Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Ordinanza del 23 marzo 2023 N. d'incartoSK2 22 30 IstanzaSeconda Camera penale ComposizioneRichter, presidente Hubert e Bergamin Rossi, attuaria PartiA._____ reclamante patrocinata dall'avv. Paolo D'Alessandro Studio legale Pelli & Associati, Via Pelli 10, CP 6261, 6901 Luga- no Oggettoreati contro l'onore Atto impugnatodecreto di sospensione Procura pubblica dei Grigioni del 19.07.2022, comunicato il 20.07.2022 (no. d'incarto VV.2022.1223). Comunicazione24 marzo 2023

2 / 13 Ritenuto in fatto: A.In data 7 marzo 2022 la A., ha sporto denuncia penale alla Procura pubblica dei Grigioni contro ignoti per i reati di diffamazione, calunnia, denuncia mendace, sviamento della giustizia e ogni altro titolo di reato ipotizzabile. Ciò in quanto nell'ambito di un'inchiesta aperta nel giugno 2020 dalla Segreteria della Commissione della concorrenza (in seguito: Segreteria della COMCO) nei con- fronti di più imprese, tra cui la loro, per presunti accordi illeciti, la società avrebbe ottenuto accesso a due lettere anonime, del 21 luglio 2020 rispettivamente 25 gennaio 2022 – quasi completamente oscurate – nelle quali verrebbe, a suo avviso, falsamente incolpata di ripetute violazioni in materia di concorrenza così come di comportamenti intimidatori nei confronti di terzi. La società ha quindi chie- sto alla Procura pubblica, quale primo atto istruttorio e in modo da poter più sem- plicemente identificare l'autore, di ottenere e assumere quali prove le due lettere anonime nella loro interezza, unitamente ad ogni altro scritto o segnalazione inviati alla COMCO nell'ambito dell'inchiesta "Costruzioni in B.". B.Con decreto del 27 aprile 2022 la Procura pubblica ha decretato l'apertura dell'istruzione penale per reati contro l'onore ai danni della A.. C.In data 27 aprile 2022, rispettivamente 3 giugno 2022, la Procura pubblica ha quindi richiesto assistenza giudiziaria alla Segreteria della COMCO, sulla base dell'art. 44 CPP in unione all'art. 194 CPP, improntata all'edizione dei due scritti non anonimizzati e non anneriti. D.Con scritti del 4 maggio 2022, rispettivamente del 14 giugno 2022, la Se- greteria della COMCO ha respinto le richieste della Procura pubblica. E.La Procura pubblica, con scritto del 23 giugno 2022, ha informato la società dell'esito negativo delle sue richieste, comunicandole inoltre l'intenzione di so- spendere il procedimento penale perlomeno fino alla conclusione della procedura in seno alla COMCO. F.Con scritto del 4 luglio 2022 la A., ha sostanzialmente richiesto alla Procura pubblica di volere insistere con la richiesta di assistenza giudiziaria. G.Con decreto di sospensione del 19 luglio 2022, comunicato il 20 lu- glio 2022, la Procura pubblica ha decretato la sospensione del procedimento pe- nale fino alla conclusione (decisione cresciuta in giudicato) del procedimento in materia di cartelli pendente presso la Segreteria della COMCO, facendo nel con- tempo ordine agli organi competenti per la procedura in materia di cartelli di co-

3 / 13 municarle la conclusione del procedimento, nonché di trasmetterle la rispettiva decisione. H.In data 29 luglio 2022 la A._____ (in seguito: reclamante) ha interposto re- clamo al Tribunale cantonale avverso il menzionato decreto chiedendo, in via prin- cipale, che questo venga annullato e il procedimento penale riattivato, così come che al Procuratore pubblico vengano impartite istruzioni affinché assuma quali prove dalla COMCO le lettere anonime nella versione integrale e proceda agli ulte- riori atti istruttori. In via subordinata ha postulato l'annullamento del decreto e la sua riforma nel senso di sospendere il procedimento penale fino all'ottenimento delle lettere anonime in versione integrale da parte del Procuratore pubblico, il tutto con protesta di tasse spese ed eventuali ripetibili. I.Entro il termine impartitole con decreto del 2 agosto 2022 la reclamante ha versato una cauzione di CHF 1'500.00 per eventuali spese e indennità. L.Con presa di posizione del 5 agosto 2022 la Procura pubblica ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura in cui ammissibile, e che i costi di giustizia vengano integralmente addossati della reclamante. M.In data 19 agosto 2022 la reclamante ha presentato una replica spontanea riconfermandosi nelle proprie richieste. Con scritto del 25 agosto 2022 la Procura pubblica ha rinunciato alla duplica. N.Con scritto del 22 febbraio 2023 è stato comunicato alle parti che la presi- denza nella presente procedura è stata assunta dalla Giudice Chiara Richter. Considerando in diritto: 1.1.Giusta l'art. 314 cpv. 5 CPP in unione con gli artt. 322 cpv. 2 e 393 cpv. 1 lett. a CPP contro i decreti di sospensione della Procura pubblica può essere pre- sentato reclamo presso la giurisdizione di reclamo entro dieci giorni dalla comuni- cazione della decisione impugnata. Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale (art. 22 LACPP [CSC 350.100] in combinato disposto all'art. 10 cpv. 1 OOTC [CSC 173.100]). 1.2.I reclami devono essere presentati per scritto e motivati (art. 396 cpv. 1 CPP). Il reclamo deve indicare i punti della decisione che il reclamante intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati (art. 385 cpv. 1 lett. a-c CPP). L'indicazione precisa dei motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP dev'essere sostanziata

4 / 13 sotto il profilo dei fatti e del diritto (TF 6B_1181/2018 del 28.11.2018; 6B_130/2013 del 3.6.2013 consid. 3.2). Il reclamo deve confrontarsi puntualmente con la moti- vazione della decisione impugnata (TF 6B_48/2018 del 7.6.2018 consid. 2.3.3). Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). 1.3.La reclamante, la quale con la denuncia si è costituita accusatrice privata (art. 118 CPP; act. PP 2 n. I.1), è senz'altro legittimata a ricorrere. Il reclamo, inol- trato al Tribunale cantonale in data 29 luglio 2022, è inoltre tempestivo, essendo il decreto di sospensione del 19 luglio 2022 stato notificato alla reclamante in data 20 luglio 2022. Questo risulta anche sufficientemente motivato, fatto salvo per al- cune singole censure, di cui si dirà meglio in seguito. Con riserva di quanto espo- sto nei successivi considerandi, si può pertanto entrare nel merito del reclamo. 2.Mediante reclamo sono censurabili violazioni di diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lett. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lett. c CPP). L'autorità di ricorso di- spone di pieno potere cognitivo potendo esaminare liberamente il fatto e il diritto (Patrick Guidon, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweize- rische Strafprozessordnung, Art. 196 – 457 StPO, 2 a ed., Basilea 2014, n. 15 ad art. 393 CPP). 3.1.In concreto la Procura pubblica ha decretato la sospensione del procedi- mento penale fino alla conclusione del procedimento in materia di cartelli penden- te presso la Segreteria della COMCO ritenendo anzitutto che, per parte dei reati preannunciati dalla qui reclamante, ossia i reati ai sensi degli artt. 303 seg. CP e dell'art. 173 CP, la punibilità dell'agente dipenderebbe dalla decisione nel merito della procedura pendente presso la COMCO, punendo questi unicamente la falsa denuncia, rispettivamente prevedendo la possibilità di fornire la prova liberatoria (act. PP 14 n. 2.b). Inoltre, oltre all'edizione degli atti relativi al dossier in materia di cartelli – respinta dalla Segreteria della COMCO (act. PP 6 e 10) – la Procura pubblica non ha ritenuto ravvisabili ulteriore possibilità di risalire all'autore degli scritti in questione. A mente della Procura pubblica sarebbe quindi giustificata la sospensione del procedimento penale fino alla conclusione della procedura in se- no alla COMCO (act. PP 14 n. 2.b). 3.2.La reclamante fa anzitutto valere che la Procura pubblica – la quale avreb- be sospeso la procedura penale innanzitutto perché, alla luce del rifiuto della

5 / 13 COMCO di fornire gli atti, non sarebbe possibile risalire all'autore degli scritti – do- vrebbe pretendere la consegna degli scritti da parte della COMCO, la quale sa- rebbe tenuta a fornire assistenza giudiziaria. A mente della reclamante, sulla base delle norme e dei principi vigenti in materia di assistenza giudiziaria, la Procura pubblica disporrebbe dei mezzi per ordinare alla COMCO la consegna dei docu- menti e avrebbe il dovere di procedere in tal senso, facendo tutto il possibile per ottenere la documentazione che permetterebbe di identificare gli autori e procede- re con l'inchiesta. Il decreto violerebbe quindi il diritto, trascurando l'obbligo di pre- stare assistenza giudiziaria (act. A.1 n. II.4). La reclamante contesta poi che la punibilità dell'autore dipenderebbe dalla decisione di merito della COMCO, facen- do valere di non condividere quanto indicato dalla Procura pubblica in merito agli artt. 303 seg. CP ed evidenziando che l'ipotesi della calunnia (art. 174 CP) non prevedrebbe la possibilità della prova liberatoria. Inoltre negli scritti anonimi l'auto- re avrebbe fatto anche affermazioni diffamatorie la cui punibilità non dipenderebbe affatto dall'esito della procedura pendente presso la COMCO. Infatti, quandanche la COMCO dovesse accertare violazioni in ambito di concorrenza non significhe- rebbe che la reclamante e i suoi dipendenti/collaboratori si siano resi protagonisti di minacce, intimidazioni e altri comportamenti disonorevoli. Il decreto accertereb- be pertanto in modo inesatto i fatti e sarebbe inadeguato, contenendo un errato apprezzamento dei fatti rilevanti (act. A.1 n. II.5). Una sospensione del procedi- mento fino alla conclusione del procedimento pendente presso la COMCO non sarebbe inoltre, a mente della reclamante, per nulla giustificata. Il decreto sarebbe viziato da un abuso del potere di apprezzamento, violando una sospensione così lunga il principio della proporzionalità, occorrendo ancora diversi anni prima di giungere a una decisione definitiva e potendo a quel punto risultare impossibile risalire all'autore degli scritti. La reclamante fa quindi valere, in via subordinata, che al più tardi al momento in cui otterrà l'accesso agli atti ed entrerà in possesso delle lettere la procedura penale dovrebbe essere riattivata (act. A.1 n. II.5, pag. 6). 3.3.A mente della Procura pubblica il quesito in merito all'assunzione di prove, rispettivamente all'assistenza giudiziaria non potrebbe essere oggetto di un recla- mo in questa sede. La valutazione di richieste di assistenza giudiziaria tra autorità cantonali e federali non rientrerebbe nella competenza della Camera dei reclami del Tribunale cantonale e il reclamo, in via principale, sarebbe quindi inammissibi- le (act. A.2 n. 2). La Procura pubblica evidenzia poi che nel corso dell'istruttoria rientrerebbe nello spazio discrezionale delle autorità inquirenti decidere quando vanno espletati gli atti istruttori (act. A.2 n. 3). Fa poi valere che, giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. a CPP, più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se com-

6 / 13 messi da uno stesso imputato. Gli scritti in questione sarebbero quindi da vagliare tenendo conto di tutte le possibili fattispecie e rispettivi titoli di reato, e non potreb- bero essere oggetto di una valutazione e qualifica giuridica singolare dei fatti (act. A.2 n. 4). Infondato sarebbe poi l'asserito abuso del potere di apprezzamento e violazione del principio di proporzionalità. Non sarebbe infatti chiaro e nemmeno sostanziato per quale motivo al termine del procedimento amministrativo non do- vrebbe più essere possibile risalire all'autore degli scritti (act. A.2 n. 5). Infine, la COMCO avrebbe comunicato che il procedimento amministrativo dovrebbe con- cludersi circa entro un anno o un anno e mezzo (act. A.2 n. 6). 3.4.Con la replica spontanea la reclamante ha sostanzialmente contestato le argomentazioni della Procura pubblica. Essa ha in particolare rimarcato che la punibilità degli autori non dipenderebbe dalla decisione di merito della COMCO – perlomeno con riferimento alle affermazioni diffamatorie relative a minacce e inti- midazioni – e non vi sarebbero quindi motivi concreti di impedimento a procedere e fare gli accertamenti necessari il prima possibile, fosse anche solo per una parte dei reati ipotizzati. Andrebbe infatti tenuto conto del principio di celerità e dell'inte- resse della reclamante a uno svolgimento rapido dell'inchiesta. Entro un anno o un anno e mezzo potrebbe poi tutt'al più essere presentata la proposta di decisione della Segreteria della COMCO ai sensi dell'art. 30 LCart (RS 251), alla quale se- guirà l'effettiva decisione della Commissione della COMCO, con le conseguenti vie di ricorso. La procedura amministrativa potrebbe quindi durare molti anni e una sospensione così lunga non sarebbe giustificata (act. A.3). 4.1.Secondo l'art. 314 cpv. 1 CPP il pubblico ministero può sospendere l'istru- zione in particolare se l'autore o il suo luogo di soggiorno non è noto oppure sono temporaneamente dati altri impedimenti a procedere (lett. a); l'esito del procedi- mento penale dipende da un altro procedimento di cui appare opportuno attendere l'esito (lett. b); è in corso una procedura di conciliazione e appare opportuno at- tenderne l'esito (lett. c); una decisione di merito dipende dall'evolversi delle con- seguenze del reato (lett. d). 4.2.L'applicazione dell'art. 314 CPP presuppone la constatazione che il proce- dimento non possa per il momento essere portato avanti, né concluso giusta gli artt. 317 segg. CPP (Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, FF 2006 989, pag. 1169; Esther Omlin, in: Nig- gli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord- nung, Art. 196-457 StPO, 2 a ed. Basilea 2014, n. 5 ad art. 314 CPP; Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 a ed., Zurigo 2017, n. 1 ad art. 314 CPP; Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Hand-

7 / 13 buch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3 a ed., Zurigo 2017, n. 1236). Il pubblico ministero ha un certo potere di apprezzamento nell'applicazione della norma, che gli permette ad esempio di decidere se sospendere il procedimento o emanare un decreto di abbandono. In particolare, nei casi in cui sussistono lievi indizi di reato e appare improbabile risalire al possibile autore del reato, è oppor- tuno emanare un decreto di abbandono (TF 1B_67/2012 del 29.5.2012 con- sid. 3.1; Thomas Bosshard/Nathan Landshut, in: Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3 a

ed., Zurigo 2020, n. 4a ad art. 314 CPP). La possibilità della sospensione – che non ha forza materiale di cosa giudicata (Omlin, op. cit., n. 10 ad art. 314 CPP; Bosshard/Landshut, op. cit., n. 1 ad art. 314 CPP; Schmid/Jositsch, op. cit., Hand- buch, n. 1239) – deve nondimeno essere utilizzata con misura, in considerazione dell'imperativo di celerità giusta l’art. 5 cpv. 1 CPP, secondo cui le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati (Schmid/Jositsch, op. cit., Praxiskommentar, n. 1 ad art. 314 CPP; Omlin, op. cit., n. 9 ad art. 314 CPP; Bosshard/Landshut, op. cit., n. 4 ad art. 314 CPP; TF 1B_721/2011 del 7.3.2012 consid. 3.2). Il principio di celerità è in partico- lare violato quando l'autorità ordina la sospensione di una procedura senza motivi oggettivi. La possibilità di sospendere un procedimento dipende da una pondera- zione degli interessi in gioco e deve essere ammessa solo con moderazione. La sospensione di un procedimento penale fino alla conclusione di un altro procedi- mento si giustifica, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, unicamente nel caso in cui l'esito dell'altra procedura può effettivamente avere importanza per l'esito del procedimento penale sospeso e semplifica in maniera significativa la raccolta delle prove in tale procedimento. Le autorità penali sono di principio ob- bligate a chiarire in via preliminare anche questioni giuridiche di altri ambiti giuridici (TF 1B_66/2020 del 2.12.2020 consid. 3.2 e rinvii; 1B_555/2019 del 6.2.2020 con- sid. 2.2; 1B_163/2014 del 18.7.2014 consid. 2.2; Bosshard/Landshut, op. cit., n. 12 segg. ad art. 314 CPP e riferimenti ivi citati). 5.1.Contrariamente a quanto sembra voler lasciare intendere la reclamante, dal decreto di sospensione qui impugnato risulta che la procedura penale è innanzitut- to stata sospesa poiché il suo esito dipenderebbe, almeno per parte dei reati pre- annunciati dalla qui reclamante, dal procedimento pendente presso la COMCO (art. 314 cpv. 1 lett. b CPP; act. PP 14 n. 2.b). Quale ulteriore motivo è poi stato indicato il fatto che l'autore non sia noto e che oltre all'edizione degli atti relativi al dossier in materia di cartelli non sarebbero ravvisabili ulteriori possibilità di risalire all'autore (art. 314 cpv. 1 lett. a CPP; act. PP 14 n. 2.c). Come rettamente eviden- ziato dalla Procura pubblica (act. A.2 n. 1) e riconosciuto anche dalla reclamante

8 / 13 stessa (act. A.3), oggetto della presente procedura è il decreto di sospensione della procedura penale e le motivazioni alla base di tale decisione, e non l'asserito obbligo di prestare assistenza giudiziaria da parte della COMCO, rispettivamente il diniego di accesso agli atti, così come neppure l'asserito dovere da parte della Procura pubblica di esigerla. Si osserva poi che, come a giusta ragione indicato dalla Procura pubblica, l'eventuale conflitto tra autorità cantonali (Procura pubbli- ca) e federali (COMCO) in merito all'acquisizione degli atti neppure rientrerebbe nelle competenze del Tribunale cantonale, bensì del Tribunale penale federale (art. 194 cpv. 3 CPP). 5.2.Per quanto concerne la dipendenza dell'esito del procedimento penale da quello del procedimento pendente presso la Segreteria della COMCO si rileva quanto segue. 5.2.1. La qui reclamante nella propria denuncia ha fatto valere che l'autore delle lettere anonime inoltrate alla COMCO, incolpandola falsamente di ripetute viola- zioni in materia di concorrenza così come di comportamenti intimidatori nei con- fronti di terzi, sapendo di dire il falso, si sarebbe reso colpevole dei reati di diffa- mazione (art. 173 CP), calunnia (art. 174 CP), denuncia mendace (art. 303 CP) e sviamento della giustizia (art. 304 CP), così come ogni altro titolo di reato ipotizza- bile (act. PP 2 n. 4). Come detto, la Procura pubblica ha ritenuto che per i reati ai sensi degli artt. 303 seg. CP e dell'art. 173 CP, la punibilità dell'agente dipende- rebbe dalla decisione nel merito della procedura pendente presso la COMCO, pu- nendo questi unicamente la falsa denuncia, rispettivamente prevedendo la possi- bilità di fornire la prova liberatoria (act. PP 14 n. 2.b). 5.2.2. In merito agli artt. 303 seg. CP la reclamante si è limitata a indicare che "non si condivide quanto indicato dal Procuratore in merito agli artt. 303 segg. CP" (act. A.1 n. 5). Con una tale contestazione generica essa è venuta meno al proprio obbligo di motivazione di cui all'art. 385 cpv. 1 CPP (cfr. consid. 1.2). La reclaman- te non si è infatti a tal proposito minimamente confrontata con la decisione impu- gnata, non sostanziando per quale motivo quanto ritenuto dalla Procura pubblica sarebbe errato e neppure i motivi a sostegno di una diversa decisione. In tale mi- sura la censura si rivela quindi insufficientemente motivata, ragion per cui non si entra nel merito della stessa. Non si giustifica inoltre accordare alla reclamante – rappresentata da un legale – un termine suppletorio, ai sensi dell'art. 385 cpv. 2 CPP, per sanare il predetto difetto. Si evidenzia infatti che l'assegnazione di un termine suppletorio mira essenzialmente a sanare inavvertenze e vizi di forma che possono sopravvenire all'atto del deposito del gravame, quali per esempio la man- canza della firma o della procura. Non è per contro destinata a correggere nel me-

9 / 13 rito o a completare un allegato di per sé correttamente presentato da un avvocato, cognito del diritto (TF 6B_130/2013 del 3.6.2013 consid. 3.2; 6B_872/2013 del 17.10.2013 consid. 3; cfr. in dettaglio TC GR SK2 19 30 del 20.5.2020 consid. 4.2 e rinvii). Ad ogni modo, anche volendo entrare nel merito di tale censura varrebbe quanto esposto nei seguenti considerandi (dipendenza da un'altra procedura e unità delle procedure; cfr. consid. 5.2.3 seg.). 5.2.3. Per quanto concerne invece i reati contro l'onore (artt. 173 seg. CP) per avere accusato la reclamante di ripetute violazioni in materia di concorrenza, non può che essere confermato quanto ritenuto dalla Procura pubblica. Presso la COMCO è pendente una procedura avente per oggetto presunti accordi illeciti e quindi violazioni in materia di concorrenza da parte della qui reclamante. Tale procedura e la procedura penale sono strettamente connesse. Invero qualora la COMCO dovesse effettivamente ammettere le violazioni in materia di concor- renza ciò avrebbe un'effettiva rilevanza per il procedimento penale e gli asseriti reati contro l'onore. Infatti, nonostante corrisponde al vero che il reato di calunnia non prevede alcuna possibilità di prova liberatoria (act. A.1 n. 5), questa condanna chi comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei (art. 174 cifra 1 CP). La calunnia presuppone quindi il fatto di sapere di "dire cosa non vera". Mentre, come indicato dalla Procura pubblica e non contestato dalla reclamante, la diffamazione prevede invece la possibilità di una prova liberatoria, stabilendo l'art. 173 cifra 2 CP che il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. L'esito della procedura pen- dente presso la COMCO permetterà pertanto di determinare se la reclamante sia effettivamente stata incolpata di cose non vere o meno, ciò che, sulla base di quanto precede, è determinante per l'esito del procedimento penale. La procedura pendente presso la COMCO ha quindi un'effettiva importanza e un effetto costitu- tivo per il procedimento penale (cfr. act. PP 2 II.4, primo e secondo paragrafo). Per completezza va pure osservato che non risulta, né tantomeno viene asserito dalla reclamante, che la fattispecie rientri nei casi in cui la Procura pubblica sarebbe tenuta a chiarire in via preliminare una questione giuridica di un altro ambito giuri- dico (cfr. consid. 4.2 in fine). 5.2.4. Per quanto concerne la censura che le affermazioni diffamatorie relative a minacce e intimidazioni – avendo indicato nelle lettere anonime che la reclamante avrebbe proceduto a "intimidazioni in posti di lavoro", "intimidazioni nella funzione di cariche pubbliche", "attacchi importanti e profondi indiretti e diretti alle persone

10 / 13 che sono ritenute coinvolte nella trasmissione di informazioni" (act. B.CC) – non dipenderebbero dall'esito della procedura pendente presso la COMCO e che per- tanto gli accertamenti perlomeno per tali reati potrebbe essere proseguiti, si os- serva quanto segue. Anzitutto, come illustrato nel considerando precedente, la diffamazione prevede la possibilità di una prova liberatoria. Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, la procedura pendente dinnanzi la COMCO ha quindi una rilevanza anche in merito a queste accuse potendo, a dipendenza dell'- esito di tale procedura, sussistere dei motivi giustificativi, come ad esempio l'avere avuto seri motivi di considerare in buona fede quanto dichiarato come vero. A ciò si aggiunge che, come rettamente evidenziato dalla Procura pubblica, giusta l'- art. 29 cpv. 1 lett. a CPP, più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se sono stati commessi da uno stesso imputato. Ciò è il caso nella presente fattispe- cie risultando tutte le dichiarazioni, su cui si fondano i reati alla base della denun- cia, dal medesimo scritto e quindi dal medesimo autore. L'integrale sospensione della procedura penale risulta pertanto comunque giustificata. 5.2.5. Alla luce di tutto quanto precede è quindi da confermare la sussistenza di un motivo di sospensione, avendo la procedura pendente presso la COMCO un'ef- fettiva importanza per l'esito del procedimento penale (art. 314 cpv. 1 lett. b CPP). 5.3.La reclamante ha poi censurato un abuso del potere di apprezzamento, violando a suo avviso una sospensione così lunga il principio di proporzionalità. Contestando la durata della sospensione disposta dalla Procura pubblica la re- clamante fa quindi valere una violazione del principio di celerità. 5.3.1. Va evidenziato che diritto alla celerità della procedura lo hanno in primo luogo le persone imputate, in misura ridotta il principio interessa poi anche gli altri partecipanti al procedimento, come gli accusatori privati (TF 1B_66/2020 del 2.12.2020 consid. 3.1; 1B_217/2019 del 13.8.2019 consid. 3.2). Come illustrato in precedenza (cfr. consid. 4.2), il principio di celerità pone una limitazione alla so- spensione della procedura ed è in particolare violato quando l'autorità ordina la sospensione di una procedura senza motivi oggettivi. Va poi in particolare consi- derato se, a causa della sospensione, il procedimento penale è minacciato dalla perdita definitiva di una prova o se potrebbe subentrare la prescrizione dell'azione penale (TC GR SK2 22 14 del 7.12.2022 consid. 4.4 e rinvii). 5.3.2. In virtù di quanto precede, si osserva in primo luogo che la reclamante, qua- le accusatrice privata, è in concreto interessata unicamente in misura ridotta dal principio di celerità. Va a tal proposito pure sottolineato che il principio di celerità vale comunque anche nella procedura pendente presso la COMCO, trattandosi di

11 / 13 una procedura amministrativa, alla quale – secondo l'art. 39 LCart – si applica la legge federale sulla procedura amministrativa nella misura in cui la LCart non vi deroghi. A detta procedura si applica pertanto anche l'art. 29 cpv. 1 Cost., secon- do cui in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Per le procedure penali e civili tale garanzia è prevista anche dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, il quale è anche appli- cabile nei casi di sanzioni del diritto dei cartelli con carattere di diritto penale o si- mile, come è il caso per l'art. 49a LCart (DTF 139 I 72 consid. 2.2.2 e rinvii; TAF B- 747/2014 del 16.11.2022 consid. 14.2.2). La reclamante avrebbe pertanto pure la possibilità di far valere, se del caso, il diritto alla celerità nell'ambito di quella pro- cedura, nella quale – essendo la procedura stata aperta suoi confronti ed essendo quindi direttamente toccata – ha un ruolo per cui è maggiormente toccata dal prin- cipio di celerità, rispetto al caso in esame. 5.3.3. Va ad ogni modo rilevato che nella presente fattispecie, come emerge dai considerandi precedenti, alla base della sospensione vi sono comunque dei motivi oggettivi. Non risulta inoltre che alcuna prova sia minacciata dalla sospensione della procedura e – come evidenziato dalla Procura pubblica – neppure è chiaro, così come nemmeno in alcun modo sostanziato, per quale motivo a mente della reclamante, a fronte della sospensione, dovrebbe poi risultare impossibile risalire agli autori delle lettere anonime (act. A.1 n. II.5, pag. 6). A ciò si aggiunge che la COMCO, in data 22 giugno 2022, ha comunicato alla Procura pubblica che il pro- cedimento presso di loro dovrebbe concludersi entro circa un anno/un anno e mezzo (act. PP 11). Non vi sono motivi per non ritenere tale informazione come plausibile. La procedura dinnanzi alla COMCO si trova quindi in uno stadio piutto- sto avanzato, pronunciandosi la stessa – secondo le sue stesse indicazione – nel prossimo futuro. Nulla muta il fatto che vi sia poi ancora aperta la possibilità delle vie di ricorso, non risultando allo stadio attuale comunque esservi un pericolo per la prescrizione dell'azione penale, come di dirà nel considerando seguente. 5.3.4. Si evidenzia che la reclamante non si è in alcun modo espressa in merito a un eventuale rischio di prescrizione dell'azione penale. Nonostante ciò si procede comunque in concreto a esaminare tale questione. La denuncia della reclamante, sporta in data 7 marzo 2022, verte sui reati di denuncia mendace, sviamento della giustizia, diffamazione e calunnia. L'ultima lettera anonima su cui si fondano tali reati risale al 25 gennaio 2022. Per la denuncia mendace – reato che di principio consuma i reati contro l'onore – vale la prescrizione di 15 anni (art. 303 CP in unione all'art. 97 cpv. 1 lett. b CP), mentre per lo sviamento della giustizia di 10 anni (art. 304 CP in unione all'art. 97 cpv. 1 lett. c CP). A tal proposito non sussiste

12 / 13 pertanto sicuramente alcun pericolo di prescrizione. Per i reati contro l'onore l'- azione penale si prescrive invece in quattro anni (art. 178 CP). Anche per detti reati, considerato il termine di quattro anni, è comunque da ritenere che al mo- mento non vi sia alcun pericolo concreto e attuale di prescrizione. Va inoltre pure osservato che qualora la conclusione del procedimento presso la COMCO doves- se tardare e dovesse quindi intervenire un pericolo di prescrizione la Procura pub- blica potrebbe, e dovrebbe, tempestivamente riattivare il procedimento penale (cfr. TF 1B_21/2015 del 1.7.2015 consid. 2.3). 5.3.5. Tenuto conto di quanto precede alle censure in merito alla durata della so- spensione rispettivamente di violazione del principio di celerità non può essere dato seguito. Anche considerando il principio di celerità la sospensione in virtù dell'art. 314 cpv. 1 lett. b CPP risulta infatti ammissibile. 5.4.Inoltre nel caso in esame, oltre a dipendere l'esito della procedura penale da un'altra procedura, non è neppure ancora stato possibile risalire all'identità dell- 'autore rispettivamente degli autori, ciò che costituisce un ulteriore motivo per cui il pubblico ministro poteva sospendere il procedimento (art. 314 cpv. 1 lett. a CPP). La sospensione della procedura è pertanto giustificata anche per tale motivo. 5.5.In virtù di tutte le considerazioni esposte non è necessario entrare nel meri- to della richiesta in via subordinata della reclamante. Infatti la sospensione della procedura sino all'ottenimento delle lettere in versione integrale (act. A.1, pag. 7 seg.) potrebbe, eventualmente, essere di rilevanza per quanto concerne l'identità dell'autore, non però per quanto concerne la dipendenza dell'esito del procedi- mento penale da quello pendente presso la COMCO. Di conseguenza, nella misura in cui ammissibile, il reclamo è da respingere, e il decreto di sospensione della Procura pubblica da confermare. 6.Giusta l'art. 428 cpv. 1 CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Nella fattispecie la reclamante è risultata integralmente soccombente e pertanto la tassa di giusti- zia, fissata in CHF 1'500.00 (art 8 cpv.1 OECP [CSC 350.210]), è posta integral- mente a suo carico. Questa viene posta in compensazione con la cauzione del medesimo importo versato dalla reclamante (act. D.1). A fronte dell'esito della pro- cedura non si riconoscono indennità.

13 / 13 La Seconda Camera penale pronuncia: 1.Nella misura in cui ammissibile, il reclamo è respinto. 2.La tassa di giustizia, di CHF 1'500.00, è posta a carico della A._____ SA, impresa di costruzioni, questa viene compensata con la cauzione del medesimo importo versato dalla società. 3.Non si riconoscono indennità. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a:

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