Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Ordinanza del 12 febbraio 2024 N. d'incartoSK2 23 64 IstanzaSeconda Camera penale ComposizioneRichter, presidente Hubert e Cavegn Rossi, attuaria PartiA._____ reclamante patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller Via de la Grida 11, 6535 Roveredo GR contro B._____ resistente patrocinato dall'avv. Polinelli Strada del Campin 5, IT-23030 Bianzone Oggettoispezione oculare (tentato omicidio intenzionale) Atto impugnatocitazione Procura pubblica dei Grigioni del 22.09.2023, comunica- ta il 22.09.2023 (no. d'incarto VV.2022.4236). Comunicazione13 febbraio 2024

2 / 11 Ritenuto in fatto: A.In data 10 settembre 2022 nella zona della linea di confine tra Italia e Sviz- zera, località C., D., si è verificato un incidente di caccia. A., il quale si trovava a caccia a C., in territorio italiano, avrebbe notato un cervo e sparato un colpo con il fucile in direzione dell'animale, mancandolo. Il proiettile ha piuttosto colpito B., il quale si trovava anch'egli a caccia nella zona della linea di confine, ferendolo gravemente. B.Dopo l'apertura dell'istruzione penale per lesioni colpose, in data 16 febbra- io 2023, la Procura pubblica dei Grigioni ha inoltrato una richiesta di assunzione di procedimento penale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, emergendo dalla ricostruzione della dinamica dell'incidente che l'accaduto sareb- be avvenuto su territorio italiano. Con scritto del 12 giugno 2022 la rappresentante legale di B. ha informato la Procura pubblica dei Grigioni del fatto che, no- nostante la sua opposizione, il procedimento penale italiano sarebbe stato archi- viato, allegando gli atti di tale procedimento. A seguito di un sollecito, con scritto del 25 luglio 2023, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio ha effettivamente dato conferma dell'archiviazione del procedimento, avendo B._____ presentato tardivamente la querela. C.Con decreto del 1° settembre 2023 la Procura pubblica dei Grigioni ha de- creto l'apertura del procedimento penale nei confronti di A._____ per tentato omi- cidio intenzionale ai sensi dell'art. 111 CP in unione all'art. 22 CP. Alla luce di ciò è stato dapprima nominato un difensore d'ufficio, in seguito A._____ ha dato manda- to all'avv. Roberto Keller di patrocinarlo nell'ambito di tale procedimento. D.A seguito di una prima richiesta informale, in data 15 settembre 2023 la Procura pubblica ha inoltrato una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla competente autorità italiana, dovendo le autorità svizzere verificare la loro eventuale competenza a giudicare il merito della causa e di con- seguenza determinare il corso degli eventi e le dinamiche temporali in relazione alla territorialità. Ha quindi chiesto che al confine italo-svizzero località C., D., confine Italia e Svizzera, _____, venissero raccolte le prove, in modo tale da poter effettuare una ricostruzione dei fatti rilevanti per quanto riguarda il luogo della posizione di chi ha sparato e della persona ferita, utilizzando le corri- spondenti procedure standard di registrazione di immagini digitali e imaging, e che venisse effettuato un sopralluogo, in occasione del quale le parti avrebbero avuto la possibilità di spiegare il loro punto di vista riguardo alla menzionata ricognizione del sito.

3 / 11 E.Con citazione del 22 settembre 2023 la Procura pubblica ha invitato, sotto garanzia del salvacondotto, A._____ a comparire in qualità di imputato in data 2 ottobre 2023, ore 9:00, a C., D., confine Italia/Svizzera, per un'ispezione oculare associata con una ricostruzione dei fatti ai sensi dell'art. 193 cpv. 5 lett. b CPP. F.Con scritto di medesima data la Procura pubblica ha inoltre informato le parti che in data 26 settembre 2023 sarebbe stata effettuata una scansione 3D del luogo rilevante per il caso, utile come preparazione alla successiva ispezione ocu- lare con ricostruzione dei fatti. G.Con scritto del 25 settembre 2023 l'avv. Keller, contestandone la compe- tenza, ha chiesto alla Procura pubblica di rilasciare una decisione di competenza, prima di svolgere qualsiasi atto istruttorio e di conseguenza di annullare sia la di- sposizione del 22 settembre 2023 intesa ad allestire una scansione 3D del luogo dei fatti in data 26 settembre 2023, sia la citazione del 22 settembre 2023 per l'- ispezione oculare prevista il 2 ottobre 2023. In risposta a tale scritto la Procura pubblica, illustrando le proprie ragioni, ha indicato che sia la scansione 3D che l'ispezione oculare in contraddittorio venivano mantenute. H.In data 28 settembre 2023 A._____ (in seguito: reclamante) ha inoltrato reclamo al Tribunale cantonale avverso la citazione del 22 settembre 2023 intesa all'esperimento di un'ispezione oculare e ricostruzione ai sensi dell'art. 193 cpv. 5 lett. b CPP. Egli ha richiesto, in via supercautelare e cautelare, la concessione dell'effetto sospensivo al proprio reclamo e per conseguenza di non dare seguito alla convocazione del 22 settembre 2023. Nel merito ha postulato l'annullamento della convocazione impugnata e, per conseguenza, che venga fatto ordine alla Procura pubblica di emettere un decreto di abbandono nei confronti del reclamante. In via subordinata ha invece chiesto l'annullamento della convocazione impugnata e che gli atti vengano ritornati alla Procura pubblica affinché statuisca formalmente sulla sua competenza. Il tutto con protesta di spese, tasse e ripetibili. I.Con disposizione ordinatoria del 29 settembre 2023 la richiesta di concessione di effetto sospensivo al reclamo è stata respinta. L.Con scritto dell'11 ottobre 2023 la presidente ha concesso al reclamante e alla Procura pubblica la possibilità di presentare osservazioni in merito all'eventuale stralcio dai ruoli del reclamo e alle conseguenze in materia di spese e indennità, essendosi nel frattempo svolta l'ispezione oculare associata alla rico-

4 / 11 struzione dei fatti. La presidente ha inoltre comunque concesso la possibilità alla Procura pubblica e a B._____ (in seguito: resistente) di presentare osservazioni al reclamo potendo questo, secondo la buona fede, eventualmente essere ammesso come reclamo aggiuntivo contro l'avvio della procedura preliminare in sé. M.In data 13 ottobre 2023 il reclamante ha presentato la propria presa di posizione allo scritto della presidente. N.In data 25 ottobre 2023 la Procura pubblica ha inoltrato le proprie osservazioni postulando la reiezione del reclamo, nella misura in cui ammissibile, con accollamento dei costi di giustizia integralmente al reclamante. Considerando in diritto: 1.1.Giusta l'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni può essere interposto reclamo. Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di recla- mo è la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni (art. 22 LA- CPP [CSC 350.10] in unione all'art. 10 cpv. 1 OOTC [CSC 173.100]). La compe- tenza della presidente è data in virtù dell'art. 4 cpv. 2 OOTC. 1.2.Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP). La citazione qui impugnata del 22 settembre 2023 è stata notificata al reclamante il 25 settembre 2023. Il reclamo, inoltrato al Tribunale can- tonale dei Grigioni il 28 settembre 2023 (data del timbro postale), è pertanto tem- pestivo. 1.3.In virtù dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una deci- sione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa. Il reclamante, quale persona imputata a cui era indiriz- zata la citazione, è senz'altro legittimato. 1.4Mediante reclamo sono censurabili violazioni di diritto, compresi l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lett. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lett. c CPP). 2.1.Il reclamo è stato presentato avverso la citazione del 22 settembre 2023 volta all'esperimento di un'ispezione oculare con ricostruzione dei fatti pervista per il 2 ottobre 2023 (act. A.1). La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta (act. D.2). L'ispezione prevista ha quindi nel frattempo avuto luogo. Né il reclaman-

5 / 11 te, in qualità di imputato, né il suo patrocinatore vi hanno preso parte (act. PP 4.17). Alla luce di ciò, in merito alla citazione impugnata non può essere riconosciuto al reclamante un interesse giuridicamente protetto attuale. Tuttavia l'interesse giuridicamente protetto è venuto meno a seguito dell'inoltro del recla- mo, il quale è quindi divenuto privo di oggetto (Patrick Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurigo 2011, n. 554). Contraria- mente a quanto ritenuto dalla Procura pubblica, al momento dell'inoltro del recla- mo non mancava un fondamento per il reclamo rispettivamente un oggetto litigioso idoneo (act. A.3 n. 14 e 18), motivo per cui non si tratta di una non entrata nel me- rito. 2.2.Con scritto dell'11 ottobre 2023 la presidente aveva reso edotte le parti in merito all'eventuale stralcio del reclamo in quanto divenuto privo d'oggetto (act. D.5). Nelle proprie osservazioni il reclamante ha fatto valere che il fatto che l'atto istruttorio sia stato effettivamente eseguito nulla muterebbe a che egli man- tenga un interesse legalmente tutelabile a conoscere dell'illegalità di tale atto istruttorio. Egli fa in particolare riferimento alla contestata competenza territoriale della Procura pubblica a istruire il caso in esame (act. A.2 n. 2 seg.; act. A.1 n. III.b.2, III.b.3.a, III.b.3.c). Il reclamante trascura tuttavia due aspetti. In primo luogo scopo dell'ispezione oculare con ricostruzione dei fatti, oggetto della citazione qui impugnata, era proprio anche quello di poter stabilire il luogo d'azione e il luogo dell'evento, e con ciò quindi anche la competenza territoriale. Nel corso dell'ispezione oculare del 2 ottobre 2023 il reclamante avrebbe poi avuto la possibilità di fare mettere a verbale la propria posizione in merito alla competenza territoriale. In secondo luogo, la Procura pubblica – dopo un sommario esame – ha, a giusta ragione, ritenuto che le risultanze finora ottenute suggeriscono che il proiettile sparato dal reclamante ha colpito il resistente al petto in territorio svizzero. Va infatti evidenziato che le macchie di sangue del resistente sono state trovate sul territorio svizzero (act. PP 4.1 pag. 3; act. PP 4.2 pag. 2; act. PP 4.3), a ciò si aggiunge che il compagno di caccia del reclamante, E._____ – interrogato dalla Legione Carabinieri Lombardia, Stazione di C._____ in data 13 settembre 2022 – ha dichiarato che "Il ragazzo ferito quando sono arrivato io, l'ho visto sdraiato in terra in territorio svizzero poco distante dall'inizio del bosco ed accanto a lui, sempre in territorio svizzero erano presenti i vestiti e quanto da me prima descritto" (act. PP 1.6, verbale 13.9.2022 pag. 2 in fine). Lo stesso resistente ha inoltre indicato di essere andato con due colleghi nella zona di confine con il territorio italiano e "Rimanendo sempre in territorio svizzero, ho percorso il sentiero che appunto ricade in Svizzera, ad un certo punto ho visto nella postazione di caccia sul confine, in zona italiana, una berretta gialla o arancione

6 / 11 [...]", e in merito al momento in cui è stato colpito ha dichiarato "Sono sicuro al 100% che mi trovavo in territorio svizzero." (act. PP 1.6, verbale 11.1.2023 pag. 2). A margine va osservato che, al momento dell'inoltro delle osservazioni da parte della Procura pubblica, non sussistevano ancora le risultanze in merito al luogo dell'evento, in base alle analisi del sopralluogo del 26 settembre 2023 e dell'ispezione oculare del 2 ottobre 2023 da parte della polizia scientifica. Va poi anche sottolineato che il fatto che la Procura pubblica ritenga che il luogo d'azione – ossia il luogo da cui è partito lo sparo del reclamante – si trovi in territorio italiano (act. A.3 n. 20), nulla muta. Infatti per la competenza e l'obbligo di procedere delle autorità di perseguimento penale svizzere vale, oltre al luogo d'azione, anche il luogo dell'evento (art. 3 cpv. 1 CP in unione all'art. 8 CP). In virtù di quanto precede, le autorità di perseguimento penale svizzere – quindi anche la Procura pubblica dei Grigioni – non possono pertanto ad ogni modo essere ritenute territorialmente incompetenti, e ciò né al momento dell'emanazione della citazione qui impugnata né allo stato attuale. Il reclamo risulta quindi a tal proposito comunque infondato. In merito alla questione relativa alla sussistenza di un procedimento penale da parte delle autorità italiane, così come alla censura concernente la richiesta di assunzione del procedimento penale, si dirà nei considerandi che seguono. 2.3.Nemmeno le ulteriori censure sollevate dal reclamante possono trovare accoglimento e ciò per i motivi qui di seguito esposti. 2.3.1. Il reclamante ha più volte sollevato che per la presente fattispecie era già stato aperto un procedimento penale in Italia nei suoi confronti, il quale sarebbe poi stato archiviato. Non vi sarebbe quindi spazio per un secondo procedimento penale nei Grigioni (act. A.1 n. III.b.2, III.b.3.b, anche n. III.a.4-7). Con scritto del 13 ottobre 2023 il reclamante, in risposta allo scritto della presidente, ha con veemenza contestato di aver impugnato (anche) l'apertura dell'istruttoria in sé, non essendo questa impugnabile (act. A.2; cfr. act. D.5). Come indicato nello scritto dell'11 ottobre 2023, vero è che di principio né l'avvio della procedura preliminare né l'apertura dell'istruzione sono impugnabili (art. 300 cpv. 2 CPP; art. 309 cpv. 3 terza frase CPP), vi è tuttavia un'eccezione, ossia se l'imputato invoca una violazione del divieto di un secondo procedimento (ne bis in idem; art. 300 cpv. 2 CPP; act. D.5; cfr. a tal proposito anche Christof Riedo/Barbara Boner, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 a ed., Basilea 2023, n. 31 e 32 ad art. 300 CPP). La sussistenza di un tale effetto preclusivo costituisce un impedimento a

7 / 11 procedere, che deve essere considerato d'ufficio in ogni stadio del procedimento (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2 e riferimenti; TF 6B 111/2022 del 24.8.2022 con- sid. 2.2.1). È in virtù di ciò che, a fronte di quanto esposto nel reclamo (cfr. sopra), la presidente con scritto dell'11 ottobre 2023 ha informato le parti in merito all'- eventuale interpretazione del reclamo secondo la buona fede (act. D.5). Tuttavia, considerate le susseguenti osservazioni del reclamante stesso, il quale ha – come detto – contestato di essersi opposto all'apertura dell'istruttoria (act. A.2), non è in questa sede necessario esprimersi oltre in merito alla questione del ne bis in idem. A tal proposito si rinvia a quanto rettamente e dettagliatamente esposto dalla Pro- cura pubblica nelle proprie osservazione (act. A.3 n. 22-33). Va comunque in par- ticolare rimarcato che – come a giusta ragione indicato dalla Procura pubblica – l'autorità italiana ha "archiviato" il procedimento penale a fronte dell'intempestività della querela, e quindi per una questione formale, senza avere in alcun modo esaminato e deciso il caso nel merito. Il principio del divieto di un secondo proce- dimento non troverebbe quindi in concreto comunque applicazione (cfr. a tal pro- posito act. A.3 n. 28 e riferimenti ivi citati). 2.3.2. Il reclamante ha inoltre sollevato che, dopo aver tentato invano di ottenere un consenso informale per l'ispezione oculare, la Procura pubblica sarebbe stata costretta a intraprendere una formale rogatoria internazionale, la quale non risulte- rebbe tuttavia essere stata evasa, nulla potrebbe quindi essere preteso dal recla- mante (act. A.1 n. III.b.4 e III.a.9). Anche a tal proposito il reclamante non può es- sere seguito. Dagli atti emerge infatti che sia per il sopralluogo del 26 settem- bre 2023 (cattura rappresentativa del terreno con tecniche di imaging 3D), sia per il sopralluogo in contradditorio del 2 ottobre 2023 (ispezione oculare associata con una ricostruzione dei fatti ai sensi dell'art. 193 cpv. 5 lett. b CPP) è stata inoltra una domanda formale di assistenza giudiziaria alla competente autorità italiana, la quale l'ha approvata (act. PP 1.21; act. PP 1.22). Entrambi gli atti istruttori sono poi infatti stati effettuati alla presenza dei Carabinieri, inviati su istruzione della Procura di Sondrio (act. PP 1.22; cfr. anche act. PP 4.17 pag. 1 e 3, relativo al 2.10.2023). A ciò nulla cambia il fatto che l'approvazione formale e i protocolli finali da parte dell'autorità italiana siano ancora in sospeso rispettivamente ancora da trasmettere (act. PP 1.22; act. A.3 n. 34). A margine va anche evidenziato che quanto esposto dal reclamante in merito al fatto che la richiesta informale sarebbe stata respinta (act. A.1 n. III.a.9), risulta, così come formulato, fuorviante. La Pro- cura di Sondrio ha infatti piuttosto indicato che sarebbe stata necessaria una for- male domanda di assistenza giudiziaria (act. PP 1.15; act. PP 1.20), ciò che è poi per l'appunto stato fatto (act. PP 1.21).

8 / 11 2.3.3. Il reclamante ha infine anche contestato la richiesta di assunzione del procedimento penale, facendo valere che questa sarebbe intervenuta a torto per più aspetti. In particolare, a suo avviso, essendo le autorità elvetiche manifestamente incompetenti nulla avrebbero potuto chiedere alle autorità italiane. Inoltre, a mente del reclamante, con detta richiesta di assunzione la Procura pubblica si sarebbe integralmente e definitivamente spogliata di ogni competenza, sia di luogo, sia di materia (act. A.1 n. III.b.3.a, III.b.3.c). Quest'ultima argomentazione – oltre a non risultare sufficientemente sostanziata – non può essere seguita. Va infatti evidenziato che per il fatto che la Procura pubblica abbia in un primo momento – sulla base del primo rapporto di polizia, fondato sostanzialmente sulle dichiarazioni del reclamante (act. PP 4.1) – ritenuto di non essere competente e aver poi inoltrato, sulla base di ciò, una richiesta di assunzione del procedimento penale alla competente autorità italiana (act. PP 1.5), non si può giungere alla conclusione ritenuta dal reclamante. Sono piuttosto da confermare le considerazioni esposte dalla Procura pubblica in merito agli eventi pregressi relativi alla competenza, così come alla richiesta di assunzione del procedimento penale, a cui si rinvia (cfr. act. A.3 n. 7-11). Come indicato anche dalla Procura pubblica (act. A.3 n. 10), al momento dell'inoltro della richiesta di assunzione nel febbraio 2023 le risultanze e le informazioni in merito al luogo dell'evento non erano le medesime rispetto a quelle attuali. Il primo rapporto di polizia, su cui si era basata la Procura pubblica, era sostanzialmente fondato sulle dichiarazioni del reclamante (act. PP 4.1; act. PP 1.5). Con gli atti inoltrati nel giugno 2023 dalla rappresentante del resistente la Procura pubblica è poi venuta a conoscenza di nuove circostanze e ulteriori versioni, di cui non era a suo tempo a conoscenza (act. PP 1.6). Nel frattempo sono pure stati svolti i due sopralluoghi. Si veda anche quanto già esposto sopra in relazione alla competenza territoriale (cfr. consid. 2.2). Nella fattispecie è poi in particolare di rilevanza il fatto che lo Sta- to richiesto non ha comunque mai "assunto" il procedimento e sicuramente non sulla base della richiesta di assunzione trasmessagli. Il procedimento penale era piuttosto già stato aperto autonomamente dall'autorità italiana competente, la qua- le – ancor prima di ricevere la richiesta di assunzione – ne aveva anche già chie- sto l'archiviazione (cfr. act. PP 1.8; act. A.3 n. 10). Nella misura in cui il reclamante critica la richiesta di assunzione di procedimento penale del 16 febbraio 2023 in quanto tale, non ne può trarre alcunché a suo favore. Le censure del reclamante risultano quindi anche a tal proposito infondate.

9 / 11 2.4.La richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è – come detto – già stata respinta con disposizione ordinatoria del 29 settembre 2023 (act. D.2), non è pertanto necessario esprimersi oltre in merito a ciò (cfr. act. A.1, n. III.b.5). 2.5.Tenuto conto di tutto quanto esposto in precedenza il reclamo avverso la citazione del 22 settembre 2023 è da stralciare dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto. Per il resto il reclamo è da respingere. 3.1.Nel caso in cui il reclamo diviene privo d'oggetto, sulla ripartizione delle spese procedurali viene statuito con motivazione sommaria tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. Per la decisione in merito alle spese ci si deve innanzitutto basare sul probabile esito del procedimento. Se quest'ultimo non è determinabile devono essere applicati i criteri procedurali generali. In base a tali criteri è la parte che ha avviato il procedimento divenuto privo d'oggetto, o che è responsabile dei motivi che hanno fatto diventare il procedimento privo d'oggetto, a doversi assumere le spese. Tale sistema ha lo scopo di evitare di penalizzare la parte, che in buona fede ha inoltrato un mezzo di impugnazione, addossandole le spese, quando il ricorso è da stralciare dai ruoli a causa di una successiva modifica delle circostanze a essa non imputabili (TF 6B_496/2019 dell'11.7.2019 consid. 1.1.2 e rinvii; TC GR SK2 21 30 del 27.5.2021 consid. 2.2; Thomas Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Bas- ler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 a ed., Basilea 2023, n. 14 ad art. 428 CPP). 3.2.Nella fattispecie l'esito del reclamo non sarebbe comunque stato diverso se la data dell'ispezione oculare oggetto della citazione qui impugnata non fosse già trascorsa. Come illustrato nei considerandi precedenti, le argomentazioni del re- clamante – in merito alla competenza territoriale della Procura pubblica, alle ca- renze formali in relazione all'assistenza giudiziaria, alla richiesta di assunzione del procedimento, così come al divieto del ne bis in idem, ammesso che lo volesse sollevare – sono risultate infondate. Dovendo quindi il reclamo comunque essere respinto anche per il resto, il reclamante è da ritenere integralmente soccombente ed è pertanto tenuto ad assumersi le spese della presente procedura (art. 428 cpv. 1 CPP). Va pure evidenziato che l'eventualità dello stralcio dai ruoli del reclamo, in quanto divenuto privo d'oggetto, era stata preannunciata alle parti, con la possibilità di presentare delle osservazioni anche in merito alle conseguenze in materia di spe- se e indennità (act. D.5). Nessuna delle parti ha presentato alcunché al riguardo.

10 / 11 3.3.Alla luce di quanto precede, la tassa di giustizia, fissata in CHF 1'500.00 (art 8 cpv.1 OECP [CSC 350.210]), è posta integralmente a carico del reclamante in quanto risultato integralmente soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). A fronte dell- 'esito della procedura al reclamante non è riconosciuta alcuna indennità. Non es- sendosi il resistente, quale accusatore privato, in questa sede espresso e non avendo quindi formulato alcuna domanda così come neppure richieste d'indennità, neanche a egli va riconosciuto alcunché.

11 / 11 La Seconda Camera penale pronuncia: 1.1.Il reclamo avverso la citazione del 22 settembre 2023 è stralciato dai ruoli, in quanto privo d'oggetto. 1.2.Per il resto il reclamo è respinto. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di complessivi CHF 1'500.00, è posta a carico di A._____. 3.Non si riconoscono indennità. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a:

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