Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Ordinanza del 20 giugno 2023 (Con sentenza 7B_326/2023 del 6 settembre 2023 il Tribunale federale ha dichia- rato inammissibile il ricorso interposto contro questa ordinanza.) N. d'incartoSK2 23 21 IstanzaSeconda Camera penale ComposizioneRichter, presidente Hubert e Cavegn Rossi, attuaria PartiA._____ reclamante patrocinato dall'avv. Federico Barazzetti Via E. Bossi 4, CP 1432, 6830 Chiasso contro B._____ resistente patrocinata dall'avv. Massimo de'Sena Via S. Balestra 9, CP 6424, 6901 Lugano Oggettoincidente sul lavoro Atto impugnatodecreto di abbandono Procura pubblica dei Grigioni del 20.03.2023, comunicato il 21.03.2023 (no. d'incarto VV.2019.3149). Comunicazione27 giugno 2023

2 / 17 Ritenuto in fatto: A.In data 11 febbraio 2019, nel corso del primo giorno di lavoro di A._____ presso gli stabilimenti produttivi della B., C., alla quale era stato pre- stato dalla società di collocamento D., si è verificato un infortunio per cui la mano destra dello stesso è rimasta schiacciata tra il gancio della gru carroponte da lui operata e una bobina d'acciaio, frantumandogli l'anulare destro. In seguito al sinistro il dito ha dovuto essere amputato. B.La Procura pubblica dei Grigioni (in seguito: Procura pubblica) ha assunto il relativo procedimento penale in data 5 aprile 2019. A. si è costituito accusa- tore privato e parte civile con scritto dell'8 maggio 2019. C.A seguito dell'indagine esperita dalla Polizia cantonale – nel corso della quale è in particolare stato effettuato un sopralluogo presso gli stabilimenti produt- tivi della B._____ da parte del Servizio speciale 2 della Polizia cantonale (incen- di/esplosivi/sinistri) e sono stati interrogati quali persone informate sui fatti E., addetto al magazzino acciai della B. e supervisore di A._____ il giorno dell'infortunio, e F., responsabile di produzione presso la B. – e in virtù dei rapporti conclusivi della Polizia cantonale e del Servizio speciale 2, la Procura pubblica ha emanato, in data 26 marzo 2020, un decreto di abbandono. Sulla base delle prove agli atti, segnatamente del rapporto conclusivo del Servizio speciale 2, la Procura pubblica ha pure rinunciato all'assunzione di ulteriori prove. D.Con ordinanza del 21 gennaio 2021 il Tribunale cantonale dei Grigioni ha accolto il reclamo presentato da A., annullando il decreto di abbandono del 26 marzo 2020 e rinviando il procedimento penale alla Procura pubblica per nuovi accertamenti ai sensi dei considerandi, avendo in particolare ritenuto l'istruttoria incompleta in relazione all'accertamento dell'ottemperanza della datrice di lavoro ai suoi obblighi di diligenza e avendo la Procura pubblica a torto rinunciato a disporre una perizia tecnica (cfr. TC GR SK2 20 21). E.Alla luce di ciò la Procura pubblica ha quindi conferito mandato alla Polizia cantonale per effettuare nuovi accertamenti, così come all'ing. H. per l'esecuzione di una perizia, la quale è stata esperita in data 7 dicembre 2021. F.L'istanza di ricusazione inoltrata da A._____ nei confronti del perito è stata respinta, nella misura in cui ammissibile, dal Tribunale cantonale dei Grigioni con ordinanza del 29 novembre 2022 (cfr. TC GR SK2 22 13).

3 / 17 G.Sulla base delle nuove risultanze istruttorie, con decreto del 20 marzo 2023, la Procura pubblica ha abbandonato il procedimento, ponendo le spese procedurali generate dall'istruttoria a seguito del reclamo al Tribunale cantonale, di CHF 4'140.65 (tassa d'istruttoria CHF 930.00, disporsi in contanti CHF 3'210.65), a carico di A._____ e i restanti CHF 1'389.00 (tassa d'istruttoria CHF 780.00, disborsi in contanti CHF 609.00) a carico dello Stato. Alla B._____ è stato riconosciuto un indennizzo pari a CHF 2'744.20, anch'esso posto a carico di A.. Alla luce delle prove agli atti la Procura pubblica ha inoltre ritenuto giustificato rinunciare all'assunzione di ulteriori prove, segnatamente dei rapporti SUVA del mese di febbraio 2022 e gennaio 2023, richiesti da A.. H.Avverso tale decreto, in data 31 marzo 2023, A._____ (in seguito: reclamante) ha presentato reclamo al Tribunale cantonale chiedendo l'annullamento del decreto di abbandono e che vengano impartite al pubblico ministero competente istruzioni circa il seguito della procedura, in particolare ordinando l'acquisizione agli atti del procedimento dei rapporti SUVA all'esito delle verifiche ispettive effettuate da quest'ultima presso B._____ in febbraio 2022 e gennaio 2023. Egli ha inoltre chiesto l'annullamento dei punti 2 e 3 del decreto di abbandono, concernenti le spese procedurali e indennizzo posti a suo carico. I.Entro il termine impartitogli con decreto del 3 aprile 2023 il reclamante ha versato una cauzione di CHF 1'500.00 per eventuali spese e indennità. L.In data 14 aprile 2023 la Procura pubblica, oltre a trasmettere tutti gli atti del procedimento penale, ha inoltrato la propria presa di posizione al reclamo, postulando la reiezione dello stesso e l'addossamento dei costi di giustizia al reclamante. M.La B._____ (in seguito: resistente) ha inoltrato in data 17 aprile 2023 le proprie osservazioni chiedendo anch'essa la reiezione integrale del reclamo e la conferma del decreto di abbandono impugnato, protestando tasse, spese e ripetibili. N.Come richiesto dal reclamante gli atti del procedimento SK2 22 13 del Tribunale cantonale sono stati assunti agli atti. Considerando in diritto: 1.1.Giusta gli artt. 322 cpv. 2 e 393 cpv. 1 lett. a CPP contro un decreto di ab- bandono della Procura pubblica può essere presentato reclamo. Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale

4 / 17 cantonale dei Grigioni (art. 22 LACPP [CSC 350.10] in unione all'art. 10 cpv. 1 OOTC [CSC 173.100]). La competenza della Presidente è data in virtù dell'art. 4 cpv. 2 OOTC. 1.2.Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato entro dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPP; art. 396 cpv. 1 CPP). Il decreto di abbandono della Procura pubblica del 20 marzo 2023 è stato notificato al reclamante il 24 marzo 2023 (act. B.B). Il reclamo, inoltrato al Tribunale cantonale dei Grigioni il 31 marzo 2023 (data del timbro postale), è pertanto tempestivo. 1.3.In virtù dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una deci- sione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa. Quale accusatore privato il reclamante è senz'altro par- te ai sensi dell'art. 104 CPP. Essendo leso nella sua incolumità fisica dall'eventua- le reato, il medesimo dispone anche di un interesse giuridicamente protetto perso- nale e attuale all'esito della procedura ed è pertanto legittimato a ricorrere contro il decreto di abbandono. 1.4.1. Sono censurabili mediante reclamo violazioni di diritto, compresi l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lett. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lett. c CPP). Il reclamo dev'essere presentato motivato; esso deve segnatamente indicare i punti della decisione che il reclamante intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati (art. 385 cpv. 1 CPP). L'indicazione precisa dei motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP dev'es- sere sostanziata sotto il profilo dei fatti e del diritto (TF 6B_1181/2018 del 28.11.2018; 6B_130/2013 del 3.6.2013 consid. 3.2). Il reclamo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata (TF 6B_48/2018 del 7.6.2018 consid. 2.3.3). L'autorità di ricorso dispone di pieno potere cognitivo po- tendo esaminare liberamente il fatto e il diritto (Patrick Guidon, in: Nig- gli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord- nung, Art. 196 – 457 StPO, 2 a ed., Basilea 2014, n. 15 ad art. 393 CPP). 1.4.2. In concreto il reclamo non risulta manifestamente immotivato. Se i requisiti di motivazione sono in concreto adempiuti è piuttosto da vagliare in relazione alle singole censure. Sotto riserva di una sufficiente motivazione si può pertanto entra- re nel merito del reclamo.

5 / 17 2.1.Nel caso in esame la Procura pubblica ha abbandonato il procedimento penale ritenendo che, sia dai nuovi atti istruttori della Polizia cantonale sia dalla perizia tecnica, non sarebbero emersi elementi a sostegno di una responsabilità da parte di terze persone. Il perito sarebbe per contro giunto alla conclusione che la responsabilità dell'infortunio sarebbe da attribuire al reclamante. Anche dalla documentazione della SUVA, relativa al controllo effettuato in loco il 9 febbra- io 2021 – ovvero a seguito dell'infortunio – per quanto concerne in particolare la gru e il carroponte in esame, non sarebbe stato possibile rilevare alcuna manche- volezza (act. PP 1.50 n. 1.d). La Procura pubblica ha poi esaminato il quesito a sapere se in concreto sia conformato il reato di lesioni corporali per omissione ne- gligente giusta l'art. 125 in unione agli artt. 11 cpv. 1 e 12 cpv. 3 CP. Sulla base della documentazione agli atti ha ritenuto che nel caso in rassegna non sarebbe stata constatata alcuna negligenza da parte della resistente e dei suoi dipendenti. Come rilevato dalla perizia la responsabilità dell'incidente sarebbe piuttosto da attribuire al reclamante (act. PP 1.50 n. 2.a e n. 3). Infine, alla luce delle prove agli atti, la Procura pubblica ha ritenuto giustificato rinunciare all'assunzione di ulteriori prove, segnatamente dei rapporti SUVA del mese di febbraio 2022 e gennaio 2023, richiesti da A._____. La SUVA, il 9 febbraio 2021, non avrebbe fatto conte- stazioni in merito al gancio in questione, motivo per il quale non si rileverebbe la necessità di acquisire documentazione avente quale oggetto rapporti avvenuti cir- ca tre anni dopo i fatti. Non essendovi state contestazioni in merito al gancio nel 2021, non si intravedrebbe come ciò potrebbe essere il caso per quanto riguarda gli anni successi o, quantomeno, come eventuali contestazioni potrebbero presen- tare un nesso con l'infortunio in rassegna (act. PP 1.50 n. 4.b). 2.1.1. Il reclamante ha contestato il fatto che la Procura pubblica, nonostante la sua richiesta in tal senso, non abbia acquisito agli atti i rapporti degli altri due so- pralluoghi effettuati dalla SUVA presso la resistente in febbraio 2022 e gennaio 2023. La Procura pubblica avrebbe rinunciato all'acquisizione di tale documenta- zione dopo avere, a seguito dell'ordinanza del Tribunale cantonale, ordinato l'ac- quisizione agli atti di tutta la documentazione riguardante la sicurezza aziendale; richiesto espressamente al reclamante di indicare se vi fosse notizia di ulteriori rapporti della SUVA presso la resistente; aver preso atto dell'esistenza di detti ul- teriori rapporti, e nonostante il reclamante non abbia rinunciato ad acquisire agli atti detti rapporti. Tali rapporti dovrebbero quindi senz'altro essere acquisiti agli atti (act. A.1 n. 1 e 3). A mente del reclamante il rapporto SUVA del 2021 non con- templerebbe espressamente la rispondenza a norma o meno della "gru a carro- ponte" e relative attrezzature, questo sarebbe poi stato stilato dopo l'accesso dei tecnici SUVA presso la resistente del 9 febbraio 2021, quindi dopo l'incidente, e

6 / 17 indicherebbe che "sono stati adottati numerosi provvedimenti per tutelare la salute dei lavoratori" e quindi, giocoforza, non tutti quelli previsti per legge (act. A.1 n. 2.2). Il rapporto del 2018 metterebbe invece in luce come la resistente sarebbe esposta ai pericoli particolari derivanti dall'uso di carrelli elevatori, presse, punzoni e impianti gru e che occorrerebbe creare e mettere per iscritto un piano di sicurez- za tenendo conto della realtà aziendale (act. A.1 n. 2.3). Sarebbe essenziale l'ac- quisizione agli atti degli ulteriori rapporti del febbraio 2022 e gennaio 2023, proprio e anche nel rispetto all'accertamento della conformità o meno a legge del gancio incriminato (act. A.1 n. 2.4). La decisione della Procura pubblica di rinunciare all'- assunzione di tali prove, peraltro già redatti ed evidentemente rilevanti, sarebbe totalmente ingiustificata e contraddittoria (act. A.1 n. 3). 2.1.2. Nella propria presa di posizione la Procura pubblica ha ribadito che, consi- derata in particolare la perizia stilata dall'ing. H._____, l'edizione di ulteriori mezzi di prova sarebbe integralmente superflua. Chiedere l'edizione di rapporti, di cui non sarebbe dato sapere il contenuto e, di conseguenza, non sarebbe possibile stabilire un nesso con il procedimento penale in esame, corrisponderebbe a una fishing expedition (act. A.2 n. 1). 2.1.3. La resistente ha dal canto suo evidenziato che il reclamante non avrebbe mai chiarito, neppure con il reclamo, i motivi per i quali ha richiesto il richiamo dal- la SUVA delle ispezioni degli anni 2022 e 2023, trattandosi di ispezioni avvenute oltre tre anni dopo i fatti e quindi di nessuna pertinenza (act. A.3 n. II.Ad.1). Inoltre la perizia specialistica in ambito di sicurezza sul lavoro avrebbe escluso ogni ca- renza in seno alla resistente. Ogni necessità probatoria si sarebbe quindi esaurita con il referto in questione. Nemmeno risulterebbe che l'asserita non conformità del gancio possa essere stabilita anni dopo i fatti. Ad ogni modo la SUVA nel 2021 avrebbe escluso ogni manchevolezza (act. A.3 n. II.Ad.2). A mente della resistente la Procura pubblica avrebbe quindi rettamente motivato la propria decisione di ri- nunciare all'assunzione di ulteriori prove, e la critica del reclamante sarebbe mani- festamente infondata (act. A.3 n. II.Ad.3). 2.2.Giusta l'art. 319 cpv. 1 CPP il pubblico ministero dispone l'abbandono totale o parziale del procedimento, tra gli altri motivi, se non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa (lett. a) o non sono adempiuti elementi costitutivi di un reato (lett. b). La decisione di abbandonare il procedimen- to deve essere vagliata sulla base del principio "in dubio pro duriore", che deriva dal principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e art. 2 cpv. 2 CPP in unione con gli artt. 319 cpv. 1 e 324 CPP; DTF 138 IV 86 consid. 4.2). Esso significa che, di massima, un non luogo a procedere o un abbandono non possono essere decre-

7 / 17 tati dal pubblico ministero se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. In questo ambito, il pubblico ministero e l'autorità di ricorso dispongono di un potere di ap- prezzamento. Per contro, la procedura deve di massima essere continuata quan- do una condanna appaia più verosimile che un'assoluzione o quando le probabilità di assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, in particolare in presenza di un reato grave. Questo principio vale anche per l'autorità giudiziaria incaricata di esaminare la decisione di abbandono del procedimento penale (TF 6B_1249/2020 dell'11.10.2021 consid. 2.1; DTF 138 IV 186 consid. 4.1; 143 IV 241 consid. 2.2.1 seg. con riferimenti ivi citati). Se le prove si contraddicono, non spetta al pubblico ministero procedere a una loro valutazione. La causa dev'essere invece in tal caso sottoposta con atto d'accusa al giudice competente (Messaggio del Consiglio fe- derale concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989, pag. 1176). 2.3.Come rettamente evidenziato dalla Procura pubblica e dalla resistente, alla luce della documentazione agli atti, l'assunzione agli atti dei rapporti SUVA del 2022 e 2023 risulta superflua. Non è infatti chiaro e nemmeno viene sostanziato dal reclamante per quale motivo tali rapporti sarebbero di rilevanza e in che modo potrebbero portare a una diversa conclusione. La perizia tecnica ha infatti chiarito che alla resistente e ai suoi dipendenti non può essere imputato alcunché, la responsabilità dell'infortunio è piuttosto da attribuire al reclamante (act. PP 1.27). Le censure del reclamante in merito alla perizia – e meglio il fatto che egli avrebbe già contestato la perizia e in questa procedura la ri-contestata per tutti i motivi già addotti e a cui rinvia richiamando l'incarto (TC GR SK2 22 13), così come il fatto che egli avrebbe interposto domanda di ricusazione nei confronti del perito, per cui la perizia sarebbe comunque carente di oggettività rilevante (act. A.1 n. 2.1) – non possono essere seguite. Anzitutto il solo rinvio ai motivi addotti nella procedura di ricusazione richiamando l'incarto non adempie i requisiti di una sufficiente motiva- zione. Ad ogni modo poi, la domanda di ricusazione presentata dal reclamante è stata oggetto di una procedura separata, ed è stata respinta dal Tribunale canto- nale con ordinanza del 29 novembre 2022 (TC GR SK2 22 13). Detta ordinanza è passata incontestata in giudicato e non può ora essere messa nuovamente in di- scussione dal reclamante. Altri motivi per cui la perizia sarebbe carente di oggetti- vità rilevante non sono ravvisabili e non sono in alcun modo stati sostanziati dal reclamante. La Procura pubblica ha poi assunto agli atti i rapporti SUVA del 2018 e 2021, quindi effettuati prima e dopo l'incidente (act. 2.25.4 e 2.25.6). Non risulta invece esservi alcun rapporto in merito al periodo in cui è avvenuto l'incidente. Come giustamente evidenziato dalla Procura pubblica nel rapporto SUVA del

8 / 17 2021 non è stata fatta alcuna contestazione in merito al gancio in questione (act. PP 2.25.6), non si vede quindi come rapporti successivi a esso – quandan- che giungessero a una diversa conclusione – possano avere una rilevanza per il caso in esame. Il reclamante si è di fatto limitato a contestare la mancata acquisi- zione agli atti di detti rapporti, altre censure non sono state da lui sollevate. 2.4.La decisione della Procura pubblica di abbandonare la procedura resiste quindi a critiche. La Procura pubblica nel decreto qui impugnato ha esposto in det- taglio i motivi per cui, a seguito degli ulteriori accertamenti effettuati a fronte dell'- ordinanza del 21 gennaio 2021 di questo Tribunale, ha deciso di abbandonare il procedimento. Tali argomentazioni sono correte e condivisibili. Dalla documenta- zione agli atti emerge infatti, come detto, che la responsabilità dell'incidente è piut- tosto del reclamante stesso e che nessuna negligenza può essere imputata né alla resistente né ai suoi dipendenti, ovvero F._____ e/o E._____ (act. PP 1.27 e 1.33). A giusta ragione è quindi stato ritenuto che in concreto non si sono corrobo- rati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa (art. 319 cpv. 1 lett. a CPP) né sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lett. b CPP). Come esposto in precedenza i rapporti SUVA del 2022 e 2023 richiesti dal reclamante nulla cambierebbero a tal proposito. Si osserva poi che qualora un'as- soluzione appare più verosimile rispetto a una condanna la Procura pubblica non è tenuta a intraprendere tutti gli atti d'istruzione possibili, ma decreta piuttosto l'ab- bandono del procedimento, ciò che ha rettamente fatto in concreto in applicazione dell'art. 319 cpv. 1 CPP. Nella fattispecie inoltre, non solo un'assoluzione appare più verosimile, ma più in generale, in virtù delle prove agli atti, non si deve contare con la pronuncia di una condanna. 3.1. Contestate sono nella fattispecie pure le spese procedurali e l'indennizzo a favore della resistente poste a carico del reclamante. A tal proposito va rilevato quanto segue. 3.1.1. Di principio le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento, sono fatte salve le disposizioni deroga- torie del CPP (art. 423 cpv. 1 CPP). 3.1.2. L'art. 427 cpv. 1 CPP prevede che all'accusatore privato possono essere addossate le spese procedurali causate dalle sue istanze in merito agli aspetti civi- li se il procedimento è stato abbandonato o l'imputato assolto (lett. a). In concreto il reclamante non ha sinora presentato alcuna istanza sugli aspetti civili, riservan- dosi piuttosto di quantificare e motivare dette pretese al più tardi in sede di arringa

9 / 17 dinanzi al Tribunale (act. PP 2.6). Non si può pertanto addossargli i costi della procedura sulla base di detta norma. 3.1.3. Giusta l'art. 427 cpv. 2 CPP in caso di reati a querela di parte, le spese pro- cedurali possono essere addossate al querelante, qualora per condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l'apertura del procedimento o ne abbia intralcia- to lo svolgimento, oppure all'accusatore privato se il procedimento è stato abban- donato o l'imputato assolto (lett. a) e l'imputato non è tenuto a rifondere le spese giusta l'art. 426 cpv. 2 (lett. b). Per legge non vi sono altre limitazioni per porre a carico dell'accusatore privato le spese procedurali. Di principio anche il querelante che prende parte al procedimento in qualità di accusatore privato deve sopportare il rischio che gli vengano addossate le spese. Questo presuppone però che l'accu- satore privato partecipi attivamente al procedimento penale, poiché in caso contra- rio non vi sarebbe alcuna distinzione con il querelante che rinuncia ai suoi diritti ex art. 120 CPP (cfr. TF 6B_1032/2018 del 9.1.2019 consid. 4.2). L'art. 427 cpv. 2 CPP è tuttavia di natura dispositiva. Il giudice può distanziarsi da tale normale qualora la fattispecie lo giustifichi. In caso di assoluzione o di abbandono del pro- cedimento le spese procedurali non sono quindi necessariamente a carico dell'ac- cusatore privato. La legge è silente in merito ai motivi per cui si può rinunciare a porre le spese procedurali a carico dell'accusatore privato. Il giudice deve decidere secondo il diritto e l'equità (art. 4 CC; cfr. sul tutto DTF 138 IV 248 consid. 4.2.2- 4.2.4 con riferimenti; 147 IV 47). L'autorità competente dispone a tal proposito di un ampio margine di apprezzamento (TF 6B_1125/2013 del 26.6.2014 con- sid. 3.2.1 e rinvii). L'addossamento delle spese si basa sul principio secondo cui le spese devono essere assunte da colui che le ha causate (DTF 138 IV 248 con- sid. 4.4.1). 3.1.4. Per quanto concerne invece le pretese di indennizzo va anzitutto eviden- ziato che queste seguono di principio l'esito delle spese. L'indennizzo dell'imputato è disciplinato dagli artt. da 429 a 432 CPP. In particolare, secondo l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. L'art. 432 cpv. 2 CPP prevede che, se l'imputato viene giudicato non colpevole in un procedimento pro- mosso a querela di parte, il querelante, qualora per condotta temeraria o negli- genza grave abbia causato l'apertura del procedimento o ne abbia intralciato lo svolgimento, o l'accusatore privato possono essere tenuti a rimborsargli le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Anche in que- sto contesto è importante distinguere il caso del semplice querelante da quello

10 / 17 dell'accusatore privato. I principi esposti in precedenza per quanto concerne l'- art. 427 cpv. 2 CPP valgono anche per l'indennizzo ai sensi dell'art. 432 cpv. 2 CPP (DTF 138 IV 248 consid. 5.3; 147 IV 47). 3.2.Nel caso in esame la Procura pubblica ha posto a carico del reclamante le spese procedurali generate dall'istruttoria a seguito del primo reclamo al Tribunale cantonale, ovvero dopo l'emissione del primo decreto di abbandono, pari a CHF 4'140.65, mentre i restanti CHF 1'389.00, relativi l'istruttoria sino all'emana- zione del primo decreto d'abbandono, sono stati posti a carico dello Stato. Pure a carico del reclamante è stato posto l'indennizzo di CHF 2'744.20 riconosciuto a favore della resistente, corrispondente a un dispendio temporale di 10 ore, anzi- ché le 18.16 ore fatte valere, alla tariffa oraria di CHF 240.00. A mente della Pro- cura pubblica in concerto si sarebbe in presenza di un reato su querela, e meglio di lesioni semplici, ed essendosi il reclamante costituito accusatore privato potreb- be essergli accollata l'integralità dei costi procedurali. Ciò a maggior ragione in quanto egli avrebbe richiesto con molta insistenza l'acquisizione di mezzi di prova marginali e generato inutili costi mediante l'istanza di ricusazione, causando in questo modo anche al legale della resistente un onere di lavoro supplementare (act. PP 1.50 n. 5.b e n. 6.b). 3.2.1. Ciò è stato contestato dal reclamante, il quale ha sollevato che le reiterate istanze probatorie, contrariamente a quanto ritenuto dalla Procura pubblica, non sarebbero marginali e/o anomale, così come neppure i nuovi accertamenti disposti dal Tribunale cantonale. Questi sarebbero piuttosto tesi al diligente accertamento della piena verità dei fatti e della verità processuale. In forza dell'ordinanza del 21 gennaio 2021 del Tribunale cantonale e del conferimento di mandato della Pro- cura pubblica alla Polizia cantonale, l'accollo in capo al reclamante dei costi pro- cedurali e dell'indennizzo a favore della resistente sarebbe del tutto illegittimo (act. A.1 n. 4 e 5). Per quanto concerne l'indennizzo a favore della resistente il reclamante ha poi sollevato che il patrocinatore non avrebbe presentato alcuna nota d'onorario dettagliata, così come che la Procura pubblica non avrebbe indica- to quale sarebbe l'onere di lavoro supplementare del legale della resistente, né quali sarebbero le istanze istruttorie asseritamene marginali richieste dal recla- mante (act. A.1 n. 5). 3.2.2. La Procura pubblica ha a tal proposito fatto valere che, giusta la giurispru- denza del Tribunale federale, le spese di giustizia, per quanto concerne reati per- seguibili su querela, possono essere accollate all'accusatore privato senza alcuna condizione. Irrilevante sarebbe quindi se atti istruttori siano o meno scaturiti da istanze probatorie presentate dal reclamante. Oltre a ciò la Procura pubblica

11 / 17 avrebbe dovuto conferire mandato alla Polizia cantonale e far stilare una perizia, in quanto il reclamante ha impugnato il decreto di abbandono. I costi supplementa- ri a seguito del primo reclamo sarebbero da imputare direttamente ai suoi atti pro- cedurali (act. A.2 n. 2). Irrilevante ai fini del giudizio sarebbe poi il fatto che il pa- trocinatore non abbia presentato alcuna nota d'onorario, l'autorità inquirente avrebbe infatti in tal caso l'onere di esaminare d'ufficio le pretese fatte valere (act. A.2 n. 3). 3.2.3. La resistente si è a tal proposito sostanzialmente allineata con quanto esposto della Procura pubblica evidenziando che l'attitudine e il comportamento del reclamante sarebbero tutt'altro che normali e fin dal principio tendenziose (act. A.3 n. II.Ad.4 seg.) 3.3.Anzitutto, per quanto concerne le spese procedurali si rileva quanto se- gue. 3.3.1. Nel caso in esame è incontestato che si è in presenza di un reato a quere- la di parte e che il reclamante si è costituito accusatore privato. Inoltre, come illu- strato nei considerandi precedenti, la Procura pubblica ha a giusta ragione abban- donato il procedimento e ritenuto che la resistente o suoi dipendenti non fossero tenute a rifondere le spese. I presupposti di cui all'art. 427 cpv. 2 CPP per addos- sare le spese al reclamante sono quindi di per sé adempiuti. Va pure evidenziato che la Procura pubblica ha concesso al reclamante il diritto di essere sentito prima di accollargli le spese (act. PP 1.48 seg.). Resta quindi da esaminare se la Procu- ra pubblica ha deciso la ripartizione delle spese secondo il diritto e l'equità. 3.3.2. Pacifico è che il reclamante ha preso attivamente parte al procedimento penale in veste di accusatore privato. Egli ha infatti presentato querela, ha dichia- rato di volere partecipare al procedimento in qualità di accusatore privato penale e civile e di voler partecipare alle assunzioni di prove (act. PP 2.4 e 2.6). Nel corso dell'istruzione egli ha inoltre presentato delle prese di posizione, istanze probatorie e inoltrato due reclami al Tribunale cantonale. Il reclamante ha quindi così manife- stato il proprio interesse al procedimento penale così come, dopo il primo decreto di abbandono, la volontà al proseguimento dello stesso, avendo poi un significati- vo influsso sul suo svolgimento. Come illustrato nei considerandi precedenti, di principio, all'accusatore privato che partecipa attivamente al procedimento posso- no essere accollate le spese procedurali e l'indennizzo dell'imputato senza delle limitazioni. In concreto quindi l'addossamento delle spese al reclamante non risulta fin dal principio iniquo. Tuttavia a seguito del reclamo presentato del reclamante avverso il primo decreto di abbandono, quest'ultimo è stato annullato e il procedi-

12 / 17 mento rinviato alla Procura pubblica per nuovi accertamenti, tra cui in particolare l'esecuzione della perizia (act. PP 3.7 consid. 3.3.8). L'esecuzione della perizia è quindi stata ritenuta necessaria dal Tribunale cantonale, il quale ha considerato l'accertamento e apprezzamento della fattispecie a tal proposito come incompleto, ritenendo di conseguenza che il procedimento penale non avrebbe potuto essere abbandonato. I costi causati dell'esecuzione della perizia non possono quindi es- sere considerati come costi inutili. A ciò nulla cambia il fatto che le risultanze della perizia siano poi state sfavorevoli per il reclamane. In virtù di quanto precede ac- collare al reclamante le spese a far tempo dall'emissione del primo decreto di ab- bandono risulta iniquo. Diversa è invece la situazione dal momento in cui è stata eseguita la perizia. A partire da detto momento risulta giustificato e non contrario all'equità porre a carico del reclamante le spese procedurali. Nonostante la sussi- stenza di una chiara perizia egli ha infatti generato un particolare dispendio in re- lazione alla procedura di ricusazione del perito (cfr. act. PP 1.36 segg.), richieden- do poi ancora l'assunzione di ulteriori prove (act. PP 1.45 e 1.49). 3.3.3. Riassumendo, sulla base di quanto precede la conclusione della Procura pubblica di porre a carico del reclamante le spese a far tempo dall'emanazione del primo decreto di abbandono risulta quindi iniqua e non rientra più nel margine di apprezzamento di cui dispone in applicazione degli artt. 427 rispettivamente 432 CPP. Questo Tribunale non è tuttavia in grado di determinare l'ammontare delle spese procedurali generate sino e con l'esecuzione della perizia e quelle generate in seguito, non essendovi agli atti alcuna documentazione atta a stabilire ciò. Trat- tandosi delle spese procedurali generate dall'istruttoria della Procura pubblica e avendo quindi questa maggiore conoscenza dell'incarto e delle spese generate prima e dopo l'esecuzione della perizia, l'incarto viene rinviato alla Procura pubbli- ca affinché statuisca nuovamente sulle spese procedurali secondo la ripartizione qui stabilita (art. 397 cpv. 2 CPP). 3.4.Per quanto concerne invece l'indennizzo riconosciuto alla resistente la Procura pubblica ha, come detto, ridotto il dispendio orario fatto valere dal patroci- natore della resistente, di 18.16 ore (act. PP 1.47), ritenendo che fatta astrazione dei due procedimenti di reclamo e di ricusazione dinnanzi al Tribunale cantonale, per i quali non sarebbe dovuto un indennizzo in questo procedimento, sulla base degli sforzi dell'avvocato sarebbe giustificato tenere conto di un onere complessivo di 10 ore (act. PP 1.50 consid. 6.c). 3.4.1. Nella fattispecie il reclamante non ha contestato l'ammontare dell'inden- nizzo riconosciuto alla resistente. Egli non ha inoltre fatto valere che il ricorso a un patrocinatore da parte della resistente sarebbe in concreto stato di per sé inade-

13 / 17 guato, limitandosi piuttosto a evidenziare che il patrocinatore della resistente non avrebbe presentato alcuna nota d'onorario dettagliata (act. A.1 n. 5). Ciò corri- sponde al vero, tuttavia – come rettamente indicato dalla Procura pubblica e dalla resistente – tale circostanza non è determinante. L'art. 429 cpv. 2 CPP stabilisce infatti che l'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato, ciò che è sta- to fatto dalla Procura pubblica. La Procura pubblica ha nella fattispecie determina- to l'onorario del patrocinatore secondo la prassi, ritenendo discrezionalmente giu- stificato un dispendio orario di 10 ore alla tariffa oraria media di CHF 240.00. Tale dispendio risulta adeguato e nemmeno è peraltro stato contestato dal reclamante. 3.4.2. Dal decreto di abbandono qui impugnato non risulta tuttavia che per l'in- dennizzo la Procura pubblica abbia fatto, come per le spese procedurali, una di- stinzione tra le spese del patrocinatore generate sino all'emanazione del primo decreto di abbandono – le quali avrebbero dovuto essere poste a carico dello Sta- to – e quelle generate in seguito. Non è chiaro, non avendo indicato alcunché a tal proposito, se la Procura pubblica abbia ritenuto per le spese dell'imputato genera- te sino alla prima procedura di reclamo il dispendio del patrocinatore della resi- stente pari a zero e l'indennizzo riconosciuto faccia pertanto riferimento unicamen- te al dispendio di tempo generato in seguito (cfr. act. PP 1.15, con cui alla resi- stente non è stata corrisposta alcuna indennità). Ad ogni modo, a fronte di quanto esposto in precedenza in relazione alle spese procedurali, le spese del patrocina- tore generate fino e con l'esecuzione della perizia non sono da accollare al recla- mante bensì allo Stato (cfr. consid. 3.3). Per tale motivo l'indennizzo riconosciuto dalla Procura pubblica non può comunque essere confermato. 3.4.3. Come per le spese procedurali anche a tal proposito l'incarto è da rinviare alla Procura pubblica affinché proceda a determinare la parte di indennizzo della resistente a carico del reclamante e quello a carico dello Stato, ai sensi dei consi- derandi. Essendosi infatti la Procura pubblica occupata dell'istruzione del caso in esame, essa è sicuramente maggiormente in grado di definire il dispendio di tem- po del patrocinatore della resistente fino all'esecuzione della perizia, e quello ge- nerato in seguito. 3.5.Tenuto conto di tutto quanto precede, nella misura in cui ammissibile, il reclamo è quindi da accogliere parzialmente. Le cifre 2 e 3 del dispositivo del de- creto di abbandono qui impugnato, relative alle spese procedurali e l'indennizzo dell'imputato, sono da annullare e l'incarto da rinviare alla Procura pubblica, affin- ché statuisca a tal proposito nuovamente ai sensi dei considerandi.

14 / 17 4.1.Per quanto concerne le spese della presente procedura si evidenzia che giusta l'art. 428 cpv. 1 CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. 4.1.1. In applicazione dell'art. 8 cpv. 1 OECP (CSC 350.210), la tassa di giustizia per la presente procedura di reclamo è fissata in CHF 1'500.00. 4.1.2. Nella fattispecie il reclamo è stato parzialmente accolto. Il reclamante è risultato soccombente nel punto principale del reclamo, essendo l'abbandono del procedimento stato confermato. Egli ha invece parzialmente ottenuto ragione per quanto concerne l'accollo delle spese. Si osserva a tal proposito che il disborso per l'esecuzione della perizia – da assumere dallo Stato e non dal reclamante – è verosimilmente il disborso più consistente per quanto concerne le spese procedu- rali dell'istruttoria. Pertanto non si tratta di una questione marginale e trascurabile per la ripartizione delle spese della presente procedura. Non può quindi essere ritenuto che la decisione sia stata modificata soltanto riguardi ad aspetti non so- stanziali, e porre comunque le spese integralmente a carico del reclamante (art. 428 cpv. 2 lett. b CPP). Nella fattispecie risultando il reclamante soccombente nella questione principale e parzialmente soccombente per quanto concerne le spese, ben si giustifica porre a suo carico i 4/5 delle spese procedurali. Per il re- stante 1/5 la tassa di giustizia è a carico del Cantone dei Grigioni (art. 428 cpv. 4 CPP). 4.1.3. La tassa di giustizia, di complessivi CHF 1'500.00, è quindi posta a carico del reclamante in ragione di CHF 1'200.00 e del Cantone dei Grigioni in ragione di CHF 300. L'importo a carico del reclamante è posto in compensazione con la cauzione di CHF 1'500.00 da lui versata (act. D.1), egli ha quindi diritto alla rifusione di CHF 300.00. 4.2.Per quanto concerne le pretese di indennizzo in sede di reclamo, queste sono disciplinate dagli artt. da 429 a 432 CPP, applicabili anche alla procedura di ricorso per il rinvio dell'art. 436 cpv. 1 CPP. Anche la decisione in merito all'inden- nizzo si basa sulla soccombenza (cfr. art. 429 segg. CPP) e segue l'esito della decisione sulle spese. 4.2.1. Nella presente procedura il reclamante è, come detto, risultato parzialmente vincente. Nel caso in cui l'accusatore privato si rivolge con successo all'autorità di reclamo, egli deve di principio essere indennizzato dallo Stato, e non dall'imputato. Giusta l'art. 436 cpv. 3 CPP se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione secondo l'articolo 409, le parti hanno diritto a una congrua indennità per le spese

15 / 17 sostenute nella procedura di ricorso e in relazione con la parte annullata del pro- cedimento di primo grado. Tale norma fa riferimento all'art. 409 CPP, il quale con- cerne l'annullamento e rinvio in sede di appello, ma trova applicazione anche per le procedure di reclamo (Nathalie Hiltbrunner/Myriam Lustenberger/Andreas Mül- ler, Verlegung der Kosten und Entschädigungen im Beschwerde- und Berufung- sverfahren nach StPO - eine [tabellarische] Übersicht, in: forumpoenale 5/2021, pag. 396; Patrick Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizer Strafprozessord- nung, Zurigo 2011, n. 580 e riferimenti ivi citati). L'accusatore privato deve inoltra- re, quantificare e comprovare la sua istanza d'indennizzo. Qualora non ottemperi tale obbligo non si entra nel merito della sua istanza (art. 436 cpv. 1 CPP in unio- ne all'art. 433 cpv. 2 CPP; TC GR SK2 22 55 del 7.3.2023 consid. 6.2; SK2 22 14 del 7.12.2022 consid. 8.2 e rinvii). Nel proprio reclamo il reclamante si è limitato a protestare le ripetibili (act. A.1 pag. 10). Già nella procedura di reclamo preceden- te il Tribunale cantonale lo aveva reso edotto in merito all'obbligo di quantificare e comprovare la propria pretesa, non riconoscendogli alcun indennizzo nonostante avesse in tal caso ottenuto integralmente ragione (TC GR SK2 20 21 del 21.1.2021 consid. 7.2). Ciononostante anche nell'ambito di questa procedura il reclamante non ha presentato alcuna nota d'onorario. Di conseguenza, sulla base di quanto precede, non avendo neppure in questa procedura quantificato e com- provato le proprie pretese non si può riconoscere al reclamante alcun indennizzo. 4.2.2. Anche la resistente ha nella fattispecie diritto a un indennizzo avendo ot- tenuto ragione in merito alla reiezione del reclamo e la conseguente conferma dell'abbandono del procedimento penale. Il parziale accoglimento del reclamo concerne unicamente la ripartizione delle spese dell'istruttoria tra lo Stato e l'accu- satore privato, la resistente non è quindi da considerare soccombente a tal propo- sito. In concreto la resistente non ha presentato alcuna nota d'onorario ma, come detto, contrariamente all'indennizzo dell'accusatore privato, quello dell'imputato va esa- minato d'ufficio (art. 436 cpv. 1 CPP in unione all'art. 429 cpv. 2 CPP). Considera- to il limitato dispendio di tempo causato al patrocinatore della resistente in questa sede e non trattandosi di un caso particolarmente complesso è da ritenere ade- guato un indennizzo forfettario di complessivi CHF 1'000.00 (spese incluse). All'in- dennizzo non va invece aggiunta l'IVA, infatti essendo la resistente assoggettata all'IVA essa può dedurre quella da lei pagata al suo patrocinatore dal proprio debi- to fiscale come imposta precedente (cfr. registro IDI). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che in caso di abbandono del procedimento o di proscioglimento, qualora il procedimento concerne reati perse-

16 / 17 guibili d'ufficio, l'indennizzo dell'imputato è a carico dell'accusatore privato soc- combente nella procedura di appello e dello Stato nella procedura di reclamo. Se riguarda invece un reato a querela di parte – come è il caso nella fattispecie – in linea di principio l'accusatore privato, unico ad aver inoltrato ricorso, è tenuto all'- indennizzo tanto nella procedura di appello quanto in quella di reclamo (art. 436 cpv. 1 in unione all'art. 432 cpv. 2 CPP; DTF 147 IV 47 consid. 4.2.5 seg. con rife- rimento alla DTF 141 IV 476 consid. 1). Sulla base di ciò, avendo nel caso in esa- me interposto reclamo unicamente l'accusatore privato l'indennizzo potrebbe es- sere posto a suo carico. Essendo egli tuttavia risultato vincente in ragione di 1/5 (cfr. consid. 4.1.2), sarebbe iniquo porre integralmente a suo carico l'indennizzo della resistente. Alla luce di ciò il reclamante è tenuto a versare alla resistente i 4/5 di detto indennizzo, quindi CHF 800.00, mentre il restante 1/5, vale a dire CHF 200.00, sono a carico dello Stato.

17 / 17 La Seconda Camera penale pronuncia: 1.1.Il reclamo è parzialmente accolto. 1.2.Le cifre 2 e 3 del dispositivo del decreto di abbandono del 20 marzo 2023 sono annullate e l'incarto rinviato alla Procura pubblica affinché statuisca nuovamente sulle spese procedurali e sull'indennizzo della B._____ per l'istruttoria, ai sensi dei considerandi. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di complessivi CHF 1'500.00, è posta a carico di A._____ in ragione di CHF 1'200.00 e del Cantone dei Grigioni in ragione di CHF 300. L'importo a carico di A._____ è posto in compensazione con la cauzione di CHF 1'500.00 da lui versata, egli ha quindi diritto alla rifusione di CHF 300.00. 3.A A._____ non è riconosciuto alcun indennizzo per la procedura di reclamo. 4.Alla B._____ è riconosciuto un indennizzo per la procedura di reclamo di complessivi CHF 1'000.00 (spese incluse), di cui CHF 800.00 sono posti a carico di A._____ e i restanti CHF 200.00 del Cantone dei Grigioni. 5.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 6.Comunicazione a:

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