reclamo sono censurabili violazioni di diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). L'autorità di ricorso dispone di pieno potere cognitivo po- tendo esaminare liberamente il fatto e il diritto (Patrick Guidon, in: Nig- gli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord- nung, 3 a ed., Basilea 2023, n. 15 ad art. 393 CPP). 1.4.1. I reclami devono essere presentati per scritto e motivati (art. 396 cpv. 1 CPP). Il reclamo deve indicare i punti della decisione, rispettivamente dell'ordinan- za o del decreto, che il reclamante intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati (art. 385 cpv. 1 lett. a-c CPP). L'indi- cazione precisa dei motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'- art. 385 cpv. 1 lett. b CPP dev'essere sostanziata sotto il profilo dei fatti e del dirit- to (TF 6B_1181/2018 del 28.11.2018; 6B_130/2013 del 3.6.2013 consid. 3.2; Guidon, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP). Il reclamo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata (TF 6B_48/2018 del 7.6.2018 con- sid. 2.3.3). A tal fine, il reclamante deve anzitutto indicare la chiara volontà di im- pugnare l'atto procedurale in questione ("Beschwerdewille"; Guidon, op. cit., n. 9a ad art. 396 CPP). In particolare non è sufficiente rivolgere critiche di carattere ge- nerale contro la decisione impugnata. I motivi a sostegno di una diversa decisione devono di principio risultare dall'atto di reclamo stesso (Guidon, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP). Rinvii generici a quanto esposto in allegati di causa di altre proce- dure o addirittura all'intero incarto sono da considerarsi insufficienti. Non è infatti compito dell'autorità di reclamo ricercare i motivi del reclamo negli allegati inoltrati ad altre autorità o nell'ambito di altre procedure (Guidon, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP). 1.4.2. Dal punto di vista formale, la Procura pubblica sostiene che il reclamante, patrocinato, non si sarebbe confrontato con due motivazioni contenute nella decisione impugnata, ossia l'insufficiente gravità dell'eventuale pena e la violazione dell'onere di sostanziazione a lui incombente in relazione all'asserito stato di bisogno (act. A.2). 1.4.3. Ora, con il reclamo l'insorgente contesta la tesi della Procura pubblica, secondo cui, essendo il caso bagatellare non si giustificherebbe in concreto la nomina di un difensore d'ufficio, indicando per quali ragioni tale tesi non andrebbe seguita (act. A.1, II.3 segg.). Egli ritiene in particolare che la difesa d'ufficio non sarebbe giustificata solo dalla sussistenza di un caso non bagatellare, ma anche da altri motivi, come ad esempio la garanzia della parità delle armi, oppure qualora

4 / 13 l'esito della procedura penale abbia un'importanza particolare per l'imputato (act. A.1, II.6 seg.). Per determinare se il caso presenti difficoltà che l'imputato non potrebbe superare senza un avvocato, si dovrebbe apprezzare l'insieme delle circostanze concrete (act. A.1, II.8). Il reclamante espone poi gli argomenti per i quali le circostanze della presente fattispecie giustificherebbero la nomina di un difensore d'ufficio (act. A.1, II.9 segg.). Egli contesta altresì quanto ritenuto dalla Procura pubblica in merito alla violazione dell'onere di motivazione in relazione al suo stato d'indigenza ed espone nuovamente le ragioni per le quali non disporrebbe delle entrate sufficienti per poter pagare un legale di fiducia (act. A.1, II.2 e 15). 1.4.4. In siffatte circostanze, confrontandosi con le argomentazioni esposte nella decisione impugnata, l'insorgente ha rispettato le esigenze di motivazione sopraindicate (cfr. supra consid. 1.4.1), sicché il reclamo del 15 dicembre 2023 è ammissibile. 2.Nel giudizio impugnato, dopo aver esposto le norme e la giurisprudenza in materia di difesa d'ufficio, la Procura pubblica ha anzitutto osservato che il bene tutelato dalla norma potenzialmente violata sarebbe la vita umana, il bene più importante protetto dall'ordinamento giuridico; ma che nonostante ciò il termine "caso bagatellare" ex art. 132 cpv. 2 CPP non si riferirebbe alla gravità intesa in un simile senso, bensì unicamente alla pena concreta che l'imputato rischierebbe di vedersi impartita. La Procura pubblica ha proseguito osservando che allo stato attuale dell'istruttoria, considerate le risultanze delle indagini sinora effettuate e la natura delle due precedenti condanne a carico dell'imputato, sarebbe esclusa una condanna a una pena di entità maggiore a quella descritta dall'art. 132 cpv. 3 CPP. In ogni caso, qualora tale valutazione dovesse cambiare in seguito agli esiti degli ultimi atti istruttori previsti, il reclamante non avrebbe fatto valere il requisito cumulativo relativo alla sussistenza di difficoltà in fatto o in diritto cui egli non potrebbe far fronte da solo. Ciò a maggior ragione considerato come gli altri due imputati non avrebbero dato mandato a un difensore di fiducia o richiesto la nomina di un difensore d'ufficio. In siffatte circostanze, anche la questione a sapere se il reclamante abbia sufficientemente sostanziato il proprio stato di bisogno potrebbe rimanere aperta (cfr. per tutto quanto precede act. B.1 consid. 2). La Procura pubblica ha pertanto respinto l'istanza di difesa d'ufficio, senza prelevare spese (act. B.1). 3.Secondo il reclamante, i presupposti per la difesa d'ufficio ex art. 132 CPP sarebbero in concreto adempiuti (act. A.1, II.3 segg.). Per quanto riguarda la condizione della necessità della tutela degli interessi dell'imputato, egli è

5 / 13 dell'avviso che tale necessità non andrebbe apprezzata solo in funzione del presupposto del caso non bagatellare, ma sulla base dell'insieme delle circostanze concrete, quindi su fattori oggettivi e soggettivi (act. A.1, II.3 segg.). La fattispecie – mediatizzata e caratterizzata da un'inchiesta penale volta a stabilire chi dei tre coimputati andrebbe ritenuto responsabile della morte di una persona attraverso la realizzazione del reato di omissione di soccorso, inchiesta dove sono state interrogate circa sei persone per comprendere la dinamica dei fatti – presenterebbe difficoltà oggettive che avrebbero condotto una persona nella stessa situazione dell'imputato, ma provvista di mezzi necessari, a ricorrere a un legale (act. A.1, II.9 segg.). Ciò a maggior ragione, considerato che la fattispecie non sarebbe chiara e che i tre coimputati potrebbero scaricarsi la colpa a vicenda (act. A.1, II.9). La tesi della Procura pubblica, secondo cui il fatto che gli altri coimputati non sarebbero assistiti da un legale costituirebbe un indizio per ritenere la fattispecie semplice, sarebbe approssimativa e priva di ogni fondamento (act. A.1, II.9). Anche dal punto di vista soggettivo, la fattispecie presenterebbe molteplici difficoltà per il reclamante, essendo egli al beneficio di una curatela di rappresentanza e amministrativa, e considerato come il suo percorso formativo e professionale quale aiuto cuoco lo avrebbe portato attualmente a essere al beneficio dell'assistenza (act. A.1, II.10). Nonostante il reclamante abbia interessato le autorità penali, egli non avrebbe famigliarità con gli aspetti formali della procedura, né tantomeno con i diritti che gli spettano (act. A.1, II.10). Il reclamante ritiene pure di aver diritto a una difesa d'ufficio in ragione del principio della parità delle armi, considerato come la vittima, patrocinata, sarebbe stata presente a tutti gli interrogatori (act. A.1, II.14). Inoltre, non si potrebbe neppure escludere che al reclamante venga attribuita una pena detentiva, considerato il suo stato di indigenza (act. A.1, II.14). Infine, il reclamante ribadisce che andrebbe tenuto conto della gravità dell'imputazione, nel caso concreto un'omissione di soccorso con conseguente morte di una persona (act. A.1, II.14). Dal canto suo, la Procura pubblica sostiene che il reclamo andrebbe respinto, poiché, come sembrerebbe riconoscere l'insorgente stesso, difetterebbe in concreto il presupposto della sufficiente gravità della pena (act. A.2). Non sarebbero invece concretamente addotte, né ravvisabili, circostanze particolari atte a sospendere la natura cumulativa dei requisiti per la nomina di un difensore d'ufficio ex art. 132 cpv. 2 CPP (act. A.2). 3.1.Giusta l'art. 132 cpv. 1 lett. b CPP chi dirige il procedimento dispone di una difesa d'ufficio se l'imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s'impone per tutelare i suoi interessi. Per il cpv. 2 una difesa s'impone per tutelare

6 / 13 gli interessi dell'imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l'imputato non potrebbe far fronte da solo. Secondo il cpv. 3 non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi o una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere (cfr. DTF 143 I 164 consid. 3.3 seg.). 3.2.Con particolare riferimento al presupposto del caso non bagatellare, dal testo di legge dell'art. 132 cpv. 3 CPP si deduce che anche una fattispecie in cui la pena effettivamente prevedibile – non la sanzione massima prevista dai disposti di legge applicabili – sia inferiore a quattro mesi o a 120 aliquote giornaliere non è, di per sé, automaticamente qualificata di caso bagatella (cfr. DTF 143 I 164 consid. 3.6; TF 1B_555/2012 del 6.12.2012 consid. 2.1; 1B_477/2011 del 4.01.2012 consid. 2.2). Va tenuto conto delle concrete difficoltà rilevanti di natura fattuale o giuridica (DTF 143 I 164 consid. 3.6; TF 1B_210/2019 del 29.07.2019 consid. 2.1; Niklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3 a ed., Basilea 2023, n. 38 seg., 42 seg. ad art. 132 CPP; Viktor Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, Art. 1-195, 3 a ed., Zurigo 2020, n. 14, 19 ad art. 132 CPP; Maria Galliani/Luca Marcellini, in: Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Noseda [edit.], Codice svizzero di procedura penale [CPP], Commentario, Zurigo 2010, n. 20 seg. ad art. 132 CPP). Rappresentano delle difficoltà di natura fattuale, il fatto che gli elementi costitutivi oggettivi e/o soggettivi del reato siano controversi e debbano essere interrogati vari testimoni e/o debbano essere raccolte altre prove, quali ad esempio perizie, rispettivamente quando vi sia il rischio che i coimputati si scarichino la colpa a vicenda (Ruckstuhl, op. cit., n. 38 ad art. 132 CPP). Il grado di tali difficoltà – che deve essere, per la concessione della difesa d’ufficio, tanto più elevato, quanto più mite è la pena effettivamente prevedibile – va misurato, da una parte, alla capacità ed esperienza processuale dell'imputato, e d'altra parte, agli atti procedurali effettivamente necessari a garantire una difesa efficace; va considerata anche la capacità personale dell'imputato di gestire il procedimento che lo riguarda (DTF 128 I 225 consid. 2.5.2; Ruckstuhl, op. cit., n. 40 ad art. 132 CPP), così come pure difficoltà di natura linguistica (Maria Galliani/Luca Marcellini, n. 17 ad art. 132 CPP). In tale contesto, occorre tenere conto anche della gravità del reato imputato (cfr. DTF 138 IV 35 consid. 6.3). Hanno rilevanza anche le conseguenze personali che l'esito di un procedimento penale può avere sull'imputato, ad esempio la

7 / 13 revoca del permesso di lavoro in caso di condanna (Lieber, op. cit., n. 16 ad art. 132 CPP). Infine, per quanto riguarda le difficoltà soggettive occorre considerare le capacità dell'imputato, tenuto conto di età, formazione, familiarità con la pratica giudiziaria, conoscenza della lingua del procedimento e capacità di presentare prove per assicurare la difesa (TF 1B_483/2022 del 28.9.2022 consid. 3; 1B_172/2022 del 18.7.2022 consid. 2.1. con rinvii). 3.4.Nel caso in esame, occorre anzitutto osservare che in merito al presupposto della sufficiente gravità della pena, nella decisione impugnata la Procura pubblica ha ritenuto che "allo stato attuale dell'istruttoria" una condanna a una pena di entità maggiore a quella prescritta dall'art. 132 cpv. 3 CPP sarebbe esclusa (act. B.1). A tal proposito, si evidenzia quindi come la Procura pubblica stessa riconosca che tale valutazione potrebbe cambiare in seguito agli esiti degli ultimi atti istruttori previsti. Quanto alla gravità del reato imputato, si osserva che in concreto si tratta di un'omissione di soccorso ex art. 128 CP, grave, poiché la vittima in questione ha perso il bene più importante protetto dall'ordinamento giuridico, la vita umana. In merito alle difficoltà oggettive e alle circostanze del caso concreto, occorre anzitutto rilevare che sinora nel corso del procedimento penale la polizia ha interrogato 16 persone informate sui fatti e che la Procura pubblica ha pure effettuato tre interrogatori di confronto (act. PP 8.7-8.22; act. PP. 8.23-8.25). La Procura pubblica ha inoltre richiesto e ottenuto il parere medico legale sugli accertamenti autoptici del 1° febbraio 2023 e il relativo complemento del 2 marzo 2023 (act. PP 7.12-7.14). Nel presente procedimento penale è inoltre probabile che verranno raccolte ulteriori prove. Occorre poi rilevare che, sulla base di quanto dichiarato nei rispettivi interrogatori, i tre coimputati non hanno dato la stessa versione quanto al ruolo da loro ricoperto nell'ambito del rave party tenutosi a B.. Se, da un lato, il reclamante ha indicato di essere stato uno degli organizzatori dell'evento, insieme a D., E._____ e F._____ (act. PP 8.5, domanda 51; act. PP 8.6, domanda 9), dall'altro, E._____ ha affermato di non essere stato uno degli organizzatori dell'evento ma di aver unicamente fornito dell'attrezzatura musicale (act. PP 8.1, domanda 13; act. PP 8.2, domanda 3 segg.), e D._____, dopo aver indicato in un primo momento di essere uno degli organizzatori (act. PP 8.3, domanda 1; act. PP 8.4, domanda 4 e 6), ha sostenuto di non essere un organizzatore della festa ma di aver unicamente fornito dell'attrezzatura musicale (act. PP 8.4, domanda 29; act. PP 8.23, domanda 83 e 88). Non può dunque essere escluso il rischio che i coimputati si scarichino la colpa a vicenda. Infine, in ossequio al principio della parità delle armi (TF 1B_72/2021 del 9.04.2021 consid. 4.2; 1B_224/2013 del 27.08.2013 consid. 2.3; 1B_228/2021 del 16.07.2021 consid. 2; Ruckstuhl, op. cit.,

8 / 13 n. 40 ad art. 132 CPP), va tenuto conto del fatto che l'imputato è confrontato con una vittima rappresentata da un legale (act. PP 2.1). 3.5.Quanto alle difficoltà soggettive del reclamante, si osserva che quest'ultimo ha 25 anni e ha conseguito un diploma CFP come aiuto cuoco (act. PP 6.6). Il reclamante necessita inoltre di sostegno per quanto riguarda la sua formazione e professione, nonché di un accompagnamento verso un percorso di autonomia nell'affrontare i vari ambiti dell'esistenza; a tal fine nei suoi confronti è stata istituita una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio ex artt. 390 e 394 seg. CC (act. B.3). Le sfere di compiti del curatore del reclamante toccano diversi aspetti della sua vita, in particolare tutto ciò che riguarda la sua situazione abitativa, il suo stato di salute, il suo benessere sociale, nonché i suoi affari amministrativi e finanziari (act. B.3). In siffatte circostanze, il reclamante va considerato quale parte non esperta in fatto di diritto. A ciò nulla muta il fatto che egli abbia già subito due condanne penali il 9 marzo 2018 e il 5 dicembre 2022, in particolare per infrazioni alla LStup (act. PP 6.1; TF 1B_654/2020 del 22.03.2021 consid. 2.5; 1B_205/2019 del 14.06.2019 consid. 4.4; TC GR SK2 22 20 del 7.10.2022). 3.6.Visto quanto precede, l'insieme delle circostanze del caso concreto rende necessaria la tutela degli interessi dell'imputato ex art. 132 cpv. 1 lett. b CPP. A tale conclusione nulla muta il fatto che, come indicato nella decisione impugnata (act. B.1), gli altri due coimputati non avrebbero dato mandato a un difensore di fiducia o richiesto la nomina di un difensore d'ufficio. 4.In merito alla situazione economica del reclamante, egli è dell'avviso che la documentazione agli atti dimostrerebbe la sua impossibilità di far fronte alle spese legali. Il reclamante sarebbe infatti al beneficio dell'assistenza, non percependo alcun reddito e non disponendo di alcuna sostanza. Le sue spese mensili consisterebbero nel pagamento della pigione e dei premi di cassa malati, avendo dunque a disposizione circa CHF 1'000.00 per coprire il suo minimo vitale. Il reclamante avrebbe infine atti di carenza beni per CHF 23'649.75. Tutta la relativa documentazione sarebbe già stata prodotta in data 6 settembre 2023 e non vi sarebbe modo di sostanziare maggiormente la sua situazione economica (cfr. per tutto quanto precede act. A.1, II.15). Dal canto suo, la Procura pubblica sostiene che, nonostante la richiesta volta a completare la prima istanza di difesa d'ufficio, in data 27 novembre 2023 la patrocinatrice legale del reclamante avrebbe trasmesso l'apposito formulario per la designazione di un difensore d'ufficio senza però produrre nessuna delle

9 / 13 informazioni e della documentazione richieste – in particolare le decisioni di tassazione passate in giudicato – ciò neppure in sede di reclamo. Il reclamante non avrebbe dunque reso verosimile il suo stato di bisogno, venendo meno al suo obbligo di fornire tutte le informazioni e i mezzi di prova a tal fine ("Mitwirkungspflicht"). Inoltre, dalla decisione del 14 settembre 2023 dell'Autorità regionale di protezione 12 prodotta in sede di reclamo, si evincerebbe che la predetta autorità avrebbe tra l'altro dato incarico al curatore del reclamante di allestire un inventario dei beni ex art. 405 cpv. 2 CC e di consegnare un rendiconto finanziario, sicché l'asserita impossibilità di fornire ulteriori informazioni in merito alle sue condizioni economico finanziarie non corrisponderebbe al vero (act. A.2). 4.1.L'indigenza è data quando l'interessato non sia in grado di affrontare i costi della procedura senza dovere utilizzare i mezzi necessari per soddisfare il suo minimo vitale e quello della sua famiglia (TF 1B_496/2021 del 20.04.2022 consid. 3.3 con rinvii). Spetta al richiedente sostanziare la sua indigenza (cfr. TF 1B_364/2019 del 28.08.2019 consid. 3.5 seg.; 6B_616/2016 del 27.02.2017 consid. 5; Ruckstuhl, op. cit., n. 30 ad art. 132 CPP). Per stabilire lo stato di bisogno occorre prendere in considerazione l'intera situazione dell'istante, e cioè non solo il suo reddito, ma anche i suoi rapporti patrimoniali (TF 1B_496/2021 del 20.04.2022 consid. 3.3 con rinvii). In quest'ambito non è determinante l'applicazione schematica del minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, occorrendo piuttosto tenere conto dell'insieme delle circostanze individuali del richiedente (DTF 135 I 91 consid. 2.4.3). Egli deve quindi sostanziare in modo esaustivo la sua domanda, fornendo la necessaria documentazione riguardo al reddito e al patrimonio attuali, nonché all'insieme degli oneri finanziari e dei bisogni. Tuttavia, l'indigenza può anche emergere a sufficienza dagli atti, ad esempio se dall'interrogatorio sulla persona emerge chiaramente che l'imputato non ha alcun reddito (Ruckstuhl, op. cit., n. 31 ad art. 132 CPP). 4.2.Per stabilire se l’imputato sia sprovvisto dei mezzi necessari, è determinante il momento dell’introduzione dell’istanza (Ruckstuhl, op. cit., n. 7 ad art. 132 CPP). La designazione del difensore d’ufficio ha effetto a partire dal momento dell’introduzione dell’istanza, non da quando viene effettivamente nominato il legale d’ufficio (TF 1B_227/2011 dell’11.8.2011 consid. 2; Ruckstuhl, op. cit., n. 7 ad art. 132 CPP). 4.3.Nel caso in esame, a seguito della richiesta della Procura pubblica del 25 maggio 2023 volta a conoscere la situazione patrimoniale del reclamante, l'ufficio giuridico della divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino ha

10 / 13 trasmesso i fattori fiscali concernenti il periodo fiscale 2021 (act. PP 6.2). Tale ufficio ha dunque inviato la tassazione d'ufficio del reclamante per l'anno 2021, da cui emerge che il suo reddito annuale ammontava a CHF 18'000.00, pari a CHF 1'500.00 mensili, e che non aveva alcuna sostanza (act. PP 6.2). Successivamente, con istanza di difesa d'ufficio del 22 agosto 2023, la rappresentante legale del reclamante ha indicato quanto segue: "Il signor A._____ è al beneficio delle prestazioni assistenziali e sarà mia premura trasmettere la documentazione necessaria appena in mio possesso" (act. PP 3.1). Con scritto del 24 agosto 2023, la Procura Pubblica ha comunicato alla patrocinatrice del reclamante di aver ricevuto la citata istanza e che una decisione in merito sarebbe seguita non appena sarebbero stati trasmessi i documenti a comprova dello stato di indigenza (act. PP 3.2). In data 6 settembre 2023, la rappresentante del reclamante ha quindi prodotto in particolare copia della decisione del 10 luglio 2023, con cui l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino ha assegnato al reclamante prestazioni ordinarie pari a CHF 2'341.00 per i mesi di luglio e agosto 2023, con relativa tabella di calcolo, da cui emerge che il reddito e la sostanza del reclamante erano pari a CHF 0.00 e che egli è stato posto al beneficio del sussidio di cassa malati (act. PP 3.3). La patrocinatrice del reclamante ha pure prodotto copia del contratto di locazione del 18 marzo 2023, da cui si evincono spese d'alloggio annuali pari a complessivi CHF 15'720.00, come riportato nella citata decisione dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, nonché copia della polizza assicurativa di cassa malati (act. PP 3.3). Inoltre, si osserva che in occasione dell'interrogatorio del reclamante del 23 agosto 2023, per quanto riguarda le sue condizioni finanziarie è stato indicato che egli era: "Beneficiario assistenza", che riceveva un'indennità di disoccupazione mensile di CHF 1'200.00, e che aveva debiti per CHF 30'000.00 (act. PP 6.3). Successivamente, in occasione dell'interrogatorio sulla persona del 14 dicembre 2023, il reclamante ha dichiarato: "Prima sono stato in disoccupazione ed ora sono in assistenza" (act. PP 6.6, domanda 6), aggiungendo poi: "Attualmente sto cercando lavoro come cuoco, sto facendo degli stages" (act. PP 6.6, domanda 7), e affermando in seguito di non disporre di alcuna sostanza e indicando: "Attualmente ricevo dall'assistenza unicamente un importo di CHF 1'000.00" (act. PP 6.6, domanda 7 seg.). Egli ha infine dichiarato quanto segue: "Attualmente ho debiti presso l'Ufficio esecuzione e fallimenti per ca. CHF 30'000.00" (act. PP 6.6, domanda 10). Infine, tramite formulario ufficiale per la designazione di un difensore d'ufficio del 27 novembre 2023, il reclamante ha in sostanza ribadito tutto quanto precede, producendo in particolare l'estratto del registro delle esecuzioni, da cui emergono esecuzioni nei suoi confronti per l'importo totale di CHF 23'649.75 (act. PP 3.7). Ora, in siffatte circostanze, dalla

11 / 13 documentazione versata agli atti emerge chiaramente che il reclamante, al momento dell'introduzione dell'istanza, si trovava in uno stato d'indigenza. Occorre infine rilevare che, per quanto riguarda la data dell'introduzione dell'istanza di difesa d'ufficio, come rettamente rilevato dal reclamante (act. A.1, II.11), stante il divieto del formalismo eccessivo, la data determinante è il 22 agosto 2023 e non il 27 novembre 2023, come erroneamente indicato nella decisione impugnata (act. B.1). 4.4.Tenuto conto di quanto precede, il reclamante va considerato sprovvisto dei mezzi necessari per affrontare le spese di un procedimento giudiziario ex art. 132 cpv. 1 lett. b CPP. A ciò nulla muta quanto sostenuto dalla Procura pubblica in sede di osservazioni (act. A.2). 5.Visto tutto quanto precede, l'istanza di difesa d'ufficio in applicazione dell'- art. 132 CPP va accolta. Ne discende che il reclamo deve essere accolto e la de- cisione della Procura pubblica del 5 dicembre 2023 annullata. 6.1.Per la decisione impugnata non sono state prelevate spese (act. B.1). Ciò va mantenuto. Per quanto riguarda invece le spese della presente procedura di reclamo, si osserva che le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 prima frase CPP). Nella fattispecie, la Procura pubblica è risultata integralmente soc- combente e pertanto la tassa di giustizia, fissata in CHF 1'500.00 (art. 8 cpv. 1 OECP [CSC 350.210]), è posta integralmente a carico del Cantone dei Grigioni (art. 428 cpv. 1 CPP) e sarà addebitata alla Cassa del Tribunale cantonale (cfr. TC GR SK2 22 20 del 7.10.2022 consid. 7.1). 6.2.Nelle procedure di reclamo, l'istanza di ricorso stessa è competente per ordinare e nominare un difensore d'ufficio, ciò che presuppone l'inoltro di una relativa istanza (Ruckstuhl, op. cit., n. 9 ad art. 132 CPP; cfr. anche TF 1B_232/2023 del 30.5.2023 consid. 4.1 con rinvii; TC GR SK2 23 39 del 5.7.2023 consid. 10). Nell'evenienza, il reclamante non ha presentato un'istanza di difesa d'ufficio per la procedura di reclamo, sicché non occorre esprimersi in merito. Egli chiede tuttavia un'indennità per la presente procedura. Avendo il reclamante ottenuto ragione, egli ha diritto a un'indennità (art. 436 in combinato disposto con l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Poiché non è stata presentata una nota d'onorario per la procedura di reclamo, l'indennità va fissata secondo libero apprezzamento del giudice (cfr. art. 429 cpv. 2 CPP). Tenuto conto delle questioni di fatto e di diritto del caso concreto e dell'allegato scritto presentato, è da ritenere adeguato un indennizzo forfettario di complessivi CHF 1'200.00 (spese e IVA incluse).

12 / 13 L'indennità è posta a carico del Cantone dei Grigioni considerato l'esito della presente procedura. Essa va riconosciuta alla rappresentante legale del reclamante conformemente all'art. 436 in combinato disposto con l'art. 429 cpv. 3 CPP.

13 / 13 La Seconda Camera penale pronuncia: 1.Il reclamo è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione della Procura pubblica dei Grigioni del 5 dicembre 2023 (VV.2022.3915) è annullato. L'avv. Chiara A. Donati è nominata difensore d'ufficio di A._____ a partire dal 22 agosto 2023 (data dell'introduzione dell'istanza) conformemente all'art. 132 cpv. 1 lett. b CPP nell'ambito del procedimento penale VV.2022.3915. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo di CHF 1'500.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni. 3.All'avv. Chiara A. Donati è riconosciuta un'indennità per la procedura di reclamo di CHF 1'200.00 (spese e IVA incluse) a carico del Cantone dei Grigioni. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a:

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