Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decreto del 25 gennaio 2023 (Con la sentenza 1B_111/2023 del 21 marzo 2023, Il Tribunale federale non ha accolto il ricorso contro questa decisione.) N. d'incartoSK2 22 60 IstanzaSeconda Camera penale ComposizioneRichter, presidente Rossi, attuaria PartiA._____ reclamante Oggettosospetto di violazione del segreto professionale Atto impugnatocomunicazione Procura pubblica dei Grigioni del 09.12.2022 Comunicazione25 gennaio 2023

2 / 4 Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1.In data 19 dicembre 2022 A._____ (in seguito: reclamante) ha presentato al Tribunale cantonale dei Grigioni un reclamo avverso la comunicazione del 9 di- cembre 2022 della Procura Pubblica dei Grigioni, con la quale gli è stato comuni- cato, in relaziona alla sua denuncia penale dell'11 maggio 2022 contro il centro di cure B._____ e il Dr. med. C., che l'indagine necessitasse dell'ottenimento di ulteriori informazioni da parte del centro di cura, e di voler pertanto firmare lo svincolo dal segreto professionale (act. A.1; act. B.1). 2.Con il presente reclamo il reclamante ha sollevato diverse censure, conte- stando sostanzialmente l'operato della Procura Pubblica e in particolare del Primo Procuratore Pubblico – i cui atti sarebbero a suo avviso da annullare poiché sussi- sterebbero essenzialmente motivi di ricusa –, e facendo inoltre valere una ritardata e denegata giustizia. Oltre a ciò egli ha poi anche sollevato diverse ulteriori censu- re. 3.Si rileva che nell'ambito della procedura TC GR ZK2 22 19 l'Autorità regionale di protezione 9 sede di D. ha comunicato al Tribunale cantonale che nei confronti del qui reclamante è stata istituita una curatela di rappresentanza e che egli non può pertanto più esercitare i diritti civili in tutti gli ambiti giudiziari, civili, amministrativi, penali e assicurativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità pubblica e privata. Eventuali atti presentati dal reclamante sono nulli e soltanto il curatore, avv. E., può rappresentarlo e obbligarlo in tali ambiti (act. A.2, A.2.1 [ZK2 22 19]). Così richiesta, con scritto del 3 gennaio 2023, l'Auto- rità regionale di protezione ha confermato che quanto indicato nell'ambito della menzionata procedura è ancora attuale e – contrariamente a quanto sembra so- stenere il reclamante – non vi sono state modifiche né in merito alla portata della curatela di rappresentanza né in merito al curatore nominato, avv. E. (act. D.4; act. D.1). 4.Alla luce di quanto precede, nell'ambito del reclamo da lui presentato, il re- clamante non gode quindi dell'esercizio dei diritti civili. Egli non ha pertanto capaci- tà processuale e il reclamo è inammissibile (art. 106 cpv. 1 CPP). 5.La circostanza che il reclamante invochi l'esercizio di diritti strettamente personali (act. A.1 pag. 5) non inficia tale conclusione. Non è infatti chiaro in che modo nella presente fattispecie sarebbero toccati tali diritti. Non vi è inoltre ragione di chinarsi sulle ulteriori censure e richieste del reclamante, risultando queste poco chiare e non rientrando peraltro nella competenza del Tribunale cantonale.

3 / 4 6.In concreto si giustifica poi di rinunciare ad assegnare al curatore del re- clamante un termine per un eventuale ratifica del reclamo. Nel Codice di procedu- ra penale non è espressamente regolata la possibilità di sanare vizi formali quali la mancata firma o mancata procura. L'assegnazione di un termine per sanare tali vizi involontari deriva piuttosto dal divieto di formalismo eccessivo (cfr. DTF 120 V 413 consid. 6a; 134 II 244 consid. 2.4.2; Martin Ziegler/Stefan Keller, in: Nigg- li/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar Strafprozessord- nung/Jugendstrafprozessordnung, 2 a ed., Basilea 2014, n. 3 seg. ad art. 385 StPO; Viktor Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, Art. 1-195, 3 a ed., Zurigo 2020, n. 4 ad art. 110 StPO). Ciò vale tuttavia per i vizi involontari e non nel caso di una per- sistente reiterata intenzionale inosservanza delle regole procedurali, come è il ca- so nella presente fattispecie, essendo il reclamante perfettamente a conoscenza della sua mancata capacità processuale (TC GR ZK2 22 19 del 13.6.2022; ZK2 22 31 del 24.8.2022; TF 1C_255/2022 del 18.5.2022; cfr. anche TF 5D_38/2022 del 1.4.2022 consid. 5 e rinvii). 7.Nell'evenienza si giustifica di rinunciare al prelievo di spese processuali. 8.Competente per statuire in merito a questo caso è la Seconda Camera pe- nale del Tribunale cantonale (art. 10 cpv. 1 OOTC [CSC 173.100]). Il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]). La competenza della Presidente è data in virtù dell'art. 4 cpv. 2 OOTC.

4 / 4 La Seconda Camera penale pronuncia: 1.Il reclamo è inammissibile. 2.Non si prelevano spese processuali. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a:

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_005
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_005, SK2 2022 60
Entscheidungsdatum
25.01.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026