Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Ordinanza del 24 marzo 2023 N. d'incartoSK2 22 44 IstanzaSeconda Camera penale ComposizioneRichter, presidente Hubert e Bergamin Rossi, attuaria PartiA._____ reclamante B._____ reclamante C._____ reclamante tutti c/o H._____ contro D._____ resistente patrocinato dall'avv. Stefania Polti Cà Bianca, Viale Officina, Casella postale 1846, 6501 Bellinzona Oggettoviolazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini Atto impugnatoDecreto di non luogo a procedere della Procura pubblica dei Gri- gioni del 30.08.2022, comunicato il 31.08.2022 (no. d'incarto EK.2022.3640). Comunicazione28 marzo 2023

2 / 13 Ritenuto in fatto: A.In data 20 maggio 2022 A., B. e C., in qualità di proprie- tari dell'immobile sul fondo n. E. di F., hanno inoltrato una denuncia alla Procura pubblica dei Grigioni contro ignoti per violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini. Ciò in quanto un vicino, non me- glio identificato, del fondo adiacente n. G. di F., avrebbe effettuato registrazioni non autorizzate della loro particella, rispettivamente di persone che vi si intrattenevano, tramite una videocamera installata in modo fisso. B.Su richiesta della Procura pubblica, con scritto del 9 giugno 2022, A., B._____ e C._____ hanno in particolare fornito informazioni più precise in merito alle particelle interessate e agli occupanti degli appartamenti sul fondo adiacente n. G._____ di F., nonché ragguagli per giustificare la loro legittimazione a presentare denuncia. C.In data 15 giugno 2022 la Procura pubblica ha trasmesso la denuncia alla Polizia cantonale dei Grigioni per gli ulteriori accertamenti del caso. D.Dopo aver effettuato due sopralluoghi e aver interrogato in qualità di impu- tato D., proprietario dell'abitazione in cui è stata posizionata la videocamera, la Polizia cantonale ha trasmesso il proprio rapporto dell'8 agosto 2022 alla Procu- ra pubblica. Nel rapporto ha indicato che dai sopralluoghi del 30 giugno e 5 ago- sto 2022 e in base alle dichiarazioni dell'imputato, così come alle fotografie e video forniti dalla parte lesa, risalenti al 23 febbraio 2022, 11 marzo 2022 e 8 giu- gno 2022, si vedrebbe chiaramente che l'obiettivo della telecamera di videosorve- glianza in questione non sarebbe mai direzionato verso il mappale n. E., e di non essere pertanto stati in grado di provare una violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa immagine. Durante i sopralluoghi l'apparec- chio sarebbe inoltre stato spento, privo di carta SD e l'obiettivo puntato verso il muro della casa dell'imputato. E.Con decreto di non luogo a procedere del 30 agosto 2022, comunicato il 31 agosto 2022, la Procura pubblica ha quindi decretato di non avviare alcun pro- cedimento penale, ponendo le spese a carico dello Stato. F.In data 8 settembre 2022 A., B._____ e C._____ (in seguito: recla- manti) hanno interposto reclamo al Tribunale cantonale avverso il menzionato de- creto, postulandone l'annullamento e che venga intimato alla Procura pubblica di procedere con l'apertura di un'istruzione penale nei confronti dell'imputato D._____, con protesta di spese, tasse e ripetibili. In via subordinata i reclamanti

3 / 13 hanno inoltre chiesto che venga fatta rimuovere immediatamente la telecamera in questione. I.Entro il termine impartito loro con decreto del 9 settembre 2022 i reclamanti hanno versato una cauzione di CHF 1'500.00 per eventuali spese e indennità. G.Con scritto del 13 settembre 2022 la Procura pubblica, oltre a trasmettere il dossier relativo al procedimento penale, ha comunicato di non avere osservazioni. H.In data 3 ottobre 2022 D._____ (in seguito: resistente) ha presentato le proprie osservazioni al reclamo, chiedendone la reiezione e di conseguenza la conferma del decreto di non luogo a procedere, con protesta di tasse, spese e ripetibili. N.Con scritto del 22 febbraio 2023 è stato comunicato alle parti che la presi- denza nella presente procedura è stata assunta dalla Giudice Chiara Richter. Considerando in diritto: 1.1.Giusta l'art. 310 cpv. 2 in unione agli artt. 322 cpv. 2 e 393 cpv. 1 lett. a CPP il reclamo può essere presentato contro un decreto di non luogo a procedere della Procura pubblica. Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni (art. 22 LACPP [CSC 350.10] in unione all'art. 10 cpv. 1 OOTC [CSC 173.100]). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato entro dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPP; art. 396 cpv. 1 CPP). 1.2.Il reclamo avverso il decreto di non luogo a procedere del 30 agosto 2022, comunicato in data 31 agosto 2022, è stato inoltrato al Tribunale cantonale in data 8 settembre 2022 ed è pertanto tempestivo. 1.3.Ai sensi dell'art. 310 cpv. 2 in unione all'art. 322. cpv. 2 CPP sono legittima- te a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Ai sen- si della legge le parti nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso rispetti- vamente di reclamo sono l'imputato, l'accusatore privato e la Procura pubblica (art. 104 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressa- mente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). La querela è equiparata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). Giusta l'art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati

4 / 13 direttamente lesi dal reato. Deve essere considerato tale il titolare di un bene giu- ridico protetto dalla norma violata (DTF 138 IV 258 consid. 2.2 seg). 1.4.Nella fattispecie i reclamanti, quali titolari del bene giuridico protetto dall'- art. 179 quater CP – relativo alla violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagine – sono quindi i danneggiati ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP. Il loro scritto del 20 maggio 2022 alla Procura pubblica, da loro deno- minato quale "denuncia" (act. PP 1), costituisce di fatto una querela di parte per il reato di cui all'art. 179 quater CP. Dallo scritto emerge infatti chiaramente la volontà di perseguire penalmente l'autore del reato. Inoltre, i reclamanti stessi hanno indi- cato di sporgere "querela" per violazione della loro sfera segreta o privata median- te apparecchi di presa d'immagine. Con questa sussiste quindi anche la dichiara- zione per costituirsi accusatori privati (art. 118 cpv. 2 CPP). I reclamanti sono senz'altro toccati dal decreto di non luogo a procedere impugnato, con il quale è stata negata l'apertura del procedimento penale. Essi sono quindi legittimati a in- terporre reclamo. 1.5.Giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP il reclamo deve essere motivato. La parte re- clamante deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati (art. 385 cpv. 1 lett. a-c CPP). L'indicazione precisa dei motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP dev'essere sostanziata sotto il profilo dei fatti e del diritto (TF 6B_1181/2018 del 28.11.2018; 6B_130/2013 del 3.6.2013 consid. 3.2). Il reclamo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata (TF 6B_48/2018 del 7.6.2018 consid. 2.3.3). 1.5.1. Di principio, se l'atto di ricorso non soddisfa tali requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppleto- rio. Se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del termine suppletorio, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito (art. 385 cpv. 2 CPP). Anche nel caso di reclami interposti da persone laiche i motivi di reclamo devono essere esposti, entro il termine di reclamo di dieci giorni, in modo così concreto da rendere chiaro quali punti della decisione vengono contestati e in quale misura questa debba essere modificata (TF 6B_182/2020 del 6.1.2021 consid. 2.5; Pa- trick Guidon, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizeri- sche Strafprozessordnung, Art. 196–457 StPO, 2 a ed., Basilea 2014, n. 9e ad art. 396 CPP). Il Tribunale federale ha in particolare statuito che il reclamo dev'essere dichiarato inammissibile laddove la motivazione del medesimo non si confronta con una o più delle motivazioni eventuali della decisione impugnata (DTF 133 IV 119 consid. 6.3; TF 6B_480/2010 del 15.3.2010 consid. 1; 6B_540/2012 del

5 / 13 7.3.2013 consid. 2.4). Il termine suppletorio di cui all'art. 385 cpv. 2 CPP è da im- partire nei casi in cui vi sono vizi immediatamente riconoscibili, sanabili da parte del reclamante. L'assegnazione di un termine suppletorio mira essenzialmente a sanare inavvertenze e vizi di forma che possono sopravvenire all'atto del deposito del gravame, quali per esempio la mancanza della firma o della procura. Non è per contro destinata a correggere nel merito o a completare un allegato dal conte- nuto insufficiente (TF 6B_130/2013 del 3.6.2013 consid. 3.2; Martin Ziegler/Stefan Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 a ed., Basilea 2014, n. 4 ad art. 385 CPP). Un'interpreta- zione più estensiva dell'art. 385 cpv. 2 CPP violerebbe il principio per cui i termini legali sono improrogabili (art. 89 cpv. 1 CPP), poiché ai reclami insufficientemente motivati verrebbe così concessa un'implicita proroga del termine di dieci giorni sta- tuito all'art. 396 cpv. 1 CPP (cfr. in tal senso TC GR SK2 21 86 del 13.12.2022 consid. 2; TF 6B_182/2020 del 6.1.2021 consid. 2.5; 6B_872/2013 del 17.10.2013 consid. 3; 1B_183/2012 del 20.11.2012 consid. 2). 1.5.2. In concreto il reclamo non risulta manifestamente immotivato. Se i requisiti di motivazione sono in concreto adempiuti è piuttosto da vagliare in relazione alle singole censure. Sotto riserva di una sufficiente motivazione si può pertanto entra- re nel merito del reclamo. 2.1.Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP mediante reclamo sono censurabili violazioni di diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). L'autorità di ricorso dispone di pieno potere cognitivo po- tendo esaminare liberamente il fatto e il diritto (Patrick Guidon, in: Nig- gli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord- nung, Art. 196 – 457 StPO, 2 a ed., Basilea 2014, n. 15 ad art. 393 CPP). Il Tribu- nale federale ha già avuto modo di stabilire che nella procedura di reclamo i nova sono ammessi (DTF 141 IV 396 consid. 4.4; TF 1B_258/2017 del 2.3.2018 con- sid. 6). 2.2.Sulla base di quanto precede va preliminarmente osservato che i nuovi mezzi di prova prodotti dai reclamanti per la prima volta in questa sede, e meglio le ulteriori fotografie e gli scritti inoltrati dalle parti al Comune di F._____ (act. B.5- B.8; act. B.10-11), sono – per quanto di rilevanza – ammissibili. 3.1.In concreto è pacifico che il qui resistente ha installato sul muro della pro- pria abitazione una videocamera con rilevatore di movimento (act. PP 6 domande 1-3), controverso è se a fronte di ciò egli potrebbe essersi reso colpevole di una

6 / 13 violazione dell'art. 179 quater CP, il quale punisce chiunque con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d'immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz'altro da ognuno, rientrante nella sfera privata d'una persona, senza l'assenso di quest'ultima. 3.2.Nel decreto di non luogo a procedere qui impugnato la Procura pubblica ha dapprima esposto le risultanze dell'inchiesta penale, indicando in particolare che da questa sarebbe risultato che il qui resistente aveva installato, per proteggere la sua abitazione dai ladri, una videocamera con rilevatore di movimento sul suo edi- ficio e questo verso dal fine del 2016 rispettivamente inizio 2017. In seguito, nel mese di luglio 2019, per evitare problemi con i vicini, egli avrebbe messo fuori uso la telecamera. A seguito delle lamentele dei vicini, nel periodo marzo/aprile 2022, avrebbe poi ruotato di 90 gradi la telecamera in modo che fosse diretta contro il muro della sua casa. In occasione di due sopralluoghi, del 30 giugno 2022 e 5 agosto 2022, la Polizia cantonale avrebbe constatato che la telecamera era spenta e rivolta contro il muro della casa occupata dal resistente. Sulla base di ciò la Procura pubblica ha quindi deciso di rinunciare ad avviare un procedimento pe- nale nei confronti del qui resistente, ritenendo che non sarebbero ipotizzabili ulte- riori indagini in grado di confutare le dichiarazioni fatte dal resistente, così come che vi sarebbero troppo pochi indizi che potrebbero portare a stabilire che la tele- camera in questione sia stata, in qualsiasi momento del passato, puntata sulla casa vicina dei denuncianti (act. E.1 consid. 3). 4.1.Giusta l'art. 309 cpv. 1 lett. a CPP, il pubblico ministero apre l'istruzione se da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato. Rinuncia per contro ad aprire l'istruzione se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto di ac- cusa (art. 309 cpv. 4 CPP). Il decreto di non luogo a procedere è in particolare disposto dal pubblico ministero non appena, sulla base della denuncia o dopo una procedura preliminare limitata alle investigazioni della polizia (cfr. artt. 300 cpv. 1 e 306 seg. CPP), risulti che gli elementi costitutivi di reato o i presupposti proces- suali non sono adempiuti (art. 310 cpv. 1 lett. a CPP). Un decreto di non luogo a procedere può giustificarsi anche quando gli indizi sono manifestamente insuffi- cienti e nessun atto d'inchiesta consente di portare elementi utili al perseguimento penale (TF 6B_1249/2020 dell'11.10.2021 consid. 2.1). 4.2.La questione di sapere se il pubblico ministero possa rinunciare ad aprire l'istruzione penale deve essere vagliata sulla base del principio "in dubio pro durio- re", che deriva dal principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e art. 2 cpv. 2 CPP in unione con gli artt. 319 cpv. 1 e 324 CPP; DTF 138 IV 86 consid. 4.2). Esso signi-

7 / 13 fica che, di massima, un non luogo a procedere o un abbandono non possono es- sere decretati dal pubblico ministero se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. In questo ambito, il pubblico ministero e l'autorità di ricorso dispongono di un pote- re di apprezzamento. Per contro, la procedura deve di massima essere continuata quando una condanna appaia più verosimile che un'assoluzione o quando le pro- babilità di assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, in particolare in pre- senza di un reato grave. Questo principio vale anche per l'autorità giudiziaria inca- ricata di esaminare la decisione di abbandono del procedimento penale (TF 6B_1249/2020 dell'11.10.2021 consid. 2.1; 6B_950/2017 del 18.1.2018 con- sid. 2.2; DTF 138 IV 186 consid. 4.1). 5.1.I reclamanti censurano anzitutto che quanto dichiarato dal resistente e ri- preso nel decreto dalla Procura pubblica, in merito al periodo in cui sarebbe stata installata la videocamera (verso la fine del 2016/inizio del 2017) rispettivamente al momento in cui questa sarebbe stata messa fuori uso (luglio 2019), non corri- sponderebbe al vero. Dalle fotografie scattate in data 18 luglio 2018 dalla loro allo- ra inquilina emergerebbe infatti chiaramente che in tal data non era installata alcu- na telecamera. Inoltre dalle fotografie scattate in data 23 febbraio 2022, come pu- re dal video registrato in data 11 marzo 2022, si vedrebbe la presenza di un cavo collegato alla telecamera. Il cavo sarebbe stato rimosso sicuramente dopo l'11 marzo 2022, perché come da fotografie scattate il 6 settembre 2022 tale cavo ora non ci sarebbe più. Inoltre nelle osservazioni inoltrate in data 22 marzo 2022 dalla patrocinatrice del resistente al Comune di F., questa si sarebbe guar- data bene dallo scrivere che la telecamera era fuori uso (act. A.1 pag. 2 seg.). 5.2.Ora, quandanche quanto asserito dai reclamanti corrispondesse al vero nulla cambierebbe per la presente fattispecie. Tali circostanze, come rettamente evidenziato dal resistente (act. A.3 pag. 5 seg.), non hanno infatti alcuna rilevanza per il caso in esame, non comportando queste alcun indizio di reato, e quindi mo- tivi a sostegno di una diversa decisione. Ciò non viene peraltro neppure fatto vale- re dai reclamanti. Il momento in cui la telecamera è stata installata non ha alcuna importanza, non essendo comunque mai stato contestato dal resistente di averla installata. Inoltre, quandanche corrispondesse al vero che fino all'11 marzo 2022 alla telecamera fosse connesso un cavo elettrico, non sarebbe comunque suffi- ciente per comprovare che questa fosse effettivamente accesa e non fuori uso, così come neppure che riprendesse la sfera segreta o privata dei reclamanti. Ciò non si può desumere neppure dal fatto che la patrocinatrice del qui resistente non abbia indicato nelle osservazioni indirizzate al Comune di F. che la teleca-

8 / 13 mera fosse fuori uso. Si tratta quindi di mere supposizioni e considerazioni dei re- clamanti, le quali, come detto, non sono sufficienti per costituire un motivo a so- stegno di una diversa decisione. Le risultanze dell'indagine penale hanno infatti piuttosto comprovato il contrario, come si dirà meglio in seguito. 6.1.I reclamanti fanno poi sostanzialmente valere che, a differenza di quanto ritenuto dalla Procura pubblica, in via diretta, puntando la telecamera sulla loro proprietà, o in via indiretta, puntando questa la strada d'accesso alla loro proprietà, su di cui loro avrebbero un diritto di passo, il resistente avrebbe in ogni modo vio- lato la loro sfera privata (act. A.1 pag. 3). 6.2.Va anzitutto osservato che, come risulta dalle loro stesse dichiarazioni, tra le parti vi è da tempo un rapporto litigioso che ha portato a vari conflitti di vicinato, i quali sembrano non da ultimo essere anche alla base della denuncia oggetto della presente procedura (act. PP 6 domanda 14; act. A.1 pag. 4). 6.3.Si evidenzia poi che, contrariamente a quanto sembrano ritenere i recla- manti, dalle fotografie emerge chiaramente che la videocamera non è mai stata rivolta verso la loro proprietà. L'obiettivo della telecamera è infatti contraddistinto da un cerchio nero, come si vede dalle fotografie allegate al rapporto di polizia (act. PP 8). In nessuna delle immagini e video prodotti dai reclamanti – che per loro stessa dichiarazione sono ripresi dalla loro proprietà (act. PP 1) – è visibile l'obiettivo della telecamera (act. B.2; act. B.4; act. B.8; act. B.9; act. B.12). Da al- cune fotografie (act. B.2) e in particolare dal video (act. B.9) risulta effettivamente che al momento in cui questo è stato registrato – a detta dei reclamanti in data 11 marzo 2022 – la videocamera non era ancora ruotata contro il muro dell'abita- zione del resistente, ma appare piuttosto rivolta verso l'angolo esterno della sua abitazione, in direzione della strada. Neppure in tale momento l'obiettivo della te- lecamera era ad ogni modo rivolto verso la proprietà dei reclamanti. Ciò è comun- que stato confermato anche dal resistente stesso nell'interrogatorio del 6 ago- sto 2022, nel quale ha indicato di aver ruotato la telecamera di 90 gradi, con l'- obiettivo puntato verso il muro di casa sua, tra fine marzo e aprile 2022, dopo che i reclamanti avevano inoltrato reclamazione al Comune, precisando pure che la te- lecamera allora era posizionata con l'obiettivo direzionato verso l'angolo/muro di casa sua, e i reclamanti ne vedevano il retro (act. PP 6 domanda 13). Inoltre ciò non cambia il fatto che non vi sono comunque prove e indizi sufficienti atte a stabi- lire se la telecamera fosse effettivamente in funzione. Dai sopralluoghi effettuati in data 30 giugno e 5 agosto 2022 dalla Polizia cantonale, quindi prima che il resi- stente venisse interrogato in qualità di imputato a tal proposito, è stato piuttosto

9 / 13 constatato che la telecamera di videosorveglianza era spenta, priva di scheda SD e l'obiettivo puntato verso il muro della stessa casa (act. PP 5 pag. 3). Dalla documentazione agli atti e dall'inchiesta svolta dalla Polizia cantonale non sussistono quindi effettivamente sufficienti indizi di reato e nemmeno è chiaro – così come neppure è stato indicato dai reclamanti – quali ulteriori indagini potreb- bero e dovrebbero venire eseguite, rispettivamente quali ulteriori mezzi di prova sarebbero da assumere, e in che modo queste potrebbero cambiare la situazione. A giusta ragione il resistente fa valere che i reclamanti non adducono elementi atti a infirmare la decisione di non luogo a procedere, non apportando elementi fon- danti una diversa decisione né mezzi di prova (act. A.3 pag. 4). La Procura pubbli- ca ha quindi a giusta ragione rinunciato all'apertura di un procedimento penale nei confronti del resistente. 6.4.Non si entra invece nel merito delle ulteriori allegazioni sollevate dai recla- manti in merito all'utilità e allo scopo che a loro avviso avrebbe l'installazione della telecamera, così come neppure delle allegazioni in merito ad altre misure di sicu- rezza meno lesive che il resistente avrebbe dovuto adottare, e neanche al riferi- mento alle procedure amministrative pendenti (act. A.1 pag. 3 seg.). Tali questioni non sono anzitutto oggetto della denuncia e del decreto di non luogo a procedere, e pertanto nemmeno della presente procedura (Andreas J. Keller, in: Dona- tsch/Lieber/Summers/Wohlers [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafpro- zessordnung [StPO], 3 a ed., Zurigo 2020, n. 9 ad art. 393 CPP). A ciò si aggiunge che – come rettamente indicato dal resistente (act. A.3 pag. 6) – si tratta ad ogni modo di mere allegazioni di parte che non hanno alcuna valenza probatoria né rilevanza per la presente procedura, ciò che peraltro neppure è stato in alcun mo- do sostanziato dai reclamanti. 7.1.I reclamanti censurano poi una violazione del diritto, facendo valere che il fatto di non essere stati sentiti avrebbe portato a un accertamento incompleto dei fatti. Gli sarebbe stato negato di poter presentare le prove e argomentazioni pre- sentate in questa sede, trovandosi ora costretti a presentare il presente reclamo. Essi chiedono poi per una maggiore conoscenza di causa la produzione del rap- porto di polizia completo. 7.2.Per consolidata giurisprudenza, prima di emanare un decreto di non luogo a procedere il procuratore pubblico non è tenuto a informare le parti e nemmeno impartire loro un termine per presentare istanze probatorie, non essendo l'art. 318 CPP applicabile in tali casi. Il diritto di essere sentite delle parti è in questi casi garantito dalla loro facoltà di presentare l'impugnativa in applicazione degli

10 / 13 artt. 393 segg. CPP (TF 6B_342/2017 del 4.8.2017 consid. 3.2 e rinvii; 6B_940/2016 del 6.7.2017 consid. 3.3.3; Esther Omlin, in: Nigg- li/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord- nung, Art. 196-457 StPO, 2 a ed. Basilea 2014, n. 19 segg. ad art. 310 CPP; Ni- klaus Schmid/Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskom- mentar, 3 a ed., Zurigo 2017, n. 7 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut/Thomas Bosshard, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [edit.], Kommentar zur Schwei- zerischen Strafprozessordnung [StPO], 3 a ed., Zurigo 2020, n. 11 ad art. 310 CPP). 7.3.In virtù della menzionata giurisprudenza e dottrina non può quindi essere dato seguito alla censura dai reclamanti, avendo essi con il reclamo avuto modo di presentare le proprie prove e argomentazioni, le quali sono in questa sede state esaminate (cfr. consid. 5.1–6.4). Per quanto concerne la richiesta di produzione del rapporto di polizia completo si osserva inoltre che, i reclamanti non hanno in alcun modo sostanziato per quale motivo questo sarebbe di rilevanza per l'annul- lamento del decreto impugnato. La semplice indicazione "per una maggiore cono- scenza di causa" non è una sufficiente motivazione. Va poi ad ogni modo pure rilevato che non risulta, né tantomeno viene sollevato dai reclamanti, che senza la produzione del rapporto di polizia questi non abbiano potuto esprimersi puntual- mente nel ambito della presente procedura di reclamo. Non si entra quindi nel me- rito di tale allegazione. 8.1.In via subordinata i reclamanti chiedono infine che venga fatta rimuovere immediatamente la telecamera, facendo valere che questa potrebbe essere ri- messa in funzione in qualsiasi momento, e che nella posizione attuale oltre a poter ledere la loro sfera privata invaderebbe anche la sfera segreta e privata del citta- dino (act. A.1 pag. 4). 8.2.A tal proposito vi sarebbe anzitutto da chiedersi se una tale decisione rientri nella competenza dell'autorità penale. Ciò non è comunque determinante nella presente fattispecie in quanto tale richiesta non rientra ad ogni modo nell'oggetto della procedura di reclamo. Si osserva infatti che il reclamo è da interporre contro decreti, ordinanze o atti procedurali concreti. Vero è che l'autorità di reclamo di- spone di pieno potere cognitivo, ma ciò limitatamente all'esame della decisione impugnata. L'autorità di reclamo non può andare oltre rispetto a quanto ha deciso e poteva decidere la Procura pubblica (cfr. anche TF 6B_698/2016 del 10.4.2017 consid. 2.4.2). In altre parole, l'oggetto della procedura di reclamo viene quindi limitato dall'oggetto del decreto rispettivamente dell'ordinanza o dell'atto procedu- rale impugnato (cfr. TC GR SK2 18 8 del 29.7.2019 consid. 1.2 e rinvii; Keller, op.

11 / 13 cit., n. 9 ad art. 393 CPP). Sulla base di quanto precede, non essendo tale que- stione oggetto della denuncia, e di conseguenza del decreto di non luogo a proce- dere non lo è neppure della presente procedura di reclamo. Di conseguenza non si entra nel merito della richiesta in via subordinata. 9.Tenuto conto di tutto quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è da respingere. 10.1.Giusta l'art. 428 cpv. 1 CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Nella fattispe- cie i reclamanti sono risultati integralmente soccombenti e pertanto la tassa di giu- stizia, fissata in CHF 1'500.00 (art 8 cpv.1 OECP [CSC 350.210]), è posta inte- gralmente a loro carico in solido (art. 418 cpv. 2 CPP). Questa viene posta in compensazione con la cauzione del medesimo importo versato dai reclamanti (act. D.1). 10.2.Nelle proprie osservazioni il resistente, oltre alla reiezione del reclamo, ha chiesto la rifusione da parte dei reclamanti di congrue ripetibili, nell'importo da quantificare dal Tribunale cantonale (act. A.3 pag. 8 in fine). 10.2.1. L'indennizzo all'imputato è disciplinato dagli artt. da 429 a 432 CPP, appli- cabili anche alla procedura di ricorso per il rinvio dell'art. 436 cpv. 1 CPP. In parti- colare, secondo l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente as- solto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. L'art. 432 CPP prevede che, se prevale nella causa, l'imputato ha di- ritto che l'accusatore privato lo indennizzi adeguatamente delle spese sostenute per fare fronte alle istanze relative agli aspetti civili (cpv. 1). Se l'imputato viene giudicato non colpevole in un procedimento promosso a querela di parte, il quere- lante, qualora per condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l'apertura del procedimento o ne abbia intralciato lo svolgimento, o l'accusatore privato pos- sono essere tenuti a rimborsargli le spese sostenute ai fini di un adeguato eserci- zio dei suoi diritti procedurali (cpv. 2). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che nei procedimenti promossi a querela di parte, non è necessario che l'accusatore privato abbia avuto una con- dotta temeraria o gravemente negligente perché sia tenuto a indennizzare l'impu- tato giudicato non colpevole. In caso di abbandono del procedimento o di proscio- glimento, qualora il procedimento concerne reati perseguibili d'ufficio, l'indennizzo dell'imputato è a carico dell'accusatore privato soccombente nella procedura di

12 / 13 appello e dello Stato nella procedura di reclamo. Se riguarda invece un reato a querela di parte – come è il caso nella fattispecie per l'art. 179 quater CP – in linea di principio l'accusatore privato, unico ad aver inoltrato ricorso, è tenuto all'indenniz- zo tanto nella procedura di appello quanto in quella di reclamo (art. 436 cpv. 1 in unione all'art. 432 cpv. 2 CPP; DTF 147 IV 47 consid. 4.2.5 seg. con riferimento alla DTF 141 IV 476 consid. 1). 10.2.2. In virtù di quanto precede, e tenuto conto dell'esito della procedura, i re- clamanti sono tenuti a versare al resistente un'adeguata indennità. La patrocinatri- ce del resistente non ha inoltrato alcuna nota d'onorario, indicando piuttosto che l'importo è da quantificare dal Tribunale cantonale. Oggetto della presente proce- dura è il decreto di non luogo a procedere, e in particolare la sussistenza o meno di indizi di una violazione contro l'art. 179 quater CP da parte del resistente. Non si tratta quindi un caso particolarmente complesso, atto a causare alla patrocinatrice del resistente un grande dispendio di tempo. Pertanto, tenuto conto delle circo- stanze del caso concreto e del limitato dispendio causato al resistente dalla pre- sente procedura, risulta adeguato riconoscergli un importo forfettario di CHF 1'500.00 (spese e IVA incluse) a titolo di indennità. Queste sono poste in so- lido a carico dei reclamanti (cfr. TC GR SK2 15 33 del 10.2.2016 consid. 5c; Yvo- na Griesser, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3 a ed., Zurigo 2020, n. 1, 6 seg. ad art. 418 CPP).

13 / 13 La Seconda Camera penale pronuncia: 1.Nella misura in cui ammissibile, il reclamo è respinto. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 1'500.00, è posta in solido a carico di A., B. e C., questa viene compensata con la cauzione del medesimo importo da loro versato. 3.A., B._____ e C._____ sono tenuti in solido a versare a D._____ l'importo di CHF 1'500.00 (spese e IVA incluse) a titolo di indennità. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a:

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