Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decreto del 24 agosto 2023 N. d'incartoSK2 23 41 IstanzaSeconda Camera penale ComposizioneHubert, presidente Rossi, attuaria PartiA._____ reclamante patrocinata dall'avv. Fabrizio Keller Via a la Mota 1, 6537 Grono contro B._____ resistente Oggettoappropriazione indebita giusta l'art. 138 n. 1 CP Atto impugnatodecreto di abbandono Procura pubblica dei Grigioni del 06.06.2023, comunicato il 08.06.2023 (no. d'incarto VV.2023.9). Comunicazione24 agosto 2023
2 / 11 Ritenuto in fatto: A.In data 30 giugno 2022 B._____ ha sporto denuncia nei confronti di A._____ per appropriazione indebita a fronte della mancata restituzione di diversi mobili in legno e di una cassaforte, situati presso il negozio C., da lui ritenuti di propria proprietà. B.Con decreto d'accusa del 17 gennaio 2023 la Procura pubblica dei Grigioni ha ritenuto A. colpevole di appropriazione indebita giusta l'art. 138 n. 1 cpv. 1 CP, per non avere restituito ad B._____ (in seguito: resistente), nonostante il termine da lui impartitole, la cassaforte da quest'ultimo portata negli spazi adibiti alla società C., appropriandosene scientemente e deliberatamente. A. è quindi stata condannata a una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di CHF 90.00, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di due anni, così come al pagamento di una multa di CHF 300.00. C.In data 29 gennaio 2023 A., per il tramite del proprio rappresentante legale, ha interposto opposizione avverso tale decreto d'accusa. D.Il 19 aprile 2023 la Procura pubblica ha quindi interrogato A.. Dopodiché, in data 22 maggio 2023, ha comunicato alle parti la chiusura dell'istruttoria, prospettando l'emanazione di un decreto d'abbandono e impartendo alle parti un termine di 10 giorni per eventuali istanze probatorie. E.Con scritto del 25 maggio 2023 il patrocinatore di A., avv. Fabrizio Keller, ha trasmesso alla Procura pubblica la propria nota d'onorario chiedendo, in applicazione dell'art. 429 CPP, un'indennità corrispondente alle spese di patrocinio. F.Con decreto d'abbandono del 6 giugno 2023 la Procura pubblica ha decretato l'abbandono del procedimento penale nei confronti di A., le spese procedurali sono state poste a carico del Cantone dei Grigioni, mentre a A._____ non è stata riconosciuta alcuna indennità. G.Con reclamo del 20 giugno 2023 A._____ (in seguito: reclamante) ha impugnato il menzionato decreto chiedendone la parziale modifica, e meglio che il dispositivo n. 3 venga cassato e riformato, nel senso di riconoscere alla persona imputata un'indennità per la rappresentanza legale conformemente alla nota depositata il 25 maggio 2023 alla Procura pubblica, protestando tasse, spese e ripetibili per la procedura di reclamo.
3 / 11 H.Con presa di posizione del 28 giugno 2023 la Procura pubblica ha postulato la reiezione del reclamo con accollamento dei costi di giustizia integralmente alla reclamante. Considerando in diritto: 1.1.Giusta gli artt. 322 cpv. 2 e 393 cpv. 1 lett. a CPP contro un decreto di ab- bandono della Procura pubblica può essere presentato reclamo. Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni (art. 22 LACPP [CSC 350.10] in unione all'art. 10 cpv. 1 OOTC [CSC 173.100]). Se la giurisdizione di reclamo è un collegio – come lo è nella fattispecie (cfr. art. 18 cpv. 1 LOG [CSC 173.000]) – chi dirige il procedimen- to decide quale giudice unico sui reclami concernenti le conseguenze economiche accessorie di una decisione, purché il valore litigioso non ecceda CHF 5'000.00 (art. 395 lett. b CPP). Oggetto della presenta vertenza è la questione a sapere se la reclamante ha diritto o meno a un'indennità per le spese di patrocinio di CHF 2'149.55 (act. PP 38). Le indennità a seguito di un'assoluzione o di un ab- bandono (art. 429 CPP) valgono quali conseguenze economiche accessorie (Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, FF 2006 989, pag. 1215; Patrick Guidon, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196 – 457 StPO, 2 a ed., Basilea 2014, n. 5 ad art. 395 CPP). Pertanto, essendo nella fatti- specie il valore litigioso inferiore a CHF 5'000.00, il presente reclamo è deciso a giudice unico. 1.2.Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato entro dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPP; art. 396 cpv. 1 CPP). Il decreto di abbandono della Procura pubblica del 6 giugno 2023 è stato notificato al reclamante il 12 giugno 2023 (act. B.1). Il reclamo, inoltrato al Tribunale cantonale dei Grigioni il 20 giugno 2023 (data del timbro postale), è pertanto tempestivo. 1.3.Nel caso in esame il procedimento penale aperto nei confronti della recla- mante è stato abbandonato senza il riconoscimento di alcuna indennità in suo fa- vore, ella è quindi senz'altro legittimata a ricorrere avendo un interesse giuridica- mente protetto all'annullamento o alla modifica del decreto di abbandono (art. 382 cpv. 1 CPP; TF 1B_704/2011 dell’11.7.2012 consid. 1.3). 1.4.Mediante reclamo sono censurabili violazioni di diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2
4 / 11 lett. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lett. c CPP). L'autorità di ricorso di- spone di pieno potere cognitivo potendo esaminare liberamente il fatto e il diritto (Guidon, op. cit., n. 15 ad art. 393 CPP). 1.5.Giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP il reclamo deve essere motivato. La parte re- clamante deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati (art. 385 cpv. 1 lett. a-c CPP). L'indicazione precisa dei motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP dev'essere sostanziata sotto il profilo dei fatti e del diritto (TF 6B_1181/2018 del 28.11.2018; 6B_130/2013 del 3.6.2013 consid. 3.2). Il reclamo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata (TF 6B_48/2018 del 7.6.2018 consid. 2.3.3). 1.6.Le esigenze di forma e motivazione risultano rispettate, il reclamo è pertan- to ricevibile in ordine. 2.1.La Procura pubblica ha abbandonato il procedimento penale nei confronti della reclamante non riconoscendole alcuna indennità per le spese legali sostenu- te, ritenendo che la mera circostanza di dover presenziare a due interrogatori non darebbe diritto a un'indennità. Inoltre, onde essere indennizzabile, il coinvolgimen- to di un difensore dovrebbe essere necessario alla luce della complessità fattuale o giuridica del caso, circostanze che non ricorrerebbero nella fattispecie. Sarebbe inoltre ininfluente la circostanza addotta dalla reclamante per cui l'emanazione del precedente decreto d'accusa avrebbe fatto sospendere la sua procedura di natu- ralizzazione. Il decreto d'accusa precedentemente emanato non sarebbe poi in- giustificato posto come, sulla base delle informazioni di cui la Procura pubblica disponeva al momento della sua emanazione, avrebbe dovuto essere presunta la commissione di un reato di appropriazione indebita in relazione alla cassaforte. Solamente gli ulteriori elementi emersi nel corso del complemento dell'istruttoria avrebbero permesso di escludere d'acchito tale circostanza. Le informazioni e mezzi di prova che avrebbero permesso di giungere a tale conclusioni avrebbero peraltro potuto essere forniti dalla persona imputata già prima dell'apertura dell'- istruttoria (act. PP 39 consid. 7.2). 2.1.1. Ciò viene contestato dalla reclamante, la quale fa valere che l'intervento del proprio patrocinatore non sarebbe stato insignificante, avendo egli nel corso inter- rogatorio da parte della Procura pubblica posto una serie di importanti domande complementari e prodotto documenti estrapolati dal telefonino della reclamante (act. A.1 n. III.3). La reclamante, di professione cameriera, non sarebbe stata in grado di valutare le sue possibilità di successo e ancora meno di valutare quali
5 / 11 sarebbero stati i fatti che avrebbe dovuto sottolineare per giungere a un abbando- no del procedimento, così come quali sarebbero state le ulteriori prove da propor- re a sua tutela nel contesto della procedura penale. Neppure la Procura pubblica stessa sarebbe poi stata in grado di proporre una valutazione dettagliata sulle norme applicabili alla fattispecie parlando, nella presa di posizione all'opposizione, in via principale di condanna a norma dell'art. 138 n. 1 cpv. 1 CP e in via subordi- nata di una condanna a norma dell'art. 137 cifra 2 CP. Ciò comproverebbe la complessità del caso. Nella fattispecie si sarebbe poi in presenza di un delitto e per lo stesso sarebbe stata negata alla reclamante la facoltà di continuare la pro- cedura di naturalizzazione iniziata. Solo grazie all'intervento dell'avvocato, a una sua discussione approfondita con la reclamante e un dettagliato studio dell'incarto, così come dopo un lungo interrogatorio con domande complementari proposte dal patrocinatore e di prove presentate all'udienza, sarebbe stato possibile ottenere l'abbandono del procedimento. L'intervento del patrocinatore sarebbe nella fatti- specie indubbiamente giustificato per permettere alla persona imputata di far vale- re convenientemente gli argomenti di fatto e di diritto a sua discolpa (act. A.1 n. III.9). 2.1.2. Nella propria presa di posizione la Procura pubblica, rimandando alla moti- vazione del decreto impugnato, ha confermato la propria tesi precisando che la procedura di opposizione sarebbe stata riconoscibilmente limitata all'accertamento sulla volontà della reclamante di appropriarsi di una cassaforte. Risulterebbe per- tanto difficile comprendere in cosa avrebbe consistito la complessità giuridica o fattuale lamentata (act. A.2 n. 1). Sulla scorta degli indizi emersi dalle indagini del- la Polizia cantonale la Procura pubblica sarebbe stata tenuta a concludere che la reclamante si fosse appropriata della cassaforte. Solamente dinanzi alla Procura pubblica la reclamante avrebbe disposto della conversazione Whatsapp tra lei e il suo precedente difensore, la quale l'avrebbe scagionata da qualsiasi reato di ap- propriazione. La reclamante avrebbe potuto porre termine alla procedura penale inoltrando semplicemente la predetta corrispondenza, azione che non avrebbe richiesto il coinvolgimento di un difensore. La difesa avrebbe invece sottaciuto l'- esistenza di tale mezzo di prova fino alla fine della procedura di opposizione, inol- trandolo solamente al termine dell'interrogatorio della Procura pubblica. Le presta- zioni che la reclamante vorrebbe far porre a carico dello Stato sarebbero quindi state innecessarie ai fini di una difesa efficace. Le altre domande complementari poste dal difensore sarebbero poi state in larga misura prive di rilevanza per la procedura in esame, riguardando avvenimenti senza alcun nesso con la fattispe- cie (act. A.2 n. 2). La Procura pubblica ha inoltre fatto valere che i pregiudizi subiti dalla reclamante a causa dell'istruttoria sarebbero di natura bagatellare. L'obbligo
6 / 11 di indennizzo presupporrebbe una sufficiente gravità dell'atto istruttorio subito e un pregiudizio di sufficiente gravità causato da tale atto. Il decreto d'accusa prevede- va una condanna a una pena pecuniaria di sole dieci aliquote giornaliere. Consi- derata la semplicità del caso e la procedura istruttoria alquanto snella non sarebbe ravvisabile né un atto istruttorio né pregiudizi che raggiungerebbero il predetto grado di gravità. La sussistenza di un procedimento amministrativo parallelo sa- rebbe poi già di per sé inadatta a influenzare la valutazione ai sensi dell'art. 430 cpv. 1 lett. c CPP. Il fatto che il procedimento penale avrebbe sortito un effetto si- gnificativo sul procedimento amministrativo parallelo costituirebbe poi una mera allegazione di parte (act. A.2 n. 3). 2.2.Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP se pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'in- dennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti pro- cedurali. Ciò comprende in particolare la rifusione delle spese per un difensore di fiducia a condizione che l'intervento di un avvocato sia necessario in considera- zione della complessità fattuale o giuridica del caso (TF 6B_1099/2017 dell’1.5.2018 consid. 1.3.1). L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'im- putato (art. 429 cpv. 2 CPP). 2.2.1. L'indennità secondo l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP presuppone che sia il ricor- so ai servizi di un avvocato sia il dispendio da questi sostenuto siano adeguati. L'assegnazione di un'indennità per le spese della difesa ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP non è circoscritta ai casi di difesa obbligatoria previsti dall'- art. 130 CPP, ma può essere estesa a quelli in cui il ricorso a un avvocato risulti semplicemente ragionevole. Si deve considerare che il diritto penale materiale e processuale è complesso e rappresenta, per una persona non avvezza alla mate- ria, un motivo di difficoltà. Chi si difende da solo è suscettibile di ritrovarsi in una situazione meno favorevole e ciò non dipende necessariamente dalla gravità del reato rimproverato. Nell'ambito della valutazione relativa alla ragionevolezza o meno del ricorso ai servizi di un avvocato occorre tenere conto, oltre della gravità del reato e della complessità del caso in fatto o in diritto, anche della durata del procedimento e delle ripercussioni sulla vita personale e professionale dell'imputa- to (TF 6B_197/2022 del 25.5.2022 consid. 2.2; 6B_706/2021 del 20.12.2021 con- sid. 2.1.1; DTF 142 IV 45 consid. 2.1; 138 IV 197 consid. 2.3.5; Griesser, op. cit., n. 4 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 13 ad art. 429 CPP). Se il ri- corso a un avvocato è da ritenersi adeguato dipende quindi dalle circostanze del caso concreto, all'adeguatezza non devono essere posti requisiti elevati (TF 6B_197/2022 del 25.5.2022 consid. 2.2 e rinvii). In casi semplici sotto il profilo
7 / 11 giuridico il dispendio del difensore deve limitarsi a un minimo; semmai è sufficiente una consultazione. Nell'ambito di crimini o delitti, far capo a un avvocato può esse- re considerato un esercizio non adeguato dei diritti procedurali solo in casi ecce- zionali, come ad esempio quando il procedimento è abbandonato già dopo il primo interrogatorio (TF 6B_197/2022 del 25.5.2022 consid. 2.2; DTF 138 IV 197 con- sid. 2.3.5). 2.2.2. In applicazione dell'art. 430 cpv. 1 lett. c CPP l'autorità penale può ridurre oppure non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se le spese dell'imputato sono di esigua entità. Questa disposizione codifica il principio secon- do cui sono indennizzate soltanto le spese di una certa entità (FF 2006 989, pag. 1232; Yvona Griesser, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, Art. 197-457, 3 a ed., Zurigo 2020, n. 14 ad art. 430 CPP). Una persona deve sopportare fino ad un certo grado il rischio di un procedimento penale ingiustificato. Non deve dunque essere rico- nosciuto un indennizzo per ogni minimo svantaggio. L'obbligo di indennizzo pre- suppone infatti una certa obiettiva gravità dell’atto istruttorio ed uno svantaggio rilevante (TF 6B_808/2011 del 24.5.2012 consid. 3.2.). Si determina secondo ap- prezzamento se le spese siano da reputare esigue. Gli inconvenienti minori quali l'obbligo di comparire una o due volte a un'udienza non danno diritto ad un inden- nizzo (FF 2006 989, pag. 1232; Griesser, op. cit., n. 14 ad art. 430 CPP; di altra opinione: Stefan Wehrenberg/Friedrich Frank, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 2 a ed., Basilea 2014, n. 18 ad art. 430 CPP). Quest'ultimo principio vale nondime- no nel caso di interrogatori ai quali compare l'imputato da solo. Qualora l'imputato compaia accompagnato da un legale, nell'ipotesi in cui tale accompagnamento fosse necessario giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, non si può più parlare di costi esigui del procedimento penale (Griesser, op. cit., n. 14 ad art. 430 CPP). 2.3.Nel caso in esame è quindi in primo luogo da esaminare se il fatto di fare capo a un avvocato sia da ritenere adeguato o meno. 2.3.1. Il solo fatto che la reclamante nel corso del procedimento sia stata interro- gata solamente due volte – una dalla Polizia cantonale (act. PP 6 e 7) e l'altra dal- la Procura pubblica (act. PP 29) – non è ancora sufficiente per non riconoscerle la rifusione delle spese legali. Ora, vero è che la presente fattispecie non è da ritene- re particolarmente complessa, tuttavia il procedimento a suo carico è stato pro- mosso per appropriazione indebita ai sensi dell'art. 138 n. 1 cpv. 1 CP, pertanto di un crimine ex art. 10 cpv. 2 CP. Si tratta quindi comunque di un reato di una certa gravità e, dal profilo giuridico, non subito comprensibile per un non giurista. Già
8 / 11 solo alla luce di ciò, sulla base della giurisprudenza menzionata in precedenza, non può di principio essere ritenuto come inadeguato il fatto di far capo a un avvo- cato. A ciò si aggiunge che il procedimento penale ha avuto anche un impatto sul- la vita personale della reclamante, avendo un influsso sulla procedura di naturaliz- zazione in corso, come emerge dallo scritto dell'Ufficio della migrazione e del dirit- to civile (act. PP 21). La Procura pubblica, senza una più precisa motivazione, si è a tal proposito limitata a indicare che la procedura amministrativa sarebbe inin- fluente così come pure inadatta a influenzare la valutazione ai sensi dell'art. 430 cpv. 1 lett. c CPP. Secondo la citata giurisprudenza tuttavia anche l'impatto del procedimento penale sulla vita personale e professionale dell'imputato è da consi- derare nella valutazione dell'adeguatezza. Alla luce di ciò, nella fattispecie il ricor- so a un avvocato non può, anche per questo motivo, essere ritenuto come inade- guato. Già solo considerando il capo di imputazione e l'impatto del procedimento penale sulla vita personale della reclamante, non può poi essere seguita la tesi della Procura pubblica secondo cui la reclamante avrebbe subito unicamente pre- giudizi di natura bagatellare. 2.3.2. Va pure evidenziato che la reclamante ha fatto ricorso a un avvocato uni- camente dal momento in cui è stato emanato il decreto d'accusa nei suoi confronti, inoltrando opposizione per il tramite di un difensore di fiducia (act. PP 15). Alla luce del decreto d'accusa, con cui è stata ritenuta colpevole di appropriazione in- debita (act. PP 14), così come pure della presa di posizione all'opposizione da parte della Procura pubblica – con cui quest'ultima ha ribadito la propria tesi, indi- cando inoltre che quandanche non fosse stata ammessa l'intenzione circa l'indebi- to profitto o l'elemento oggettivo costitutivo dell'affidamento, sarebbe comunque stato applicato l'art. 137 cifra 2 CP (act. PP 17) – la reclamante non poteva al momento del conferimento del mandato – momento determinante per l'esame dell- 'adeguatezza (TF 6B_188/2018 del 23.7.2018 consid. 2.5) – prevedere che il pro- cedimento si sarebbe potuto concludere con un abbandono. Il fatto di fare in quel momento capo a un avvocato è quindi da considerare come adeguato. È inoltre a seguito dell'intervento dell'avvocato, in particolare alla sua partecipazione all'inter- rogatorio dinanzi alla Procura pubblica e alle prove da lui prodotte, che il procedi- mento è poi stato abbandonato, non emergendo alcuna volontà da parte della re- clamante di appropriarsi della cassaforte. Ciò dimostra che l'intervento dell'avvo- cato sia quindi effettivamente stato utile e necessario. Pure il fatto che la conver- sazione Whatsapp con il precedente patrocinatore (act. PP 30-33) – prova deter- minante per scagionarla da qualsiasi reato di appropriazione, secondo quanto di- chiarato dalla Procura pubblica stessa (act. A.2 n. 2) – sia stata prodotta unica- mente in sede di interrogatorio dinanzi alla Procura pubblica e non già preceden-
9 / 11 temente sta piuttosto a dimostrare che la qui reclamante, quale persona senza conoscenze giuridiche, non era in grado di difendersi adeguatamente da sola, non essendo in grado di valutare quali prove potessero essere portate a suo favore. 2.3.3. Tenuto conto di tutto quanto precede, a fronte delle circostanze del caso concreto e del tipo di reato imputato alla reclamante, è quindi da ritenere che – contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura pubblica – nella fattispecie il ri- corso a un difensore di fiducia era adeguato. 3.1.Da esaminare rimane la questione a sapere se anche l'importo fatturato dal difensore di fiducia sia adeguato. 3.2.Come detto, sia il ricorso a un avvocato sia le spese da quest'ultimo fattura- te devono essere adeguate, ossia proporzionali alla difficoltà del caso (cfr. DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2; 138 IV 197 consid. 2.3.4). Sono quindi indennizza- bili (solo) le spese corrispondenti a una regolare, ordinata e ragionevole conduzio- ne del mandato. Ciò significa che le spese di patrocinio devono essere ragione- volmente proporzionate sia alla complessità del caso sia all'importanza del caso. Qualora le spese appaiono superflue, eccessive ed estranee al procedimento, non devono essere compensate. A far stato sono le circostanze sussistenti al momen- to dell'intervento del difensore. Inoltre, le spese elencate nella nota d'onorario de- vono essere comprensibili e verificabili, ossia deve essere chiaro quanto tempo l'avvocato ha dedicato a ogni singola prestazione (DTF 115 IV 156 consid. 2d; PTC GR 2016 N 26 consid. 3d/aa; Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 15 segg. ad art. 429 CPP con riferimenti ivi citati). L'art. 429 CPP non contiene alcuna più pre- cisa indicazione in merito al calcolo dell'indennità, e in particolare sulla tariffa ora- ria da prendere in considerazione. Per quanto concerne quest'ultima, secondo la giurisprudenza, le spese di patrocinio vanno calcolate sulla base della tariffa usua- le applicabile al foro del procedimento (DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_660/2021 del 9.11.2022 consid. 3.3.5). Nella fattispecie è quindi applicabile l'Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati del Cantone dei Gri- gioni (OOA; CSC 310.250), la quale prevede come corrente una tariffa oraria fra i CHF 210.00 e i CHF 270.00 (art. 3 cpv. 1 OOA). 3.3.In concreto la convenzione d'onorario sottoscritta dalla reclamante prevede per avvocati con esperienza professionale da 5 a 15 anni, come l'avv. Keller, una tariffa oraria di CHF 280.00 (act. PP 38). Con nota d'onorario dettagliata del 25 maggio 2023 l'avv. Keller ha fatto valere un onorario di complessivi CHF 2'149.55, corrispondente un dispendio orario di 7 ore e 10 minuti alla tariffa
10 / 11 oraria di CHF 270.00, più CHF 58.05 di spese (3% dell'onorario), CHF 2.80 per la trasferta e CHF 153.70 di IVA (act. PP 38). 3.3.1. Si evidenzia anzitutto che la tariffa oraria di CHF 270.00 fatta valere rientra in quella prevista dall'art. 3 cpv. 1 OOA. Inoltre, considerando la complessità del caso in esame e le prestazioni elencate nella nota d'onorario dettagliata, anche il dispendio orario di complessive 7 ore e 10 minuti risulta adeguato per la presente fattispecie. Pure gli ulteriori importi fatturati, e meglio CHF 58.05 per le spese (3% di CHF 1935.00), CHF 2.80 per spese di trasferta (corrispondenti a 4 km a CHF 0.70/km) e CHF 153.70 per l'IVA (7.7% di CHF 1995.85), non prestano il fianco a critiche. 3.3.2. Alla luce di quanto precede l'importo di complessivi CHF 2'149.55 (spese e IVA incluse) fatturato dall'avv. Keller è da riconoscere integralmente alla reclaman- te quale indennità per la procedura preliminare. 3.4.Tenuto conto di tutto quanto precede, essendo il ricorso a un avvocato ra- gionevole giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP e venendo riconosciuto alla reclaman- te un importo di CHF 2'149.55 per le spese di patrocinio, non si può concludere per l'esistenza di un caso ai sensi dell'art. 430 cpv. 1 lett. c CPP. 4.1. Vanno infine stabilite le spese della presente procedura di reclamo. Giusta l'art. 428 cpv. 1 CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Nella fattispecie la reclaman- te è risultata integralmente vincente. Alla luce di tale esito ben si giustifica porre la tassa di giustizia, fissata in CHF 1'500.00 (art 8 cpv.1 OECP [CSC 350.210]), inte- gralmente a carico del Cantone dei Grigioni. 4.2.Essendo la reclamante anche in questa sede rappresentata e avendo otte- nuto ragione, ha diritto a un'indennità anche per le spese sostenute nella presente procedura. Esse vanno ugualmente a carico del Cantone dei Grigioni (art. 436 cpv. 1 CPP in unione all'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Poiché non è stata presentata una nota d'onorario per la procedura di reclamo, l'indennità va fissata secondo libero apprezzamento del giudice. Tenuto conto delle circostanze del caso concre- to e del dispendio causato al patrocinatore della reclamante in questa sede è da ritenere adeguato un indennizzo forfettario di complessivi CHF 1'000.00 (spese e IVA incluse).
11 / 11 La Seconda Camera penale pronuncia: 1.Il reclamo è accolto e il dispositivo n. 3 del decreto di abbandono della Procura pubblica del 6 giugno 2023 è annullato e riformato come segue: 3.A A._____ è riconosciuta un'indennità per la procedura preliminare di CHF 2'149.55 (spese e IVA incluse) a carico del Cantone dei Grigioni. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di complessivi CHF 1'500.00, è posta a carico del Cantone dei Grigioni. 3.A A._____ è riconosciuta un'indennità per la procedura di reclamo di CHF 1'000.00 (spese e IVA incluse) a carico del Cantone dei Grigioni. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a: